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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/09/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 600/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 18.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti MASTRODOMENICO Alessandro del foro di Foggia e MASTRODOMENICO Andrea del foro di Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione, proposta da Parte_1
(con ricorso depositato in data 5.4.2024, in riassunzione all'esito di ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Teramo), avverso il verbale unico di accertamento n. 2023001120/DDL in data 3.5.2023 dell' e del conseguente provvedimento Controparte_2 CP_1
n.prot. N. 16/05/2023.0116722 in data 16.5.2023 che aveva disconosciuto il proprio rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
(società Controparte_3 esercente attività di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con Sentenza n.38/2021 del 16.7.2021), relativamente al periodo dall'1.11.2017 all'11.9.2021 (ossia l'ultimo periodo, fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, del rapporto di lavoro, che era stato instaurato in data 18.7.1988 con le mansioni di assistente amministrativo e poi proseguito dal 1.1.1998 con le mansioni di Dirigente), a motivo di “assenza di prova e/o, comunque, violazione del diritto di accesso agli atti, di difesa dell'odierno ricorrente e di imparzialità e trasparenza dell'amministrazione” ed in via subordinata con accertamento di aver svolto, oltre a ricoprire i ruoli apicali dell'azienda, mansioni di “soggette al vincolo di subordinazione, tale da essere inquadrato come dirigente d'azienda di cui al CCNL per i dirigenti ed industriali”; nonché, in via ulteriormente subordinata, con accertamento di aver svolto attività riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativa.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione, deducendo in CP_1 particolare la “incompatibilità” tra con il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente e la carica di legale rappresentante, essendo stato nominato, con atto in data 23.10.2017, presidente del consiglio di amministrazione della menzionata società cooperativa (succedendo al precedente presidente
, nonché consigliere delegato. Persona_1
L' eccepiva in particolare che nel contestato periodo il ricorrente non si era CP_1 limitato a svolgere l'incarico di Direttore commerciale ed amministrativo, ma aveva in realtà esercitato tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e datoriali, che “il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente è stato costantemente affidato ed esercitato dal sig. e non dal Consiglio d'Amministrazione, svuotato di Parte_1 ogni potere decisionale e di controllo”, tanto che “il CDA risulta essere stato presente solo formalmente ed il sig. ha svolto un'attività di Parte_1 lavoro prettamente di tipo imprenditoriale”; ciò “senza mai interfacciarsi con alcuno del Consiglio d'Amministrazione, curando personalmente i rapporti con i professionisti, con gli istituti di credito, con i fornitori e clienti, occupandosi anche dell'attività di ricerca di nuovi clienti, nonché dell'organizzazione, direzione e gestione del personale dipendente (colloqui di lavoro, assunzioni, pagamento degli stipendi, richieste di ferie e permessi, ecc”, provvedendo tra l'altro a predisporre egli stesso il proprio nuovo contratto di lavoro subordinato in data 30.9.2019, né
2 aveva “mai ricevuto ordini ed istruzioni di lavoro e la sua attività di lavoro non è mai stata controllata da alcuno (…)”.
