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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3479/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025;
TRA
Banco di Napoli S.p.A. (P. Iva n. 04485191219), in persona del legale rappresentante p.t.,
Mariarosaria Pisaniello, in virtù dei poteri conferiti dal Direttore Generale del Banco di Napoli S.p.A., già Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A., in forza di procura speciale per atto del Notaio Virginia
Numeroso del 30.11.2012, Rep. n. 4033 – Racc. n. 2283, registrata presso l'agenzia delle Entrate in data 6.12.2012, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avv.
Francesco Criscoli, presso il cui studio in Napoli, alla via dei Mille, n. 25, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
SS SA (C.F. n. [...]), rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Margherita Simonetta Verlingieri (C.F. n. [...]) e Costanzo Di Pietro (C.F. n.
pagina 1 di 4 [...]), presso lo studio dei quali in Benevento, alla via Traiano, n. 45, elettivamente domicilia;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Benevento, Seconda
Sezione Civile, in data 22.5.2018, depositata in data 23.5.2018, comunicata in pari data.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il Banco di Napoli S.p.A, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.6.2018, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, SS SA, per proporre appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., emessa del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, in data 22.5.2018 e pubblicata in data 23.5.2018, comunicata in pari data, che così disponeva:
“- Accerta e dichiara che nel corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 35.9 (già 26-06, già
18-4) il Banco di Napoli S.p.A. ha addebitato interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art 1284
c.c., nonché commissioni, spese e valute non validamente pattuite;
- accerta e dichiara che la banca ha addebitato sul conto corrente intrattenuto con SS SA maggiori competenze non dovute e che, alla data del 31.3.2014, il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di € 48.334,77, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto della banca pari ad € 1585,99;
-condanna il Banco di Napoli al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 291,00 per spese ed
€. 5167,00 per compenso di avvocato di cui €. 1620,00 per la fase di studio, €. 1147,00 per la fase introduttiva, €. 900,00, per la fase istruttoria, ed €. 1500,00, per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Costanzo Di Pietro e Simonetta Verlingieri ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU”.
La banca appellante, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha chiesto:
“- Accogliere tutte le richieste formulate nel primo grado di giudizio dal Banco di Napoli spa, riproposte con il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente l'ordinanza impugnata;
• più specificatamente, in relazione al punto sub I e per le motivazioni ivi espresse, si chiede che la Corte d'Appello riformi l'impugnata ordinanza, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione e di accertamento formulata dal ricorrente in primo grado;
pagina 2 di 4 • in relazione al punto sub II e per le motivazioni ivi espresse, si chiede che la Corte di Appello riformi l'impugnata ordinanza, dichiarando distinti e separati i tre diversi rapporti di conto corrente intrattenuti con il correntista;
• in relazione al punto sub III e per le motivazioni ivi espresse, si chiede che la Corte di Appello riformi l'impugnata ordinanza, prendendo in considerazione l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Banca odierna appellante;
• in relazione al punto sub IV e per le motivazioni ivi espresse, si chiede che la Corte d'Appello riformi l'impugnata ordinanza, rigettando la domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente;
2) si chiede che la Corte d'Appello di Napoli riformi l'ordinanza di prime cure con cui il Tribunale di
Benevento ha disposto la condanna dell'odierna appellante al pagamento anche delle spese di lite e ordini la ripetizione di quanto eventualmente corrisposto dall'Istituto di credito a titolo di sorta capitale e di spese legali;
3) con vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio con Iva e Cpa come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
17.10.2018, SS SA, che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La trattazione del giudizio è iniziata e proseguita dinanzi alla Settima Sezione Civile di questa Corte fino alla data del 20.1.2025, quando il giudizio è stato riassegnato alla Terza Sezione Civile, sulla base di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di riequilibrio dei ruoli delle diverse sezioni civili.
Fissata dinanzi al Collegio della Terza Sezione Civile l'udienza del 26.2.2025 (a cui è stata anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, originariamente fissata dal Collegio della
Settima Sezione Civile), nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 12.3.2025; alla predetta udienza del 12.3.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 26.2.2025 ed alla successiva udienza del 12.3.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
pagina 3 di 4 n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi,
a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2014).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 12 marzo 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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