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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/09/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della discussione all'udienza del 10 settembre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3087/2019 promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'avv. Nicola Rago, giusta procura alle liti a margine dell'atto di appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica (TE), Via Degli Oleandri n. 43;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con domicilio eletto in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c.; APPELLATO nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore,
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 settembre 2025, tenutasi con le modalità “cartolari” previste dall'art. 127 ter c.p.c.; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 25.10.2018, aveva proposto opposizione, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di avverso la cartella di pagamento n. 008 2018 0006428060000, notificata CP_1 in data 26.9.2018, con la quale, sulla scorta di sanzioni amministrative comminate dalla CP_3 nell'anno 2016, le era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.102,56.
[...] A sostegno del ricorso in primo grado, l'odierna appellante aveva evidenziato:
- l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, atteso che gli atti prodromici alla cartella di pagamento – sub specie di verbale di contestazione n. 0005899-20130219 e C.F._2 ordinanza-ingiunzione n. 0001656920160419, emessi dalla – C.F._2 Controparte_3 non erano mai stati notificati all'indirizzo di residenza della isultante dai pubblici registri;
Pt_1 Tribunale di Teramo
- che, infatti, solo a seguito di accesso al relativo fascicolo amministrativo, la ricorrente aveva appreso che, nonostante il cambio di residenza avvenuto in data 15 dicembre 2011, la notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione in parola era stata effettuata esclusivamente presso il precedente indirizzo di residenza della ricorrente;
- che, pertanto, in assenza di regolare notifica, la pretesa creditoria doveva ritenersi inesorabilmente estinta;
- che, inoltre, dovevano ritenersi illegittime anche tutte le somme richieste a titolo di maggiorazione della sanzione.
La , nel costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di aveva Controparte_3 CP_1 invocato la legittimità dell'impugnata cartella, sulla scorta dell'avvenuto perfezionamento della notifica
- per compiuta giacenza - di tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata presso il domicilio eletto dalla stessa x art. 9 L. n. 386/1990. Pt_1 All'udienza del 16.1.2019, inoltre, la aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione - in ossequio all'orientamento enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26843 del 23.10.2018 - per non aver la ricorrente lamentato, oltre all'omessa notifica, vizi propri degli atti presupposti.
Istruita la causa in via esclusivamente documentale, con sentenza n. 88/2019 depositata in data
25.02.2019, il Giudice di Pace di aveva dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente CP_1 convalida del provvedimento impugnato e spese compensate. Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello invocando la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché l'integrale riforma del provvedimento decisorio reso in primo grado. Più nel dettaglio, l'appellante ha lamentato:
- la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.;
- l'errata valutazione dei fatti di causa e l'errata interpretazione della legge ad opera del Giudice di prime cure.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e dell'esecuzione denegatamente e medio-tempore avviata;
2) in via principale riformi l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. 88/2019 del CP_1
20.02.2019, depositata in Cancelleria il 25.03.2019, mai notificata, con conseguente annullamento della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello;
3) in via subordinata accolga il presente appello e riformi integralmente la gravata sentenza del
Giudice di Pace di Teramo n. 88(2019 del 20.02.2019 depositata in Cancelleria il 25.03.2019, mai notificata, rigettando in toto tutte le avverse istanze, eccezioni e deduzioni formulate e/o formulande da controparte, per tutti i motivi lumeggiati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP, del doppio grado di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.3.2020, si è costituito in giudizio il
, chiedendo il rigetto del gravame, Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, atteso che:
- come rettamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'opposizione era da ritenersi inammissibile, non avendo l'opponente dedotto, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri degli atti presupposti;
2 Tribunale di Teramo
- doveva ritenersi pienamente valida la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, in quanto realizzata, in assenza di comunicate variazione, presso il domicilio eletto dall'odierna appallante ex art. 9 L. n. 386/1990;
- non era mai emersa la necessità di effettuare accertamenti anagrafici ulteriori, ai fini della notifica dei suddetti atti, in quanto, come si evince dalle ricevute di notifica, presso il domicilio eletto, la non era risultata né irreperibile né trasferita ma solo temporaneamente assente. Pt_1
L'appellato, quindi, ha concluso nei seguenti termini:
“Giudicarsi secondo giustizia sulle richieste di parte attrice, rigettando le pretese formulate nell'atto introduttivo, vinte le spese”. L' , pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita in Controparte_2 giudizio.
Con ordinanza del 8.9.2020, comunicata in data 15.9.2020, a scioglimento della riserva assunta in data 27.5.2020, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza odierna del 10 settembre 2025, la causa è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica effettuata in data 23.12.2019 (cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta di parte appellante del 20.5.2020), deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio. Controparte_2 Nel merito, l'appello è fondato e come tale deve essere accolto. Giova anzitutto evidenziare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2019 , n. 513). Resta invece fermo che tutte le censure non formulate con specifici motivi di appello non possono trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto coperte dal giudicato ex artt. 329 co. 2 e 342-343 c.p.c. Tanto premesso in termini generali, procedendo all'esame del primo motivo di appello articolato dalla e afferente alla nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione ex Pt_1 artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., occorre constatare che, com'è noto, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1986). Orbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure si è limitato a motivare la sua decisione nei seguenti termini: “Ritiene questo G.O.P. di dover dichiarare inammissibile il presente ricorso poiché nel corso del procedimento, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, precisamente delle deduzioni tutte delle parti e della documentazione allegata, lo stesso si è rivelato tale. Si osserva che nel caso in esame alla ricorrente è stata notificata una cartella esattoria da parte dell'
[...]
per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo che deriva dall'ascrizione a ruolo Controparte_4
3 Tribunale di Teramo
delle sanzioni pecuniarie comminate alla stessa da parte della per violazione Controparte_3 dell'art. 1 L. n. 386/90, così come depenalizzato dall'art. 28 del d.lgs. 507/99, in conseguenza dell'emissione di assegni privi di autorizzazione”. Il Giudice di Pace, quindi, con motivazione scarna, generica e tautologica, non ha indicato, neppure sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della statuita inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla Pt_1
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la motivazione della decisione deve ritenersi solo apparente, con conseguente accoglimento del primo motivo di appello e declaratoria di nullità della sentenza del Giudice di Pace di n. 88/2019, depositata in cancelleria il 25.3.2019. CP_1 Ciò posto, passando all'esame delle censure articolate dalle parti in punto di ammissibilità/inammissibilità dell'opposizione, giova rammentare che è “senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (cfr. Cassazione civile Sez. Un. – 15.4.2021, n. 10012). D'altronde, anche in materia di violazioni del Codice della Strada (materia alla quale si riferisce l'ordinanza della Suprema Corte citata dall'appellata costituita: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018), la corte regolatrice hanno chiarito che “la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale - entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019, Rv. 653724-01; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del
10/02/2021, Rv. 660524-01). Deve, dunque, ritenersi isolato il difforme precedente di Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv. 650849-02, richiamato dalla pronuncia impugnata” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, n. 4690). L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce, quindi, ad affermare la piena ammissibilità dell'opposizione proposta dalla nonostante volta a far Pt_1 valere esclusivamente, innanzi al Giudice, la mancata/irrituale notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento (verbale di contestazione e successiva ordinanza-ingiunzione), senza alcuna contestazione in punto di validità ed efficacia degli stessi. Accertata l'ammissibilità dell'opposizione, occorre procedere l'esame nel merito delle censure articolare dalla n primo grado e puntualmente reiterate in appello, in ordine alla effettiva Pt_1 mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata. Sul punto, occorre anzitutto rilevare che la tesi dell'appellata, secondo la quale la notifica del verbale di contestazione n. 0005899-20130219 e dell'ordinanza-ingiunzione n. Parte_2
0001656920160419 – quali atti prodromici rispetto all'emissione della cartella di Parte_2 pagamento impugnata – deve essere ritenuta valida, in quanto eseguita presso il domicilio eletto ex art. 9 ter della L. 15 dicembre 1990, n.386, non merita di essere condivisa.
Essa, infatti, confligge inesorabilmente con il dettato normativo di cui all'art. 47 c.c., ai sensi del quale l'elezione di domicilio può avvenire solo per determinati atti o affari. Più nel dettaglio, infatti, “ai sensi dell'art. 47 c.c., l'elezione di domicilio deve avvenire per determinati atti o affari. La limitazione del domicilio speciale, eletto per un determinato atto o affare,
4 Tribunale di Teramo
rispetto al domicilio generale, si spiega con la considerazione che quest'ultimo, necessariamente unico, ha una sua immancabile relazione con il luogo che costituisce il centro principale degli affari della persona ed è, pertanto, agevolmente identificabile dai terzi, mentre tale identificazione può risultare più difficoltosa per il domicilio eletto, in quanto esso difetta di un qualsiasi elemento obiettivo, bastando a costituirlo la specifica dichiarazione del soggetto. Se ne deduce che il domicilio eletto non può in ogni caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l'elezione, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio;
quest'ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, della volontà di chi la effettua.” (cfr. Cass. civ., 24 giugno 2005, n. 13561). Orbene, l'elezione di domicilio di cui all'art. 9 ter, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 386 (“
1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis”), deve ritenersi riferita alle sole comunicazioni inerenti al c.d. “preavviso di revoca” di cui al precedente art. 9 bis, in forza del quale “
1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10- bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9- ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento (...)”. Acclarato, pertanto, che l'elezione di domicilio ex art. 9 ter, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 386 – invocata dalla – non è (e non può essere) generale, deve ritenersi che, nel caso in CP_3 esame, la avrebbe dovuto notificare alla gli atti prodromici alla cartella di CP_3 Pt_1 pagamento impugnata (verbale di contestazione e successiva ordinanza-ingiunzione) presso l'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri al momento della notifica e, dunque, non in Imola (BO), via
Zanotti 2/A, ma in Corropoli (TE), via L. Pirandello 22A, ex art. 8 bis della L. 15 dicembre 1990, n. 386 che, a sua volta, rinvia all'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689. La infatti, ha dimostrato per tabulas di aver effettuato un cambio di residenza in data Pt_1
15.12.2011 – e, dunque, anteriormente al primo tentativo di notifica del 26.2.2013 – come risultante dal certificato storico di residenza prodotto in atti (cfr. pag. 25 fasc. parte appallante digitalizzato in data
9.9.2022).
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, non può ritenersi valida la notifica del verbale di contestazione n. 0005899-20130219 e dell'ordinanza-ingiunzione n. Parte_2
0001656920160419 effettuata presso un diverso indirizzo da quello di residenza Parte_2 della destinataria.
Per mero tuziorismo, inoltre, si rammenta che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per
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assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (cfr. Cassazione civile Sez. Un. – 15.4.2021, n. 10012). Tanto rammentato, nel caso di specie, secondo la prospettiva di parte appallata, gli atti prodromici alla cartella di pagamento non sarebbero stati consegnati alla destinataria in ragione della sua temporanea assenza, con conseguente invio di raccomandata di avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. Pertanto, il perfezionamento della procedura notificatoria presso il domicilio eletto avrebbe dovuto essere provato mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata.
Siffatta produzione documentale, tuttavia, difetta in toto nel caso di specie, non rivenendosi in atti alcun avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale del verbale contestazione n. 0005899-20130219 e dell'ordinanza-ingiunzione n. Parte_2
0001656920160419 (c.d. “CAD”). Parte_2 L'appellata costituita, infatti, si è limitata a produrre giudizialmente soltanto l'avviso di ricevimento della "prima raccomandata” (quella contenente l'avviso di accertamento notificando), con l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della "seconda raccomandata" prescritta dall'art. 8, comma 2, seconda parte, L. n. 890/1982. Deve ritenersi, pertanto, che non vi sia prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dei degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, non solo presso l'effettivo indirizzo di residenza della invero circostanza pacifica fra le parti – ma, a ben vedere, neppure presso Pt_1 il domicilio eletto ex art. 9 L. n. 386/1990. In definitiva, dunque, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve dichiarata nulla e, decidendo nel merito dell'opposizione, deve disporsi l'annullamento della cartella di pagamento n. 008 2018 00064280 60 000 dell' Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore di tenendo conto del valore della controversia e del carattere Parte_1 documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3087/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_4
2) ACCOGLIE l'appello proposto da Parte_1 e, per l'effetto,
3) DICHIARA la nullità della sentenza n. 88/2019 del Giudice di Pace di CP_1
4) ANNULLA la cartella di pagamento n. 008 2018 00064280 60 000 emessa dall'
[...]
; Controparte_7
5) NA e Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro e in favore di Controparte_4
delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 264,00 Parte_1
6 Tribunale di Teramo
(CU e marca) per esborsi e in € 1.807,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
6) NA e Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro e in favore di Controparte_4
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 402,78 Parte_1 (CU, marca e spese di notifica) per esborsi e in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 10 settembre 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della discussione all'udienza del 10 settembre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3087/2019 promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'avv. Nicola Rago, giusta procura alle liti a margine dell'atto di appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica (TE), Via Degli Oleandri n. 43;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con domicilio eletto in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c.; APPELLATO nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore,
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 settembre 2025, tenutasi con le modalità “cartolari” previste dall'art. 127 ter c.p.c.; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 25.10.2018, aveva proposto opposizione, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di avverso la cartella di pagamento n. 008 2018 0006428060000, notificata CP_1 in data 26.9.2018, con la quale, sulla scorta di sanzioni amministrative comminate dalla CP_3 nell'anno 2016, le era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.102,56.
[...] A sostegno del ricorso in primo grado, l'odierna appellante aveva evidenziato:
- l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, atteso che gli atti prodromici alla cartella di pagamento – sub specie di verbale di contestazione n. 0005899-20130219 e C.F._2 ordinanza-ingiunzione n. 0001656920160419, emessi dalla – C.F._2 Controparte_3 non erano mai stati notificati all'indirizzo di residenza della isultante dai pubblici registri;
Pt_1 Tribunale di Teramo
- che, infatti, solo a seguito di accesso al relativo fascicolo amministrativo, la ricorrente aveva appreso che, nonostante il cambio di residenza avvenuto in data 15 dicembre 2011, la notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione in parola era stata effettuata esclusivamente presso il precedente indirizzo di residenza della ricorrente;
- che, pertanto, in assenza di regolare notifica, la pretesa creditoria doveva ritenersi inesorabilmente estinta;
- che, inoltre, dovevano ritenersi illegittime anche tutte le somme richieste a titolo di maggiorazione della sanzione.
La , nel costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di aveva Controparte_3 CP_1 invocato la legittimità dell'impugnata cartella, sulla scorta dell'avvenuto perfezionamento della notifica
- per compiuta giacenza - di tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata presso il domicilio eletto dalla stessa x art. 9 L. n. 386/1990. Pt_1 All'udienza del 16.1.2019, inoltre, la aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione - in ossequio all'orientamento enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26843 del 23.10.2018 - per non aver la ricorrente lamentato, oltre all'omessa notifica, vizi propri degli atti presupposti.
Istruita la causa in via esclusivamente documentale, con sentenza n. 88/2019 depositata in data
25.02.2019, il Giudice di Pace di aveva dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente CP_1 convalida del provvedimento impugnato e spese compensate. Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello invocando la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché l'integrale riforma del provvedimento decisorio reso in primo grado. Più nel dettaglio, l'appellante ha lamentato:
- la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.;
- l'errata valutazione dei fatti di causa e l'errata interpretazione della legge ad opera del Giudice di prime cure.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e dell'esecuzione denegatamente e medio-tempore avviata;
2) in via principale riformi l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. 88/2019 del CP_1
20.02.2019, depositata in Cancelleria il 25.03.2019, mai notificata, con conseguente annullamento della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello;
3) in via subordinata accolga il presente appello e riformi integralmente la gravata sentenza del
Giudice di Pace di Teramo n. 88(2019 del 20.02.2019 depositata in Cancelleria il 25.03.2019, mai notificata, rigettando in toto tutte le avverse istanze, eccezioni e deduzioni formulate e/o formulande da controparte, per tutti i motivi lumeggiati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP, del doppio grado di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.3.2020, si è costituito in giudizio il
, chiedendo il rigetto del gravame, Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, atteso che:
- come rettamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'opposizione era da ritenersi inammissibile, non avendo l'opponente dedotto, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri degli atti presupposti;
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- doveva ritenersi pienamente valida la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, in quanto realizzata, in assenza di comunicate variazione, presso il domicilio eletto dall'odierna appallante ex art. 9 L. n. 386/1990;
- non era mai emersa la necessità di effettuare accertamenti anagrafici ulteriori, ai fini della notifica dei suddetti atti, in quanto, come si evince dalle ricevute di notifica, presso il domicilio eletto, la non era risultata né irreperibile né trasferita ma solo temporaneamente assente. Pt_1
L'appellato, quindi, ha concluso nei seguenti termini:
“Giudicarsi secondo giustizia sulle richieste di parte attrice, rigettando le pretese formulate nell'atto introduttivo, vinte le spese”. L' , pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita in Controparte_2 giudizio.
Con ordinanza del 8.9.2020, comunicata in data 15.9.2020, a scioglimento della riserva assunta in data 27.5.2020, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza odierna del 10 settembre 2025, la causa è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica effettuata in data 23.12.2019 (cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta di parte appellante del 20.5.2020), deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio. Controparte_2 Nel merito, l'appello è fondato e come tale deve essere accolto. Giova anzitutto evidenziare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2019 , n. 513). Resta invece fermo che tutte le censure non formulate con specifici motivi di appello non possono trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto coperte dal giudicato ex artt. 329 co. 2 e 342-343 c.p.c. Tanto premesso in termini generali, procedendo all'esame del primo motivo di appello articolato dalla e afferente alla nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione ex Pt_1 artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., occorre constatare che, com'è noto, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1986). Orbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure si è limitato a motivare la sua decisione nei seguenti termini: “Ritiene questo G.O.P. di dover dichiarare inammissibile il presente ricorso poiché nel corso del procedimento, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, precisamente delle deduzioni tutte delle parti e della documentazione allegata, lo stesso si è rivelato tale. Si osserva che nel caso in esame alla ricorrente è stata notificata una cartella esattoria da parte dell'
[...]
per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo che deriva dall'ascrizione a ruolo Controparte_4
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delle sanzioni pecuniarie comminate alla stessa da parte della per violazione Controparte_3 dell'art. 1 L. n. 386/90, così come depenalizzato dall'art. 28 del d.lgs. 507/99, in conseguenza dell'emissione di assegni privi di autorizzazione”. Il Giudice di Pace, quindi, con motivazione scarna, generica e tautologica, non ha indicato, neppure sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della statuita inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla Pt_1
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la motivazione della decisione deve ritenersi solo apparente, con conseguente accoglimento del primo motivo di appello e declaratoria di nullità della sentenza del Giudice di Pace di n. 88/2019, depositata in cancelleria il 25.3.2019. CP_1 Ciò posto, passando all'esame delle censure articolate dalle parti in punto di ammissibilità/inammissibilità dell'opposizione, giova rammentare che è “senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (cfr. Cassazione civile Sez. Un. – 15.4.2021, n. 10012). D'altronde, anche in materia di violazioni del Codice della Strada (materia alla quale si riferisce l'ordinanza della Suprema Corte citata dall'appellata costituita: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018), la corte regolatrice hanno chiarito che “la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale - entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019, Rv. 653724-01; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del
10/02/2021, Rv. 660524-01). Deve, dunque, ritenersi isolato il difforme precedente di Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv. 650849-02, richiamato dalla pronuncia impugnata” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, n. 4690). L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce, quindi, ad affermare la piena ammissibilità dell'opposizione proposta dalla nonostante volta a far Pt_1 valere esclusivamente, innanzi al Giudice, la mancata/irrituale notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento (verbale di contestazione e successiva ordinanza-ingiunzione), senza alcuna contestazione in punto di validità ed efficacia degli stessi. Accertata l'ammissibilità dell'opposizione, occorre procedere l'esame nel merito delle censure articolare dalla n primo grado e puntualmente reiterate in appello, in ordine alla effettiva Pt_1 mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata. Sul punto, occorre anzitutto rilevare che la tesi dell'appellata, secondo la quale la notifica del verbale di contestazione n. 0005899-20130219 e dell'ordinanza-ingiunzione n. Parte_2
0001656920160419 – quali atti prodromici rispetto all'emissione della cartella di Parte_2 pagamento impugnata – deve essere ritenuta valida, in quanto eseguita presso il domicilio eletto ex art. 9 ter della L. 15 dicembre 1990, n.386, non merita di essere condivisa.
Essa, infatti, confligge inesorabilmente con il dettato normativo di cui all'art. 47 c.c., ai sensi del quale l'elezione di domicilio può avvenire solo per determinati atti o affari. Più nel dettaglio, infatti, “ai sensi dell'art. 47 c.c., l'elezione di domicilio deve avvenire per determinati atti o affari. La limitazione del domicilio speciale, eletto per un determinato atto o affare,
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rispetto al domicilio generale, si spiega con la considerazione che quest'ultimo, necessariamente unico, ha una sua immancabile relazione con il luogo che costituisce il centro principale degli affari della persona ed è, pertanto, agevolmente identificabile dai terzi, mentre tale identificazione può risultare più difficoltosa per il domicilio eletto, in quanto esso difetta di un qualsiasi elemento obiettivo, bastando a costituirlo la specifica dichiarazione del soggetto. Se ne deduce che il domicilio eletto non può in ogni caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l'elezione, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio;
quest'ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, della volontà di chi la effettua.” (cfr. Cass. civ., 24 giugno 2005, n. 13561). Orbene, l'elezione di domicilio di cui all'art. 9 ter, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 386 (“
1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis”), deve ritenersi riferita alle sole comunicazioni inerenti al c.d. “preavviso di revoca” di cui al precedente art. 9 bis, in forza del quale “
1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10- bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9- ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento (...)”. Acclarato, pertanto, che l'elezione di domicilio ex art. 9 ter, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 386 – invocata dalla – non è (e non può essere) generale, deve ritenersi che, nel caso in CP_3 esame, la avrebbe dovuto notificare alla gli atti prodromici alla cartella di CP_3 Pt_1 pagamento impugnata (verbale di contestazione e successiva ordinanza-ingiunzione) presso l'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri al momento della notifica e, dunque, non in Imola (BO), via
Zanotti 2/A, ma in Corropoli (TE), via L. Pirandello 22A, ex art. 8 bis della L. 15 dicembre 1990, n. 386 che, a sua volta, rinvia all'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689. La infatti, ha dimostrato per tabulas di aver effettuato un cambio di residenza in data Pt_1
15.12.2011 – e, dunque, anteriormente al primo tentativo di notifica del 26.2.2013 – come risultante dal certificato storico di residenza prodotto in atti (cfr. pag. 25 fasc. parte appallante digitalizzato in data
9.9.2022).
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, non può ritenersi valida la notifica del verbale di contestazione n. 0005899-20130219 e dell'ordinanza-ingiunzione n. Parte_2
0001656920160419 effettuata presso un diverso indirizzo da quello di residenza Parte_2 della destinataria.
Per mero tuziorismo, inoltre, si rammenta che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per
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assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (cfr. Cassazione civile Sez. Un. – 15.4.2021, n. 10012). Tanto rammentato, nel caso di specie, secondo la prospettiva di parte appallata, gli atti prodromici alla cartella di pagamento non sarebbero stati consegnati alla destinataria in ragione della sua temporanea assenza, con conseguente invio di raccomandata di avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. Pertanto, il perfezionamento della procedura notificatoria presso il domicilio eletto avrebbe dovuto essere provato mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata.
Siffatta produzione documentale, tuttavia, difetta in toto nel caso di specie, non rivenendosi in atti alcun avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale del verbale contestazione n. 0005899-20130219 e dell'ordinanza-ingiunzione n. Parte_2
0001656920160419 (c.d. “CAD”). Parte_2 L'appellata costituita, infatti, si è limitata a produrre giudizialmente soltanto l'avviso di ricevimento della "prima raccomandata” (quella contenente l'avviso di accertamento notificando), con l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della "seconda raccomandata" prescritta dall'art. 8, comma 2, seconda parte, L. n. 890/1982. Deve ritenersi, pertanto, che non vi sia prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dei degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, non solo presso l'effettivo indirizzo di residenza della invero circostanza pacifica fra le parti – ma, a ben vedere, neppure presso Pt_1 il domicilio eletto ex art. 9 L. n. 386/1990. In definitiva, dunque, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve dichiarata nulla e, decidendo nel merito dell'opposizione, deve disporsi l'annullamento della cartella di pagamento n. 008 2018 00064280 60 000 dell' Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore di tenendo conto del valore della controversia e del carattere Parte_1 documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3087/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_4
2) ACCOGLIE l'appello proposto da Parte_1 e, per l'effetto,
3) DICHIARA la nullità della sentenza n. 88/2019 del Giudice di Pace di CP_1
4) ANNULLA la cartella di pagamento n. 008 2018 00064280 60 000 emessa dall'
[...]
; Controparte_7
5) NA e Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro e in favore di Controparte_4
delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 264,00 Parte_1
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(CU e marca) per esborsi e in € 1.807,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
6) NA e Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro e in favore di Controparte_4
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 402,78 Parte_1 (CU, marca e spese di notifica) per esborsi e in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 10 settembre 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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