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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Assunta Marini - Consigliere Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4970 r.g. 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
MILAZZO.
APPELLANTE
E
LIBERATI (C.F.: e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), con l'Avv. GIOVANNI Parte_3 C.F._3
ARTURI.
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso Parte_4 Parte_3 la sentenza n. 1/2014 con cui il Tribunale di Roma - accertato il confine tra le proprietà delle parti in causa – ha dichiarato proprietario a tutti gli effetti di legge Parte_1 dell'area in contestazione pari a mq 11.70 ordinando a e Parte_4 [...]
l'immediato rilascio dell'area e all'Ufficio del Territorio di Roma di CP_1 effettuare la trascrizione della sentenza e al Direttore del Catasto di Roma di apportare le dovute modifiche.
La Corte di Appello di Roma con sentenza n.5039/2019 ha dichiarato la parziale inammissibilità del gravame rigettandolo nel resto, accogliendo solo parzialmente l'appello incidentale di con il quale veniva chiesta l'integrazione dei Parte_1 riferimenti dei confini tra i due fondi. e hanno quindi adito la Suprema Parte_4 Parte_3
Corte per la cassazione della sentenza n.5039/2019 emessa dalla Corte di Appello di Roma.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale ed ha accolto il secondo motivo di ricorso incidentale cassando l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma.
ha citato in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e Parte_1 Parte_4
. Parte_3
L'appellata ha depositato in data 12 marzo 2024 atto di rinuncia agli atti del giudizio e ha chiesto disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di regolamento dei confini, reg. particolare n. 10075 del 1202/2014, presentazione n. 196, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità.
Gli appellati regolarmente costituiti in data 12 febbraio 2025 hanno chiesto pronunciarsi l'estinzione del presente procedimento con contestuale disposizione della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale stante la sottoscrizione di una scrittura privata del 30.01.2024 nella quale le parti si sono conciliate con riferimento ad ogni aspetto della controversia insorta tra le stesse.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti formulata dalle parti, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n.
5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, cod. civ. deve essere inoltre ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da di Parte_1 regolamento dei confini, reg. particolare n. 10075 del 1202/2014, presentazione n. 196, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di regolamento dei confini reg. particolare n. 10075 del 1202/2014, presentazione n. 196, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
Roma, 19.03.2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Assunta Marini - Consigliere Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4970 r.g. 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
MILAZZO.
APPELLANTE
E
LIBERATI (C.F.: e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), con l'Avv. GIOVANNI Parte_3 C.F._3
ARTURI.
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso Parte_4 Parte_3 la sentenza n. 1/2014 con cui il Tribunale di Roma - accertato il confine tra le proprietà delle parti in causa – ha dichiarato proprietario a tutti gli effetti di legge Parte_1 dell'area in contestazione pari a mq 11.70 ordinando a e Parte_4 [...]
l'immediato rilascio dell'area e all'Ufficio del Territorio di Roma di CP_1 effettuare la trascrizione della sentenza e al Direttore del Catasto di Roma di apportare le dovute modifiche.
La Corte di Appello di Roma con sentenza n.5039/2019 ha dichiarato la parziale inammissibilità del gravame rigettandolo nel resto, accogliendo solo parzialmente l'appello incidentale di con il quale veniva chiesta l'integrazione dei Parte_1 riferimenti dei confini tra i due fondi. e hanno quindi adito la Suprema Parte_4 Parte_3
Corte per la cassazione della sentenza n.5039/2019 emessa dalla Corte di Appello di Roma.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale ed ha accolto il secondo motivo di ricorso incidentale cassando l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma.
ha citato in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e Parte_1 Parte_4
. Parte_3
L'appellata ha depositato in data 12 marzo 2024 atto di rinuncia agli atti del giudizio e ha chiesto disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di regolamento dei confini, reg. particolare n. 10075 del 1202/2014, presentazione n. 196, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità.
Gli appellati regolarmente costituiti in data 12 febbraio 2025 hanno chiesto pronunciarsi l'estinzione del presente procedimento con contestuale disposizione della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale stante la sottoscrizione di una scrittura privata del 30.01.2024 nella quale le parti si sono conciliate con riferimento ad ogni aspetto della controversia insorta tra le stesse.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti formulata dalle parti, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n.
5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, cod. civ. deve essere inoltre ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da di Parte_1 regolamento dei confini, reg. particolare n. 10075 del 1202/2014, presentazione n. 196, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di regolamento dei confini reg. particolare n. 10075 del 1202/2014, presentazione n. 196, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
Roma, 19.03.2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente