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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/11/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 3063/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino, Via Ferrucci n. 23, presso lo studio dell'Avv.
IC NO (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con sede legale in Messina, Contrada Scoppo, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Teracati n. 180, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Formisano, rappresentato e difeso dall'Avv. SPAGNOLO
NT (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 05.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 20.07.2020,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ivi Controparte_2
sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura a seguito del sinistro del 12.12.2019, quantificati in € 9.500,01, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico, da quantificarsi in via equitativa, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. A sostegno della propria domanda, esponeva l'attore che, in data 18.12.2019, alle ore 13,45 circa, transitava, alla guida della propria autovettura Audi A6 tg. EZ722TM, lungo la autostrada A18 con direzione di marcia da Noto verso Siracusa, allorquando, in prossimità del Km VII/9, vicino allo svincolo per Cassibile, impattava contro una ganascia di un camion che si trovava sulla corsia di sorpasso e, non riuscendo a rientrare nella propria corsia di marcia per la presenza di altre auto, non riusciva ad evitare l'urto, così provocando ingenti danni alla carrozzeria ed alla meccanica, quantificati in € 9.500,01, compresa
IVA, come da consulenza tecnica giurata e rilevazioni fotografiche depositate in atti. Contro Precisava, inoltre, di aver diffidato il al risarcimento dei danni sopra descritti, il quale, tuttavia, comunicava di non poter soddisfare la richiesta in quanto la responsabilità del sinistro “sarebbe da ascrivere a soggetti terzi non identificati”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.10.2020, si costituiva in giudizio il
, in persona del legale rappresentante p.t., il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, siccome infondata;
in subordine, chiedeva ridurla al danno allegato e provato, effettivamente patito dall'attore, tenuto Contro conto del concorso di colpa di quest'ultimo. Sosteneva, in particolare, il che il sinistro de quo, pur in caso di prova del fatto storico, comunque contestato dal convenuto, era, ad ogni modo, da ascrivere nel novero di quelle ipotesi che integrano il caso fortuito, e di conseguenza nessuna responsabilità era addebitabile al
, atteso che, nel caso della presenza di ostacoli sulla rete autostradale, la CP_1
responsabilità dell'ente proprietario/gestore può configurarsi solo ove la mancata rimozione del pericolo sia successiva alla segnalazione e/o al necessario lasso di tempo per provvedervi, dovendosi altrimenti configurare il caso fortuito. Affermava, pertanto, che, poiché nessuna segnalazione era pervenuta al Centro , Parte_2
quest'ultimo sarebbe stato impossibilitato a porre in essere alcun intervento al fine di evitare l'evento dannoso. Sosteneva, inoltre, il che l'attore non si era CP_1
uniformato alle regole della strada ed ai principi di comune prudenza in quanto, altrimenti, avrebbe potuto evitare o, quantomeno, limitare i danni lamentati.
Contestava, infine, il quantum debeatur, in quanto provato da parte attrice solo tramite produzione di fatture, inidonee a dimostrare l'effettivo esborso di denaro;
contestava, infine, l'esistenza di un danno da fermo tecnico, siccome del tutto sfornito di prova.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CTU tecnica a firma del Geom. Persona_1
Indi, all'udienza del 05.06.2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata per la prima volta dal con il deposito delle comparse CP_1
conclusionali. Invero, la fattispecie in esame esula dalle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 283 Codice delle assicurazioni private per l'attivazione della procedura di indennizzo presso il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Ed infatti, in tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. (secondo il Supremo Collegio, la prova che il danneggiato deve offrire per ottenere il risarcimento del danno per omessa o insufficiente manutenzione consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e tale prova può derivare anche da presunzioni, ciò in quanto la dimostrazione del danno è, di per sé, indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'oggettiva deviazione dal modello di condotta improntato all'adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Al custode, per vincere la presunzione e liberarsi dalla responsabilità, incombe viceversa l'onere di provare il fortuito, e cioè, non già l'interruzione del nesso di causalità, bensì la propria mancanza di colpa nel verificarsi del sinistro, potendo dedurre e provare anche il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. (Cass. Civ., sez. III, n. 3651/06 e n. 5445/06).
Nella fattispecie in esame l'attore ha provato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ovvero il nesso causale tra la ganascia presente sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A/18 già dal giorno precedente al sinistro ed il danno riportato dall'autovettura Audi A6 tg. EZ722TM di proprietà dell'attore. Ed infatti il teste , escusso all'udienza del 30.03.2023 ha Testimone_1
confermato di aver percorso il 18.12.2019 l'autostrada A18 direzione Noto -
Siracusa e di aver visto in prossimità dello svincolo per Cassibile la ganascia nella corsia di sorpasso. La teste , invece madre dell'odierno attore, che si Testimone_2
trovava trasportata nell'autovettura incidentata al momento del sinistro, premettendo di non aver subito danni fisici e di non avere nulla a pretendere dal Controparte_1
, ha pressoché confermato la dinamica descritta in citazione.
[...]
Tali affermazioni risultano inoltre corroborate dalla relazione di C.T.U. in atti, a firma del perito assicurativo Geom. il quale, ha accertato la dinamica del Per_1
sinistro, sulla scorta della documentazione versata in atti e dell'osservazione dei danni al mezzo attoreo, confermando la attendibilità e compatibilità dei danni con la dinamica descritta in citazione.
Dunque sulla scorta delle allegazioni di parte attrice, deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del convenuto per aver omesso di CP_1
adottare tutte le cautele atte ad evitare il sinistro, e ciò in considerazione della presenza dell'ostacolo all'interno della carreggiata autostradale già dal giorno precedente al sinistro, per come dichiarato dal teste , e dunque il Testimone_1
ove avesse svolto l' attività di controllo che si Controparte_1 conviene ad un diligente custode, avrebbe sicuramente potuta avvistarla e rimuoverla dalla carreggiata. Contro Il non ha invece fornito prova alcuna del “ cd fortuito incidentale” idoneo ad escludere la sua responsabilità . Sono rimasti infatti sprovvisti di prova, le eccezioni sollevate dal convenuto circa l'impossibilità di intervenire tempestivamente e circa l'asserita imprudente condotta di guida dell'attore che avrebbe concorso nella determinazione del danno.
Conseguentemente deve riconoscersi a parte attrice il ristoro dei danni riportati dal mezzo di sua proprietà in occasione del sinistro del 12.12.2019.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, questo Giudice condivide le valutazioni effettuate dal nominato CTU Geometra il quale, rispondendo in Per_1
maniera logica e coerente ai quesiti ha accertato che i danni riportati dal mezzo attoreo sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione ed ammontano ad € 7.674,64, oltre IVA.
Non può essere, invece, riconosciuto alcunché a titolo di fermo tecnico siccome non provato. Secondo recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, chi invoca il risarcimento del danno è sempre tenuto a provare il danno subito;
questo deve essere allegato e dimostrato e la prova non può avere come oggetto la mera indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per la riparazione. Si deve, in concreto, dimostrare la perdita subita dal patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) o, in alternativa, dimostrare la perdita economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante) (Cass. Civ., sez. III, n.
13718/17).
Dunque deve riconoscersi all'attore a titolo di danno patrimoniale per i danni materiali riportati nell'occorso sinistro, dall'autovettura Audi A6 tg. EZ722TM di sua proprietà, la somma di € 7.674,64, oltre IVA.
Sulla somma liquidata a titolo di danno patrimoniale, pari ad € 7.674,64, oltre IVA, andranno poi conteggiati la rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i medi ed i minimi previsti dalla tabella allegata al D.M
55/2014 tenendo conto del minor importo per cui è stata accolta la domanda seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate devono porsi definitivamente a carico dei convenuto in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 3063/2020 del ruolo generale così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile ex art. 2051
[...]
c.c. dei danni materiali subiti dall'attore;
2. Condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di €
7.674,64, più IVA, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. Condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.700,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 30/11/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 3063/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino, Via Ferrucci n. 23, presso lo studio dell'Avv.
