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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7125 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali
vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. GRASSIA
AGNESE, elettivamente domiciliato in alla Piazza Parte_1
Umberto I presso il difensore avv. GRASSIA AGNESE, giusta procura in atti,
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. PAOLINI MARIO MICHELANGELO,
elettivamente domiciliato in Cosenza al Viale Della Repubblica n. 110
presso il difensore avv. PAOLINI MARIO MICHELANGELO giusta
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 26 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05/12/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2129/2022 del 26/05/2022 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord mediante il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 12736,02 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, eccependo: - la nullità del ricorso monitorio;
- la prescrizione del diritto azionato;
- il difetto di legittimazione passiva, tenuto conto tra l'altro che “i verbali di
accertamento di violazioni del c.d.s. richiamati nella fattura, con numeri
4997/06 e 8128/06, sono stati elevati dagli Agenti di P.M. del Comune di Sant'Anastasia e non dal di ”; - il difetto di Pt_1 Parte_1
legittimazione attiva, per inefficacia della cessione in difetto di consenso espresso del debitore ceduto;
- la mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata;
- la mancata prova dei presunti crediti azionati in via monitoria.
Parte opponente ha dunque concluso, in via principale, per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2129/2022 del 26/05/2022, n.r.g.
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 26 5729/2022, notificato a mezzo PEC all'opponente in data 03/06/2022,
con rigetto nei confronti del della pretesa creditoria;
in Pt_1
subordine, affinché si accerti che nulla è dovuto per i presunti crediti relativi ai verbali di accertamento di violazioni del c.d.s. richiamati nella fattura, con numeri 4997/06 e 8128/06. Il tutto, con il favore delle spese di lite.
Resisteva in giudizio insistendo per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in quanto infondata, e concludendo come qui di seguito riportato: “Voglia l'intestato Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: i. In via preliminare, ritenuti
sussistenti i presupposti di legge, concedere la provvisoria esecutorietà,
ex art. 648 c.p.c., del D.I. n. 2129/2022; ii. Nel merito, in via principale, rigettare l'avversa opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo n.
2129/2022 per i motivi di cui in narrativa, condannando, di conseguenza ed in forza dell'art. 11 D.P.R. 571/1982, il
[...]
a titolo di adempimento ex art. 1453 c.c. e/o a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art.
1218 c.c., al pagamento nei confronti di nella sua Controparte_1
qualità di Cessionaria del credito relativo alle prestazioni di custodia ex artt. 8 DPR 571/1982, della somma di € 12.736,02 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 da dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. iii.
In via residuale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal a seguito delle prestazioni di Parte_1
custodia espletate in favore della Pubblica Amministrazione da parte
della Cedente su espressa richiesta dello stesso Parte_2 CP_2
n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 26
[...] e, di conseguenza, condannarla ex art. 2041 c.c. al Parte_1
pagamento nei confronti di nella sua qualità di Controparte_1
Cessionaria del credito relativo alle prestazioni di custodia ex art. 8
DPR 571/1982, della somma di € 12.736,02, somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale sopportata dalla depositeria in termini di
costi delle prestazioni, del cui valore si è, specularmente, arricchito
indebitamente il opponente, ovvero della diversa somma che Pt_1
secondo le risultanze istruttorie dovesse risultare di giustizia, oltre
interessi moratori maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 a far data
dal dì del dovuto e sino al soddisfo, anche a titolo di maggior danno ex
art. 1224 c.c.. Vinte le spese di lite, da distrarsi nei confronti dell'antistatario procuratore, ex art. 93 c.p.c.”.
Con ordinanza del 10/01/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di € 11507,86.
Attesa la natura documentale della controversia, essa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 05/12/2024.
***
L'opposizione è solo in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
1. Preliminarmente si osserva che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 26 del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
(art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III,
17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821;
Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un.,
7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I, 2041).
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
In buona sostanza, facendo applicazione dei principii enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, l'emissione del decreto ingiuntivo non
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 26 determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e
Cass., n. 5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n. 16340/2009; Cass., n.
12765/2007; Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n.
14556/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993), con facoltà per il giudicante di attingere al materiale probatorio prodotto tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto nel giudizio a cognizione piena, non potendosi decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. Cass., n. 11419/2009), ferma restando la piena utilizzabilità della documentazione allegata al ricorso monitorio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 14475/2015) alla luce del cd. Principio di non dispersione della prova.
2. Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 26 che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
3. In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione del g.o.,
peraltro nemmeno contestata dalle parti in causa.
Come affermato dalla Suprema Corte, deve riconoscersi una netta separazione tra il rapporto concessorio (della custodia di beni sequestrati) ed il negozio che ne regola gli aspetti patrimoniali,
rientrando nella giurisdizione amministrativa il contenzioso relativo al primo aspetto ed a quella del giudice ordinario quello relativo al secondo
(cfr. Cass. 8010/15); dunque, il rapporto giuridico che viene ad instaurarsi tra l'autorità amministrativa ed il privato incaricato della custodia è caratterizzato da elementi pubblicistici e privatistici, in quanto se l'attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo costituisce un servizio pubblico, la regolazione dei rapporti patrimoniali tra l'autorità ed il custode avviene secondo schemi esclusivamente privatistici. Le Sezioni unite, ai fini della determinazione del giudice (ordinario o amministrativo) competente per le controversie insorte tra il custode-privato e l'amministrazione, hanno rilevato che la materia dei pubblici servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quando la P.A. agisca
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 26 esercitando il suo potere autoritativo. Quando, invece, la stessa P.A. si valga della facoltà di adottare strumenti negoziali e non di poteri autoritativi per garantire lo svolgimento di detto servizio, ove le pretese creditorie del privato ineriscano unicamente a diritti patrimoniali di derivazione convenzionale, la giurisdizione deve essere assegnata al giudice ordinario, essendo insufficiente il generico coinvolgimento,
nella controversia, di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
23458/2015).
In conclusione, è riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorchè si controverta in ordine alla spettanza e alla misura del compenso dovuto, al custode per l'affidamento di uno o più autoveicoli sottoposti a sequestro amministrativo (v. anche le sentenze della Cass.
n. 16295/07 e n. 16555/09; nonché n. 16755/14).
4.1. Fatta tale precisazione, va detto, in punto di fatto, che
[...]
ha agito in sede monitoria quale cessionaria del credito CP_1
maturato da nei confronti dell'Ente convenuto per Parte_3
l'attività di custodia giudiziale, magazzino e gestione di depositi di veicoli, reperti e materiali sottoposti a provvedimenti di sequestro,
fermo, confisca e/o altro tipo di requisizione in qualunque forma eseguita ai sensi di legge.
Documenta, invero, l'opposta sul punto: - che con precedente atto di cessione di crediti del 19 dicembre 2019 la predetta ha Parte_2
ceduto in favore di il credito per oneri di custodia Controparte_3
maturati dalla data di ingresso in deposito di ciascun veicolo e sino al
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 26 30.11.2019; - che con successivo atto di cessione di crediti (scrittura privata del 28 luglio 2021 poi ripetuta con atto del 3 agosto 2021
autenticato per notar Rep. 3512, racc. 2336: all.ti 13 e 14 della Per_1
produzione monitoria) la ha ceduto in favore di Parte_2 [...]
il Credito per oneri di custodia maturati dal 01.12.2019 al CP_1
30.06.2021 – come risultante dalla fatt. n. 32 del 26.07.2021 – per un totale di € 12.736,02 IVA inclusa, unitamente a tutti gli interessi (anche di mora) maturati e maturandi a decorrere dalla scadenza delle fatture;
-
che la cessione è stata pubblicata in G.U. n. 90 del 31/07/2021 (all. 17
della produzione monitoria) ed è stata notificata a mezzo PEC al debitore ceduto in data del 13/09/2021 (all. 16); - che, in forza della suddetta cessione, l'attuale titolare del credito in questione Controparte_1
e, pertanto, legittimata ad agire in giudizio per il recupero dello stesso, atteso l'inadempimento da parte della P.A..
4.2. Alla luce di quanto detto, può ritenersi comprovata la legittimazione
(recte: titolarità dal lato attivo del rapporto controverso) in capo alla odierna opposta.
4.3. Per ragioni di priorità logico-giuridica, va poi scrutinata la sollevata eccezione di prescrizione, che è infondata.
Sarà utile precisare che il diritto del custode al compenso, per le attività di “conservazione delle cose sequestrate” (art. 12, comma 1, d.P.R. n.
571/1982), può essere esercitato solo “dopo che sia divenuto
inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata
disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato”.
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 26 Va fatta applicazione, fattispecie, dell'ordinario termine decennale, con decorrenza dalla data di cessazione della custodia (tra le tante, Cass., sent. n. 13673/13 secondo cui “in tema di sequestro amministrativo il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme
dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il
provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la
restituzione delle cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale, di prescrizione”). In altri termini, il diritto del custode a vedersi rimborsare dall'autorità sequestrante, le spese di conservazione di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo,
diviene esigibile solo dopo che siano cessate le prestazioni custodiali, in favore della medesima amministrazione (grazie alla definitiva confisca del mezzo, al suo dissequestro e restituzione all'avente diritto, alla sua
“alienazione”, ordinaria o straordinaria che sia). In questo senso si è pronunciata, di recente, Cass. civ., sez. I, 21/10/2024, n. 27202, secondo cui in tema di sequestro amministrativo di veicoli, il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa.
Ne consegue che, prima di allora, non possa decorrere alcun termine prescrizionale, per quanto dispone l'art. 2935 c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).
Occorre ulteriormente evidenziare che, nel caso di specie, la società
depositaria ha richiesto l'anticipazione in acconto degli oneri sino a quel
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 26 momento maturati, in forza dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 571/1982 il quale prevede inoltre che “La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute”.
Il termine prescrizionale, quindi, è iniziato a decorrere dal momento di tale richiesta di pagamento a titolo di acconto dell'attività di custodia svolta sino a quel momento, richiesta formalmente avvenuta in data del
26.07.2021, con l'emissione della fattura n. 32/21, allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento.
Come può chiaramente evincersi da quanto precedentemente enunciato,
non può ritenersi decorso, in danno all'opposto, il termine di prescrizione decennale, al netto, peraltro, dei plurimi atti interruttivi della prescrizione versati nel corso del procedimento monitorio.
4.4. Anche l'eccezione di inefficacia della cessione, sollevata da parte opponente, si palesa infondata.
E' noto che rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260
c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Ciò in forza della disciplina speciale di cui al R.D. 2440/1923 (“Contabilità di
Stato”), secondo cui “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno
e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato) e “le cessioni, le delegazioni, le
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 26 costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative
a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma
1, della Contabilità di Stato). Prescrive poi il successivo art. 70 della
Contabilità di Stato che le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma
2).
Se ciò è vero, è altrettanto vero che il debitore ceduto è un ente locale,
il quale non appartiene alla categoria delle amministrazioni statali a cui appare essere limitato l'ambito di applicazione delle norme prescritte dal regio decreto n. 2440 del 1923 in tema di cessione dei crediti.
Difatti, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n.
2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass.
7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12
febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può
(quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 26 diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera
della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass.,
S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis,
Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass.
31 ottobre 2014, n. 23273).
Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al
R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione
analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28390).
In altri termini, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prescritta dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923
può trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali, quale l'odierno opponente.
4.5. Deve essere infine rigettata l'eccezione di inesistenza del credito,
posto che il diritto vantato dalla società convenuta opposta (quale cessionaria del credito della non discende da un Parte_3
contratto, bensì direttamente dalla legge (d.P.R. 571/1982).
Peraltro, come documentato in atti (all. 3 della produzione monitoria) la
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 26 – anche per effetto di cessioni di rami di azienda Parte_3
susseguitesi nel tempo – è inclusa nell'elenco prefettizio dei soggetti abilitati a ricevere in custodia giudiziaria i veicoli sottoposti a sequestro,
fermo o confisca amministrativa per violazioni al Codice della Strada, tenuto ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/1982.
5. Nel merito, la società opposta ha prodotto i verbali di sequestro dei veicoli con affidamento alla veicoli per la cui custodia Parte_3
chiede di essere compensata.
5.1. In ordine alla natura del rapporto, si afferma in giurisprudenza
(Cass., sent. n. 13673/03) che “il rapporto di custodia nell'ambito delle
sanzioni amministrative, presenta un misto di connotazioni privatistiche
e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici non può contestarsi
l'analogia con il contratto di deposito oneroso. Anche nel rapporto in
questione, infatti, il custode – depositario "riceve dall'altra parte una
cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura" (art. 1766
c.c.); ed anche in detto rapporto il depositario ha diritto al compenso ed è responsabile della conservazione della cosa”. È principio prevalentemente affermato che nel deposito oneroso l'esigibilità del credito del custode è strettamente legata al momento in cui cessa il deposito, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere fra le parti.
