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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14457/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL BROI ILIA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in LAME 28/1 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv.
DAL BROI ILIA MARIA
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUGNETTI CP_1 C.F._2
GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in VIA PARENTI N. 98 41013 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. TUGNETTI GRAZIELLA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 25.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Crespellano (BO), in data 21.10.1990 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 14, Parte II, Serie A, anno 1990; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio, (26.02.1992), già maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente vista il decreto di omologa delle condizioni di separazione emesso dal Tribunale di Bologna in data
11.05.1999;
ritenuto che
le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, anche con autorizzazione al rinnovo del deposito (del 22.02.2025), in vista dell'udienza cartolare del 21.02.2025, note che in questa sede devono intendersi interamente richiamate;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (28.04.1999) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, infine, che l'unica domanda delle parti attiene al vincolo matrimoniale, data la indipendenza economica del figlio e l'assenza di qualsivoglia altra domanda, anche di natura patrimoniale;
visto il parere favorevole del PM visto l'art. 473bis.51 cpc
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], BO, il 25.03.1962) Parte_1
e
(nata a Lizzano in [...], BO, il 28.03.1963) CP_1
Unitisi in matrimonio a Crespellano (BO), in data 21.10.1990 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 14, Parte II, Serie A, anno 1990.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese legali, come da espresso accordo delle parti, integralmente a carico del sig. Pt_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14457/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL BROI ILIA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in LAME 28/1 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv.
DAL BROI ILIA MARIA
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUGNETTI CP_1 C.F._2
GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in VIA PARENTI N. 98 41013 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. TUGNETTI GRAZIELLA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 25.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Crespellano (BO), in data 21.10.1990 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 14, Parte II, Serie A, anno 1990; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio, (26.02.1992), già maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente vista il decreto di omologa delle condizioni di separazione emesso dal Tribunale di Bologna in data
11.05.1999;
ritenuto che
le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, anche con autorizzazione al rinnovo del deposito (del 22.02.2025), in vista dell'udienza cartolare del 21.02.2025, note che in questa sede devono intendersi interamente richiamate;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (28.04.1999) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, infine, che l'unica domanda delle parti attiene al vincolo matrimoniale, data la indipendenza economica del figlio e l'assenza di qualsivoglia altra domanda, anche di natura patrimoniale;
visto il parere favorevole del PM visto l'art. 473bis.51 cpc
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], BO, il 25.03.1962) Parte_1
e
(nata a Lizzano in [...], BO, il 28.03.1963) CP_1
Unitisi in matrimonio a Crespellano (BO), in data 21.10.1990 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 14, Parte II, Serie A, anno 1990.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese legali, come da espresso accordo delle parti, integralmente a carico del sig. Pt_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2