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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 20662 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20662 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
FRANCIOSA ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COPPOLA MASSIMO
ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Bacoli il 21/07/2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli (09.03.2006) e (21.10.2007) Per_1 Persona_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 24.4.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare liberamente la propria residenza e/o il proprio domicilio.
2) La Sig. accetta la somma di €. 500,00 a titolo di mantenimento per Controparte_1
figli E , maggiorenni, ed €. 100,00 a titolo di contribuzione canone Per_1 Persona_2
di affitto,che le saranno versate entro il 5 di ogni mese a mezzo di versamento sulla posta- pay indicata con indicizzazione annuale ISTAT con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli previamente concordante,
3) Inoltre alla Sig.ra le verra' corrisposto ogni mese dal Sig il 50% degli A.U. CP_1 Parte_1
4) Entrambi rinunciano a qualsivoglia altra richiesta di natura economica”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 (atto n.53, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2003); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino