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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1929/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1929 /2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to COSTANZA Parte_1
DESIDERIO e dall'avv.to ANDREA BARRA;
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to BENEDETTO MARIA Controparte_1
BONOMO
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 5 Gennaio 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a i pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 57.850,18, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto: che Parte_1
quale titolare di di aveva commissionato al ricorrente quale Pt_1 Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, la fornitura di alcuni materiali e l'esecuzione di alcune opere, nonché i relativi lavori di depositi e movimentazioni, riguardanti un prototipo di catamarano denominato IL26; che il ricorrente aveva ultimato tali lavori e aveva emesso la fattura conclusiva n. 035/18 del 14.11.2018 pari ad euro 57.850,18. A sostegno della domanda monitoria, aveva allegato l'inadempimento della committente al pagamento del corrispettivo. 1 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione n Parte_1
proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
In fatto parte opponente ha rappresentato che nel corso dell'anno 2015 le parti avevano convenuto dapprima che l'impresa opposta avrebbe realizzato gli scafi del catamarano, nonché fornito e posato in opera alcuni prodotti accessori, poi la parte opponente aveva commissionato le ulteriori prestazioni necessarie al completamento del prototipo dell'imbarcazione, versando una somma complessiva pari a Euro 76.770,54, con un disavanzo in favore dell'attrice pari a Euro 5.470,54 rispetto alla fatture emesse, e che in data 13.07.2018, l'impresa appaltatrice aveva trasportato il catamarano a Genova, curando l'assemblaggio delle parti strutturali.
In tale occasione, l'opponente non aveva ricevuto in consegna, né accettato l'opera rilevando che alcune parti non erano state completate, in particolare non era stata passata la mano di vernice antivegetativa sull'opera viva, erano assenti le protezioni in gomma degli spigoli a taglio vivo dell'alluminio, non erano stati installati la deriva dello scafo destro e i sistemi di bloccaggio delle traverse di collegamento agli scafi. L'impresa appaltatrice si era quindi impegnata a eseguire gli interventi prima del varo e il catamarano era stata pertanto ormeggiato alla banchina principale del porto di Genova. Nella notte tra 13 e 14 luglio 2018 si era reso necessario un intervento d'urgenza atto a sigillare la falla a causa delle infiltrazioni d'acqua nello scafo destro. Gli interventi in seguito eseguiti da CP_1
non erano stati risolutivi tant'è che in data 17.07.2018 l'imbarcazione era affondata, imponendo l'immediato intervento di messa in sicurezza del natante del personale dello
Yacht Club Italiano. Dopo un ulteriore intervento riparatore dell'impresa appaltatrice, il
24.07.2018 il catamarano veniva rimesso in acqua e in data 28.07.2018 l'albero era collassato e l'imbarcazione veniva rimossa d'urgenza dal personale dello Yacht Club
Italiano.
Parte attrice ha allegato, anche tramite perizia di parte, che il collasso era dovuto ai difetti di realizzazione dell'imbarcazione tali da compromettere in modo totale, assoluto e
2 irrimediabile l'affidabilità dell'oggetto: “- i diametri esterni delle sezioni collassate paiono congruenti con quello progettuale mentre pare non uniforme lo spessore richiesto di 2.5mm;
-le saldature delle piastre di collegamento dei montanti, dei controventi e delle parti strutturali dell'albero paiono eseguite con procedure non idonee visto il notevole spessore di un solo cordone, la presenza di innumerevoli soffiature e riprese oltre alla molatura che a volte ha provocato intagli delle sezioni”.
A seguito delle domande risarcitorie dell'attrice, l'impresa Cancelli aveva avanzato la pretesa economica, per la refusione di spese di varia natura, nebulosamente descritte e misteriosamente quantificate in Euro 47.471,18, di cui alla fattura 35/2018 azionata nel procedimento monitorio.
Parte opponente aveva instaurato un procedimento per sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. e un procedimento ex art. 696 bis cpc sempre innanzi al Tribunale di Bergamo (
n.r.g. 11340/2018) per ottenere l'accertamento: (i) dei vizi da cui era affetto il prototipo di catamarano SilverKat26, (ii) delle condizioni in cui versava l'imbarcazione, (iii) dei danni dallo stesso subiti e delle cause degli stessi, con quantificazione dei danni patiti dalla committenza e degli importi pagati da quest'ultima all'impresa Cancelli.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
- aveva corrisposto in favore dell'appaltatrice tutti gli importi richiesti per l'esecuzione delle prestazioni commissionate;
- ciononostante, il catamarano SilverKat26, oggetto delle prestazioni appaltate all'opposta, era affetto da gravissimi vizi e difetti, ascrivibili all'operato imperito e negligente dell'appaltatore;
-l'appaltatore non aveva denunziato tempestivamente le carenze e i deficit progettuali;
- ha contestato gli interventi di cui alla fattura 35/2018 in quanto mai commissionati ed eventualmente rientranti nell'obbligazione dell'appaltatore di consegna dell'opera realizzata a regola d'arte.
Quanto alle risultanze dell'atp, contestate dall'attrice, la difesa dell'opponente ha dedotto come la prevalente responsabilità del progettista non faccia venir meno la responsabilità dell'appaltatore per vizi riconducibili al progetto
Ha allegato l'inadempimento dell'appaltatore e l'imperita esecuzione dell'opera, un natante del tutto inadatto alla sua destinazione e ha formulato in via riconvenzionale domanda di
3 risoluzione del contratto e restituzione dell'importo di euro 76.770,54 versato a titolo di corrispettivo e in subordine domanda di riduzione del prezzo nella misura non inferiore a euro 25.750.
Ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in particolare per i costi sostenuti pari a euro 33.295,36, in quanto l'imperita esecuzione dell'opera ad opera dell'impresa opposta aveva determinato il fallimento dell'iniziativa imprenditoriale ideata e avviata e promossa dall'arch. per la quale quest'ultima aveva ricevuto finanche Pt_1
un finanziamento da un istituto di credito.
Ha altresì formulato domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'indebito pagamento e alla ripetizione della somma di euro 5.470,54.
Si è costituita l'impresa individuale che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha rappresentato che in data 09.07.2018 il prototipo di catamarano denominato
SilverKat26, unitamente agli accessori commissionati, veniva preso in carico dal trasportatore e portato in data 10.07.2018 al cantiere Controparte_2 CP_3
di Genova, ove veniva consegnato all'opponente, la quale ne accettava la consegna.
[...]
Ha dedotto che la responsabilità esclusiva era da addebitarsi in capo al progettista, a fronte dell'assenza di errori costruttivi del natante, come si era dimostrata consapevole la stessa opponente nella relazione scritta in data 26.07.2018 dall'Arch. sullo stato Pt_1
dell'imbarcazione e sulle cause dell'affondamento ( doc. 43 controparte).
Tali difetti di progettazione erano stati manifestati dal progettista arch. ella mail Per_1
del 27.06.2018 diretta all'Arch. Pt_1
Inoltre, parte opposta ha dedotto che il natante prodotto era un mero prototipo e pertanto per natura bisognevole di controlli, modifiche e perfezionamenti anche successivi alla sua realizzazione.
Quanto all'albero maestro, il secondo progettista subentrato Ing. aveva da Persona_2
sempre segnalato all'Arch. la principale criticità progettuale, il peso Pt_1
dell'imbarcazione e la rottura dell'albero non è imputabile ad un errore nelle lavorazioni eseguite da Cancelli.
4 Quanto alla falla del perno, l'opposto era intervenuto in via risolutiva sulla causa dell'infiltrazione occorsa in data 13-14 luglio 2018 e pertanto le successive infiltrazioni erano collegate al mutamento d'assetto a cui non era seguito un adeguamento della progettazione.
Quanto al corrispettivo del contratto, ha dedotto che lo stesso ammontava ad €
134.620,72, di cui, come detto residuava il saldo di € 57.850,18 di cui al ricorso monitorio,
a cui devono aggiungersi i costi per il deposito e l'invaso dell'imbarcazione e dei bancali presso l'officina di nonchè il costo degli interventi realizzati presso lo Controparte_1
Yacht Club Italiano per € 6.750,00.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6 Novembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
1.L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
2.Nella presente vicenda sono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., le seguenti:
- l'opponente aveva commissionato all'impresa opposta, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, la realizzazione del prototipo del catamarano
IL26;
-l'opponente aveva corrisposto la somma di euro 76.770,54;
- il prototipo realizzato è stato consegnato alla committenza nel luglio del 2018 e che sin da subito aveva presentato dei vizi;
-che sin dalla consegna avvenuta con trasporto nel porto di Genova l'appaltatore si era impegnato a rimediare ai vizi sin da subito manifestati.
2.1.Parte opponente ha sostenuto che aveva corrisposto l'integrale corrispettivo pattuito a corpo, contestando la realizzazione di ulteriori lavori di cui l'appaltatrice aveva chiesto il pagamento con l'azione monitoria e deducendo che al più si tratterebbe di lavori eseguiti dall'impresa per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
5 Su tale ultimo aspetto vi è contestazione ad opera di parte opposta, secondo cui il corrispettivo pattuito ammonterebbe a euro 134.620,72, in quanto seppur non esplicitato dalla difesa dell'opposta, dovrebbe considerarsi a misura a fronte del diverso peso del natante realizzato rispetto a quello progettato e con il procedimento monitorio si era chiesta la condanna al pagamento del residuo.
2.2.L' opponente ha contestato la fattura , che come noto è prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo che non vi erano state le lavorazioni cui la fattura si riferirebbe e ha altresì inteso paralizzare la pretesa avversaria opponendo le difformità e i vizi dell'opera.
Ha altresì formulato in via riconvenzionale la domanda di garanzia ex artt. 1667 e 1668
c.c., ovvero domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento e in subordine azione di riduzione del prezzo.
2.2.1.Da ciò non si potrà prescindere nell'esame della domanda azionata nel procedimento monitorio da parte opposta, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione quanto alla domanda di esatto adempimento.
Invero, ove trovi accoglimento la domanda di risoluzione del contratto previo accertamento dei vizi che hanno reso l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, nulla sarà dovuto a titolo di corrispettivo ( C. 7061/2002).
3..In caso negativo e in sede di esame della domanda subordinata di riduzione del prezzo, ci si dovrà occupare del corrispettivo eventualmente dovuto all'appaltatore, ovvero della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio.
3.Si osserva in ogni caso che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è pacifico, mentre la contestazione ha ad oggetto soltanto il quantum pattuito.
In relazione a questo, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 cod. civ., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa, purchè non si controverta sulle opere eseguite ( Cass. 11364/2006).
6 3.1.Quanto al contratto di appalto, cui la presente vicenda negoziale è riconducibile, l'art. 1665 comma 5 c.c. collega il diritto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore non alla ultimazione dell'opera ma all'accettazione che è un atto negoziale che ne denota il gradimento da parte del committente, espresso o, comunque, manifestato in forma tacita, dell'opera.
3.2.È onere dell'impresa opposta, appaltatrice, provare in giudizio l'accettazione (Cass. n.
3752/2007), che non può desumersi dalla mera consegna dell'opera, atto materiale neutro rispetto all'eventuale gradimento della committenza che comporta l'esonero dall'appaltatore dalla garanzia per vizi riconosciuti o riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo.
3.2.1. è l'orientamento della giurisprudenza tesa ad individuare nella ultimazione CP_4
dell'opera lo spartiacque della disciplina applicabile, secondo cui, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
3.2.2. Non può inferirsi l'accettazione dell'opera, come fa la difesa dell'opposta, dalla mera consegna del natante da diporto, anche tenendo conto che, subito dopo la consegna, in data 13-14 luglio 2018 il natante aveva iniziato a imbarcare acqua, manifestando una falla nello scafo e tale vizio era stato denunziato dalla committenza. Inoltre, la stessa opposta ha ammesso di essere intervenuta successivamente alla consegna per interventi riparatori che, a suo dire, erano stati risolutivi.
4.Appare opportuno sin da ora fugare ogni dubbio in ordine alla responsabilità dell'appaltatore in concorso con il progettista, ove i vizi derivino dal progetto.
La responsabilità sussiste anche ove l'appaltatore debba realizzare un progetto fornito dal committente per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al
7 committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche ( Cass. 10550/2001).
L'esonero di responsabilità si ha solo ove l'appaltatore dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto, come nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio del medesimo.
4.1. Nel caso in esame, non pare condivisibile la tesi di parte opposta secondo cui vi sarebbe un esonero di responsabilità dell'appaltatore, poiché il progettista e la stessa committente erano ben consapevoli dei difetti del progetto, che si sarebbero poi riversati nell'opera realizzanda.
Negli atti difensivi, ha sovente richiamato la mail del 27.6.2018 trasmessa dal progettista arch. e diretta all'Arch. ma si noti bene tale comunicazione si pone Per_1 Pt_1
cronologicamente nella fase finale di costruzione dell'opera, avendo la stessa opposta sostenuto che nella prima settimana di luglio aveva organizzato il trasporto del natante al porto di Genova. Nela comunicazione sopra richiamata non viene fatta menzione del mutamento di assetto e di sistema di galleggiamento del natante e di instabilità dell'albero per via dell'eccessività del peso, diverso da quello oggetto di progetto, che costituiscono i vizi e difformità oggetto di accertamento del consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, di tali vizi progettuali impattanti sulla funzionalità del natante avrebbero dovuto accorgersi non solo il progettista ma anche l'appaltatore in una fase precedente. Anche
l'appaltatore è tenuto a eseguire la propria obbligazione di facere cum effectu con la diligenza propria del professionista ex art. 1176, secondo comma, c.c..
Né l'opposta ha allegato o provato di aver fatto presente egli stesso i vizi del progetto alla committenza nel corso dell'esecuzione dell'opera, a poco rilevando la circostanza che l'opera che si era obbligato a realizzare fosse un prototipo di catamarano, avendo egli assunto tale obbligazione quale professionista diligente operante nel settore nautico, come si ricava dalla visura dell'impresa in atti.
Né emerge ex actiis che l'appaltatore si sia rifiutato il trasporto al porto di Genova denunziando alla committenza i vizi.
5.Quanto alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, l'art. 1668 c.c. prevede tre specifici rimedi, tutti compatibili e cumulabili nello stesso giudizio, a tutela
8 della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità
o i vizi) siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto.
La risoluzione può essere richiesta in presenza di casi di inidoneità totale, tale da incidere su tutta l'opera, da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione funzionale secondo criteri obiettivi e soggettivi, pur non richiedendosi una inidoneità irreversibile.
Venendo alla presente fattispecie, al CTU nel procedimento sommario incardinato innanzi al Tribunale di Bergamo, è stato chiesto di accettare la presenza dei vizi contestati, indicandone le cause, l'eventuale incompletezza del progetto e/o delle opere.
L'ausiliario del Giudice è pervenuto a conclusioni che si intendono qui recepire e integralmente richiamare, in ragione di un complessivo giudizio di adeguatezza logico- argomentativa e completezza della trattazione.
In particolare, il CTU ha riscontrato che, quanto alle cause della rottura dell'albero, il catamarano IL era stato progettato dall'arch. con un peso stimato Persona_3
finale di c.a 300 Kg, laddove era stato realizzato un prototipo di circa 1.5000 kg, che il progettista subentrato, arch. , era intervenuto per alleggerire il tubolare dell'albero, Per_4
con un risparmio di circa 11/12 Kg di peso, riducendo lo spessore del tubo da 50 mm da
2,5 mm a 2 mm. Secondo l'esame analitico del consulente, la struttura in direzione trasversale ( direzione debole) si trovava in condizioni prossime all'instabilità solo quasi per effetto del peso proprio e presumibilmente sono bastate le azioni dinamiche del movimento ondulatorio trasversale ( rollio) per portare la struttura al collasso.
L'assetto progettato e il peso affettivo avevano altresì alzato di circa 10/11 cm la linea di galleggiamento e concorso a portare il perno di rotazione della deriva mobile al di sotto del galleggiamento, che, unitamente al possibile serragio lasco effettuato durante le operazioni di rimontaggio in Genova, avevano cagionato l'entrata d'acqua nello scafo nella notte del 13-14 luglio 2018, poi riparato dall'impresa CP_1
Fermi gli accertati vizi di progettazione, si osserva che gli stessi hanno determinato il loro impatto sul sistema di galleggiamento del natante, che la stessa parte convenuta ha individuato quale causa delle infiltrazioni successive al suo intervento e di instabilità dell'albero per via dell'eccessività del peso, diverso da quello oggetto di progetto.
9 Né sembra ipotizzabile che l'opera dell'appaltatore possa essere in qualche modo ritenuta apprezzabile, il che darebbe luogo alla riduzione del prezzo corrisposto, poiché i vizi e le difformità dell'opera non ne hanno diminuito il valore, ma hanno impattato sulla funzione propria del natante, capace di galleggiare e navigare, anche tenuto conto che lo stesso non aveva mai preso il largo, né avrebbe potuto alla luce della rottura dell'albero a seguito del solo movimento di rollio, come concluso dal CTU.
L'accoglimento della domanda di risoluzione azionata in via riconvenzionale e principale da parte opponente ha effetti liberatori del vincolo negoziale intercorso tra le parti, con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo già versato ai sensi dell'art. 1458 c.c. oltre interessi. Pertanto, parte opposta è tenuto alla restituzione della somma pari a €
76.770,54 oltre iva se dovuta per Legge e interessi compensativi al tasso legale a decorrere dal pagamento.
6.Ricorrendo l'inadempimento colpevole della convenuta, sussistono presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice limitatamente al danno da questa riportato per l'esborso sostenuto
Parte opponente ha chiesto altresì il risarcimento del danno emergente per i costi sostenuti per la realizzazione del catamarano IL26 pari a euro 31.542,36, dando prova, pur indiziaria, degli esborsi a mezzo di fatture e documenti contabili in relazione alle rifiniture lignee, alle attrezzature nautiche necessarie per l'ormeggio del natante e per la copertura dello stesso.
Di ciò si ha ulteriore riscontro anche nella descrizione del natante elaborata dal CTU in sede di atp, laddove ha riscontrato il natante munito di pagliolato in legno, che certamente non era stata opera dell'impresa opposta di carpenteria nautica che si era impegnata nella realizzazione dello scafo e delle sovrastrutture del catamarano.
Poiché si tratta di un debito di valore, che sia in conseguenza di inadempimento contrattuale o di fatto illecito, l' importo andrà liquidato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio.
10 Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da parte opponente Parte_1
[...]
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 66/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 5
Gennaio 2021 in favore di parte opposta;
Controparte_1
-ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e condanna parte opposta
: i) nella misura di euro 76.770,54 oltre interessi dal pagamento Controparte_5
come in parte motiva;
ii) al risarcimento del danno che si liquida in euro 33.295,36 oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in € 11.835,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50.
