TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 12520/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12520/2017
PROMOSSA DA
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE (CF: Parte_1
) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. DEODATO ALESSIA P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_1
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. FOTI LONGO MONICA P.IVA_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a D.I. n. 2527/2017
Precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione in data 2.2.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2527 del 9.5.2017 il Giudice del Tribunale di Catania ha ingiunto al
Condominio Via Teseo n. 13 e via Battello, Catania, di pagare in favore della Controparte_2 la somma di € 18.386,31 oltre interessi e spese di ingiunzione, per lavori di
[...]
pulizia dei vani condominiali del effettuati nel periodo tra il 2011 ed il 2015. Parte_1
Contro il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il ingiunto, Parte_1
contestando il quantum del credito, e la fondatezza della pretesa e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ha quindi chiesto: dichiarare non dovute le somme di cui al D.I. opposto, annullare e revocare il D.I., condannare controparte alle spese e ai compensi del giudizio;
in subordine, compensarsi e ridursi secondo giustizia il dovuto.
Si è costituita la società opposta, chiedendo di dichiarare la provvisoria esecuzione del D.I., rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo;
disporre ex art. 186 bis c.p.c.
l'immediato pagamento dell'importo di € 16.528,81 non contestato.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte opposta ha prodotto in data 28.2.2022 note con allegata documentazione contabile, che è stata contestata dal;
è stata disposta, dunque, acquisizione del fascicolo del Parte_1
monitorio, che è pervenuto il 9.11.2023 e la causa è stata posta in decisione il 2.2.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte opponente ha così concluso: “precisa le proprie istanze e conclusioni riportandosi a quanto chiesto ed eccepito in giudizio nell'atto introduttivo del presente giudizio, nelle memorie ex art. 183
c.p.c. e verbali di causa, anche quello del 06/06/2022, da intendersi qui integralmente riportate e trascritti e, in particolare, quello del 06/06/2022 e quelli successivi. Si contesta di nuovo e ci si oppone alla produzione ed allegazione avversaria ormai preclusa ex art. 153 c.p.c. e decaduta ex art. 183 comma 6 perché successiva ai termini perentori per le articolazioni istruttorie e per il deposito della produzione documentale delle parti”.
Parte opposta “insiste nella comparsa di costituzione riportandosi altresì ai verbali di causa tutti da intendersi qui integralmente trascritti contestando quanto da parte avversa eccepito. Si insiste nei chiesti mezzi istruttori ossia prova per testi poiché conducenti e rilevanti cosi come articolati in memoria. Qualora il giudice ritenesse di non ammettere i mezzi istruttori si chiede che la causa venga decisa riportandosi questa difesa alle conclusioni già spiegate in comparsa di costituzione e reiterate in memorie.”
____ Preliminarmente, con riferimento all'accezione di inammissibilità o improcedibilità per omessa mediazione deve evidenziarsi che la controversia non rientra tra quelle per cui è stabilita la mediazione obbligatoria, non potendosi intendere quale causa in materia condominiale, essendo l'oggetto del giudizio un appalto di servizi, di cui una delle parti è un condominio.
____
Sempre in via preliminare, è inammissibile poiché tardiva – per come eccepito dall'opponente – la produzione documentale allegata in data 28.2.2022 dalla società Ed invero, non si CP_1
tratta, come dedotto dalla difesa convenuta, di produzione già presente nel fascicolo del monitorio in quanto, per come si evince dal contenuto del ricorso per D.I., acquisito il 9.11.2023, le allegazioni non sono corrispondenti a quelle già in atti. Ne consegue che della stessa non può tenersi conto in sede di decisione.
____
Nel merito, l'opposizione è fondata, per come di seguito esposto.
Si premette che, in sede di giudizio di opposizione, quella del creditore opposto corrisponde alla posizione dell'attore in senso sostanziale;
ne consegue che è onere di parte opposta dar prova del proprio credito, non essendo sufficienti quegli elementi che consentono l'emissione di decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., quali la fattura (Cass. n. 1741/2010; n. 5071/2009; n. 17371/2003).
Con riferimento alla efficacia probatoria della fattura, la stessa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cass. n. 19944 del 12/07/2023).
Ciò premesso, per come evidenziato, la fattura non è sufficiente a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle contestazioni mosse con l'opposizione, lo stesso dicasi per l'estratto autentico delle scritture contabili, in quanto atti di formazione unilaterale. Occorre, Co inoltre, evidenziare che in allegato al ricorso per on risultano prodotte tutte le fatture oggetto della domanda (in particolare, sono state allegate unicamente le fatture nn.: 1/2015 4/2014
14/2014 e 13/2013).
Con riguardo alla prova del contratto di prestazione di servizi di pulizia, è stato allegato da parte opposta (con la memoria del 15.12.2018, era memoria ex art. 183 co. 6 c,p.c.) preventivo sottoscritto dal dott. nella qualità di “amministratore”. Tuttavia, da tale documento Per_1 non si evince la qualità dello stesso, essendo il preventivo – pur riferito al servizio di pulizia per il
– intestato alla società . Deduce l'opposta che la riferibilità Parte_2 CP_4 CP_5
al Condominio può evincersi dall'oggetto, dal codice fiscale del condomino e dalla firma dell'amministratore (cfr. comparsa conclusionale). Invero, il codice fiscale, aggiunto a penna, e la sottoscrizione dell'amministratore sono stati contestati e disconosciuti da parte dell'opponente.
Tuttavia, a prescindere da tali considerazioni, il contratto di appalto di servizi non richiede per la sua validità che sia stato concluso per iscritto, potendo essere provata diversamente, anche per presunzioni, la conclusione dell'accordo.
Sotto altro profilo non risulta neppure dimostrata la fondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum, in riferimento alle specifiche contestazioni mosse agli importi richiesti ad opera del opponente, che non corrispondono neppure con quanto indicato nel preventivo e Parte_1
nella stessa comparsa di costituzione.
In riferimento a tali contestazioni sugli importi – compiutamente argomentate, in ultimo, in sede di comparsa conclusionale dell'opponente –, la società opposta rappresenta che “Il fatto che opponente abbia fatturato importi superiori rispetto al preventivo è stato determinato dall'aver prestato ulteriori servizi di pulizia oltre le 20 ore pattuite e tanto ciò è vero che il non Parte_1
ha mai provveduto a contestare in alcun modo gli importi richiesti e precisati in fattura” (comparsa conclusionale del 30.3.2024).
Invero, all'esito dell'istruttoria nessuna prova è stata fornita in ordine alla effettiva esecuzione di tali prestazioni (“ulteriori servizi di pulizia”) che, per ammissione della stessa società, non sono state previamente concordate tra le parti, anche con riferimento ai costi delle stesse.
Deve rilevarsi, infatti, che ricade sull'opposta/attrice in senso sostanziale l'onere di dimostrare la contrattazione relativa alle prestazioni effettivamente eseguite in favore del Condominio opponente.
Ciò premesso, la documentazione allegata al ricorso per D.I. e quella prodotta nel presente giudizio di opposizione (con comparsa di costituzione) non consente di ritenere fondata la pretesa creditoria della società opposta. Difatti, evidenzia questo Giudice che parte opposta non ha allegato tutte le fatture per le quali richiede il pagamento, al fine di provare il relativo credito, e, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente sui pagamenti effettuati, come documentati con i bonifici allegati (doc. 12 e 13, all. del 15.12.2018), non chiarisce l'imputazione dei pagamenti ricevuti, e non contestati. Né risulta adeguatamente provato il rapporto contrattuale, in riferimento ai servizi resi ed al compenso pattuito per gli stessi.
Neppure la prova orale – articolata nella memoria n. 2) ex art. 183 co. 6 c.p.c. dell'opposta, e non ammessa – assume rilievo dirimente ai fini della dimostrazione di fondatezza della pretesa creditoria, essendo inammissibili in quanto generici i capitoli volti a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni (tra l'altro il capitolo n. 1 si riferisce unicamente alle 20 ore settimanali di cui al preventivo allegato), e irrilevanti nella parte in cui si riportano al contenuto delle fatture che, in quanto prova documentale, avrebbero dovuto essere integralmente allegate.
Va, quindi, confermato il contenuto dell'ordinanza istruttoria che ha rigettato l'istanza di prova per testi articolata da parte opposta.
Essendo, per come evidenziato, il relativo onere probatorio a carico della società opposta, attore in senso sostanziale, la persistente incertezza sugli importi asseritamente dovuti e non corrisposti da controparte comporta il rigetto integrale della domanda, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., con accoglimento dell'opposizione.
____
Atteso l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
12520/2017 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 2527/2017 emesso dal Giudice del
Tribunale di Catania;
- Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali IVA e cassa come per legge.