La normativa generale - su cui il legislatore ha inserito la “normativa di emergenza” di cui all'art. 38 della legge 326/2003 - è la L. 24 novembre
1981, n. 689 oltre che il d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.
Su detta normativa, nel 2003 si è inserita la normativa di emergenza di
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 26 cui all'art. 38 citato il quale, al fine di contenere gli elevati costi che per la finanza pubblica sono rappresentati dai compensi dovuti ai custodi giudiziari dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, aveva previsto che i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada, o quelli non alienati per mancanza di acquirenti, “purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e
collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30
settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito”. la disciplina di dettaglio è stata adottata con il DM 30.3.2004, il quale ha previsto che, per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli, “il prefetto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce” una commissione, che “predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione” e che
“sulla base della documentazione di ufficio e di quella acquisita, procede alla verifica dei dati, anche senza documentazione dello stato
di conservazione, avvalendosi degli organi di Polizia che hanno
proceduto all'affidamento in custodia nonché dell'ufficio periferico dell' , secondo le rispettive competenze” (cfr. artt. 2, Controparte_4
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 26 commi 2, 4, 6 e 10 dell'art. 38 della legge 326/2003; la Corte
Costituzionale, infatti, censurando la portata retroattiva della disposizione, ha rilevato che la disciplina denunciata ha generato una novazione, sotto più di un profilo, del rapporto intercorrente tra le parti:
da un lato, il custode, o depositario del veicolo è divenuto un acquirente ex lege del medesimo, con nuovi e diversi obblighi;
dall'altro,
l'originaria liquidazione delle somme dovute al custode, secondo le tariffe previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982 (con rinvio anche agli usi locali), è stata sostituita con il riconoscimento di “un importo complessivo forfettario”, determinato, espressamente “in deroga”, secondo i criteri indicati.
Orbene, dalle stesse motivazioni rese dalla Corte Costituzionale (in particolare, laddove sottolinea che il rapporto tra depositario e amministrazione è risultato stravolto nei suoi elementi essenziali e con l'imposizione di oneri non previsti, né prevedibili, né all'origine, né in costanza del rapporto medesimo) si evince che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 38 cit., rivive l'originario rapporto tra le parti disciplinato dal d.P.R. 571/1982.
Come sottolineato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3181/2014,
a seguito di tale sentenza “sono caducati i provvedimenti prefettizi aventi ad oggetto la procedura straordinaria di alienazione, anche ai
soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti in custodia allo stesso
soggetto che li custodiva, per l'immediato e diretto nesso di illegittimità derivata” (posto che i provvedimenti e conseguentemente i contratti traevano origine dall'art. 38 co. 2 L. 326/2003); conseguentemente, sono
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 16 di 26 nulli anche i contratti stipulati in base a tali provvedimenti.
Tuttavia, corollario di tale statuizione non è l'assenza di ogni ragione giustificativa delle prestazioni poste in essere dalla depositaria, con conseguente esperibilità in via sussidiaria della sola azione ex 2041 c.c. nei limiti dell'arricchimento della PA beneficiaria, atteso che il credito azionato trae origine dal rapporto di custodia dei veicoli instaurato con gli atti di affidamento degli stessi (comprovato dai verbali allegati), che deve intendersi cessata alla data in cui i suddetti venivano ceduti al depositario per la rottamazione.
5.2. La nullità del contratto convenuto tra le parti in causa non può, quindi, escludere il diritto del custode al compenso per l'attività comunque svolta di custodia dei veicoli, oggetto di sequestro amministrativo, dati in affidamento, avendo l'attore fornito la prova dell'adempimento della propria prestazione, tenuto conto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto ha l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, ove non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità
amministrativa ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982, ha facoltà
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 17 di 26 di adire il giudice civile per il riconoscimento del relativo compenso
(Cass. civ., sez. III, 12/07/2007, n. 15602 in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8
nonché Cass., n. 6975/2000). Ne consegue che i crediti vantati sono liquidi a prescindere dall'emissione del decreto di liquidazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 571/82, il quale ha invece natura di atto conclusivo del provvedimento di pagamento (Cass. civ., Sez. III,
07/04/2008, n. 9033).
