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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2904/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE D'ELIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTA GILLI, elettivamente domiciliata in VIA G. FERRARI N. 9 21047 SARONNO presso i difensori appellante
contro
in proprio e quale erede di (C.F. Controparte_1 Persona_1
), quale erede di (C.F. C.F._1 CP_2 Persona_1
, quale erede di (C.F. C.F._2 Controparte_3 Persona_1
), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNA FOSSA, ANNA C.F._3
CASTIGLIONI, elettivamente domiciliati in LARGO GAETANO GIARDINO 7 21052 BUSTO
ARSIZIO presso i difensori appellati
pagina 1 di 24 Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, previa so spensione ex art. 283 c.p.c., preliminarmente, 1) dichiarare l'inammissibilità dei fatti nuovi tardivamente allegati dai con venuti nonché l'inutilizzabilità delle relative produzioni documentali nonché delle fotografie che ritraggono anche aree estranee ai mappali oggetto del presente giudizio;
2) dichiarare inammissibile la memoria dei convenuti ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., perché avente contenuti estranei a quelli consentiti dal predetto articolo;
3) dichiarare la nullità delle prove testimoniali di parte convenuta nonché della
Relazione del CTU;
nel merito, 4) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo all'attrice dei fondi censiti al NCT del Comune di Lainate, al foglio 4, mappali, 238, 241, 248 e 255; 5) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo all'attrice del muro di cinta eretto sopra i predetti mappali;
6) accertare e dichiarare, nei confronti delle odierne parti, la risoluzione dell'accordo stipulato in data 11-11-2002, per inadempimento di non scarsa importanza dei convenuti;
7) rigettare la domanda riconvenzionale, perché infondata in fatto e in di ritto. - 29 - Con vittoria di spese, comprese le spese di CTU, e competenze professionali dei due gradi di giudizio ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm., comprese spese forfettarie al 15%, cpa e iva come per legge.
Conclusioni per in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1 [...] quale erede di e quale erede di CP_2 Persona_1 Controparte_3 Per_1
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, e ferma la non accettazione del contraddittorio su qualsivoglia domanda, eccezione, istanza e/o fatto nuovi, così giudicare: Preliminarmente ed ante omnia, rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della gravata sentenza ex art. 283 c.p.c., siccome inammissibile ed infondata, con ogni conseguente statuizione, inclusa, se del caso, quella di cui al co. 3, dell'anzidetta disposizione codicistica. In subordine, imporre idonea cauzione. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Dichiarare altresì inammissibile ed irrituale l'avversa memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., indebitamente utilizzata per eccepire - infondati - “fatti nuovi”, come pure le relative produzioni, per nulla a prova contraria;
ciò con ogni conseguente statuizione di legge. Nel merito, rigettare i motivi d'appello e le domande e conclusioni tutte con il medesimo pagina 2 di 24 formulate, stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare la gravata sentenza n. 7843/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sez. Quarta Civile, il 27.08.24, pubblicata il 03.09.24 a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 51617/2021 e, conseguentemente, confermare: il rigetto integrale delle avverse domande;
- l'intervenuto acquisto della proprietà, piena ed esclusiva, per usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in capo alla Sig.ra ed al Sig. Controparte_1
e, per esso, in capo ai suoi successori universali, costituiti in prosecuzione, Sigg.ri Persona_1
e dei beni immobili (terreni) censiti al C.T. del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Comune di Lainate, al foglio 4, così composti: particelle 238, 241, 248 e 255 nella misura e consistenza rispondente all'area interna alla recinzione, identificata in colore “AZZURRO” (superficie di circa 445 mq e forma pressoché rettangolare) nell'elaborato planimetrico denominato “Tavola 2)”, allegato I, file
“ALL – I2”, alla CTU definitiva del 21.08.23; .- l'intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in capo alla Sig.ra ed al Sig. Controparte_1 Per_1
e, per esso, in capo ai suoi successori universali, costituiti in prosecuzione, Sigg.ri
[...] [...]
e del muro di cinta (rappresentato con linea tratteggiata di CP_1 CP_2 Controparte_3 colore “ROSSO” nell'elaborato planimetrico denominato “Tavola 2)”, allegato I, file “ALL – I2”, alla
CTU definitiva del 21.08.23), insistente sulle particelle 248 e 255, in ragione di ½ indiviso. Con il favore delle spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio (inclusa la rifusione delle anticipazioni e delle spese di CTU, come delibato in prime cure), oltre spese generali (ex art. 2 D.M. n. 55/2014) ed accessori di legge (I.V.A. e C.P.A).
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7843/2024, per quanto di interesse nel presente grado, ha rigettato le domande di parte attrice tendenti ad ottenere l'accertamento della Parte_1 piena ed esclusiva proprietà dei fogli censiti al NCT del Comune di Lainate al foglio 4, mappali 238, 241, 248 e 255 oltre che del muro eretto sopra i predetti mappali;
con la spiccata domanda parte attrice aveva chiesto anche la risoluzione dell'accordo transattivo datato
11.11.2002.
2. e si costituivano in giudizio, contestando le domande Persona_1 Controparte_1 dell'attrice, sia in quanto inammissibili, sia in quanto infondate nel merito;
inoltre, proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, in loro favore, l'intervenuto acquisto della proprietà, piena ed esclusiva, ex art. 1158 c.c., dei terreni censiti al C.T. del Comune di Lainate, al foglio 4, particelle 238 e 241 nella loro pagina 3 di 24 integrità; particelle 248 e 255 in quota parte, fino alla linea indentificata dalla mezzeria del muro di cinta posto sul lato est rispetto al fondo dei convenuti, nonché l'intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione del muro di cinta, insistente sulle particelle 248 e 255, in ragione di ½ indiviso.
3. Il giudice premetteva che aveva già agito in giudizio nei confronti degli stessi Parte_1 convenuti, nel 1992, con domanda di regolamento di confini e di restituzione della porzione di terreno in possesso di e oggetto del giudizio di Persona_1 Controparte_1 accertamento di proprietà (mappali n. 238, 241, parte 248 e parte 255 del foglio 4 censiti al catasto terreni del Comune di Lainate). La causa R.G. n 7936/92 era stata abbandonata dalle parti a seguito della transazione intervenuta con scrittura in data 11.11.2002, di cui l'attrice invocava la risoluzione per inadempimento dei convenuti e , inadempimento Per_1 CP_1 consistente nella condotta tenuta dai predetti che non riconoscevano la piena ed esclusiva proprietà di rispetto alla porzione di terreno de qua. Parte_1
4. Esclusa la sollevata eccezione di inammissibilità della domanda - eccezione formulata dai convenuti in ragione della precedente causa del 1992 - il giudice di primo grado premetteva che la domanda attorea, pur ammissibile, era infondata. Ed, invero, l'attrice agiva con un'azione petitoria, al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della proprietà che era utilizzabile per ottenere la consegna del terreno da parte dei convenuti che ne avevano la materiale disponibilità. Tanto è vero che l'attrice, negli atti di causa, riconosceva espressamente che i convenuti erano nella “materiale disponibilità del terreno”, deducendo che ne avevano la detenzione e non il possesso e chiedendo l'accertamento della proprietà in proprio favore in forza dei seguenti titoli di acquisto:
a. atto in data 7 novembre 1990 a rogito Notaio di Milano, iscritto ai nn. Persona_2
13800/1455 (doc. 02), trascritto in data 20 giugno 1991 ai nn. 50229/37555 (doc. 03), in forza del quale e vendevano alla società Persona_3 Persona_4 Pt_1
tra l'altro, anche i terreni distinti al foglio 4 del Catasto Terreni del Comune di
[...]
Lainate con mappali n. 238, 241, 248 e 255;
b. atto in data 28 dicembre 1995 a rogito Notaio di Nerviano, iscritto ai Persona_5 nn. 110837/8487 (doc. 05), trascritto in data 24 gennaio 1996 ai nn. 6893/5250 (doc.
06), in forza del quale la società vendeva alla società Parte_1 Parte_2
tra l'altro, anche i terreni distinti ai suddetti mappali;
[...]
pagina 4 di 24 c. atto in data 30 settembre 2002 a rogito Notaio di Nerviano, iscritto al Persona_5 rep. 127256 (doc. 07), trascritto in data 11 ottobre 2002 ai nn. 125020/72880 (doc. 08), in forza del quale la società vendeva alla società , Parte_2 Parte_1 tra l'altro, anche i terreni distinti ai suddetti mappali.
5. Il giudice evidenziava come la proprio con la scrittura dell'11.11.2002, avesse dato Pt_1 conto del possesso dei beni da parte dei convenuti e come, invece, la situazione di detenzione e non di possesso avrebbe dovuto essere supportata da adeguato titolo negoziale. In particolare, con detta transazione, le parti non prevedevano alcuna modifica della situazione di fatto – restando quindi invariata la situazione di possesso dei convenuti - ma, al contrario, la legittimavano, dando atto che i titoli giustificavano il potere di fatto esercitato dalle parti sui fondi. Da tanto seguiva che la porzione di terreno era rimasta nel possesso delle parti convenute, coniugi Ne derivava ulteriormente che chi agisce per l'accertamento Per_1 della proprietà del bene senza averne il possesso – come nel caso la - deve sottostare al Pt_1 rigoroso onere della prova gravante per la rivendica, ossia deve dimostrare la titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa protratto per il tempo necessario per l'usucapione del bene. Per converso, il giudice di prime cure sottolineava come colui che agisce per l'accertamento della proprietà, essendo nel possesso del bene, ha solo l'onere di provare il titolo di acquisto in quanto, a differenza che nella precedente ipotesi, l'accertamento della proprietà non mira alla modifica dello stato di fatto, ma solo alla eliminazione dell'incertezza circa la legittimità del potere di fatto che già esercita. A tale riguardo, il giudice evidenziava che i trasferimenti di proprietà di cui agli atti del 7.11.1990
e del 28.12.1995 non giungevano sino ad un acquisto a titolo originario e non vi era alcuna prova del possesso utile al fine dell'usucapione. In particolare, non emergeva che la Pt_1 avesse mai avuto la disponibilità materiale del terreno che risultava incorporato al fondo dei convenuti, come riconosciuto dalla stessa con l'atto di citazione del 1992 (doc. n. 4). Il Pt_1
Tribunale di Milano riteneva anche di rigettare la domanda di risoluzione della transazione, in difetto di prova dell'inadempimento dei convenuti che avevano continuato ad esercitare il possesso sul terreno in questione, manifestando tale situazione anche con la missiva del
22.3.2021 indirizzata alla e chiedendo l'acquisto per usucapione con l'adesione alla Pt_1 mediazione civile.
pagina 5 di 24 6. Con riguardo alla domanda di usucapione spiccata dai convenuti, il giudice di prime cure rilevava che con la sopra citata transazione – contrariamente a quanto esposto dall'attrice - non vi era stata alcuna rinuncia all'usucapione, né una rinuncia era enucleabile dalla posizione di dante causa dei convenuti con l'atto di compravendita del 4.5.1987; il Persona_6 era stato citato in giudizio da e in garanzia ex art. 1485 c.c. nel Per_6 Per_1 CP_1 giudizio del 1992. Ora, risultava solo che i convenuti avevano rinunciato all'azione di cui all'art. 1485 c.c., non potendo, certamente, il rinunciare ad un diritto o ad un'azione Persona_6 di cui non aveva la disponibilità.
7. Passando dunque a valutare l'arco temporale rilevante al fine dell'usucapione, il giudice individuava la data della notifica della citazione per regolamento di confini, ossia l'11.4.1992; ciò in quanto “la domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione” (Cass. Ordinanza n. 4084 del 14/02/2024). Successivamente il processo in questione era stato abbandonato e si era estinto per “inattività delle parti” (docc. 12 e 42) con la conseguenza che l'evento interruttivo -costituito dalla notifica dell'atto di citazione - è istantaneo e non permanente ex artt. 2943 e 2945 c.c.. Ne conseguiva che dalla data del
12.4.1992 iniziava a decorrere il nuovo termine utile per l'usucapione dei convenuti e da allora erano decorsi più di vent'anni ed i convenuti avevano continuato a possedere uti domini il terreno de quo ex art. 1158 c.c.. Risultava documentalmente che i convenuti acquistarono con atto a rogito Notaio 38794 del 4.5.1987, registrato il 25.5.87 e Persona_7 trascritto il 3.6.1987 (doc. 3) un “appezzamento di terreno della Controparte_4 superficie di mq 1600 circa”, composto, dai mappali 237 e 245 ed il terreno, oggetto della domanda di usucapione, risultava all'interno della recinzione nel fondo dei convenuti.
8. Nell'atto di citazione del 1992, la lamentava l'incorporazione di un'area di circa mq 500 Pt_1 nel fondo dei convenuti e chiedeva la demolizione ed arretramento del muro di cinta, così riconoscendo l'incorporazione della porzione di terreno per cui è causa nel fondo di proprietà dei convenuti, chiuso dal muro di cinta.
