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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1221 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa previa discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pio Pinto, come da investitura in atti.
OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Abate e Giulia Abate, come da incarico in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Nel premettere che l'attore in senso formale non ha mai negato la esistenza del rapporto contrattuale in forza del quale la opposta ha eseguito i lavori per i quali ha richiesto il pagamento mediante decreto ingiuntivo.
L'ammontare dei quali neppure è stato seriamente sconfessato, risultando dalla esistenza di fatture regolarmente emesse.
Piuttosto, le sole eccezioni che la opponente ha sollevato riguardano asseriti, non asseverati vizi delle opere concesse in subappalto alla e la Parte_2 esistenza di un controcredito per il quale chiesto e conseguito un Controparte_2 decreto ingiuntivo avverso il quale la odierna opposta ha già promosso una opposizione che è stata accolta.
Sennonchè, come già osservato nella ordinanza del 7 agosto 2025, la
contro
-pretesa dalla nella presente sede calata, in funzione compensatoria, a titolo di Parte_1 risarcimento dei costi occorrenti a ripristinare le asserite difettosità delle opere eseguite dalla opposta è stata ritenuta del tutto sguarnita di dimostrazione, oltre ad essere illiquida, ciò che ne determina la non compensabilità con il credito fatto valere dalla
1 sì come consacrato nel decreto ingiuntivo di questo Trib. di Controparte_1
Macerata, n. 299/2025 del 19 aprile 2025; a tal fine, oltre a doversi in via dirimente registrare la obbiettiva circostanza che non si ha il minimo riscontro documentale di una pregressa denuncia ad opera della 4.0 dei vizi da questa lamentati solo e Pt_1 Pt_1 per la prima volta nella presente sede, gli è che la relazione, irritualmente depositata, nel dar conto dei lavori occorrenti per ovviare alle lacune nella esecuzione dei lavori appaltati alla opposta - relativamente ai quali questa ultima ha conseguito il decreto ingiuntivo n. 299/2015 qui e adesso avversato -, si limita ad una affatto unilaterale quantificazione del danno.
Inoltre, con riferimento al (diverso)
contro
-credito che la si propone Parte_1 ora di opporre in compensazione (tal sarebbe la pretesa consacrata nel d.i. n. 73/2025 di questo ufficio, oggetto di una diversa e già definita opposizione prendente n. 435/2025
R.G.) -
contro
-credito che, secondo la difesa dell'opponente, deriverebbe dalla attuazione, ad opera della medesima 4.0, dell'impegno risultante dalla libera Pt_1 scrittura denominata “contratto di subappalto” del “20/12/2022” -, deve osservarsi che la parte opposta ha radicalmente escluso che detto sub-contratto (il quale, a sua volta avverte il bisogno di richiamare nelle sue premesse un ulteriore contratto di appalto, asseritamente intercorso con tale Savelli SEA s.r.l.) sia mai stato perfezionato, giungendo così a sostenere che si tratta di una scrittura privata confezionata (e comunque usata) dalla opponente, a fini processuali (ossia per conseguire il già ricordato decreto ingiuntivo n. 73/2025, del 31 gennaio 2025, di questo tribunale), nonché “per ottenere così l'anticipazione della somma di € 164.000,00 dalla
[...] attraverso la cessione del credito […] mai riconosciuta da quest'ultima”. CP_3
Va inoltre osservato che il detto “subappalto” non predetermina (v. art. 3) il corrispettivo dovuto alla odierna opponente (in veste di subappaltatrice) e che esso, per giunta, compie un preciso richiamo ad opere da eseguire presso il cantiere di un terzo (la poco di sopra menzionata Savelli SEA s.r.l.) ubicato in Fermo, laddove dall'esame delle copie delle fatture nn. 97/a e 99/a - documenti emessi dalla e da essa Parte_1 prodotti anche in sede giudiziale (v. ricorso per d.i., proc. n. 165/2025 R.G. Trib.
Macerata), al precipuo fine di corroborare (v. parte motiva del ricorso per d.i. del 22 gennaio 2025) il credito derivante dal detto subappalto del “20/12/2022” -, affiora il riferimento ad un diverso cantiere, sito in PO SA IO (e comunque non vi si richiama espressamente quello ubicato in Fermo).
2 Al rigetto della opposizione consegue la declaratoria di definitiva esecutività del decreto opposto.
Le spese, anche quelle relative allo svolto subprocedimento, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'avv. Giulio Abate, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1221 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 299/2025 del 19 aprile 2025;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
8.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Giulio Abbate, sì come dichiaratosi antistatario.
Macerata, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1221 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa previa discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pio Pinto, come da investitura in atti.
OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Abate e Giulia Abate, come da incarico in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Nel premettere che l'attore in senso formale non ha mai negato la esistenza del rapporto contrattuale in forza del quale la opposta ha eseguito i lavori per i quali ha richiesto il pagamento mediante decreto ingiuntivo.
L'ammontare dei quali neppure è stato seriamente sconfessato, risultando dalla esistenza di fatture regolarmente emesse.
Piuttosto, le sole eccezioni che la opponente ha sollevato riguardano asseriti, non asseverati vizi delle opere concesse in subappalto alla e la Parte_2 esistenza di un controcredito per il quale chiesto e conseguito un Controparte_2 decreto ingiuntivo avverso il quale la odierna opposta ha già promosso una opposizione che è stata accolta.
Sennonchè, come già osservato nella ordinanza del 7 agosto 2025, la
contro
-pretesa dalla nella presente sede calata, in funzione compensatoria, a titolo di Parte_1 risarcimento dei costi occorrenti a ripristinare le asserite difettosità delle opere eseguite dalla opposta è stata ritenuta del tutto sguarnita di dimostrazione, oltre ad essere illiquida, ciò che ne determina la non compensabilità con il credito fatto valere dalla
1 sì come consacrato nel decreto ingiuntivo di questo Trib. di Controparte_1
Macerata, n. 299/2025 del 19 aprile 2025; a tal fine, oltre a doversi in via dirimente registrare la obbiettiva circostanza che non si ha il minimo riscontro documentale di una pregressa denuncia ad opera della 4.0 dei vizi da questa lamentati solo e Pt_1 Pt_1 per la prima volta nella presente sede, gli è che la relazione, irritualmente depositata, nel dar conto dei lavori occorrenti per ovviare alle lacune nella esecuzione dei lavori appaltati alla opposta - relativamente ai quali questa ultima ha conseguito il decreto ingiuntivo n. 299/2015 qui e adesso avversato -, si limita ad una affatto unilaterale quantificazione del danno.
Inoltre, con riferimento al (diverso)
contro
-credito che la si propone Parte_1 ora di opporre in compensazione (tal sarebbe la pretesa consacrata nel d.i. n. 73/2025 di questo ufficio, oggetto di una diversa e già definita opposizione prendente n. 435/2025
R.G.) -
contro
-credito che, secondo la difesa dell'opponente, deriverebbe dalla attuazione, ad opera della medesima 4.0, dell'impegno risultante dalla libera Pt_1 scrittura denominata “contratto di subappalto” del “20/12/2022” -, deve osservarsi che la parte opposta ha radicalmente escluso che detto sub-contratto (il quale, a sua volta avverte il bisogno di richiamare nelle sue premesse un ulteriore contratto di appalto, asseritamente intercorso con tale Savelli SEA s.r.l.) sia mai stato perfezionato, giungendo così a sostenere che si tratta di una scrittura privata confezionata (e comunque usata) dalla opponente, a fini processuali (ossia per conseguire il già ricordato decreto ingiuntivo n. 73/2025, del 31 gennaio 2025, di questo tribunale), nonché “per ottenere così l'anticipazione della somma di € 164.000,00 dalla
[...] attraverso la cessione del credito […] mai riconosciuta da quest'ultima”. CP_3
Va inoltre osservato che il detto “subappalto” non predetermina (v. art. 3) il corrispettivo dovuto alla odierna opponente (in veste di subappaltatrice) e che esso, per giunta, compie un preciso richiamo ad opere da eseguire presso il cantiere di un terzo (la poco di sopra menzionata Savelli SEA s.r.l.) ubicato in Fermo, laddove dall'esame delle copie delle fatture nn. 97/a e 99/a - documenti emessi dalla e da essa Parte_1 prodotti anche in sede giudiziale (v. ricorso per d.i., proc. n. 165/2025 R.G. Trib.
Macerata), al precipuo fine di corroborare (v. parte motiva del ricorso per d.i. del 22 gennaio 2025) il credito derivante dal detto subappalto del “20/12/2022” -, affiora il riferimento ad un diverso cantiere, sito in PO SA IO (e comunque non vi si richiama espressamente quello ubicato in Fermo).
2 Al rigetto della opposizione consegue la declaratoria di definitiva esecutività del decreto opposto.
Le spese, anche quelle relative allo svolto subprocedimento, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'avv. Giulio Abate, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1221 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 299/2025 del 19 aprile 2025;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
8.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Giulio Abbate, sì come dichiaratosi antistatario.
Macerata, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
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