Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3665 dell'anno 2024 V.G.
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, entrambi residenti in [...], Vill. S. Margherita, C.F._2
Via Reale n° 09, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore
Catalano (C.F.: ), pec: C.F._3
presso il cui studio sito in Messina, in Email_1
Via Ghibellina n. 75, sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/11/2024, i coniugi
[...]
ato a Messina (ME) il 24/10/1977 e nata a Parte_1 Parte_2
Messina (ME) il 18/07/1979, premesso che in data 19.07.2007 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 407, parte 2, serie A, anno
2007; che dall'unione erano nati quattro figli: , nata a Persona_1
Messina il 17/11/2008, nato a [...] il [...], Persona_2
, nata a [...] il [...] e nata a Persona_3 Persona_4
Messina il 20/03/2016; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e con pernotto nella casa coniugale;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, sig. , Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: Il il martedì, giovedì e venerdì ad esclusione dei giorni in cui sarà Parte_1
impegnato in lavori di guardia (il è militare), preleverà da Parte_1
scuola la figlia alle ore 13.15 e l'accompagnerà a Nizza di Sicilia Per_3
dove effettua la logopedia e la riaccompagnerà a casa;
in tale occasione avrà modo di vedere gli altri figli;
nei week-end, i figli staranno alternativamente con il padre: il sabato o la domenica dalle 10:00 sino alle ore 18:00, nel momento in cui il avrà la disponibilità di Parte_1
un'abitazione, i figli potranno prolungare la permanenza con il padre
2 pernottando presso la sua abitazione. Nel periodo estivo il padre avrà diritto a due settimane di vacanza con i figli (data da concordarsi di volta in volta tra i coniugi, entro il 30 giugno di ciascun anno). Nelle vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere i figli presso di sé per due giorni alternando le festività comprese nella settimana prescelta, in modo da comprendere in anni alterni il Natale o il Capodanno, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre potrà trattenere con sé i figli per quattro giorni durante le vacanze natalizie, previa comunicazione entro il 15 dicembre;
Per il giorno dei compleanni dei figli dovranno essere presenti ai festeggiamenti entrambi i genitori. Per quanto riguarda le questioni economiche vi è da dire che i coniugi percepiscono mensilmente €.
1.900,00 il ed €. 2.650,00 la oltre gli assegni familiari, Parte_1 Pt_2
(che percepiranno entrambi i coniugi in parti uguali) stante quanto sopra il verserà mensilmente, per il mantenimento dei figli la somma di Parte_1
€. 600,00, il suddetto importo varierà in eccesso e/o in difetto al variare dell'importo degli assegni familiari corrisposti dall' Nessun assegno di CP_1
mantenimento è previsto a favore o a carico di ciascun coniuge avendo gli stessi adeguati mezzi di sostentamento. Le spese straordinarie sostenute per i figli sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico - sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Per comodità e precisazione i genitori dovranno fare riferimento alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare” emanate dal Consiglio Nazionale Forense
e così come in tale documento regolamentate e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
3 specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese
4 extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. La casa coniugale (di proprietà della IG.ra ), con i mobili ivi esistenti, rimane in uso Parte_2
alla IG.ra I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e Pt_2
comunque entro venti giorni, ogni reciproca variazione del loro domicilio o utenza telefonica. Gli istanti, reciprocamente ed espressamente si concedono, sin da adesso, l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse. Per quant'altro, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09.12.2024. All'udienza del 07.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
5 Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con
6 norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il Parte_1
24/10/1977 e nata a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
07/11/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 19.07.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 407, parte 2, serie A, anno 2007.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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