Art. 34.
Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:
a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nei primo comma dell'art. 30 se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facolta' previste dall'articolo precedente;
b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facolta' prevista dal primo comma dell'articolo precedente.
Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'art. 20, ne' inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.
Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni cosi' determinate, le percentuali indicate nell'art. 24.
Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 2) che "Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , in corso di godimento al 1 gennaio 1961 sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1918 e il 31 dicembre 1950;
20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;
8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;
3 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.
A partire dal 1 gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.
Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1 gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell' articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti."
Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:
a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nei primo comma dell'art. 30 se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facolta' previste dall'articolo precedente;
b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facolta' prevista dal primo comma dell'articolo precedente.
Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'art. 20, ne' inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.
Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni cosi' determinate, le percentuali indicate nell'art. 24.
Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 2) che "Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , in corso di godimento al 1 gennaio 1961 sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1918 e il 31 dicembre 1950;
20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;
8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;
3 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.
A partire dal 1 gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.
Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1 gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell' articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti."