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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.: 592/2015 +2276/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 25.2.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2015 + 2276/2017 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. C.F._1
BISIGNANI ANTONIO, con cui elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA N. 12 LAGONEGRO;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. CIMMINO CP_1 IO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 20.03.2015 (poi iscritto al n. R.G. Parte_1 592/2015) er prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “AN RE” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta – per un totale di n. 102 giornate dal 22.07.2013 al 31.12.2013, deduceva di aver presentato, presso la competente sede in data 24.03.2014, domanda di disoccupazione CP_1 agricola (n. 201462920955, per l'anno 2013). nte del silenzio da parte dell' , l'odierna CP_2 ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare e dare atto del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 con condanna dell al pagamento della CP_1 predetta indennità, maggiorata degli interessi legali, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio. Costituitosi in giudizio, l eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dall'azione ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 47, . n. 639/70 (come sostituito dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. in L. 438/92) ovvero per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. In data 07.11.2017, proponeva un ulteriore ricorso – poi iscritto al n. Parte_1 R.G. 2276/2017 – deducend qualità di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda AN RE – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS), c.da Prainetta – per n. 102 giornate lavorative dal 22.07.2013 al 31.12.2013, dedicandosi “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura. (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, (…) dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo
1 regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro mediante la pubblicazione del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza per l'anno 2013, pubblicato on-line dal 10.03.2016 al 25.03.2016. Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, la ricorrente chiedeva al Giudice adito, previo riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2013 alle dipendenze dell'azienda AN RE, il riconoscimento del diritto alla reiscrizione, per il medesimo anno, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, con condanna dell' alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento della stessa, con vittoria di spese, diritti e onorari CP_1 di giudizio. L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 639/70 (come sostituito dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. in L. 438/92) ovvero per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda;
pertanto ne ha chiesto il rigetto. 1.2. Valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due i testi da escutere, ammettendo la parte resistente alla prova contraria con i testi di parte ricorrente e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione a mezzo di due tra i testi indicati.
1.3. All'udienza del 07.10.2019, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, i due giudizi venivano riuniti. Alla medesima udienza veniva escusso il primo teste ammesso per la parte ricorrente, . All'udienza dell'11.11.2019 veniva escusso il Testimone_1 secondo teste ammesso per la . All'udienza del 19.10.2021 Testimone_2 veniva, invece, escusso per la parte resistente l'ispettore . Esaurita la CP_1 Persona_1 istruttoria, dopo alcuni rinvii determinati dall'esorbitante c ecisa con la presente sentenza, depositata esauriti gli incombenti della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene:
- per quanto concerne il ricorso n. R.G. 2276/2017: la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è CP_1
2 divenuto definitivo in data 21.07.2017, perciò l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 18.11.2017. Il ricorso è stato depositato il 07.11.2017; pertanto è tempestivo;
- quanto al ricorso n. R.G. 592/2015: la domanda di disoccupazione agricola n. 2014629202955 relativa all'anno 2013, è stata presentata in data 24.03.2014; l non ha CP_2 fornito risposta e, pertanto, il ricorso andava proposto ai sensi dell'art. 4, D.L. 384/92, nel termine di 300 giorni e un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda. Il ricorso è stato presentato in data 20.03.2015, sicché è tempestivo. 3. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fascicoli ed allegati al verbale del 2016) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola AN RE: 1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo notevolmente superiore ai ricavi;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00; 3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00; 4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013); 5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013); 6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per importi elevatissimi, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate CP_ all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di da i lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: a) che nelle tre denunce aziendali CP_ trasmesse da AN RE all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe CP_ stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il AN non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola AN RE abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio:
3 euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai CP_ braccianti agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi tivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante int al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal CP_ AN quali titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registra sso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del AN, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni CP_ formalmente indicati dal AN all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dall lie e dal figlio di AN RE che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo CP_ sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come br ti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni. 3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro CP_ l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Nel corso del giudizio venivano escussi due testimoni.
