Articolo 7 della Legge 24 dicembre 1988, n. 542
Articolo 6Articolo 8
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14 gennaio 1989
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6.). 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1989 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. 4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipaizoni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1989.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1989