Nel caso di specie, la ricorrente ha provato l'esecuzione della prestazione posta a fondamento della domanda, consistente nell'avere custodito i reperti. Ed invero, l'istante ha versato agli atti di causa la copia dei verbali con i quali l'autorità di Polizia le affidava in custodia i veicoli, nonché documentato la successiva rottamazione degli stessi a mezzo terzi.
5.3. Appare opportuno ora esaminare le disposizioni dettate dal d.p.r.
571/1982 – peraltro espressamente richiamato da parte opposta –
relativamente ai veicoli in sequestro amministrativo, per effetto di sanzioni al codice della strada.
Ora, viene in rilievo l'art. 8 co. 1 del d.P.R. n. 571/1982 secondo cui
“Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non
è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante
presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente,
può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati
individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario
qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 18 di 26 luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio
ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7”; ed ancora l' art. 11, del predetto testo di legge, ove si afferma che: “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Salvo che in ordine alla violazione
amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero
sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta
avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo
comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono
essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con
costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la
restituzione delle cose sequestrate. La liquidazione delle somme dovute
è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della
legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel
secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio,
l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione”; ed ancora l' art. 12 (primi tre commi) prevede che: “Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 19 di 26 ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la
conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente
documentate. Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità
indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di
ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse
all'incarico affidatogli. La liquidazione delle somme dovute al custode,
ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità
di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe
vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto
inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata
disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in
duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa
autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute”.
Orbene le norme riportate affermano chiaramente che, in generale,
l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, dispone che la custodia venga effettuata presso uno dei soggetti che possiedano determinati requisiti, da essa stessa individuato, anticipa le spese di custodia delle cose sequestrate, e che infine tali somme andranno poi rimborsate dal proprietario e/o dal trasgressore;
ai sensi dell'art. 12 co. 1 d.P.R. n. 571/1982 il custode ha diritto ad essere rimborsato, ed ai sensi dell'art. 11 co. 1 tutte le spese di custodia, vanno anticipate dall'amministrazione sequestrante.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 20 di 26 sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui all'art. 18,
comma 1 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali,
a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate.
Le indennità di custodia richieste dalla Parte ricorrente vanno riconosciute calcolando le stesse, a decorrere dalla data di sequestro e fino alla data di rottamazione risultante agli atti, con riferimento all'art. 12 del d.P.R. n. 571/1982, con applicazione delle tariffe applicabili
“ratione temporis”.
In definitiva sulla base delle disposizioni normative sopra riportate i soggetti pubblici o privati che siano stati previamente individuati con decreto Prefettizio quali custodi dei veicoli sequestrati hanno diritto alla liquidazione dell'indennità per l'attività di custodia svolta, che sia debitamente documentata, da determinarsi sulla base delle tariffe vigenti.
5.4. Ciò posto, in merito alla quantificazione della pretesa azionata l'odierna opposta ha allegato la tabella elencante la tipologia dei veicoli in custodia con le relative fatture.
Più nello specifico, risultano in atti i provvedimenti prefettizi con cui la
Cedente è stata individuata fra i soggetti autorizzati a stabilire il rapporto contrattuale con la P.A. nonché tutti i verbali di sequestro e affidamento in custodia con i quali la Polizia Locale di ha sequestrato Parte_1
e/o sottoposto a fermo amministrativo i veicoli in questione, affidandoli contestualmente in custodia alla Depositeria (Cfr. all.ti 3 e 5 del
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 21 di 26 fascicolo monitorio), all'uopo formalmente nominata in ciascun verbale, all'interno dei quali è attestata la data d'ingresso in deposito di ciascun veicolo.
La società opposta ha allegato, inoltre, la tabella elencante la tipologia dei veicoli in custodia con la relativa fattura (fatt. n. 32 del 26.07.2021 per un totale di € 12.736,02 IVA inclusa), veicoli ancora in giacenza per quanto affermato dalla opposta, per i quali il custode ha avanzato richiesta dell'anticipazione degli acconti delle spese di custodia di cui all'art. 12 D.P.R. 571/1982.
A fronte di tale documentazione, che consente di calcolare esattamente il compenso dovuto alla società opposta per l'attività espletata,
l'opponente si è limitata ad una contestazione generica e non circostanziata;
nello specifico l'opponente non ha mosso contestazioni di sorta in ordine ai parametri utilizzati dalla parte opposta per il calcolo del quantum debeatur, mentre solo per i veicoli targati BD24522 e
CM79640 sono state mosse contestazioni specifiche, che meritano considerazione in questa sede.
In merito a tali ultimi veicoli, può dirsi che solo per il veicolo tg.
CM79640 la contestazione è meritevole di seguito, posto che il verbale di sequestro amministrativo non appare riferibile all'autorità facente capo al mentre per il veicolo tg. BD24522 Parte_1
sussistono plurimi elementi, nel predetto verbale, tali da ricondurre il documento in questione all'Ente Locale convenuto in giudizio.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento del compenso, si osserva che secondo quanto previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 571 del 1982, “Le
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 22 di 26 spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate
dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro”, con la conseguenza che le amministrazioni convenute non possono rispondere dei sequestri disposti dai pubblici ufficiali degli enti locali o di altre amministrazioni dello Stato (vedi sul punto Cass.
18/05/2021, n. 13436; Cass. 13/06/2018, n. 15515; Cass. 08.05.2015, n.
9394; Cass. 12/07/2007, n. 15602). Rispetto ai sequestri disposti dalla
Polizia municipale, titolare passivo dell'obbligo di pagamento è il da cui dipendono i pubblici ufficiali che hanno disposto il Pt_1
sequestro (cfr. Cass. 08/05/2015, n. 9394, alla cui approfondita motivazione si rimanda ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.). Rispetto ai sequestri disposti dai Carabinieri, l'obbligo di pagare il compenso grava sul (cfr. Cass. 12/07/2007, n. 15602; Cass., Controparte_5
sez. un., 14/01/2009, n.564), mentre, per quanto riguarda i sequestri effettuati dalla Polizia di Stato, l'obbligo è a carico del
[...]
. CP_6
Sussiste dunque la legittimazione passiva (recte: titolarità dal lato passivo del rapporto) in capo al odierno Parte_1
opponente.
5.5. A riprova quindi della fondatezza della pretesa creditoria vantata nel procedimento monitorio e non scalfita, se non in minima parte, dalla presente opposizione, che andrà conseguentemente accolta limitatamente agli oneri di custodia del veicolo tg. CM79640,
quantificabili in euro 614,08, e rigettata per il resto, con la conseguenza che l'Ente opponente andrà condannato a pagare in favore dell'opposta
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 23 di 26 la somma di euro 12.121,94 oltre interessi al tasso di legge ex art. 1284
c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5.6. Quanto agli interessi, va dichiarata l'inapplicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 alla fattispecie in esame, ove il rapporto di custodia oggetto di contestazione pur avendo, pacificamente, natura civilistica non scaturisce, altrettanto pacificamente, da un contratto,
bensì direttamente dalla disciplina regolamentare in materia, che collega all'affidamento in custodia, tramite redazione di un verbale, il diritto al compenso.
Difetta, dunque, uno dei presupposti applicativi del d.lgs. n. 231 del
2002, ossia la c.d. transazione commerciale.
6. Le spese seguono la soccombenza di
[...]
e sono liquidate in dispositivo facendo Parte_1
applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate (esclusa quindi l'istruttoria) secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00, non potendosi riconoscere la maggiorazione ex art. art. 4, comma 1-bis del predetto D.M., tenuto conto che solo la comparsa depositata ex art. 190 c.p.c. risulta redatta “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” e non i restanti atti di parte.
Il compenso va distratto ex art. 93 c.p.c. al procuratore che ne ha fatto richiesta.
Alla luce del solo parziale accoglimento dell'opposizione, invero in minima parte, le spese del procedimento monitorio devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in causa.
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 24 di 26
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto, condanna parte opponente al Parte_1
pagamento in favore di nella spiegata qualità, Controparte_1
per la somma di euro 12.121,94, oltre interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Condanna il al pagamento in Parte_1
favore della parte opposta delle spese di lite che qui si liquidano in
euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%
sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. PAOLINI MARIO
MICHELANGELO dichiaratosi antistatario;
3) Compensa, per il resto, le spese della fase monitoria.
Così deciso in Aversa il 19/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 25 di 26 data.
Proc. n. 7125 /2022 R.G – Sentenza Pagina 26 di 26
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 del citato DM).
Ciò detto, va anzitutto rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 92/2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i