riferiva di aver lavorato in qualità di bracciante agricola per varie aziende dal Testimone_1
1981 al 2013 e, in particolare, per AN RE dal 2010 al 2013. Deduceva, altresì, di conoscere la ricorrente in quanto residenti nel medesimo paese nonché ex collega di lavoro per l'anno 2013 alle dipendenze della ditta AN RE, con terreni “ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainette, nonché in Saracena, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati, in c.da Prainette con PO, in Saracena erano invece coltivati ad agrumi (arance e AR). Preciso che in Cassano erano più terreni, tra i quali ci spostavamo a piedi, a Saracena era un terreno unico. Io viaggiavo insieme alla ricorrente ed a molti altri braccianti, quali
, , ed altri di cui ora non ricordo i nomi. Testimone_2 Persona_2 Persona_3 Persona_4 l gianello, dove arrivavamo alternandoci con le nostre auto. L'autobus era condotto da Da Viggianello andavamo per Rotonda e per strade interne Persona_5 senza imboccare l'autostrada. Non so q facevamo, però posso dire che impiegavamo, per arrivare a Cassano, un'ora e mezza circa, mentre a Saracena era più lontano e lo raggiungevamo da Cassano sempre con un autobus Per_ della SAM condotto non da ma da altri di cui non ricordo il nome. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda, AN RE, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il AN ci divideva in gruppi di 5/6 persone ognuno. Con la ricorrente eravamo quasi sempre nello stesso gruppo. In tali anni hanno lavorato insieme a me, alla ricorrente ed alle altre persone con le quali viaggiavo e che ho indicato prima, anche molte altre persone di paesi diversi dal mio e di cui non ricordo i nomi, lavoravamo per il AN all'incirca 60 persone. Anche il mio rapporto di lavoro negli anni 2010, 2011 e 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell nel quale la CP_1 ricorrente non deve testimoniare. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 da luglio a dicembre. Preciso che in tale anno io ho lavorato dal mese di luglio al mese di novembre. Il lavoro veniva prestato per 4/6 giorni a settimana, solitamente dal lunedì al venerdì. Lavoravamo per 7 ore al giorno dalle ore 7.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale dei PO, da luglio a
4 settembre/ottobre, mentre nel mese di novembre consisteva nella raccolta sempre manuale degli agrumi che facevamo a Saracena. Preciso che i PO li raccoglievamo manualmente mettendoli nei cassettoni da dove venivano raccolti subito dopo da altri operai che li mettevano su un trattore. Anche gli agrumi venivano raccolti manualmente, quelli più alti con l'ausilio di una scala, fornitaci dal datore di lavoro, anch'essi venivano riposti nei cassettoni che poi venivano prelevati da altri operai e caricati su un trattore. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, nella quale erano riportati il nome dell'azienda, quella del lavoratore, i giorni lavorati e l'importo corrispostoci. Preciso che ci pagava il AN RE in contanti ogni fine mese all'interno dell'ufficio ubicato in Cassano all'interno dell'azienda vicino al capannone. Non ricordo se i terreni erano recintati, mentre solo dove c'era il capannone ricordo che vi era un cancello. Preciso, altresì, che ci pagava tutti insieme anche se venivamo chiamati separatamente all'interno del predetto ufficio. La retribuzione era di 40,00 euro al giorno. Parte ricorrente ed il datore di lavoro non hanno mai coabitato. AN nel 2013 poteva avere l'età di 60 anni circa, era alto e robusto. Nel capannone c'erano molti mezzi, trattori, camion e macchinari per la trasformazione dei PO.”
ha reso le seguenti dichiarazioni: “(…) ho lavorato come bracciante agricola dal 2011 Testimone_2 nel 2011 alle dipendenze della ditta AN RE, mentre non ricordo se nel 2012 ho lavorato alle dipendenze della ditta NI o della ditta AN, certamente ho lavorato in una delle due. Conosco la ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 alle dipendenze della ditta AN RE, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainette nonché a Saracena (CS), non ricordo il nome della località. I terreni in Cassano erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati ad ortaggi, quali zucchine, PO e AN, in Saracena erano invece coltivati ad agrumi (arance e AR): io viaggiavo con la ricorrente, le sig.re , Testimone_1
, le sig.re e di cui non ricordo il nome, nonché con molte altre person Persona_6 Pt_2 Parte_3 ricordo i nomi, con l'autobus della ditta SAM, condotto da In genere andavo con la mia auto fino a Persona_5 Viggianello, dove prendevo il predetto autobus a bordo del qua l'autostrada a Campotenese e lasciavamo a Frascineto e poi percorrevamo strade interne fino a Cassano o a Saracena in base al luogo in cui dovevamo lavorare indicatoci i giorni precedenti dal datore di lavoro alla fine della giornata lavorativa. Per arrivare impiegavamo circa un'ora e mezza. I tempi per raggiungere Cassano o Saracena erano i medesimi. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda AN RE, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare (zappe, forbici, ecc). Preciso che il AN di divideva in gruppi di 5/6 persone ognuno, la ricorrente faceva parte sempre del mio gruppo, insieme alle persone con le quali viaggiavo e che prima ho indicato. In tali anni hanno lavorato insieme a me, alla ricorrente ed alle sig.re che ho prima menzionato, anche molte altre persone di cui ora mi sfuggono i nomi. In tutto eravamo 50-60 persone circa. Anche il mio rapporto di lavoro nell'anno 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell nel quale la CP_1 ricorrente ha già testimoniato. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 certamente da luglio a n , ovvero nello stesso periodo in cui ho lavorato anche io. La stessa ricorrente mi ha poi riferito di aver terminato il lavoro nel mese di dicembre. Il lavoro veniva prestato per 4/6 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Lavoravamo per 7 ore al giorno, dalle ore 7.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale degli ortaggi, zucchine, PO e AN nei mesi di luglio-agosto e settembre in Cassano, mentre nei mesi di ottobre e novembre consisteva nella raccolta di AR ed arance in Saracena. Preciso che gli ortaggi li raccoglievamo manualmente mettendoli prima nei secchi e poi nelle cassette che lasciavamo sul terreno, mentre gli agrumi li raccoglievamo utilizzando delle forbici e la scala per quelli più alti. Preciso, però, che la maggior parte delle piante erano basse per le quali non necessitava l'ausilio della scala. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, nella quale erano riportati il nome dell'azienda, quella del lavoratore, i giorni lavorati e l'importo corrispostoci. Preciso che pagava il AN RE in contanti ogni fine mese all'interno dell'ufficio ubicato in Cassano all'interno dell'azienda vicino al capannone. Non ricordo se i terreni erano recintati. Preciso, altresì, che ci pagava tutti insieme anche se venivamo chiamati separatamente all'interno del predetto ufficio. la retribuzione era di 40,00/45,00 euro al giorno. Parte ricorrente e il datore di lavoro non hanno mai coabitato. AN nel 2013 poteva avere 55/60 anni circa, era alto e robusto, senza baffi e barba e capelli brizzolati. Nel capannone c'erano attrezzi da lavoro e qualche mezzo. Non sono mai stata convocata o sentita dagli ispettori ” CP_1
per la parte resistente ha riferito: “Sono i in servizio presso la sede di Persona_1 CP_1
CROTONE, con mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del AN, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell di Cosenza, dott.ssa CP_1
5 ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011- Per_7 Testimone_3
poi successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di R nno ispezionato CP_1 nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale,
Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui Persona_8 terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor AN RE, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali AN conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al AN entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del AN ed il 5% dello stesso AN. Nella ASPOA avevano quote i figli del AN, ed IO, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due Per_9 mesi e non abbiamo mai trovato io. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i PO, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con AN ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il AN era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso AN (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva AN RE e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il AN. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al AN abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in Corigliano Calabro, ove il AN dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava di coltivare in proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta Pt_4 SE e di non aver firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di EN (CS): lì il AN dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da SE i quali hanno negato di conoscere AN (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a AN RE. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al AN che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse la Tes_4 Tes_5 titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare PO. Nell'anno 2016 nel Persona_10 mese di luglio, trovar etto di lavoratori, tra cui due italiani e gli altri stranieri. Quando Persona_10 abbiamo sentito i dipendenti di AN avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo Persona_10 fatto foto sia a Cassano che a Saracena. Non ricordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi
6 sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che SE ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, Cassano. Di quelli che abbiamo sentito Pt_5 abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti AN ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” 3.2. Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha depositato due distinti verbali ispettivi;
il primo del CP_1
14.11.2011 ed il secondo N. 2016008328/DDL DEL 21/11/2016. Orbene, quanto al 2013 gli ispettori hanno accertato quanto segue. Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 843.101,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 184.821,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare SE RE, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, sono state consegnate pari a n. sei (6); di cui: • Tre (1) per acquisto di piantine di PO dalla ditta VE NA (coniuge del SE RE); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00. Le entrate/incassi registrate sono per fatture di vendita, riportate in contabilità, che, sono state consegnate pari a n. quarantacinque (45), di cui emesse nei confronti della ditta: 1) “S.I.A.G. per n. 30 . La società nell'anno 2013: • Non ha prodotto alcuna dichiarazione CP_3 reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio;
• Ha avuto una (1) sola dipendente assunta e con la qualifica di impiegata. Le fatture hanno riguardato la vendita di: • Pomodori per n. 10; • Agrumi per n. 20 (la ditta SE non ha avuto il possesso, dimostrato, di terreni coltivati ad agrumeti con estensione accettabile); 2) “AS.P.O.A.” Soc. Coop. A.r.l., per n.
