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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10536/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TEVEROLA (CE) il 17/11/1955 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI TELLA FRANCESCO e DI TELLA
RAFFAELE,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/08/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver diritto all'indennità di accompagnamento dal marzo 2023 sulla base di decreto di omologa resa nel procedimento recante R.G. 6020/2023; di aver ricevuto nota di debito per l'importo di € 3.112,23 a titolo di assegno
1 di invalidità civile non spettante dal gennaio 2021 al maggio 2024; di aver ricevuto dall' a titolo di indennità di accompagnamento solo la CP_1 somma di € 5.349,93 a giugno 2024; la violazione del limite del quinto come previsto dall'art. 69 l. 153/1969; la mancata comunicazione dell'indebito.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' con condanna dell'ente al CP_1 pagamento in suo favore dell'importo spettante, operando la trattenuta nei limiti di un quinto, con vittoria di spese di lite.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame, parte ricorrente richiede il pagamento della quota di ratei di indennità di accompagnamento che l' ha compensato con un indebito dovuto a titolo di assegno di CP_1 invalidità civile. Si tratta, quindi, di un giudizio di ripetizione di indebito assistenziale in quanto l' (solvens) ha fatto valere il proprio diritto CP_1 alla restituzione nei confronti dell'accipiens per i ratei di prestazioni assistenziale (assegno di invalidità civile) percepiti sine titulo. Parte ricorrente non contesta l'insussistenza del diritto ai ratei di assegno di invalidità civile percepiti ma censura l'operato dell'ente previdenziale per violazione del limite di un quinto previsto dall'art. 69 l. 153/1969.
PRESUPPOSTI DELL'ART. 69 l. 153/1969
L'art. 69 l. 153/1969, inoltre, non è applicabile in quanto la trattenuta è stata eseguita su una prestazione a carattere assistenziale.
2 Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. 30220/2019; cfr. anche Cass.
26580/2024) “6. la L. n. 153 del 1969, art. 69 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al comma 1 che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell' "possono essere ceduti, sequestrati e CP_1 pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso
l' derivanti da indebite Controparte_2 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' CP_2 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative". Il comma 2 fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo. Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo CP_1 il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento
o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383).
7. La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda,come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce)”.
3 Nel caso in esame, la trattenuta è stata eseguita su una prestazione assistenziale e riguarda un indebito assistenziale.
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
SPESE DI LITE
La contumacia di parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 01/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10536/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TEVEROLA (CE) il 17/11/1955 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI TELLA FRANCESCO e DI TELLA
RAFFAELE,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/08/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver diritto all'indennità di accompagnamento dal marzo 2023 sulla base di decreto di omologa resa nel procedimento recante R.G. 6020/2023; di aver ricevuto nota di debito per l'importo di € 3.112,23 a titolo di assegno
1 di invalidità civile non spettante dal gennaio 2021 al maggio 2024; di aver ricevuto dall' a titolo di indennità di accompagnamento solo la CP_1 somma di € 5.349,93 a giugno 2024; la violazione del limite del quinto come previsto dall'art. 69 l. 153/1969; la mancata comunicazione dell'indebito.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' con condanna dell'ente al CP_1 pagamento in suo favore dell'importo spettante, operando la trattenuta nei limiti di un quinto, con vittoria di spese di lite.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame, parte ricorrente richiede il pagamento della quota di ratei di indennità di accompagnamento che l' ha compensato con un indebito dovuto a titolo di assegno di CP_1 invalidità civile. Si tratta, quindi, di un giudizio di ripetizione di indebito assistenziale in quanto l' (solvens) ha fatto valere il proprio diritto CP_1 alla restituzione nei confronti dell'accipiens per i ratei di prestazioni assistenziale (assegno di invalidità civile) percepiti sine titulo. Parte ricorrente non contesta l'insussistenza del diritto ai ratei di assegno di invalidità civile percepiti ma censura l'operato dell'ente previdenziale per violazione del limite di un quinto previsto dall'art. 69 l. 153/1969.
PRESUPPOSTI DELL'ART. 69 l. 153/1969
L'art. 69 l. 153/1969, inoltre, non è applicabile in quanto la trattenuta è stata eseguita su una prestazione a carattere assistenziale.
2 Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. 30220/2019; cfr. anche Cass.
26580/2024) “6. la L. n. 153 del 1969, art. 69 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al comma 1 che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell' "possono essere ceduti, sequestrati e CP_1 pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso
l' derivanti da indebite Controparte_2 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' CP_2 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative". Il comma 2 fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo. Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo CP_1 il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento
o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383).
7. La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda,come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce)”.
3 Nel caso in esame, la trattenuta è stata eseguita su una prestazione assistenziale e riguarda un indebito assistenziale.
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
SPESE DI LITE
La contumacia di parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 01/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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