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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2512/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. PERINELLI ZENO Pt_1 Pt_2
e
, con l'Avv. GRAZIADEI SARA CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e verbale di udienza del 24.09.2025. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver contratto Parte_3 Parte_4 matrimonio concordatario, in Vervò (TN), in data 30.04.2011, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vervò al n.1, Parte II Serie A, anno 2011, in costanza del quale è nata, in data 23.10.2013, la figlia Per_1
.
[...]
Le parti, con ricorso depositato il 29.06.2025, esponevano l'irreparabile crisi del rapporto coniugale e chiedevano che il Tribunale di Trento disponesse la separazione personale alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
b) la casa domicilio coniugale di RE (TN) Frazione Priò in via Lin. N. 12, resta assegnata in via definitiva alla sig.ra completa di Parte_5 arredi e corredi, c) i ricorrenti scelgono l'affido condiviso per la figlia che Persona_1 manterrà la propria residenza presso la madre e quindi presso l'immobile sito in RE (TN) Frazione Priò in via Lin. N. 12 ove continueranno a dimorare;
d) il signor si impegna a versare mediante bonifico in conto Parte_3 corrente alla signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_4 della figlia, la somma mensile di €. 400,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità e da rivalutarsi automati- camente e annualmente secondo gli indici ISTAT ogni anno (doc. 3); e) ciascuno dei genitori contribuirà alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF che qui si allega sub doc. 4; f) Diritti di visita:
➢ il papà prenderà la minore il mercoledì dopo cena per riportarla a scuola il giovedì mattina;
➢ starà poi con il padre a fine settimana alternati dal sabato prima di Per_1 cena fino al lunedì mattina quando il papà la riporterà a scuola;
➢ durante le vacanze estive rimarrà con il padre e con la madre due Per_1 settimane consecutive o non consecutive, con preavviso delle date di permanenza entro aprile,
➢ ogni anno alternerà la presenza con l'uno o l'altro genitore a Per_1
Natale/Capodanno, Pasqua/Pasquetta, 25 aprile/1° maggio, Ferragosto/Ognissanti.
➢ Per un periodo di 6 mesi la figlia non dovrà conoscere eventuali Per_1 nuovi compagni dei genitori ed in ogni caso l'introduzione dovrà avvenire in comune accordo. g) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere diritto a percepire alcunché l'uno dall'altro; h) entrambi i coniugi rimangono e si riconoscono reciprocamente proprietari esclusivi degli immobili e dei terreni a loro tavolarmente intestati;
entrambi i coniugi si riconoscono altresì proprietari esclusivi dei beni mobili registrati esclusivamente a nome di sé medesimi nonché proprietari esclusivi delle somme di cui ai conti correnti intestati solo a sé
Pag. 2 di 12 stessi;
i) La signora verserà al signor la cifra di € Parte_5 Parte_3
20.000,00 (ventimial,00) a titolo di rimborso/indennizzo per le spese da questi sostenute per l'immobile di proprietà della signora in Priò Pt_5
(abitazione familiare). Con il pagamento dell'importo di 20.000,00 € entrambe le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica relativa al rapporto matrimoniale intercorso e l'importo corrisposto deve considerarsi a saldo tombale di ogni pretesa del signor . Per_1
Entrambi i coniugi si impegnano alla liberazione l'uno dell'altro dalle garanzie bancarie prestate. Tale adempimento dovrà essere assolto prima dell'udienza. j) per quanto concerne la divisione delle comproprietà: la quota di immobile in C.C. 322 Rovereto, P.T. 3825 II, p. ed. 2822 P.M. 41 e posto auto in C.C. 322 Rovereto P.T. 3825 II p. 2822 P.M. 65 del sig. , in Parte_3 comproprietà con la signora viene ceduta a quest'ultima Parte_5 con accollo liberatorio della residua parte del mutuo da parte della cessionaria. Gli altri immobili sono già in proprietà esclusiva. I coniugi decidono, in questa sede, di dividere tra di loro gli immobili in comproprietà tra gli stessi, rappresentati dai seguenti immobili: a) unità immobiliare ad uso abitativo e pertinenziale cantina, nell'insieme identificate nel Libro Maestro tenuto presso l'Ufficio del Libro fondiario di Rovereto, nel la consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto - Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 41 (quarantuno); b) posto auto, pertinenziale al suddetto appartamento, identificata nel Libro Maestro tenuto presso il medesimo Ufficio del Libro fondiario, nella consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto - Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 65 (sessantacinque). Dette unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati di Rovereto, in nome di e per il diritto di piena ed Parte_3 Parte_5 esclusiva proprietà, con i seguenti dati:
Pag. 3 di 12 - CC: 322; Particella edificiale: 2822; Sub.: 73; Foglio: 26, PM: 41; Categ.: A/2; Classe: 6, Consistenza: 3 vani;
Supecificie: 51 mq;
Rendita Euro 317,62; Indirizzo: viale Trento n. 31; Piani: S2-3; (l'appartamento e la cantina); CC: 322; Particella edificiale: 2822; Sub.: 24; Foglio: 26, PM: 65; Categ.: C/6; Classe: 4, Consistenza: 14 mq;
Superficie: 14 mq;
Rendita Euro 49,17; Indirizzo: viale Trento n. 33/2; Piano: S1; (il posto auto coperto). k) Gli immobili sono giunti nella proprietà dei sigg.ri e Parte_3 [...] attraverso atto di compravendita dd. 25.10.2017 avanti al notaio Pt_5 dottor Alessandro Angelone Italiano repertorio n. 570, raccolta 468 h) In particolare, il signor (C.F. ) Parte_3 C.F._1 trasferisce alla signora (C.F. ) Parte_5 C.F._2 nata a [...] il [...] la propria quota di comproprietà pari ad ½ dei seguenti immobili: 1) unità immobiliare ad uso abitativo e pertinenziale cantina, nell'insieme identificate nel Libro Maestro tenuto presso l'Ufficio del Libro fondiario di Rovereto, nella consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto
- Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 41 (quarantuno); Categ.: A/2; Classe: 6, Consistenza: 3 vani;
Supecificie: 51 mq;
Rendita Euro 317,62; Indirizzo: viale Trento n. 31; Piani: S2-3; (l'appartamento e la cantina); 2) posto auto, pertinenziale al suddetto appartamento, identificata nel Libro Maestro tenuto presso il medesimo Ufficio del Libro fondiario, nella consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto - Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 65 (sessantacinque). Categ.: C/6; Classe: 4, Consistenza: 14 mq;
Super fi cie: 14 mq;
Rendita Euro 49,17; Indirizzo: viale Trento n. 33/2; Piano: S1; (il posto auto). Dette unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati di Rovereto, in nome di e per il diritto di piena ed Parte_3 Parte_5 esclusiva proprietà, con i seguenti dati: Con riferimento all'art. 29, comma 1bis, della legge n. 52/1985,
Pag. 4 di 12 1) le parti dichiarano a) che l'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto è con tenuta nel precedente articolo;
b) che le relative planimetrie sono state regolarmente depositate in catasto, e precisamente quanto all'appartamento ed alla cantina in data 24 settembre 2013, con prot. n. 4166.001.2013; quanto al posto auto in data 19 dicembre 2002, con prot. n. 3618.001.2002; c) che l'intestazione catastale di dette unità immobiliari urbane è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
2) l'intestatario dei diritti relativi alle medesime unità immobiliari urbane dichiara, e la parte acquirente ne prende atto: a) che le planimetrie sopra indicate corrispondono alle ultime depositate in catasto;
b) che, sul la base delle disposizioni vigenti in materia catastale, le risultanze dei dati catastali e delle indicate planimetrie sono conformi allo stato di fatto dei cespiti in oggetto e che, in ogni caso, non sussisto o difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della relativa rendita catastale e da dar luogo al l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
c) che per le proprietà congiunte, aree scoperte e parti comuni di quanto oggetto del presente atto, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985; Quanto oggetto del presente atto viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente. Il trasferimento comprende ogni diritto, azione, ragione, accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza, servitù attive e diritti di comproprietà con giunti di quanto in oggetto, nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio, tali per legge e come risultanti nel Libro Maestro te nuto presso l'indicato Ufficio del Libro Fondiario. A tal proposito si precisa che: tra l'altro, alla P.M. 41 (quarantuno) in oggetto è congiunta la comproprietà delle pertinenze di seguito indicate e precisamente: a) della P.M. 248, p.ed. 2821, in C.C. Rovereto, in ragione di 27/10000 (ventisette decimillesimi), sub G.N. 3595/7 del 1° settembre 2003,
Pag. 5 di 12 catastalmente non censita;
della P.M. 249, p.ed. 2821, in C.C. Rovereto, in ragione di 29/10000 (ventinove decimillesimi), sub G.N. 3595/9 del 1° settembre 2003, catastalmente non censita;
della P.M. 164, p.ed. 2822, in C.C. Rovereto, in ragione di 23/10000 (ventinove decimillesimi), sub G.N. 1735/7 del 22 aprile 2004, catastalmente non censita;
della P.M. 167, p.ed. 2822, in C.C. Rovereto, in ragione di 29/10000 (ventinove decimillesimi), sub G.N. 1735/9 del 22 aprile 2004, catastalmente non censita;
tra l'altro, alla P.M. 65 (sessantacinque) in oggetto è congiunta la com proprietà della pertinenziale P.M. 164, p.ed. 2822, in C.C. Rovereto, in ragione di 3/10000 (tre decimillesimi), sub G.N. 1735/7 del 22 aprile 2004, catastalmente non censita;
a favore dell'intera p.ed 2822 (di cui sono parte lePP.MM. in oggetto), nel medesimo Libro Maestro, risulta intavolato il diritto di servitù sub G.N. 460/3 del 16 maggio 1903; a favore, tra l'altro, della P.M. 41 in oggetto nel medesimo Libro Maestro, risultano intavolati i diritti di servitù sub G.N. 5464/3 del 24 dicembre 2002, G.N. 264/2 del 21 gennaio 2003, G.N. 3691/44 del 9 settembre 2003 e G.N. 1735/6 del 22 apri le 2004; - formalità, tutte, che la parte acquirente dichiara espressamente di ben conoscere. La parte acquirente dichiara, altresì, di ben conoscere ed accettare integralmente il regolamento del Condominio di cui è parte quanto oggetto del presente atto, e relative Tabelle millesimali contenenti la ripartizione delle spese condominiali, obbligandosi per sé, eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ad osservarne le norme. La parte cedente consegna, col giorno d'oggi, alla parte acquirente, che con ferma, quanto oggetto della presente vendita, unitamente ai titoli e documenti, in suo possesso, relativi alla proprietà ed all'uso. Eventuali imposte dirette o indirette, tasse od altri oneri fiscali e/o condominiali afferenti a quanto in oggetto e relativi al periodo antecedente alla presente vendita, anche se accertati, richiesti od iscritti a ruolo in epoca successiva, restano a carico della parte cedente, fermo restando che, ai sensi del l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. La parte cedente, inoltre, si dichiara edotta del contenuto dispositivo dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., in virtù del quale chi cede diritti su
Pag. 6 di 12 unità immobiliari in condominio, resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore di condominio copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto;
in proposito, la medesima parte cedente dichiara che provvederà autonomamente al relativo adempimento, secondo i normali tempi tecnici.