Firenze, 18/03/2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
11 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1929 /2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to COSTANZA Parte_1
DESIDERIO e dall'avv.to ANDREA BARRA;
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to BENEDETTO MARIA Controparte_1
BONOMO
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 5 Gennaio 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a i pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 57.850,18, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto: che Parte_1
quale titolare di di aveva commissionato al ricorrente quale Pt_1 Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, la fornitura di alcuni materiali e l'esecuzione di alcune opere, nonché i relativi lavori di depositi e movimentazioni, riguardanti un prototipo di catamarano denominato IL26; che il ricorrente aveva ultimato tali lavori e aveva emesso la fattura conclusiva n. 035/18 del 14.11.2018 pari ad euro 57.850,18. A sostegno della domanda monitoria, aveva allegato l'inadempimento della committente al pagamento del corrispettivo. 1 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione n Parte_1
proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
In fatto parte opponente ha rappresentato che nel corso dell'anno 2015 le parti avevano convenuto dapprima che l'impresa opposta avrebbe realizzato gli scafi del catamarano, nonché fornito e posato in opera alcuni prodotti accessori, poi la parte opponente aveva commissionato le ulteriori prestazioni necessarie al completamento del prototipo dell'imbarcazione, versando una somma complessiva pari a Euro 76.770,54, con un disavanzo in favore dell'attrice pari a Euro 5.470,54 rispetto alla fatture emesse, e che in data 13.07.2018, l'impresa appaltatrice aveva trasportato il catamarano a Genova, curando l'assemblaggio delle parti strutturali.
In tale occasione, l'opponente non aveva ricevuto in consegna, né accettato l'opera rilevando che alcune parti non erano state completate, in particolare non era stata passata la mano di vernice antivegetativa sull'opera viva, erano assenti le protezioni in gomma degli spigoli a taglio vivo dell'alluminio, non erano stati installati la deriva dello scafo destro e i sistemi di bloccaggio delle traverse di collegamento agli scafi. L'impresa appaltatrice si era quindi impegnata a eseguire gli interventi prima del varo e il catamarano era stata pertanto ormeggiato alla banchina principale del porto di Genova. Nella notte tra 13 e 14 luglio 2018 si era reso necessario un intervento d'urgenza atto a sigillare la falla a causa delle infiltrazioni d'acqua nello scafo destro. Gli interventi in seguito eseguiti da CP_1
non erano stati risolutivi tant'è che in data 17.07.2018 l'imbarcazione era affondata, imponendo l'immediato intervento di messa in sicurezza del natante del personale dello
Yacht Club Italiano. Dopo un ulteriore intervento riparatore dell'impresa appaltatrice, il
24.07.2018 il catamarano veniva rimesso in acqua e in data 28.07.2018 l'albero era collassato e l'imbarcazione veniva rimossa d'urgenza dal personale dello Yacht Club
Italiano.
Parte attrice ha allegato, anche tramite perizia di parte, che il collasso era dovuto ai difetti di realizzazione dell'imbarcazione tali da compromettere in modo totale, assoluto e
2 irrimediabile l'affidabilità dell'oggetto: “- i diametri esterni delle sezioni collassate paiono congruenti con quello progettuale mentre pare non uniforme lo spessore richiesto di 2.5mm;
-le saldature delle piastre di collegamento dei montanti, dei controventi e delle parti strutturali dell'albero paiono eseguite con procedure non idonee visto il notevole spessore di un solo cordone, la presenza di innumerevoli soffiature e riprese oltre alla molatura che a volte ha provocato intagli delle sezioni”.
A seguito delle domande risarcitorie dell'attrice, l'impresa Cancelli aveva avanzato la pretesa economica, per la refusione di spese di varia natura, nebulosamente descritte e misteriosamente quantificate in Euro 47.471,18, di cui alla fattura 35/2018 azionata nel procedimento monitorio.
Parte opponente aveva instaurato un procedimento per sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. e un procedimento ex art. 696 bis cpc sempre innanzi al Tribunale di Bergamo (
n.r.g. 11340/2018) per ottenere l'accertamento: (i) dei vizi da cui era affetto il prototipo di catamarano SilverKat26, (ii) delle condizioni in cui versava l'imbarcazione, (iii) dei danni dallo stesso subiti e delle cause degli stessi, con quantificazione dei danni patiti dalla committenza e degli importi pagati da quest'ultima all'impresa Cancelli.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
- aveva corrisposto in favore dell'appaltatrice tutti gli importi richiesti per l'esecuzione delle prestazioni commissionate;
- ciononostante, il catamarano SilverKat26, oggetto delle prestazioni appaltate all'opposta, era affetto da gravissimi vizi e difetti, ascrivibili all'operato imperito e negligente dell'appaltatore;
-l'appaltatore non aveva denunziato tempestivamente le carenze e i deficit progettuali;
- ha contestato gli interventi di cui alla fattura 35/2018 in quanto mai commissionati ed eventualmente rientranti nell'obbligazione dell'appaltatore di consegna dell'opera realizzata a regola d'arte.