4. La cooperativa nell'anno 2013. Non ha avuto nessun dipendente assunto. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di PO. 3)
“ Soc. Coop. A.r.l., per n. 6, (per dati della società vedi anno 2012). La cooperativa nell'anno CP_4
2013: • Non ha avuto nessun dipendente assunto;
• Non ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di ortaggi, ovvero di fave;
4) “ ” di per n. 3, ditta individuale, con sede in Via CP_5 Controparte_6 Colonna Sa ssan nsulenza aziendale ” ha Parte_6 comunicato che nella contabilità dell'anno 2013 non risulta nessuna fattura della ditta SE RE. Le fatture hanno riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00; 5)
“ per n° 1, con sede in Via De Gasperi n. 9 a San Marco Controparte_7 Controparte_8 ' a aziendale ha comunicato che nella Persona_11 contabilità dell'anno 2013 non risulta nessuna fattura della ditta SE RE. La fattura ha riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00: 6) “ di CP_9
ditta individuale, per n° 1, con sede in Via Verdi n. 26 a Samarate Varese Controparte_10 nato il [...] a [...] e residente a Controparte_10
ER (VA). L'ufficio di consulenza aziendale “LUPERTO Giuliano” ha confermato che nella contabilità aziendale nell'anno 2013 è presente una sola fattura di acquisto per € 2.596,00, di pomodoro fresco per il mercato, da parte della ditta SE RE. Il totale delle entrate/ricavi (pur volendo ritenere, tutte, valide le fatture di cui sopra), nell'arco dell'intero anno, è pari ad € 722.405,00 (I.V.A. esclusa). Il bilancio di esercizio, riferito a tutto l'anno, è nel: Primo caso di € 1.045.293,00 – 722.405,00 = - 322.888,00 Secondo caso di € 1.045.293,00 – 2.596,00 = - 1.042.697,00. Orbene, dai dati sopra indicati emerge come sia effettivamente impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature;
inoltre, se l'azienda fosse stata reale, in ambedue i casi, avrebbe lavorato in netta perdita sia per l'anno 2013 che per gli altri anni oggetto di accertamento. L'azienda non risulta,
7 inoltre, nella realtà, avere alcuna attrezzatura o macchinario, certificata realmente;
anche la detta circostanza è inverosimile per un'azienda con centinaia di dipendenti assunti e decine di ettari di terreno presi in affitto/comodato e coltivati. CP_ Il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola AN RE, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale e innanzi sintetizzati per l'anno 2013. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. Gli ispettori hanno CP_ effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante inten lavoro. Se è ben vero che trattasi di anno diverso da quello oggetto di causa, è pur vero che è un elemento di riscontro importante rispetto a quanto accertato dagli ispettori. Inoltre, in più punti, i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, alle coltivazioni presenti alla Contrada Prainetta (per la ricorrente avrebbe lavorato nel Testimone_1
2013 occupandosi della coltivazione di PO a contrada Prainetta, mentre l'altro teste riferisce della presenza negli stessi terreni di ortaggi – zucchine, PO e AN -). Entrambi i testi hanno riferito che a EN era presente un agrumeto e, tuttavia, gli ispettori recatisi nel detto terreno hanno constatato solo la presenza di un uliveto in completo stato di abbandono. Nel capannone, secondo quanto dichiarato dal AN era in corso nel 2013 la trasformazione dei PO con lavorazione a ciclo continuo e di tanto nulla viene riferito dai testi, sebbene nel capannone fossero presenti i bagni. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono sia dai dati del verbale ispettivo che da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso AN. Il AN afferma che l'orario di lavoro d'estate era dalle 5,30- 6 fino alle 13:30-14:00 con una pausa di 10 minuti, dal lunedì al sabato. I testimoni viceversa riferiscono di un orario di lavoro sempre uguale anche durante il periodo estivo dalle 7 alle 16:00, dal lunedì al giovedì/venerdì. Appare evidente, poi, la assoluta discordanza fra le dichiarazioni dei testimoni e quelle del SE. I testimoni inoltre riferiscono della raccolta di AR e arance, senza che gli ispettori abbiano accertato il possesso di terreni con tali coltivazioni in capo al SE. Ad ogni buon conto, tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.4. Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento neppure le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
4. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite. LAGONEGRO, 19.05.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
9
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 25.2.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2015 + 2276/2017 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. C.F._1
