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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2023 ed iscritta al n. 1153
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. , rappresentata e difesa dai procc. domm. Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Giulia Maria Sorge e Laura Elda Fabiano del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo difensore sito in Milano, Via Monte Nero n. 17, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. , rappresentata e difesa dal proc. domm. avv. Francesca Rota del foro CP_1 P.IVA_2
di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Leonardo
da Vinci n. 15, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 21.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata, così giudicare:
A) NEL MERITO, in via diretta e riconvenzionale:
pagina 1 di 27 1) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 356/2023 (R.G. n. 809/2023)
del Tribunale di Lecco, notificato il 02/05/2023 e mandare assolta Spazio 4 da ogni pretesa di pagamento avversaria;
2) accertare e dichiarare la carenza di prova della corrispondenza tra i prezzi dei materiali effettivamente acquistati dall'opponente e i relativi prezzi esposti da nelle proprie fatture ed anche per questo porre nel nulla l'opposto CP_1
decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare la mancata conclusione, tra le parti, di qualsivoglia contratto per la fornitura dei materiali indicati nell'Atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 356.2023, al paragrafo 17 ed esposti nelle fatture di nn. CP_1
19917 e 19926 del 2021 e nn. 104, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1583, 3166, 4997, 4999, 5000, 5004, 5005, 5006, 5007,
5460, 6623, 6624, 7619, 7851 e 11145 del 2022, per il prezzo complessivo di Euro 31.687,90 e che, per tali fatture, Spazio
4, come risulta dal prospetto sub doc. 7, ha già pagato a la complessiva somma di Euro 16.570,49; per l'effetto, CP_1
condannare a corrispondere a 4, a titolo risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), la CP_1 Pt_1
anzidetta somma Euro 16.570,49, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
4) accertare e dichiarare la mancata conclusione tra le parti di qualsivoglia contratto per la fornitura dei materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 e che per essi ha pagato a la complessiva somma di Euro 76.471,94; per l'effetto, Pt_1 CP_1
condannare a corrispondere a 4, a titolo risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), la CP_1 Pt_1
anzidetta somma Euro 76.471,94, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
5) in subordine rispetto a quanto sub 3 e sub 4, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che i materiali indicati nell'Atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 356.2023, al paragrafo 17 ed esposti nelle fatture di nn. 19917 e 19926 del CP_1
2021 e nn. 104, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1583, 3166, 4997, 4999, 5000, 5004, 5005, 5006, 5007, 5460, 6623, 6624,
7619, 7851 e 11145 del 2022, nonché i materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 siano stati oggetto di contratti di fornitura conclusi tra le parti, annullare, ai sensi, dell'art. 1394 codice civile, i contratti di fornitura medesimi e, per l'effetto, condannare l'opposta, anche occorrendo in via riconvenzionale, al pagamento a favore dell'opponente, a titolo risarcitorio, di Euro 93.042,43 (Euro 16.570,49 + Euro 76.471,94), ovvero del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
pagina 2 di 27 6) nella denegata ipotesi in cui le somme oggetto delle fatture azionate da controparte in via monitoria fossero ritenute dovute, anche soltanto in parte, porre le stesse in compensazione con i sopra evidenziati crediti dell'opponente, mandando in ogni caso assolta Spazio 4 per la differenza;
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
• ammettere la prova per testi dedotta da parte attrice opponente nella Memoria ex art. 171ter, n. 2 c.p.c. in data
03/11/2023 e precisamente i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che assume in regime di appalto incarichi per realizzare esclusivamente unità commerciali quali negozi, Pt_1
ristorazioni, centri estetici, cliniche veterinarie e studi medici) (mai abitazioni), con la formula “consegna chiavi in mano”;
vero che non ha maestranze e vero che subappalta tutte le opere edili ed impiantistiche ad imprese terze che Pt_1
operano in autonomia.
2) Vero che i soli materiali che, nell'ambito della realizzazione degli impianti idricosanitari e di condizionamento dell'aria
(impianti CDZ), Spazio 4 procura alle proprie subappaltatrici sono i seguenti: mobiletti da bagno, specchi, asciugamani ad aria, sanitari (lavandini, wc, porta rotolo, portascopino, ecc.) e relativi accessori quali cassette esterne, placche e pulsanti di scarico, manopole, maniglioni o barre per disabili, miscelatori, la rubinetteria, gli addolcitori, gli scaldabagni, i contatori, le macchine per il condizionamento (spesso a pompa di calore) e gli elementi tipo split, bocchettoni e simili,
nonché i kit per la montatura di tutti tali complementi, nonché i tubi di rame utilizzati per realizzare gli impianti CDZ;
vero che questi ultimi, diversamente dagli altri materiali “interni” agli impianti e dalle minuterie, vengono forniti da Spazio 4
perché molto costosi.
3) Vero che le imprese subappaltatrici di giungono sui cantieri già munite di ogni attrezzo da lavoro (quali Pt_1
trapani, relative punte, pressatrici, flangiatori, bandelle preforate, cannelli saldatubi, tagliatubi telescopici, pompe e tubi per scarico condensa, kit per verifica tenuta impianti, ecc) e di ogni materiale e minuteria necessari per la realizzazione degli impianti (quali tubi, stringitubi, morsetti, valvole, flessibili acqua, barre profilate, collettori, nastro e isolante in gomma, ancore in acciaio, barre filettate, profilati zincati e canotti, braghe, curve, chiodi a percussione, bicchieri, bulloni,
riduzioni, manicotti, tasselli, braghe, raccordi, filtri, gomito c/flangia trituratori interni a lavabi e wc, schiuma poliuretanica, pasta, matassine di canapa, ecc.).
4) Vero che, tra le imprese subappaltatrici alle quali Spazio 4 di frequente ha in passato subappaltato la realizzazione degli impianti idrico sanitari e CDZ, vi sono l'impresa del sig. l'impresa del sig. RG D'NC (la Sd Impianti CP_2
pagina 3 di 27 prima e la Project & Contact Milano poi) e, fino all'inizio del 2021, solo per gli impianti idrico sanitari, l'impresa del sig.
Persona_1
5) Vero che aveva autorizzato i sigg.ri e RG D'NC e al ritiro per suo Pt_1 Pt_2 CP_2 Persona_1
conto dei soli materiali compresi tra quelli di cui al precedente capitolo 2, che essi dovevano installare presso i cantieri ove era stata loro subappaltata la realizzazione degli impianti idrico sanitari e CDZ.
6) Vero che , fino alla primavera 2022, ha delegato al sig. , per il tramite dapprima della Pt_1 Persona_2 [...]
e poi della la gestione in toto degli acquisti e dell'assegnazione degli incarichi ai Controparte_3 Controparte_4
Per_ subappaltatori e vero che lo individuava e sceglieva i fornitori e conduceva con essi per intero e da sé solo la trattativa economica/commerciale, negoziando il corrispettivo e le condizioni di pagamento;
vero che ciò è avvenuto anche con riferimento a d alle sue forniture di materiale. CP_1
7) Vero che aveva delegato al sig. altresì il controllo della correttezza della consegna dei materiali Pt_1 Persona_2
da parte dei fornitori e la verifica della corretta esposizione, nelle fatture che pervenivano dagli stessi, dell'entità dei materiali forniti e dei corrispettivi concordati.
8) Vero che, nei primi mesi del 2022, è venuta a conoscenza della costituzione, nel 2017, da parte dei soci di Pt_1 [...]
della società Elesa S.a.s. di NU FO & C., riconducibile ai medesimi soci nonché dell'esistenza della CP_4
Futura Contract S.r.l., che svolge un'attività di costruzione e ristrutturazione e ha tra i propri soci la sig.ra madre Per_3
Per_ dei due fratelli e il sig. fratello del geometra (docc. 3, 4, 5 che si mostrano al teste). Persona_4 Controparte_5
9) Vero che il geom. è un professionista che per molti anni ha collaborato con , occupandosi tra Controparte_5 Pt_1
l'altro di eseguire i sopralluoghi nei cantieri per procedere alla stesura dei preventivi da inviare ai clienti, nonché di
Per_ interfacciarsi con e quindi con i sigg.ri per la quantificazione degli acquisti di materiale da CP_4
effettuare in relazione ai singoli cantieri (per es. egli valutava la quantità di tubi di rame che era da ordinare per realizzare gli impianti CDZ delle unità commerciali), che comunicava al sig. , perché questi facesse il relativo ordine al Persona_2
fornitore; vero che nella primavera 2022 ha interrotto la collaborazione con il geom. (cfr. il doc. 20 che si Pt_1 CP_5
mostra al teste).
10) Vero che l'attività del geom. per Spazio 4 era solo quella descritta nel capitolo 9). CP_5
11) Vero che sul “portale cliente” di per Spazio 4 sono visibili soltanto le singole fatture di nonché, CP_1 CP_1
cliccando alla voce “ordine”, un documento interno del fornitore che elenca una serie di materiali coincidenti con quelli di cui alla fattura medesima.
pagina 4 di 27 Testi sui capitoli da 1 a 11: sigg.ri , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti presso Via Carlo Bazzi n. 49, Milano Testimone_6 Testimone_7 Parte_1
20141.
12) Vero che, per il cantiere CO GO, ha ordinato soltanto il “Lavabo Globo T – Edge” indicato nella Pt_1
fattura . 19917 del 30.11.2021 e vero che gli ulteriori materiali della stessa fattura sono tutti materiali destinati ad CP_1
abitazioni (cfr. il doc. avv. ric. ing. 3 che si mostra il teste). Teste: Ing. Tes_1
13) Vero che il materiale di cui alla fattura n. 19926 del 30.11.2021 (doc. avv. ric. ing. 6 che si mostra il teste) è CP_1
tutto riconducibile ad impianti di tipo domestico. Teste: Ing. Tes_1
14) Vero che i lavori del locale con insegna Old Wild West di Torino sono terminati a dicembre 2021 e quindi in data successiva a quello dei DDT relativi alle fatture nn. 1284 e 1286 del 31.01.2022 (doc. avv. ric. ing. nn. 10 e 12 e CP_1
nuovo Doc. 21 che si mostrano al teste). Teste: Testimone_5
15) Vero che, per il cantiere CO di Porte di Roma, ha ordinato soltanto i due scaldabagni “3201920 PRO1 R Pt_1
80 H/3 EU SCALD. EL. O” indicati nella fattura n. 3166 del 28.02.2022 (doc. avv. ric. ing. 16 che si mostra al CP_1
teste); vero, inoltre, che i tubi in rame indicati nella fattura medesima sono di tipologia che viene utilizzata per realizzare impianti CDZ di tipo domestico. Teste: Ing. Tes_1
16) Vero che, per il cantiere East River di Piazza Vetra - Milano, del materiale indicato nella fattura n. 5006 del CP_1
31.03.2022 (doc. avv. ric. ing. 28 che si mostra al teste), Spazio 4 ha ordinato soltanto lo scaldabagno “EU SCALD. EL.
O”; vero che la firma apposta sul doc. avv. 12 è quella del geom. Teste: Ing. Controparte_5 Tes_1
17) Vero che le opere di riammodernamento del locale ristorante Tramè di Vigevano, (cui si fa riferimento, come luogo di destinazione del relativo materiale, nel DDT del 14.04.2022 riferentesi alla fattura n. 6623 del 22.04.2022 sub doc. CP_1
avv. ric. ing. 34 che si mostra al teste), appaltate a Spazio 4, sono state solo quelle di cui al nuovo Doc. 22 (che si mostra al teste) e vero che i sanitari del bagno e l'impianto CDZ sono rimasti quelli originari. Teste: Testimone_5
18) Vero che presso il locale ristorante East River di Milano è stato installato un degrassatore di lt 1500, che ha Pt_1
acquistato da (nuovo Doc. 23 che si mostra al teste); vero quindi che il degrassatore di lt 1680, Persona_5
oggetto del DDT datato 03/06/2022 relativo alla fattura n. 11145 del 30.06.2022 (doc. avv. ric. ing 41 che si mostri CP_1
al teste), non è stato installato presso l'anzidetto locale (nuovo Doc. 23bis che si mostra al teste).Teste: Ing. Tes_1
19) Vero che nel mese di aprile del 2019, ha realizzato il locale Tramè di Milano, per il cliente vero Pt_1 Parte_3
che, per eseguire i lavori, non sono stati utilizzati i due tratti di canna fumaria a doppia parete oggetto del DDT n. CP_1
pagina 5 di 27 11 11878 del 15.05.19 (nuovo Doc. 24 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 8336 del 31.05.19 sub ns. CP_1
doc.
8.1. Teste: sig. , presso via Privata Oslavia n. 17 (int. 19) Milano. Testimone_8 Parte_3
20) Vero che, all'indirizzo di viale Regina Margherita n. 10 – Biassono, che risulta indicato, come luogo di destinazione dei relativi materiali, nel DDT Comini n. 14 22407 del 09.08.19 (sub ns. nuovo Doc 25, che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 12960 del 30.08.19 sub ns. doc. 8.3, vi è un condominio di abitazioni e non un locale con insegna IM CP_1
CT e vero che vi sono cliniche veterinarie IM CT a Milano e EL AR (ns. nuovo Doc. 26); vero che il locale IM CT che stava realizzando nell'estate 2019 è sito nel Comune di EL. Teste: Pt_1 Tes_2
.
[...]
21) Vero che l'impianto di riscaldamento a pavimento oggetto del DDT n. 14 22407 del 9.08.19 (già Doc. 25 che si CP_1
mostra al teste), richiamato nella fattura n. 12960 del 30.08.19 sub ns. doc. 8.3, è una tipologia di impianto CP_1
domestico, che non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali. Teste: Ing. Tes_1
22) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 27678.19 (tra cui n. 2 caldaie murali), n. 27730/19 (materiale CP_1
accessorio alle anzidette caldaie murali), n. 27821/19 (tra cui canne fumarie) e n. 27889/19 (tra cui testine termostatiche per caloriferi) (tutti sub ns. nuovo Doc. 27 che si mostra al teste), richiamati nella fattura n. 116538 del 31.10.19 CP_1
sub ns. doc. 8.6, è materiale destinato alla realizzazione di impianti di riscaldamento per uso domestico e non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali;
vero che tale materiale non è stato installato nel locale IM
CT di EL (indicato nei DDT quale luogo di destinazione dei relativi materiali), né presso altri locali realizzati da Spazio 4. Teste: Ing. Tes_1
23) Vero che il materiale oggetto del DDT n. B14-0007153 del 13.03.2020 (ns. nuovo Doc. 28 che si mostra al CP_1
teste), richiamato nella fattura n. 4408 del 31.03.20 sub ns. doc. 8.13, è materiale accessorio di una caldaia a gas CP_1
destinata alla realizzazione di un impianto di riscaldamento per uso domestico, che non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali;
vero che tale materiale non è stato utilizzato presso alcun locale realizzato da . Pt_1
Teste: Ing. Tes_1
24) Vero che nel mese di giugno 2020 ha eseguito la ristrutturazione del locale Porsche a Citylife, indicato, quale Pt_1
luogo di destinazione dei relativi materiali, nel DDT Comini n. B14-0014677 del 30.06.2020 (ns. nuovo Doc. 29 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 108952 del 30.06.20 sub ns. doc. 8.17; vero che ha mantenuto CP_1 Pt_1
lo specchio del bagno che era già presente nel locale (ns. nuovo Doc. 30, che si mostri al teste); vero quindi che lo
“SPECCHIO RECLINABILE BIANCO”, oggetto dell'anzidetto DDT, non è stato installato nel locale;
vero che il “CAVO
pagina 6 di 27 ELETTRICO FS18OR18 5 COLORI 1” indicato nello stesso anzidetto DDT è di tipologia il cui uso all'interno del centro commerciale di Citylife, Milano è vietato (nuovo Doc. 31, rif. CEI 64-8 cap. 751, che pur si mostra al teste). Teste: Ing.
Tes_1
25) Vero che, nell'agosto/settembre 2020, ha realizzato il centro medico Santagostino di via Santa Sofia n. 12, a Pt_1
Milano, cui si fa riferimento, come luogo di destinazione dei relativi materiali, nel DDT Comini n. 14 19845 del 20.08.20
(nuovo Doc. 32 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 12074 del 31.08.2020 sub ns. doc.
8.18 e nel CP_1
DDT n. 14 21862 del 12.09.20 (ns. nuovo Doc. 33 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 13712 CP_1 CP_1
del 30.9.20 sub ns. doc. 8.21; vero che in tale locale è stato installato un impianto idronico con motocondensante ad acqua
(come da nuovo Doc. 34 che si mostra al teste); vero quindi che in tale unità non è stata installata la “CALDAIA
EXCLUSIVE – BERETTA CALD. MUR. A GAS” con relativi accessori oggetto del DDT Comini n. 14 19845/2020 né i quattro radiatori con relativi accessori oggetto del DDT Comini n. 14 21862/2020; vero, inoltre, che i radiatori con relativi accessori oggetto del DDT Comini n. 14 21862/2020 è materiale destinato alla realizzazione di impianti di tipo domestico,
che non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali. Teste: Ing. Tes_1
26) Vero che non ha mai realizzato locali all'indirizzo di P.le Siena a Milano, indicato, come luogo di destinazione Pt_1
dei relativi materiali, nel DDT Comini n. 24809 del 07.10.2020 (nuovo Doc. 35 che si mostra al teste), richiamato nella fattura . 15558 del 31.10.2020 sub ns. doc.
8.30. Teste: . CP_1 Testimone_2
27) Vero che, presso il locale HN RO realizzato da nel centro commerciale Maximo di Roma, è stato Pt_1
installato uno solo dei tre addolcitori oggetto del DDT Comini n. 14 27625 del 29.10.20 (ns. nuovo Doc. 36 che si mostra al teste), richiamato nella fattura . 15568 del 31.10.19 sub ns. doc. 8.33), come anche da computo sub ns. nuovo Doc. CP_1
37 che si mostra al teste. Teste: Ing. Tes_1
28) Vero che la caldaia a murale evolution oggetto del DDT Comini n. 212256 dell'11.11.20 (ns. nuovo Doc. 38 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 115889 del 13.11.2020 sub ns. doc. 8.34, è un tipo di caldaia destinata CP_1
ad appartamenti. Teste: Ing. Tes_1
29) Vero che il solo locale che stava realizzando a Rimini nel mese di marzo 2021 è un centro estetico Pt_1
commissionato all'opponente dal cliente CO presso il centro commerciale Le Befane;
vero che il Doc. 39 (che si mostra al teste) è il progetto dell'impianto idraulico del locale e vero che per realizzarlo sono stati utilizzati 50 mt di tubo di rame e non anche gli ulteriori 100 mt di tubo di rame oggetto del DDT Comini n. B14.8888 del 25.03.21 (nuovo Doc.
40), richiamato nella fattura . 5516 del 31.03.21 sub ns. doc.
8.44. Teste: Ing. CP_1 Tes_1
pagina 7 di 27 30) Vero che, presso il centro odontoiatrico Blue Smile di Vimodrone realizzato da Spazio 4, indicato quale luogo di destinazione del materiale oggetto del DDT Comini n. B14.22707 del 22.07.21 (ns. nuovo Doc. 41 che si mostra al teste),
richiamato nella fattura 12995 del 31.7.2021 sub ns. doc. 8.51, sono stati installati i soli elementi di cui al CP_1
capitolato sub nuovo Doc. 42 (che si mostra al teste) e non anche il piatto doccia e relativi accessori oggetto del medesimo
DDT Comini n. B14/22707/2021. Teste: Ing. Tes_1
31) Vero che ha subappaltato all'impresa EK Srls la realizzazione dell'impianto CDZ del locale con insegna Pt_1
“Ci Sta” in via Castelfidardo – Milano (indicato sul DDT n. 29147 dell'01/10/2021 sub nuovo Doc. 43 che si CP_1
mostra al teste e richiamato nella fattura n. 18023 del 30/10/21 sub ns. doc. 8.58); vero che, per realizzare l'opera, CP_1
l'impresa EK ha fornito tutti i materiali del DDT anzidetto (come da fatture del subappaltatore con relativi allegati di cui al nuovo Doc. 44). Teste: Testimone_2
CP_ 32) Vero che il “RAD. TUBOLARE TESI 665/4 EL. 14 ” con relativi accessori indicato nella fattura n. CP_1
118543 del 17.11.21 (ns. doc. 8.67, che si mostra al teste), è materiale specifico per abitazioni. Teste: Ing. Tes_1
33) Vero che i complementi per bagno oggetto del DDT n. B14.34464 del 17.11.21 (nuovo Doc. 45, che si mostra al CP_1
teste), richiamato nella fattura . 19927 del 30.11.21 sub ns. doc. 8.70, sono materiali specifici per abitazioni (come CP_1
anche da brochure dei prodotti sub nuovo Doc. 46); vero che questi materiali non possono essere utilizzati per la realizzazione di bagni di locali aperti al pubblico. Teste: . Testimone_2
• ferme tutte le eccezioni di inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova articolati dalla convenuta opposta nella
Memoria ex art. 171ter, n. 2 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento anche solo parziale,
ammettere parte attrice opponente alla prova contraria con i testi già indicati nella propria Memoria istruttoria;
• si oppone inoltre all'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Arch. stante l'irrilevanza delle Pt_1 CP_7
circostanze sulle quali si vorrebbe che lo stesso fosse interrogato e viepiù per la loro genericità (specificatamente, con riferimento a quelle di cui ai capp.li 23 e 26);
• ammettere la prova testimoniale dedotta da parte attrice opponente nella Memoria ex art. 171ter, n. 3 c.p.c in data
10/11/2023 e precisamente il seguente capitolo a prova contraria:
34) Vero che nel mese di febbraio 2020 stava realizzando a Roma due soli locali, quello con insegna Ripiene e Pt_1
quello con insegna insegna CO Medicina e Chirurgia Estetica;
vero che in nessuno di essi è stato installato un trituratore per lavabo e wc.
C) NELLE SPESE:
pagina 8 di 27 con condanna in ogni caso di controparte alla refusione delle spese di causa, maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri di fatturazione e con rimborso del contributo unificato”.
Per l'opposta: “Nel merito in via principale,
1. rigettare la domanda svolta da di annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace Controparte_8
l'opposto decreto ingiuntivo n. 356/2023 del Tribunale di Lecco;
2. respingere la richiesta di accertamento e di dichiarazione di carenza di prova circa la corrispondenza tra i prezzi dei materiali effettivamente acquistati dall'opponente e i relativi prezzi esposti da nelle proprie fatture e CP_1
conseguentemente respingere la domanda di porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
3. respingere la richiesta di accertare e dichiarare la mancata conclusione tra le parti di qualsivoglia contratto per la fornitura di materiali indicati al paragrafo 17 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per il prezzo complessivo di €
31.687,90 e per l'effetto respingere la domanda di condanna di a corrispondere a 4 a titolo risarcitorio CP_1 Pt_1
o restitutorio la somma di € 16.570,49, ovvero altra diversa somma nonché respingere la richiesta di pagamento degli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
4. respingere la domanda di accertamento e dichiarazione di mancanza di conclusione tra le parti di qualsivoglia contratto per la fornitura di materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 di parte attrice opponente e la richiesta di condanna di a corrispondere a a titolo risarcitorio o restitutorio la somma di € 76.471,94 ovvero di diversa CP_1 Pt_1
somma e interessi;
5. rigettare la richiesta svolta ai sensi dell'art. 1394 c.c. di annullamento dei contratti conclusi fra le parti di cui al paragrafo 17 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nonché dei materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 e conseguentemente respingere la domanda di condanna di al pagamento in favore dell'opponente a titolo CP_1
risarcitorio della somma di € 93.042,43 nonché degli interessi;
6. respingere la domanda di compensazione svolta da per le somme oggetto delle fatture azionate da in Pt_1 CP_1
via monitoria con i contestati crediti dell'opponente;
7. respingere tutte le domande svolte con l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Spazio 4 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 356/2023 R.G. 809/2023 del Tribunale di Lecco condannando l'opponente al pagamento dei compensi professionali, delle anticipazioni e delle spese forfettarie in ragione del 15% dei compensi e del cpa relativi al presente giudizio nonché delle spese di mediazione come da fattura che si produce (doc. 27).
Nel merito in via subordinata,
pagina 9 di 27 - nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare al pagamento in Controparte_9
favore di della somma di € 42.423,46 per capitale o comunque della somma che verrà accertata nel corso del CP_1
presente giudizio, degli interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/2002 calcolati sul capitale a decorrere dalla scadenza dei pagamenti rimasti insoluti sino al saldo definitivo nonchè dei compensi professionali, delle anticipazioni, delle spese forfettarie in ragione del 15% sui compensi e del cpa.
In via istruttoria,
chiede l'ammissione della prova testimoniale già dedotta con la seconda memoria ai sensi dell'art. 171 ter CP_1
c.p.c., e in parte non ammessa dal Giudice con propria ordinanza del 2 settembre 2024 e precisamente sulle seguenti circostanze che vengono lasciate numerate come da memoria:
1. Vero che nel febbraio 2019 la filiale di Monza di è stata contattata dal signor al fine di CP_1 Persona_2
CP_ iniziare una collaborazione per conto di Parte_1 Pt_1
2. Vero che il signor si è presentato in ome Responsabile Acquisti di ? Persona_2 CP_1 Pt_1
3. Vero che a seguito di tale contatto è stato chiesto al signor la sottoscrizione da parte del legale Persona_2
rappresentate di Spazio 4 della “scheda cliente con indicazione delle persone di riferimento di Spazio 4? CP_1
4. Vero che in data 5 febbraio 2019 il signor ha inviato il modulo di anagrafica completo di sottoscrizione del Persona_2
legale rappresentante Arch. alla filiale di Monza nella persona dell'agente signor (v. CP_10 Persona_6
doc. 18)?
5. Vero che successivamente al febbraio 2019 il signor ha mantenuto i contatti con provvedendo Persona_2 CP_1
a ordinare la merce, a definire la scontistica, a indicare la destinazione della merce nonché le persone che dovevano provvedere al suo ritiro così come risulta dai documenti di trasporto prodotti in causa e che confermo unitamente alle relative fatture sia con riferimento alle fatture che risultano ancora impagate che a tutte le fatture relative alla merce ordinata negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (v. doc. allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nonché al doc. 17 prodotto con la comparsa di costituzione)?
6. Vero che ha concesso dilazioni di pagamento a 4 come da doc. 4 e 5 che mi si rammostrano? CP_1 Pt_1
7. Vero che personalmente mi sono recato a Milano presso la sede di in via Bazzi n.49 raccogliendo la firma sulle Pt_1
dilazioni da parte del legale rappresentante di ? Pt_1
8. Vero che la merce ordinata da nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 è stata ritirata dai referenti indicati dalla Pt_1
stessa nella scheda cliente (v. doc. 1) ed in particolare dal signor e dal signor quest'ultimo Persona_2 Persona_1
pagina 10 di 27 deceduto circa un anno fa ad eccezione di alcuni cantieri per i quali le persone delegate al ritiro sono state indicate specificatamente?
9. Vero che per alcuni ordini la merce è stata ritirata dal signor indicato da come suo referente (v. Controparte_5 Pt_1
doc. 2)?
12. Vero che per il cantiere CO di Roma l'Arch. ha sollecitato la merce in data 25.3.2022 (v. doc.11)? CP_10
13. Vero che per quanto riguarda il cantiere CO di Roma il signor ha indicato quale riferimento per il Persona_2
ritiro il signor (v. doc.14)? Parte_4
16. Vero che in data 31.03.2022 l'Arch. ha ritirato presso la filiale di Monza di materiale da CP_7 CP_1
destinare al cantiere Old Wild West di Torino?
17. Vero che il signor ordinava la merce, per conto di , anche tramite whatsapp come risulta dai Persona_2 Pt_1
documenti n.14 e n.15 che mi si rammostrano?
20.Vero che in data 31 maggio 2019 ha aperto l'area personale di a favore di come CP_1 Parte_5 Pt_1
utente CO-254371 pws 1q8yr nella quale sono state inserite tutte le fatture, i DDT, l'avanzamento ordini nonché il listino prezzi come da doc. n. 3 che confermo?
21. Vero che nello spazio dedicato alle fatture sono elencate quelle emesse a carico del cliente;
nello spazio bolle è
possibile scaricare la copia delle bolle;
nel riquadro avanzamento ordine vengono indicati tutti gli ordini e le richieste di materiale richieste dal cliente e in ogni ordine viene riportato il materiale, i relativi codici, le quantità ordinate, i prezzi e gli sconti applicati?
22. Vero che la disponibilità di tale servizio on-line è stata comunicata a ? Pt_1
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli i signori residente in [...], 20847 Albiate;
Persona_6
presso filiale di Monza di Via Walter Fontana n. 36/38; Testimone_9 CP_1
presso filiale di Monza di Via Walter Fontana n. 36/38; CP_11 CP_1
residente in [...], 20004 Arluno;
Persona_2
FO MA residente in [...], 20004 Arluno;
residente in [...], 20139 Milano. CP_12 CP_5
Nel caso di ammissione delle prove testimoniali di parte attrice opponente chiede l'ammissione delle proprie CP_1
prove contrarie di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e precisamente:
pagina 11 di 27 27. Vero che mi occupo dell'attività di gestione e sviluppo del sito WEB aziendale del e confermo le Parte_6
modalità con le quali vengono caricati i DDT emessi da come da mia dichiarazione (v. doc. 25) del 10.11.2023 che CP_1
confermo?
28. Vero che il sito WEB dell'area clienti di isulta quello descritto nel doc. 23 che confermo? CP_1
Testimone sui capp. 27-28: signor residente in [...]. Testimone_10
29. Vero che la sig.ra ha chiesto che tutte le copie di cortesia delle fatture venissero inviate direttamente Testimone_3
al suo indirizzo email ( e che in tal senso ho provveduto? Email_1
Testimone: signora presso 23862 Civate, Via Provinciale n. 21. Testimone_11 CP_1
30. Vero che in data 26.04.2021 ha ordinato diversi materiali per il cantiere di Palermo e fra questi anche la Parte_1
vasca di cui al documento che mi si rammostra e che confermo (v.doc.26)?
Testimone: signor domiciliato presso la filiale di Monza di Via Walter Fontana n. 36/38. Testimone_9 CP_1
Nonché chiede di essere ammessa alla prova contraria rispetto alle prove testimoniali dedotte da Spazio 4, nel CP_1
denegato caso di loro ammissione con tutti i testimoni già indicati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e quindi con i signori:
Em
, , , , FO NU, ”. Persona_6 Testimone_9 CP_11 Persona_2 Controparte_13
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 9.6.2023, ha Parte_1
promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso il 21.4.2023 dal Tribunale di
Lecco, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 42.423,46 a favore di sulla CP_1
scorta di fatture emesse e relative a forniture di materiale per impianti idrico/sanitari e di condizionamento dell'aria.
L'opponente, premesso di occuparsi della realizzazione di immobili commerciali tramite appalto, ha esposto di non avere maestranze proprie, ma di svolgere la propria attività subappaltando ad imprese terze le opere murarie ed impiantistiche. Con specifico riferimento agli impianti di condizionamento e idrico-sanitari, ha chiarito che le subappaltatrici sono incaricate di realizzarli preoccupandosi della fornitura di tutti i materiali necessari all'adempimento dell'attività, mentre permane in capo a unicamente la fornitura dei tubi di rame e degli elementi esposti alla vista Pt_1
dell'utenza quali, ad esempio, mobiletti, mensole, specchi, sanitari, maniglioni, addolcitori e pagina 12 di 27 scaldabagni. Spazio 4 ha altresì chiarito che, ferma la propria esclusiva competenza nella scelta degli appalti da concludere e nella ricerca della clientela, sin dai primi anni 2000 e fino al 2022 si è avvalsa della – prima – e della Controparte_14 Controparte_15
– poi – per la gestione dei rapporti con i fornitori: tali società, amministrate dalla famiglia
[...]
, hanno seguito le fasi di acquisto e consegna dei materiali ed hanno altresì effettuato il controllo Per_2
della correttezza e debenza delle relative fatturazioni.
Da approfondimenti condotti nel 2022, si è accorta di rilevanti incongruenze tra gli Pt_1
acquisti effettuati e le reali necessità aziendali, poiché, in numerose fatture emesse dai propri fornitori,
questi ultimi avevano esposto costi per materiali e attrezzi che avrebbero dovuto essere a carico delle imprese subappaltatrici ovvero per materiali non inerenti all'attività commerciale esercitata dall'opponente. Tale prassi avrebbe quindi, da un lato, aumentato il fatturato dei fornitori coinvolti negli ordini in parola e, dall'altro, garantito una percentuale di guadagni alla società Elesa s.a.s di
NU FO (costituita nel 2017) nonché una parte di materiali a Futura Contract s.r.l., altra compagine riconducibile alla famiglia : queste due ultime società, infatti, avrebbero fatturato Per_2
costi ai fornitori per importi da questi ultimi poi esposti a (Elesa s.a.s.) e utilizzato Pt_1
gratuitamente materiali acquistati e pagati da (Futura Contract). Pt_1
Ritenuto di essere stata truffata dalle società riconducibili alla famiglia e dai fornitori che Per_2
avevano emesso le fatture per materiali non coincidenti con la gestione commerciale aziendale, Pt_1
4 ha sporto formale denuncia-querela e ha sospeso i pagamenti dei documenti nei quali aveva ravvisato
[...]
le incongruenze appena esposte. Tra i fornitori, i cui pagamenti sono stati sospesi, rientra l'odierna opposta l'opponente, infatti, controllate le fatture oggetto di decreto ingiuntivo nonché CP_1
altre precedenti, risalendo fino all'anno 2019, avrebbe individuato svariati ordini di materiale non inerente all'attività di , non riuscendo tuttavia a risalire agli ordinativi della merce, anche a Pt_1
fronte della mancata collaborazione di ella consegna di essi. CP_1
Pertanto, con riferimento alle fatture oggetto di ingiunzione, ha preliminarmente Pt_1
rilevato di avere già provveduto al pagamento parziale delle stesse per un ammontare di euro 16.570,49
e ha contestato la debenza del residuo, sia sulla base della ricomprensione di materiale estraneo all'attività di impresa, sia adducendo la mancata consegna della merce: alcune fatture sono infatti prive pagina 13 di 27 del documento di trasporto ovvero, laddove esso sia presente, sovente reca quale firma del consegnatario una sigla illeggibile. Con riferimento, poi, alle fatture emesse dalla negli anni CP_1
2019, 2020 e 2021 – tutte integralmente onorate – ha invece rilevato le identiche Pt_1
problematiche riscontrate per le fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, per un ammontare di euro
76.471,94.
Quindi, ritenendo che anche la società abbia partecipato alla prassi truffaldina o che, CP_1
quantomeno, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto accorgersi dell'eccentricità degli ordinativi pervenutile per il tramite delle società della famiglia , ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Per_2
e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno patito, pari alla somma delle fatture azionate e in parte onorate e di quelle degli anni precedenti integralmente saldate, per complessivi euro 93.042,43.
2. - Si è costituita in giudizio la quale ha anzitutto escluso di aver preso parte e di CP_1
essere a conoscenza di qualsivoglia intesa volta a truffare Spazio 4. L'opposta ha rilevato di aver sempre intrattenuto i rapporti con per il tramite di e , indicati Pt_1 Persona_2 Persona_1
come referenti di dal legale rappresentante della stessa. ha poi escluso che le fossero Pt_1 CP_1
state comunicate limitazioni circa i materiali che potevano essere ordinati da e ha chiarito di Pt_1
non aver mai direttamente visionato i cantieri dell'opponente, di tal che non avrebbe potuto accorgersi di eventuali incongruenze tra l'attività appaltata e la merce fornita. L'opposta ha poi sottolineato la mancanza di qualsivoglia contestazione da parte di 4 sulle fatture (oltre trecento) emesse dal Pt_1
2019 e ha precisato che tutta la documentazione relativa agli ordinativi effettuati ben avrebbe potuto essere visionata dall'opponente sul portale web di accedendo alla pagina personale. CP_1
Con riguardo alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, l'opposta ha rilevato che la maggior parte di esse risulta corredata da DDT opportunamente firmati e che, in ogni caso, i pagamenti parziali delle stesse testimoniano la non contestazione degli importi ivi dedotti da parte di 4. Le Pt_1
medesime considerazioni sono state svolte anche per le fatture ricomprese nella domanda riconvenzionale avversaria e relative al triennio 2019 – 2021.
pagina 14 di 27 Da ultimo, l'opposta ha escluso di poter essere in grado di riconoscere eventuali incongruenze,
posto che la merce è stata venduta a prezzo di mercato e previa richiesta scritta da parte delle persone indicate dall'opponente come sue rappresentanti.
Per l'effetto, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande attoree, compresa la riconvenzionale.
3. - Le parti sono comparse all'udienza del 28.11.2023 a seguito della quale, con ordinanza riservata del 4.12.2023, non è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed
è stato assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione facoltativa.
All'esito negativo dell'esperita mediazione, le parti hanno insistito per l'ammissione delle prove capitolate nei propri atti: la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente ed è infine stata trattenuta in decisione in data
21.10.2025, con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
4. - ha mosso diverse contestazioni alle fatture azionate, che possono essenzialmente Pt_1
essere ricondotte a tre questioni: 1) l'assenza degli ordinativi della merce fatturata;
2) il mancato accordo sul prezzo della stessa;
3) la mancata consegna del materiale.
4.1 - L'opponente ha anzitutto censurato l'assenza degli ordinativi della merce di cui ha CP_1
chiesto il pagamento con le fatture monitoriamente azionate, evidenziando che né stragiudizialmente né in corso di causa l'opposta ha fornito la documentazione attestante i singoli ordini.
Dall'attività istruttoria è emersa la prassi relativa al rapporto commerciale tra le due società, che può essere così ricostruita: “solitamente Spazio 4 faceva un capitolato;
seguiva un'offerta dettagliata di con riguardo ai prezzi di materiale, alle condizioni di pagamento e di fornitura ed eventuale CP_1
scontistica e eventuale trasporto;
Spazio 4 con mail accettava l'offerta e chiedeva di mandare avanti l'ordine” (cfr. teste ). Tale ricostruzione è coerente con la documentazione prodotta Persona_6
dalla (cfr. docc. 10, 11 e 12 dell'opposta) e non è stata contestata da che, anzi, ha CP_1 Pt_1
prodotto in giudizio alcuni computi metrici inviati all'opposta (cfr. doc. 30 e 34 dell'opponente). Dalla
documentazione in atti, a ben vedere, emerge una certa libertà di forme di inoltro degli ordini – che può senz'altro essere spiegata con la fitta collaborazione intercorrente tra le due società e dalla mole di pagina 15 di 27 materiale fornito dall'opposta a Spazio4 nel corso degli anni – tant'è che alcuni ordini risultano inoltrati anche via messaggio (cfr. doc. 14 dell'opposta).
Ciò premesso, i singoli ordini – di cui l'opponente ha lamentato la mancanza – risultano in realtà consultabili dal sito web della società fornitrice, accedendo alla pagina personale di Spazio 4,
come spiegato da a riprova della possibilità di visionare i predetti documenti sono state CP_1
prodotte in giudizio le schermate della pagina in parola (doc. 23 dell'opposta), che riporta appunto i singoli ordini di materiale con le relative specifiche.
Le risultanze istruttorie portano quindi a concludere con la dovuta certezza che la doglianza di
Spazio 4 relativa all'assenza degli ordinativi della merce fatturata non è fondata: in primo luogo, la prassi intercorsa tra le due società non richiedeva – almeno nelle fasi iniziali – la vera e propria stesura di un ordine formale da parte di 4, bensì l'invio di un capitolato sul quale elaborava la Pt_1 CP_1
propria proposta;
in secondo luogo, l'opposta ha sufficientemente provato la messa a disposizione dell'opponente dei documenti recanti gli ordinativi sul sito web della società, di modo che la contestazione di di non aver avuto accesso al materiale ritenuto necessario risulta oltremodo Pt_1
generica, non avendo indicato quali documenti abbia visionato e di quali invece non abbia potuto consultare il contenuto, posto che ordini, fatture e stato di avanzamento dell'ordine risultano tutti esaminabili dalla pagina personale;
in terza battuta, pur predicando l'assenza del documento, Pt_1
riconosce di avere ordinato svariato materiale fatturato dalla rispetto al quale, quindi, viene CP_1
meno la contestazione relativa alla presenza di un documento formale attestante l'ordine. Se allora la prassi era quella appena descritta (e non contestata da Spazio 4) e la stessa opponente espressamente riconosce di aver ordinato del materiale con tale modalità, poi regolarmente pagato senza lamentele,
appare inverosimile supporre che vi sia stato un procedimento differenziato per la restante parte di materiale. Peraltro, sarebbe stato onere di Spazio 4 visionare la documentazione resa disponibile online da (allegandone eventualmente in modo puntuale e specifico le carenze) e raffrontarla con i CP_1
computi metrici in suo possesso per sostenere la propria tesi. Deve quindi concludersi che, a fronte della ricostruzione della prassi di ordinazione del materiale, tutti i beni contenuti nelle fatture azionate monitoriamente siano sorretti da validi accordi di acquisto.
4.2 - ha contestato anche il mancato accordo sul prezzo della merce fatturata. Pt_1
pagina 16 di 27 La doglianza appare del tutto generica, essendosi l'opponente limitata ad argomentare che
“manca la prova della corrispondenza tra i prezzi concordati con chi, per Spazio 4, ha ordinato i materiali e quelli esposti da nelle proprie fatture” (cfr. atto di citazione a pag. 22). Peraltro, CP_1
come per gli ordinativi, ha dato atto che dalla pagina personale di Spazio 4 l'opponente CP_1
avrebbe agilmente potuto visionare i prezzi dei vari materiali per raffrontarli con quelli delle proposte effettuate. In assenza di prova (e di allegazione) contraria, deve ritenersi che abbia applicato – CP_1
come sostiene – i prezzi di mercato. Il prezzo unitario, la scontistica applicata e l'IVA risultano poi dettagliare nelle fatture azionate, alcune delle quali sono state per una parte pagate (con l'accordo per dilazione di pagamento prodotto al doc. 45 del fascicolo monitorio) senza sollevare le contestazioni di corrispondenza dei prezzi, che (significativamente) per la prima volta sono state esposte nell'opposizione de quo agitur.
4.3 - ha infine lamentato la mancata consegna della merce, con riferimento alle fatture Pt_1
mancanti dell'allegazione dei DDT, ovvero la consegna a soggetti non autorizzati, le cui firme sui DDT
non risultano riconoscibili.
Va messo in giusto rilevo, anzitutto, come l'opponente abbia riconosciuto di avere ordinato parte del materiale contenuto nelle fatture n. 19917 del 30.11.2021, n. 3166 del 28.2.2022 e n. 5006 del
31.3.2022: la consegna del materiale non contestato presuppone anche la consegna del materiale asseritamente non richiesto, di modo che per le fatture in parola la censura non può ritenersi valevole.
Con riferimento, invece, alle fatture n. 19926 del 30.11.2021, n. 1284 del 31.1.2022, n. 1285 del
31.1.2022, n. 1286 del 31.1.2022, n. 1287 del 31.1.2022, n. 1288 del 31.1.2022, n. 4997 del 31.3.2022,
n. 4999 del 31.3.2022, n. 5000 del 31.3.2022, n. 5004 del 31.3.2022, n. 5005 del 31.3.2022, n. 5007 del
31.3.2022, n. 6623 del 22.4.2022, n. 6624 del 22.4.2022, n. 7619 del 30.4.2022 e n. 11145 del
30.6.2022, la contestazione principale di riguarda il mancato ordine della merce, per cui Pt_1
valgono le considerazioni già svolte nei paragrafi precedenti (cfr. §. 4.1).
Accanto a tale censura, l'opponente, come detto, ha censurato la consegna della merce (che risulta dai DDT allegati alle fatture in esame) a soggetti non identificabili dalle firme apposte sui DDT
oppure a soggetti non autorizzati a ricevere il materiale. A tale ultimo proposito, Spazio 4 sostiene di pagina 17 di 27 avere dato incarico unicamente a di ritirare la merce dai fornitori, mentre Persona_2 CP_1
afferma che vi fossero anche altri soggetti deputati a tale incarico.
I testi hanno dato atto delle seguenti circostanze:
- teste genero del legale rappresentante di e architetto presso lo Testimone_12 Pt_1
studio della società: “i materiali (…) venivano ritirati presso i fornitori di da e Pt_1 Pt_2 CP_2
RG D'NC e e costoro li portavano nei cantieri dove operavano. Se non
[...] Persona_1
C erano a disposizione loro, le forniture venivano fatte attraverso ” – “Prendo Controparte_17
visione del DDT di cui al doc. 35 di parte opponente (…) la firma sul DDT della persona che ha ricevuto le merci non so se si riferisca a come scritto in stampatello. Questa persona è Persona_7
un architetto che collabora con : certamente non poteva prelevare la merce da ma, se Pt_1 CP_1
si trovava in cantiere, poteva firmare per la consegna delle merci”;
- teste , responsabile della filiale di Monza di fino al 31.12.2024: “RG CP_11 CP_1
d'NC era una delle persone che ritirava materiali presso a nome di . (…) Ho sentito CP_1 Pt_1
il nome di e quindi credo che anche lui fosse una persona autorizzata al ritiro per conto Parte_4
di ma non ne sono sicuro” – “Se eventuali consegne presso i cantieri fossero state fatte da Pt_1
personale di ciò è avvenuto in base a precise indicazioni del cliente contenute in e- CP_1 Pt_1
mail”;
- teste , piazzista per fino al 2020: “la persona che al banco ritirava Persona_6 CP_1
per conto di 4 doveva essere quella indicata sul documento. Questo documento è un documento Pt_1
interno, diverso dal DDT che veniva invece predisposto al momento del ritiro della merce. (…) Nel
caso in cui osse incaricata di consegnare la merce in cantiere, la merce era accompagnata dal CP_1
DDT e veniva consegnata a un soggetto che firmava il DDT e doveva essere un referente di 4 Pt_1
che era indicato nello stesso DDT con anche un numero di telefono”;
- teste , agente di commercio per dal 2020: “una volta pronta la merce Testimone_9 CP_1
per il ritiro, il cliente veniva avvisato e vi era una di queste tre varianti: a) consegna da parte nostra con i nostri mezzi;
b) ritiro da parte di un incaricato di Spazio4 indicato nella mail presso il nostro magazzino;
c) sul materiale più voluminoso veniva presso un loro autista di nome del CP_1 Tes_13
quale ora non ricordo il cognome. Ribadisco che le modalità del ritiro erano sempre indicate da pagina 18 di 27 Spazio4. Nell'ordine c'era sempre l'indicazione del cantiere di destinazione, mentre l'incaricato del ritiro poteva variare ma era sempre indicato da Spazio4 con mail o a mezzo telefono;
io riferivo il nominativo del soggetto incaricato al ritiro ai magazzinieri che quindi provvedevano a consegnare il materiale al soggetto che io avevo riferito su indicazione di Spazio4. Se la consegna doveva essere fatta in cantiere, lasciavo anche il numero di telefono della persona incaricata al ritiro della merce in cantiere”.
Ora, dalle testimonianze riportate si ricavano le seguenti modalità operative: i testi sono concordi nell'affermare che non vi fosse un unico soggetto incaricato al ritiro della merce, ma che principalmente i signori D'NC e (padre e figlio) accedessero direttamente a Per_1 CP_2 CP_1
per recuperare parte del materiale e che, sporadicamente, potessero essere sostituiti da soggetti diversi di volta in volta indicati da Spazio 4. Per il ritiro della merce inviata in cantiere, invece, poteva capitare più di sovente che il nominativo dell'addetto al ritiro fosse esterno alla rosa di persone appena menzionata e fosse individuato da Spazio 4 a seconda del personale presente in cantiere. In effetti,
appare improbabile che – come sostiene Spazio 4 – l'unico soggetto incaricato del ritiro dei beni fosse lo , considerato che tra le consegne presso e quelle sui cantieri sarebbe stato oltremodo Per_2 CP_1
difficoltoso per una persona sola adempiere a tale compito. Lo stesso, peraltro, vale anche per Per_1
D'NC e che – laddove avessero dovuto ritirare nello stesso giorno merce presso o CP_2 CP_1
riceverla in uno dei cantieri aperti – avrebbero senz'altro dovuto delegare l'una o l'altra consegna ad un soggetto diverso. Pertanto, la circostanza dedotta dall'attrice e relativa alla sottoscrizione del DDT da parte di soggetti diversi dallo è perfettamente coerente con le modalità operative descritte dai Per_2
testi, che hanno svolto il proprio lavoro presso e presso Risulta pertanto provata la Pt_1 CP_1
consegna dei materiali delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, in presenza dei relativi DDT.
Una diversa valutazione deve invece essere compiuta con riferimento alle fatture per le quali non risulta allegato il DDT.
Per l'esattezza, con riguardo alle fatture n. 356 del 27.9.2022, n. 357 del 27.9.2022, n. 103758
del 28.3.2022 e n. 7851 del 12.5.2022, nonostante non abbia allegato i DDT, non ha CP_1 Pt_1
mosso specifiche contestazioni circa la consegna della merce.
pagina 19 di 27 Con riferimento alle fatture n. 104 del 18.1.2022, n. 1583 del 7.2.2022 e n. 5460 del 12.4.2022,
Spazio 4 ha invece rilevato la mancanza del DDT e quindi gli importi relativi alle predette fatture devono essere attenzionati in modo particolare. Le fatture n. 104 del 18.1.2022 (doc. 9 del fascicolo monitorio) e n. 1583 del 7.2.2022 (doc. 15 del fascicolo monitorio), pur non corredate da DDT, recano l'indicazione del ritiro della merce rispettivamente in data 18.1.2022 e in data 4.2.2022 presso la filiale di Terni di , società fornitrice di In tale ottica si comprende l'assenza di uno specifico CP_18 CP_1
DDT in mano all'opposta: la merce è infatti stata ritirata direttamente nella filiale del fornitore, come peraltro ha confermato anche il teste : “Confermo che è stato incaricato Testimone_9 Parte_4
da per ritirare presso Imeter s.r.l. di Terni, che fa parte del gruppo materiale per il Pt_1 CP_1
cantiere CO di Roma”.
La fattura n. 5460 del 12.4.2022 (doc. 31 del fascicolo monitorio) è invece sprovvista di DDT e reca l'indicazione “Consegna diretta da parte del nostro fornitore Imeter Roma”: in questo caso il
DDT doveva essere emesso dal fornitore che ha curato la consegna. Sta di fatto che, in assenza del
DDT e di altra prova della effettiva consegna della merce, il credito di er detta fattura non può CP_1
essere riconosciuto: dall'importo ingiunto deve allora essere decurtata la somma di euro 2.059,16
portata dalla fattura in discorso. Su tale documento non risultano pregressi pagamenti parziali da parte di , di modo che on è tenuta alla restituzione di alcun importo. Pt_1 CP_1
5. - Venendo alle fatture oggetto della domanda riconvenzionale, emesse da negli anni CP_1
2019, 2020 e 2021, 4, sul presupposto che la fornitrice avesse partecipato all'intesa truffaldina Pt_1
ai propri danni, ha riproposto le censure di carenza di ordini e di mancata consegna (cfr. le 72 fatture al doc. 8 dell'opponente), chiedendo la restituzione di tutti gli importi pagati.
Anche per queste fatture valgono le medesime considerazioni già svolte per quelle oggetto del decreto ingiuntivo, in primis con riferimento alle modalità di conclusione dell'accordo di acquisto.
Quanto poi all'effettiva consegna della merce, esposta nelle fatture integralmente pagate da , Pt_1
con riferimento alle fatture 8336 del 31.5.2019, n. 11745 del 31.7.2019, 12960 del 30.8.2019, n.
116538 del 31.10.2019, , n. 1509 del 31.1.2020, n. 15565 del 31.10.2020, n. 11568 del 31.10.2020, n.
5516 del 31.3.2021, n. 16182 del 30.9.2021 e n. 18027 del 30.10.2021, è la stessa ad indicare i Pt_1
DDT con i quali la merce è stata consegnata o a riconoscere come effettivamente ordinata ed utilizzata pagina 20 di 27 nei propri cantieri parte del materiale contenuto in uno specifico DDT, di modo che la consegna anche degli ulteriori beni contenuti nel medesimo documento di trasporto deve darsi per presupposta.
Con riferimento alle altre fatture (oggetto della domanda riconvenzionale e non espressamente menzionate nell'elenco di cui sopra), deve rilevarsi che su ciascuna di esse è presente il riferimento al numero di DDT con cui sono state effettuate le consegne. L'assenza del documento cartaceo e il mancato reperimento dello stesso da parte di non vengono valutati dal Giudicante come CP_1
elementi idonei ad escludere l'avvenuto recapito dei materiali: difatti, la mole di ordinativi che CP_1
ha evaso per Spazio 4 (indicate dall'opposta in oltre 300) e – soprattutto – la circostanza che le fatture sono state integralmente pagate da , rendono del tutto plausibile che non abbia tenuto Pt_1 CP_1
copia dei DDT, considerato anche la risalenza nel tempo degli ordini.
In aggiunta, il dovere di diligenza nell'esecuzione del contratto – che deve informare la condotta di entrambe le parti negoziali – avrebbe dovuto suggerire a la disamina puntuale dei Pt_1
DDT dalla pagina web di anche al fine di una più precisa contestazione circa l'effettiva CP_1
consegna della merce, a fronte dell'indicazione in fattura del numero di DDT con cui i materiali sono stati recapitati.
6. - Resta quindi da valutare la fondatezza dell'opposizione con riferimento alle ulteriori censure mosse da , attinenti all'asserito coinvolgimento di ell'intesa truffaldina di cui Pt_1 CP_1
l'opponente ritiene di essere stata vittima. In particolare, propone tre distinte tesi: la prima, Pt_1
che predica il coinvolgimento diretto di nella truffa;
la seconda, che censura la condotta CP_1
dell'odierna opposta ritenendo che, anche laddove non abbia preso parte al raggiro, avrebbe dovuto accorgersi dell'esistenza dello stesso;
la terza, che impone l'annullamento degli ordini effettuati dai rappresentanti di per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c.. Pt_1
6.1 - Con riguardo alla prima ipotesi, relativa alla sussistenza di un accordo truffaldino tra e i rappresentanti di (segnatamente le società della famiglia che si occupavano CP_1 Pt_1 Per_2
della gestione degli ordini), la circostanza non è stata provata: né dalle testimonianze escusse, né dalla documentazione versata in atti è emersa in alcun modo la sussistenza di un accordo volto a ledere gli interessi economici e commerciali di per favorire quelli delle altre società. Alcuna Pt_1
pagina 21 di 27 partecipazione diretta si può quindi evincere dalle risultanze dell'attività istruttoria, di modo che la tesi dell'opponente sul punto non può ritenersi fondata.
6.2 - Il vaglio della seconda tesi di Spazio 4, ossia quella relativa alla conoscenza o conoscibilità da parte di ell'esistenza di una truffa, pur in assenza di una partecipazione diretta CP_1
ad essa da parte dell'opposta, deve essere condotto sulla base delle risultanze delle prove testimoniali e della documentazione in atti.
A detta dell'opponente, l'asserita truffa sarebbe consistita nell'ordine da parte delle società della famiglia di materiale che non avrebbe dovuto acquistare, poiché di competenza delle Per_2 Pt_1
imprese subappaltatrici. In particolare, l'opponente sostiene che fosse nota la distinzione tra materiale acquistabile da Spazio 4 in quanto da essa fornito alle subappaltatrici (cfr. cap. 2 prova per testi: “Vero che i soli materiali che, nell'ambito della realizzazione degli impianti idricosanitari e di condizionamento dell'aria (impianti CDZ), Spazio 4 procura alle proprie subappaltatrici sono i seguenti: mobiletti da bagno, specchi, asciugamani ad aria, sanitari (lavandini, wc, porta rotolo,
portascopino, ecc.) e relativi accessori quali cassette esterne, placche e pulsanti di scarico, manopole,
maniglioni o barre per disabili, miscelatori, la rubinetteria, gli addolcitori, gli scaldabagni, i contatori, le macchine per il condizionamento (spesso a pompa di calore) e gli elementi tipo split,
bocchettoni e simili, nonché i kit per la montatura di tutti tali complementi, nonché i tubi di rame utilizzati per realizzare gli impianti CDZ;
vero che questi ultimi, diversamente dagli altri materiali
“interni” agli impianti e dalle minuterie, vengono forniti da Spazio 4 perché molto costosi”), comprensivo dei tubi di rame e degli elementi direttamente visibili all'utenza (sanitari, mensole,
specchi, addolcitori, ecc.) e materiale non acquistabile da in quanto di competenza delle Pt_1
subappaltatrici (cap. 3 prova per testi: “Vero che le imprese subappaltatrici di giungono sui Pt_1
cantieri già munite di ogni attrezzo da lavoro (quali trapani, relative punte, pressatrici, flangiatori,
bandelle preforate, cannelli saldatubi, tagliatubi telescopici, pompe e tubi per scarico condensa, kit per verifica tenuta impianti, ecc) e di ogni materiale e minuteria necessari per la realizzazione degli impianti (quali tubi, stringitubi, morsetti, valvole, flessibili acqua, barre profilate, collettori, nastro e isolante in gomma, ancore in acciaio, barre filettate, profilati zincati e canotti, braghe, curve, chiodi a percussione, bicchieri, bulloni, riduzioni, manicotti, tasselli, braghe, raccordi, filtri, gomito c/flangia pagina 22 di 27 trituratori interni a lavabi e wc, schiuma poliuretanica, pasta, matassine di canapa, ecc.)”),
comprensivo della minuteria e degli attrezzi da lavoro.
La conoscenza di del tipo di attività svolta da nonché dell'esistenza di tale CP_1 Pt_1
prassi è quindi il profilo rilevante ai fini dell'indagine della diligenza di nell'esecuzione della CP_1
propria prestazione.
Dalle dichiarazioni dei testimoni che lavorano per Spazio 4, si evince che internamente alla società opponente fosse ben nota la differenza tra i materiali acquistabili (individuati dai testi come
“materiali del cap. 2”) e materiali non acquistabili (individuati dai testi come “materiali del cap. 3”). In
particolare, il teste architetto dedito alla direzione tecnica di Spazio 4, ha Testimone_12
4 che Parte_1
procura alle subappaltatrici i beni ivi elencati. In particolare, i tubi di rame per gli impianti di condizionamento, poiché sono molto costosi, vengono acquistati da Spazio 4 e non caricati al subappaltatore” e che “confermo altresì il cap. 3, nel senso che i subappaltatori portano in cantiere i loro attrezzi e la minuteria”. Anche il teste ingegnere collaboratore di dal Tes_1 Pt_1
2005, ha confermato tale distinzione confermando che “il materiale che viene elencato al capitolo n. 2
della memoria 2 di parte opponente viene fornito ai propri subappaltatori da . I tubi in rame Pt_1
molto spesso sono forniti da e sono lasciati a subappaltatori solo quando si tratta di piccole Pt_1
quantità, ma tendenzialmente no in quanto il rame è molto costoso. (…) Invece gli strumenti di lavoro e tutte le minuterie devono essere portate dai subappaltatori, come elencato al capitolo n. 3”.
Al contrario, dalle testimonianze dei dipendenti di emerge la non conoscenza di tale CP_1
prassi da parte dell'opposta. Il teste , responsabile della filiale di Monza fino a fine 2024, CP_11
ha dichiarato che “a me non risulta che abbia riferito a che alcuni materiali non Pt_1 CP_1
potessero essere acquistati presso la stessa”. Il teste , piazzista per CP_1 Persona_6 CP_1
fino al 2020, ha dichiarato che “non ricordo se siano stati indicati dei materiali che non potevano essere acquistati presso . Il teste , agente di commercio di dal 2020, CP_1 Testimone_9 CP_1
ha esposto che “non vi erano limitazioni da parte di 4 circa il materiale che poteva essere Pt_1
acquistato presso . CP_1
pagina 23 di 27 Accertato, quindi, che internamente a Spazio 4 il diverso regime di acquisto dei materiali era ben noto, tale informazione non appare essere stata trasmessa ai dipendenti di i quali hanno CP_1
negato di aver ricevuto limitazioni sul materiale che poteva essere venduto all'opponente. In effetti, non si rinvengono in atti comunicazioni o documenti che attestino l'intervenuta informativa a CP_1
da parte di , né tale operazione appare essere stata effettuata in via informale attraverso Pt_1
messaggi o e-mail.
La conoscenza di di tale prassi deve essere esclusa anche alla luce della modalità di CP_1
inoltro degli ordinativi, che sostanzialmente prevedeva l'invio da parte di 4 di un capitolato a Pt_1
cui seguiva la proposta di Ebbene, dall'analisi dei computi metrici in atti (docc. 30 e 34 CP_1
dell'opponente) emerge che tali documenti altro non fossero che i capitolati che consegnava ai Pt_1
propri committenti, nei quali venivano indicate complessivamente le opere murarie e impiantistiche che sarebbero state concluse, con i relativi prezzi. I capitolati in esame non escludono espressamente alcuno specifico materiale di minuteria, di modo che dagli stessi è impossibile evincere la limitazione dei materiali ordinabili a quelli relativi al capitolo 2: a ben vedere, anzi, alcune voci appaiono ricomprendere l'utilizzo in cantiere di “viti e materiali di fissaggio, ganci e supportazioni, giunzioni, guarnizioni” (cfr. doc. 30 cit. dell'opponente). I testi hanno poi concordemente escluso che i dipendenti di siano mai andati a visitare i cantieri appaltati da , cosicché l'opposta non avrebbe CP_1 Pt_1
potuto venire a conoscenza del materiale portato in cantiere dalle subappaltatrici nemmeno tramite la visione diretta dei lavori.
Allo stesso modo, deve escludersi che sia venuta meno al dovere di diligenza CP_1
nell'esecuzione dal contratto per non essersi accorta dell'eccentricità di alcuni materiali acquistati, destinati ad essere installati in contesti domestici, mentre l'opponente svolge la propria attività
unicamente su immobili commerciali.
Orbene, che parte del materiale fatturato da osse destinato ad impianti domestici è stato CP_1
provato mediante escussione testimoniale (teste , così come è stata data prova della non Tes_1
perfetta coincidenza tra alcuni lavori svolti in determinati cantieri e la quantità di materiale consegnato
(testi e ). Ma queste discrasie non appaiono sufficienti a costituire un Tes_1 Testimone_8
valido campanello d'allarme, eventualmente ignorato dall'opposta. Infatti, con riferimento ai materiali pagina 24 di 27 consegnati in quantità diversa da quella asseritamente necessaria, la differenza numerica appare poco significativa (ad esempio, il teste reputa incongruente la consegna di due degrassatori Tes_1
presso il cantiere del ristorante East River di Milano, invece che di uno solo, così come la consegna di uno specchio per un bagno del cantiere di che il teste ritiene fosse già completo). Con CP_19
riguardo, invece, alla destinazione domestica di parte del materiale, l'unico documento inviato a e relativo alla natura dell'attività svolta da è la scheda compilata dall'opponente nel CP_1 Pt_1
2019 (doc. 1 dell'opposta), che tuttavia si limita ad attribuire a la qualifica di “installatore”, Pt_1
senza fornire alcuna ulteriore specifica in ordine al settore commerciale o domestico dell'attività svolta.
Si può argomentare, volendo dare peso all'ingente quantità di ordini evasi da che la società CP_1
potesse essere consapevole della natura commerciale degli esercizi oggetto di appalto, posto che la quasi totalità del materiale era destinata a quella tipologia di immobile. Tuttavia, si deve parimenti sottolineare che – per quanto a conoscenza di – nulla vietava a di poter lavorare CP_1 Pt_1
saltuariamente e in via del tutto residuale anche su specifici impianti domestici. Pertanto, la presenza di limitato materiale di uso domestico nelle fatture azionate in via monitoria e nelle precedenti fatture oggetto di domanda riconvenzionale non è idonea ad attestare la conoscenza e la conoscibilità da parte di dell'esistenza di un'intesa volta a truffare l'opponente attraverso l'acquisto di beni che non CP_1
sarebbero stati installati sui cantieri di . Pt_1
A maggior ragione, a fronte delle numerose fatture emesse dal 2019 ed integralmente pagate senza alcuna contestazione, deve ritenersi che non abbia avuto avvisaglie di una prassi CP_1
contraria all'attività commerciale di . Pt_1
6.3 - Da ultimo, non può ritenersi fondata neppure l'argomentazione attorea secondo cui sarebbe applicabile l'art. 1394 c.c., che prevede l'annullabilità degli atti conclusi dal rappresentante in conflitto di interessi, laddove quest'ultimo fosse conosciuto o conoscibile dal terzo. Anche prescindendo dall'analisi dell'effettiva sussistenza di conflitto di interessi tra e le società della Pt_1
famiglia , rilevano in questa sede tutte le considerazioni appena svolte in ordine alla mancata Per_2
prova dell'effettiva conoscenza e della potenziale conoscibilità da parte di della CP_1
contrapposizione di interessi tra opponente e suoi rappresentanti. In particolare, partendo dal presupposto che non è stata fornita la prova della conoscenza del conflitto di interessi, si deve ribadire pagina 25 di 27 che – sul piano della conoscibilità – la prassi di ordinazione dei materiali, la mole di acquisti intervenuti, l'assenza di contestazioni e l'integrale pagamento, per anni, delle fatture emesse da hanno di fatto trasmesso all'opposta la fotografia di un rapporto commerciale esente da CP_1
qualsivoglia vizio. Ciò vale anche – e soprattutto – per le fatture oggetto di domanda riconvenzionale,
che risultano tutte integralmente saldate.
7. - Riassumendo, l'istruttoria svolta ha permesso di ritenere validamente ordinata tutta la merce contenuta nelle fatture oggetto di ingiunzione e di domanda riconvenzionale. A fronte delle contestazioni mosse da , non è stata raggiunta la prova dell'effettiva consegna solamente della Pt_1
merce portata dalla fattura n. 5460 del 12.4.2022 per complessivi euro 2.059,16, di modo che si impone la revoca del decreto ingiuntivo e la decurtazione di tale importo dall'ammontare complessivo del credito di Non devono invece essere restituite somme a Spazio 4 inerenti alla fattura in CP_1
parola, giacché l'opponente non ha allegato alcun pagamento parziale su detta fattura. In aggiunta, sono state escluse – poiché sfornite di prova – sia la partecipazione di ll'intesa truffaldina paventata CP_1
da , sia la conoscenza o conoscibilità degli intenti delle società rappresentanti. Le medesime Pt_1
considerazioni si applicano anche alla domanda riconvenzionale promossa da 4, che deve quindi Pt_1
essere rigettata.
Per tali ragioni deve ritenersi soccombente, sicché va condannata a rifondere le spese Pt_1
di lite alla società opposta nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (come da effettiva condanna) e con applicazione del D.M. 147/2022 nei valori medi per tutte le fasi del giudizio
– in euro 7.616,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso il 21.4.2023 dal Tribunale di Lecco;
NN
pagina 26 di 27 (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, a pagare a la somma di euro 40.364,30 oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 CP_1
dalla scadenza delle ricevute bancarie insolute al saldo effettivo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale promossa da parte opponente;
NN
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, a rifondere le spese processuali a per euro 7.616,00 oltre 15% spese generali, CP_1
CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco, lunedì 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2023 ed iscritta al n. 1153
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. , rappresentata e difesa dai procc. domm. Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Giulia Maria Sorge e Laura Elda Fabiano del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo difensore sito in Milano, Via Monte Nero n. 17, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. , rappresentata e difesa dal proc. domm. avv. Francesca Rota del foro CP_1 P.IVA_2
di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Leonardo
da Vinci n. 15, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 21.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata, così giudicare:
A) NEL MERITO, in via diretta e riconvenzionale:
pagina 1 di 27 1) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 356/2023 (R.G. n. 809/2023)
del Tribunale di Lecco, notificato il 02/05/2023 e mandare assolta Spazio 4 da ogni pretesa di pagamento avversaria;
2) accertare e dichiarare la carenza di prova della corrispondenza tra i prezzi dei materiali effettivamente acquistati dall'opponente e i relativi prezzi esposti da nelle proprie fatture ed anche per questo porre nel nulla l'opposto CP_1
decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare la mancata conclusione, tra le parti, di qualsivoglia contratto per la fornitura dei materiali indicati nell'Atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 356.2023, al paragrafo 17 ed esposti nelle fatture di nn. CP_1
19917 e 19926 del 2021 e nn. 104, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1583, 3166, 4997, 4999, 5000, 5004, 5005, 5006, 5007,
5460, 6623, 6624, 7619, 7851 e 11145 del 2022, per il prezzo complessivo di Euro 31.687,90 e che, per tali fatture, Spazio
4, come risulta dal prospetto sub doc. 7, ha già pagato a la complessiva somma di Euro 16.570,49; per l'effetto, CP_1
condannare a corrispondere a 4, a titolo risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), la CP_1 Pt_1
anzidetta somma Euro 16.570,49, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
4) accertare e dichiarare la mancata conclusione tra le parti di qualsivoglia contratto per la fornitura dei materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 e che per essi ha pagato a la complessiva somma di Euro 76.471,94; per l'effetto, Pt_1 CP_1
condannare a corrispondere a 4, a titolo risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), la CP_1 Pt_1
anzidetta somma Euro 76.471,94, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
5) in subordine rispetto a quanto sub 3 e sub 4, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che i materiali indicati nell'Atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 356.2023, al paragrafo 17 ed esposti nelle fatture di nn. 19917 e 19926 del CP_1
2021 e nn. 104, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1583, 3166, 4997, 4999, 5000, 5004, 5005, 5006, 5007, 5460, 6623, 6624,
7619, 7851 e 11145 del 2022, nonché i materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 siano stati oggetto di contratti di fornitura conclusi tra le parti, annullare, ai sensi, dell'art. 1394 codice civile, i contratti di fornitura medesimi e, per l'effetto, condannare l'opposta, anche occorrendo in via riconvenzionale, al pagamento a favore dell'opponente, a titolo risarcitorio, di Euro 93.042,43 (Euro 16.570,49 + Euro 76.471,94), ovvero del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
pagina 2 di 27 6) nella denegata ipotesi in cui le somme oggetto delle fatture azionate da controparte in via monitoria fossero ritenute dovute, anche soltanto in parte, porre le stesse in compensazione con i sopra evidenziati crediti dell'opponente, mandando in ogni caso assolta Spazio 4 per la differenza;
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
• ammettere la prova per testi dedotta da parte attrice opponente nella Memoria ex art. 171ter, n. 2 c.p.c. in data
03/11/2023 e precisamente i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che assume in regime di appalto incarichi per realizzare esclusivamente unità commerciali quali negozi, Pt_1
ristorazioni, centri estetici, cliniche veterinarie e studi medici) (mai abitazioni), con la formula “consegna chiavi in mano”;
vero che non ha maestranze e vero che subappalta tutte le opere edili ed impiantistiche ad imprese terze che Pt_1
operano in autonomia.
2) Vero che i soli materiali che, nell'ambito della realizzazione degli impianti idricosanitari e di condizionamento dell'aria
(impianti CDZ), Spazio 4 procura alle proprie subappaltatrici sono i seguenti: mobiletti da bagno, specchi, asciugamani ad aria, sanitari (lavandini, wc, porta rotolo, portascopino, ecc.) e relativi accessori quali cassette esterne, placche e pulsanti di scarico, manopole, maniglioni o barre per disabili, miscelatori, la rubinetteria, gli addolcitori, gli scaldabagni, i contatori, le macchine per il condizionamento (spesso a pompa di calore) e gli elementi tipo split, bocchettoni e simili,
nonché i kit per la montatura di tutti tali complementi, nonché i tubi di rame utilizzati per realizzare gli impianti CDZ;
vero che questi ultimi, diversamente dagli altri materiali “interni” agli impianti e dalle minuterie, vengono forniti da Spazio 4
perché molto costosi.
3) Vero che le imprese subappaltatrici di giungono sui cantieri già munite di ogni attrezzo da lavoro (quali Pt_1
trapani, relative punte, pressatrici, flangiatori, bandelle preforate, cannelli saldatubi, tagliatubi telescopici, pompe e tubi per scarico condensa, kit per verifica tenuta impianti, ecc) e di ogni materiale e minuteria necessari per la realizzazione degli impianti (quali tubi, stringitubi, morsetti, valvole, flessibili acqua, barre profilate, collettori, nastro e isolante in gomma, ancore in acciaio, barre filettate, profilati zincati e canotti, braghe, curve, chiodi a percussione, bicchieri, bulloni,
riduzioni, manicotti, tasselli, braghe, raccordi, filtri, gomito c/flangia trituratori interni a lavabi e wc, schiuma poliuretanica, pasta, matassine di canapa, ecc.).
4) Vero che, tra le imprese subappaltatrici alle quali Spazio 4 di frequente ha in passato subappaltato la realizzazione degli impianti idrico sanitari e CDZ, vi sono l'impresa del sig. l'impresa del sig. RG D'NC (la Sd Impianti CP_2
pagina 3 di 27 prima e la Project & Contact Milano poi) e, fino all'inizio del 2021, solo per gli impianti idrico sanitari, l'impresa del sig.
Persona_1
5) Vero che aveva autorizzato i sigg.ri e RG D'NC e al ritiro per suo Pt_1 Pt_2 CP_2 Persona_1
conto dei soli materiali compresi tra quelli di cui al precedente capitolo 2, che essi dovevano installare presso i cantieri ove era stata loro subappaltata la realizzazione degli impianti idrico sanitari e CDZ.
6) Vero che , fino alla primavera 2022, ha delegato al sig. , per il tramite dapprima della Pt_1 Persona_2 [...]
e poi della la gestione in toto degli acquisti e dell'assegnazione degli incarichi ai Controparte_3 Controparte_4
Per_ subappaltatori e vero che lo individuava e sceglieva i fornitori e conduceva con essi per intero e da sé solo la trattativa economica/commerciale, negoziando il corrispettivo e le condizioni di pagamento;
vero che ciò è avvenuto anche con riferimento a d alle sue forniture di materiale. CP_1
7) Vero che aveva delegato al sig. altresì il controllo della correttezza della consegna dei materiali Pt_1 Persona_2
da parte dei fornitori e la verifica della corretta esposizione, nelle fatture che pervenivano dagli stessi, dell'entità dei materiali forniti e dei corrispettivi concordati.
8) Vero che, nei primi mesi del 2022, è venuta a conoscenza della costituzione, nel 2017, da parte dei soci di Pt_1 [...]
della società Elesa S.a.s. di NU FO & C., riconducibile ai medesimi soci nonché dell'esistenza della CP_4
Futura Contract S.r.l., che svolge un'attività di costruzione e ristrutturazione e ha tra i propri soci la sig.ra madre Per_3
Per_ dei due fratelli e il sig. fratello del geometra (docc. 3, 4, 5 che si mostrano al teste). Persona_4 Controparte_5
9) Vero che il geom. è un professionista che per molti anni ha collaborato con , occupandosi tra Controparte_5 Pt_1
l'altro di eseguire i sopralluoghi nei cantieri per procedere alla stesura dei preventivi da inviare ai clienti, nonché di
Per_ interfacciarsi con e quindi con i sigg.ri per la quantificazione degli acquisti di materiale da CP_4
effettuare in relazione ai singoli cantieri (per es. egli valutava la quantità di tubi di rame che era da ordinare per realizzare gli impianti CDZ delle unità commerciali), che comunicava al sig. , perché questi facesse il relativo ordine al Persona_2
fornitore; vero che nella primavera 2022 ha interrotto la collaborazione con il geom. (cfr. il doc. 20 che si Pt_1 CP_5
mostra al teste).
10) Vero che l'attività del geom. per Spazio 4 era solo quella descritta nel capitolo 9). CP_5
11) Vero che sul “portale cliente” di per Spazio 4 sono visibili soltanto le singole fatture di nonché, CP_1 CP_1
cliccando alla voce “ordine”, un documento interno del fornitore che elenca una serie di materiali coincidenti con quelli di cui alla fattura medesima.
pagina 4 di 27 Testi sui capitoli da 1 a 11: sigg.ri , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti presso Via Carlo Bazzi n. 49, Milano Testimone_6 Testimone_7 Parte_1
20141.
12) Vero che, per il cantiere CO GO, ha ordinato soltanto il “Lavabo Globo T – Edge” indicato nella Pt_1
fattura . 19917 del 30.11.2021 e vero che gli ulteriori materiali della stessa fattura sono tutti materiali destinati ad CP_1
abitazioni (cfr. il doc. avv. ric. ing. 3 che si mostra il teste). Teste: Ing. Tes_1
13) Vero che il materiale di cui alla fattura n. 19926 del 30.11.2021 (doc. avv. ric. ing. 6 che si mostra il teste) è CP_1
tutto riconducibile ad impianti di tipo domestico. Teste: Ing. Tes_1
14) Vero che i lavori del locale con insegna Old Wild West di Torino sono terminati a dicembre 2021 e quindi in data successiva a quello dei DDT relativi alle fatture nn. 1284 e 1286 del 31.01.2022 (doc. avv. ric. ing. nn. 10 e 12 e CP_1
nuovo Doc. 21 che si mostrano al teste). Teste: Testimone_5
15) Vero che, per il cantiere CO di Porte di Roma, ha ordinato soltanto i due scaldabagni “3201920 PRO1 R Pt_1
80 H/3 EU SCALD. EL. O” indicati nella fattura n. 3166 del 28.02.2022 (doc. avv. ric. ing. 16 che si mostra al CP_1
teste); vero, inoltre, che i tubi in rame indicati nella fattura medesima sono di tipologia che viene utilizzata per realizzare impianti CDZ di tipo domestico. Teste: Ing. Tes_1
16) Vero che, per il cantiere East River di Piazza Vetra - Milano, del materiale indicato nella fattura n. 5006 del CP_1
31.03.2022 (doc. avv. ric. ing. 28 che si mostra al teste), Spazio 4 ha ordinato soltanto lo scaldabagno “EU SCALD. EL.
O”; vero che la firma apposta sul doc. avv. 12 è quella del geom. Teste: Ing. Controparte_5 Tes_1
17) Vero che le opere di riammodernamento del locale ristorante Tramè di Vigevano, (cui si fa riferimento, come luogo di destinazione del relativo materiale, nel DDT del 14.04.2022 riferentesi alla fattura n. 6623 del 22.04.2022 sub doc. CP_1
avv. ric. ing. 34 che si mostra al teste), appaltate a Spazio 4, sono state solo quelle di cui al nuovo Doc. 22 (che si mostra al teste) e vero che i sanitari del bagno e l'impianto CDZ sono rimasti quelli originari. Teste: Testimone_5
18) Vero che presso il locale ristorante East River di Milano è stato installato un degrassatore di lt 1500, che ha Pt_1
acquistato da (nuovo Doc. 23 che si mostra al teste); vero quindi che il degrassatore di lt 1680, Persona_5
oggetto del DDT datato 03/06/2022 relativo alla fattura n. 11145 del 30.06.2022 (doc. avv. ric. ing 41 che si mostri CP_1
al teste), non è stato installato presso l'anzidetto locale (nuovo Doc. 23bis che si mostra al teste).Teste: Ing. Tes_1
19) Vero che nel mese di aprile del 2019, ha realizzato il locale Tramè di Milano, per il cliente vero Pt_1 Parte_3
che, per eseguire i lavori, non sono stati utilizzati i due tratti di canna fumaria a doppia parete oggetto del DDT n. CP_1
pagina 5 di 27 11 11878 del 15.05.19 (nuovo Doc. 24 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 8336 del 31.05.19 sub ns. CP_1
doc.
8.1. Teste: sig. , presso via Privata Oslavia n. 17 (int. 19) Milano. Testimone_8 Parte_3
20) Vero che, all'indirizzo di viale Regina Margherita n. 10 – Biassono, che risulta indicato, come luogo di destinazione dei relativi materiali, nel DDT Comini n. 14 22407 del 09.08.19 (sub ns. nuovo Doc 25, che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 12960 del 30.08.19 sub ns. doc. 8.3, vi è un condominio di abitazioni e non un locale con insegna IM CP_1
CT e vero che vi sono cliniche veterinarie IM CT a Milano e EL AR (ns. nuovo Doc. 26); vero che il locale IM CT che stava realizzando nell'estate 2019 è sito nel Comune di EL. Teste: Pt_1 Tes_2
.
[...]
21) Vero che l'impianto di riscaldamento a pavimento oggetto del DDT n. 14 22407 del 9.08.19 (già Doc. 25 che si CP_1
mostra al teste), richiamato nella fattura n. 12960 del 30.08.19 sub ns. doc. 8.3, è una tipologia di impianto CP_1
domestico, che non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali. Teste: Ing. Tes_1
22) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 27678.19 (tra cui n. 2 caldaie murali), n. 27730/19 (materiale CP_1
accessorio alle anzidette caldaie murali), n. 27821/19 (tra cui canne fumarie) e n. 27889/19 (tra cui testine termostatiche per caloriferi) (tutti sub ns. nuovo Doc. 27 che si mostra al teste), richiamati nella fattura n. 116538 del 31.10.19 CP_1
sub ns. doc. 8.6, è materiale destinato alla realizzazione di impianti di riscaldamento per uso domestico e non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali;
vero che tale materiale non è stato installato nel locale IM
CT di EL (indicato nei DDT quale luogo di destinazione dei relativi materiali), né presso altri locali realizzati da Spazio 4. Teste: Ing. Tes_1
23) Vero che il materiale oggetto del DDT n. B14-0007153 del 13.03.2020 (ns. nuovo Doc. 28 che si mostra al CP_1
teste), richiamato nella fattura n. 4408 del 31.03.20 sub ns. doc. 8.13, è materiale accessorio di una caldaia a gas CP_1
destinata alla realizzazione di un impianto di riscaldamento per uso domestico, che non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali;
vero che tale materiale non è stato utilizzato presso alcun locale realizzato da . Pt_1
Teste: Ing. Tes_1
24) Vero che nel mese di giugno 2020 ha eseguito la ristrutturazione del locale Porsche a Citylife, indicato, quale Pt_1
luogo di destinazione dei relativi materiali, nel DDT Comini n. B14-0014677 del 30.06.2020 (ns. nuovo Doc. 29 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 108952 del 30.06.20 sub ns. doc. 8.17; vero che ha mantenuto CP_1 Pt_1
lo specchio del bagno che era già presente nel locale (ns. nuovo Doc. 30, che si mostri al teste); vero quindi che lo
“SPECCHIO RECLINABILE BIANCO”, oggetto dell'anzidetto DDT, non è stato installato nel locale;
vero che il “CAVO
pagina 6 di 27 ELETTRICO FS18OR18 5 COLORI 1” indicato nello stesso anzidetto DDT è di tipologia il cui uso all'interno del centro commerciale di Citylife, Milano è vietato (nuovo Doc. 31, rif. CEI 64-8 cap. 751, che pur si mostra al teste). Teste: Ing.
Tes_1
25) Vero che, nell'agosto/settembre 2020, ha realizzato il centro medico Santagostino di via Santa Sofia n. 12, a Pt_1
Milano, cui si fa riferimento, come luogo di destinazione dei relativi materiali, nel DDT Comini n. 14 19845 del 20.08.20
(nuovo Doc. 32 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 12074 del 31.08.2020 sub ns. doc.
8.18 e nel CP_1
DDT n. 14 21862 del 12.09.20 (ns. nuovo Doc. 33 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 13712 CP_1 CP_1
del 30.9.20 sub ns. doc. 8.21; vero che in tale locale è stato installato un impianto idronico con motocondensante ad acqua
(come da nuovo Doc. 34 che si mostra al teste); vero quindi che in tale unità non è stata installata la “CALDAIA
EXCLUSIVE – BERETTA CALD. MUR. A GAS” con relativi accessori oggetto del DDT Comini n. 14 19845/2020 né i quattro radiatori con relativi accessori oggetto del DDT Comini n. 14 21862/2020; vero, inoltre, che i radiatori con relativi accessori oggetto del DDT Comini n. 14 21862/2020 è materiale destinato alla realizzazione di impianti di tipo domestico,
che non viene utilizzato per realizzare impianti di unità commerciali. Teste: Ing. Tes_1
26) Vero che non ha mai realizzato locali all'indirizzo di P.le Siena a Milano, indicato, come luogo di destinazione Pt_1
dei relativi materiali, nel DDT Comini n. 24809 del 07.10.2020 (nuovo Doc. 35 che si mostra al teste), richiamato nella fattura . 15558 del 31.10.2020 sub ns. doc.
8.30. Teste: . CP_1 Testimone_2
27) Vero che, presso il locale HN RO realizzato da nel centro commerciale Maximo di Roma, è stato Pt_1
installato uno solo dei tre addolcitori oggetto del DDT Comini n. 14 27625 del 29.10.20 (ns. nuovo Doc. 36 che si mostra al teste), richiamato nella fattura . 15568 del 31.10.19 sub ns. doc. 8.33), come anche da computo sub ns. nuovo Doc. CP_1
37 che si mostra al teste. Teste: Ing. Tes_1
28) Vero che la caldaia a murale evolution oggetto del DDT Comini n. 212256 dell'11.11.20 (ns. nuovo Doc. 38 che si mostra al teste), richiamato nella fattura n. 115889 del 13.11.2020 sub ns. doc. 8.34, è un tipo di caldaia destinata CP_1
ad appartamenti. Teste: Ing. Tes_1
29) Vero che il solo locale che stava realizzando a Rimini nel mese di marzo 2021 è un centro estetico Pt_1
commissionato all'opponente dal cliente CO presso il centro commerciale Le Befane;
vero che il Doc. 39 (che si mostra al teste) è il progetto dell'impianto idraulico del locale e vero che per realizzarlo sono stati utilizzati 50 mt di tubo di rame e non anche gli ulteriori 100 mt di tubo di rame oggetto del DDT Comini n. B14.8888 del 25.03.21 (nuovo Doc.
40), richiamato nella fattura . 5516 del 31.03.21 sub ns. doc.
8.44. Teste: Ing. CP_1 Tes_1
pagina 7 di 27 30) Vero che, presso il centro odontoiatrico Blue Smile di Vimodrone realizzato da Spazio 4, indicato quale luogo di destinazione del materiale oggetto del DDT Comini n. B14.22707 del 22.07.21 (ns. nuovo Doc. 41 che si mostra al teste),
richiamato nella fattura 12995 del 31.7.2021 sub ns. doc. 8.51, sono stati installati i soli elementi di cui al CP_1
capitolato sub nuovo Doc. 42 (che si mostra al teste) e non anche il piatto doccia e relativi accessori oggetto del medesimo
DDT Comini n. B14/22707/2021. Teste: Ing. Tes_1
31) Vero che ha subappaltato all'impresa EK Srls la realizzazione dell'impianto CDZ del locale con insegna Pt_1
“Ci Sta” in via Castelfidardo – Milano (indicato sul DDT n. 29147 dell'01/10/2021 sub nuovo Doc. 43 che si CP_1
mostra al teste e richiamato nella fattura n. 18023 del 30/10/21 sub ns. doc. 8.58); vero che, per realizzare l'opera, CP_1
l'impresa EK ha fornito tutti i materiali del DDT anzidetto (come da fatture del subappaltatore con relativi allegati di cui al nuovo Doc. 44). Teste: Testimone_2
CP_ 32) Vero che il “RAD. TUBOLARE TESI 665/4 EL. 14 ” con relativi accessori indicato nella fattura n. CP_1
118543 del 17.11.21 (ns. doc. 8.67, che si mostra al teste), è materiale specifico per abitazioni. Teste: Ing. Tes_1
33) Vero che i complementi per bagno oggetto del DDT n. B14.34464 del 17.11.21 (nuovo Doc. 45, che si mostra al CP_1
teste), richiamato nella fattura . 19927 del 30.11.21 sub ns. doc. 8.70, sono materiali specifici per abitazioni (come CP_1
anche da brochure dei prodotti sub nuovo Doc. 46); vero che questi materiali non possono essere utilizzati per la realizzazione di bagni di locali aperti al pubblico. Teste: . Testimone_2
• ferme tutte le eccezioni di inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova articolati dalla convenuta opposta nella
Memoria ex art. 171ter, n. 2 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento anche solo parziale,
ammettere parte attrice opponente alla prova contraria con i testi già indicati nella propria Memoria istruttoria;
• si oppone inoltre all'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Arch. stante l'irrilevanza delle Pt_1 CP_7
circostanze sulle quali si vorrebbe che lo stesso fosse interrogato e viepiù per la loro genericità (specificatamente, con riferimento a quelle di cui ai capp.li 23 e 26);
• ammettere la prova testimoniale dedotta da parte attrice opponente nella Memoria ex art. 171ter, n. 3 c.p.c in data
10/11/2023 e precisamente il seguente capitolo a prova contraria:
34) Vero che nel mese di febbraio 2020 stava realizzando a Roma due soli locali, quello con insegna Ripiene e Pt_1
quello con insegna insegna CO Medicina e Chirurgia Estetica;
vero che in nessuno di essi è stato installato un trituratore per lavabo e wc.
C) NELLE SPESE:
pagina 8 di 27 con condanna in ogni caso di controparte alla refusione delle spese di causa, maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri di fatturazione e con rimborso del contributo unificato”.
Per l'opposta: “Nel merito in via principale,
1. rigettare la domanda svolta da di annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace Controparte_8
l'opposto decreto ingiuntivo n. 356/2023 del Tribunale di Lecco;
2. respingere la richiesta di accertamento e di dichiarazione di carenza di prova circa la corrispondenza tra i prezzi dei materiali effettivamente acquistati dall'opponente e i relativi prezzi esposti da nelle proprie fatture e CP_1
conseguentemente respingere la domanda di porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
3. respingere la richiesta di accertare e dichiarare la mancata conclusione tra le parti di qualsivoglia contratto per la fornitura di materiali indicati al paragrafo 17 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per il prezzo complessivo di €
31.687,90 e per l'effetto respingere la domanda di condanna di a corrispondere a 4 a titolo risarcitorio CP_1 Pt_1
o restitutorio la somma di € 16.570,49, ovvero altra diversa somma nonché respingere la richiesta di pagamento degli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
4. respingere la domanda di accertamento e dichiarazione di mancanza di conclusione tra le parti di qualsivoglia contratto per la fornitura di materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 di parte attrice opponente e la richiesta di condanna di a corrispondere a a titolo risarcitorio o restitutorio la somma di € 76.471,94 ovvero di diversa CP_1 Pt_1
somma e interessi;
5. rigettare la richiesta svolta ai sensi dell'art. 1394 c.c. di annullamento dei contratti conclusi fra le parti di cui al paragrafo 17 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nonché dei materiali indicati nel prospetto sub doc. 8 e conseguentemente respingere la domanda di condanna di al pagamento in favore dell'opponente a titolo CP_1
risarcitorio della somma di € 93.042,43 nonché degli interessi;
6. respingere la domanda di compensazione svolta da per le somme oggetto delle fatture azionate da in Pt_1 CP_1
via monitoria con i contestati crediti dell'opponente;
7. respingere tutte le domande svolte con l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Spazio 4 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 356/2023 R.G. 809/2023 del Tribunale di Lecco condannando l'opponente al pagamento dei compensi professionali, delle anticipazioni e delle spese forfettarie in ragione del 15% dei compensi e del cpa relativi al presente giudizio nonché delle spese di mediazione come da fattura che si produce (doc. 27).
Nel merito in via subordinata,
pagina 9 di 27 - nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare al pagamento in Controparte_9
favore di della somma di € 42.423,46 per capitale o comunque della somma che verrà accertata nel corso del CP_1
presente giudizio, degli interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/2002 calcolati sul capitale a decorrere dalla scadenza dei pagamenti rimasti insoluti sino al saldo definitivo nonchè dei compensi professionali, delle anticipazioni, delle spese forfettarie in ragione del 15% sui compensi e del cpa.
In via istruttoria,
chiede l'ammissione della prova testimoniale già dedotta con la seconda memoria ai sensi dell'art. 171 ter CP_1
c.p.c., e in parte non ammessa dal Giudice con propria ordinanza del 2 settembre 2024 e precisamente sulle seguenti circostanze che vengono lasciate numerate come da memoria:
1. Vero che nel febbraio 2019 la filiale di Monza di è stata contattata dal signor al fine di CP_1 Persona_2
CP_ iniziare una collaborazione per conto di Parte_1 Pt_1
2. Vero che il signor si è presentato in ome Responsabile Acquisti di ? Persona_2 CP_1 Pt_1
3. Vero che a seguito di tale contatto è stato chiesto al signor la sottoscrizione da parte del legale Persona_2
rappresentate di Spazio 4 della “scheda cliente con indicazione delle persone di riferimento di Spazio 4? CP_1
4. Vero che in data 5 febbraio 2019 il signor ha inviato il modulo di anagrafica completo di sottoscrizione del Persona_2
legale rappresentante Arch. alla filiale di Monza nella persona dell'agente signor (v. CP_10 Persona_6
doc. 18)?
5. Vero che successivamente al febbraio 2019 il signor ha mantenuto i contatti con provvedendo Persona_2 CP_1
a ordinare la merce, a definire la scontistica, a indicare la destinazione della merce nonché le persone che dovevano provvedere al suo ritiro così come risulta dai documenti di trasporto prodotti in causa e che confermo unitamente alle relative fatture sia con riferimento alle fatture che risultano ancora impagate che a tutte le fatture relative alla merce ordinata negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (v. doc. allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nonché al doc. 17 prodotto con la comparsa di costituzione)?
6. Vero che ha concesso dilazioni di pagamento a 4 come da doc. 4 e 5 che mi si rammostrano? CP_1 Pt_1
7. Vero che personalmente mi sono recato a Milano presso la sede di in via Bazzi n.49 raccogliendo la firma sulle Pt_1
dilazioni da parte del legale rappresentante di ? Pt_1
8. Vero che la merce ordinata da nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 è stata ritirata dai referenti indicati dalla Pt_1
stessa nella scheda cliente (v. doc. 1) ed in particolare dal signor e dal signor quest'ultimo Persona_2 Persona_1
pagina 10 di 27 deceduto circa un anno fa ad eccezione di alcuni cantieri per i quali le persone delegate al ritiro sono state indicate specificatamente?
9. Vero che per alcuni ordini la merce è stata ritirata dal signor indicato da come suo referente (v. Controparte_5 Pt_1
doc. 2)?
12. Vero che per il cantiere CO di Roma l'Arch. ha sollecitato la merce in data 25.3.2022 (v. doc.11)? CP_10
13. Vero che per quanto riguarda il cantiere CO di Roma il signor ha indicato quale riferimento per il Persona_2
ritiro il signor (v. doc.14)? Parte_4
16. Vero che in data 31.03.2022 l'Arch. ha ritirato presso la filiale di Monza di materiale da CP_7 CP_1
destinare al cantiere Old Wild West di Torino?
17. Vero che il signor ordinava la merce, per conto di , anche tramite whatsapp come risulta dai Persona_2 Pt_1
documenti n.14 e n.15 che mi si rammostrano?
20.Vero che in data 31 maggio 2019 ha aperto l'area personale di a favore di come CP_1 Parte_5 Pt_1
utente CO-254371 pws 1q8yr nella quale sono state inserite tutte le fatture, i DDT, l'avanzamento ordini nonché il listino prezzi come da doc. n. 3 che confermo?
21. Vero che nello spazio dedicato alle fatture sono elencate quelle emesse a carico del cliente;
nello spazio bolle è
possibile scaricare la copia delle bolle;
nel riquadro avanzamento ordine vengono indicati tutti gli ordini e le richieste di materiale richieste dal cliente e in ogni ordine viene riportato il materiale, i relativi codici, le quantità ordinate, i prezzi e gli sconti applicati?
22. Vero che la disponibilità di tale servizio on-line è stata comunicata a ? Pt_1
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli i signori residente in [...], 20847 Albiate;
Persona_6
presso filiale di Monza di Via Walter Fontana n. 36/38; Testimone_9 CP_1
presso filiale di Monza di Via Walter Fontana n. 36/38; CP_11 CP_1
residente in [...], 20004 Arluno;
Persona_2
FO MA residente in [...], 20004 Arluno;
residente in [...], 20139 Milano. CP_12 CP_5
Nel caso di ammissione delle prove testimoniali di parte attrice opponente chiede l'ammissione delle proprie CP_1
prove contrarie di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e precisamente:
pagina 11 di 27 27. Vero che mi occupo dell'attività di gestione e sviluppo del sito WEB aziendale del e confermo le Parte_6
modalità con le quali vengono caricati i DDT emessi da come da mia dichiarazione (v. doc. 25) del 10.11.2023 che CP_1
confermo?
28. Vero che il sito WEB dell'area clienti di isulta quello descritto nel doc. 23 che confermo? CP_1
Testimone sui capp. 27-28: signor residente in [...]. Testimone_10
29. Vero che la sig.ra ha chiesto che tutte le copie di cortesia delle fatture venissero inviate direttamente Testimone_3
al suo indirizzo email ( e che in tal senso ho provveduto? Email_1
Testimone: signora presso 23862 Civate, Via Provinciale n. 21. Testimone_11 CP_1
30. Vero che in data 26.04.2021 ha ordinato diversi materiali per il cantiere di Palermo e fra questi anche la Parte_1
vasca di cui al documento che mi si rammostra e che confermo (v.doc.26)?
Testimone: signor domiciliato presso la filiale di Monza di Via Walter Fontana n. 36/38. Testimone_9 CP_1
Nonché chiede di essere ammessa alla prova contraria rispetto alle prove testimoniali dedotte da Spazio 4, nel CP_1
denegato caso di loro ammissione con tutti i testimoni già indicati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e quindi con i signori:
Em
, , , , FO NU, ”. Persona_6 Testimone_9 CP_11 Persona_2 Controparte_13
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 9.6.2023, ha Parte_1
promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso il 21.4.2023 dal Tribunale di
Lecco, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 42.423,46 a favore di sulla CP_1
scorta di fatture emesse e relative a forniture di materiale per impianti idrico/sanitari e di condizionamento dell'aria.
L'opponente, premesso di occuparsi della realizzazione di immobili commerciali tramite appalto, ha esposto di non avere maestranze proprie, ma di svolgere la propria attività subappaltando ad imprese terze le opere murarie ed impiantistiche. Con specifico riferimento agli impianti di condizionamento e idrico-sanitari, ha chiarito che le subappaltatrici sono incaricate di realizzarli preoccupandosi della fornitura di tutti i materiali necessari all'adempimento dell'attività, mentre permane in capo a unicamente la fornitura dei tubi di rame e degli elementi esposti alla vista Pt_1
dell'utenza quali, ad esempio, mobiletti, mensole, specchi, sanitari, maniglioni, addolcitori e pagina 12 di 27 scaldabagni. Spazio 4 ha altresì chiarito che, ferma la propria esclusiva competenza nella scelta degli appalti da concludere e nella ricerca della clientela, sin dai primi anni 2000 e fino al 2022 si è avvalsa della – prima – e della Controparte_14 Controparte_15
– poi – per la gestione dei rapporti con i fornitori: tali società, amministrate dalla famiglia
[...]
, hanno seguito le fasi di acquisto e consegna dei materiali ed hanno altresì effettuato il controllo Per_2
della correttezza e debenza delle relative fatturazioni.
Da approfondimenti condotti nel 2022, si è accorta di rilevanti incongruenze tra gli Pt_1
acquisti effettuati e le reali necessità aziendali, poiché, in numerose fatture emesse dai propri fornitori,
questi ultimi avevano esposto costi per materiali e attrezzi che avrebbero dovuto essere a carico delle imprese subappaltatrici ovvero per materiali non inerenti all'attività commerciale esercitata dall'opponente. Tale prassi avrebbe quindi, da un lato, aumentato il fatturato dei fornitori coinvolti negli ordini in parola e, dall'altro, garantito una percentuale di guadagni alla società Elesa s.a.s di
NU FO (costituita nel 2017) nonché una parte di materiali a Futura Contract s.r.l., altra compagine riconducibile alla famiglia : queste due ultime società, infatti, avrebbero fatturato Per_2
costi ai fornitori per importi da questi ultimi poi esposti a (Elesa s.a.s.) e utilizzato Pt_1
gratuitamente materiali acquistati e pagati da (Futura Contract). Pt_1
Ritenuto di essere stata truffata dalle società riconducibili alla famiglia e dai fornitori che Per_2
avevano emesso le fatture per materiali non coincidenti con la gestione commerciale aziendale, Pt_1
4 ha sporto formale denuncia-querela e ha sospeso i pagamenti dei documenti nei quali aveva ravvisato
[...]
le incongruenze appena esposte. Tra i fornitori, i cui pagamenti sono stati sospesi, rientra l'odierna opposta l'opponente, infatti, controllate le fatture oggetto di decreto ingiuntivo nonché CP_1
altre precedenti, risalendo fino all'anno 2019, avrebbe individuato svariati ordini di materiale non inerente all'attività di , non riuscendo tuttavia a risalire agli ordinativi della merce, anche a Pt_1
fronte della mancata collaborazione di ella consegna di essi. CP_1
Pertanto, con riferimento alle fatture oggetto di ingiunzione, ha preliminarmente Pt_1
rilevato di avere già provveduto al pagamento parziale delle stesse per un ammontare di euro 16.570,49
e ha contestato la debenza del residuo, sia sulla base della ricomprensione di materiale estraneo all'attività di impresa, sia adducendo la mancata consegna della merce: alcune fatture sono infatti prive pagina 13 di 27 del documento di trasporto ovvero, laddove esso sia presente, sovente reca quale firma del consegnatario una sigla illeggibile. Con riferimento, poi, alle fatture emesse dalla negli anni CP_1
2019, 2020 e 2021 – tutte integralmente onorate – ha invece rilevato le identiche Pt_1
problematiche riscontrate per le fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, per un ammontare di euro
76.471,94.
Quindi, ritenendo che anche la società abbia partecipato alla prassi truffaldina o che, CP_1
quantomeno, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto accorgersi dell'eccentricità degli ordinativi pervenutile per il tramite delle società della famiglia , ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Per_2
e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno patito, pari alla somma delle fatture azionate e in parte onorate e di quelle degli anni precedenti integralmente saldate, per complessivi euro 93.042,43.
2. - Si è costituita in giudizio la quale ha anzitutto escluso di aver preso parte e di CP_1
essere a conoscenza di qualsivoglia intesa volta a truffare Spazio 4. L'opposta ha rilevato di aver sempre intrattenuto i rapporti con per il tramite di e , indicati Pt_1 Persona_2 Persona_1
come referenti di dal legale rappresentante della stessa. ha poi escluso che le fossero Pt_1 CP_1
state comunicate limitazioni circa i materiali che potevano essere ordinati da e ha chiarito di Pt_1
non aver mai direttamente visionato i cantieri dell'opponente, di tal che non avrebbe potuto accorgersi di eventuali incongruenze tra l'attività appaltata e la merce fornita. L'opposta ha poi sottolineato la mancanza di qualsivoglia contestazione da parte di 4 sulle fatture (oltre trecento) emesse dal Pt_1
2019 e ha precisato che tutta la documentazione relativa agli ordinativi effettuati ben avrebbe potuto essere visionata dall'opponente sul portale web di accedendo alla pagina personale. CP_1
Con riguardo alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, l'opposta ha rilevato che la maggior parte di esse risulta corredata da DDT opportunamente firmati e che, in ogni caso, i pagamenti parziali delle stesse testimoniano la non contestazione degli importi ivi dedotti da parte di 4. Le Pt_1
medesime considerazioni sono state svolte anche per le fatture ricomprese nella domanda riconvenzionale avversaria e relative al triennio 2019 – 2021.
pagina 14 di 27 Da ultimo, l'opposta ha escluso di poter essere in grado di riconoscere eventuali incongruenze,
posto che la merce è stata venduta a prezzo di mercato e previa richiesta scritta da parte delle persone indicate dall'opponente come sue rappresentanti.
Per l'effetto, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande attoree, compresa la riconvenzionale.
3. - Le parti sono comparse all'udienza del 28.11.2023 a seguito della quale, con ordinanza riservata del 4.12.2023, non è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed
è stato assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione facoltativa.
All'esito negativo dell'esperita mediazione, le parti hanno insistito per l'ammissione delle prove capitolate nei propri atti: la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente ed è infine stata trattenuta in decisione in data
21.10.2025, con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
4. - ha mosso diverse contestazioni alle fatture azionate, che possono essenzialmente Pt_1
essere ricondotte a tre questioni: 1) l'assenza degli ordinativi della merce fatturata;
2) il mancato accordo sul prezzo della stessa;
3) la mancata consegna del materiale.
4.1 - L'opponente ha anzitutto censurato l'assenza degli ordinativi della merce di cui ha CP_1
chiesto il pagamento con le fatture monitoriamente azionate, evidenziando che né stragiudizialmente né in corso di causa l'opposta ha fornito la documentazione attestante i singoli ordini.
Dall'attività istruttoria è emersa la prassi relativa al rapporto commerciale tra le due società, che può essere così ricostruita: “solitamente Spazio 4 faceva un capitolato;
seguiva un'offerta dettagliata di con riguardo ai prezzi di materiale, alle condizioni di pagamento e di fornitura ed eventuale CP_1
scontistica e eventuale trasporto;
Spazio 4 con mail accettava l'offerta e chiedeva di mandare avanti l'ordine” (cfr. teste ). Tale ricostruzione è coerente con la documentazione prodotta Persona_6
dalla (cfr. docc. 10, 11 e 12 dell'opposta) e non è stata contestata da che, anzi, ha CP_1 Pt_1
prodotto in giudizio alcuni computi metrici inviati all'opposta (cfr. doc. 30 e 34 dell'opponente). Dalla
documentazione in atti, a ben vedere, emerge una certa libertà di forme di inoltro degli ordini – che può senz'altro essere spiegata con la fitta collaborazione intercorrente tra le due società e dalla mole di pagina 15 di 27 materiale fornito dall'opposta a Spazio4 nel corso degli anni – tant'è che alcuni ordini risultano inoltrati anche via messaggio (cfr. doc. 14 dell'opposta).
Ciò premesso, i singoli ordini – di cui l'opponente ha lamentato la mancanza – risultano in realtà consultabili dal sito web della società fornitrice, accedendo alla pagina personale di Spazio 4,
come spiegato da a riprova della possibilità di visionare i predetti documenti sono state CP_1
prodotte in giudizio le schermate della pagina in parola (doc. 23 dell'opposta), che riporta appunto i singoli ordini di materiale con le relative specifiche.
Le risultanze istruttorie portano quindi a concludere con la dovuta certezza che la doglianza di
Spazio 4 relativa all'assenza degli ordinativi della merce fatturata non è fondata: in primo luogo, la prassi intercorsa tra le due società non richiedeva – almeno nelle fasi iniziali – la vera e propria stesura di un ordine formale da parte di 4, bensì l'invio di un capitolato sul quale elaborava la Pt_1 CP_1
propria proposta;
in secondo luogo, l'opposta ha sufficientemente provato la messa a disposizione dell'opponente dei documenti recanti gli ordinativi sul sito web della società, di modo che la contestazione di di non aver avuto accesso al materiale ritenuto necessario risulta oltremodo Pt_1
generica, non avendo indicato quali documenti abbia visionato e di quali invece non abbia potuto consultare il contenuto, posto che ordini, fatture e stato di avanzamento dell'ordine risultano tutti esaminabili dalla pagina personale;
in terza battuta, pur predicando l'assenza del documento, Pt_1
riconosce di avere ordinato svariato materiale fatturato dalla rispetto al quale, quindi, viene CP_1
meno la contestazione relativa alla presenza di un documento formale attestante l'ordine. Se allora la prassi era quella appena descritta (e non contestata da Spazio 4) e la stessa opponente espressamente riconosce di aver ordinato del materiale con tale modalità, poi regolarmente pagato senza lamentele,
appare inverosimile supporre che vi sia stato un procedimento differenziato per la restante parte di materiale. Peraltro, sarebbe stato onere di Spazio 4 visionare la documentazione resa disponibile online da (allegandone eventualmente in modo puntuale e specifico le carenze) e raffrontarla con i CP_1
computi metrici in suo possesso per sostenere la propria tesi. Deve quindi concludersi che, a fronte della ricostruzione della prassi di ordinazione del materiale, tutti i beni contenuti nelle fatture azionate monitoriamente siano sorretti da validi accordi di acquisto.
4.2 - ha contestato anche il mancato accordo sul prezzo della merce fatturata. Pt_1
pagina 16 di 27 La doglianza appare del tutto generica, essendosi l'opponente limitata ad argomentare che
“manca la prova della corrispondenza tra i prezzi concordati con chi, per Spazio 4, ha ordinato i materiali e quelli esposti da nelle proprie fatture” (cfr. atto di citazione a pag. 22). Peraltro, CP_1
come per gli ordinativi, ha dato atto che dalla pagina personale di Spazio 4 l'opponente CP_1
avrebbe agilmente potuto visionare i prezzi dei vari materiali per raffrontarli con quelli delle proposte effettuate. In assenza di prova (e di allegazione) contraria, deve ritenersi che abbia applicato – CP_1
come sostiene – i prezzi di mercato. Il prezzo unitario, la scontistica applicata e l'IVA risultano poi dettagliare nelle fatture azionate, alcune delle quali sono state per una parte pagate (con l'accordo per dilazione di pagamento prodotto al doc. 45 del fascicolo monitorio) senza sollevare le contestazioni di corrispondenza dei prezzi, che (significativamente) per la prima volta sono state esposte nell'opposizione de quo agitur.
4.3 - ha infine lamentato la mancata consegna della merce, con riferimento alle fatture Pt_1
mancanti dell'allegazione dei DDT, ovvero la consegna a soggetti non autorizzati, le cui firme sui DDT
non risultano riconoscibili.
Va messo in giusto rilevo, anzitutto, come l'opponente abbia riconosciuto di avere ordinato parte del materiale contenuto nelle fatture n. 19917 del 30.11.2021, n. 3166 del 28.2.2022 e n. 5006 del
31.3.2022: la consegna del materiale non contestato presuppone anche la consegna del materiale asseritamente non richiesto, di modo che per le fatture in parola la censura non può ritenersi valevole.
Con riferimento, invece, alle fatture n. 19926 del 30.11.2021, n. 1284 del 31.1.2022, n. 1285 del
31.1.2022, n. 1286 del 31.1.2022, n. 1287 del 31.1.2022, n. 1288 del 31.1.2022, n. 4997 del 31.3.2022,
n. 4999 del 31.3.2022, n. 5000 del 31.3.2022, n. 5004 del 31.3.2022, n. 5005 del 31.3.2022, n. 5007 del
31.3.2022, n. 6623 del 22.4.2022, n. 6624 del 22.4.2022, n. 7619 del 30.4.2022 e n. 11145 del
30.6.2022, la contestazione principale di riguarda il mancato ordine della merce, per cui Pt_1
valgono le considerazioni già svolte nei paragrafi precedenti (cfr. §. 4.1).
Accanto a tale censura, l'opponente, come detto, ha censurato la consegna della merce (che risulta dai DDT allegati alle fatture in esame) a soggetti non identificabili dalle firme apposte sui DDT
oppure a soggetti non autorizzati a ricevere il materiale. A tale ultimo proposito, Spazio 4 sostiene di pagina 17 di 27 avere dato incarico unicamente a di ritirare la merce dai fornitori, mentre Persona_2 CP_1
afferma che vi fossero anche altri soggetti deputati a tale incarico.
I testi hanno dato atto delle seguenti circostanze:
- teste genero del legale rappresentante di e architetto presso lo Testimone_12 Pt_1
studio della società: “i materiali (…) venivano ritirati presso i fornitori di da e Pt_1 Pt_2 CP_2
RG D'NC e e costoro li portavano nei cantieri dove operavano. Se non
[...] Persona_1
C erano a disposizione loro, le forniture venivano fatte attraverso ” – “Prendo Controparte_17
visione del DDT di cui al doc. 35 di parte opponente (…) la firma sul DDT della persona che ha ricevuto le merci non so se si riferisca a come scritto in stampatello. Questa persona è Persona_7
un architetto che collabora con : certamente non poteva prelevare la merce da ma, se Pt_1 CP_1
si trovava in cantiere, poteva firmare per la consegna delle merci”;
- teste , responsabile della filiale di Monza di fino al 31.12.2024: “RG CP_11 CP_1
d'NC era una delle persone che ritirava materiali presso a nome di . (…) Ho sentito CP_1 Pt_1
il nome di e quindi credo che anche lui fosse una persona autorizzata al ritiro per conto Parte_4
di ma non ne sono sicuro” – “Se eventuali consegne presso i cantieri fossero state fatte da Pt_1
personale di ciò è avvenuto in base a precise indicazioni del cliente contenute in e- CP_1 Pt_1
mail”;
- teste , piazzista per fino al 2020: “la persona che al banco ritirava Persona_6 CP_1
per conto di 4 doveva essere quella indicata sul documento. Questo documento è un documento Pt_1
interno, diverso dal DDT che veniva invece predisposto al momento del ritiro della merce. (…) Nel
caso in cui osse incaricata di consegnare la merce in cantiere, la merce era accompagnata dal CP_1
DDT e veniva consegnata a un soggetto che firmava il DDT e doveva essere un referente di 4 Pt_1
che era indicato nello stesso DDT con anche un numero di telefono”;
- teste , agente di commercio per dal 2020: “una volta pronta la merce Testimone_9 CP_1
per il ritiro, il cliente veniva avvisato e vi era una di queste tre varianti: a) consegna da parte nostra con i nostri mezzi;
b) ritiro da parte di un incaricato di Spazio4 indicato nella mail presso il nostro magazzino;
c) sul materiale più voluminoso veniva presso un loro autista di nome del CP_1 Tes_13
quale ora non ricordo il cognome. Ribadisco che le modalità del ritiro erano sempre indicate da pagina 18 di 27 Spazio4. Nell'ordine c'era sempre l'indicazione del cantiere di destinazione, mentre l'incaricato del ritiro poteva variare ma era sempre indicato da Spazio4 con mail o a mezzo telefono;
io riferivo il nominativo del soggetto incaricato al ritiro ai magazzinieri che quindi provvedevano a consegnare il materiale al soggetto che io avevo riferito su indicazione di Spazio4. Se la consegna doveva essere fatta in cantiere, lasciavo anche il numero di telefono della persona incaricata al ritiro della merce in cantiere”.
Ora, dalle testimonianze riportate si ricavano le seguenti modalità operative: i testi sono concordi nell'affermare che non vi fosse un unico soggetto incaricato al ritiro della merce, ma che principalmente i signori D'NC e (padre e figlio) accedessero direttamente a Per_1 CP_2 CP_1
per recuperare parte del materiale e che, sporadicamente, potessero essere sostituiti da soggetti diversi di volta in volta indicati da Spazio 4. Per il ritiro della merce inviata in cantiere, invece, poteva capitare più di sovente che il nominativo dell'addetto al ritiro fosse esterno alla rosa di persone appena menzionata e fosse individuato da Spazio 4 a seconda del personale presente in cantiere. In effetti,
appare improbabile che – come sostiene Spazio 4 – l'unico soggetto incaricato del ritiro dei beni fosse lo , considerato che tra le consegne presso e quelle sui cantieri sarebbe stato oltremodo Per_2 CP_1
difficoltoso per una persona sola adempiere a tale compito. Lo stesso, peraltro, vale anche per Per_1
D'NC e che – laddove avessero dovuto ritirare nello stesso giorno merce presso o CP_2 CP_1
riceverla in uno dei cantieri aperti – avrebbero senz'altro dovuto delegare l'una o l'altra consegna ad un soggetto diverso. Pertanto, la circostanza dedotta dall'attrice e relativa alla sottoscrizione del DDT da parte di soggetti diversi dallo è perfettamente coerente con le modalità operative descritte dai Per_2
testi, che hanno svolto il proprio lavoro presso e presso Risulta pertanto provata la Pt_1 CP_1
consegna dei materiali delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, in presenza dei relativi DDT.
Una diversa valutazione deve invece essere compiuta con riferimento alle fatture per le quali non risulta allegato il DDT.
Per l'esattezza, con riguardo alle fatture n. 356 del 27.9.2022, n. 357 del 27.9.2022, n. 103758
del 28.3.2022 e n. 7851 del 12.5.2022, nonostante non abbia allegato i DDT, non ha CP_1 Pt_1
mosso specifiche contestazioni circa la consegna della merce.
pagina 19 di 27 Con riferimento alle fatture n. 104 del 18.1.2022, n. 1583 del 7.2.2022 e n. 5460 del 12.4.2022,
Spazio 4 ha invece rilevato la mancanza del DDT e quindi gli importi relativi alle predette fatture devono essere attenzionati in modo particolare. Le fatture n. 104 del 18.1.2022 (doc. 9 del fascicolo monitorio) e n. 1583 del 7.2.2022 (doc. 15 del fascicolo monitorio), pur non corredate da DDT, recano l'indicazione del ritiro della merce rispettivamente in data 18.1.2022 e in data 4.2.2022 presso la filiale di Terni di , società fornitrice di In tale ottica si comprende l'assenza di uno specifico CP_18 CP_1
DDT in mano all'opposta: la merce è infatti stata ritirata direttamente nella filiale del fornitore, come peraltro ha confermato anche il teste : “Confermo che è stato incaricato Testimone_9 Parte_4
da per ritirare presso Imeter s.r.l. di Terni, che fa parte del gruppo materiale per il Pt_1 CP_1
cantiere CO di Roma”.
La fattura n. 5460 del 12.4.2022 (doc. 31 del fascicolo monitorio) è invece sprovvista di DDT e reca l'indicazione “Consegna diretta da parte del nostro fornitore Imeter Roma”: in questo caso il
DDT doveva essere emesso dal fornitore che ha curato la consegna. Sta di fatto che, in assenza del
DDT e di altra prova della effettiva consegna della merce, il credito di er detta fattura non può CP_1
essere riconosciuto: dall'importo ingiunto deve allora essere decurtata la somma di euro 2.059,16
portata dalla fattura in discorso. Su tale documento non risultano pregressi pagamenti parziali da parte di , di modo che on è tenuta alla restituzione di alcun importo. Pt_1 CP_1
5. - Venendo alle fatture oggetto della domanda riconvenzionale, emesse da negli anni CP_1
2019, 2020 e 2021, 4, sul presupposto che la fornitrice avesse partecipato all'intesa truffaldina Pt_1
ai propri danni, ha riproposto le censure di carenza di ordini e di mancata consegna (cfr. le 72 fatture al doc. 8 dell'opponente), chiedendo la restituzione di tutti gli importi pagati.
Anche per queste fatture valgono le medesime considerazioni già svolte per quelle oggetto del decreto ingiuntivo, in primis con riferimento alle modalità di conclusione dell'accordo di acquisto.
Quanto poi all'effettiva consegna della merce, esposta nelle fatture integralmente pagate da , Pt_1
con riferimento alle fatture 8336 del 31.5.2019, n. 11745 del 31.7.2019, 12960 del 30.8.2019, n.
116538 del 31.10.2019, , n. 1509 del 31.1.2020, n. 15565 del 31.10.2020, n. 11568 del 31.10.2020, n.
5516 del 31.3.2021, n. 16182 del 30.9.2021 e n. 18027 del 30.10.2021, è la stessa ad indicare i Pt_1
DDT con i quali la merce è stata consegnata o a riconoscere come effettivamente ordinata ed utilizzata pagina 20 di 27 nei propri cantieri parte del materiale contenuto in uno specifico DDT, di modo che la consegna anche degli ulteriori beni contenuti nel medesimo documento di trasporto deve darsi per presupposta.
Con riferimento alle altre fatture (oggetto della domanda riconvenzionale e non espressamente menzionate nell'elenco di cui sopra), deve rilevarsi che su ciascuna di esse è presente il riferimento al numero di DDT con cui sono state effettuate le consegne. L'assenza del documento cartaceo e il mancato reperimento dello stesso da parte di non vengono valutati dal Giudicante come CP_1
elementi idonei ad escludere l'avvenuto recapito dei materiali: difatti, la mole di ordinativi che CP_1
ha evaso per Spazio 4 (indicate dall'opposta in oltre 300) e – soprattutto – la circostanza che le fatture sono state integralmente pagate da , rendono del tutto plausibile che non abbia tenuto Pt_1 CP_1
copia dei DDT, considerato anche la risalenza nel tempo degli ordini.
In aggiunta, il dovere di diligenza nell'esecuzione del contratto – che deve informare la condotta di entrambe le parti negoziali – avrebbe dovuto suggerire a la disamina puntuale dei Pt_1
DDT dalla pagina web di anche al fine di una più precisa contestazione circa l'effettiva CP_1
consegna della merce, a fronte dell'indicazione in fattura del numero di DDT con cui i materiali sono stati recapitati.
6. - Resta quindi da valutare la fondatezza dell'opposizione con riferimento alle ulteriori censure mosse da , attinenti all'asserito coinvolgimento di ell'intesa truffaldina di cui Pt_1 CP_1
l'opponente ritiene di essere stata vittima. In particolare, propone tre distinte tesi: la prima, Pt_1
che predica il coinvolgimento diretto di nella truffa;
la seconda, che censura la condotta CP_1
dell'odierna opposta ritenendo che, anche laddove non abbia preso parte al raggiro, avrebbe dovuto accorgersi dell'esistenza dello stesso;
la terza, che impone l'annullamento degli ordini effettuati dai rappresentanti di per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c.. Pt_1
6.1 - Con riguardo alla prima ipotesi, relativa alla sussistenza di un accordo truffaldino tra e i rappresentanti di (segnatamente le società della famiglia che si occupavano CP_1 Pt_1 Per_2
della gestione degli ordini), la circostanza non è stata provata: né dalle testimonianze escusse, né dalla documentazione versata in atti è emersa in alcun modo la sussistenza di un accordo volto a ledere gli interessi economici e commerciali di per favorire quelli delle altre società. Alcuna Pt_1
pagina 21 di 27 partecipazione diretta si può quindi evincere dalle risultanze dell'attività istruttoria, di modo che la tesi dell'opponente sul punto non può ritenersi fondata.
6.2 - Il vaglio della seconda tesi di Spazio 4, ossia quella relativa alla conoscenza o conoscibilità da parte di ell'esistenza di una truffa, pur in assenza di una partecipazione diretta CP_1
ad essa da parte dell'opposta, deve essere condotto sulla base delle risultanze delle prove testimoniali e della documentazione in atti.
A detta dell'opponente, l'asserita truffa sarebbe consistita nell'ordine da parte delle società della famiglia di materiale che non avrebbe dovuto acquistare, poiché di competenza delle Per_2 Pt_1
imprese subappaltatrici. In particolare, l'opponente sostiene che fosse nota la distinzione tra materiale acquistabile da Spazio 4 in quanto da essa fornito alle subappaltatrici (cfr. cap. 2 prova per testi: “Vero che i soli materiali che, nell'ambito della realizzazione degli impianti idricosanitari e di condizionamento dell'aria (impianti CDZ), Spazio 4 procura alle proprie subappaltatrici sono i seguenti: mobiletti da bagno, specchi, asciugamani ad aria, sanitari (lavandini, wc, porta rotolo,
portascopino, ecc.) e relativi accessori quali cassette esterne, placche e pulsanti di scarico, manopole,
maniglioni o barre per disabili, miscelatori, la rubinetteria, gli addolcitori, gli scaldabagni, i contatori, le macchine per il condizionamento (spesso a pompa di calore) e gli elementi tipo split,
bocchettoni e simili, nonché i kit per la montatura di tutti tali complementi, nonché i tubi di rame utilizzati per realizzare gli impianti CDZ;
vero che questi ultimi, diversamente dagli altri materiali
“interni” agli impianti e dalle minuterie, vengono forniti da Spazio 4 perché molto costosi”), comprensivo dei tubi di rame e degli elementi direttamente visibili all'utenza (sanitari, mensole,
specchi, addolcitori, ecc.) e materiale non acquistabile da in quanto di competenza delle Pt_1
subappaltatrici (cap. 3 prova per testi: “Vero che le imprese subappaltatrici di giungono sui Pt_1
cantieri già munite di ogni attrezzo da lavoro (quali trapani, relative punte, pressatrici, flangiatori,
bandelle preforate, cannelli saldatubi, tagliatubi telescopici, pompe e tubi per scarico condensa, kit per verifica tenuta impianti, ecc) e di ogni materiale e minuteria necessari per la realizzazione degli impianti (quali tubi, stringitubi, morsetti, valvole, flessibili acqua, barre profilate, collettori, nastro e isolante in gomma, ancore in acciaio, barre filettate, profilati zincati e canotti, braghe, curve, chiodi a percussione, bicchieri, bulloni, riduzioni, manicotti, tasselli, braghe, raccordi, filtri, gomito c/flangia pagina 22 di 27 trituratori interni a lavabi e wc, schiuma poliuretanica, pasta, matassine di canapa, ecc.)”),
comprensivo della minuteria e degli attrezzi da lavoro.
La conoscenza di del tipo di attività svolta da nonché dell'esistenza di tale CP_1 Pt_1
prassi è quindi il profilo rilevante ai fini dell'indagine della diligenza di nell'esecuzione della CP_1
propria prestazione.
Dalle dichiarazioni dei testimoni che lavorano per Spazio 4, si evince che internamente alla società opponente fosse ben nota la differenza tra i materiali acquistabili (individuati dai testi come
“materiali del cap. 2”) e materiali non acquistabili (individuati dai testi come “materiali del cap. 3”). In
particolare, il teste architetto dedito alla direzione tecnica di Spazio 4, ha Testimone_12
4 che Parte_1
procura alle subappaltatrici i beni ivi elencati. In particolare, i tubi di rame per gli impianti di condizionamento, poiché sono molto costosi, vengono acquistati da Spazio 4 e non caricati al subappaltatore” e che “confermo altresì il cap. 3, nel senso che i subappaltatori portano in cantiere i loro attrezzi e la minuteria”. Anche il teste ingegnere collaboratore di dal Tes_1 Pt_1
2005, ha confermato tale distinzione confermando che “il materiale che viene elencato al capitolo n. 2
della memoria 2 di parte opponente viene fornito ai propri subappaltatori da . I tubi in rame Pt_1
molto spesso sono forniti da e sono lasciati a subappaltatori solo quando si tratta di piccole Pt_1
quantità, ma tendenzialmente no in quanto il rame è molto costoso. (…) Invece gli strumenti di lavoro e tutte le minuterie devono essere portate dai subappaltatori, come elencato al capitolo n. 3”.
Al contrario, dalle testimonianze dei dipendenti di emerge la non conoscenza di tale CP_1
prassi da parte dell'opposta. Il teste , responsabile della filiale di Monza fino a fine 2024, CP_11
ha dichiarato che “a me non risulta che abbia riferito a che alcuni materiali non Pt_1 CP_1
potessero essere acquistati presso la stessa”. Il teste , piazzista per CP_1 Persona_6 CP_1
fino al 2020, ha dichiarato che “non ricordo se siano stati indicati dei materiali che non potevano essere acquistati presso . Il teste , agente di commercio di dal 2020, CP_1 Testimone_9 CP_1
ha esposto che “non vi erano limitazioni da parte di 4 circa il materiale che poteva essere Pt_1
acquistato presso . CP_1
pagina 23 di 27 Accertato, quindi, che internamente a Spazio 4 il diverso regime di acquisto dei materiali era ben noto, tale informazione non appare essere stata trasmessa ai dipendenti di i quali hanno CP_1
negato di aver ricevuto limitazioni sul materiale che poteva essere venduto all'opponente. In effetti, non si rinvengono in atti comunicazioni o documenti che attestino l'intervenuta informativa a CP_1
da parte di , né tale operazione appare essere stata effettuata in via informale attraverso Pt_1
messaggi o e-mail.
La conoscenza di di tale prassi deve essere esclusa anche alla luce della modalità di CP_1
inoltro degli ordinativi, che sostanzialmente prevedeva l'invio da parte di 4 di un capitolato a Pt_1
cui seguiva la proposta di Ebbene, dall'analisi dei computi metrici in atti (docc. 30 e 34 CP_1
dell'opponente) emerge che tali documenti altro non fossero che i capitolati che consegnava ai Pt_1
propri committenti, nei quali venivano indicate complessivamente le opere murarie e impiantistiche che sarebbero state concluse, con i relativi prezzi. I capitolati in esame non escludono espressamente alcuno specifico materiale di minuteria, di modo che dagli stessi è impossibile evincere la limitazione dei materiali ordinabili a quelli relativi al capitolo 2: a ben vedere, anzi, alcune voci appaiono ricomprendere l'utilizzo in cantiere di “viti e materiali di fissaggio, ganci e supportazioni, giunzioni, guarnizioni” (cfr. doc. 30 cit. dell'opponente). I testi hanno poi concordemente escluso che i dipendenti di siano mai andati a visitare i cantieri appaltati da , cosicché l'opposta non avrebbe CP_1 Pt_1
potuto venire a conoscenza del materiale portato in cantiere dalle subappaltatrici nemmeno tramite la visione diretta dei lavori.
Allo stesso modo, deve escludersi che sia venuta meno al dovere di diligenza CP_1
nell'esecuzione dal contratto per non essersi accorta dell'eccentricità di alcuni materiali acquistati, destinati ad essere installati in contesti domestici, mentre l'opponente svolge la propria attività
unicamente su immobili commerciali.
Orbene, che parte del materiale fatturato da osse destinato ad impianti domestici è stato CP_1
provato mediante escussione testimoniale (teste , così come è stata data prova della non Tes_1
perfetta coincidenza tra alcuni lavori svolti in determinati cantieri e la quantità di materiale consegnato
(testi e ). Ma queste discrasie non appaiono sufficienti a costituire un Tes_1 Testimone_8
valido campanello d'allarme, eventualmente ignorato dall'opposta. Infatti, con riferimento ai materiali pagina 24 di 27 consegnati in quantità diversa da quella asseritamente necessaria, la differenza numerica appare poco significativa (ad esempio, il teste reputa incongruente la consegna di due degrassatori Tes_1
presso il cantiere del ristorante East River di Milano, invece che di uno solo, così come la consegna di uno specchio per un bagno del cantiere di che il teste ritiene fosse già completo). Con CP_19
riguardo, invece, alla destinazione domestica di parte del materiale, l'unico documento inviato a e relativo alla natura dell'attività svolta da è la scheda compilata dall'opponente nel CP_1 Pt_1
2019 (doc. 1 dell'opposta), che tuttavia si limita ad attribuire a la qualifica di “installatore”, Pt_1
senza fornire alcuna ulteriore specifica in ordine al settore commerciale o domestico dell'attività svolta.
Si può argomentare, volendo dare peso all'ingente quantità di ordini evasi da che la società CP_1
potesse essere consapevole della natura commerciale degli esercizi oggetto di appalto, posto che la quasi totalità del materiale era destinata a quella tipologia di immobile. Tuttavia, si deve parimenti sottolineare che – per quanto a conoscenza di – nulla vietava a di poter lavorare CP_1 Pt_1
saltuariamente e in via del tutto residuale anche su specifici impianti domestici. Pertanto, la presenza di limitato materiale di uso domestico nelle fatture azionate in via monitoria e nelle precedenti fatture oggetto di domanda riconvenzionale non è idonea ad attestare la conoscenza e la conoscibilità da parte di dell'esistenza di un'intesa volta a truffare l'opponente attraverso l'acquisto di beni che non CP_1
sarebbero stati installati sui cantieri di . Pt_1
A maggior ragione, a fronte delle numerose fatture emesse dal 2019 ed integralmente pagate senza alcuna contestazione, deve ritenersi che non abbia avuto avvisaglie di una prassi CP_1
contraria all'attività commerciale di . Pt_1
6.3 - Da ultimo, non può ritenersi fondata neppure l'argomentazione attorea secondo cui sarebbe applicabile l'art. 1394 c.c., che prevede l'annullabilità degli atti conclusi dal rappresentante in conflitto di interessi, laddove quest'ultimo fosse conosciuto o conoscibile dal terzo. Anche prescindendo dall'analisi dell'effettiva sussistenza di conflitto di interessi tra e le società della Pt_1
famiglia , rilevano in questa sede tutte le considerazioni appena svolte in ordine alla mancata Per_2
prova dell'effettiva conoscenza e della potenziale conoscibilità da parte di della CP_1
contrapposizione di interessi tra opponente e suoi rappresentanti. In particolare, partendo dal presupposto che non è stata fornita la prova della conoscenza del conflitto di interessi, si deve ribadire pagina 25 di 27 che – sul piano della conoscibilità – la prassi di ordinazione dei materiali, la mole di acquisti intervenuti, l'assenza di contestazioni e l'integrale pagamento, per anni, delle fatture emesse da hanno di fatto trasmesso all'opposta la fotografia di un rapporto commerciale esente da CP_1
qualsivoglia vizio. Ciò vale anche – e soprattutto – per le fatture oggetto di domanda riconvenzionale,
che risultano tutte integralmente saldate.
7. - Riassumendo, l'istruttoria svolta ha permesso di ritenere validamente ordinata tutta la merce contenuta nelle fatture oggetto di ingiunzione e di domanda riconvenzionale. A fronte delle contestazioni mosse da , non è stata raggiunta la prova dell'effettiva consegna solamente della Pt_1
merce portata dalla fattura n. 5460 del 12.4.2022 per complessivi euro 2.059,16, di modo che si impone la revoca del decreto ingiuntivo e la decurtazione di tale importo dall'ammontare complessivo del credito di Non devono invece essere restituite somme a Spazio 4 inerenti alla fattura in CP_1
parola, giacché l'opponente non ha allegato alcun pagamento parziale su detta fattura. In aggiunta, sono state escluse – poiché sfornite di prova – sia la partecipazione di ll'intesa truffaldina paventata CP_1
da , sia la conoscenza o conoscibilità degli intenti delle società rappresentanti. Le medesime Pt_1
considerazioni si applicano anche alla domanda riconvenzionale promossa da 4, che deve quindi Pt_1
essere rigettata.
Per tali ragioni deve ritenersi soccombente, sicché va condannata a rifondere le spese Pt_1
di lite alla società opposta nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (come da effettiva condanna) e con applicazione del D.M. 147/2022 nei valori medi per tutte le fasi del giudizio
– in euro 7.616,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso il 21.4.2023 dal Tribunale di Lecco;
NN
pagina 26 di 27 (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, a pagare a la somma di euro 40.364,30 oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 CP_1
dalla scadenza delle ricevute bancarie insolute al saldo effettivo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale promossa da parte opponente;
NN
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, a rifondere le spese processuali a per euro 7.616,00 oltre 15% spese generali, CP_1
CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco, lunedì 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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