Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 23 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasqualino Magliuzzi e Claudia Magliuzzi in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Gaeta, corso Cavour n. 41;
APPELLANTE
E
1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Vittorio Gugliotta in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Latina, viale P.L. Nervi n. 102;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 282/2020 del Tribunale di Latina pubblicata in data 5/02/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione il
[...]
evidenziava il mancato pagamento dei consumi relativi alle Parte_1
utenze elettrica, del gas ed idrica ad opera dell'associazione sportina ADP
Priverno Calcio per un ammontare complessivo di € 104.275,00, oltre rivalutazione ed interessi, di cui chiedeva la condanna della convenuta alla corresponsione. Costituendosi l'associazione sportiva eccepiva la nullità della citazione per difetto di valida procura alle liti e per l'incertezza degli elementi previsti dall'art. 164 n°3 e n°4, contestando altresì nel merito la fondatezza della domanda di cui chiedeva, pertanto, il rigetto oltre ad avanzare in riconvenzione domanda di condanna dell'amministrazione comunale al rimborso delle spese di manutenzione e custodia sostenute dall'associazione. Ovviato, quindi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., al difetto di procura, la causa sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 29-10-2019, era definitivamente decisa in data 4-2-2020.>>
§ 2. – Il Tribunale di Latina con sentenza n. 282/2020 così statuiva: << rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
compensa le spese di causa.>>
2 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< è infondata l'eccezione di nullità della citazione per incertezza nell'indicazione dell'oggetto della domanda e nell'esposizione dei fatti costitutivi della stessa, essendo, al contrario, perfettamente individuabile l'oggetto della pretesa, rappresentato dal rimborso delle spese sostenute dal a Parte_1
fronte dell'erogazione dei servizi elettrici, del gas ed idrici di cui aveva beneficiato l'associazione convenuta, nonché l'illustrazione argomentazioni di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda in relazione alla convenzione ed all'utilizzo delle strutture, di proprietà comunale, da parte dell'associazione convenuta. Nel merito è pacifico come prima della convenzione del 29-07-2015, alcun atto scritto di affidamento in gestione degli impianti sia mai intervenuto tra le parti, essendosi il comune limitato al rilascio di meri nulla osta per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 nei quali nulla si prevede in merito ai diritti ed ai doveri delle parti e che risultano sottoscritti, coerentemente alla loro provenienza unilaterale, unicamente dalla dirigente comunale (allegati 8, 9, 10, 11 e 12 al fascicolo della convenuta). A fronte, dunque, del generale obbligo per la p.a. di stipulare i contratti in forma scritta a pena di nullità, ne deriva la mancanza ab origine di alcun negozio giuridico tra le parti per le annualità dal 2010 al 2014.
Conseguentemente ogni eventuale pretesa restitutoria degli importi erogati per i servizi di cui aveva beneficiato l'associazione convenuta, avrebbe dovuto essere coltivata dall'amministrazione comunale solo ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo d'ingiustificato arricchimento. Per quanto concerne, poi,
l'annualità del 2015, unica ad essere assistita da valida convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti in data 29-7-2015, in essa alcuna previsione e contenuta in merito alle utenze prevedendosi esclusivamente a carico del concessionario il pagamento di un canone annuo di € 3.000.
Neppure nel Regolamento del 19-7-2004, espressamente richiamato nella convenzione del 29-7-2015, è prevista una qualche forma di contribuzione
3 del concessionario alle spese di erogazione dei servizi se non nella forma del canone d'uso previsto nel tariffario determinato "tenendo conto degli oneri che Il Comune deve sostenere per assicurare il riscaldamento,
l'illuminazione"... (in tal senso l'art. 20.5 del regolamento). Né risulta prodotta da alcuna delle parti la delibera n°13 del 7-7-2015 in modifica del regolamento del 2004, richiamata nella convenzione del 29-7-2015.
Conseguentemente se un diritto di credito sussistesse in favore del
[...]
esso avrebbe dovuto essere quantificato sulla scorta delle tariffe Parte_1
annualmente determinate dalla Giunta Comunale, come prevede l'art. 20.2 del regolamento suddetto, e non a titolo di rimborso spese per le utenze, oltre tutto sulla scorta di determinazioni forfettarie di società terze. A fronte, quindi, della mancata proposizione di una domanda in tal senso nonché della stessa omessa produzione di tali delibere di giunta, ne consegue il rigetto della domanda attorea di rimborso delle spese erogate per i servizi di illuminazione, riscaldamento ed approvvigionamento idrico. Parimenti non merita accoglimento la domanda riconvenzionale a fronte dell'aggravio sul concessionario degli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come da art.
6.5 del regolamento, nonché delle spese relative alla custodia dell'impianto sportivo, a termini dell'art.