------------------------------------------ GARANZIE -------------------------------
------------- La parte cedente presta ogni più ampia garanzia di legge, ed in particolare, in relazione a quanto oggetto del presente atto, garantisce: la titolarità del diritto alienato, la disponibilità giuridica, il pacifico possesso, la legittima provenienza e l'inesistenza di pesi, pignoramenti, sequestri, oneri e/o vincoli reali, privilegi fiscali e/o condominiali, prelazioni legali o convenzionali a favore di terzi, iscrizioni e intavolazioni pregiudizievoli o altri diritti che ne diminuiscano il libero godimento, fermo restando quanto in appresso precisato. Si precisa che nel Libro Maestro tenuto preso l'indicato Ufficio del Libro Fondiario, risultano le seguenti iscrizioni:
- l'annotazione della convenzione del 30 agosto 1971 di cui all'art. 6 della L.P. n. 11 del 3 agosto 1970, sub G.N. 1731/6 del 10 settembre 1971;
- l'annotazione della convenzione del 17 settembre 1971 di cui all'art. 6 della L.P. n. 11 del 3 agosto 1970, sub G.N. 1851/3 del 28 settembre 1971;
- l'annotazione della convenzione urbanistica del 28 dicembre 1998 di cui all'art. 55, comma III, della L.P. n. 22 del 5 settembre 1991, sub G.N. 182/3 del 20 gennaio 1999; l'intavolazione dei diritti di servitù di cui ai GG.NN. 5016/9, 5016/10 e 5016/11 del 4 dicembre 2002, a cari co, tra l'altro, delle PP.MM. 41 e 65 in oggetto;
formalità tutte, che la parte acquirente di chiara di ben conoscere.
La parte cedente garantisce, inoltre, di essere al corrente con il pagamento di imposte dirette o indirette, tasse od altri oneri fiscali e/o condominiali (ordinari e straordinari) afferenti al l'unità immobiliare in oggetto e relativi al periodo antecedente al la presente vendita, fermo restando quanto precedentemente precisato in merito;
garantisce, altresì, che non vi sono lavori, di natura condominiale, ancora da eseguire od in corso di
Pag. 7 di 12 esecuzione, già approvati dall'assemblea di condominio ed a seguito dei quali possano derivare spese a carico dell'odierna parte acquirente. La medesima parte cedente, infine, con riferimento agli impianti di cui al l'art. 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economi co 22 gennaio 2008 n. 37 relativi a quanto oggetto del presente atto, dichiara che gli impianti suddetti sono conformi al la normativa in materia di sicurezza.
------------------------ PRESTAZIONE ENERGETICA ------------------------
------------- La parte acquirente dichiara:
- di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, che ricade in classe energetica "C+", ivi compreso il relativo attestato di prestazione energetica, ad oggi vigente, recante codice […] redatto dal tecnico abilitato all'esercizio della professione di Certificatore Energetico per. ind. CP_2 iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia Autonoma di Trento al n. 1956, che, in copia conforme per estratto, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di essere edotta del la circostanza per la quale il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e che detta validità temporale è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in parti colare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regola menti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013, nn. 74 e 75. La parte cedente dichiara e garantisce che l'indicato attestato è pienamente valido ed efficace e che non è scaduto né decaduto, stante l'assenza di interventi tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva della relativa unità immobiliare, e stante l'avvenuto rispetto, al la data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti installati.
------------------ REGOLARITA' ST ED LI -----------
------------- Con riferimento all'articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001 la parte cedente dichiara
Pag. 8 di 12 - che il fabbricato comprendente quanto in oggetto (e relative comproprietà e proprietà congiunte) è stato costruito in virtù ed in conformità al provvedimento edilizio (Conc. nuovo edificio con demolizione esistente) rilasciato dal Comune di Rovereto in data 4 febbraio 2000, recante prot. n. 45220/99, modificato con: variante - autorizzazione del 30 agosto 2001, prot. n. 26154/01;
--- variante - concessione del 30 ottobre 2001, prot. n. 16185/00;
--- variante - concessione del 11 dicembre 2001, prot. n. 27776/00;
--- variante - concessione del 27 marzo 2002, prot. n. 4586/01;
--- variante - concessione dell'11 giugno 2002, prot. n. 48176/01;
--- variante - concessione del 13 giugno 2002, prot. n. 16309/02;
--- variante - "aut. ultimazione lavori" del 12 marzo 2003, prot. n. 4280/03;
--- variante - concessione del 27 ottobre 2003, prot. n. 19700/03;
--- variante - concessione del 30 gennaio 2004, prot. n. 47776/03;
--- variante - concessione del 23 aprile 2004, prot. n. 11335/04;
--- "D.I.A. 0 GIORNI" - del 20 ottobre 2009, prot. n. 43122/09;
- che, in seguito, in relazione a quanto in oggetto e relative parti comuni, sono intervenute opere per le quali sono stati rilasciati dall'indicato Comune i seguenti provvedimenti: "condono L. 3/2001" del 21 aprile 2005, prot. n. 48076/04;
- che, inoltre, sempre in relazione a quanto in oggetto e relative parti comuni, sono intervenute opere per le quali sono state presentate all'indicato Comune: la "D.I.A. - 15 GIORNI" in data 17 maggio 2006, prot. n. 19495/06; la - 15 GIORNI" in data 21 dicembre 2007, prot. n. 51016/07; CP_3 la - 30 GIORNI" in data 16 aprile 2010, prot. n. 16456/10; CP_3 la in data 23 Controparte_4 agosto 2013, prot. n. 32136/13; la in data 13 Controparte_4 gennaio 2014, prot. n. 1066/14; la in data 12 Controparte_4 luglio 2016, prot. n. 39384/16; che in relazione alle e S.C.I.A. sopra citate non sono stati emessi CP_3 provvedimenti di sospensione dei lavori ovvero di diffida a non iniziarli;
Pag. 9 di 12 che, successivamente e a tutt'oggi, non sono state eseguite opere, oltre a quelle sopra citate, tali da richiedere provvedimenti edilizi abilitativi, anche in sanatoria, fermo restando quanto sopra indicato;
che il medesimo fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica, oltre a quelli sopra citati. Con riferimento all'art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001, la parte cedente dichiara che l'indicata normativa non trova applicazione e, pertanto, non si allega al presente atto alcun certificato di destinazione urbanistica in quanto le aree scoperte costituenti comproprietà e proprietà congiunte di quanto in oggetto, ivi comprese le proprietà congiunte di cui al precedente , sono di natura pertinenziale ed hanno una superficie complessiva di spettanza inferiore a 5.000 (cinquemila) metri quadrati. La parte cedente dichiara che per quanto oggetto del presente atto sono stati rilasciati dal Comune di Rovereto i certificati di abitabilità in data 27 settembre 2010, prot. n. 41592/10 e il 29 ottobre 2013, prot. n. 41433/13.
- Le parti danno atto di avere così provveduto a dividere ogni loro bene comune e quindi rinunciano a qualsivoglia reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni;
e rispettivamente rinunciano, per effetto della puntuale esecuzione della presente convenzione, a qualsivoglia altra reciproca richiesta o istanza.
- I sottoscritti autorizzano l'intavolazione alla trascrizione del presente atto presso il competente Ufficio Tavolare, con notifica del decreto tavolare presso lo studio dell'avv. Sara Graziadei, con studio in Denno, Via C. Battisti n. 2 per entrambe le parti, sigg.ri e Parte_3 Parte_5
.
[...]
- Le parti sottoscritte si impegnano nei reciproci confronti ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti, notarili e/o tavolari e/o altri, che fossero comunque necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte nel presente atto.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento di detto immobile, in quanto adottato in sede di separazione, è esente da qualsivoglia imposta, tassa. Il trasferimento di proprietà avviene a titolo gratuito.
Pag. 10 di 12 - Le parti si dichiarano a conoscenza dell'obbligo e dei termini di dichiarazione di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (IMU). In conseguenza di quanto sopra disposto i coniugi dichiarano e riconoscono che con il presente atto hanno diviso i beni già in comproprietà tra di loro, e che in esito alla separazione null'altro hanno da chiedere e pretendere nei reciproci confronti tranne quanto previsto a titolo di mantenimento e spese straordinarie per le figlie. l) spese compensate. I ricorrenti chiedevano inoltre, decorso il termine di cui all'art.3, legge n.898/1970, per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, che l'intestato Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni. Il Presidente del Tribunale fissava, su istanza di rinvio dell'udienza precedentemente fissata, la comparizione delle parti all'udienza del 24.09.2025. All'udienza del 24.09.2025, alla presenza del Cancelliere Esperto, il Sig. Pt_3
, cod. fisc. ) trasferiva alla Sig.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_5 cod.fisc. nata a [...] il [...], la propria CodiceFiscale_4 quota di comproprietà pari a ½ dell'unità immobiliari come indicate in ricorso che letto e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori si considerava quale parte integrante del verbale. La Sig.ra versava al Sig. l'assegno circolare di €.20.000,00 Pt_5 Per_1
(ventimila/00) il quale confermava che con l'accettazione di tale somma cessava ogni pretesa di ordine economico. Le parti si riportavano alle condizioni indicate in ricorso e ne chiedevano il recepimento da parte del Tribunale. I procuratori delle parti concludevano chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Presidente tratteneva la causa in decisione, limitatamente alla fase della separazione, con riserva di riferire in Camera di Consiglio. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa. Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della figlia non risulta contrastare con l'interesse della stessa né vi è motivo Per_1 di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2512/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. PERINELLI ZENO Pt_1 Pt_2
e
, con l'Avv. GRAZIADEI SARA CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e verbale di udienza del 24.09.2025. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver contratto Parte_3 Parte_4 matrimonio concordatario, in Vervò (TN), in data 30.04.2011, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vervò al n.1, Parte II Serie A, anno 2011, in costanza del quale è nata, in data 23.10.2013, la figlia Per_1
.
[...]
Le parti, con ricorso depositato il 29.06.2025, esponevano l'irreparabile crisi del rapporto coniugale e chiedevano che il Tribunale di Trento disponesse la separazione personale alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
b) la casa domicilio coniugale di RE (TN) Frazione Priò in via Lin. N. 12, resta assegnata in via definitiva alla sig.ra completa di Parte_5 arredi e corredi, c) i ricorrenti scelgono l'affido condiviso per la figlia che Persona_1 manterrà la propria residenza presso la madre e quindi presso l'immobile sito in RE (TN) Frazione Priò in via Lin. N. 12 ove continueranno a dimorare;
d) il signor si impegna a versare mediante bonifico in conto Parte_3 corrente alla signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_4 della figlia, la somma mensile di €. 400,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità e da rivalutarsi automati- camente e annualmente secondo gli indici ISTAT ogni anno (doc. 3); e) ciascuno dei genitori contribuirà alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF che qui si allega sub doc. 4; f) Diritti di visita:
➢ il papà prenderà la minore il mercoledì dopo cena per riportarla a scuola il giovedì mattina;
➢ starà poi con il padre a fine settimana alternati dal sabato prima di Per_1 cena fino al lunedì mattina quando il papà la riporterà a scuola;
➢ durante le vacanze estive rimarrà con il padre e con la madre due Per_1 settimane consecutive o non consecutive, con preavviso delle date di permanenza entro aprile,
➢ ogni anno alternerà la presenza con l'uno o l'altro genitore a Per_1
Natale/Capodanno, Pasqua/Pasquetta, 25 aprile/1° maggio, Ferragosto/Ognissanti.
➢ Per un periodo di 6 mesi la figlia non dovrà conoscere eventuali Per_1 nuovi compagni dei genitori ed in ogni caso l'introduzione dovrà avvenire in comune accordo. g) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere diritto a percepire alcunché l'uno dall'altro; h) entrambi i coniugi rimangono e si riconoscono reciprocamente proprietari esclusivi degli immobili e dei terreni a loro tavolarmente intestati;
entrambi i coniugi si riconoscono altresì proprietari esclusivi dei beni mobili registrati esclusivamente a nome di sé medesimi nonché proprietari esclusivi delle somme di cui ai conti correnti intestati solo a sé
Pag. 2 di 12 stessi;
i) La signora verserà al signor la cifra di € Parte_5 Parte_3
20.000,00 (ventimial,00) a titolo di rimborso/indennizzo per le spese da questi sostenute per l'immobile di proprietà della signora in Priò Pt_5
(abitazione familiare). Con il pagamento dell'importo di 20.000,00 € entrambe le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica relativa al rapporto matrimoniale intercorso e l'importo corrisposto deve considerarsi a saldo tombale di ogni pretesa del signor . Per_1
Entrambi i coniugi si impegnano alla liberazione l'uno dell'altro dalle garanzie bancarie prestate. Tale adempimento dovrà essere assolto prima dell'udienza. j) per quanto concerne la divisione delle comproprietà: la quota di immobile in C.C. 322 Rovereto, P.T. 3825 II, p. ed. 2822 P.M. 41 e posto auto in C.C. 322 Rovereto P.T. 3825 II p. 2822 P.M. 65 del sig. , in Parte_3 comproprietà con la signora viene ceduta a quest'ultima Parte_5 con accollo liberatorio della residua parte del mutuo da parte della cessionaria. Gli altri immobili sono già in proprietà esclusiva. I coniugi decidono, in questa sede, di dividere tra di loro gli immobili in comproprietà tra gli stessi, rappresentati dai seguenti immobili: a) unità immobiliare ad uso abitativo e pertinenziale cantina, nell'insieme identificate nel Libro Maestro tenuto presso l'Ufficio del Libro fondiario di Rovereto, nel la consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto - Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 41 (quarantuno); b) posto auto, pertinenziale al suddetto appartamento, identificata nel Libro Maestro tenuto presso il medesimo Ufficio del Libro fondiario, nella consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto - Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 65 (sessantacinque). Dette unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati di Rovereto, in nome di e per il diritto di piena ed Parte_3 Parte_5 esclusiva proprietà, con i seguenti dati:
Pag. 3 di 12 - CC: 322; Particella edificiale: 2822; Sub.: 73; Foglio: 26, PM: 41; Categ.: A/2; Classe: 6, Consistenza: 3 vani;
Supecificie: 51 mq;
Rendita Euro 317,62; Indirizzo: viale Trento n. 31; Piani: S2-3; (l'appartamento e la cantina); CC: 322; Particella edificiale: 2822; Sub.: 24; Foglio: 26, PM: 65; Categ.: C/6; Classe: 4, Consistenza: 14 mq;
Superficie: 14 mq;
Rendita Euro 49,17; Indirizzo: viale Trento n. 33/2; Piano: S1; (il posto auto coperto). k) Gli immobili sono giunti nella proprietà dei sigg.ri e Parte_3 [...] attraverso atto di compravendita dd. 25.10.2017 avanti al notaio Pt_5 dottor Alessandro Angelone Italiano repertorio n. 570, raccolta 468 h) In particolare, il signor (C.F. ) Parte_3 C.F._1 trasferisce alla signora (C.F. ) Parte_5 C.F._2 nata a [...] il [...] la propria quota di comproprietà pari ad ½ dei seguenti immobili: 1) unità immobiliare ad uso abitativo e pertinenziale cantina, nell'insieme identificate nel Libro Maestro tenuto presso l'Ufficio del Libro fondiario di Rovereto, nella consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto
- Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 41 (quarantuno); Categ.: A/2; Classe: 6, Consistenza: 3 vani;
Supecificie: 51 mq;
Rendita Euro 317,62; Indirizzo: viale Trento n. 31; Piani: S2-3; (l'appartamento e la cantina); 2) posto auto, pertinenziale al suddetto appartamento, identificata nel Libro Maestro tenuto presso il medesimo Ufficio del Libro fondiario, nella consistenza ivi risultante, con tutte le comproprietà di legge e quelle tavolarmente iscritte, con i seguenti dati: C.C. 322 Rovereto - Di stretto Rovereto, P.T. 3825 II (tremilaottocentoventicinque seconda sezione), p.ed. 2822 (duemilaottocentoventidue), P.M. 65 (sessantacinque). Categ.: C/6; Classe: 4, Consistenza: 14 mq;
Super fi cie: 14 mq;
Rendita Euro 49,17; Indirizzo: viale Trento n. 33/2; Piano: S1; (il posto auto). Dette unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati di Rovereto, in nome di e per il diritto di piena ed Parte_3 Parte_5 esclusiva proprietà, con i seguenti dati: Con riferimento all'art. 29, comma 1bis, della legge n. 52/1985,
Pag. 4 di 12 1) le parti dichiarano a) che l'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto è con tenuta nel precedente articolo;
b) che le relative planimetrie sono state regolarmente depositate in catasto, e precisamente quanto all'appartamento ed alla cantina in data 24 settembre 2013, con prot. n. 4166.001.2013; quanto al posto auto in data 19 dicembre 2002, con prot. n. 3618.001.2002; c) che l'intestazione catastale di dette unità immobiliari urbane è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
2) l'intestatario dei diritti relativi alle medesime unità immobiliari urbane dichiara, e la parte acquirente ne prende atto: a) che le planimetrie sopra indicate corrispondono alle ultime depositate in catasto;
b) che, sul la base delle disposizioni vigenti in materia catastale, le risultanze dei dati catastali e delle indicate planimetrie sono conformi allo stato di fatto dei cespiti in oggetto e che, in ogni caso, non sussisto o difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della relativa rendita catastale e da dar luogo al l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
c) che per le proprietà congiunte, aree scoperte e parti comuni di quanto oggetto del presente atto, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985; Quanto oggetto del presente atto viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente. Il trasferimento comprende ogni diritto, azione, ragione, accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza, servitù attive e diritti di comproprietà con giunti di quanto in oggetto, nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio, tali per legge e come risultanti nel Libro Maestro te nuto presso l'indicato Ufficio del Libro Fondiario. A tal proposito si precisa che: tra l'altro, alla P.M. 41 (quarantuno) in oggetto è congiunta la comproprietà delle pertinenze di seguito indicate e precisamente: a) della P.M. 248, p.ed. 2821, in C.C. Rovereto, in ragione di 27/10000 (ventisette decimillesimi), sub G.N. 3595/7 del 1° settembre 2003,
Pag. 5 di 12 catastalmente non censita;
della P.M. 249, p.ed. 2821, in C.C. Rovereto, in ragione di 29/10000 (ventinove decimillesimi), sub G.N. 3595/9 del 1° settembre 2003, catastalmente non censita;
della P.M. 164, p.ed. 2822, in C.C. Rovereto, in ragione di 23/10000 (ventinove decimillesimi), sub G.N. 1735/7 del 22 aprile 2004, catastalmente non censita;
della P.M. 167, p.ed. 2822, in C.C. Rovereto, in ragione di 29/10000 (ventinove decimillesimi), sub G.N. 1735/9 del 22 aprile 2004, catastalmente non censita;
tra l'altro, alla P.M. 65 (sessantacinque) in oggetto è congiunta la com proprietà della pertinenziale P.M. 164, p.ed. 2822, in C.C. Rovereto, in ragione di 3/10000 (tre decimillesimi), sub G.N. 1735/7 del 22 aprile 2004, catastalmente non censita;
a favore dell'intera p.ed 2822 (di cui sono parte lePP.MM. in oggetto), nel medesimo Libro Maestro, risulta intavolato il diritto di servitù sub G.N. 460/3 del 16 maggio 1903; a favore, tra l'altro, della P.M. 41 in oggetto nel medesimo Libro Maestro, risultano intavolati i diritti di servitù sub G.N. 5464/3 del 24 dicembre 2002, G.N. 264/2 del 21 gennaio 2003, G.N. 3691/44 del 9 settembre 2003 e G.N. 1735/6 del 22 apri le 2004; - formalità, tutte, che la parte acquirente dichiara espressamente di ben conoscere. La parte acquirente dichiara, altresì, di ben conoscere ed accettare integralmente il regolamento del Condominio di cui è parte quanto oggetto del presente atto, e relative Tabelle millesimali contenenti la ripartizione delle spese condominiali, obbligandosi per sé, eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ad osservarne le norme. La parte cedente consegna, col giorno d'oggi, alla parte acquirente, che con ferma, quanto oggetto della presente vendita, unitamente ai titoli e documenti, in suo possesso, relativi alla proprietà ed all'uso. Eventuali imposte dirette o indirette, tasse od altri oneri fiscali e/o condominiali afferenti a quanto in oggetto e relativi al periodo antecedente alla presente vendita, anche se accertati, richiesti od iscritti a ruolo in epoca successiva, restano a carico della parte cedente, fermo restando che, ai sensi del l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. La parte cedente, inoltre, si dichiara edotta del contenuto dispositivo dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., in virtù del quale chi cede diritti su
Pag. 6 di 12 unità immobiliari in condominio, resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore di condominio copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto;
in proposito, la medesima parte cedente dichiara che provvederà autonomamente al relativo adempimento, secondo i normali tempi tecnici.
------------------------------------------ GARANZIE -------------------------------
------------- La parte cedente presta ogni più ampia garanzia di legge, ed in particolare, in relazione a quanto oggetto del presente atto, garantisce: la titolarità del diritto alienato, la disponibilità giuridica, il pacifico possesso, la legittima provenienza e l'inesistenza di pesi, pignoramenti, sequestri, oneri e/o vincoli reali, privilegi fiscali e/o condominiali, prelazioni legali o convenzionali a favore di terzi, iscrizioni e intavolazioni pregiudizievoli o altri diritti che ne diminuiscano il libero godimento, fermo restando quanto in appresso precisato. Si precisa che nel Libro Maestro tenuto preso l'indicato Ufficio del Libro Fondiario, risultano le seguenti iscrizioni:
- l'annotazione della convenzione del 30 agosto 1971 di cui all'art. 6 della L.P. n. 11 del 3 agosto 1970, sub G.N. 1731/6 del 10 settembre 1971;
- l'annotazione della convenzione del 17 settembre 1971 di cui all'art. 6 della L.P. n. 11 del 3 agosto 1970, sub G.N. 1851/3 del 28 settembre 1971;
- l'annotazione della convenzione urbanistica del 28 dicembre 1998 di cui all'art. 55, comma III, della L.P. n. 22 del 5 settembre 1991, sub G.N. 182/3 del 20 gennaio 1999; l'intavolazione dei diritti di servitù di cui ai GG.NN. 5016/9, 5016/10 e 5016/11 del 4 dicembre 2002, a cari co, tra l'altro, delle PP.MM. 41 e 65 in oggetto;
formalità tutte, che la parte acquirente di chiara di ben conoscere.
La parte cedente garantisce, inoltre, di essere al corrente con il pagamento di imposte dirette o indirette, tasse od altri oneri fiscali e/o condominiali (ordinari e straordinari) afferenti al l'unità immobiliare in oggetto e relativi al periodo antecedente al la presente vendita, fermo restando quanto precedentemente precisato in merito;
garantisce, altresì, che non vi sono lavori, di natura condominiale, ancora da eseguire od in corso di
Pag. 7 di 12 esecuzione, già approvati dall'assemblea di condominio ed a seguito dei quali possano derivare spese a carico dell'odierna parte acquirente. La medesima parte cedente, infine, con riferimento agli impianti di cui al l'art. 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economi co 22 gennaio 2008 n. 37 relativi a quanto oggetto del presente atto, dichiara che gli impianti suddetti sono conformi al la normativa in materia di sicurezza.
------------------------ PRESTAZIONE ENERGETICA ------------------------
------------- La parte acquirente dichiara:
- di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, che ricade in classe energetica "C+", ivi compreso il relativo attestato di prestazione energetica, ad oggi vigente, recante codice […] redatto dal tecnico abilitato all'esercizio della professione di Certificatore Energetico per. ind. CP_2 iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia Autonoma di Trento al n. 1956, che, in copia conforme per estratto, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di essere edotta del la circostanza per la quale il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e che detta validità temporale è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in parti colare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regola menti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013, nn. 74 e 75. La parte cedente dichiara e garantisce che l'indicato attestato è pienamente valido ed efficace e che non è scaduto né decaduto, stante l'assenza di interventi tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva della relativa unità immobiliare, e stante l'avvenuto rispetto, al la data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti installati.
------------------ REGOLARITA' ST ED LI -----------
------------- Con riferimento all'articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001 la parte cedente dichiara
Pag. 8 di 12 - che il fabbricato comprendente quanto in oggetto (e relative comproprietà e proprietà congiunte) è stato costruito in virtù ed in conformità al provvedimento edilizio (Conc. nuovo edificio con demolizione esistente) rilasciato dal Comune di Rovereto in data 4 febbraio 2000, recante prot. n. 45220/99, modificato con: variante - autorizzazione del 30 agosto 2001, prot. n. 26154/01;
--- variante - concessione del 30 ottobre 2001, prot. n. 16185/00;
--- variante - concessione del 11 dicembre 2001, prot. n. 27776/00;
--- variante - concessione del 27 marzo 2002, prot. n. 4586/01;
--- variante - concessione dell'11 giugno 2002, prot. n. 48176/01;
--- variante - concessione del 13 giugno 2002, prot. n. 16309/02;
--- variante - "aut. ultimazione lavori" del 12 marzo 2003, prot. n. 4280/03;
--- variante - concessione del 27 ottobre 2003, prot. n. 19700/03;
--- variante - concessione del 30 gennaio 2004, prot. n. 47776/03;
--- variante - concessione del 23 aprile 2004, prot. n. 11335/04;
--- "D.I.A. 0 GIORNI" - del 20 ottobre 2009, prot. n. 43122/09;
- che, in seguito, in relazione a quanto in oggetto e relative parti comuni, sono intervenute opere per le quali sono stati rilasciati dall'indicato Comune i seguenti provvedimenti: "condono L. 3/2001" del 21 aprile 2005, prot. n. 48076/04;
- che, inoltre, sempre in relazione a quanto in oggetto e relative parti comuni, sono intervenute opere per le quali sono state presentate all'indicato Comune: la "D.I.A. - 15 GIORNI" in data 17 maggio 2006, prot. n. 19495/06; la - 15 GIORNI" in data 21 dicembre 2007, prot. n. 51016/07; CP_3 la - 30 GIORNI" in data 16 aprile 2010, prot. n. 16456/10; CP_3 la in data 23 Controparte_4 agosto 2013, prot. n. 32136/13; la in data 13 Controparte_4 gennaio 2014, prot. n. 1066/14; la in data 12 Controparte_4 luglio 2016, prot. n. 39384/16; che in relazione alle e S.C.I.A. sopra citate non sono stati emessi CP_3 provvedimenti di sospensione dei lavori ovvero di diffida a non iniziarli;
Pag. 9 di 12 che, successivamente e a tutt'oggi, non sono state eseguite opere, oltre a quelle sopra citate, tali da richiedere provvedimenti edilizi abilitativi, anche in sanatoria, fermo restando quanto sopra indicato;
che il medesimo fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica, oltre a quelli sopra citati. Con riferimento all'art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001, la parte cedente dichiara che l'indicata normativa non trova applicazione e, pertanto, non si allega al presente atto alcun certificato di destinazione urbanistica in quanto le aree scoperte costituenti comproprietà e proprietà congiunte di quanto in oggetto, ivi comprese le proprietà congiunte di cui al precedente , sono di natura pertinenziale ed hanno una superficie complessiva di spettanza inferiore a 5.000 (cinquemila) metri quadrati. La parte cedente dichiara che per quanto oggetto del presente atto sono stati rilasciati dal Comune di Rovereto i certificati di abitabilità in data 27 settembre 2010, prot. n. 41592/10 e il 29 ottobre 2013, prot. n. 41433/13.
- Le parti danno atto di avere così provveduto a dividere ogni loro bene comune e quindi rinunciano a qualsivoglia reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni;
e rispettivamente rinunciano, per effetto della puntuale esecuzione della presente convenzione, a qualsivoglia altra reciproca richiesta o istanza.
- I sottoscritti autorizzano l'intavolazione alla trascrizione del presente atto presso il competente Ufficio Tavolare, con notifica del decreto tavolare presso lo studio dell'avv. Sara Graziadei, con studio in Denno, Via C. Battisti n. 2 per entrambe le parti, sigg.ri e Parte_3 Parte_5
.
[...]
- Le parti sottoscritte si impegnano nei reciproci confronti ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti, notarili e/o tavolari e/o altri, che fossero comunque necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte nel presente atto.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento di detto immobile, in quanto adottato in sede di separazione, è esente da qualsivoglia imposta, tassa. Il trasferimento di proprietà avviene a titolo gratuito.
Pag. 10 di 12 - Le parti si dichiarano a conoscenza dell'obbligo e dei termini di dichiarazione di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (IMU). In conseguenza di quanto sopra disposto i coniugi dichiarano e riconoscono che con il presente atto hanno diviso i beni già in comproprietà tra di loro, e che in esito alla separazione null'altro hanno da chiedere e pretendere nei reciproci confronti tranne quanto previsto a titolo di mantenimento e spese straordinarie per le figlie. l) spese compensate. I ricorrenti chiedevano inoltre, decorso il termine di cui all'art.3, legge n.898/1970, per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, che l'intestato Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni. Il Presidente del Tribunale fissava, su istanza di rinvio dell'udienza precedentemente fissata, la comparizione delle parti all'udienza del 24.09.2025. All'udienza del 24.09.2025, alla presenza del Cancelliere Esperto, il Sig. Pt_3
, cod. fisc. ) trasferiva alla Sig.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_5 cod.fisc. nata a [...] il [...], la propria CodiceFiscale_4 quota di comproprietà pari a ½ dell'unità immobiliari come indicate in ricorso che letto e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori si considerava quale parte integrante del verbale. La Sig.ra versava al Sig. l'assegno circolare di €.20.000,00 Pt_5 Per_1
(ventimila/00) il quale confermava che con l'accettazione di tale somma cessava ogni pretesa di ordine economico. Le parti si riportavano alle condizioni indicate in ricorso e ne chiedevano il recepimento da parte del Tribunale. I procuratori delle parti concludevano chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Presidente tratteneva la causa in decisione, limitatamente alla fase della separazione, con riserva di riferire in Camera di Consiglio. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa. Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della figlia non risulta contrastare con l'interesse della stessa né vi è motivo Per_1 di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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