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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 2 luglio 2025
Il GOP lette le note di trattazione scritta prodotte dalle parti, all'esito della Camera di Consiglio, ha emesso la seguente sentenza
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pasquali e dall'avv. Sandro Pasquali ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio, in L'Aquila, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto M. Danesi De Controparte_1
Luca e Francesco M. Danesi De Luca ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il , al fine Parte_1 Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni da ella subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 5 luglio
2022.
In particolare, esponeva che mentre camminava sul tracciato della Fontana delle 99 Cannelle in L'Aquila, cadeva a terra a causa della pavimentazione sconnessa e sdrucciolevole, riportando le lesioni certificate in atti ed i conseguenti danni patrimoniali e non, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la parte convenuta, non contestava il rapporto di custodia con la res, ma eccepiva che il sinistro si era verificato a causa della condotta colposa della parte attrice e, quindi, chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che, in primis, occorre qualificare la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., in considerazione del thema decidendum e della espressa formulazione in tal senso di parte attrice.
Orbene, si osserva, che l'ente convenuto, proprietario e custode dell'area di cui si controverte, ha l'obbligo della manutenzione e della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico ( come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene. E' evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità ed inevitabilità della cosa dannosa, sicché, nel caso di specie, l'attore non deve dimostrare tale carattere, come è, invece, necessario se agisce ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 12329/04), in quanto il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c..
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che l'attrice stava camminando sulla pavimentazione del sito archeologico della Fontana delle 99 Cannelle, sito all'interno dell'abitato di L'Aquila
e, dunque, in custodia dell'ente convenuto, allorché cadeva a terra e riportava le lesioni certificate in atti.
Sul punto, i testimoni escussi hanno riferito circa la caduta dell'attrice sul tracciato, ma non hanno spiegato esattamente la dinamica del sinistro, per cui può affermarsi che l'attrice, varcata la soglia di ingresso al sito, cadeva sul tracciato sito all'interno dell'area archeologica.
Il corredo probatorio, in particolare le fotografie prodotte in atti, dimostrano che il percorso è costituito da sanpietrini levigati in travertino-pietra, situato all'interno del sito archeologico della Fontana delle 99
Cannelle, bene sottoposto ai vincoli monumentali imposti dalla Soprintendenza Archeologica.
Le condizioni del sentiero erano immediatamente percepibili da chiunque, in quanto risultava perfettamente visibile la struttura levigata del calpestio, caratterizzato da un percorso di sanpietrini-ciottoli in pietra, non completamente allineati e non adiacenti l'uno con l'altro, in guisa che, in ragione delle caratteristiche della res perfettamente visibili in ragione delle condizioni di luminosità presenti il giorno del sinistro (che si è verificato alle ore 18,30 del 5 luglio 2022), l'attrice aveva la concreta possibilità di adeguare la sua condotta allo stato dell'arte, ovvero prestando una maggiore attenzione.
Invero, nel caso di specie, l'ente locale non aveva la possibilità di intervenire sulla res modificandone la struttura e le caratteristiche, in quanto come già detto il sito risulta un bene protetto dal punto di vista archeologico. Infatti, non è emerso che il sentiero all'epoca del sinistro presentava buche ovvero altri fattori di pericoli indipendenti dalle caratteristiche del bene, per cui in piena aderenza al principio pretorio, nel caso in esame assume rilievo il giudizio di prevedibilità del fattore di rischio della cosa, determinato dalle caratteristiche strutturali della stessa, che presentava una pavimentazione levigata, ma non alterata da fattori indipendenti dalla sua natura di bene di interesse archeologico.
Orbene, un'interpretazione dell'art. 2051 conforme al principio di autoresponsabilità porta ad attribuire al proprietario della res, non la responsabilità di ogni danno che si verifica, ma soltanto di quelli cagionati da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utilizzatore, dovendo anche quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta, adattandola alle caratteristiche del bene.
Invero, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni sia pubblici che privati non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare attenzione nell'uso degli stessi in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che comporta l'utilizzo di ciascun bene.
Non appare revocabile in dubbio come, in materia di responsabilità da cosa in custodia, i principi pretori, hanno da ultimo cercato di conciliare la natura oggettiva della responsabilità con il principio di autoresponsabilità che deve orientare la condotta degli utilizzatori della res, i quali devono entrare in contatto con la res pubblica o privata, adottando le dovute cautele ed attenzioni, in guisa che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, “sicchè quando la situazione di pericolo ingeneratasi nella res sarebbe stata superabile con l'adozione di un comportamento particolarmente cauto da parte del danneggiato potrà escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr Cass. Civ. n. 23584/13; Cass. Civ. n.
11661/14; Cass. Civ. n. 15859/15).
Pertanto, la responsabilità del custode deve essere esclusa allorché all'esito dell'istruttoria risulti che l'insidia risultava visibile, prevedibile ed evitabile dall'utilizzatore della res, il quale se avesse tenuto una condotta adeguata alle circostanze di fatto come emerse nel caso concreto avrebbe certamente impedito l'eventus damni. (cfr Cass. Civ. n. 37724/2022).
Tanto esposto in narrativa, nel casus decisus, all'esito dell'evidenza probatoria deve concludersi che è emerso il nesso causale tra la res e la caduta dell'attrice, la quale, tuttavia, ha assunto una condotta che non configura una mera occasione del danno evento, assumendo al contrario il rango di causa dello stesso, rilevante ex art. 1227 co. 1 c.c., posto che in ragione della struttura della res e delle sue caratteristiche (pavimentazione in travertino levigato ) avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione nel transitare sul passaggio, in guisa che il sinistro risulta ad ella ascrivibile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. . Per le ragioni esposte in narrativa, la domanda non merita accoglimento.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza della parte attrice e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così Controparte_1
decide:
1. respinge la domanda;
2. condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese del giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori per legge dovuti.
L'Aquila 2 luglio 2025 Dr.ssa Antonella Camilli