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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/06/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.914/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAURO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
con l'avv. IANNACCONE MARIA PIA CP_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320219001758125000 (notificata il 18/2/2022) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000 (entrambi notificati l'1/9/2014), deducendo che i predetti avvisi di addebito non le sarebbero stati notificati e che i relativi crediti si sarebbero prescritti. L' e l hanno contestato gli avversi assunti e CP_1 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Deve essere esaminata prioritariamente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, in omaggio al principio della ragione più liquida. La disciplina applicabile al caso di specie in materia di prescrizione è dettata dall'art.3, co.9, l.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni.
Tanto premesso, dagli atti di causa emerge che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (intervenuta in data 18/2/2022), il termine di
1 prescrizione quinquennale era spirato con riferimento agli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000 posti a base dell'intimazione impugnata (presuntivamente notificati l'1/9/2014). L' e l' non hanno prodotto alcun atto CP_1 Controparte_3 interruttivo del termine prescrizionale antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (intervenuta nel 2022 e, dunque, oltre il termine quinquennale di prescrizione ex art.3, co.9, l.335/95). L invero, ha dedotto di aver interrotto il CP_2 decorso del termine prescrizionale con la notificazione nel 2017 di un'intimazione di pagamento di cui non vi è tuttavia traccia in atti, essendosi l limitata a produrre CP_2 documentazione attestante la notifica di tale intimazione di pagamento, documentazione che però non contiene alcuna dicitura idonea a ricondurla agli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000.
Non può infine ritenersi, contrariamente a quanto argomentato dall' , che CP_1
l'emissione dei decreti ingiuntivi n.273/1998 e 628/1991 in atti abbia convertito il termine di prescrizione quinquennale in termine prescrizionale decennale, ai sensi dell'art.2953 c.c. - norma ritenuta per costante giurisprudenza applicabile anche ai decreti ingiuntivi non opposti ed esecutivi - , perché l' non ha dimostrato che i CP_4 suddetti decreti ingiuntivi non sono stati opposti (prova che l avrebbe dovuto CP_1 fornire chiedendo il rilascio del decreto ex art.647 c.p.c. di esecutorietà per mancata opposizione, di cui non vi è traccia in atti).
Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite sono integralmente poste a carico delle parti resistenti (in solido tra loro) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000 presupposti all'intimazione di pagamento n.13320219001758125000. Condanna l' e l , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_3 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 14/06/2024.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.914/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAURO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
con l'avv. IANNACCONE MARIA PIA CP_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320219001758125000 (notificata il 18/2/2022) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000 (entrambi notificati l'1/9/2014), deducendo che i predetti avvisi di addebito non le sarebbero stati notificati e che i relativi crediti si sarebbero prescritti. L' e l hanno contestato gli avversi assunti e CP_1 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Deve essere esaminata prioritariamente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, in omaggio al principio della ragione più liquida. La disciplina applicabile al caso di specie in materia di prescrizione è dettata dall'art.3, co.9, l.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni.
Tanto premesso, dagli atti di causa emerge che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (intervenuta in data 18/2/2022), il termine di
1 prescrizione quinquennale era spirato con riferimento agli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000 posti a base dell'intimazione impugnata (presuntivamente notificati l'1/9/2014). L' e l' non hanno prodotto alcun atto CP_1 Controparte_3 interruttivo del termine prescrizionale antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (intervenuta nel 2022 e, dunque, oltre il termine quinquennale di prescrizione ex art.3, co.9, l.335/95). L invero, ha dedotto di aver interrotto il CP_2 decorso del termine prescrizionale con la notificazione nel 2017 di un'intimazione di pagamento di cui non vi è tuttavia traccia in atti, essendosi l limitata a produrre CP_2 documentazione attestante la notifica di tale intimazione di pagamento, documentazione che però non contiene alcuna dicitura idonea a ricondurla agli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000.
Non può infine ritenersi, contrariamente a quanto argomentato dall' , che CP_1
l'emissione dei decreti ingiuntivi n.273/1998 e 628/1991 in atti abbia convertito il termine di prescrizione quinquennale in termine prescrizionale decennale, ai sensi dell'art.2953 c.c. - norma ritenuta per costante giurisprudenza applicabile anche ai decreti ingiuntivi non opposti ed esecutivi - , perché l' non ha dimostrato che i CP_4 suddetti decreti ingiuntivi non sono stati opposti (prova che l avrebbe dovuto CP_1 fornire chiedendo il rilascio del decreto ex art.647 c.p.c. di esecutorietà per mancata opposizione, di cui non vi è traccia in atti).
Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite sono integralmente poste a carico delle parti resistenti (in solido tra loro) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n.43320140000460802000 e 43320140000460903000 presupposti all'intimazione di pagamento n.13320219001758125000. Condanna l' e l , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_3 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 14/06/2024.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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