Articolo 2 della Legge 27 maggio 1929, n. 810
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20 giugno 1929
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19 novembre 1929
Art. 2.

Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilita'.

Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

La indennita' dovuta agli espropriandi sara' determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennita' sara' fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sara' nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennita', ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intendera' definitivamente accettata.

((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1929, n. 2328 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le opere ed espropriazioni considerate dall' art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810 , sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede".
Entrata in vigore il 19 novembre 1929