Precisava inoltre che il ricorrente aveva beneficiato di NASPI a causa ed in dipendenza del rapporto di lavoro asseritamente subordinato con la e, CP_4
a seguito del disconoscimento del rapporto, la prestazione previdenziale
“temporanea” era stata chiesta in restituzione, come da avviso bonario in data 28.7.2023 e da avviso di addebito n. 383-2023-00006736-10 in data 24.10.2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di
€19.673,31
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi che se la carica di amministratore unico deve ritenersi in assoluto incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, nel caso invece, come quello di specie, di componente di consiglio di amministratore ovvero di presidente dello stesso, i due rapporti devono ritenersi compatibili purché, quanto al rapporto di lavoro subordinato, sia accertata in concreto la soggezione al potere direttivo (e se del caso disciplinare) del consiglio di amministrazione nel suo complesso, e ciò anche qualora vengano in rilievo, nell'ambito del rapporto subordinato medesimo, mansioni di dirigente, pur connotate da peculiare autonomia (sicché anche l'accertamento della subordinazione deve tener conto di tali peculiarità):
• “Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società di capitali, non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, a contenuto dirigenziale, fra il primo e la seconda (salvo il caso dell'amministratore unico della società, attesa l'incompatibilità fra l'autonomia che lo caratterizza e la subordinazione) considerata la natura parzialmente imprenditoriale dell'attività del normale dirigente, quale "alter ego" dell'imprenditore, e l'irrilevanza della eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale nei confronti della società, requisito non necessario per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tale rapporto in concreto va stabilita dal giudice di merito, accertando l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, in posizione di subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate, restando comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia d'ostacolo la mera qualità di legale rappresentante della società, come presidente della stessa” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1793 del 07/03/1996, Rv. 496171
- 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2586 del 24/03/1997, Rv. 503211 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6336 del 22/06/1999, Rv. 527813 - 01);
• “La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore
3 rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6819 del 24/05/2000, Rv. 536877 - 0);
• “Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 06/11/2013-Rv. 628962).
***
Del resto lo stesso con Messaggio n. 12441/2011 in data 8.6.2011 avente CP_1 ad “OGGETTO: Rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa legge 142/2001”, ha affermato i seguenti principi:
• ha innanzitutto premesso che “1. Funzioni tipiche del presidente di cooperativa. Quanto alle funzioni riferibili al presidente di cooperativa si deve tenere presente che l'art. 2521 c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/2003 (di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), prevede che nell'atto costitutivo della cooperativa sia indicato il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società. Tale potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al presidente. Qualora l'atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale rappresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta in capo al consiglio di amministrazione. Inoltre, l'art. 2381 cod. civ. (norma relativa al presidente della società per azioni, ma riferibile anche al presidente di cooperativa) dispone che il presidente, salvo diversa previsione dello statuto, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Sarà dunque lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri e compiti. Infine, al presidente è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio;
tali circostanze, peraltro, non lo abilitano di per sé a compiere atti deliberativi e non gli attribuiscono poteri decisionali, che restano in capo all'organo collegiale”;
• ha quindi avuto modo di precisare la “2. Compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato”, richiamando la predetta pronuncia di Cass.1793/1996, e quindi la “3. Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene che i principi sopra esposti possano essere mutuati nell'ambito della società cooperativa ed in relazione al presidente della società stessa. Ne consegue che anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico); il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale. Risulta essenziale, pertanto, espletare un'indagine caso per caso, volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze”.
Detti principi sono stati ripresi in via generale, con riferimento alle società di capitali, dal successivo Messaggio n. 3359/2019 in data 17.9.2019 avente ad
“OGGETTO: Compatibilità della titolarità di cariche sociali nell'ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società.
4 Precisazioni”.
***
Alla luce di tali premesse in diritto, va valutata la fondatezza del ricorso, la prova testimoniale espletata avendo comprovato che il ricorrente, pur nello svolgimento di un'amplissima attività gestionale (che va oltre quella di mero amministratore, trattandosi di attività di concreta gestione di una molteplicità di attività e di progetti operativi), si relazionava comunque continuativamente con gli altri membri del consiglio di amministrazione, la volontà del quale si formava pertanto in modo effettivamente collegiale (nonostante gli eventuali contrasti su singole questioni, come l'accesso al testo cartaceo delle delibere), e non era dunque imposta da un solo soggetto.