8.3 del regolamento stesso. Conformemente la convenzione del 29-07-2015 prevede espressamente all'art. 3 come la manutenzione sia a carico del concessionario. In ogni caso, quanto argomentato in ordine all'obbligo di stipula dei contratti della p.a. in forma scritta a pena di nullità, ogni eventuale diritto di rimborso dell'associazione convenuta non potrebbe che essere fatto valere ai sensi dell'art. 2041 c.c. In ragione, infine, della reciproca soccombenza si giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello il formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le
4 seguenti conclusioni:<< IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di
Latina, Dott. De Cinti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6455/2016, pubblicata in data 05.02.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure ed in particolare, qualificata la domanda giudiziale formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., dichiarare il diritto del a ripetere Parte_1
la somma indebitamente pagata pari a 104.275,00 euro e per l'effetto condannare la società sportiva ora S.S.D. Priverno a Controparte_1
restituire al la somma stessa oltre rivalutazione monetaria ed Pt_1
interessi legali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.>>
§ 4.1 – Si costituiva S.S.D. Priverno per eccepire l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< valutata preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione proposta ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, rigettare l'appello proposto dal , in persona del Parte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 282/2020 del Tribunale di CP_2
Latina, pubblicata il 05.02.2020 nel giudizio iscritto al r.g. n. 6455/2020, con integrale conferma della stessa per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore quale procuratore antistatario.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 15 gennaio 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 23 maggio 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza
5 precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281- sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erronea qualificazione della domanda giudiziale >> censurava la sentenza di primo grado per avere il
Tribunale ritenuto che la domanda restitutoria degli importi erogati poteva essere proposta solo ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo di ingiustificato arricchimento. Sosteneva che l'affermazione era il frutto di un errore nell'esame degli atti processuali in quanto, ove il primo Giudice avesse attentamente valutato la questione sottoposta al suo esame, avrebbe dovuto qualificare la domanda attorea esattamente come domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Rappresentava che l'oggetto della domanda era la somma di euro 104.275,00, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria, corrispondente ai consumi relativi alle utenze presso le strutture in concessione all'associazione sportiva, odierna appellata, come del resto aveva ritenuto anche il primo Giudice, nel rigettare l'eccezione di nullità della citazione per incertezza dell'indicazione dell'oggetto della domanda. Evidenziava altresì che costituivano circostanze non contestate il fatto che l'impianto sportivo di proprietà comunale era stato utilizzato direttamente dall'appellata, come confermato anche dai nulla osta rilasciati annualmente dal 2010 al 2014, dalla Delibera del 19/07/2004 disciplinante l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché dalla successiva Convenzione del 29/07/2015. Sosteneva che a fronte dei su descritti elementi l'azione proposta dal esso presentava tutti i Pt_1
6 caratteri della fattispecie di indebito arricchimento e che l'arricchimento dell'appellata si era concretizzato in un risparmio di spesa, circostanza anch'essa pacifica e riconosciuta pure dal primo Giudice, laddove aveva considerato che le somme richieste dal avevano rappresentato un Pt_1
chiaro beneficio per la convenuta. Nel censurare il passo motivazionale della sentenza impugnata con il quale il Tribunale aveva affermato che: << ogni eventuale pretesa restitutoria degli importi erogati per i servizi di cui aveva beneficiato l'associazione convenuta, avrebbe dovuto essere coltivata dall'amministrazione comunale solo ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo di ingiustificato arricchimento >> evidenziava che non era dato capire quale altra azione avrebbe dovuto proporre posto che essa non poteva essere né
l'azione di adempimento contrattuale - posto che non sussisteva alcun negozio giuridico tra le parti -, né l' azione ex art. 2033 c.c., stante la natura restitutoria di tale azione a fronte della funzione reintegrativa dell'equilibrio economico tipica, invece, dell'azione di cui al 2041 c.c. che esso Pt_1
quale parte attrice, aveva proposto. Concludeva evidenziando che, anche ragionando per esclusione, il tribunale avrebbe dovuto convenire che l'unica azione esperibile ed esperita era quella di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
§ 4.2 – Con il secondo motivo titolato: << contraddittorietà ed illogicità della motivazione >> sosteneva la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva, dapprima, riconosciuto ad esso appellante una pretesa restitutoria, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere proposta solo ai sensi dell'art. 2041 c.c., e poi affermato che in favore del non sussisterebbe alcun diritto di credito Pt_1
in mancanza della determinazione di un canone d'uso per le annualità 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014. Rappresentava che in tali annualità erano stati rilasciati anno per anno il nulla osta all'appellata per l'utilizzo dell'impianto, che, da un lato, confermavano tale l'utilizzo e, dall'altro, dimostravano che,
7 in assenza di altra determinazione, gli unici elementi in grado di provare siffatto utilizzo erano le fatture relative all' utenza elettrica, idrica e del gas corrispondenti ai consumi generati. Inoltre, affermava che con la
Convenzione del 29 luglio 2015 era stato introdotto a carico del concessionario un canone annuo di 3.000,00 euro ed era, pertanto, illogico ritenere che precedentemente a tale data l'utilizzo dell'impianto sportivo potesse essere concesso a titolo gratuito.
§ 6 – Le questioni preliminari
§ 6.1– Va preliminarmente evidenziato che è sceso il giudicato sulla pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
, ora S.S.D. Priverno, non risultando spiegato appello Controparte_1
incidentale.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.3 – Osserva la Corte non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo
8 qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 7 – L'analisi dei motivi
I motivi, strettamente connessi, possono venir esaminati congiuntamente.
Giova premettere che con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2016 il ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
evidenziando di aver rinvenuto presso il campo Sportivo ubicato in Via San
Lorenzo tre utenze (energia elettrica, servizio idrico e gas) intestate al nonostante la struttura fosse gestita dalla società convenuta, e sul Pt_1
presupposto che <<5) Considerato che l'associazione sportiva CP_1
con sede in ,Via Aldo Moro (CF: ) ha stipulato
[...] Pt_1 P.IVA_3
convenzioni con il Comune di in data 29.07.2015 per l'utilizzo del Pt_1
Campo sito in loc. San Lorenzo ma gestiva la struttura almeno dal 2009, il calcolo dei consumi va rapportato agli ultimi 5 anni di utilizzo per cui la
9 spesa complessiva a carico del per le utenze risulta pari ad € Pt_1
104.275,00.>>; che già con comunicazione del 30 novembre 2015 esso aveva formulato alla società sportiva convenuta : < Pt_1
restituzione somme pari ad € 104.725,00>> ed aveva specificato che era interesse di esso : < Pt_1
indicate da parte dell'effettivo utente al fine di evitare che i relativi costi gravino ingiustamente sulle casse di una Pubblica Amministrazione.>> e citava la società sportiva affinché: <accertate dovute le somme di cui in premessa al Comune di da parte della convenuta Pt_1 CP_1
in persona del legale rapp.te, Pres.te p.t., condannare la stessa al
[...]
pagamento dell'importo di € 104.275,00, o ad altro importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e comunque corrispondente ai consumi relativi alle utenze presso le strutture in concessione alla predetta Associazione, oltre a rivalutazione ed interessi a far data dalla richiesta.>>
Si osserva inoltre che nella memoria ex art 183 c.p.c. co. 6 primo termine il prendendo posizione sulle difese svolte dalla società sportiva, così Pt_1
argomentava: << Risulta vera la circostanza che la gestione dell'impianto sportivo di cui all'atto di citazione venne affidata alla Convenuta con
Convenzione in data 29.07.2015, ma è altrettanto vero (confermato dalla stessa Convenuta) che l'impianto è stato di fatto utilizzato dalla SSD
Priverno Calcio, almeno dal 2010 al 2014 e, successivamente, dal 2015 in virtù della Convenzione sopra richiamata.>> e si riportava all'atto introduttivo.
Con la successiva memoria depositata nel secondo termine il Pt_1
chiedeva di essere ammesso a provare che prima della stipula della convenzione la società sportiva gestiva “di fatto“ il campo sportivo <<6)
Vero che la utilizza e gestisce il Campo Sportivo Controparte_1
ubicato in Via San Lorenzo a far data dal 2009.>>
10 Tanto premesso, si osserva che con il motivo in esame l'appellante imputa al Tribunale di non aver correttamente esercitato il potere-dovere di qualificazione della domanda in quanto, ove il tribunale avesse adeguatamente valutato la fattispecie posta al suo esame, avrebbe dovuto qualificare la domanda come domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
La censura è inammissibile violando, come eccepito dall'appellata, il divieto dello "jus novorum".
La Suprema Corte, con indirizzo consolidato, ha enunciato il principio che
<
a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.>> (da ultimo Cass.
n. 10402/2024) e con riguardo al giudice d'appello : < ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado,
a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. >>
Nel caso in esame, come emerge incontrovertibilmente dalle allegazioni di primo grado di parte attrice, il fondamento della domanda di pagamento dell'importo di € 104.275,00 è indicato quale rimborso dei costi relativi ai consumi registrati dalle utenze attive presso le strutture in concessione alla predetta Associazione, sulla base della prospettazione di titoli che giustificassero la richiesta di rimborso. Nella specie, il titolo in forza del
11 quale viene richiesto il pagamento è la convenzione o, meglio, in relazione all'anno 2015 la convenzione del 29 luglio 2015 e, per le annualità pregresse
(richieste fino al 2009 – entro i limiti prescrizionali -), la domanda risulta proposta in ragione della “gestione di fatto” del campo sportivo sulla base di nulla osta rilasciati annualmente.