IC NO (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con sede legale in Messina, Contrada Scoppo, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Teracati n. 180, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Formisano, rappresentato e difeso dall'Avv. SPAGNOLO
NT (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 05.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 20.07.2020,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ivi Controparte_2
sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura a seguito del sinistro del 12.12.2019, quantificati in € 9.500,01, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico, da quantificarsi in via equitativa, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. A sostegno della propria domanda, esponeva l'attore che, in data 18.12.2019, alle ore 13,45 circa, transitava, alla guida della propria autovettura Audi A6 tg. EZ722TM, lungo la autostrada A18 con direzione di marcia da Noto verso Siracusa, allorquando, in prossimità del Km VII/9, vicino allo svincolo per Cassibile, impattava contro una ganascia di un camion che si trovava sulla corsia di sorpasso e, non riuscendo a rientrare nella propria corsia di marcia per la presenza di altre auto, non riusciva ad evitare l'urto, così provocando ingenti danni alla carrozzeria ed alla meccanica, quantificati in € 9.500,01, compresa
IVA, come da consulenza tecnica giurata e rilevazioni fotografiche depositate in atti. Contro Precisava, inoltre, di aver diffidato il al risarcimento dei danni sopra descritti, il quale, tuttavia, comunicava di non poter soddisfare la richiesta in quanto la responsabilità del sinistro “sarebbe da ascrivere a soggetti terzi non identificati”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.10.2020, si costituiva in giudizio il
, in persona del legale rappresentante p.t., il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, siccome infondata;
in subordine, chiedeva ridurla al danno allegato e provato, effettivamente patito dall'attore, tenuto Contro conto del concorso di colpa di quest'ultimo. Sosteneva, in particolare, il che il sinistro de quo, pur in caso di prova del fatto storico, comunque contestato dal convenuto, era, ad ogni modo, da ascrivere nel novero di quelle ipotesi che integrano il caso fortuito, e di conseguenza nessuna responsabilità era addebitabile al
, atteso che, nel caso della presenza di ostacoli sulla rete autostradale, la CP_1
responsabilità dell'ente proprietario/gestore può configurarsi solo ove la mancata rimozione del pericolo sia successiva alla segnalazione e/o al necessario lasso di tempo per provvedervi, dovendosi altrimenti configurare il caso fortuito. Affermava, pertanto, che, poiché nessuna segnalazione era pervenuta al Centro , Parte_2
quest'ultimo sarebbe stato impossibilitato a porre in essere alcun intervento al fine di evitare l'evento dannoso. Sosteneva, inoltre, il che l'attore non si era CP_1
uniformato alle regole della strada ed ai principi di comune prudenza in quanto, altrimenti, avrebbe potuto evitare o, quantomeno, limitare i danni lamentati.
Contestava, infine, il quantum debeatur, in quanto provato da parte attrice solo tramite produzione di fatture, inidonee a dimostrare l'effettivo esborso di denaro;
contestava, infine, l'esistenza di un danno da fermo tecnico, siccome del tutto sfornito di prova.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CTU tecnica a firma del Geom. Persona_1
Indi, all'udienza del 05.06.2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata per la prima volta dal con il deposito delle comparse CP_1
conclusionali. Invero, la fattispecie in esame esula dalle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 283 Codice delle assicurazioni private per l'attivazione della procedura di indennizzo presso il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Ed infatti, in tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. (secondo il Supremo Collegio, la prova che il danneggiato deve offrire per ottenere il risarcimento del danno per omessa o insufficiente manutenzione consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e tale prova può derivare anche da presunzioni, ciò in quanto la dimostrazione del danno è, di per sé, indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'oggettiva deviazione dal modello di condotta improntato all'adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Al custode, per vincere la presunzione e liberarsi dalla responsabilità, incombe viceversa l'onere di provare il fortuito, e cioè, non già l'interruzione del nesso di causalità, bensì la propria mancanza di colpa nel verificarsi del sinistro, potendo dedurre e provare anche il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. (Cass. Civ., sez. III, n. 3651/06 e n. 5445/06).