BISIGNANI ANTONIO, con cui elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA N. 12 LAGONEGRO;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. CIMMINO CP_1 IO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 20.03.2015 (poi iscritto al n. R.G. Parte_1 592/2015) er prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “AN RE” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta – per un totale di n. 102 giornate dal 22.07.2013 al 31.12.2013, deduceva di aver presentato, presso la competente sede in data 24.03.2014, domanda di disoccupazione CP_1 agricola (n. 201462920955, per l'anno 2013). nte del silenzio da parte dell' , l'odierna CP_2 ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare e dare atto del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 con condanna dell al pagamento della CP_1 predetta indennità, maggiorata degli interessi legali, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio. Costituitosi in giudizio, l eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dall'azione ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 47, . n. 639/70 (come sostituito dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. in L. 438/92) ovvero per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. In data 07.11.2017, proponeva un ulteriore ricorso – poi iscritto al n. Parte_1 R.G. 2276/2017 – deducend qualità di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda AN RE – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS), c.da Prainetta – per n. 102 giornate lavorative dal 22.07.2013 al 31.12.2013, dedicandosi “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura. (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, (…) dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo
1 regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro mediante la pubblicazione del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza per l'anno 2013, pubblicato on-line dal 10.03.2016 al 25.03.2016. Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, la ricorrente chiedeva al Giudice adito, previo riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2013 alle dipendenze dell'azienda AN RE, il riconoscimento del diritto alla reiscrizione, per il medesimo anno, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, con condanna dell' alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento della stessa, con vittoria di spese, diritti e onorari CP_1 di giudizio. L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 639/70 (come sostituito dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. in L. 438/92) ovvero per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda;
pertanto ne ha chiesto il rigetto. 1.2. Valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due i testi da escutere, ammettendo la parte resistente alla prova contraria con i testi di parte ricorrente e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione a mezzo di due tra i testi indicati.
1.3. All'udienza del 07.10.2019, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, i due giudizi venivano riuniti. Alla medesima udienza veniva escusso il primo teste ammesso per la parte ricorrente, . All'udienza dell'11.11.2019 veniva escusso il Testimone_1 secondo teste ammesso per la . All'udienza del 19.10.2021 Testimone_2 veniva, invece, escusso per la parte resistente l'ispettore . Esaurita la CP_1 Persona_1 istruttoria, dopo alcuni rinvii determinati dall'esorbitante c ecisa con la presente sentenza, depositata esauriti gli incombenti della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene:
- per quanto concerne il ricorso n. R.G. 2276/2017: la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è CP_1
2 divenuto definitivo in data 21.07.2017, perciò l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 18.11.2017. Il ricorso è stato depositato il 07.11.2017; pertanto è tempestivo;
- quanto al ricorso n. R.G. 592/2015: la domanda di disoccupazione agricola n. 2014629202955 relativa all'anno 2013, è stata presentata in data 24.03.2014; l non ha CP_2 fornito risposta e, pertanto, il ricorso andava proposto ai sensi dell'art. 4, D.L. 384/92, nel termine di 300 giorni e un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda. Il ricorso è stato presentato in data 20.03.2015, sicché è tempestivo. 3. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fascicoli ed allegati al verbale del 2016) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola AN RE: 1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo notevolmente superiore ai ricavi;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00; 3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00; 4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013); 5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013); 6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per importi elevatissimi, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate CP_ all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di da i lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: a) che nelle tre denunce aziendali CP_ trasmesse da AN RE all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe CP_ stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il AN non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola AN RE abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio:
3 euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai CP_ braccianti agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi tivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante int al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal CP_ AN quali titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registra sso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del AN, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni CP_ formalmente indicati dal AN all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dall lie e dal figlio di AN RE che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo CP_ sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come br ti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni. 3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro CP_ l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Nel corso del giudizio venivano escussi due testimoni.