Non risulta mai prospettato in primo grado dal di essersi impoverito Pt_1
per effetto di detti pagamenti effettuati in favore della società sportiva che si sarebbe contestualmente arricchita, in forza di un risparmio di spesa;
non risulta chiesta la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo nei limiti della correlata diminuzione patrimoniale subita dal Pt_1
La Suprema Corte con il recente arresto a SU n. 33954/2023 ha ricordato, inoltre, che: << azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti […] dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa” […]” il codice civile del 1942 ha “voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia “corretto” da specifiche disposizioni di legge”>>.
Il tribunale ha correttamente evidenziato che, nel caso in esame, il Pt_1
attore non aveva né sostenuto, né dato prova di aver stipulato alcun atto scritto di affidamento della gestione dell'impianto del campo sportivo alla
Società convenuta prima del 29 luglio 2015, avendo fatto riferimento ad una gestione di fatto in forza di nulla osta all'utilizzazione, sicché il pagamento del rimborso delle spese sostenute dal per le utenze non poteva venir Pt_1
richiesto per le annualità dal 2009 al 2014, avendo il violato Pt_1
l'obbligo di stipulare il contratto per iscritto.
12 Si osserva inoltre che il tribunale ad abundantiam ha evidenziato che: << conseguentemente ogni eventuale pretesa restitutoria degli importo erogati per i servizi di cui aveva beneficiato l'associazione convenuta, avrebbe dovuto essere coltivata dall'amministrazione solo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
a titolo di ingiustificato arricchimento>>, considerazione resa in data antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite menzionata n. 33954/2023 in cui la SC, chiamata ad esprimersi in relazione al requisito della sussidiarietà, ha ulteriormente chiarito che: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”, argomento non ancora sopito per l'ipotesi in cui, come quella in esame, il soggetto impoverito sia il Pt_1
ovvero il soggetto che ha dato corso alla nullità, avendo omesso di contrarre con il privato con la necessaria forma scritta, prevista a pena di nullità e violando le norme imperative poste a presidio della corretta gestione della finanza pubblica. In tal senso, si registra la recente ordinanza della terza sezione n. 1284/2025 richiamata dall'appellata nelle proprie note difensive autorizzate: << In particolare, si tratta di valutare: 1) se, in riferimento al principio affermato dalla recente sentenza Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023,
n. 33954, Rv. 669447-01, avuto riguardo alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. ed ove non risulti opportuna la definizione della nozione di “giusta causa” in carenza della quale è data l'azione in parola, l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di
13 forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; 2) se, ancora in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull'ammissibilità dell'azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto “impoverito” sia la stessa P.A. e non la sua controparte privata;
3) se, infine e sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell'ammissibilità dell'azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia ad oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto - quale possibile azione alternativa, offerta dall'ordinamento già sul piano astratto - dagli artt. 2033 ss. c.c. in tema di ripetizione d'indebito oggettivo. 7.1 - In definitiva, il Collegio reputa necessario rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.>>
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, non solo non sussiste il dedotto vizio di erronea qualificazione della domanda giudiziale, ma è ancora del tutto aperto il dibattito giurisprudenziale sul requisito della sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 – mai introdotta in primo grado e che mai ha costituito oggetto di contradditorio.
In relazione all'annualità 2015, per la quale il tribunale ha precisato <<
l'unica ad essere assistita da valida convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti in data 29.7.2015>>, il rigetto della domanda di rimborso spese sostenute per le utenze si fonda sul rilievo che in alcuna pattuizione è previsto il rimborso spese per utenze, avendo le parti pattuito unicamente, a carico della società sportiva, il pagamento di un canone annuo di € 3.000,00.
Tale passo motivazionale non risulta attinto da motivo di gravame, risultando nell'atto di appello menzione dell'importo di € 3000,00 solo per evidenziare
14 che anche per le annualità precedenti la concessione del servizio non poteva ritenersi gratuita : < introdotto a carico del concessionario un canone annuo di 3.000,00 euro
(evidentemente comprensivo dei costi relativi alle utenze) appare illogico ritenere che precedentemente a tale data l'utilizzo dell'impianto sportivo potesse essere concesso a titolo gratuito (...)>>.
Va quindi rigettato anche il secondo motivo di gravame, non sussistendo illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il tribunale correttamente distinto il fondamento della pronuncia di rigetto della domanda per l'annualità per la quale era vigente tra le parti una convenzione dalle annualità per le quali la stessa parte attrice aveva dedotto che il rapporto non era assistito da convenzione.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di S.S.D. Priverno contro la sentenza resa tra le parti
[...]
15 dal Tribunale di Latina n. 282/2020 pubblicata in data 5/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Vittorio Gugliotta che ne ha fatto richiesta;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 23/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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