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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n di ruolo RG 369/2022 fra le parti
, rappresentata e difesa dall'Avv. A. De Paulis, elett.te dom.ta Parte_1 come in atti
ATTRICE
CONTRO
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Federico Maria Corbò, elett.te dom.ta come in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI da Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento del danno Controparte_1 occorso alla propria autovettura Renault Kadjar targata FS105WW a seguito di impatto con un capriolo mentre percorreva la SS 17 a Navelli, all'altezza di Via Madonna del Campo. Instava pertanto affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, condannare la ., in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in - 67100 – L'Aquila via Leonardo Da Vinci n. 6, al pagamento in favore della sig.ra la somma di € 8.000,00 (ottomila/00 euro) o di quella Parte_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione somma dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno per i fatti su descritti. Condannare comunque la convenuta, alla refusione a favore dell'attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio.”
Si è costituita la convenuta, contestando la domanda attorea, deducendo CP_1
l'infondatezza della stessa e chiedendone il rigetto.
Il giudizio è stato istruito con sola prova documentale avendo il G.I. ritenuto superflua la prova orale articolata in quanto avente ad oggetto circostanze già provate per iscritto con documentazione tutta ammessa.
Precisate le conclusioni, dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. trattandosi di giudizio iscritto al ruolo nel 2022 dunque soggetto al vecchio rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto va osservato che il più recente approdo della Suprema Corte (cfr.
Cass.Civ. n. 13848/2020, Cass. Civ. n. 12113/2020, Cass. Civ. n. 7969/2020), condiviso anche da questo Tribunale, individua nell'art.2052 c.c. la norma cui ricondurre la responsabilità per i danni causati anche dalla fauna selvatica.
Non si ritiene più, pertanto come in passato che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass.Civ.n. 9276/2014, Cass. Civ. n. 27543/2017,
Cass. Civ. n. 5722/2019) né che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardi esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici.
La norma in esame, infatti, non fa differenza tra animali domestici e selvatici tanto che prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale sia sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
Pertanto i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/92 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Pertanto, anche nel caso di specie, la vicenda risarcitoria deve essere risolta alla stregua dell'art. 2052 c.c e il danno materiale occorso sull'autovettura dell'attrice, appare senza dubbio imputabile alla libera circolazione degli animali sul territorio regionale.
Ai fini probatori è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetti al danneggiato che alleghi di aver subito un danno da un animale selvatico, la prova del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L.n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Al contrario spetta alla convenuta, l'onere di fornire la prova liberatoria del CP_1 caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile.
Nel caso di specie risulta per tabulas la prova che del danno, il nesso causale dello stesso e che sia stato procurato da animale selvatico ( foto all. 5 all'atto di citazione).
La quantificazione del danno è accertata dalla documentazione di spesa prodotta dall'attrice per la riparazione dell'auto. (fattura Ianni Auto, all. 4 all' atto di citazione).
Peraltro risulta in atti (all. 2 atto di citazione) che il delegato CP_3 Parte_2 dalla per la gestione del sinistro, non abbia sollevato contestazioni sull'an CP_1 debeatur in sede stragiudiziale, anzi ha provveduto ad una offerta economica per la chiusura del sinistro, non ha accettata dall'attrice per la sua esiguità.
Al contrario, la non ha fornito la prova contraria, liberatoria non avendo CP_1 dedotto e tantomeno provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che lo stesso sia stato determinato da caso fortuito.
La domanda attorea va pertanto accolta e la va condannata al risarcimento CP_1 del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto:
a) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 8.000,00 (euro ottomila/00) Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al saldo. b) condanna la a rifondere a parte attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila il 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani