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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 61/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8/01/2025, promossa da:
Controparte_1
e , rappresentati
[...] Controparte_2
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLANTI
Contro
, cf , rappresentato e difeso CP_3 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Rampino;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27.01.2020, proponeva CP_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
059201990104920, notificata in data 09.01.2020, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 2.463,03 in virtù della cartella esattoriale n. 059200901902075000, emessa per il recupero di somme dovute al . Controparte_4
Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, oltre al fatto della mancanza di indicazioni per identificare la ragione creditoria.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale di Lecce perché, in CP_3 accoglimento della domanda, previa sospensione, dichiarasse la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta, dichiarasse l'estinzione del credito azionato da con vittoria CP_2 di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opponente depositando fascicolo di parte.
Si costituivano, altresì, il nonché Controparte_4
l' , i quali deducevano la totale Controparte_2 infondatezza della opposizione della quale chiedevano il rigetto con la rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2020 veniva sospesa l'efficacia della intimazione opposta.
All'udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di trattazione scritta, disposta ex art. 83 del d.l. n. 17/2020
e successive modifiche ed integrazioni, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale e deposito telematico, con cui il G.O.T. del Tribunale civile di Lecce dichiarava accoglibile l'opposizione proposta da , stante la sua fondatezza, CP_3
2 avuto riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Ha addotto il Giudice di primo grado che costituisce principio pacifico quello secondo il quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha CP_5 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_6 con modif., dalla l n. 122 del 2010). (Rigetta, App. Catania,
16/05/2014)) (Cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 17/11/2016, n.
23397 (rv. 641632).
Dalla documentazione prodotta ha evinto il Giudice di primo grado che tra la notifica della cartella esattoriale e la notifica della prima intimazione fosse certamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, ritenuto applicabile alla fattispecie.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il
[...]
nonché l' , Controparte_4 Controparte_2 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio il che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_3
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con l'unico motivo d'appello, rubricato “Nullità della pronuncia per travisamento sul presupposto in fatto;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. nonché della circolare n. 26 punto 7 lett. C emessa il 16.6.03 dal Ministero della Giustizia;
erronea e falsa applicazione del T.U. 115-02 (per attività di recupero artt. 204 e ss.), l'art. 3 co. 9
e 10 L. 335/95; manifesta illogicità argomentativa.””, l'appellante censura la sentenza con cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto prescritti i crediti azionati con l'intimazione di pagamento opposta.
Premesso che “In virtù di sentenza penale di condanna ex art. 444
c.p.p. del Tribunale Penale di Lecce sez. II^, depositata il 10.02.04, il era debitore verso l'Amministrazione della Giustizia di somme CP_3 per le quali fin dalla data 01.09.2009 Equitalia S.p.A. ebbe a notificargli cartella di pagamento n. 0592003001902075000, in ragione di ruolo predisposto dal Tribunale di Lecce - Controparte_1
[...]
• Di seguito, in assenza di pagamento, Equitalia S.p.A. notificava in data 21.08.2015 l'intimazione di pagamento n.
05920159006516477000, alla quale l'odierno attore non si opponeva.
• Pertanto, in data 09.01.2020 veniva notificata da parte dell'
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
05920199010492054000 relativa alla cartella di pagamento
0592003001902075000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 2.463,06.”
Tanto premesso, le appellanti sostengono che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto applicabile alla pretesa creditoria sottesa al recupero esattoriale, il termine quinquennale di prescrizione.
Il motivo è fondato.
Invero nella fattispecie trova senz'altro applicazione l'art. 2953 c.c., in quanto i crediti azionati, relativi a spese processuali ed ammende, derivano da una sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. (sentenza di patteggiamento equiparata dal legislatore ad una sentenza di condanna;
in questo senso si vedano, fra le tante, Cass. pen. n. 9175/2022 e Cass.,
4 Sez. Un., n. 17781/2006) passata in giudicato, sicchè il termine prescrizionale è di dieci anni.
Tale termine non è decorso dalla notifica della cartella esattoriale, effettuata nel 2009, alla notifica dell'intimazione di pagamento del
2020, posto che nel 2015 è stata notificata altra intimazione di pagamento non opposta, che ha evidentemente interrotto i termini di prescrizione.
Né la notifica di quest'ultima intimazione del 2015 può ritenersi nulla, come pure eccepito dall'appellato, essendo stato correttamente applicato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 143 c.p.c., essendo risultato “sconosciuto” il presso la sua residenza CP_3 anagrafica dopo l'esperimento di adeguate indagini, nel predetto luogo, da parte dell'agente postale (Cass. n. 18595/2014).
L'intimazione impugnata risulta, altresì, adeguatamente motivata, mediante il richiamo alla precedente cartella esattoriale e la specifica indicazione dei crediti azionati.
L'appello va pertanto accolto, con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal CP_3
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 1.200,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti.
Lecce, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 61/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8/01/2025, promossa da:
Controparte_1
e , rappresentati
[...] Controparte_2
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLANTI
Contro
, cf , rappresentato e difeso CP_3 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Rampino;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27.01.2020, proponeva CP_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
059201990104920, notificata in data 09.01.2020, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 2.463,03 in virtù della cartella esattoriale n. 059200901902075000, emessa per il recupero di somme dovute al . Controparte_4
Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, oltre al fatto della mancanza di indicazioni per identificare la ragione creditoria.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale di Lecce perché, in CP_3 accoglimento della domanda, previa sospensione, dichiarasse la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta, dichiarasse l'estinzione del credito azionato da con vittoria CP_2 di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opponente depositando fascicolo di parte.
Si costituivano, altresì, il nonché Controparte_4
l' , i quali deducevano la totale Controparte_2 infondatezza della opposizione della quale chiedevano il rigetto con la rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2020 veniva sospesa l'efficacia della intimazione opposta.
All'udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di trattazione scritta, disposta ex art. 83 del d.l. n. 17/2020
e successive modifiche ed integrazioni, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale e deposito telematico, con cui il G.O.T. del Tribunale civile di Lecce dichiarava accoglibile l'opposizione proposta da , stante la sua fondatezza, CP_3
2 avuto riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Ha addotto il Giudice di primo grado che costituisce principio pacifico quello secondo il quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha CP_5 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_6 con modif., dalla l n. 122 del 2010). (Rigetta, App. Catania,
16/05/2014)) (Cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 17/11/2016, n.
23397 (rv. 641632).
Dalla documentazione prodotta ha evinto il Giudice di primo grado che tra la notifica della cartella esattoriale e la notifica della prima intimazione fosse certamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, ritenuto applicabile alla fattispecie.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il
[...]
nonché l' , Controparte_4 Controparte_2 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio il che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_3
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con l'unico motivo d'appello, rubricato “Nullità della pronuncia per travisamento sul presupposto in fatto;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. nonché della circolare n. 26 punto 7 lett. C emessa il 16.6.03 dal Ministero della Giustizia;
erronea e falsa applicazione del T.U. 115-02 (per attività di recupero artt. 204 e ss.), l'art. 3 co. 9
e 10 L. 335/95; manifesta illogicità argomentativa.””, l'appellante censura la sentenza con cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto prescritti i crediti azionati con l'intimazione di pagamento opposta.
Premesso che “In virtù di sentenza penale di condanna ex art. 444
c.p.p. del Tribunale Penale di Lecce sez. II^, depositata il 10.02.04, il era debitore verso l'Amministrazione della Giustizia di somme CP_3 per le quali fin dalla data 01.09.2009 Equitalia S.p.A. ebbe a notificargli cartella di pagamento n. 0592003001902075000, in ragione di ruolo predisposto dal Tribunale di Lecce - Controparte_1
[...]
• Di seguito, in assenza di pagamento, Equitalia S.p.A. notificava in data 21.08.2015 l'intimazione di pagamento n.
05920159006516477000, alla quale l'odierno attore non si opponeva.
• Pertanto, in data 09.01.2020 veniva notificata da parte dell'
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
05920199010492054000 relativa alla cartella di pagamento
0592003001902075000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 2.463,06.”
Tanto premesso, le appellanti sostengono che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto applicabile alla pretesa creditoria sottesa al recupero esattoriale, il termine quinquennale di prescrizione.
Il motivo è fondato.
Invero nella fattispecie trova senz'altro applicazione l'art. 2953 c.c., in quanto i crediti azionati, relativi a spese processuali ed ammende, derivano da una sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. (sentenza di patteggiamento equiparata dal legislatore ad una sentenza di condanna;
in questo senso si vedano, fra le tante, Cass. pen. n. 9175/2022 e Cass.,
4 Sez. Un., n. 17781/2006) passata in giudicato, sicchè il termine prescrizionale è di dieci anni.
Tale termine non è decorso dalla notifica della cartella esattoriale, effettuata nel 2009, alla notifica dell'intimazione di pagamento del
2020, posto che nel 2015 è stata notificata altra intimazione di pagamento non opposta, che ha evidentemente interrotto i termini di prescrizione.
Né la notifica di quest'ultima intimazione del 2015 può ritenersi nulla, come pure eccepito dall'appellato, essendo stato correttamente applicato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 143 c.p.c., essendo risultato “sconosciuto” il presso la sua residenza CP_3 anagrafica dopo l'esperimento di adeguate indagini, nel predetto luogo, da parte dell'agente postale (Cass. n. 18595/2014).
L'intimazione impugnata risulta, altresì, adeguatamente motivata, mediante il richiamo alla precedente cartella esattoriale e la specifica indicazione dei crediti azionati.
L'appello va pertanto accolto, con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal CP_3
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 1.200,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti.
Lecce, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
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(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
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