Nella fattispecie in esame l'attore ha provato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ovvero il nesso causale tra la ganascia presente sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A/18 già dal giorno precedente al sinistro ed il danno riportato dall'autovettura Audi A6 tg. EZ722TM di proprietà dell'attore. Ed infatti il teste , escusso all'udienza del 30.03.2023 ha Testimone_1
confermato di aver percorso il 18.12.2019 l'autostrada A18 direzione Noto -
Siracusa e di aver visto in prossimità dello svincolo per Cassibile la ganascia nella corsia di sorpasso. La teste , invece madre dell'odierno attore, che si Testimone_2
trovava trasportata nell'autovettura incidentata al momento del sinistro, premettendo di non aver subito danni fisici e di non avere nulla a pretendere dal Controparte_1
, ha pressoché confermato la dinamica descritta in citazione.
[...]
Tali affermazioni risultano inoltre corroborate dalla relazione di C.T.U. in atti, a firma del perito assicurativo Geom. il quale, ha accertato la dinamica del Per_1
sinistro, sulla scorta della documentazione versata in atti e dell'osservazione dei danni al mezzo attoreo, confermando la attendibilità e compatibilità dei danni con la dinamica descritta in citazione.
Dunque sulla scorta delle allegazioni di parte attrice, deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del convenuto per aver omesso di CP_1
adottare tutte le cautele atte ad evitare il sinistro, e ciò in considerazione della presenza dell'ostacolo all'interno della carreggiata autostradale già dal giorno precedente al sinistro, per come dichiarato dal teste , e dunque il Testimone_1
ove avesse svolto l' attività di controllo che si Controparte_1 conviene ad un diligente custode, avrebbe sicuramente potuta avvistarla e rimuoverla dalla carreggiata. Contro Il non ha invece fornito prova alcuna del “ cd fortuito incidentale” idoneo ad escludere la sua responsabilità . Sono rimasti infatti sprovvisti di prova, le eccezioni sollevate dal convenuto circa l'impossibilità di intervenire tempestivamente e circa l'asserita imprudente condotta di guida dell'attore che avrebbe concorso nella determinazione del danno.
Conseguentemente deve riconoscersi a parte attrice il ristoro dei danni riportati dal mezzo di sua proprietà in occasione del sinistro del 12.12.2019.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, questo Giudice condivide le valutazioni effettuate dal nominato CTU Geometra il quale, rispondendo in Per_1
maniera logica e coerente ai quesiti ha accertato che i danni riportati dal mezzo attoreo sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione ed ammontano ad € 7.674,64, oltre IVA.
Non può essere, invece, riconosciuto alcunché a titolo di fermo tecnico siccome non provato. Secondo recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, chi invoca il risarcimento del danno è sempre tenuto a provare il danno subito;
questo deve essere allegato e dimostrato e la prova non può avere come oggetto la mera indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per la riparazione. Si deve, in concreto, dimostrare la perdita subita dal patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) o, in alternativa, dimostrare la perdita economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante) (Cass. Civ., sez. III, n.
13718/17).
Dunque deve riconoscersi all'attore a titolo di danno patrimoniale per i danni materiali riportati nell'occorso sinistro, dall'autovettura Audi A6 tg. EZ722TM di sua proprietà, la somma di € 7.674,64, oltre IVA.
Sulla somma liquidata a titolo di danno patrimoniale, pari ad € 7.674,64, oltre IVA, andranno poi conteggiati la rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i medi ed i minimi previsti dalla tabella allegata al D.M
55/2014 tenendo conto del minor importo per cui è stata accolta la domanda seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate devono porsi definitivamente a carico dei convenuto in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 3063/2020 del ruolo generale così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile ex art. 2051
[...]
c.c. dei danni materiali subiti dall'attore;
2. Condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di €
7.674,64, più IVA, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. Condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.700,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 30/11/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli