Art. 20. (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54) 1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e
2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L):
1) al comma 3, le parole: "ai figli di eta' minore" sono sostituite dalle seguenti: "ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni";
2) al comma 4, le parole: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , a condizione che:" sono sostituite dalle seguenti: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:";
b) all'articolo 5 (R):
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro";
2) al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova e' fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),"; dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)," e le parole: "comprovante la disponibilita' del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza.
Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni";
4) al comma 5, le parole: ", nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall' articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 " sono soppresse;
c) all'articolo 6 (R):
1) al comma 1, dopo le parole: "L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,";
2) al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".
Note all' art. 20:
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 229 del 29 giugno 2004.
- Si riporta il testo degli articoli 3 , 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (L) (Diritto di soggiorno). - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5:
a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all' art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell' art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall' art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.».
«Art. 5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). - 1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell' art. 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta.
4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3.
All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.».
«Art. 6 (R) (Rilascio della carta di soggiorno). - 1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
3. La carta e' rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni;
c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L):
1) al comma 3, le parole: "ai figli di eta' minore" sono sostituite dalle seguenti: "ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni";
2) al comma 4, le parole: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , a condizione che:" sono sostituite dalle seguenti: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:";
b) all'articolo 5 (R):
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro";
2) al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova e' fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),"; dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)," e le parole: "comprovante la disponibilita' del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza.
Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni";
4) al comma 5, le parole: ", nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall' articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 " sono soppresse;
c) all'articolo 6 (R):
1) al comma 1, dopo le parole: "L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,";
2) al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".
Note all' art. 20:
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 229 del 29 giugno 2004.
- Si riporta il testo degli articoli 3 , 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (L) (Diritto di soggiorno). - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5:
a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all' art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell' art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall' art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.».
«Art. 5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). - 1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell' art. 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta.
4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3.
All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.».
«Art. 6 (R) (Rilascio della carta di soggiorno). - 1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
3. La carta e' rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni;
c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.