Articolo 50 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 49Articolo 51
Versione
28 marzo 1989
Art. 50. (Contenzioso in materia di classificazione
dei datori di lavoro). 1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale e dato il ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento. 2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente puo' adire l'autorita' giudiziaria. 3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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