riferiva di aver lavorato in qualità di bracciante agricola per varie aziende dal Testimone_1
1981 al 2013 e, in particolare, per AN RE dal 2010 al 2013. Deduceva, altresì, di conoscere la ricorrente in quanto residenti nel medesimo paese nonché ex collega di lavoro per l'anno 2013 alle dipendenze della ditta AN RE, con terreni “ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainette, nonché in Saracena, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati, in c.da Prainette con PO, in Saracena erano invece coltivati ad agrumi (arance e AR). Preciso che in Cassano erano più terreni, tra i quali ci spostavamo a piedi, a Saracena era un terreno unico. Io viaggiavo insieme alla ricorrente ed a molti altri braccianti, quali
, , ed altri di cui ora non ricordo i nomi. Testimone_2 Persona_2 Persona_3 Persona_4 l gianello, dove arrivavamo alternandoci con le nostre auto. L'autobus era condotto da Da Viggianello andavamo per Rotonda e per strade interne Persona_5 senza imboccare l'autostrada. Non so q facevamo, però posso dire che impiegavamo, per arrivare a Cassano, un'ora e mezza circa, mentre a Saracena era più lontano e lo raggiungevamo da Cassano sempre con un autobus Per_ della SAM condotto non da ma da altri di cui non ricordo il nome. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda, AN RE, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il AN ci divideva in gruppi di 5/6 persone ognuno. Con la ricorrente eravamo quasi sempre nello stesso gruppo. In tali anni hanno lavorato insieme a me, alla ricorrente ed alle altre persone con le quali viaggiavo e che ho indicato prima, anche molte altre persone di paesi diversi dal mio e di cui non ricordo i nomi, lavoravamo per il AN all'incirca 60 persone. Anche il mio rapporto di lavoro negli anni 2010, 2011 e 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell nel quale la CP_1 ricorrente non deve testimoniare. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 da luglio a dicembre. Preciso che in tale anno io ho lavorato dal mese di luglio al mese di novembre. Il lavoro veniva prestato per 4/6 giorni a settimana, solitamente dal lunedì al venerdì. Lavoravamo per 7 ore al giorno dalle ore 7.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale dei PO, da luglio a
4 settembre/ottobre, mentre nel mese di novembre consisteva nella raccolta sempre manuale degli agrumi che facevamo a Saracena. Preciso che i PO li raccoglievamo manualmente mettendoli nei cassettoni da dove venivano raccolti subito dopo da altri operai che li mettevano su un trattore. Anche gli agrumi venivano raccolti manualmente, quelli più alti con l'ausilio di una scala, fornitaci dal datore di lavoro, anch'essi venivano riposti nei cassettoni che poi venivano prelevati da altri operai e caricati su un trattore. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, nella quale erano riportati il nome dell'azienda, quella del lavoratore, i giorni lavorati e l'importo corrispostoci. Preciso che ci pagava il AN RE in contanti ogni fine mese all'interno dell'ufficio ubicato in Cassano all'interno dell'azienda vicino al capannone. Non ricordo se i terreni erano recintati, mentre solo dove c'era il capannone ricordo che vi era un cancello. Preciso, altresì, che ci pagava tutti insieme anche se venivamo chiamati separatamente all'interno del predetto ufficio. La retribuzione era di 40,00 euro al giorno. Parte ricorrente ed il datore di lavoro non hanno mai coabitato. AN nel 2013 poteva avere l'età di 60 anni circa, era alto e robusto. Nel capannone c'erano molti mezzi, trattori, camion e macchinari per la trasformazione dei PO.”
ha reso le seguenti dichiarazioni: “(…) ho lavorato come bracciante agricola dal 2011 Testimone_2 nel 2011 alle dipendenze della ditta AN RE, mentre non ricordo se nel 2012 ho lavorato alle dipendenze della ditta NI o della ditta AN, certamente ho lavorato in una delle due. Conosco la ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 alle dipendenze della ditta AN RE, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainette nonché a Saracena (CS), non ricordo il nome della località. I terreni in Cassano erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati ad ortaggi, quali zucchine, PO e AN, in Saracena erano invece coltivati ad agrumi (arance e AR): io viaggiavo con la ricorrente, le sig.re , Testimone_1
, le sig.re e di cui non ricordo il nome, nonché con molte altre person Persona_6 Pt_2 Parte_3 ricordo i nomi, con l'autobus della ditta SAM, condotto da In genere andavo con la mia auto fino a Persona_5 Viggianello, dove prendevo il predetto autobus a bordo del qua l'autostrada a Campotenese e lasciavamo a Frascineto e poi percorrevamo strade interne fino a Cassano o a Saracena in base al luogo in cui dovevamo lavorare indicatoci i giorni precedenti dal datore di lavoro alla fine della giornata lavorativa. Per arrivare impiegavamo circa un'ora e mezza. I tempi per raggiungere Cassano o Saracena erano i medesimi. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda AN RE, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare (zappe, forbici, ecc). Preciso che il AN di divideva in gruppi di 5/6 persone ognuno, la ricorrente faceva parte sempre del mio gruppo, insieme alle persone con le quali viaggiavo e che prima ho indicato. In tali anni hanno lavorato insieme a me, alla ricorrente ed alle sig.re che ho prima menzionato, anche molte altre persone di cui ora mi sfuggono i nomi. In tutto eravamo 50-60 persone circa. Anche il mio rapporto di lavoro nell'anno 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell nel quale la CP_1 ricorrente ha già testimoniato. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 certamente da luglio a n , ovvero nello stesso periodo in cui ho lavorato anche io. La stessa ricorrente mi ha poi riferito di aver terminato il lavoro nel mese di dicembre. Il lavoro veniva prestato per 4/6 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Lavoravamo per 7 ore al giorno, dalle ore 7.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale degli ortaggi, zucchine, PO e AN nei mesi di luglio-agosto e settembre in Cassano, mentre nei mesi di ottobre e novembre consisteva nella raccolta di AR ed arance in Saracena. Preciso che gli ortaggi li raccoglievamo manualmente mettendoli prima nei secchi e poi nelle cassette che lasciavamo sul terreno, mentre gli agrumi li raccoglievamo utilizzando delle forbici e la scala per quelli più alti. Preciso, però, che la maggior parte delle piante erano basse per le quali non necessitava l'ausilio della scala. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, nella quale erano riportati il nome dell'azienda, quella del lavoratore, i giorni lavorati e l'importo corrispostoci. Preciso che pagava il AN RE in contanti ogni fine mese all'interno dell'ufficio ubicato in Cassano all'interno dell'azienda vicino al capannone. Non ricordo se i terreni erano recintati. Preciso, altresì, che ci pagava tutti insieme anche se venivamo chiamati separatamente all'interno del predetto ufficio. la retribuzione era di 40,00/45,00 euro al giorno. Parte ricorrente e il datore di lavoro non hanno mai coabitato. AN nel 2013 poteva avere 55/60 anni circa, era alto e robusto, senza baffi e barba e capelli brizzolati. Nel capannone c'erano attrezzi da lavoro e qualche mezzo. Non sono mai stata convocata o sentita dagli ispettori ” CP_1
per la parte resistente ha riferito: “Sono i in servizio presso la sede di Persona_1 CP_1
CROTONE, con mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del AN, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell di Cosenza, dott.ssa CP_1
5 ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011- Per_7 Testimone_3
poi successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di R nno ispezionato CP_1 nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale,
Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui Persona_8 terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor AN RE, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali AN conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al AN entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del AN ed il 5% dello stesso AN. Nella ASPOA avevano quote i figli del AN, ed IO, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due Per_9 mesi e non abbiamo mai trovato io. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i PO, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con AN ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il AN era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso AN (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva AN RE e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il AN. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al AN abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in Corigliano Calabro, ove il AN dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava di coltivare in proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta Pt_4 SE e di non aver firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di EN (CS): lì il AN dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da SE i quali hanno negato di conoscere AN (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a AN RE. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al AN che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse la Tes_4 Tes_5 titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare PO. Nell'anno 2016 nel Persona_10 mese di luglio, trovar etto di lavoratori, tra cui due italiani e gli altri stranieri. Quando Persona_10 abbiamo sentito i dipendenti di AN avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo Persona_10 fatto foto sia a Cassano che a Saracena. Non ricordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi
6 sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che SE ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, Cassano. Di quelli che abbiamo sentito Pt_5 abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti AN ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” 3.2. Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha depositato due distinti verbali ispettivi;
il primo del CP_1
14.11.2011 ed il secondo N. 2016008328/DDL DEL 21/11/2016. Orbene, quanto al 2013 gli ispettori hanno accertato quanto segue. Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 843.101,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 184.821,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare SE RE, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, sono state consegnate pari a n. sei (6); di cui: • Tre (1) per acquisto di piantine di PO dalla ditta VE NA (coniuge del SE RE); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00. Le entrate/incassi registrate sono per fatture di vendita, riportate in contabilità, che, sono state consegnate pari a n. quarantacinque (45), di cui emesse nei confronti della ditta: 1) “S.I.A.G. per n. 30 . La società nell'anno 2013: • Non ha prodotto alcuna dichiarazione CP_3 reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio;
• Ha avuto una (1) sola dipendente assunta e con la qualifica di impiegata. Le fatture hanno riguardato la vendita di: • Pomodori per n. 10; • Agrumi per n. 20 (la ditta SE non ha avuto il possesso, dimostrato, di terreni coltivati ad agrumeti con estensione accettabile); 2) “AS.P.O.A.” Soc. Coop. A.r.l., per n.
