Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
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R.G./C. n. 6359/2021
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Massimo Palescandolo, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6359 dell'anno 2021 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3207/2021, vertente tra
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Torre C.F._1
Annunziata alla via Gino Alfani n. 15 presso lo studio dell'avv. Carmela Corradini C.F. dalla C.F._2 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
- APPELLANTE-
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Chiatamone n.6 presso lo studio dell'avv. Ernesto Sparano
C.F. dal quale è rappresentata e difesa C.F._3 in virtù di procura apposta a margine alla comparsa di costituzione
-APPELLATA-
NONCHE' __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
C.F. residente in Parte_2 C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla via Annunziatella, 18
-APPELLATA CONTUMACE
* * *
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 16
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata, la e CP_2 Parte_2
, al fine di sentirle condannare previa esclusiva
[...] responsabilità di quest'ultima, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatisi in data 28-08-08 alle ore 17.30 circa, in Santa Maria La
Carità alla via Madonna delle Grazie.
In particolare l'istante evidenziava che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo in qualità di possessore del veicolo Mercedes targato CD 815 JK, procedeva in via
Madonna delle Grazie allorquando, giunto all'incrocio con
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via Dei Pastai, veniva tamponato dal veicolo tg. CP523HJ,
a sua volta tamponato dal veicolo tg. AP1325AH che non rispettava la distanza di sicurezza. Aggiungeva che dall'impatto derivavano al veicolo ingenti danni quantificati in euro 5.247,92.
Non si costituiva pur regolarmente evocata in giudizio per cui se ne dichiarava la Controparte_3 contumacia.
Si costituiva la eccependo in via CP_4 preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e ctu tecnica, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
Con sentenza n 3207/21, il giudice di pace di Torre
Annunziata rigettava la domanda per carenza di legittimazione attiva, compensando le spese di lite.
Con atto ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua e la condanna degli appellati in solido al pagamento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati in euro 5.274,92 oltre alla riforma del regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea, arbitraria ed illogica valutazione della legittimazione attiva. si è costituita e preliminarmente ha eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c., nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
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Nonostante la regolarità della notifica, Parte_2 ha omesso di costituirsi, sicché ne è dichiara
[...] la contumacia.
In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Parte appellante ha criticato la pronuncia con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda per mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva, ritenendo necessario ai fini della prova sullo stato giuridico del veicolo il certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A., nonché di non aver ritenuto provato lo stato di possesso del veicolo sulla base della ulteriore documentazione versata in atti.
L'appello è infondato.
Se pur vero che secondo i principi giurisprudenziali formatisi in materia, per individuare l'effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova — quindi, anche attraverso la prova testimoniale — dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo
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le regole civilistiche, nel caso di specie occorre effettuare alcune precisazioni.
Nella recente giurisprudenza (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 luglio 2021, n. 21779) vige il principio secondo cui, legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (cfr. Cass. 3082/ 2015; Cass.
21011/ 2010). E', pertanto, ormai consolidato l'orientamento in forza del quale il risarcimento può essere legittimamente richiesto anche dal possessore o detentore non proprietario;
a tal fine è però necessario che questi dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale, e cioè che esista un titolo in forza del quale il detentore o possessore debba tenere indenne il proprietario del veicolo, o anche la prova che, in forza di esso, l'obbligazione risarcitoria sia stata effettivamente adempiuta onde evitare una duplicazione delle richieste di risarcimento danni.
Pertanto, nel caso in cui l'attore agisca in qualità di detentore o possessore “non può, limitarsi ad allegare una situazione di possesso occorrendo anche la dimostrazione, sulla scorta di prove idonee, sia della esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, sia dell'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il ristoro” (Cass. 23 febbraio 2006, n. 4003).
Per la Corte l'attore che intendeva far valere la propria
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qualità di posse-sore doveva dimostrare con prove idonee l'esistenza a suo favore della situazione di possesso e l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il ristoro. In considerazioni di tali carenze probatorie il ricorso principale veniva rigettato.
L'importanza della decisione sta nel fatto che questa ribadisce il principio che la legittimazione attiva nell'azione di risarcimento danni può essere riconosciuta anche ad un soggetto diverso dal proprietario del veicolo, ma sottolinea l'onere, incombente sull'attore, di provare due importanti aspetti: l'esistenza in favore dell'attore della situazione di detenzione o possesso e l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui si chiede il ristoro;
l'attore che chiede il risarcimento deve essere in grado di provare questi stessi elementi, se non vuole incorrere in un difetto di legittimazione attiva.
Infatti, l'art. 1140 cc definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Questa definizione presuppone due elementi del possesso: l'animus possidendi, che non è necessariamente collegato alla persuasione di esercitare un potere di fatto in corrispondenza dell'esistenza di un diritto, essendo unicamente espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto (Cass. 30 giugno 1982, n. 3939); il corpus del possesso, che non va inteso in senso materialistico, ma in funzione dell'utilità che la cosa può fornire, cosicché la relazione tra la cosa ed il possessore non esige l'insistenza fisica continua di quest'ultimo, ma soltanto la possibilità che, quando voglia egli impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso
(Cass. 23 ottobre 1969, n. 3470).
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Pertanto, nei singoli casi, il giudice di merito avrà
l'onere di accertare che l'attore abbia dimostrato, sulla scorta di rigorose prove, l'esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella di cui agli artt. 1140 e 1141 cc, nonché l'incidenza sul proprio patrimonio del danno di cui chiede il ristoro.
Applicando i menzionati principi al caso di specie e valutando complessivamente le risultanze istruttorie, ritiene il giudicante che dalle stesse – certificato
P.R.A allegata agli atti – risulta che al momento del sinistro non era il proprietario del Parte_1 veicolo Mercedes tg. CD815Kj, e che lo stesso non abbia subito il pregiudizio economico per effetto del dedotto sinistro.
Difatti, sebbene agli atti vi sia allegata la fattura n.
3 del 28/12/2009 di riparazione intestata a
[...]
, priva peraltro di qualsiasi sottoscrizione, Parte_1 tuttavia, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, la Corte di Cassazione sez. VI Civile, ordinanza n. 3293/18, si è espressa per ribadire che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass.,
19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”, pertanto, la mera esibizione della fattura, non seguita da altra documentazione, non è sufficiente per provare che parte attrice, mero possessore del veicolo, abbia subito il pregiudizio economico o meglio abbia tenuto indenne il proprietario provvedendo – a sue spese – alla riparazione dei danni.
È quindi evidente che, in mancanza della prova dell'effettivo pregiudizio economico subito a causa
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dell'evento, il possessore del bene non è titolare del diritto al risarcimento del danno.
Per le ragioni evidenziate, l'appello non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, di ufficio nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00) con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-
8-2022.
Nei rapporti tra l'appellante e nulla Parte_2 va disposto quanto alle spese di lite, attesa la contumacia della seconda.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di
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contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della , in persona del legale rapp.te p.t., e CP_4
, ogni altra istanza, eccezione, Parte_2 deduzione disattese, così provvede:
A. rigetta l'appello;
B. condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di in persona del CP_4 legale rappresentante p.t., che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C. nulla sulle spese in ordine ai rapporti tra
[...]
ed ; Parte_1 Parte_2
D. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 8 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Massimo Palescandolo
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