Del resto, i poteri deliberativi del consiglio di amministrazione sono previsti espressamente dallo Statuto della Controparte_3
, nelle seguenti disposizioni, relative
[...] anche agli altri organi:
• “Art.35 (consiglio di amministrazione) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipe nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali né quella di Direttori Generali ovvero essere Soci illimitatamente responsabili in altre imprese identiche o affini o comunque in concorrenza con la cooperativa salvo che siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amminitratore. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Art.36 (competenze e poteri dell'Organo Amministrativo) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno (…) Art.41 (Rappresentanza) Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della spetta, nei limiti delle CP_3 deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire
5 speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art.41 (Presidente onorario) Il Presidente onorario partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi sociali e cura la rappresentanza politico-sociale della società nei confronti degli Enti pubblici, privati ed organizzazioni di categoria”.
Quanto dunque alle proprie mansioni dirigenziali, il ricorrente non ha fatto altro che continuare a svolgerle come faceva in passato, in continuità con il lungo periodo pregresso di lavoro subordinato (fin dal 1.1.1998, come pacifico tra le parti, e non solo negli ultimi 4 anni ossia del periodo oggetto di accertamento dal 1.11.2017 all'11.9.2021), dovendo altresì evidenziarsi che egli era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione per sopperire alla sopraggiunta incompatibilità del precedente presidente, che Persona_1 tuttavia, sotto la presidenza del ricorrente, ha continuato a svolgere le assegnate funzioni di presidente onorario, in concreto esercitate con una partecipazione effettiva all'attività aziendale, circostanza questa, parimenti emersa dall'istruttoria testimoniale e che ulteriormente conferma che il ricorrente trovava anche in un ulteriore soggetto con il quale relazionarsi e coordinarsi, Per_1 nell'assunzione delle decisioni incidenti sull'attività aziendale.
***
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese possono essere integralmente compensate, dovendo registrarsi orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità, sia pure ad opera della Sezione Tributaria della S.C., in relazione alla specifica posizione del presidente del consiglio di amministrazione (e non solo dell'amministratore unico):
• “In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita” (Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36362 del 23/11/2021, Rv. 663056 - 01; Cassazione, conforme, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5318 del 28/02/2025, Rv. 674183 - 01).
6
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità degli atti impugnati e la continuità del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente anche nel periodo dal 1.11.2017 all'11.9.2021;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 18.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 18.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti MASTRODOMENICO Alessandro del foro di Foggia e MASTRODOMENICO Andrea del foro di Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione, proposta da Parte_1
(con ricorso depositato in data 5.4.2024, in riassunzione all'esito di ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Teramo), avverso il verbale unico di accertamento n. 2023001120/DDL in data 3.5.2023 dell' e del conseguente provvedimento Controparte_2 CP_1
n.prot. N. 16/05/2023.0116722 in data 16.5.2023 che aveva disconosciuto il proprio rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
(società Controparte_3 esercente attività di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con Sentenza n.38/2021 del 16.7.2021), relativamente al periodo dall'1.11.2017 all'11.9.2021 (ossia l'ultimo periodo, fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, del rapporto di lavoro, che era stato instaurato in data 18.7.1988 con le mansioni di assistente amministrativo e poi proseguito dal 1.1.1998 con le mansioni di Dirigente), a motivo di “assenza di prova e/o, comunque, violazione del diritto di accesso agli atti, di difesa dell'odierno ricorrente e di imparzialità e trasparenza dell'amministrazione” ed in via subordinata con accertamento di aver svolto, oltre a ricoprire i ruoli apicali dell'azienda, mansioni di “soggette al vincolo di subordinazione, tale da essere inquadrato come dirigente d'azienda di cui al CCNL per i dirigenti ed industriali”; nonché, in via ulteriormente subordinata, con accertamento di aver svolto attività riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativa.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione, deducendo in CP_1 particolare la “incompatibilità” tra con il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente e la carica di legale rappresentante, essendo stato nominato, con atto in data 23.10.2017, presidente del consiglio di amministrazione della menzionata società cooperativa (succedendo al precedente presidente
, nonché consigliere delegato. Persona_1
L' eccepiva in particolare che nel contestato periodo il ricorrente non si era CP_1 limitato a svolgere l'incarico di Direttore commerciale ed amministrativo, ma aveva in realtà esercitato tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e datoriali, che “il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente è stato costantemente affidato ed esercitato dal sig. e non dal Consiglio d'Amministrazione, svuotato di Parte_1 ogni potere decisionale e di controllo”, tanto che “il CDA risulta essere stato presente solo formalmente ed il sig. ha svolto un'attività di Parte_1 lavoro prettamente di tipo imprenditoriale”; ciò “senza mai interfacciarsi con alcuno del Consiglio d'Amministrazione, curando personalmente i rapporti con i professionisti, con gli istituti di credito, con i fornitori e clienti, occupandosi anche dell'attività di ricerca di nuovi clienti, nonché dell'organizzazione, direzione e gestione del personale dipendente (colloqui di lavoro, assunzioni, pagamento degli stipendi, richieste di ferie e permessi, ecc”, provvedendo tra l'altro a predisporre egli stesso il proprio nuovo contratto di lavoro subordinato in data 30.9.2019, né
2 aveva “mai ricevuto ordini ed istruzioni di lavoro e la sua attività di lavoro non è mai stata controllata da alcuno (…)”.
Precisava inoltre che il ricorrente aveva beneficiato di NASPI a causa ed in dipendenza del rapporto di lavoro asseritamente subordinato con la e, CP_4
a seguito del disconoscimento del rapporto, la prestazione previdenziale
“temporanea” era stata chiesta in restituzione, come da avviso bonario in data 28.7.2023 e da avviso di addebito n. 383-2023-00006736-10 in data 24.10.2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di
€19.673,31
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Deve premettersi che se la carica di amministratore unico deve ritenersi in assoluto incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, nel caso invece, come quello di specie, di componente di consiglio di amministratore ovvero di presidente dello stesso, i due rapporti devono ritenersi compatibili purché, quanto al rapporto di lavoro subordinato, sia accertata in concreto la soggezione al potere direttivo (e se del caso disciplinare) del consiglio di amministrazione nel suo complesso, e ciò anche qualora vengano in rilievo, nell'ambito del rapporto subordinato medesimo, mansioni di dirigente, pur connotate da peculiare autonomia (sicché anche l'accertamento della subordinazione deve tener conto di tali peculiarità):
• “Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società di capitali, non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, a contenuto dirigenziale, fra il primo e la seconda (salvo il caso dell'amministratore unico della società, attesa l'incompatibilità fra l'autonomia che lo caratterizza e la subordinazione) considerata la natura parzialmente imprenditoriale dell'attività del normale dirigente, quale "alter ego" dell'imprenditore, e l'irrilevanza della eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale nei confronti della società, requisito non necessario per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tale rapporto in concreto va stabilita dal giudice di merito, accertando l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, in posizione di subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate, restando comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia d'ostacolo la mera qualità di legale rappresentante della società, come presidente della stessa” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1793 del 07/03/1996, Rv. 496171
- 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2586 del 24/03/1997, Rv. 503211 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6336 del 22/06/1999, Rv. 527813 - 01);
• “La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore
3 rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6819 del 24/05/2000, Rv. 536877 - 0);
• “Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 06/11/2013-Rv. 628962).
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Del resto lo stesso con Messaggio n. 12441/2011 in data 8.6.2011 avente CP_1 ad “OGGETTO: Rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa legge 142/2001”, ha affermato i seguenti principi:
• ha innanzitutto premesso che “1. Funzioni tipiche del presidente di cooperativa. Quanto alle funzioni riferibili al presidente di cooperativa si deve tenere presente che l'art. 2521 c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/2003 (di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), prevede che nell'atto costitutivo della cooperativa sia indicato il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società. Tale potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al presidente. Qualora l'atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale rappresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta in capo al consiglio di amministrazione. Inoltre, l'art. 2381 cod. civ. (norma relativa al presidente della società per azioni, ma riferibile anche al presidente di cooperativa) dispone che il presidente, salvo diversa previsione dello statuto, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Sarà dunque lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri e compiti. Infine, al presidente è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio;
tali circostanze, peraltro, non lo abilitano di per sé a compiere atti deliberativi e non gli attribuiscono poteri decisionali, che restano in capo all'organo collegiale”;
• ha quindi avuto modo di precisare la “2. Compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato”, richiamando la predetta pronuncia di Cass.1793/1996, e quindi la “3. Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene che i principi sopra esposti possano essere mutuati nell'ambito della società cooperativa ed in relazione al presidente della società stessa. Ne consegue che anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico); il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale. Risulta essenziale, pertanto, espletare un'indagine caso per caso, volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze”.
Detti principi sono stati ripresi in via generale, con riferimento alle società di capitali, dal successivo Messaggio n. 3359/2019 in data 17.9.2019 avente ad
“OGGETTO: Compatibilità della titolarità di cariche sociali nell'ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società.
4 Precisazioni”.
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Alla luce di tali premesse in diritto, va valutata la fondatezza del ricorso, la prova testimoniale espletata avendo comprovato che il ricorrente, pur nello svolgimento di un'amplissima attività gestionale (che va oltre quella di mero amministratore, trattandosi di attività di concreta gestione di una molteplicità di attività e di progetti operativi), si relazionava comunque continuativamente con gli altri membri del consiglio di amministrazione, la volontà del quale si formava pertanto in modo effettivamente collegiale (nonostante gli eventuali contrasti su singole questioni, come l'accesso al testo cartaceo delle delibere), e non era dunque imposta da un solo soggetto.
Del resto, i poteri deliberativi del consiglio di amministrazione sono previsti espressamente dallo Statuto della Controparte_3
, nelle seguenti disposizioni, relative
[...] anche agli altri organi:
• “Art.35 (consiglio di amministrazione) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipe nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali né quella di Direttori Generali ovvero essere Soci illimitatamente responsabili in altre imprese identiche o affini o comunque in concorrenza con la cooperativa salvo che siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amminitratore. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Art.36 (competenze e poteri dell'Organo Amministrativo) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno (…) Art.41 (Rappresentanza) Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della spetta, nei limiti delle CP_3 deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire
5 speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art.41 (Presidente onorario) Il Presidente onorario partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi sociali e cura la rappresentanza politico-sociale della società nei confronti degli Enti pubblici, privati ed organizzazioni di categoria”.
Quanto dunque alle proprie mansioni dirigenziali, il ricorrente non ha fatto altro che continuare a svolgerle come faceva in passato, in continuità con il lungo periodo pregresso di lavoro subordinato (fin dal 1.1.1998, come pacifico tra le parti, e non solo negli ultimi 4 anni ossia del periodo oggetto di accertamento dal 1.11.2017 all'11.9.2021), dovendo altresì evidenziarsi che egli era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione per sopperire alla sopraggiunta incompatibilità del precedente presidente, che Persona_1 tuttavia, sotto la presidenza del ricorrente, ha continuato a svolgere le assegnate funzioni di presidente onorario, in concreto esercitate con una partecipazione effettiva all'attività aziendale, circostanza questa, parimenti emersa dall'istruttoria testimoniale e che ulteriormente conferma che il ricorrente trovava anche in un ulteriore soggetto con il quale relazionarsi e coordinarsi, Per_1 nell'assunzione delle decisioni incidenti sull'attività aziendale.
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Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese possono essere integralmente compensate, dovendo registrarsi orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità, sia pure ad opera della Sezione Tributaria della S.C., in relazione alla specifica posizione del presidente del consiglio di amministrazione (e non solo dell'amministratore unico):
• “In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita” (Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36362 del 23/11/2021, Rv. 663056 - 01; Cassazione, conforme, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5318 del 28/02/2025, Rv. 674183 - 01).
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità degli atti impugnati e la continuità del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente anche nel periodo dal 1.11.2017 all'11.9.2021;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 18.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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