4. La cooperativa nell'anno 2013. Non ha avuto nessun dipendente assunto. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di PO. 3)
“ Soc. Coop. A.r.l., per n. 6, (per dati della società vedi anno 2012). La cooperativa nell'anno CP_4
2013: • Non ha avuto nessun dipendente assunto;
• Non ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di ortaggi, ovvero di fave;
4) “ ” di per n. 3, ditta individuale, con sede in Via CP_5 Controparte_6 Colonna Sa ssan nsulenza aziendale ” ha Parte_6 comunicato che nella contabilità dell'anno 2013 non risulta nessuna fattura della ditta SE RE. Le fatture hanno riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00; 5)
“ per n° 1, con sede in Via De Gasperi n. 9 a San Marco Controparte_7 Controparte_8 ' a aziendale ha comunicato che nella Persona_11 contabilità dell'anno 2013 non risulta nessuna fattura della ditta SE RE. La fattura ha riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00: 6) “ di CP_9
ditta individuale, per n° 1, con sede in Via Verdi n. 26 a Samarate Varese Controparte_10 nato il [...] a [...] e residente a Controparte_10
ER (VA). L'ufficio di consulenza aziendale “LUPERTO Giuliano” ha confermato che nella contabilità aziendale nell'anno 2013 è presente una sola fattura di acquisto per € 2.596,00, di pomodoro fresco per il mercato, da parte della ditta SE RE. Il totale delle entrate/ricavi (pur volendo ritenere, tutte, valide le fatture di cui sopra), nell'arco dell'intero anno, è pari ad € 722.405,00 (I.V.A. esclusa). Il bilancio di esercizio, riferito a tutto l'anno, è nel: Primo caso di € 1.045.293,00 – 722.405,00 = - 322.888,00 Secondo caso di € 1.045.293,00 – 2.596,00 = - 1.042.697,00. Orbene, dai dati sopra indicati emerge come sia effettivamente impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature;
inoltre, se l'azienda fosse stata reale, in ambedue i casi, avrebbe lavorato in netta perdita sia per l'anno 2013 che per gli altri anni oggetto di accertamento. L'azienda non risulta,
7 inoltre, nella realtà, avere alcuna attrezzatura o macchinario, certificata realmente;
anche la detta circostanza è inverosimile per un'azienda con centinaia di dipendenti assunti e decine di ettari di terreno presi in affitto/comodato e coltivati. CP_ Il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola AN RE, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale e innanzi sintetizzati per l'anno 2013. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. Gli ispettori hanno CP_ effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante inten lavoro. Se è ben vero che trattasi di anno diverso da quello oggetto di causa, è pur vero che è un elemento di riscontro importante rispetto a quanto accertato dagli ispettori. Inoltre, in più punti, i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, alle coltivazioni presenti alla Contrada Prainetta (per la ricorrente avrebbe lavorato nel Testimone_1
2013 occupandosi della coltivazione di PO a contrada Prainetta, mentre l'altro teste riferisce della presenza negli stessi terreni di ortaggi – zucchine, PO e AN -). Entrambi i testi hanno riferito che a EN era presente un agrumeto e, tuttavia, gli ispettori recatisi nel detto terreno hanno constatato solo la presenza di un uliveto in completo stato di abbandono. Nel capannone, secondo quanto dichiarato dal AN era in corso nel 2013 la trasformazione dei PO con lavorazione a ciclo continuo e di tanto nulla viene riferito dai testi, sebbene nel capannone fossero presenti i bagni. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono sia dai dati del verbale ispettivo che da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso AN. Il AN afferma che l'orario di lavoro d'estate era dalle 5,30- 6 fino alle 13:30-14:00 con una pausa di 10 minuti, dal lunedì al sabato. I testimoni viceversa riferiscono di un orario di lavoro sempre uguale anche durante il periodo estivo dalle 7 alle 16:00, dal lunedì al giovedì/venerdì. Appare evidente, poi, la assoluta discordanza fra le dichiarazioni dei testimoni e quelle del SE. I testimoni inoltre riferiscono della raccolta di AR e arance, senza che gli ispettori abbiano accertato il possesso di terreni con tali coltivazioni in capo al SE. Ad ogni buon conto, tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.4. Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento neppure le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
4. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite. LAGONEGRO, 19.05.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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