Catania il 24/03/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12520/2017
PROMOSSA DA
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE (CF: Parte_1
) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. DEODATO ALESSIA P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_1
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. FOTI LONGO MONICA P.IVA_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a D.I. n. 2527/2017
Precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione in data 2.2.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2527 del 9.5.2017 il Giudice del Tribunale di Catania ha ingiunto al
Condominio Via Teseo n. 13 e via Battello, Catania, di pagare in favore della Controparte_2 la somma di € 18.386,31 oltre interessi e spese di ingiunzione, per lavori di
[...]
pulizia dei vani condominiali del effettuati nel periodo tra il 2011 ed il 2015. Parte_1
Contro il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il ingiunto, Parte_1
contestando il quantum del credito, e la fondatezza della pretesa e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ha quindi chiesto: dichiarare non dovute le somme di cui al D.I. opposto, annullare e revocare il D.I., condannare controparte alle spese e ai compensi del giudizio;
in subordine, compensarsi e ridursi secondo giustizia il dovuto.
Si è costituita la società opposta, chiedendo di dichiarare la provvisoria esecuzione del D.I., rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo;
disporre ex art. 186 bis c.p.c.
l'immediato pagamento dell'importo di € 16.528,81 non contestato.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte opposta ha prodotto in data 28.2.2022 note con allegata documentazione contabile, che è stata contestata dal;
è stata disposta, dunque, acquisizione del fascicolo del Parte_1
monitorio, che è pervenuto il 9.11.2023 e la causa è stata posta in decisione il 2.2.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte opponente ha così concluso: “precisa le proprie istanze e conclusioni riportandosi a quanto chiesto ed eccepito in giudizio nell'atto introduttivo del presente giudizio, nelle memorie ex art. 183
c.p.c. e verbali di causa, anche quello del 06/06/2022, da intendersi qui integralmente riportate e trascritti e, in particolare, quello del 06/06/2022 e quelli successivi. Si contesta di nuovo e ci si oppone alla produzione ed allegazione avversaria ormai preclusa ex art. 153 c.p.c. e decaduta ex art. 183 comma 6 perché successiva ai termini perentori per le articolazioni istruttorie e per il deposito della produzione documentale delle parti”.
Parte opposta “insiste nella comparsa di costituzione riportandosi altresì ai verbali di causa tutti da intendersi qui integralmente trascritti contestando quanto da parte avversa eccepito. Si insiste nei chiesti mezzi istruttori ossia prova per testi poiché conducenti e rilevanti cosi come articolati in memoria. Qualora il giudice ritenesse di non ammettere i mezzi istruttori si chiede che la causa venga decisa riportandosi questa difesa alle conclusioni già spiegate in comparsa di costituzione e reiterate in memorie.”
____ Preliminarmente, con riferimento all'accezione di inammissibilità o improcedibilità per omessa mediazione deve evidenziarsi che la controversia non rientra tra quelle per cui è stabilita la mediazione obbligatoria, non potendosi intendere quale causa in materia condominiale, essendo l'oggetto del giudizio un appalto di servizi, di cui una delle parti è un condominio.
____
Sempre in via preliminare, è inammissibile poiché tardiva – per come eccepito dall'opponente – la produzione documentale allegata in data 28.2.2022 dalla società Ed invero, non si CP_1
tratta, come dedotto dalla difesa convenuta, di produzione già presente nel fascicolo del monitorio in quanto, per come si evince dal contenuto del ricorso per D.I., acquisito il 9.11.2023, le allegazioni non sono corrispondenti a quelle già in atti. Ne consegue che della stessa non può tenersi conto in sede di decisione.
____
Nel merito, l'opposizione è fondata, per come di seguito esposto.
Si premette che, in sede di giudizio di opposizione, quella del creditore opposto corrisponde alla posizione dell'attore in senso sostanziale;
ne consegue che è onere di parte opposta dar prova del proprio credito, non essendo sufficienti quegli elementi che consentono l'emissione di decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., quali la fattura (Cass. n. 1741/2010; n. 5071/2009; n. 17371/2003).
Con riferimento alla efficacia probatoria della fattura, la stessa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cass. n. 19944 del 12/07/2023).
Ciò premesso, per come evidenziato, la fattura non è sufficiente a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle contestazioni mosse con l'opposizione, lo stesso dicasi per l'estratto autentico delle scritture contabili, in quanto atti di formazione unilaterale. Occorre, Co inoltre, evidenziare che in allegato al ricorso per on risultano prodotte tutte le fatture oggetto della domanda (in particolare, sono state allegate unicamente le fatture nn.: 1/2015 4/2014
14/2014 e 13/2013).
Con riguardo alla prova del contratto di prestazione di servizi di pulizia, è stato allegato da parte opposta (con la memoria del 15.12.2018, era memoria ex art. 183 co. 6 c,p.c.) preventivo sottoscritto dal dott. nella qualità di “amministratore”. Tuttavia, da tale documento Per_1 non si evince la qualità dello stesso, essendo il preventivo – pur riferito al servizio di pulizia per il
– intestato alla società . Deduce l'opposta che la riferibilità Parte_2 CP_4 CP_5
al Condominio può evincersi dall'oggetto, dal codice fiscale del condomino e dalla firma dell'amministratore (cfr. comparsa conclusionale). Invero, il codice fiscale, aggiunto a penna, e la sottoscrizione dell'amministratore sono stati contestati e disconosciuti da parte dell'opponente.
Tuttavia, a prescindere da tali considerazioni, il contratto di appalto di servizi non richiede per la sua validità che sia stato concluso per iscritto, potendo essere provata diversamente, anche per presunzioni, la conclusione dell'accordo.
Sotto altro profilo non risulta neppure dimostrata la fondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum, in riferimento alle specifiche contestazioni mosse agli importi richiesti ad opera del opponente, che non corrispondono neppure con quanto indicato nel preventivo e Parte_1
nella stessa comparsa di costituzione.
In riferimento a tali contestazioni sugli importi – compiutamente argomentate, in ultimo, in sede di comparsa conclusionale dell'opponente –, la società opposta rappresenta che “Il fatto che opponente abbia fatturato importi superiori rispetto al preventivo è stato determinato dall'aver prestato ulteriori servizi di pulizia oltre le 20 ore pattuite e tanto ciò è vero che il non Parte_1
ha mai provveduto a contestare in alcun modo gli importi richiesti e precisati in fattura” (comparsa conclusionale del 30.3.2024).
Invero, all'esito dell'istruttoria nessuna prova è stata fornita in ordine alla effettiva esecuzione di tali prestazioni (“ulteriori servizi di pulizia”) che, per ammissione della stessa società, non sono state previamente concordate tra le parti, anche con riferimento ai costi delle stesse.
Deve rilevarsi, infatti, che ricade sull'opposta/attrice in senso sostanziale l'onere di dimostrare la contrattazione relativa alle prestazioni effettivamente eseguite in favore del Condominio opponente.
Ciò premesso, la documentazione allegata al ricorso per D.I. e quella prodotta nel presente giudizio di opposizione (con comparsa di costituzione) non consente di ritenere fondata la pretesa creditoria della società opposta. Difatti, evidenzia questo Giudice che parte opposta non ha allegato tutte le fatture per le quali richiede il pagamento, al fine di provare il relativo credito, e, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente sui pagamenti effettuati, come documentati con i bonifici allegati (doc. 12 e 13, all. del 15.12.2018), non chiarisce l'imputazione dei pagamenti ricevuti, e non contestati. Né risulta adeguatamente provato il rapporto contrattuale, in riferimento ai servizi resi ed al compenso pattuito per gli stessi.
Neppure la prova orale – articolata nella memoria n. 2) ex art. 183 co. 6 c.p.c. dell'opposta, e non ammessa – assume rilievo dirimente ai fini della dimostrazione di fondatezza della pretesa creditoria, essendo inammissibili in quanto generici i capitoli volti a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni (tra l'altro il capitolo n. 1 si riferisce unicamente alle 20 ore settimanali di cui al preventivo allegato), e irrilevanti nella parte in cui si riportano al contenuto delle fatture che, in quanto prova documentale, avrebbero dovuto essere integralmente allegate.
Va, quindi, confermato il contenuto dell'ordinanza istruttoria che ha rigettato l'istanza di prova per testi articolata da parte opposta.
Essendo, per come evidenziato, il relativo onere probatorio a carico della società opposta, attore in senso sostanziale, la persistente incertezza sugli importi asseritamente dovuti e non corrisposti da controparte comporta il rigetto integrale della domanda, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., con accoglimento dell'opposizione.
____
Atteso l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
12520/2017 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 2527/2017 emesso dal Giudice del
Tribunale di Catania;
- Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali IVA e cassa come per legge.
Catania il 24/03/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini