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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iscritto al numero di ruolo generale 922/2024, promosso da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(LC) il 16.7.1993 e residente in [...], Salita Bosisolo n. 5/1, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Materazzi, ricorrente contro
(c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ME) il 22.12.1993 e residente in [...], Salita Bosisolo n. 5/1, convenuto contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“La SInora , come sopra rappresentata e difesa, Controparte_2
RICORRE al Tribunale Ordinario di Lecco, affinché, espletati gli adempimenti di rito, fissata
l'udienza di comparizione delle parti ed incaricato il Servizio Sociale del Comune di
Oggiono, Voglia disporre, come segue:
1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2
collocamento degli stessi presso la madre in Oggiono (Lc) Loc. Salita Bosisolo, 5/1;
2) Il padre potrà vedere i figli secondo le modalità che eventualmente riterranno di stabilire i Servizi Sociali del Comune di Oggiono.
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla Sig.ra CP_1
, la somma di € 600,00 mensili (o una somma maggiore che il Giudice dovesse Parte_1
determinare sulla base del reddito del Sig. il quale svolge attività lavorativa in Pt_2
Svizzera) a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detto importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici Istat.
4) Le spese straordinarie di cui avranno necessità i figli saranno suddivise nella misura del 30% in carico alla madre e 70% in carico al padre, secondo le modalità indicate dal
Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Lecco”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 31.5.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...]
, deducendo di aver intrattenuto con lo stesso una Controparte_1
relazione sentimentale, dal 2015 al mese di febbraio 2024, quando il convenuto ha posto termine alla convivenza con la ricorrente, lasciando definitivamente la casa familiare e trasferendosi in Svizzera. Dal rapporto tra le parti, sono nati i figli , a Lecco in data 2.10.2016 e Persona_3
, a Lecco in data 14.6.2020, che oggi hanno Persona_4
rispettivamente 8 e 4 anni. Terminata la relazione con il convenuto, la ricorrente ha continuato a vivere nella ex casa familiare insieme ai figli minori, allegando di essersi occupata in prima persona degli stessi e che “il
Sig. non si è mai preoccupato di prestare alcuna assistenza riguardo ai CP_1
2 bambini non solo da un punto di vista economico ma nemmeno morale e organizzativo” (cfr. pag. 1 ricorso), evidenziando come entrambi i minori siano seguiti dagli educatori del Servizio Sociale del Comune di Oggiono
(LC) e manifestando la volontà che il Servizio Sociale prenda in carico l'intero nucleo familiare “al fine di essere aiutata nella gestione dei figli e nel rapporto con il padre degli stessi” (cfr. pag. 2 ricorso). Tanto premesso,
ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli, Parte_1
con collocamento prevalente degli stessi presso di sé; la regolamentazione della frequentazione padre-figli ad opera dei Servizi Sociali competenti;
il versamento a proprio favore da parte del convenuto della somma mensile di, almeno, € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 30% a carico alla madre e 70% a carico al padre.
All'udienza del 8.10.2024 sono comparsi la ricorrente, munita del proprio difensore, ed il convenuto personalmente. La causa è stata rinviata al fine di consentire a di costituirsi in giudizio ed è stato Controparte_1
disposto il versamento da parte del padre, a favore della madre, dell'importo mensile di € 150,00 a partire dal 15.10.2024, contestualmente dando incarico ai Servizi sociali del Comune di Oggiono (LC) di procedere ad una approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare. All'udienza del
12.12.2024, nessuno è comparso per il convenuto, né lo stesso è risultato costituito. Quindi, ritenuta decidibile allo stato degli atti, la causa è stata rimessa in decisione.
2) Contumacia del convenuto. Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, nonostante la regolare notifica allo stesso dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, come risultante dalla documentazione depositata dalla difesa attorea in data 2.9.2024 e nonostante il rinvio all'uopo concesso in occasione della prima udienza. In ragione di ciò, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
3 3) Affidamento condiviso, collocamento presso la madre e frequentazione padre-figli. Revoca dell'incarico ai Servizi sociali. Quanto richiesto dalla ricorrente in ordine ad affidamento condiviso e collocamento prevalente di e presso di sé appare rispondente agli interessi dei minori, in Per_1 Per_2
quanto coincidenti con le modalità con cui questi ultimi hanno vissuto da febbraio 2024. Sorregge tale convincimento la circostanza che, dopo la fine della relazione sentimentale tra le parti, sia stata la madre ad occuparsi quasi esclusivamente dei minori, sotto tutti i punti di vista, mentre i contatti e gli incontri padre-figli, da quando il convenuto si è trasferito in Svizzera, sono stati sporadici.
La rappresentazione dei fatti fornita dalla ricorrente, in ordine all'assenza paterna ed al totale disinteresse del padre verso i minori, appare corroborata da quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Oggiono nelle relazioni depositate nel fascicolo telematico in data 27.9.2024 e in data 11.12.2024.
Dalle citate relazioni del Servizio, “allertato” nel marzo 2022 dai nonni materni, preoccupati circa la gestione dei nipoti da parte dei genitori, è emersa
“una situazione di fragilità del nucleo” familiare, dovuta soprattutto all'alta conflittualità ed alla mancanza di collaborazione tra i genitori, nonché alla fatica di questi ultimi a riconoscere le difficoltà e gli specifici bisogni dei minori.
e , entrambi affetti da “un disturbo globale dello sviluppo” Per_1 Per_2
(cfr. pag. 2 relazione Servizio 27.9.2024), da settembre 2024 sono stati inseriti, rispettivamente, al secondo anno della scuola primaria e al secondo anno della scuola per l'infanzia presso l'Associazione “La Nostra Famiglia” di SI IN (LC), al fine di permettergli di frequentare la scuola e di svolgere gli interventi clinici e terapeutici presso il medesimo contesto (per interventi di psicomotricità e per , interventi di Per_1 Per_2
psicomotricità, di logopedia ed educativi) e di consentire alla madre un
4 maggiore agio negli spostamenti e nell'organizzazione dei suoi impegni lavorativi.
Secondo quanto riportato dal Servizio, la figura materna, nonostante alcune difficoltà, appare sostanzialmente idonea alla gestione dei minori, di cui, di fatto, si occupa in maniera esclusiva dalla fine della relazione con il convenuto, manifestando la volontà di collaborare con il Servizio ed una maggiore attenzione verso i figli, come emerso dalla relazione di dicembre
2024. Anche a detta degli operatori de “La Nostra Famiglia”, la madre si pone in modo collaborativo, consegnando puntualmente quanto richiesto e portando i bambini a scuola puliti e con il materiale necessario, avendo accettato altresì di intraprendere un intervento di counselling con la psicologa della citata Associazione per ricevere supporto nella gestione di . Da Per_2
marzo 2024, la ricorrente convive con il nuovo compagno, Parte_3
(nato a [...], Pakistan, il 14.12.1998), condividendo con lo stesso la gestione della quotidianità dei minori e riconoscendo in lui un valido supporto e appoggio. Il desiderio da parte del nuovo compagno della ricorrente di condividere un progetto di coppia e familiare con la SI.ra è Parte_1
emerso nel corso del colloquio conoscitivo tra lo stesso e gli operatori del
Servizio. Il Servizio ha così concluso la relazione del 11.12.2024:
“Ascoltando la narrazione che la SI.ra fa di sé e della propria Parte_1
storia personale e familiare si ha la percezione di un livello di consapevolezza adeguato circa le difficoltà concrete che affronta quotidianamente, tuttavia a oggi, l'équipe scrivente, stante la scarsa conoscenza della SI.ra , ha osservato un bisogno da parte di Parte_1
quest'ultima di non far trasparire i suoi aspetti di fragilità e di fatica che ci si aspetterebbe in una situazione di questo tipo” (cfr. relazione Servizio
11.12.2024).
Per contro, a detta della ricorrente, il padre né chiede di vedere i figli, né ha mai corrisposto alla stessa alcun contributo al loro mantenimento (nemmeno a
5 seguito di quanto disposto dal Tribunale all'udienza del 8.10.2024). Di fatto, dal mese di giugno 2024 alla relazione del Servizio dell'11.12.2024, il convenuto ha incontrato i figli in sole due occasioni, asserendo di essere impossibilitato ad una loro maggiore frequentazione a causa di impegni lavorativi.
La totale assenza dalla vita dei figli e la mancanza di collaborazione con il
Servizio sono emersi anche dalle relazioni degli operatori, i quali hanno riportato che il padre non si è presentato ad alcuno dei colloqui fissati, né agli incontri scolastici, né alla convocazione in sede comunale per l'assegnazione della casa Aler.
Sebbene il disinteresse reiterato mostrato dal convenuto, anche a fronte del comportamento assunto nella presente sede processuale ove lo stesso non si è costituito, appaia confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, dalle frequentazioni sporadiche ed occasionali con la prole, dal mancato versamento di alcun contributo al mantenimento dei figli, parte ricorrente non ha chiesto l'affido esclusivo dei minori, né sono state rilevate criticità paralizzanti, tali da far propendere per tale regime di affidamento, ragion per cui, allo stato, si ritiene opportuno disporre l'affido congiunto dei minori, con collocamento prevalente presso la madre.
Per quanto concerne poi la frequentazione padre-figli, considerati, da un lato, il malessere manifestato dai minori per il distacco dal padre e, al contempo, la necessità che un eventuale riavvicinamento tra il convenuto ed i figli avvenga in modo graduale, si ritiene opportuno che, per il momento, il padre possa vedere e tenere con sé e il pomeriggio del sabato o della Per_1 Per_2
domenica, ogni 15 giorni (quindi a weekend alternati), previo necessario preavviso alla madre di almeno tre giorni e assenso della stessa ed impregiudicata, in ogni caso, la possibilità di un progressivo ampliamento di detti incontri con il consolidarsi del rapporto di confidenza tra padre e figli,
6 auspicandosi un maggior coinvolgimento del SI. nella relazione con i CP_1
minori.
Infine, alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio ed esaminate le relazioni dei Servizi sociali, in particolare quella del 11.12.2024 (che si conclude senza la richiesta di particolari interventi o disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria), allo stato, si ritiene che non sia necessario mantenere l'incarico di indagine psico-sociale ai Servizi, non essendo emersi SInificativi elementi di pregiudizio per i minori, nonostante la rilevate fragilità, rispetto alle quali viene riportata una maggiore attenzione da parte della madre e collaborazione con gli operatori. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per il Servizio di continuare con il monitoraggio del nucleo familiare, già attivo dal 2022, e di adire le competenti Autorità se ritenuto necessario.
4) Regolamentazione degli aspetti economici. Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, i Servizi hanno riportato che attualmente la ricorrente presta attività lavorativa presso il supermercato
Iperal di dalle ore 20/20.30 alle ore 24/24.30 e da alcuni mesi anche Pt_4
presso il McDonald's di con contratto di lavoro di 20 ore/settimana su Pt_4
turni pomeridiani. All'udienza del 8.10.2024, la madre ha dichiarato di ricevere da ottobre 2024 la somma mensile di € 350,00 a titolo di indennità di frequenza per e di essere in procinto di attivarsi anche per . Per_1 Per_2
All'udienza 11.12.2024, la ricorrente ha dichiarato che l'ex compagno non ha mai versato alcunché per i figli, nonostante quanto disposto dal Tribunale, facendo altresì presente di aver dovuto assumere una babysitter tra novembre e dicembre 2024 per potersi recare al lavoro.
Con riferimento al convenuto, invece, lo stesso all'udienza del 8.10.2024 ha confermato di prestare attività lavorativa in Svizzera, percependo uno stipendio mensile di circa 2.800 franchi, precisando tuttavia che l'ammontare della retribuzione varia in ragione delle ore lavorate e facendo presente che il
7 costo della vita in Svizzera è elevato, senza fornire tuttavia alcuna prova delle asserite spese che deve sostenere.
Dunque, per quanto riguarda la determinazione dell'assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori collocati presso la madre, deve ritenersi congruo l'importo mensile di € 600,00, richiesto da quest'ultima, in ragione della precaria situazione abitativa della stessa e dei figli (il Servizio ha riferito che nel mese di febbraio 2025 la ricorrente dovrà lasciare l'attuale abitazione, essendo l'immobile sottoposto a procedura esecutiva), dell'accudimento dei minori totalmente in carico alla madre, genitore con cui i figli trascorrono la pressoché totalità del tempo, oltre che delle dichiarazioni del padre all'udienza del 8.10.2024 ed in assenza di ulteriori informazioni circa la situazione patrimoniale e reddituale dello stesso.
Deve essere rigettata, invece, la pretesa attorea di ripartizione delle spese straordinarie al 30% a carico della madre e 70% a carico del padre, in quanto non vi sono motivi per discostarsi dalla regola ordinaria di pari ripartizione tra i genitori. Pertanto, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo
Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
5) Spese di lite. In ragione del principio della soccombenza, le spese della procedura sono poste a carico del convenuto e quantificate come da dispositivo, in base allo scaglione delle cause di valore indeterminabile in relazione a valori minimi, tenuto conto della non complessità della causa contumaciale e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita,
8 DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DISPONE
▪ l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli PE
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Persona_4
Lecco il 14.6.2020, con collocamento prevalente dei minori presso la madre, presso la di lei abitazione sita in Oggiono (LC), Salita Bosisolo n.
5/1 ovvero dove la stessa dovesse trasferire in futuro la propria residenza;
▪ che, allo stato, le frequentazioni padre-figli avvengano il pomeriggio del sabato o della domenica, ogni 15 giorni (quindi a weekend alternati), previo necessario preavviso alla madre, da parte del padre, di almeno tre giorni ed assenso della stessa ed impregiudicata, in ogni caso, la possibilità di un progressivo ampliamento di detti incontri con il consolidarsi del rapporto di confidenza tra padre e figli minori;
▪ che versi a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei 2 figli, la somma totale mensile pari a € 600,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo
9 è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. -
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a
10 quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
REVOCA
l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Oggiono (LC), salve le iniziative che gli stessi ritengano di assicurare al nucleo familiare nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
CONDANNA
a rifondere le spese del giudizio a Controparte_1 Parte_1
, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Oggiono (LC).
Così deciso in Lecco, nella camera di conSIlio del 4.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada
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