Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5107/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...]_1 C.F._1
DA (FI), rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTONI FEDERICA;
e
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._2
Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. VERDESCA GIANLUCA;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del P.M.-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1) la minore resterà affidata ai genitori in maniera condivisa Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di via Giusti n. 3 ad Osimo.
2) frequenterà il padre liberamente considerata la sua età ormai prossima ai 17 Persona_1 anni;
3) Parimenti trascorrerà con il padre le feste natalizie alternando con la madre il Persona_1 giorno di Natale e o Stefano, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo e le vacanze estive in base alle sue volontà, ai suoi impegni e a quelli dei genitori.
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) è impegnata nelle attività scolastiche e sportive come da piano genitoriale che Persona_1 si trascrive:
GENITORIALE NELL'INTERESSE DI CP_1 Persona_1
frequenta il quarto sez A Liceo Scienze umane Corridoni Campana
[...]
Frequenta la palestra FITNESS QUARE di Osimo e Danza Aerea presso Visonaria.
8) Tenuto conto delle attuali esigenze di , del tenore di vita goduto in costanza di Persona_1 convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse reddituali di entrambi evincibili anche dalle relative dichiarazioni (in specie e da ultimo, Mod. 730/2024), che le parti garantiscono come omnicomprensive, i ricorrenti stabiliscono che il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese Parte_2 Parte_1 di deposito del ricorso, la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Le parti inoltre sosterranno nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo-ricreative necessarie per i minori, purché preventivamente concordate (per le tipologie espressamente previste) e debitamente documentate, secondo i termini disciplinati dal Protocollo per “la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, elaborati dalla Conferenza Distrettuale e sottoscritti in data 10 luglio 2024, che di seguito si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche — con eventuale acquisto di apparecchi — oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
c) interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
d) farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.); e) farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
f) acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
g) supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
h) cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
i) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
c) cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
d) acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
e) cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
c) tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
e) libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; f) alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
g) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
h) trasporto pubblico casa/scuola; i) mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto);
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
c) alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) master e corsi di specializzazione anche all'estero; e) gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
h) preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
i) corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ente disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); b) bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
c) frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
d) baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); b) acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
c) vacanze trascorse in assenza dei genitori;
d) conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); e) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
f) organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.); g) attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); h) baby-sitter, ove non già esistente nell' organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
i) frequenza di centri estivi.
Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore. La quota parte delle spese eventualmente anticipate da uno dei due genitori, nei termini di cui sopra, dovrà essere corrisposta all'avente diritto entro il giorno 5 del mese successivo all'effettivo esborso su semplice richiesta e previa esibizione del documento di spesa. Le parti espressamente convengono e danno atto che il genitore che decide di sostenere la spesa straordinaria, pur in assenza del preventivo accordo dell'altro genitore – laddove l'accordo è espressamente previsto dal vigente Protocollo – non avrà diritto alla ripetizione della quota parte e si accollerà l'intero onere (100% della spesa straordinaria).
10) Dalla proposizione di detto ricorso, l'assegno unico, sarà corrisposto al 100% alla IG.ra mentre gli arretrati degli assegni familiari mai richiesti e mai percepiti verranno versati Parte_1 su un conto corrente intestato alla figlia che li utilizzerà per le sue esclusive necessità; Per_1
11) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo di propri redditi (doc. n. 3).
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
13) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
14) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano altresì di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere, allo stato, altro a che prendere l'uno dall'altro.
15) Quanto alle spese relative al presente ricorso congiunto, ciascun genitore se ne farà carico separatamente. Inoltre, ai sensi dell'art 473 bis 51, II comma, le parti chiedono sin d'ora di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte”.
* * * *
CONCISA ESPOSI ZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e premesso: Parte_1 Parte_2
- di aver intrattenuto una convivenza more uxorio mai sfociata in matrimonio;
- che da tale unione è nata, in data 14/10/2007, la figlia;
Persona_1
- che di fatto le parti si sono separate nell'anno 2013, avendo ognuno di esse la propria residenza;
tanto premesso, hanno chiesto la regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia, prossima alla maggiore età, e ai diritti/doveri a quest'ultima afferenti, come da condizioni dalle stesse concordate e in epigrafe riportate.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Il ricorso congiuntamente presentato dalle parti è stato regolarmente notificato al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Il Collegio ritiene che le condizioni concordate1 non contengano elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente alla stessa di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori;
la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario è sostanzialmente libera attesa l'età della minore (17 anni).
Anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a soddisfare gli interessi della minore, oltre ad essere coerenti rispetto alle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti quali documentate in atti.
Pertanto, il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, può trovare integrale accoglimento e potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese straordinarie appare evidente che la volontà delle parti sia nel senso di una suddivisione al 50% delle stesse come dedotto nella parte motiva del ricorso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese di lite sono regolate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
spese come da accordi.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle note di trattazione scritta viene riportata soltanto una parte delle condizioni concordate ma le parti fanno comunque ivi richiamo per relationem a tutte le condizioni di cui al ricorso introduttivo.