Quanto alle risultanze dell'atp, contestate dall'attrice, la difesa dell'opponente ha dedotto come la prevalente responsabilità del progettista non faccia venir meno la responsabilità dell'appaltatore per vizi riconducibili al progetto
Ha allegato l'inadempimento dell'appaltatore e l'imperita esecuzione dell'opera, un natante del tutto inadatto alla sua destinazione e ha formulato in via riconvenzionale domanda di
3 risoluzione del contratto e restituzione dell'importo di euro 76.770,54 versato a titolo di corrispettivo e in subordine domanda di riduzione del prezzo nella misura non inferiore a euro 25.750.
Ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in particolare per i costi sostenuti pari a euro 33.295,36, in quanto l'imperita esecuzione dell'opera ad opera dell'impresa opposta aveva determinato il fallimento dell'iniziativa imprenditoriale ideata e avviata e promossa dall'arch. per la quale quest'ultima aveva ricevuto finanche Pt_1
un finanziamento da un istituto di credito.
Ha altresì formulato domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'indebito pagamento e alla ripetizione della somma di euro 5.470,54.
Si è costituita l'impresa individuale che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha rappresentato che in data 09.07.2018 il prototipo di catamarano denominato
SilverKat26, unitamente agli accessori commissionati, veniva preso in carico dal trasportatore e portato in data 10.07.2018 al cantiere Controparte_2 CP_3
di Genova, ove veniva consegnato all'opponente, la quale ne accettava la consegna.
[...]
Ha dedotto che la responsabilità esclusiva era da addebitarsi in capo al progettista, a fronte dell'assenza di errori costruttivi del natante, come si era dimostrata consapevole la stessa opponente nella relazione scritta in data 26.07.2018 dall'Arch. sullo stato Pt_1
dell'imbarcazione e sulle cause dell'affondamento ( doc. 43 controparte).
Tali difetti di progettazione erano stati manifestati dal progettista arch. ella mail Per_1
del 27.06.2018 diretta all'Arch. Pt_1
Inoltre, parte opposta ha dedotto che il natante prodotto era un mero prototipo e pertanto per natura bisognevole di controlli, modifiche e perfezionamenti anche successivi alla sua realizzazione.
Quanto all'albero maestro, il secondo progettista subentrato Ing. aveva da Persona_2
sempre segnalato all'Arch. la principale criticità progettuale, il peso Pt_1
dell'imbarcazione e la rottura dell'albero non è imputabile ad un errore nelle lavorazioni eseguite da Cancelli.
4 Quanto alla falla del perno, l'opposto era intervenuto in via risolutiva sulla causa dell'infiltrazione occorsa in data 13-14 luglio 2018 e pertanto le successive infiltrazioni erano collegate al mutamento d'assetto a cui non era seguito un adeguamento della progettazione.
Quanto al corrispettivo del contratto, ha dedotto che lo stesso ammontava ad €
134.620,72, di cui, come detto residuava il saldo di € 57.850,18 di cui al ricorso monitorio,
a cui devono aggiungersi i costi per il deposito e l'invaso dell'imbarcazione e dei bancali presso l'officina di nonchè il costo degli interventi realizzati presso lo Controparte_1
Yacht Club Italiano per € 6.750,00.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6 Novembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1.L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
2.Nella presente vicenda sono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., le seguenti:
- l'opponente aveva commissionato all'impresa opposta, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, la realizzazione del prototipo del catamarano
IL26;
-l'opponente aveva corrisposto la somma di euro 76.770,54;
- il prototipo realizzato è stato consegnato alla committenza nel luglio del 2018 e che sin da subito aveva presentato dei vizi;
-che sin dalla consegna avvenuta con trasporto nel porto di Genova l'appaltatore si era impegnato a rimediare ai vizi sin da subito manifestati.
2.1.Parte opponente ha sostenuto che aveva corrisposto l'integrale corrispettivo pattuito a corpo, contestando la realizzazione di ulteriori lavori di cui l'appaltatrice aveva chiesto il pagamento con l'azione monitoria e deducendo che al più si tratterebbe di lavori eseguiti dall'impresa per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
5 Su tale ultimo aspetto vi è contestazione ad opera di parte opposta, secondo cui il corrispettivo pattuito ammonterebbe a euro 134.620,72, in quanto seppur non esplicitato dalla difesa dell'opposta, dovrebbe considerarsi a misura a fronte del diverso peso del natante realizzato rispetto a quello progettato e con il procedimento monitorio si era chiesta la condanna al pagamento del residuo.
2.2.L' opponente ha contestato la fattura , che come noto è prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo che non vi erano state le lavorazioni cui la fattura si riferirebbe e ha altresì inteso paralizzare la pretesa avversaria opponendo le difformità e i vizi dell'opera.
Ha altresì formulato in via riconvenzionale la domanda di garanzia ex artt. 1667 e 1668
c.c., ovvero domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento e in subordine azione di riduzione del prezzo.
2.2.1.Da ciò non si potrà prescindere nell'esame della domanda azionata nel procedimento monitorio da parte opposta, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione quanto alla domanda di esatto adempimento.
Invero, ove trovi accoglimento la domanda di risoluzione del contratto previo accertamento dei vizi che hanno reso l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, nulla sarà dovuto a titolo di corrispettivo ( C. 7061/2002).
3..In caso negativo e in sede di esame della domanda subordinata di riduzione del prezzo, ci si dovrà occupare del corrispettivo eventualmente dovuto all'appaltatore, ovvero della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio.
3.Si osserva in ogni caso che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è pacifico, mentre la contestazione ha ad oggetto soltanto il quantum pattuito.
In relazione a questo, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 cod. civ., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa, purchè non si controverta sulle opere eseguite ( Cass. 11364/2006).
6 3.1.Quanto al contratto di appalto, cui la presente vicenda negoziale è riconducibile, l'art. 1665 comma 5 c.c. collega il diritto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore non alla ultimazione dell'opera ma all'accettazione che è un atto negoziale che ne denota il gradimento da parte del committente, espresso o, comunque, manifestato in forma tacita, dell'opera.
3.2.È onere dell'impresa opposta, appaltatrice, provare in giudizio l'accettazione (Cass. n.
3752/2007), che non può desumersi dalla mera consegna dell'opera, atto materiale neutro rispetto all'eventuale gradimento della committenza che comporta l'esonero dall'appaltatore dalla garanzia per vizi riconosciuti o riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo.
3.2.1. è l'orientamento della giurisprudenza tesa ad individuare nella ultimazione CP_4
dell'opera lo spartiacque della disciplina applicabile, secondo cui, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
3.2.2. Non può inferirsi l'accettazione dell'opera, come fa la difesa dell'opposta, dalla mera consegna del natante da diporto, anche tenendo conto che, subito dopo la consegna, in data 13-14 luglio 2018 il natante aveva iniziato a imbarcare acqua, manifestando una falla nello scafo e tale vizio era stato denunziato dalla committenza. Inoltre, la stessa opposta ha ammesso di essere intervenuta successivamente alla consegna per interventi riparatori che, a suo dire, erano stati risolutivi.
4.Appare opportuno sin da ora fugare ogni dubbio in ordine alla responsabilità dell'appaltatore in concorso con il progettista, ove i vizi derivino dal progetto.
La responsabilità sussiste anche ove l'appaltatore debba realizzare un progetto fornito dal committente per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al
7 committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche ( Cass. 10550/2001).
L'esonero di responsabilità si ha solo ove l'appaltatore dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto, come nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio del medesimo.
4.1. Nel caso in esame, non pare condivisibile la tesi di parte opposta secondo cui vi sarebbe un esonero di responsabilità dell'appaltatore, poiché il progettista e la stessa committente erano ben consapevoli dei difetti del progetto, che si sarebbero poi riversati nell'opera realizzanda.
Negli atti difensivi, ha sovente richiamato la mail del 27.6.2018 trasmessa dal progettista arch. e diretta all'Arch. ma si noti bene tale comunicazione si pone Per_1 Pt_1
cronologicamente nella fase finale di costruzione dell'opera, avendo la stessa opposta sostenuto che nella prima settimana di luglio aveva organizzato il trasporto del natante al porto di Genova. Nela comunicazione sopra richiamata non viene fatta menzione del mutamento di assetto e di sistema di galleggiamento del natante e di instabilità dell'albero per via dell'eccessività del peso, diverso da quello oggetto di progetto, che costituiscono i vizi e difformità oggetto di accertamento del consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, di tali vizi progettuali impattanti sulla funzionalità del natante avrebbero dovuto accorgersi non solo il progettista ma anche l'appaltatore in una fase precedente. Anche
l'appaltatore è tenuto a eseguire la propria obbligazione di facere cum effectu con la diligenza propria del professionista ex art. 1176, secondo comma, c.c..
Né l'opposta ha allegato o provato di aver fatto presente egli stesso i vizi del progetto alla committenza nel corso dell'esecuzione dell'opera, a poco rilevando la circostanza che l'opera che si era obbligato a realizzare fosse un prototipo di catamarano, avendo egli assunto tale obbligazione quale professionista diligente operante nel settore nautico, come si ricava dalla visura dell'impresa in atti.
Né emerge ex actiis che l'appaltatore si sia rifiutato il trasporto al porto di Genova denunziando alla committenza i vizi.
5.Quanto alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, l'art. 1668 c.c. prevede tre specifici rimedi, tutti compatibili e cumulabili nello stesso giudizio, a tutela
8 della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità
o i vizi) siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto.
La risoluzione può essere richiesta in presenza di casi di inidoneità totale, tale da incidere su tutta l'opera, da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione funzionale secondo criteri obiettivi e soggettivi, pur non richiedendosi una inidoneità irreversibile.
Venendo alla presente fattispecie, al CTU nel procedimento sommario incardinato innanzi al Tribunale di Bergamo, è stato chiesto di accettare la presenza dei vizi contestati, indicandone le cause, l'eventuale incompletezza del progetto e/o delle opere.
L'ausiliario del Giudice è pervenuto a conclusioni che si intendono qui recepire e integralmente richiamare, in ragione di un complessivo giudizio di adeguatezza logico- argomentativa e completezza della trattazione.
In particolare, il CTU ha riscontrato che, quanto alle cause della rottura dell'albero, il catamarano IL era stato progettato dall'arch. con un peso stimato Persona_3
finale di c.a 300 Kg, laddove era stato realizzato un prototipo di circa 1.5000 kg, che il progettista subentrato, arch. , era intervenuto per alleggerire il tubolare dell'albero, Per_4
con un risparmio di circa 11/12 Kg di peso, riducendo lo spessore del tubo da 50 mm da
2,5 mm a 2 mm. Secondo l'esame analitico del consulente, la struttura in direzione trasversale ( direzione debole) si trovava in condizioni prossime all'instabilità solo quasi per effetto del peso proprio e presumibilmente sono bastate le azioni dinamiche del movimento ondulatorio trasversale ( rollio) per portare la struttura al collasso.
L'assetto progettato e il peso affettivo avevano altresì alzato di circa 10/11 cm la linea di galleggiamento e concorso a portare il perno di rotazione della deriva mobile al di sotto del galleggiamento, che, unitamente al possibile serragio lasco effettuato durante le operazioni di rimontaggio in Genova, avevano cagionato l'entrata d'acqua nello scafo nella notte del 13-14 luglio 2018, poi riparato dall'impresa CP_1
Fermi gli accertati vizi di progettazione, si osserva che gli stessi hanno determinato il loro impatto sul sistema di galleggiamento del natante, che la stessa parte convenuta ha individuato quale causa delle infiltrazioni successive al suo intervento e di instabilità dell'albero per via dell'eccessività del peso, diverso da quello oggetto di progetto.
9 Né sembra ipotizzabile che l'opera dell'appaltatore possa essere in qualche modo ritenuta apprezzabile, il che darebbe luogo alla riduzione del prezzo corrisposto, poiché i vizi e le difformità dell'opera non ne hanno diminuito il valore, ma hanno impattato sulla funzione propria del natante, capace di galleggiare e navigare, anche tenuto conto che lo stesso non aveva mai preso il largo, né avrebbe potuto alla luce della rottura dell'albero a seguito del solo movimento di rollio, come concluso dal CTU.
L'accoglimento della domanda di risoluzione azionata in via riconvenzionale e principale da parte opponente ha effetti liberatori del vincolo negoziale intercorso tra le parti, con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo già versato ai sensi dell'art. 1458 c.c. oltre interessi. Pertanto, parte opposta è tenuto alla restituzione della somma pari a €
76.770,54 oltre iva se dovuta per Legge e interessi compensativi al tasso legale a decorrere dal pagamento.
6.Ricorrendo l'inadempimento colpevole della convenuta, sussistono presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice limitatamente al danno da questa riportato per l'esborso sostenuto
Parte opponente ha chiesto altresì il risarcimento del danno emergente per i costi sostenuti per la realizzazione del catamarano IL26 pari a euro 31.542,36, dando prova, pur indiziaria, degli esborsi a mezzo di fatture e documenti contabili in relazione alle rifiniture lignee, alle attrezzature nautiche necessarie per l'ormeggio del natante e per la copertura dello stesso.
Di ciò si ha ulteriore riscontro anche nella descrizione del natante elaborata dal CTU in sede di atp, laddove ha riscontrato il natante munito di pagliolato in legno, che certamente non era stata opera dell'impresa opposta di carpenteria nautica che si era impegnata nella realizzazione dello scafo e delle sovrastrutture del catamarano.
Poiché si tratta di un debito di valore, che sia in conseguenza di inadempimento contrattuale o di fatto illecito, l' importo andrà liquidato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio.
10 Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da parte opponente Parte_1
[...]
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 66/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 5
Gennaio 2021 in favore di parte opposta;
Controparte_1
-ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e condanna parte opposta
: i) nella misura di euro 76.770,54 oltre interessi dal pagamento Controparte_5
come in parte motiva;
ii) al risarcimento del danno che si liquida in euro 33.295,36 oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in € 11.835,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50.
Firenze, 18/03/2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
11 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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