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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 799 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nuova denominazione della Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Salerno, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2940/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 5 giugno 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 5 luglio 2024, la nuova Parte_1 denominazione della proponeva Parte_2 appello, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2940/24, pubblicata in data 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda da essa proposta al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento Controparte_1 dei crediti maturati in ragione dell'esecuzione di servizi di pulizia -in favore della NI s.c.p.a.- e da quest'ultima ad essa ceduti.
2. Costituitosi in giudizio, l' Controparte_1 di impugnava le avverse argomentazioni e richieste, CP_1 delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è fondato ed, Parte_1 in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato la domanda da essa proposta, omettendo di considerare che il comportamento processuale tenuto dall' Controparte_1 di costituiva una confessione, ai sensi
[...] CP_1 dell'articolo 2733 del codice civile, riguardo all'esistenza di un
2 contratto valido ed efficace con la NI s.c.p.a., tanto è vero che il convenuto aveva sostenuto di avere pagato tempestivamente alcune fatture, né aveva contestato la natura di transazione commerciale del rapporto instaurato con la società cedente, sebbene, fin dall'atto di citazione, mediante la produzione delle note debito e del relativo dettaglio, avesse dedotto che il tasso di interessi di mora era quello stabilito dal decreto legislativo numero 231 del 2002 e, dunque, che era assolutamente ravvisabile “una sottostante transazione commerciale”; b) erano stati violati gli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e l'articolo 2697 del codice civile, non avendo il Tribunale di Salerno adeguatamente valutato le produzioni documentali, considerato che l'esistenza di un valido ed efficace contratto tra la NI s.c.p.a. e l'
[...]
era dimostrata dalle Controparte_1 fatture versate in atti -recanti il numero di codice identificativo di gara, 20359284EE- che erano state emesse a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi di pulizia erogate in virtù del contratto stipulato con il convenuto nel periodo di efficacia del rapporto, in relazione alle quali non era stata sollevata alcuna contestazione da parte dell'
[...]
; c) la Controparte_1 Parte_1 mediante l'atto di cessione avente ad oggetto sia i crediti esistenti al tempo della cessione, sia i crediti futuri, aveva acquistato anche i diritti relativi agli interessi di mora maturati e maturandi e, pertanto, aveva diritto al pagamento degli stessi, da determinare ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002, nonché dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002; d) il Tribunale di
Salerno, inoltre, aveva violato gli articoli 161 e 112 del codice di procedura civile, in quanto, sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di un contratto tra la NI s.c.p.a. e l'
[...]
[..
[...] di , aveva ritenuto assorbita Parte_3 CP_1 ogni altra questione, rigettando le relative domande e omettendo di pronunciarsi su di esse;
e) era stata condannata ingiustamente, infine, alla refusione delle spese di lite, che, in seguito all'auspicato accoglimento dell'appello, sarebbero dovute essere poste a carico dell' Controparte_1 di (cfr. l'atto di appello del 5 luglio 2024,
[...] CP_1 alle pagine da 7 a 19).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) la società attrice aveva sostenuto di essere creditrice nei confronti dell' di Controparte_1
dei seguenti importi: euro 11.881,77, a titolo di CP_1 interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti portati dalle fatture indicate nelle note di debito, interessi anatocistici, ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto delle note di debito, che risultavano scaduti da oltre sei mesi, euro 480,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del
2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle dodici fatture di cui al tardivo pagamento da parte dell' ; b) non Controparte_1 era fondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, riguardo al
“difetto di legittimazione passiva”, in quanto “dall'insieme delle disposizioni si ricavava il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate”; c) “il debitore ceduto poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente” e, nel caso di contestazione del credito, occorreva provare sia la fonte negoziale, che la corretta esecuzione delle prestazioni per le quali si richiedeva il pagamento, tenendo a mente che “per espressa previsione
4 normativa, i contratti conclusi con la pubblica amministrazione dovevano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, non rilevando comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date”; d) le fatture riportate nel documento depositato dalla società attrice, denominato “elenco dei documenti estratti”, indicavano “solo il numero della fattura ed il relativo importo senza alcuna specificazione” per cui la suddetta documentazione non aveva efficacia probatoria, “non costituendo la fattura, peraltro, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, piuttosto, un mero indizio”; e) la società attrice, non avendo prodotto il contratto stipulato con la NI s.c.p.a. e “non avendo provato la corretta esecuzione delle prestazioni commesse, che nemmeno aveva individuato precisamente”, non aveva dimostrato la fondatezza della domanda formulata, che, pertanto, doveva essere rigettata;
f) era inammissibile la domanda subordinata proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, difettando i presupposti all'uopo richiesti dalla legge;
g) le spese processuali seguivano la soccombenza ed erano liquidate in dispositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno sono condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, in quanto poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo all'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellante, con riferimento, segnatamente, all'insussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti.
Ed, infatti, al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni asseritamente effettuate per conto ed a carico dell' di , sarebbe Controparte_1 CP_1 stato necessario dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- la stipula, nelle forme stabilite dalla legge, di uno
5 specifico accordo contrattuale con la NI s.c.p.a. -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
4.1. I rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, come è noto, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n.
13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido ed efficace,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
4.2. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il
6 regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
4.3. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica
7 amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
5. Orbene, nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la NI s.c.p.a. e l' di , integrante un Controparte_1 CP_1 imprescindibile fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un contratto nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n. 7294/17
e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da
8 permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, le fatture e le note di debito prodotte in giudizio dalla società appellante, nonché il contratto di cessione dei crediti (cfr., allegati in copia al fascicolo della Parte_1 le fatture, le note di debito ed il contratto di cessione con il quale la NI s.c.p.a. ha ceduto i crediti de quibus alla
[...]
, non sono idonei a sorreggere la pretesa Parte_2 creditoria azionata, non essendo possibile attribuirgli alcuna efficacia sostitutiva o surrogatoria rispetto al contratto che le parti avrebbero dovuto stipulare, nelle forme prescritte dalla legge, e che la società appellante, al fine di assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto versare in atti.
5.1. Non è superfluo rammentare che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dei requisiti formali che devono contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi produrre -al fine di assolvere a tale onere probatorio- proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n.
1452/19).
Conseguentemente, non è possibile reputare adeguatamente fornita la dimostrazione che la società appellante avrebbe dovuto dare nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, all'esistenza di un rapporto tra le parti, essendo indispensabile -la
9 produzione di un contratto stipulato in forma scritta- anche per comprendere, in tutti i suoi risvolti, il suo effettivo tenore ed il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, nella vicenda in esame, tra l'altro, dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la società cedente era legittimata ad erogare.
5.2. Né vale alcunché, nella prospettiva fin qui tracciata, sostenere -come ha fatto, nelle sue difese, la Parte_1 che non sia stata contestata l'esecuzione delle prestazioni, che sia avvenuto il pagamento, in parte, del credito derivante dal rapporto negoziale asseritamente insorto con la società cedente o che, nei documenti prodotti in giudizio, siano rinvenibili riferimenti a tale rapporto, in quanto la necessaria conclusione del contratto nelle forme prescritte dalla legge -e la conseguente necessità della sua produzione in giudizio- preclude di attribuire qualsivoglia rilievo -proprio in applicazione dei principi giuridici più volte menzionati nelle pagine che precedono- a comportamenti concludenti o comunque ricognitivi di un rapporto giuridico che, nella sua fase genetica, non può prescindere dalla conclusione secondo determinate modalità e che, sul piano probatorio, non è suscettibile di essere asseverato se non attraverso la produzione in giudizio del documento in cui l'accordo raggiunto dai contraenti sia stato formalmente trasfuso.
Pertanto, non avendo la fornito la Parte_1 dimostrazione che avrebbe dovuto dare, inerente -non è superfluo ribadirlo- ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, e non essendo possibile, in mancanza di prova della stipula di un contratto con la pubblica amministrazione nelle forme prescritte dalla legge, discettare in alcun modo della sussistenza di qualsivoglia diritto
10 correlato ad un rapporto nullo e, quindi, del tutto inefficace, a titolo di sorta capitale, ma anche -ed a maggior ragione, verrebbe da dire- di accessori, non è possibile riconoscere alcunché alla società appellante.
5.3. Vale la pena di ricordare, oltre tutto, che -come, del resto, ha fatto presente anche il Giudice di primo grado- il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr. Cass. civ. n.
9842/18), per cui non è possibile nemmeno ipotizzare che la questione relativa alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio non dovesse far parte del thema decidendum, ancor più, giova rimarcarlo ulteriormente, perché attinente ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata ed integrando, altresì, una questione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate (in linea, del resto, con quanto aveva condivisibilmente fatto il Tribunale di Salerno, il quale, avendo accertato l'insussistenza, non comprovata, di un rapporto valido ed efficace tra le parti, aveva rigettato in toto la domanda, non affrontando, in particolare, le questioni relative alla debenza degli accessori specificamente richiesti ed al loro precipuo ammontare, non mancando, altresì, di rigettare espressamente la domanda subordinata proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, in virtù di una statuizione
11 non oggetto di impugnazione), l'appello proposto dalla
[...] deve essere rigettato. Parte_1
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, rimanendo ferma, oltre tutto, l'omologa statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, non potendo essere riformata -nemmeno in parte qua- la decisione assunta in prime cure, del tutto in linea con il principio di soccombenza.
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla refusione, in favore Parte_1 dell' di , delle spese Controparte_1 CP_1 di lite, che liquida in euro 5.100,00 per compensi di avvocato,
12 oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 799 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nuova denominazione della Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Salerno, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2940/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 5 giugno 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 5 luglio 2024, la nuova Parte_1 denominazione della proponeva Parte_2 appello, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2940/24, pubblicata in data 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda da essa proposta al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento Controparte_1 dei crediti maturati in ragione dell'esecuzione di servizi di pulizia -in favore della NI s.c.p.a.- e da quest'ultima ad essa ceduti.
2. Costituitosi in giudizio, l' Controparte_1 di impugnava le avverse argomentazioni e richieste, CP_1 delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è fondato ed, Parte_1 in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato la domanda da essa proposta, omettendo di considerare che il comportamento processuale tenuto dall' Controparte_1 di costituiva una confessione, ai sensi
[...] CP_1 dell'articolo 2733 del codice civile, riguardo all'esistenza di un
2 contratto valido ed efficace con la NI s.c.p.a., tanto è vero che il convenuto aveva sostenuto di avere pagato tempestivamente alcune fatture, né aveva contestato la natura di transazione commerciale del rapporto instaurato con la società cedente, sebbene, fin dall'atto di citazione, mediante la produzione delle note debito e del relativo dettaglio, avesse dedotto che il tasso di interessi di mora era quello stabilito dal decreto legislativo numero 231 del 2002 e, dunque, che era assolutamente ravvisabile “una sottostante transazione commerciale”; b) erano stati violati gli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e l'articolo 2697 del codice civile, non avendo il Tribunale di Salerno adeguatamente valutato le produzioni documentali, considerato che l'esistenza di un valido ed efficace contratto tra la NI s.c.p.a. e l'
[...]
era dimostrata dalle Controparte_1 fatture versate in atti -recanti il numero di codice identificativo di gara, 20359284EE- che erano state emesse a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi di pulizia erogate in virtù del contratto stipulato con il convenuto nel periodo di efficacia del rapporto, in relazione alle quali non era stata sollevata alcuna contestazione da parte dell'
[...]
; c) la Controparte_1 Parte_1 mediante l'atto di cessione avente ad oggetto sia i crediti esistenti al tempo della cessione, sia i crediti futuri, aveva acquistato anche i diritti relativi agli interessi di mora maturati e maturandi e, pertanto, aveva diritto al pagamento degli stessi, da determinare ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002, nonché dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002; d) il Tribunale di
Salerno, inoltre, aveva violato gli articoli 161 e 112 del codice di procedura civile, in quanto, sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di un contratto tra la NI s.c.p.a. e l'
[...]
[..
[...] di , aveva ritenuto assorbita Parte_3 CP_1 ogni altra questione, rigettando le relative domande e omettendo di pronunciarsi su di esse;
e) era stata condannata ingiustamente, infine, alla refusione delle spese di lite, che, in seguito all'auspicato accoglimento dell'appello, sarebbero dovute essere poste a carico dell' Controparte_1 di (cfr. l'atto di appello del 5 luglio 2024,
[...] CP_1 alle pagine da 7 a 19).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) la società attrice aveva sostenuto di essere creditrice nei confronti dell' di Controparte_1
dei seguenti importi: euro 11.881,77, a titolo di CP_1 interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti portati dalle fatture indicate nelle note di debito, interessi anatocistici, ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto delle note di debito, che risultavano scaduti da oltre sei mesi, euro 480,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del
2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle dodici fatture di cui al tardivo pagamento da parte dell' ; b) non Controparte_1 era fondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, riguardo al
“difetto di legittimazione passiva”, in quanto “dall'insieme delle disposizioni si ricavava il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate”; c) “il debitore ceduto poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente” e, nel caso di contestazione del credito, occorreva provare sia la fonte negoziale, che la corretta esecuzione delle prestazioni per le quali si richiedeva il pagamento, tenendo a mente che “per espressa previsione
4 normativa, i contratti conclusi con la pubblica amministrazione dovevano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, non rilevando comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date”; d) le fatture riportate nel documento depositato dalla società attrice, denominato “elenco dei documenti estratti”, indicavano “solo il numero della fattura ed il relativo importo senza alcuna specificazione” per cui la suddetta documentazione non aveva efficacia probatoria, “non costituendo la fattura, peraltro, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, piuttosto, un mero indizio”; e) la società attrice, non avendo prodotto il contratto stipulato con la NI s.c.p.a. e “non avendo provato la corretta esecuzione delle prestazioni commesse, che nemmeno aveva individuato precisamente”, non aveva dimostrato la fondatezza della domanda formulata, che, pertanto, doveva essere rigettata;
f) era inammissibile la domanda subordinata proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, difettando i presupposti all'uopo richiesti dalla legge;
g) le spese processuali seguivano la soccombenza ed erano liquidate in dispositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno sono condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, in quanto poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo all'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellante, con riferimento, segnatamente, all'insussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti.
Ed, infatti, al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni asseritamente effettuate per conto ed a carico dell' di , sarebbe Controparte_1 CP_1 stato necessario dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- la stipula, nelle forme stabilite dalla legge, di uno
5 specifico accordo contrattuale con la NI s.c.p.a. -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
4.1. I rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, come è noto, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n.
13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido ed efficace,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
4.2. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il
6 regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
4.3. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica
7 amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
5. Orbene, nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la NI s.c.p.a. e l' di , integrante un Controparte_1 CP_1 imprescindibile fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un contratto nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n. 7294/17
e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da
8 permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, le fatture e le note di debito prodotte in giudizio dalla società appellante, nonché il contratto di cessione dei crediti (cfr., allegati in copia al fascicolo della Parte_1 le fatture, le note di debito ed il contratto di cessione con il quale la NI s.c.p.a. ha ceduto i crediti de quibus alla
[...]
, non sono idonei a sorreggere la pretesa Parte_2 creditoria azionata, non essendo possibile attribuirgli alcuna efficacia sostitutiva o surrogatoria rispetto al contratto che le parti avrebbero dovuto stipulare, nelle forme prescritte dalla legge, e che la società appellante, al fine di assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto versare in atti.
5.1. Non è superfluo rammentare che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dei requisiti formali che devono contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi produrre -al fine di assolvere a tale onere probatorio- proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n.
1452/19).
Conseguentemente, non è possibile reputare adeguatamente fornita la dimostrazione che la società appellante avrebbe dovuto dare nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, all'esistenza di un rapporto tra le parti, essendo indispensabile -la
9 produzione di un contratto stipulato in forma scritta- anche per comprendere, in tutti i suoi risvolti, il suo effettivo tenore ed il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, nella vicenda in esame, tra l'altro, dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la società cedente era legittimata ad erogare.
5.2. Né vale alcunché, nella prospettiva fin qui tracciata, sostenere -come ha fatto, nelle sue difese, la Parte_1 che non sia stata contestata l'esecuzione delle prestazioni, che sia avvenuto il pagamento, in parte, del credito derivante dal rapporto negoziale asseritamente insorto con la società cedente o che, nei documenti prodotti in giudizio, siano rinvenibili riferimenti a tale rapporto, in quanto la necessaria conclusione del contratto nelle forme prescritte dalla legge -e la conseguente necessità della sua produzione in giudizio- preclude di attribuire qualsivoglia rilievo -proprio in applicazione dei principi giuridici più volte menzionati nelle pagine che precedono- a comportamenti concludenti o comunque ricognitivi di un rapporto giuridico che, nella sua fase genetica, non può prescindere dalla conclusione secondo determinate modalità e che, sul piano probatorio, non è suscettibile di essere asseverato se non attraverso la produzione in giudizio del documento in cui l'accordo raggiunto dai contraenti sia stato formalmente trasfuso.
Pertanto, non avendo la fornito la Parte_1 dimostrazione che avrebbe dovuto dare, inerente -non è superfluo ribadirlo- ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, e non essendo possibile, in mancanza di prova della stipula di un contratto con la pubblica amministrazione nelle forme prescritte dalla legge, discettare in alcun modo della sussistenza di qualsivoglia diritto
10 correlato ad un rapporto nullo e, quindi, del tutto inefficace, a titolo di sorta capitale, ma anche -ed a maggior ragione, verrebbe da dire- di accessori, non è possibile riconoscere alcunché alla società appellante.
5.3. Vale la pena di ricordare, oltre tutto, che -come, del resto, ha fatto presente anche il Giudice di primo grado- il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr. Cass. civ. n.
9842/18), per cui non è possibile nemmeno ipotizzare che la questione relativa alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio non dovesse far parte del thema decidendum, ancor più, giova rimarcarlo ulteriormente, perché attinente ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata ed integrando, altresì, una questione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate (in linea, del resto, con quanto aveva condivisibilmente fatto il Tribunale di Salerno, il quale, avendo accertato l'insussistenza, non comprovata, di un rapporto valido ed efficace tra le parti, aveva rigettato in toto la domanda, non affrontando, in particolare, le questioni relative alla debenza degli accessori specificamente richiesti ed al loro precipuo ammontare, non mancando, altresì, di rigettare espressamente la domanda subordinata proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, in virtù di una statuizione
11 non oggetto di impugnazione), l'appello proposto dalla
[...] deve essere rigettato. Parte_1
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, rimanendo ferma, oltre tutto, l'omologa statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, non potendo essere riformata -nemmeno in parte qua- la decisione assunta in prime cure, del tutto in linea con il principio di soccombenza.
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla refusione, in favore Parte_1 dell' di , delle spese Controparte_1 CP_1 di lite, che liquida in euro 5.100,00 per compensi di avvocato,
12 oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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