9. Il C.T.U. ha verificato che la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione è di circa
445 mq. Nella tavola allegata sub I2 alla C.T.U. è riportata la striscia di terreno (con il colore pagina 6 di 24 azzurro), con il muro di recinzione (colore rosso tratteggiato), da cui si evince che il terreno de quo è cintato e chiuso nel lotto dei convenuti. In particolare, il c.t.u. ha accertato che la suddetta striscia di terreno è delimitata come segue:
10. -a NORD da recinzione (identificata con linea tratteggiata in colore ARANCIONE), costituita da muretto di base e soprastante cancellata metallica a maglia aperta trasparente e avente una lunghezza di 8,07 mt;
Cont
11. - ad dalla recinzione per cui è causa (identificata con linea tratteggiata di colore ROSSO), totalmente cieca (non trasparente) costituita da lastre e pilastrini prefabbricati in calcestruzzo
e avente una lunghezza di 55,71 mt;
12. - a SUD dalla recinzione avente le stesse caratteristiche di quella posta lungo il lato EST e avente una lunghezza di 8,60 mt;
13. - a OVEST dal nulla, quindi aperta sulla proprietà della convenuta ed avente identiche caratteristiche funzionali anche se con una differente qualità del fondo di calpestio, perchè
l'area in colore AZZURRO rileva un calpestio in terra battuta ed erba mentre l'area in colore
VIOLETTO rileva un calpestio in cemento.
14. Il c.t.u. ha inoltre accertato che “l'accesso all'area di colore AZZURRO avviene esclusivamente dall'area in colore VIOLETTO di parte convenuta. Il cancello carraio e pedonale di accesso alla proprietà di parte convenuta è posizionato nell'ambito dell'area di colore VIOLETTO.”, nonché che la recinzione ha una lunghezza di 55,71 mt. e che detto tratto di recinzione è identico tipologicamente, qualitativamente oltre che rilevare una simile vetustà alla recinzione che delimita la proprietà dei convenuti sul lato SUD. La vetustà della recinzione per cui è causa VISIVAMENTE PUO' ESSERE RICONDOTTA al trentennio. La stessa recinzione appare omogenea e quindi non sembra sia stata mai oggetto di alcuno intervento, lasciando quindi palesare che ogni elemento della recinzione rilevato oggi in opera sia riconducibile all'epoca della realizzazione. Si rileva peraltro che la finitura delle lastre prefabbrica in cemento rileva: - la faccia “così detta bella perché stampata” sul fronte OVEST lato convenuti;
- la faccia “liscia” sul fronte EST lato attrice;
…”. La tavola sub n. 12 della CTU è illuminante e viene sotto riportata.
pagina 7 di 24 15. Da tali rilievi eseguiti dal C.T.U. emergeva, dunque, che l'accesso alla striscia di terreno conteso avveniva solo dal fondo dei convenuti da almeno un trentennio.
16. Ulteriormente il giudice considerava la deposizioni testimoniali di , Testimone_1 Tes_2
e da cui risultava che l'accesso al fondi dei convenute
[...] CP_2 Testimone_3 era in Lainate, via De Gasperi, corrispondente all'area tratteggiata in rosso sub n doc. n. 39 dei convenuti;
che le chiavi del cancello erano nella disponibilità dei convenuti e che anche per accedere al fondo occorreva utilizzare i campanelli dei convenuti, posizionati sulla recinzione a nord, in corrispondenza dell'accesso pedonale e carraio che affaccia sulla traversa di via De
Gasperi.
17. Sottolineava inoltre il giudice di prime cure come l'attività di manutenzione del verde fosse stata effettuata dai convenuti, come il terreno fosse incorporato e chiuso in modo tale da essere incompatibile con i diritti di altri sul medesimo terreno.
pagina 8 di 24 18. Conclusivamente il Tribunale di Milano accertava l'usucapione a decorrere dal 12.4.1992 ad esclusione della porzione esterna alla recinzione di 33 mq che è parte del sedime stradale e che
è usata quale passaggio e spazio di manovra dei mezzi di trasporto dell' Controparte_6
19. L'accoglimento della domanda di usucapione comportava la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
20. Avverso la decisione di primo grado ha interposto gravame la società insistendo nelle Pt_1 domande formulate in prime cure di accertamento della proprietà sui terreni in questione e con rigetto della domanda di usucapione svolta dalle controparti.
21. Parte appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello.
22. All'udienza di prima comparizione dell'11.2.2025 parte appellante rinunciava alla chiesta sospensiva e la causa era rinviata ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'1.4.2025 con assegnazione di termine per note conclusive.
Motivi della decisione
23. I motivi a fondamento dell'appello sono i seguenti:
a. violazione degli artt. 1965, 1140, 1141 in relazione agli artt. 1362, 1366 e 1369 c.c. con riguardo alla questione della rinuncia all'usucapione;
b. falsa applicazione dell'art. 948 c.c. e violazione dell'art. 1159 c.c. con riguardo alla legittima provenienza dei beni fino al 1962 e concernenti l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo a e danti causa di Persona_3 Persona_4 Pt_1
c. violazione delle norme in materia di usucapione e violazione dell'art. 2944 c.c.;
d. violazione degli artt. 934, 938, 1158, 874 e 882 c.c.;
e. violazione degli artt. 62 e 183 c.p.c., art. 6 CEDU per avere il CTU omesso di accertare l'esistenza di un ingresso principale al fondo dei convenuti e per aver effettuato valutazioni estranee alla scienza tecnica.
24. Quanto al motivo sub a), l'appellante osserva che con la transazione datata 11.11.2002 i coniugi / avevano rinunciato all'usucapione. Ciò in quanto con la causa del Per_1 CP_1
1992, a fronte della domanda di regolamento di confini da parte di i ne avevano Pt_1 Per_1 chiesto il rigetto e in via subordinata avevano citato in garanzia il dante causa, il Per_6 quale, costituendosi, aveva chiesto accertarsi l'usucapione della striscia di fondo contesa.
pagina 9 di 24 Successivamente, con la scrittura dell'11.11.2002, aveva rinunciato all'azione di Pt_1 regolamento di confini e le controparti e avevano rinunciato alla domanda di Per_1 Per_6 usucapione, oltre che al preteso possesso del suolo occupato. In particolare, il nel Per_6 giudizio del 1992, aveva formulato domanda di usucapione a cui infatti con la predetta scrittura aveva rinunciato come risultava dalla dicitura: “le parti reciprocamente rinunciano, per sé, eredi e aventi causa, ad ogni domanda ed azione avanzata per i titoli dedotti in causa”. Oltre a tale considerazione, l'appellante osserva come la transazione, senza la rinuncia all'usucapione, risulterebbe sproporzionata e priva di causa concreta: ed, invero, a fronte della rinuncia all'azione di regolamento di confini da parte della stessa le controparti avrebbero Pt_1 guadagnato addirittura la proprietà di un bene altrui, ponendosi detta interpretazione in contrasto con gli artt. 1362 e 1366 c.c..
25. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La privata scrittura 11.11.02 ( doc. n. 12 dei convenuti in prime cure) come indicato nella “premessa”, da considerarsi, proprio per espressa comune volontà dei suoi sottoscrittori, ex artt. 1362, 1366, 1369 e 1965 c.c., giusto quanto indicato alla clausola sub 1), “patto e mezzo di interpretazione delle clausole che seguono”, è diretta a regolare “la causa iscritta al n. 7936/92 di R.G. avente ad oggetto la domanda - avanzata dalla attrice - di regolamento di confini e accessoria di restituzione di Parte_3 porzione di terreno in possesso dei convenuti coniugi sigg. e , nonché la Per_1 CP_1 domanda di garanzia ex art. 1485 c.c. promossa dai convenuti contro il sig. Per_6
terzo chiamato in causa”. Il giudizio del 1992 aveva preso l'avvio con citazione di
[...]
(doc. 4 di parte attrice in prime cure), a mezzo del quale era stata formulata domanda Pt_1 ed azione di regolamento di confini ed anche domanda di restituzione della porzione di terreno in possesso dei convenuti e;
ed, infatti, così era scritto nella citazione Per_1 CP_1 notificata il 7.4.1992: “è interesse della ottenere l'accertamento dell'esatto confine Parte_1 tra i fondi di cui trattasi, nonché l'arretramento della recinzione di ragione dei vicini e la restituzione della superficie indebitamente sottratte” (pagg. 2 e 3); le conclusioni erano del seguente tenore: “accertato il reale confine tra i fondi di proprietà delle parti, dichiarare i
Signori e ad arretrare la recinzione delimitante i propri fondi verso la Per_1 CP_1 proprietà della e, per l'effetto, condannare i medesimi alle opere necessarie ed Parte_1 alla restituzione alla delle superficie di sua esclusiva pertinenza, in misura che Parte_1 risulterà di giustizia”. Alla clausola n. 2 di detta scrittura l'odierna parte appellante rinunciava pagina 10 di 24 ad ogni domanda ed azione e tale dicitura, quanto alla non poteva che riferirsi, secondo Pt_1 interpretazione letterale e di buona fede, alle domande di regolamento di confini e di restituzione, domande formulate con la sopra detta citazione. La clausola n. 3 era del seguente tenore: “per l'effetto si danno reciprocamente atto che i titoli giustificano il potere di fatto da esse parti esercitato sui rispettivi fondi”: ebbene, da una tale dicitura era evidente l'esclusione di qualsivoglia rinuncia al possesso da parte dei convenuti, essendo evidente, invece, la legittimazione della situazione di possesso degli stessi rispetto ai titoli giustificativi. Del resto, la situazione fattuale come accertata dal CTU nella tavola riprodotta a pag. 9 della sentenza di primo grado e riportata sub n. 14 era rimasta immodificata, ossia con l'area cintata all'interno della proprietà degli appellati, che detenevano le chiavi di accesso, come dagli stessi addotti in comparsa di costituzione e non contestato (oltre che provato per testi, come infra). Con riguardo alla pretesa rinuncia all'usucapione da parte di nella predetta Persona_6 scrittura, è sufficiente rilevare che la proprietà ed il possesso di costui erano giuridicamente cessati con la compravendita in favore dei convenuti, compravendita datata 4.5.1987; di talché nessuna rinuncia avrebbe potuto lo stesso legittimamente esprimere. Infine, è da rilevare che in nessun punto della predetta scrittura sono stati conclusi accordi di detenzione a titolo gratuito della striscia di terreno e tanto meno impegni a mantenere in ordine il verde ed il muro di cinta.
Per questo è condivisibile il passaggio motivazionale nella parte in cui il giudice a fronte del possesso rileva la totale carenza di prova della detenzione per conto di altri.
26. Quanto al motivo sub b), la difesa di osserva che ha prodotto i titoli precedenti sino al Pt_1
1962 che dimostrano la legittima provenienza da e (doc. ti Persona_3 Persona_4 nn. 23 – 26 e 31), nonché l'esclusiva proprietà in capo a dei mappali 238, 241, 248 e Pt_1
255 del foglio 4 del Catasto Terreni del Comune di Lainate. Tale titolarità era talmente pacifica che addirittura con convenzione di lottizzazione del 7.7.1983 (doc. n. 17) tutti i proprietari dei fondi del comparto in questione si dettero reciproco riconoscimento dei propri titoli unitamente al Osserva, infine, l'appellante che “in ogni caso, rileva ai fini della esatta Controparte_7 definizione degli ambiti di proprietà che le parti in causa vantano i medesimi danti causa: i signori e i quali procedevano al frazionamento della loro ampia proprietà Per_3 Per_4 per procedere alle successive vendite, giunte, infine, rispettivamente, da un lato, ai convenuti
e, dall'altro, all'attrice (doc. 27, pagg. 2 e 6; doc. 26, pagg. 2, 6, Controparte_8 Parte_1
10 e 13)”.
pagina 11 di 24 27. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte osserva, in primo luogo, che – come correttamente sottolineato dalla parte appellata – recentemente i giudici di legittimità hanno escluso ogni attenuazione dell'onere probatorio nell'azione di rivendica per chi propone un'azione di accertamento della proprietà del bene. Significativamente, infatti, i giudici di legittimità hanno osservato: “è stato effettivamente affermato in passato da questa Corte che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia
l'onere della "probatio diabolica" ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui
l'attore è già investito (Cass. 14.4.2005 n. 7777; Cass.
9.6.2000 n. 7894; Cass. 4.12.1997, n.
12300), ma tale orientamento é ormai superato dalle più recenti ed ormai prevalenti pronunce, con le quali si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (Cass. ord. 21.11.2023 n. 32264; Cass. ord.
3.8.2022 n. 24050;
Cass. n. 1210/2017; Cass. 22.1.2000 n. 696; Cass. n. 1210/2017). Quest'ultima più rigorosa interpretazione trova del resto conforto pure negli argomenti posti dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 28 marzo 2014 n.7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione”.
28. Ora, nel caso in esame, a maggior ragione l'azione di rivendica proposta dall'attrice doveva essere supportata da un particolare rigore probatorio, proprio in ragione del possesso della cosa oggetto del preteso diritto in capo ai convenuti, come sopra detto (cfr. atto di citazione del 1992
e scrittura privata transattiva del 2002). Con riferimento ai titoli versati in atti da parte dell'attrice – fermi gli atti di acquisto da e del 7.11.1990 in favore di Per_3 Per_4 Pt_1 la vendita dei predetti mappali da a Nord Milano s.r.l. in data 2811-1995 e la successiva Pt_1 vendita degli stessi da parte di Nord Milano alla in ddata 309-2002 ( cfr. doc. ti nn. 3, 6 Pt_1
e 7)– è da rilevarsi il doc. n. 14 prodotto in prime cure non è minimamente equiparabile alla certificazione notarile di cui all'art. 567, II comma c.p.c., trattandosi della relazione di un pagina 12 di 24 consulente di parte, da cui non si ricava affatto un acquisto a titolo originario o alcuna prova del possesso rilevante al fine dell'usucapione.
29. Inoltre, il doc. n. 31 prodotto da parte attrice con la memoria ex art. 183, n. 3 c.p.c., costituito dalla permuta in data 21.12.1962 Rep. n. 97021 notaio Dott. è stato Persona_8 tardivamente prodotto, come eccepito dalla difesa dei convenuti con la memoria autorizzata depositata in data 9.12.2022. La produzione in questione è avvenuta effettivamente con la memoria riservata alla prova contraria e tanto ha valenza dirimente. In ogni caso, è opportuno rilevare come nel predetto atto di permuta dalla società a Veronelli/Nespoli non Parte_4 siano ricavabili i mappali de quibus, né sia stata offerta una ricostruzione per desumere la continuità tra i mappali oggetto di permuta e quelli del presente contenzioso.
30. E', dunque, significativo rilevare che l'appellante acquistò in data 7.11.1990 (docc. ti 2 e 3 di parte attrice in prime cure), i mappali per cui è causa solo formalmente, rimanendo gli stessi all'interno del fondo cintato delle controparti;
li dismise con atto in data 28.12.1995 (docc. ti 5 e
6 di parte attrice in prime cure), trasferendoli solo formalmente (continuando anche in allora l'area a permanere dentro il fondo dei vicini ) a Nord e Controparte_8 Parte_2 successivamente, dopo 6 anni e 9 mesi, con atto del 30.09.2002 (docc. 7 e 8 di parte attrice in prime cure), li riacquistò da anche in questo caso solo formalmente, Parte_2 permanendo il possesso dell'area de qua anche dal 30.09.02 e sino a tutt'oggi in capo ai convenuti.
31. Risulta dunque per tabulas la mancanza, in capo a di una formale intestazione Parte_1 ultraventennale dei mappali in vertenza, posto che l'appellante stessa documenta di averli formalmente riacquistati solo il 30.09.2002, con atto trascritto l'11.10.2002.
32. Quanto alla censura afferente la pretesa violazione degli artt. 1158 e 1159 c.c., è da osservarsi che nell'atto di citazione di primo grado, evidenziava che in data 7.4.1992 citò in Parte_1 giudizio i convenuti “per regolamento di confini, nonché per la restituzione del suolo dagli stessi indebitamente occupato”; contestualmente deduceva che con la scrittura privata dell'11.11.2002, i non avrebbero da allora a tutt'oggi ottemperato al preteso Controparte_9 impegno di rinunciare “al possesso del suolo occupato”: in tal modo parte attrice ammetteva pacificamente l'assenza in capo a se stessa del possesso ex art. 1140 c.c. dell'area in questione.
33. Ebbene, come risulta dagli atti di quel primo processo prodotti, già con la citazione notificata il
7.4.1992 assumeva che le controparti avevano incorporato nel loro fondo una Parte_1
pagina 13 di 24 significativa parte della sua proprietà, tanto che chiedeva l'arretramento della recinzione e la conseguente restituzione della superficie ritenuta propria.
34. Nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., del presente giudizio n. 51617/2021
R.G., l'attrice ammetteva che l'area de qua era rimasta all'interno della recinzione eretta dal nel marzo 1976 ( “in data 11.11.2002 sopravveniva accordo transattivo tra le parti in Per_6 causa, le quali si riconoscevano i rispettivi titoli e rinuncia vano alle rispettive domande e, in particolare, gli allora convenuti ( e ) al preteso possesso su quella Per_6 Controparte_8 parte di fondo di rimasta all'interno della recinzione eretta dal ). Pt_1 Per_6
35. In comparsa conclusionale del 03.06.24 (punto 31, pag. 11), riferendosi ai beni, li definiva
“lotti intrappolati dal muro di cinta” realizzato nel 1976, di cui sono in atti sia l'autorizzazione del Comune di Lainate in data 13.6.1975 (con indicazione dei mappali pacificamente acquistati dai convenuti, ossia nn. 230 e 237 successivamente ossia il 4.5.1987, come da doc. n. 10 di parte convenuta), sia la fattura n.12 del 16.3.1976 emessa a carico di Persona_6
(doc. n. 26 di parte convenuta) per la realizzazione della predetta recinzione.
36. Né, infine, possono scaturire elementi positivi per la tesi dell'appellante dalla Convenzione di lottizzazione del 7.7.1983 (doc. 17 di parte attrice): ed, invero, detta convenzione non si configura certo quale titolo di provenienza. Non solo, ma l'esistenza delle problematiche nascenti dalla lottizzazione, ossia le incongruenze tra superfici reali e catastali riportate nel relativo piano era ben nota alla società come emerge limpidamente dalla memoria del Pt_1
CTP dei convenuti nel giudizio R.G. n. 7936/1992, Ing. ( doc. n. 23), ove Persona_9 il tecnico sottolineava che in persona dell'A.U. dell'epoca, ( poi Parte_1 Per_10 firmatario della scrittura privata dell'11.11.2002), era “a conoscenza delle discordanze tra le superfici reali e le superfici catastali riportate negli atti di acquisto presenti nel piano di lottizzazione e specificate nelle varie tabelle planivolumetriche e di ripartizione spese” .
37. Quanto al motivo sub c), la difesa di parte appellante assume che le controparti non avrebbero esercitato un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per venti anni ex artt. 1158,
1167 e 1163 c.c.. Osserva la difesa di parte appellante che al fine dell'usucapione è necessario che il soggetto eserciti il possesso sul bene in modo indisturbato, pubblico e notorio, come già evidenziato proprio dalla Corte d'Appello con sentenza n. 645/2022. Ebbene, le condotte ascrivibili ai convenuti erano di mera detenzione. In primo luogo, difatti, nello stesso atto di acquisto del 1987 i coniugi nel definire i confini del bene acquistato, Parte_5
pagina 14 di 24 indicavano il mappale 238 sul confine est. All'uopo evidenzia che il riconoscimento dell'altruità del diritto non è atto recettizio ed è incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus. In secondo luogo, l'autorizzazione ad erigere il muro di cinta insisteva sui mappali
230 e 237, mentre, poi, l'opera realizzata era abusiva in quanto eretta su mappali diversi. In terzo luogo, i spostarono il cancello carraio dal mappale 241 al mappale 237 Per_1
“mancando all'evidenza alcun loro animus possidendi sul mappale 241” (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione di secondo grado). Tanto che fu proprio tale spostamento a favorire il successivo accordo transattivo del 2002 e, significativamente, i coniugi nella richiesta indirizzata Per_1 al citarono solo i mappali 230 e 237 e non il mappale 241, coinvolto nel predetto CP_7 spostamento. In quarto luogo, come emergeva dalle fotografie prodotte dai convenuti ( doc. ti nn. 6 e 8) e riversate nella CTU, la parte di bene di proprietà degli odierni appellati era stata edificata, mentre la parte contesa era rimasta a verde;
a tale riguardo, la documentazione fotografica versata in atti sub doc. ti nn. 33 – 36 dei convenuti ritraeva altre parti dei beni non coinvolte in giudizio. Ebbene, con l'accordo del 2002 l'attrice odierna appellante riteneva soddisfatto il proprio interesse a lasciare immutata la situazione di fatto, a condizione che venisse ribadita la sua titolarità su quella striscia di terreno perché alla titolarità corrispondeva l'esercizio dello ius aedificandi e in tal guisa i mantenevano la detenzione del bene, Per_1 dovendo provvedere ad occuparsi del verde. Pertanto, sul punto era erronea la decisione gravata nella parte in cui il giudice escludeva l'accordo manutentivo nella scrittura del 2002. In quinto luogo, anche ammettendo che vi fosse stato un possesso e non una mera detenzione, l'area in questione era visibile ad una limitata cerchia di persone e tale fatto era rilevante al fine della clandestinità o meno del possesso. Ora, i due fabbricati attorei avevano accesso da via De
Gasperi ai civici 16 e 22 come da visure sub doc. n. 22, laddove la società Controparte_6 non solo nella predetta visura, ma anche dalle pagine social si presentava al pubblico con l'ingresso da via De Gasperi, 22 ( doc. n. 33 di parte attrice). Laddove per poter visionare il tratto di muro di cinta in questione occorreva percorrere via S. Antonio, una via privata a fondo cieco che porta solo ai carrai dei capannoni delle parti in causa. Inoltre, la qualifica di via privata della predetta strada emergeva dal certificato di destinazione urbanistica ( doc. n. 18 di parte attrice), dalla relativa tavola grafica ((doc.n. 30 ) e dalla relazione dedel CTU pag. 11.
38. Conclusivamente, secondo gli appellanti, non risultava un possesso pacifico e pubblico e lo stesso, oltre ad essere stato interrotto dall'azione di regolamento di confini, dalla scrittura pagina 15 di 24 privata del 2002, dalla successiva istanza di mediazione del 24.7.2020 e infine dal presente contenzioso, era stato anche non utilmente esercitato. Ed, invero, la Parte_6 era soggetto giuridico ben diverso dagli odierni appellati, posto che non era in atti alcun contratto di locazione in favore di detta parte, la quale aveva solo richiesto il certificato di prevenzione incendi sopra citato sub doc. n. 30.
39. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). Questo Ufficio ha già avuto modo di precisare che “l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario. Il nostro ordinamento prevede che, perché vi sia usucapione, il soggetto che vanta il diritto deve aver esercitato sul bene un possesso continuo (per beni immobili art. 1158 c.c.2, per beni mobili art. 1161 c.c.3), ininterrotto (art. 1167 c.c.4), pacifico e pubblico (art. 1163
c.c.5) per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Affinché il possesso abbia valore ai fini del decorso dei termini per l'usucapione deve inoltre associarsi all'inerzia del titolare del corrispondente diritto. Ai predetti requisiti si affianca, inoltre, quello del “titolo”, secondo il brocardo latino “Usucapionis requisita sunt: res habilis, titulus, fides, possessio, tempus”. Tale requisito acquista particolare importanza se si considera il delicato rapporto esistente tra mera detenzione e possesso di un bene. Per distinguere tra queste due fattispecie occorre considerare, infatti, il titolo al quale viene ricollegato l'esercizio del potere di fatto. È proprio sulla base del titolo che una tale distinzione è possibile. Pertanto, qualora il bene venga utilizzato richiamandosi ad un titolo attributivo di un diritto di credito o diritto personale di godimento, si avrà mera detenzione. Qualora, invece, il titolo richiamato sia attributivo di un diritto reale, si avrà possesso. Vi è una differenza sostanziale tra possesso e mera detenzione.
Perché vi sia possesso occorre che sia rispettata la previsione dell'art. 1141 comma 2 c.c., ossia occorre che il titolo sulla base del quale un soggetto ha avuto in detenzione il bene muti per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto stesso contro al possessore. È fondamentale rilevare in questa sede come solo il possesso costituisca una situazione di fatto idonea a far maturare l'usucapione. Pertanto, è utile che tale previsione sia letta ed interpretata in combinato disposto con l'art. 1164 c.c., che stabilisce, analogamente, come il soggetto che ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto medesimo contro il diritto del proprietario. La norma aggiunge anche che il tempo necessario per l'usucapione
pagina 16 di 24 decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato. Ultimo ma non meno importante tra i requisiti, la necessità di un comportamento corrispondente a quello del proprietario o di titolare di altro diritto reale (uti dominus), accompagnato dall'intenzione del soggetto di comportarsi come proprietario del bene stesso (animus possidendi). In tal senso si esprime la
Suprema Corte: 'chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene in virtù di usucapione, deve dimostrare non solo di aver esercitato un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene ma anche la propria intenzione di comportarsi come proprietario del bene stesso' (Cass. Civ. Sentenza n. 9325/2011). Non basta, quindi, che il soggetto eserciti il possesso sul bene, in modo indisturbato, pubblico e notorio. Se il soggetto esercita tale possesso riconoscendo – anche implicitamente, attraverso il non pieno esercizio delle azioni, oneri e diritti spettanti al proprietario o l'inerzia a fronte di atti di quest'ultimo sul bene – che il proprietario sia un altro, diverso da sé, che solo acconsente all'utilizzo del bene da parte sua, non può esserci usucapione, posto che il requisito dell'animus viene a mancare.
L'animus possidendi consiste, infatti, nell'intenzione di comportarsi come solo ed unico proprietario, esercitandone le corrispondenti facoltà. Tale consolidato principio viene ribadito
e meglio articolato in ulteriori pronunce: 'ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso
l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri'. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
27/02/2007). In senso conforme una pronuncia in termini: 'per giurisprudenza consolidata di questa Corte colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, potendo eventualmente quest'ultimo essere desunto in via presuntiva dal primo, sempre che vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, solo in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario' (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092
pagina 17 di 24 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004; Cass. n. 15755 del 2001). Inoltre, per quanto concerne
l'accertamento del corpus possessionis, la giurisprudenza di questa Corte afferma pacificamente che si tratta di un accertamento di fatto che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l'intero reticolo di poteri concretamente esercitati sul bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario (Cass. n. 6123 del 2020)”. (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza
n. 42027/2021)” (cfr. App. Milano, n. 645/2022).
40. Orbene, la Corte in primo luogo richiama quanto già esposto in merito al possesso dei convenuti come non contestato ed alla disponibilità delle chiavi del cancello in capo agli stessi (pag. 17 della comparsa di costituzione di primo grado, v. pag. 17). Tale circostanza risulta anche in modo univoco dalla deposizione testimoniale di sacerdote, Testimone_4 indifferente, il quale ha ammesso di aver sempre chiesto le chiavi ai in occasione di gite Per_1 parrocchiali dallo stesso organizzate dal 1992 al 1999 ed anche nell'anno 2000, pur avendo cambiato parrocchia (cfr. ud. 10.2.2023). Dichiarazioni di analogo tenore sono state rilasciate anche da che aveva lavorato per la società sempre nel Persona_11 Parte_7 settore dei trasporti e per tale ragione era in contatto con i (cfr. ud. 10.2.2023). Nella Per_1 stessa direzione si collocano le dichiarazioni di figlio della coppia e CP_2 Per_1 quelle di amico del figlio (ud. 10.2.2023. Le sopraesposte risultanze smentiscono Testimone_5 le contestazioni sviluppate da parte appellante in merito alla non rilevanza del possesso dell'area per il tramite della società e ciò a prescindere dalla indiscussa Controparte_6 tardività dell'allegazione contenuta solo nella memoria di replica del primo grado (cfr. pagg. 3 –
4 della stessa).
41. In secondo luogo, è da sottolineare l'invarianza planimetrica del fondo degli appellati rimasto cintato dal 1976 come da conclusioni del CTU. Rispetto a tali circostanze fattuali non rileva certo, tra i confini, l'indicazione del mappale 238, nell'atto di acquisto dei del 1987, Per_1 trattandosi di indicazione avente mero valore fiscale (v. su valenza residuale dei mappali Trib
Brescia, n. 2619/2017).
42. In terzo luogo, la pretesa natura abusiva della recinzione è smentita dagli stessi atti del giudizio del 1992 come sopra richiamati.
pagina 18 di 24 43. In quarto luogo, si rileva che la circostanza dello spostamento del cancello – contrariamente a quanto assunto dagli appellati – non è un novum inserito dalla solo in sede di comparsa Pt_1 conclusionale di primo grado, trattandosi invece di questione sviluppata in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. (cfr. pag. 8). Quanto alla situazione in fatto, la stessa è ben rappresentata dalle fotografie con la relativa legenda di cui alle pagg. 2 – 6 dell'Allegato A alla CTU. Ora, anche a considerare la data della richiesta e della relativa autorizzazione amministrativa da parte del 11.11.1993 ( doc. ti nn. 7 – 8), non si ravvisa in tale condotta alcuna Controparte_7 ammissione o riconoscimento in favore della controparte, a prescindere dalle motivazioni - di sicurezza - spese dai per giustificare tale intervento. Del resto, la stessa prospettazione Per_1 di parte appellante secondo cui tale spostamento avrebbe dovuto favorire un'ipotesi transattiva, indurrebbe ad un inammissibile vaglio di motivazioni interne alle parti, oltre tutto a distanza di 9 anni rispetto alla successiva scrittura privata dell'11.11.2002.
44. In quinto luogo, con riguardo alla pretesa mancanza di interventi, quale indice di riconoscimento dell'altruità del bene e di mancato possesso utile all'usucapione, la circostanza
è smentita dai rilievi fotografici sub nn. 31 – 38 che mostrano moduli prefabbricati, un canile e tracce di opere ben visibili: si tratta di opere neppure contestate dalla parte attrice, come rilevato dal giudice di prime cure con ordinanza riservata del 15.12.2022, ammissiva di CTU e non contestato puntualmente (unico documento non riferibile è la fattura n. 8/2016 sub doc. n.
41 riferita alla società e che non indica in modo specifico la tipologia di Controparte_6 opere edili eseguite); come neppure sono contestate le opere di manutenzione del verde e del muro di cinta, sia pure riferite, nella prospettazione di alla pretesa esecuzione degli Pt_1 accordi di cui alla scrittura privata del 2002 (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale di primo grado di parte attrice). Quanto, infine, al fatto che l'area in questione non sarebbe visibile se non a pochi dipendenti, si tratta di contestazione del tutto fragile ed equivoca a fronte di deposizioni testimoniali puntuali, sopra richiamate.
45. Con riguardo al motivo sub d), la difesa dell'impugnante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha accertato l'usucapione del muro di cinta in ragione di un mezzo indiviso ed ha statuito che lo stesso stabilisce il confine tra i due fondi dal 12.4.1992. Ad avviso dell'appellante, invero, il muro eretto sul terreno rivendicato dalla stessa sarebbe incluso nella proprietà di Nespoli – danti causa di infatti ai sensi dell'art. 934 c.c. la Per_3 Pt_1 rivendica dei mappali 238, 241, 248 e 255 implica anche la proprietà del muro per accessione.
pagina 19 di 24 46. Opinione della Corte in relazione al motivo sub d). E' necessario richiamare il contenuto dell'atto di citazione di datato 9.3.1992 (notificato il 7.4.1992), ove si legge in modo Pt_1 chiaro che la società intendeva ottenere “l'accertamento dell'esatto confine tra i fondi e
l'arretramento della recinzione di ragione dei vicini” ( v. pag. 3 dell'atto di citazione). Non solo, ma con la scrittura privata dell'11.11.2002 le parti espressamente, al punto n. 33 così prevedevano: “per l'effetto si dànno (le parti, n.d.r.) reciprocamente atto che i titoli giustificano il potere di atto da esse parti esercitato sui rispettivi fondi”. Risulta dalla CTU che il muro è riferibile all'anno 1976 in quanto “la vetustà della recinzione per cui è causa visivamente può essere ricondotta al trentennio” (v. pag. 13 della CTU). E', quindi, accertato che si trattava proprio del muro di recinzione realizzato a cura e spese del dante causa di Per_6 Parte_5
( cfr. figura a pag. 9 della sentenza gravata).
[...]
47. Quanto al motivo sub e), la difesa di parte appellante censura la decisione di prime cure per i seguenti sotto articolati profili:
a. aveva eccepito l'inammissibilità di allegazioni e produzioni nuove nella memoria Pt_1 ex art. 183, n. 3 c.p.c.; detta contestazione impingeva sui fatti costitutivi della domanda di usucapione;
b. aveva posto in risalto valutazioni del CTU del tutto personali e svincolate dal Pt_1 dato tecnico. In particolare, aveva chiesto darsi atto che l'accesso principale, Pt_1 carraio e pedonale, alla proprietà dei convenuti si trova sulla via De Gasperi, 22. Il CTU aveva ignorato la richiesta, assumendo di aver fatto riferimento alla fotografia n. 5;
c. quanto alla destinazione del fondo conteso rispetto agli altri mappali di proprietà dei convenuti, ne aveva sottolineato la diversa destinazione, in quanto Pt_1
l'affermazione dell'identità funzionale, nonostante la differente qualità del fondo, costituiva “un arbitrario giudizio di valore del CTU” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello);
d. ribadiva la nullità delle prove testimoniali di cui all'udienza del 10.2.2023, Pt_1 evidenziando che i capitoli nn. 7 e 8 si riferivano all'accesso da via De Gasperi, 22 e non all'accesso da via S. Antonio. Ebbene, in particolare, i due fabbricati dell'attrice e dei convenuti avevano accesso da via De Gasperi rispettivamente dai civici 16 e 22, come risultava dalle visure prodotte e dalla pubblicità via social;
dalla documentazione dei convenuti emergeva che in via S. AAntonio viera un ssolo accessocarraio e che solo nel 2016 sarebbe stato aggiunto anche l'accesso pedonale. Laddove i testi pagina 20 di 24 riferivano di cancelli sia pedonale, sia carraio con riguardo ad un periodo in cui in via S.
Antonio c'era solo un cancello carraio, quando, invece, il cancello carraio e pedonale era presente solo in via De Gasperi 22.
48. Opinione della Corte quanto al motivo sub e) con ordine secondo i sopra elencati sotto profili:
a. il profilo in esame non è concludente, dal momento che, dal punto di vista processuale, quanto all'ammissibilità delle produzioni documentali, il giudice di primo grado aveva espressamente provocato il contraddittorio con memorie scritte, come risulta dal verbale di udienza del 20.10.2022 e dalle note di trattazione per l'udienza cartolare del
15.12.2022. In ogni caso, la difesa di non censura l'utilizzo, da parte del giudice Pt_1 di prime cure, di documenti dalla stessa ritenuti inammissibili in quanto tardivi o per altra ragione. Pertanto, il richiesto accoglimento non solo è generico, ma non è idoneo a sovvertire le conclusioni raggiunte con la sentenza gravata.
b. Quanto alle censure mosse alla CTU, le stesse coinvolgono il dato dell'accesso pedonale e carraio al fondo degli odierni appellati e la contestata identità funzionale tra l'area in colore azzurro, ossia l'area contesa e quella di colore violetto, di proprietà dei convenuti
A tale riguardo, è da dirsi anzitutto che i sopralluoghi ed i rilievi sono stati Per_1 effettuati dal C.T.U. in contraddittorio con i consulenti di parte, come in particolare, per quanto di interesse, per il rilievo fotografico del 20.3.2023 di cui all'allegato A della consulenza, allegato che alle fotografie nn. 3 e 5 rappresenta il passo pedonale e carraio al fondo Ora, è del tutto evidente come le rationes decidendi si fondino sugli Per_1 altri rilievi sopra esposti, non essendo significativo il dato del passo carraio, alla luce del pacifico ed indisturbato possesso, come risultante anche dalle chiare deposizioni testimoniali.
c. Quanto, poi, all'identità funzionale tra l'area in azzurro e quella in violetto, identità rilevata dal CTU, è evidente dalle fotografie sopra citate (sub n. 47. b) l'utilizzo dell'area contesa quale spazio di manovra degli automezzi, rimessaggio degli autoveicoli ecc. Del resto, è anche arduo ipotizzare una diversità funzionale delle aree, alla luce dei sopra citati rilievi fotografici, di cui alla CTU e delle acquisite prove testimoniali;
e ciò senza considerare che la difesa degli appellanti non spiega in cosa tale pretesa diversità funzionale dovrebbe concretizzarsi.
pagina 21 di 24 d. Con riguardo alla nullità delle prove testimoniali, la Corte premette di condividere il passaggio motivazionale della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della prova testimoniale sollevata da parte attrice con riguardo alla deposizione testimoniale di in data antecedente il decesso del padre CP_2 Persona_1
(pag. 11 della sentenza). In ogni caso, posto che la difesa dell'appellante richiama le contestazioni formulate nella memoria istruttoria di replica ex art. 183, n. 3 c.p.c., è
d'uopo rilevare che si tratta di contestazioni afferenti il carattere suggestivo, generico ed irrilevante dei capitoli di prova come ammessi, contestazioni che, pertanto, giammai possono rifluire in termini di nullità delle esperite prove testimoniali. Quanto alle prove ammesse dal giudice, è sufficiente riportarle per comprenderne come nessun carattere suggestivo e nessuna genericità le infici: n. 7 ) “vero che dal 12.04.1992 a tutt'oggi le chiavi dei cancelli di accesso al fondo dei convenuti sito in Lainate, via De Gasperi n.
22 (area tratteggiata in colore rosso nell'elaborato grafico prodotto sub doc. 39 di questa difesa, che si rammostra), sono a mani degli stessi, nonché dei dipendenti della
(fino al 01.06.2005 Parte_8 Controparte_10
– doc. 2 di questa difesa, che si rammostra). 8) vero che dal 12.04.1992 a tutt'oggi
[...] per accedere al fondo dei Sigg.ri sito in Lainate, via De Gasperi n. Parte_5
22 (area tratteggiata in colore rosso nell'elaborato grafico prodotto sub doc. 39 di questa difesa, che si rammostra) occorre suonare il campanello dei convenuti posizionato sulla recinzione sita a nord, in corrispondenza dell'accesso pedonale e carraio che affaccia sulla traversa di via De Gasperi”; si tratta semplicemente di capitoli di prova articolati nella prospettazione difensiva dei convenuti, che hanno utilizzato l'elaborato planimetrico sub n. 39 che, tra l'altro, coincide con l'elaborazione del CTU rifluita in sentenza e come sotto riportata.
pagina 22 di 24
49. Conclusivamente, sulla base delle sopra esposte motivazioni, segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
50. L'esito del giudizio giustifica la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e e, per questo, in favore dei successori universali Controparte_1 Persona_1
e Le spese sono liquidate avuto riguardo al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 valore dichiarato, con l'impiego dei parametri medi e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
51. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
pagina 23 di 24 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2904/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
7843/24 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di in proprio e quale Parte_1 Controparte_1 erede di e questi ultimi due quali eredi di Persona_1 CP_2 Controparte_3
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 6.946,00 - Persona_1 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 1.4.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2904/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE D'ELIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTA GILLI, elettivamente domiciliata in VIA G. FERRARI N. 9 21047 SARONNO presso i difensori appellante
contro
in proprio e quale erede di (C.F. Controparte_1 Persona_1
), quale erede di (C.F. C.F._1 CP_2 Persona_1
, quale erede di (C.F. C.F._2 Controparte_3 Persona_1
), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNA FOSSA, ANNA C.F._3
CASTIGLIONI, elettivamente domiciliati in LARGO GAETANO GIARDINO 7 21052 BUSTO
ARSIZIO presso i difensori appellati
pagina 1 di 24 Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, previa so spensione ex art. 283 c.p.c., preliminarmente, 1) dichiarare l'inammissibilità dei fatti nuovi tardivamente allegati dai con venuti nonché l'inutilizzabilità delle relative produzioni documentali nonché delle fotografie che ritraggono anche aree estranee ai mappali oggetto del presente giudizio;
2) dichiarare inammissibile la memoria dei convenuti ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., perché avente contenuti estranei a quelli consentiti dal predetto articolo;
3) dichiarare la nullità delle prove testimoniali di parte convenuta nonché della
Relazione del CTU;
nel merito, 4) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo all'attrice dei fondi censiti al NCT del Comune di Lainate, al foglio 4, mappali, 238, 241, 248 e 255; 5) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo all'attrice del muro di cinta eretto sopra i predetti mappali;
6) accertare e dichiarare, nei confronti delle odierne parti, la risoluzione dell'accordo stipulato in data 11-11-2002, per inadempimento di non scarsa importanza dei convenuti;
7) rigettare la domanda riconvenzionale, perché infondata in fatto e in di ritto. - 29 - Con vittoria di spese, comprese le spese di CTU, e competenze professionali dei due gradi di giudizio ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm., comprese spese forfettarie al 15%, cpa e iva come per legge.
Conclusioni per in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1 [...] quale erede di e quale erede di CP_2 Persona_1 Controparte_3 Per_1
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, e ferma la non accettazione del contraddittorio su qualsivoglia domanda, eccezione, istanza e/o fatto nuovi, così giudicare: Preliminarmente ed ante omnia, rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della gravata sentenza ex art. 283 c.p.c., siccome inammissibile ed infondata, con ogni conseguente statuizione, inclusa, se del caso, quella di cui al co. 3, dell'anzidetta disposizione codicistica. In subordine, imporre idonea cauzione. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Dichiarare altresì inammissibile ed irrituale l'avversa memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., indebitamente utilizzata per eccepire - infondati - “fatti nuovi”, come pure le relative produzioni, per nulla a prova contraria;
ciò con ogni conseguente statuizione di legge. Nel merito, rigettare i motivi d'appello e le domande e conclusioni tutte con il medesimo pagina 2 di 24 formulate, stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare la gravata sentenza n. 7843/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sez. Quarta Civile, il 27.08.24, pubblicata il 03.09.24 a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 51617/2021 e, conseguentemente, confermare: il rigetto integrale delle avverse domande;
- l'intervenuto acquisto della proprietà, piena ed esclusiva, per usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in capo alla Sig.ra ed al Sig. Controparte_1
e, per esso, in capo ai suoi successori universali, costituiti in prosecuzione, Sigg.ri Persona_1
e dei beni immobili (terreni) censiti al C.T. del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Comune di Lainate, al foglio 4, così composti: particelle 238, 241, 248 e 255 nella misura e consistenza rispondente all'area interna alla recinzione, identificata in colore “AZZURRO” (superficie di circa 445 mq e forma pressoché rettangolare) nell'elaborato planimetrico denominato “Tavola 2)”, allegato I, file
“ALL – I2”, alla CTU definitiva del 21.08.23; .- l'intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in capo alla Sig.ra ed al Sig. Controparte_1 Per_1
e, per esso, in capo ai suoi successori universali, costituiti in prosecuzione, Sigg.ri
[...] [...]
e del muro di cinta (rappresentato con linea tratteggiata di CP_1 CP_2 Controparte_3 colore “ROSSO” nell'elaborato planimetrico denominato “Tavola 2)”, allegato I, file “ALL – I2”, alla
CTU definitiva del 21.08.23), insistente sulle particelle 248 e 255, in ragione di ½ indiviso. Con il favore delle spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio (inclusa la rifusione delle anticipazioni e delle spese di CTU, come delibato in prime cure), oltre spese generali (ex art. 2 D.M. n. 55/2014) ed accessori di legge (I.V.A. e C.P.A).
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7843/2024, per quanto di interesse nel presente grado, ha rigettato le domande di parte attrice tendenti ad ottenere l'accertamento della Parte_1 piena ed esclusiva proprietà dei fogli censiti al NCT del Comune di Lainate al foglio 4, mappali 238, 241, 248 e 255 oltre che del muro eretto sopra i predetti mappali;
con la spiccata domanda parte attrice aveva chiesto anche la risoluzione dell'accordo transattivo datato
11.11.2002.
2. e si costituivano in giudizio, contestando le domande Persona_1 Controparte_1 dell'attrice, sia in quanto inammissibili, sia in quanto infondate nel merito;
inoltre, proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, in loro favore, l'intervenuto acquisto della proprietà, piena ed esclusiva, ex art. 1158 c.c., dei terreni censiti al C.T. del Comune di Lainate, al foglio 4, particelle 238 e 241 nella loro pagina 3 di 24 integrità; particelle 248 e 255 in quota parte, fino alla linea indentificata dalla mezzeria del muro di cinta posto sul lato est rispetto al fondo dei convenuti, nonché l'intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione del muro di cinta, insistente sulle particelle 248 e 255, in ragione di ½ indiviso.
3. Il giudice premetteva che aveva già agito in giudizio nei confronti degli stessi Parte_1 convenuti, nel 1992, con domanda di regolamento di confini e di restituzione della porzione di terreno in possesso di e oggetto del giudizio di Persona_1 Controparte_1 accertamento di proprietà (mappali n. 238, 241, parte 248 e parte 255 del foglio 4 censiti al catasto terreni del Comune di Lainate). La causa R.G. n 7936/92 era stata abbandonata dalle parti a seguito della transazione intervenuta con scrittura in data 11.11.2002, di cui l'attrice invocava la risoluzione per inadempimento dei convenuti e , inadempimento Per_1 CP_1 consistente nella condotta tenuta dai predetti che non riconoscevano la piena ed esclusiva proprietà di rispetto alla porzione di terreno de qua. Parte_1
4. Esclusa la sollevata eccezione di inammissibilità della domanda - eccezione formulata dai convenuti in ragione della precedente causa del 1992 - il giudice di primo grado premetteva che la domanda attorea, pur ammissibile, era infondata. Ed, invero, l'attrice agiva con un'azione petitoria, al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della proprietà che era utilizzabile per ottenere la consegna del terreno da parte dei convenuti che ne avevano la materiale disponibilità. Tanto è vero che l'attrice, negli atti di causa, riconosceva espressamente che i convenuti erano nella “materiale disponibilità del terreno”, deducendo che ne avevano la detenzione e non il possesso e chiedendo l'accertamento della proprietà in proprio favore in forza dei seguenti titoli di acquisto:
a. atto in data 7 novembre 1990 a rogito Notaio di Milano, iscritto ai nn. Persona_2
13800/1455 (doc. 02), trascritto in data 20 giugno 1991 ai nn. 50229/37555 (doc. 03), in forza del quale e vendevano alla società Persona_3 Persona_4 Pt_1
tra l'altro, anche i terreni distinti al foglio 4 del Catasto Terreni del Comune di
[...]
Lainate con mappali n. 238, 241, 248 e 255;
b. atto in data 28 dicembre 1995 a rogito Notaio di Nerviano, iscritto ai Persona_5 nn. 110837/8487 (doc. 05), trascritto in data 24 gennaio 1996 ai nn. 6893/5250 (doc.
06), in forza del quale la società vendeva alla società Parte_1 Parte_2
tra l'altro, anche i terreni distinti ai suddetti mappali;
[...]
pagina 4 di 24 c. atto in data 30 settembre 2002 a rogito Notaio di Nerviano, iscritto al Persona_5 rep. 127256 (doc. 07), trascritto in data 11 ottobre 2002 ai nn. 125020/72880 (doc. 08), in forza del quale la società vendeva alla società , Parte_2 Parte_1 tra l'altro, anche i terreni distinti ai suddetti mappali.
5. Il giudice evidenziava come la proprio con la scrittura dell'11.11.2002, avesse dato Pt_1 conto del possesso dei beni da parte dei convenuti e come, invece, la situazione di detenzione e non di possesso avrebbe dovuto essere supportata da adeguato titolo negoziale. In particolare, con detta transazione, le parti non prevedevano alcuna modifica della situazione di fatto – restando quindi invariata la situazione di possesso dei convenuti - ma, al contrario, la legittimavano, dando atto che i titoli giustificavano il potere di fatto esercitato dalle parti sui fondi. Da tanto seguiva che la porzione di terreno era rimasta nel possesso delle parti convenute, coniugi Ne derivava ulteriormente che chi agisce per l'accertamento Per_1 della proprietà del bene senza averne il possesso – come nel caso la - deve sottostare al Pt_1 rigoroso onere della prova gravante per la rivendica, ossia deve dimostrare la titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa protratto per il tempo necessario per l'usucapione del bene. Per converso, il giudice di prime cure sottolineava come colui che agisce per l'accertamento della proprietà, essendo nel possesso del bene, ha solo l'onere di provare il titolo di acquisto in quanto, a differenza che nella precedente ipotesi, l'accertamento della proprietà non mira alla modifica dello stato di fatto, ma solo alla eliminazione dell'incertezza circa la legittimità del potere di fatto che già esercita. A tale riguardo, il giudice evidenziava che i trasferimenti di proprietà di cui agli atti del 7.11.1990
e del 28.12.1995 non giungevano sino ad un acquisto a titolo originario e non vi era alcuna prova del possesso utile al fine dell'usucapione. In particolare, non emergeva che la Pt_1 avesse mai avuto la disponibilità materiale del terreno che risultava incorporato al fondo dei convenuti, come riconosciuto dalla stessa con l'atto di citazione del 1992 (doc. n. 4). Il Pt_1
Tribunale di Milano riteneva anche di rigettare la domanda di risoluzione della transazione, in difetto di prova dell'inadempimento dei convenuti che avevano continuato ad esercitare il possesso sul terreno in questione, manifestando tale situazione anche con la missiva del
22.3.2021 indirizzata alla e chiedendo l'acquisto per usucapione con l'adesione alla Pt_1 mediazione civile.
pagina 5 di 24 6. Con riguardo alla domanda di usucapione spiccata dai convenuti, il giudice di prime cure rilevava che con la sopra citata transazione – contrariamente a quanto esposto dall'attrice - non vi era stata alcuna rinuncia all'usucapione, né una rinuncia era enucleabile dalla posizione di dante causa dei convenuti con l'atto di compravendita del 4.5.1987; il Persona_6 era stato citato in giudizio da e in garanzia ex art. 1485 c.c. nel Per_6 Per_1 CP_1 giudizio del 1992. Ora, risultava solo che i convenuti avevano rinunciato all'azione di cui all'art. 1485 c.c., non potendo, certamente, il rinunciare ad un diritto o ad un'azione Persona_6 di cui non aveva la disponibilità.
7. Passando dunque a valutare l'arco temporale rilevante al fine dell'usucapione, il giudice individuava la data della notifica della citazione per regolamento di confini, ossia l'11.4.1992; ciò in quanto “la domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione” (Cass. Ordinanza n. 4084 del 14/02/2024). Successivamente il processo in questione era stato abbandonato e si era estinto per “inattività delle parti” (docc. 12 e 42) con la conseguenza che l'evento interruttivo -costituito dalla notifica dell'atto di citazione - è istantaneo e non permanente ex artt. 2943 e 2945 c.c.. Ne conseguiva che dalla data del
12.4.1992 iniziava a decorrere il nuovo termine utile per l'usucapione dei convenuti e da allora erano decorsi più di vent'anni ed i convenuti avevano continuato a possedere uti domini il terreno de quo ex art. 1158 c.c.. Risultava documentalmente che i convenuti acquistarono con atto a rogito Notaio 38794 del 4.5.1987, registrato il 25.5.87 e Persona_7 trascritto il 3.6.1987 (doc. 3) un “appezzamento di terreno della Controparte_4 superficie di mq 1600 circa”, composto, dai mappali 237 e 245 ed il terreno, oggetto della domanda di usucapione, risultava all'interno della recinzione nel fondo dei convenuti.
8. Nell'atto di citazione del 1992, la lamentava l'incorporazione di un'area di circa mq 500 Pt_1 nel fondo dei convenuti e chiedeva la demolizione ed arretramento del muro di cinta, così riconoscendo l'incorporazione della porzione di terreno per cui è causa nel fondo di proprietà dei convenuti, chiuso dal muro di cinta.
9. Il C.T.U. ha verificato che la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione è di circa
445 mq. Nella tavola allegata sub I2 alla C.T.U. è riportata la striscia di terreno (con il colore pagina 6 di 24 azzurro), con il muro di recinzione (colore rosso tratteggiato), da cui si evince che il terreno de quo è cintato e chiuso nel lotto dei convenuti. In particolare, il c.t.u. ha accertato che la suddetta striscia di terreno è delimitata come segue:
10. -a NORD da recinzione (identificata con linea tratteggiata in colore ARANCIONE), costituita da muretto di base e soprastante cancellata metallica a maglia aperta trasparente e avente una lunghezza di 8,07 mt;
Cont
11. - ad dalla recinzione per cui è causa (identificata con linea tratteggiata di colore ROSSO), totalmente cieca (non trasparente) costituita da lastre e pilastrini prefabbricati in calcestruzzo
e avente una lunghezza di 55,71 mt;
12. - a SUD dalla recinzione avente le stesse caratteristiche di quella posta lungo il lato EST e avente una lunghezza di 8,60 mt;
13. - a OVEST dal nulla, quindi aperta sulla proprietà della convenuta ed avente identiche caratteristiche funzionali anche se con una differente qualità del fondo di calpestio, perchè
l'area in colore AZZURRO rileva un calpestio in terra battuta ed erba mentre l'area in colore
VIOLETTO rileva un calpestio in cemento.
14. Il c.t.u. ha inoltre accertato che “l'accesso all'area di colore AZZURRO avviene esclusivamente dall'area in colore VIOLETTO di parte convenuta. Il cancello carraio e pedonale di accesso alla proprietà di parte convenuta è posizionato nell'ambito dell'area di colore VIOLETTO.”, nonché che la recinzione ha una lunghezza di 55,71 mt. e che detto tratto di recinzione è identico tipologicamente, qualitativamente oltre che rilevare una simile vetustà alla recinzione che delimita la proprietà dei convenuti sul lato SUD. La vetustà della recinzione per cui è causa VISIVAMENTE PUO' ESSERE RICONDOTTA al trentennio. La stessa recinzione appare omogenea e quindi non sembra sia stata mai oggetto di alcuno intervento, lasciando quindi palesare che ogni elemento della recinzione rilevato oggi in opera sia riconducibile all'epoca della realizzazione. Si rileva peraltro che la finitura delle lastre prefabbrica in cemento rileva: - la faccia “così detta bella perché stampata” sul fronte OVEST lato convenuti;
- la faccia “liscia” sul fronte EST lato attrice;
…”. La tavola sub n. 12 della CTU è illuminante e viene sotto riportata.
pagina 7 di 24 15. Da tali rilievi eseguiti dal C.T.U. emergeva, dunque, che l'accesso alla striscia di terreno conteso avveniva solo dal fondo dei convenuti da almeno un trentennio.
16. Ulteriormente il giudice considerava la deposizioni testimoniali di , Testimone_1 Tes_2
e da cui risultava che l'accesso al fondi dei convenute
[...] CP_2 Testimone_3 era in Lainate, via De Gasperi, corrispondente all'area tratteggiata in rosso sub n doc. n. 39 dei convenuti;
che le chiavi del cancello erano nella disponibilità dei convenuti e che anche per accedere al fondo occorreva utilizzare i campanelli dei convenuti, posizionati sulla recinzione a nord, in corrispondenza dell'accesso pedonale e carraio che affaccia sulla traversa di via De
Gasperi.
17. Sottolineava inoltre il giudice di prime cure come l'attività di manutenzione del verde fosse stata effettuata dai convenuti, come il terreno fosse incorporato e chiuso in modo tale da essere incompatibile con i diritti di altri sul medesimo terreno.
pagina 8 di 24 18. Conclusivamente il Tribunale di Milano accertava l'usucapione a decorrere dal 12.4.1992 ad esclusione della porzione esterna alla recinzione di 33 mq che è parte del sedime stradale e che
è usata quale passaggio e spazio di manovra dei mezzi di trasporto dell' Controparte_6
19. L'accoglimento della domanda di usucapione comportava la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
20. Avverso la decisione di primo grado ha interposto gravame la società insistendo nelle Pt_1 domande formulate in prime cure di accertamento della proprietà sui terreni in questione e con rigetto della domanda di usucapione svolta dalle controparti.
21. Parte appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello.
22. All'udienza di prima comparizione dell'11.2.2025 parte appellante rinunciava alla chiesta sospensiva e la causa era rinviata ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'1.4.2025 con assegnazione di termine per note conclusive.
Motivi della decisione
23. I motivi a fondamento dell'appello sono i seguenti:
a. violazione degli artt. 1965, 1140, 1141 in relazione agli artt. 1362, 1366 e 1369 c.c. con riguardo alla questione della rinuncia all'usucapione;
b. falsa applicazione dell'art. 948 c.c. e violazione dell'art. 1159 c.c. con riguardo alla legittima provenienza dei beni fino al 1962 e concernenti l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo a e danti causa di Persona_3 Persona_4 Pt_1
c. violazione delle norme in materia di usucapione e violazione dell'art. 2944 c.c.;
d. violazione degli artt. 934, 938, 1158, 874 e 882 c.c.;
e. violazione degli artt. 62 e 183 c.p.c., art. 6 CEDU per avere il CTU omesso di accertare l'esistenza di un ingresso principale al fondo dei convenuti e per aver effettuato valutazioni estranee alla scienza tecnica.
24. Quanto al motivo sub a), l'appellante osserva che con la transazione datata 11.11.2002 i coniugi / avevano rinunciato all'usucapione. Ciò in quanto con la causa del Per_1 CP_1
1992, a fronte della domanda di regolamento di confini da parte di i ne avevano Pt_1 Per_1 chiesto il rigetto e in via subordinata avevano citato in garanzia il dante causa, il Per_6 quale, costituendosi, aveva chiesto accertarsi l'usucapione della striscia di fondo contesa.
pagina 9 di 24 Successivamente, con la scrittura dell'11.11.2002, aveva rinunciato all'azione di Pt_1 regolamento di confini e le controparti e avevano rinunciato alla domanda di Per_1 Per_6 usucapione, oltre che al preteso possesso del suolo occupato. In particolare, il nel Per_6 giudizio del 1992, aveva formulato domanda di usucapione a cui infatti con la predetta scrittura aveva rinunciato come risultava dalla dicitura: “le parti reciprocamente rinunciano, per sé, eredi e aventi causa, ad ogni domanda ed azione avanzata per i titoli dedotti in causa”. Oltre a tale considerazione, l'appellante osserva come la transazione, senza la rinuncia all'usucapione, risulterebbe sproporzionata e priva di causa concreta: ed, invero, a fronte della rinuncia all'azione di regolamento di confini da parte della stessa le controparti avrebbero Pt_1 guadagnato addirittura la proprietà di un bene altrui, ponendosi detta interpretazione in contrasto con gli artt. 1362 e 1366 c.c..
25. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La privata scrittura 11.11.02 ( doc. n. 12 dei convenuti in prime cure) come indicato nella “premessa”, da considerarsi, proprio per espressa comune volontà dei suoi sottoscrittori, ex artt. 1362, 1366, 1369 e 1965 c.c., giusto quanto indicato alla clausola sub 1), “patto e mezzo di interpretazione delle clausole che seguono”, è diretta a regolare “la causa iscritta al n. 7936/92 di R.G. avente ad oggetto la domanda - avanzata dalla attrice - di regolamento di confini e accessoria di restituzione di Parte_3 porzione di terreno in possesso dei convenuti coniugi sigg. e , nonché la Per_1 CP_1 domanda di garanzia ex art. 1485 c.c. promossa dai convenuti contro il sig. Per_6
terzo chiamato in causa”. Il giudizio del 1992 aveva preso l'avvio con citazione di
[...]
(doc. 4 di parte attrice in prime cure), a mezzo del quale era stata formulata domanda Pt_1 ed azione di regolamento di confini ed anche domanda di restituzione della porzione di terreno in possesso dei convenuti e;
ed, infatti, così era scritto nella citazione Per_1 CP_1 notificata il 7.4.1992: “è interesse della ottenere l'accertamento dell'esatto confine Parte_1 tra i fondi di cui trattasi, nonché l'arretramento della recinzione di ragione dei vicini e la restituzione della superficie indebitamente sottratte” (pagg. 2 e 3); le conclusioni erano del seguente tenore: “accertato il reale confine tra i fondi di proprietà delle parti, dichiarare i
Signori e ad arretrare la recinzione delimitante i propri fondi verso la Per_1 CP_1 proprietà della e, per l'effetto, condannare i medesimi alle opere necessarie ed Parte_1 alla restituzione alla delle superficie di sua esclusiva pertinenza, in misura che Parte_1 risulterà di giustizia”. Alla clausola n. 2 di detta scrittura l'odierna parte appellante rinunciava pagina 10 di 24 ad ogni domanda ed azione e tale dicitura, quanto alla non poteva che riferirsi, secondo Pt_1 interpretazione letterale e di buona fede, alle domande di regolamento di confini e di restituzione, domande formulate con la sopra detta citazione. La clausola n. 3 era del seguente tenore: “per l'effetto si danno reciprocamente atto che i titoli giustificano il potere di fatto da esse parti esercitato sui rispettivi fondi”: ebbene, da una tale dicitura era evidente l'esclusione di qualsivoglia rinuncia al possesso da parte dei convenuti, essendo evidente, invece, la legittimazione della situazione di possesso degli stessi rispetto ai titoli giustificativi. Del resto, la situazione fattuale come accertata dal CTU nella tavola riprodotta a pag. 9 della sentenza di primo grado e riportata sub n. 14 era rimasta immodificata, ossia con l'area cintata all'interno della proprietà degli appellati, che detenevano le chiavi di accesso, come dagli stessi addotti in comparsa di costituzione e non contestato (oltre che provato per testi, come infra). Con riguardo alla pretesa rinuncia all'usucapione da parte di nella predetta Persona_6 scrittura, è sufficiente rilevare che la proprietà ed il possesso di costui erano giuridicamente cessati con la compravendita in favore dei convenuti, compravendita datata 4.5.1987; di talché nessuna rinuncia avrebbe potuto lo stesso legittimamente esprimere. Infine, è da rilevare che in nessun punto della predetta scrittura sono stati conclusi accordi di detenzione a titolo gratuito della striscia di terreno e tanto meno impegni a mantenere in ordine il verde ed il muro di cinta.
Per questo è condivisibile il passaggio motivazionale nella parte in cui il giudice a fronte del possesso rileva la totale carenza di prova della detenzione per conto di altri.
26. Quanto al motivo sub b), la difesa di osserva che ha prodotto i titoli precedenti sino al Pt_1
1962 che dimostrano la legittima provenienza da e (doc. ti Persona_3 Persona_4 nn. 23 – 26 e 31), nonché l'esclusiva proprietà in capo a dei mappali 238, 241, 248 e Pt_1
255 del foglio 4 del Catasto Terreni del Comune di Lainate. Tale titolarità era talmente pacifica che addirittura con convenzione di lottizzazione del 7.7.1983 (doc. n. 17) tutti i proprietari dei fondi del comparto in questione si dettero reciproco riconoscimento dei propri titoli unitamente al Osserva, infine, l'appellante che “in ogni caso, rileva ai fini della esatta Controparte_7 definizione degli ambiti di proprietà che le parti in causa vantano i medesimi danti causa: i signori e i quali procedevano al frazionamento della loro ampia proprietà Per_3 Per_4 per procedere alle successive vendite, giunte, infine, rispettivamente, da un lato, ai convenuti
e, dall'altro, all'attrice (doc. 27, pagg. 2 e 6; doc. 26, pagg. 2, 6, Controparte_8 Parte_1
10 e 13)”.
pagina 11 di 24 27. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte osserva, in primo luogo, che – come correttamente sottolineato dalla parte appellata – recentemente i giudici di legittimità hanno escluso ogni attenuazione dell'onere probatorio nell'azione di rivendica per chi propone un'azione di accertamento della proprietà del bene. Significativamente, infatti, i giudici di legittimità hanno osservato: “è stato effettivamente affermato in passato da questa Corte che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia
l'onere della "probatio diabolica" ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui
l'attore è già investito (Cass. 14.4.2005 n. 7777; Cass.
9.6.2000 n. 7894; Cass. 4.12.1997, n.
12300), ma tale orientamento é ormai superato dalle più recenti ed ormai prevalenti pronunce, con le quali si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (Cass. ord. 21.11.2023 n. 32264; Cass. ord.
3.8.2022 n. 24050;
Cass. n. 1210/2017; Cass. 22.1.2000 n. 696; Cass. n. 1210/2017). Quest'ultima più rigorosa interpretazione trova del resto conforto pure negli argomenti posti dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 28 marzo 2014 n.7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione”.
28. Ora, nel caso in esame, a maggior ragione l'azione di rivendica proposta dall'attrice doveva essere supportata da un particolare rigore probatorio, proprio in ragione del possesso della cosa oggetto del preteso diritto in capo ai convenuti, come sopra detto (cfr. atto di citazione del 1992
e scrittura privata transattiva del 2002). Con riferimento ai titoli versati in atti da parte dell'attrice – fermi gli atti di acquisto da e del 7.11.1990 in favore di Per_3 Per_4 Pt_1 la vendita dei predetti mappali da a Nord Milano s.r.l. in data 2811-1995 e la successiva Pt_1 vendita degli stessi da parte di Nord Milano alla in ddata 309-2002 ( cfr. doc. ti nn. 3, 6 Pt_1
e 7)– è da rilevarsi il doc. n. 14 prodotto in prime cure non è minimamente equiparabile alla certificazione notarile di cui all'art. 567, II comma c.p.c., trattandosi della relazione di un pagina 12 di 24 consulente di parte, da cui non si ricava affatto un acquisto a titolo originario o alcuna prova del possesso rilevante al fine dell'usucapione.
29. Inoltre, il doc. n. 31 prodotto da parte attrice con la memoria ex art. 183, n. 3 c.p.c., costituito dalla permuta in data 21.12.1962 Rep. n. 97021 notaio Dott. è stato Persona_8 tardivamente prodotto, come eccepito dalla difesa dei convenuti con la memoria autorizzata depositata in data 9.12.2022. La produzione in questione è avvenuta effettivamente con la memoria riservata alla prova contraria e tanto ha valenza dirimente. In ogni caso, è opportuno rilevare come nel predetto atto di permuta dalla società a Veronelli/Nespoli non Parte_4 siano ricavabili i mappali de quibus, né sia stata offerta una ricostruzione per desumere la continuità tra i mappali oggetto di permuta e quelli del presente contenzioso.
30. E', dunque, significativo rilevare che l'appellante acquistò in data 7.11.1990 (docc. ti 2 e 3 di parte attrice in prime cure), i mappali per cui è causa solo formalmente, rimanendo gli stessi all'interno del fondo cintato delle controparti;
li dismise con atto in data 28.12.1995 (docc. ti 5 e
6 di parte attrice in prime cure), trasferendoli solo formalmente (continuando anche in allora l'area a permanere dentro il fondo dei vicini ) a Nord e Controparte_8 Parte_2 successivamente, dopo 6 anni e 9 mesi, con atto del 30.09.2002 (docc. 7 e 8 di parte attrice in prime cure), li riacquistò da anche in questo caso solo formalmente, Parte_2 permanendo il possesso dell'area de qua anche dal 30.09.02 e sino a tutt'oggi in capo ai convenuti.
31. Risulta dunque per tabulas la mancanza, in capo a di una formale intestazione Parte_1 ultraventennale dei mappali in vertenza, posto che l'appellante stessa documenta di averli formalmente riacquistati solo il 30.09.2002, con atto trascritto l'11.10.2002.
32. Quanto alla censura afferente la pretesa violazione degli artt. 1158 e 1159 c.c., è da osservarsi che nell'atto di citazione di primo grado, evidenziava che in data 7.4.1992 citò in Parte_1 giudizio i convenuti “per regolamento di confini, nonché per la restituzione del suolo dagli stessi indebitamente occupato”; contestualmente deduceva che con la scrittura privata dell'11.11.2002, i non avrebbero da allora a tutt'oggi ottemperato al preteso Controparte_9 impegno di rinunciare “al possesso del suolo occupato”: in tal modo parte attrice ammetteva pacificamente l'assenza in capo a se stessa del possesso ex art. 1140 c.c. dell'area in questione.
33. Ebbene, come risulta dagli atti di quel primo processo prodotti, già con la citazione notificata il
7.4.1992 assumeva che le controparti avevano incorporato nel loro fondo una Parte_1
pagina 13 di 24 significativa parte della sua proprietà, tanto che chiedeva l'arretramento della recinzione e la conseguente restituzione della superficie ritenuta propria.
34. Nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., del presente giudizio n. 51617/2021
R.G., l'attrice ammetteva che l'area de qua era rimasta all'interno della recinzione eretta dal nel marzo 1976 ( “in data 11.11.2002 sopravveniva accordo transattivo tra le parti in Per_6 causa, le quali si riconoscevano i rispettivi titoli e rinuncia vano alle rispettive domande e, in particolare, gli allora convenuti ( e ) al preteso possesso su quella Per_6 Controparte_8 parte di fondo di rimasta all'interno della recinzione eretta dal ). Pt_1 Per_6
35. In comparsa conclusionale del 03.06.24 (punto 31, pag. 11), riferendosi ai beni, li definiva
“lotti intrappolati dal muro di cinta” realizzato nel 1976, di cui sono in atti sia l'autorizzazione del Comune di Lainate in data 13.6.1975 (con indicazione dei mappali pacificamente acquistati dai convenuti, ossia nn. 230 e 237 successivamente ossia il 4.5.1987, come da doc. n. 10 di parte convenuta), sia la fattura n.12 del 16.3.1976 emessa a carico di Persona_6
(doc. n. 26 di parte convenuta) per la realizzazione della predetta recinzione.
36. Né, infine, possono scaturire elementi positivi per la tesi dell'appellante dalla Convenzione di lottizzazione del 7.7.1983 (doc. 17 di parte attrice): ed, invero, detta convenzione non si configura certo quale titolo di provenienza. Non solo, ma l'esistenza delle problematiche nascenti dalla lottizzazione, ossia le incongruenze tra superfici reali e catastali riportate nel relativo piano era ben nota alla società come emerge limpidamente dalla memoria del Pt_1
CTP dei convenuti nel giudizio R.G. n. 7936/1992, Ing. ( doc. n. 23), ove Persona_9 il tecnico sottolineava che in persona dell'A.U. dell'epoca, ( poi Parte_1 Per_10 firmatario della scrittura privata dell'11.11.2002), era “a conoscenza delle discordanze tra le superfici reali e le superfici catastali riportate negli atti di acquisto presenti nel piano di lottizzazione e specificate nelle varie tabelle planivolumetriche e di ripartizione spese” .
37. Quanto al motivo sub c), la difesa di parte appellante assume che le controparti non avrebbero esercitato un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per venti anni ex artt. 1158,
1167 e 1163 c.c.. Osserva la difesa di parte appellante che al fine dell'usucapione è necessario che il soggetto eserciti il possesso sul bene in modo indisturbato, pubblico e notorio, come già evidenziato proprio dalla Corte d'Appello con sentenza n. 645/2022. Ebbene, le condotte ascrivibili ai convenuti erano di mera detenzione. In primo luogo, difatti, nello stesso atto di acquisto del 1987 i coniugi nel definire i confini del bene acquistato, Parte_5
pagina 14 di 24 indicavano il mappale 238 sul confine est. All'uopo evidenzia che il riconoscimento dell'altruità del diritto non è atto recettizio ed è incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus. In secondo luogo, l'autorizzazione ad erigere il muro di cinta insisteva sui mappali
230 e 237, mentre, poi, l'opera realizzata era abusiva in quanto eretta su mappali diversi. In terzo luogo, i spostarono il cancello carraio dal mappale 241 al mappale 237 Per_1
“mancando all'evidenza alcun loro animus possidendi sul mappale 241” (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione di secondo grado). Tanto che fu proprio tale spostamento a favorire il successivo accordo transattivo del 2002 e, significativamente, i coniugi nella richiesta indirizzata Per_1 al citarono solo i mappali 230 e 237 e non il mappale 241, coinvolto nel predetto CP_7 spostamento. In quarto luogo, come emergeva dalle fotografie prodotte dai convenuti ( doc. ti nn. 6 e 8) e riversate nella CTU, la parte di bene di proprietà degli odierni appellati era stata edificata, mentre la parte contesa era rimasta a verde;
a tale riguardo, la documentazione fotografica versata in atti sub doc. ti nn. 33 – 36 dei convenuti ritraeva altre parti dei beni non coinvolte in giudizio. Ebbene, con l'accordo del 2002 l'attrice odierna appellante riteneva soddisfatto il proprio interesse a lasciare immutata la situazione di fatto, a condizione che venisse ribadita la sua titolarità su quella striscia di terreno perché alla titolarità corrispondeva l'esercizio dello ius aedificandi e in tal guisa i mantenevano la detenzione del bene, Per_1 dovendo provvedere ad occuparsi del verde. Pertanto, sul punto era erronea la decisione gravata nella parte in cui il giudice escludeva l'accordo manutentivo nella scrittura del 2002. In quinto luogo, anche ammettendo che vi fosse stato un possesso e non una mera detenzione, l'area in questione era visibile ad una limitata cerchia di persone e tale fatto era rilevante al fine della clandestinità o meno del possesso. Ora, i due fabbricati attorei avevano accesso da via De
Gasperi ai civici 16 e 22 come da visure sub doc. n. 22, laddove la società Controparte_6 non solo nella predetta visura, ma anche dalle pagine social si presentava al pubblico con l'ingresso da via De Gasperi, 22 ( doc. n. 33 di parte attrice). Laddove per poter visionare il tratto di muro di cinta in questione occorreva percorrere via S. Antonio, una via privata a fondo cieco che porta solo ai carrai dei capannoni delle parti in causa. Inoltre, la qualifica di via privata della predetta strada emergeva dal certificato di destinazione urbanistica ( doc. n. 18 di parte attrice), dalla relativa tavola grafica ((doc.n. 30 ) e dalla relazione dedel CTU pag. 11.
38. Conclusivamente, secondo gli appellanti, non risultava un possesso pacifico e pubblico e lo stesso, oltre ad essere stato interrotto dall'azione di regolamento di confini, dalla scrittura pagina 15 di 24 privata del 2002, dalla successiva istanza di mediazione del 24.7.2020 e infine dal presente contenzioso, era stato anche non utilmente esercitato. Ed, invero, la Parte_6 era soggetto giuridico ben diverso dagli odierni appellati, posto che non era in atti alcun contratto di locazione in favore di detta parte, la quale aveva solo richiesto il certificato di prevenzione incendi sopra citato sub doc. n. 30.
39. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). Questo Ufficio ha già avuto modo di precisare che “l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario. Il nostro ordinamento prevede che, perché vi sia usucapione, il soggetto che vanta il diritto deve aver esercitato sul bene un possesso continuo (per beni immobili art. 1158 c.c.2, per beni mobili art. 1161 c.c.3), ininterrotto (art. 1167 c.c.4), pacifico e pubblico (art. 1163
c.c.5) per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Affinché il possesso abbia valore ai fini del decorso dei termini per l'usucapione deve inoltre associarsi all'inerzia del titolare del corrispondente diritto. Ai predetti requisiti si affianca, inoltre, quello del “titolo”, secondo il brocardo latino “Usucapionis requisita sunt: res habilis, titulus, fides, possessio, tempus”. Tale requisito acquista particolare importanza se si considera il delicato rapporto esistente tra mera detenzione e possesso di un bene. Per distinguere tra queste due fattispecie occorre considerare, infatti, il titolo al quale viene ricollegato l'esercizio del potere di fatto. È proprio sulla base del titolo che una tale distinzione è possibile. Pertanto, qualora il bene venga utilizzato richiamandosi ad un titolo attributivo di un diritto di credito o diritto personale di godimento, si avrà mera detenzione. Qualora, invece, il titolo richiamato sia attributivo di un diritto reale, si avrà possesso. Vi è una differenza sostanziale tra possesso e mera detenzione.
Perché vi sia possesso occorre che sia rispettata la previsione dell'art. 1141 comma 2 c.c., ossia occorre che il titolo sulla base del quale un soggetto ha avuto in detenzione il bene muti per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto stesso contro al possessore. È fondamentale rilevare in questa sede come solo il possesso costituisca una situazione di fatto idonea a far maturare l'usucapione. Pertanto, è utile che tale previsione sia letta ed interpretata in combinato disposto con l'art. 1164 c.c., che stabilisce, analogamente, come il soggetto che ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto medesimo contro il diritto del proprietario. La norma aggiunge anche che il tempo necessario per l'usucapione
pagina 16 di 24 decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato. Ultimo ma non meno importante tra i requisiti, la necessità di un comportamento corrispondente a quello del proprietario o di titolare di altro diritto reale (uti dominus), accompagnato dall'intenzione del soggetto di comportarsi come proprietario del bene stesso (animus possidendi). In tal senso si esprime la
Suprema Corte: 'chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene in virtù di usucapione, deve dimostrare non solo di aver esercitato un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene ma anche la propria intenzione di comportarsi come proprietario del bene stesso' (Cass. Civ. Sentenza n. 9325/2011). Non basta, quindi, che il soggetto eserciti il possesso sul bene, in modo indisturbato, pubblico e notorio. Se il soggetto esercita tale possesso riconoscendo – anche implicitamente, attraverso il non pieno esercizio delle azioni, oneri e diritti spettanti al proprietario o l'inerzia a fronte di atti di quest'ultimo sul bene – che il proprietario sia un altro, diverso da sé, che solo acconsente all'utilizzo del bene da parte sua, non può esserci usucapione, posto che il requisito dell'animus viene a mancare.
L'animus possidendi consiste, infatti, nell'intenzione di comportarsi come solo ed unico proprietario, esercitandone le corrispondenti facoltà. Tale consolidato principio viene ribadito
e meglio articolato in ulteriori pronunce: 'ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso
l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri'. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
27/02/2007). In senso conforme una pronuncia in termini: 'per giurisprudenza consolidata di questa Corte colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, potendo eventualmente quest'ultimo essere desunto in via presuntiva dal primo, sempre che vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, solo in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario' (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092
pagina 17 di 24 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004; Cass. n. 15755 del 2001). Inoltre, per quanto concerne
l'accertamento del corpus possessionis, la giurisprudenza di questa Corte afferma pacificamente che si tratta di un accertamento di fatto che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l'intero reticolo di poteri concretamente esercitati sul bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario (Cass. n. 6123 del 2020)”. (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza
n. 42027/2021)” (cfr. App. Milano, n. 645/2022).
40. Orbene, la Corte in primo luogo richiama quanto già esposto in merito al possesso dei convenuti come non contestato ed alla disponibilità delle chiavi del cancello in capo agli stessi (pag. 17 della comparsa di costituzione di primo grado, v. pag. 17). Tale circostanza risulta anche in modo univoco dalla deposizione testimoniale di sacerdote, Testimone_4 indifferente, il quale ha ammesso di aver sempre chiesto le chiavi ai in occasione di gite Per_1 parrocchiali dallo stesso organizzate dal 1992 al 1999 ed anche nell'anno 2000, pur avendo cambiato parrocchia (cfr. ud. 10.2.2023). Dichiarazioni di analogo tenore sono state rilasciate anche da che aveva lavorato per la società sempre nel Persona_11 Parte_7 settore dei trasporti e per tale ragione era in contatto con i (cfr. ud. 10.2.2023). Nella Per_1 stessa direzione si collocano le dichiarazioni di figlio della coppia e CP_2 Per_1 quelle di amico del figlio (ud. 10.2.2023. Le sopraesposte risultanze smentiscono Testimone_5 le contestazioni sviluppate da parte appellante in merito alla non rilevanza del possesso dell'area per il tramite della società e ciò a prescindere dalla indiscussa Controparte_6 tardività dell'allegazione contenuta solo nella memoria di replica del primo grado (cfr. pagg. 3 –
4 della stessa).
41. In secondo luogo, è da sottolineare l'invarianza planimetrica del fondo degli appellati rimasto cintato dal 1976 come da conclusioni del CTU. Rispetto a tali circostanze fattuali non rileva certo, tra i confini, l'indicazione del mappale 238, nell'atto di acquisto dei del 1987, Per_1 trattandosi di indicazione avente mero valore fiscale (v. su valenza residuale dei mappali Trib
Brescia, n. 2619/2017).
42. In terzo luogo, la pretesa natura abusiva della recinzione è smentita dagli stessi atti del giudizio del 1992 come sopra richiamati.
pagina 18 di 24 43. In quarto luogo, si rileva che la circostanza dello spostamento del cancello – contrariamente a quanto assunto dagli appellati – non è un novum inserito dalla solo in sede di comparsa Pt_1 conclusionale di primo grado, trattandosi invece di questione sviluppata in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. (cfr. pag. 8). Quanto alla situazione in fatto, la stessa è ben rappresentata dalle fotografie con la relativa legenda di cui alle pagg. 2 – 6 dell'Allegato A alla CTU. Ora, anche a considerare la data della richiesta e della relativa autorizzazione amministrativa da parte del 11.11.1993 ( doc. ti nn. 7 – 8), non si ravvisa in tale condotta alcuna Controparte_7 ammissione o riconoscimento in favore della controparte, a prescindere dalle motivazioni - di sicurezza - spese dai per giustificare tale intervento. Del resto, la stessa prospettazione Per_1 di parte appellante secondo cui tale spostamento avrebbe dovuto favorire un'ipotesi transattiva, indurrebbe ad un inammissibile vaglio di motivazioni interne alle parti, oltre tutto a distanza di 9 anni rispetto alla successiva scrittura privata dell'11.11.2002.
44. In quinto luogo, con riguardo alla pretesa mancanza di interventi, quale indice di riconoscimento dell'altruità del bene e di mancato possesso utile all'usucapione, la circostanza
è smentita dai rilievi fotografici sub nn. 31 – 38 che mostrano moduli prefabbricati, un canile e tracce di opere ben visibili: si tratta di opere neppure contestate dalla parte attrice, come rilevato dal giudice di prime cure con ordinanza riservata del 15.12.2022, ammissiva di CTU e non contestato puntualmente (unico documento non riferibile è la fattura n. 8/2016 sub doc. n.
41 riferita alla società e che non indica in modo specifico la tipologia di Controparte_6 opere edili eseguite); come neppure sono contestate le opere di manutenzione del verde e del muro di cinta, sia pure riferite, nella prospettazione di alla pretesa esecuzione degli Pt_1 accordi di cui alla scrittura privata del 2002 (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale di primo grado di parte attrice). Quanto, infine, al fatto che l'area in questione non sarebbe visibile se non a pochi dipendenti, si tratta di contestazione del tutto fragile ed equivoca a fronte di deposizioni testimoniali puntuali, sopra richiamate.
45. Con riguardo al motivo sub d), la difesa dell'impugnante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha accertato l'usucapione del muro di cinta in ragione di un mezzo indiviso ed ha statuito che lo stesso stabilisce il confine tra i due fondi dal 12.4.1992. Ad avviso dell'appellante, invero, il muro eretto sul terreno rivendicato dalla stessa sarebbe incluso nella proprietà di Nespoli – danti causa di infatti ai sensi dell'art. 934 c.c. la Per_3 Pt_1 rivendica dei mappali 238, 241, 248 e 255 implica anche la proprietà del muro per accessione.
pagina 19 di 24 46. Opinione della Corte in relazione al motivo sub d). E' necessario richiamare il contenuto dell'atto di citazione di datato 9.3.1992 (notificato il 7.4.1992), ove si legge in modo Pt_1 chiaro che la società intendeva ottenere “l'accertamento dell'esatto confine tra i fondi e
l'arretramento della recinzione di ragione dei vicini” ( v. pag. 3 dell'atto di citazione). Non solo, ma con la scrittura privata dell'11.11.2002 le parti espressamente, al punto n. 33 così prevedevano: “per l'effetto si dànno (le parti, n.d.r.) reciprocamente atto che i titoli giustificano il potere di atto da esse parti esercitato sui rispettivi fondi”. Risulta dalla CTU che il muro è riferibile all'anno 1976 in quanto “la vetustà della recinzione per cui è causa visivamente può essere ricondotta al trentennio” (v. pag. 13 della CTU). E', quindi, accertato che si trattava proprio del muro di recinzione realizzato a cura e spese del dante causa di Per_6 Parte_5
( cfr. figura a pag. 9 della sentenza gravata).
[...]
47. Quanto al motivo sub e), la difesa di parte appellante censura la decisione di prime cure per i seguenti sotto articolati profili:
a. aveva eccepito l'inammissibilità di allegazioni e produzioni nuove nella memoria Pt_1 ex art. 183, n. 3 c.p.c.; detta contestazione impingeva sui fatti costitutivi della domanda di usucapione;
b. aveva posto in risalto valutazioni del CTU del tutto personali e svincolate dal Pt_1 dato tecnico. In particolare, aveva chiesto darsi atto che l'accesso principale, Pt_1 carraio e pedonale, alla proprietà dei convenuti si trova sulla via De Gasperi, 22. Il CTU aveva ignorato la richiesta, assumendo di aver fatto riferimento alla fotografia n. 5;
c. quanto alla destinazione del fondo conteso rispetto agli altri mappali di proprietà dei convenuti, ne aveva sottolineato la diversa destinazione, in quanto Pt_1
l'affermazione dell'identità funzionale, nonostante la differente qualità del fondo, costituiva “un arbitrario giudizio di valore del CTU” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello);
d. ribadiva la nullità delle prove testimoniali di cui all'udienza del 10.2.2023, Pt_1 evidenziando che i capitoli nn. 7 e 8 si riferivano all'accesso da via De Gasperi, 22 e non all'accesso da via S. Antonio. Ebbene, in particolare, i due fabbricati dell'attrice e dei convenuti avevano accesso da via De Gasperi rispettivamente dai civici 16 e 22, come risultava dalle visure prodotte e dalla pubblicità via social;
dalla documentazione dei convenuti emergeva che in via S. AAntonio viera un ssolo accessocarraio e che solo nel 2016 sarebbe stato aggiunto anche l'accesso pedonale. Laddove i testi pagina 20 di 24 riferivano di cancelli sia pedonale, sia carraio con riguardo ad un periodo in cui in via S.
Antonio c'era solo un cancello carraio, quando, invece, il cancello carraio e pedonale era presente solo in via De Gasperi 22.
48. Opinione della Corte quanto al motivo sub e) con ordine secondo i sopra elencati sotto profili:
a. il profilo in esame non è concludente, dal momento che, dal punto di vista processuale, quanto all'ammissibilità delle produzioni documentali, il giudice di primo grado aveva espressamente provocato il contraddittorio con memorie scritte, come risulta dal verbale di udienza del 20.10.2022 e dalle note di trattazione per l'udienza cartolare del
15.12.2022. In ogni caso, la difesa di non censura l'utilizzo, da parte del giudice Pt_1 di prime cure, di documenti dalla stessa ritenuti inammissibili in quanto tardivi o per altra ragione. Pertanto, il richiesto accoglimento non solo è generico, ma non è idoneo a sovvertire le conclusioni raggiunte con la sentenza gravata.
b. Quanto alle censure mosse alla CTU, le stesse coinvolgono il dato dell'accesso pedonale e carraio al fondo degli odierni appellati e la contestata identità funzionale tra l'area in colore azzurro, ossia l'area contesa e quella di colore violetto, di proprietà dei convenuti
A tale riguardo, è da dirsi anzitutto che i sopralluoghi ed i rilievi sono stati Per_1 effettuati dal C.T.U. in contraddittorio con i consulenti di parte, come in particolare, per quanto di interesse, per il rilievo fotografico del 20.3.2023 di cui all'allegato A della consulenza, allegato che alle fotografie nn. 3 e 5 rappresenta il passo pedonale e carraio al fondo Ora, è del tutto evidente come le rationes decidendi si fondino sugli Per_1 altri rilievi sopra esposti, non essendo significativo il dato del passo carraio, alla luce del pacifico ed indisturbato possesso, come risultante anche dalle chiare deposizioni testimoniali.
c. Quanto, poi, all'identità funzionale tra l'area in azzurro e quella in violetto, identità rilevata dal CTU, è evidente dalle fotografie sopra citate (sub n. 47. b) l'utilizzo dell'area contesa quale spazio di manovra degli automezzi, rimessaggio degli autoveicoli ecc. Del resto, è anche arduo ipotizzare una diversità funzionale delle aree, alla luce dei sopra citati rilievi fotografici, di cui alla CTU e delle acquisite prove testimoniali;
e ciò senza considerare che la difesa degli appellanti non spiega in cosa tale pretesa diversità funzionale dovrebbe concretizzarsi.
pagina 21 di 24 d. Con riguardo alla nullità delle prove testimoniali, la Corte premette di condividere il passaggio motivazionale della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della prova testimoniale sollevata da parte attrice con riguardo alla deposizione testimoniale di in data antecedente il decesso del padre CP_2 Persona_1
(pag. 11 della sentenza). In ogni caso, posto che la difesa dell'appellante richiama le contestazioni formulate nella memoria istruttoria di replica ex art. 183, n. 3 c.p.c., è
d'uopo rilevare che si tratta di contestazioni afferenti il carattere suggestivo, generico ed irrilevante dei capitoli di prova come ammessi, contestazioni che, pertanto, giammai possono rifluire in termini di nullità delle esperite prove testimoniali. Quanto alle prove ammesse dal giudice, è sufficiente riportarle per comprenderne come nessun carattere suggestivo e nessuna genericità le infici: n. 7 ) “vero che dal 12.04.1992 a tutt'oggi le chiavi dei cancelli di accesso al fondo dei convenuti sito in Lainate, via De Gasperi n.
22 (area tratteggiata in colore rosso nell'elaborato grafico prodotto sub doc. 39 di questa difesa, che si rammostra), sono a mani degli stessi, nonché dei dipendenti della
(fino al 01.06.2005 Parte_8 Controparte_10
– doc. 2 di questa difesa, che si rammostra). 8) vero che dal 12.04.1992 a tutt'oggi
[...] per accedere al fondo dei Sigg.ri sito in Lainate, via De Gasperi n. Parte_5
22 (area tratteggiata in colore rosso nell'elaborato grafico prodotto sub doc. 39 di questa difesa, che si rammostra) occorre suonare il campanello dei convenuti posizionato sulla recinzione sita a nord, in corrispondenza dell'accesso pedonale e carraio che affaccia sulla traversa di via De Gasperi”; si tratta semplicemente di capitoli di prova articolati nella prospettazione difensiva dei convenuti, che hanno utilizzato l'elaborato planimetrico sub n. 39 che, tra l'altro, coincide con l'elaborazione del CTU rifluita in sentenza e come sotto riportata.
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49. Conclusivamente, sulla base delle sopra esposte motivazioni, segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
50. L'esito del giudizio giustifica la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e e, per questo, in favore dei successori universali Controparte_1 Persona_1
e Le spese sono liquidate avuto riguardo al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 valore dichiarato, con l'impiego dei parametri medi e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
51. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
pagina 23 di 24 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2904/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
7843/24 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di in proprio e quale Parte_1 Controparte_1 erede di e questi ultimi due quali eredi di Persona_1 CP_2 Controparte_3
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 6.946,00 - Persona_1 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 1.4.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
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