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29 agosto 2014
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1 marzo 2020
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1 gennaio 2022
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Art. 20. Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; ((attivita' e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo;)) valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie ((del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) .
2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'.
((2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di comunicazione e dell'attivita' di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022))
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; ((attivita' e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo;)) valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie ((del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) .
2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'.
((2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di comunicazione e dell'attivita' di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022))
Commentario • 1
- 1. Riforma BCC e nuove misure sulle sofferenze bancarie: rinviato l’esame del GovernoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 28 gennaio 2016 · 15.396663
[…] per rafforzare i diritti processuali delle persone e promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; DECRETO PRESIDENZIALE: Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge n. 125 del 2014 (PRESIDENZA – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) – ESAME PRELIMINARE; DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI); […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 22/03/2016, n. 764Provvedimento: […] Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 20 della legge 11 agosto 2014. n. 125. […] In particolare, l'art. 20 della legge 125 del 2014 dispone che l'organizzazione del Ministero sia riordinata in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia con un regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4- bis, della legge n. 400 del 1988. […] lettera c), numeri 5), e 6) ridefinisce le competenze e la struttura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), in applicazione dei criteri disposti dall'articolo 20 della legge n. 125 del 2014, […]Leggi di più...