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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N 596/15.
Sigg.:
Dott. Magnoli Giuseppe Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 596/15 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.5.2015 e posta in decisione all'udienza collegiale del giorno
18 dicembre 2025
OGGETTO: d a
Parte_1 Persona_1 Pt_2
ed eredi di , già
40041 Parte_3 soci della cessata società
Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Martino Boschiroli e dall'avv. Elisa
Boschiroli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni
Pigolotti con studio in Brescia, via Solferino n. 28, come da procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTI c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Controparte_2
n persona del legale rappres. pro tempore
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Quadri e Pietro J. Quadri del foro di Milano e dall'avv. Giancarlo Quecchia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Solferino n. 26, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATE
E contro
e per essa in qualità di procuratrice e Controparte_3
mandataria Controparte_4
e per essa in qualità di procuratrice e mandataria
[...]
, quale successore di Controparte_4 Controparte_3
Entrambe rappresentate e difese dall'avv. Pierluigi Federici del foro di
Roma in forza delle procure notarili in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via G Mazzini n. 9
APPELLATE INTERVENUTE EX ART 111 CPC
E contro
Controparte_5
– non costituito
[...]
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona in data 11.2.2015 n. 25/2015
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Voglia l'On. Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, in riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni istanza avversaria, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale:
- voglia l'On. Corte, sospendere il presente procedimento relativo alla contestazione dell'ammortamento alla francese rimettendo, ai sensi dell'art. 3 comma 27 del D.Lgs. 149/22, la risoluzione della questione in punto di diritto alla Cassazione.
- accertare la conformità o meno del contratto di mutuo a quanto previsto dall'art. 117 c. 8 del TUB laddove si dispone che la Banca d'Italia può
prescrivere che determinati contratti … abbiano contenuto tipico determinato i contratti difformi sono nulli (nel corso del 2010 l'istituto di vigilanza ha voluto riaffermare la sua impostazione nell'ambito del documento “domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modificazioni” all'interno delle quali infatti “... Si conferma l'orientamento secondo cui, non configurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente , in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le
“altre spese contemplate dal contratto” da includere nel TAEG ai sensi dell'art., 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992 ….”);
Rilevato che parte attrice ha instaurato il presente giudizio chiedendo, tra l'altro, una pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità totale di un contratto di mutuo ipotecario bancario stipulato con l'Istituto di credito convenuto con atto come richiamato nel presente giudizio, a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso di specie,
c.d. “alla francese”), alla mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella vicenda in esame,
“composto”) e della mancata pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, comportando altresì una divergenza tra il
T.A.N. contrattualmente indicato 9% e quello (maggiore) concretamente applicato 11,81%, per violazione degli articoli 821, comma 3, 1346, 1418,
1419 c.c., 1283 e 1284 c.c., nonché degli articoli 4 e 5 Direttiva
93/13/CEE, degli articoli 115, 116, 117 e 125-bis T.U.B. e dell'articolo 6
della Delibera C.I.C.R. Del 09/2/2000, con una lievitazione delle somme richieste a rimborso del mutuo pari al 30% in più del dovuto;
Rilevato che secondo la prospettazione di parte ricorrente nel contratto di mutuo oggetto di causa la clausola che prevede il tasso di interesse passivo sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 - 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il Tasso Annuo Nominale (c.d. “T.A.N.”), e non anche il regime finanziario adottato, cioè la modalità di capitalizzazione degli interessi prescelta, nella specie “composta”, aspetto dirimente anche e soprattutto nell'ottica del rispetto della trasparenza (art. 117, comma 4, T.U.B.), in quanto a parità di importo finanziato, di tasso contrattuale, di durata del finanziamento, la tipologia di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi adottato, comporta per il cliente costi diversi ed ulteriori rispetto ad altri tipi di ammortamento (es., “all'italiana”) ed al regime di capitalizzazione “semplice” degli interessi debitori vedi sentenza
Tribunale di Roma n. 2188 del 2021;
Considerato che, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso
Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento c.d.
“alla francese”, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché, stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del Decreto
Legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “T.U.B.”), la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'articolo 117,
comma 4, T.U.B., che impone, sotto pena di nullità (successivo comma quarto) che ”1 contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117,
comma 7, T.U.B.)"
In via istruttoria: laddove l'on.le Corte ritenesse di non poter usufruire delle conclusioni di cui alle corrette ipotesi del ctu (elaborato del Per_2
28/10/09, ove si dà atto della applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi usurari, come puntualmente dimostrato dalle ctp del dr.
prima, del dr. e dal Dr. poi), si chiede la Persona_3 Per_4 Per_5
rinnovazione della ctu e/o suo ampliamento e/o riformulazione del quesito in modo che si approfondiscano le questioni qui sottoposte all'attenzione della Corte, attese le conclusioni opposte a cui sono pervenuti i CTU rag.
e Dr. nelle loro prime consulenze, in palese contrasto con Per_6 Per_2
le successive, riconoscendo la presenza di tassi usurari sia nell'applicazione del calcolo della commissione di massimo scoperto, sia della capitalizzazione trimestrale, sia per il meccanismo perverso di applicazione all'unico regime del collettore rappresentato dal rapporto di
C/C delle rimesse contabili afferenti i due rapporti di mutuo e del C/C
- rilevato che né la On. Corte né il CTU hanno dato corso agli accertamenti richiesti sul tasso nominale pari al (9%) non applicato e su quello effettivo pari ll'11,81 % applicato arbitrariamente dei tassi di mora e dei ratei di mutuo fatti transitare sul conto corrente e sottoposti ai prefati moltiplicatori tanto da pervenire a tassi usurari fino alla punta del 56%,
come rilevato dal CTP Dr. Persona_3 Per la causa R.G. 1129/04 in opposizione al decreto ingiuntivo:
Nel merito in via principale in totale riforma della reclamata sentenza:
A) - revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- dichiarare, previo accertamento, la inesistenza del diritto di credito dell'Istituto di Credito procedente, così come affermato nel decreto ingiuntivo, per un'errata quantificazione dovuta alla pratica contra legem dei tassi ultralegali e/o usurari, e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione;
B) accertare le esatte risultanze contabili del contratto di mutuo, ai fini della determinazione sia del tasso da applicare fin dall'origine del rapporto dedotto in causa, alla luce della normativa vigente, considerato che il richiamo alla sentenza del 2018 non può applicarsi a situazione retroattive e pregresse in netto contrasto con il principio generale della irretroattività
del diritto costituendo quale riferimento la legge n. 108 la deducente solleva altresì sulla questione di irretroattività della norma la eccezione di illegittimità costituzionale relativa sia sull'ammontare degli importi dovuti dagli attori, in linea capitale e per interessi, tenuto conto dei versamenti già effettuati a favore del convenuto, con conseguente declaratoria di nullità del rapporto di conto corrente di natura usuraria per applicazione degli interessi ultralegali, illiceità della commissione di massimo scoperto di interessi anatocistici e per contrarietà a norme imperative;
per capitalizzazione trimestrale del capitale, interessi ed interessi di mora;
In via riconvenzionale: condannare il alla restituzione delle CP_6
somme riscosse sine titulo di cui in premessa, sia per interessi anatocistici illegali maturati sui ratei del mutuo, sia per l'applicazione di tassi illegali sull'esposizione del conto corrente, sia per l'intervenuta violazione della normativa vigente (art. 1283, 1284, 1285, 1346 e 2948 c.c., D.L. 1990,
legge 108/1996, direttiva C.E.E. 87/102 del Consiglio del 22.12.1986,
direttiva 9088 C.E.E., legge 17.02.1992 n. 154, decreto 24.04.1992 art. 117 e 122 T.U. legge bancaria ecc.), complessivamente per oltre
475.236,10, oltre ai 12.000,00 a credito sul conto corrente e/o quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa. O in subordine la somma già quantificata dal Dr. nella sua relazione di euro Persona_3
322.336,84 - 87.094,74 = euro 234.242,1 + 74.609,76 (somma da restituire per interessi non dovuti sul conto + 49.838,25 per l'operazione illegittima di compensazione tot. 370.690,11 da restituire
Per la causa ex R.G. 1308/05:
Nel merito in via principale:
- dichiarare nullo il precetto intimato, in quanto viziato dalla mancata notifica del titolo esecutivo, ed insuscettibile di radicare efficacemente l'espropriazione;
- dichiarare, previo accertamento, la inesistenza del diritto di credito del procedente, così come affermato nel precetto, per un'errata quantificazione dovuta alla pratica contra legem dell'anatocismo e di tassi ultralegali e/o usurari, e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione e conseguentemente la nullità del contratto di mutuo per l'applicazione del tasso usurario secondo il calcolo cd alla francese, per interessi ultralegali anatocistici, capitalizzazione trimestrale dei ratei di mutuo per capitale ed interessi, anche di mora,
nullità ed applicazione della commissione di massimo scoperto e per contrarietà a norme imperative;
- dichiarare l'invalidità degli atti successivi dipendenti dal precetto in parola e dell'intero processo esecutivo, oltre alla nullità ope legis del contratto di mutuo con le statuizioni conseguenti;
- dichiarare illegittima l'operazione di compensazione tra il saldo a credito del conto corrente, ammontante ad Euro 49.838,25, con il credito vantato da effettuata arbitrariamente alla luce Controparte_7
dell'acquisizione del ramo d'azienda contraddistinto dalla filiale di Monte
Cremasco, notificata alla Ditta Boschiroli F.lli solamente al 04.01.06, e,
quindi, successivamente all'operazione di compensazione, datata 30
dicembre 2005 (con cui si comunicava che “omissis... si è proceduto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5comma terzo delle norme che regolano il conto corrente da Voi sottoscritto in data 20/02/92 – alla compensazione
..omissis”), con evidente violazione del dato normativo;
- accertare le esatte risultanze contabili del contratto di mutuo, salvo la pregiudiziale della declaratoria di nullità, ai fini della determinazione sia del tasso da applicare fin dall'origine del rapporto dedotto in causa, alla luce della normativa vigente, sia dell'ammontare degli importi dovuti in restituzione agli attori, pari ad oltre 470.000 euro e di quelli da loro dovuti in linea capitale in linea capitale e per interessi, se dovuti tenuto conto dei versamenti già effettuati a favore della convenuta alla luce dei CP_1
seguenti ulteriori principi disattese nelle reclamate statuizioni e cioè
Mancata osservanza della successiva giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite sul punto della nullità degli atti di mutuo e sul principio della applicabilità degli interessi composti, del costo occulto e della risoluzione del contratto di mutuo: conseguenze e, comunque, rimettere la presente avanti la Corte Costituzionale per l'applicazione della retroattiva norma di diritto sorto in un momento successivo rispetto alla conclusionale dei rapporti (mutuo e C/C) risalenti al 1996 - 2003;
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Per e Controparte_8 [...]
Controparte_2
In via preliminare
-Estromettere dal processo e Controparte_1
atteso Controparte_9
l'intervento del cessionario dei diritti controversi
Nel merito
-Respingere l'appello avversario con ogni miglior formula e confermare in toto la sentenza resa dal Tribunale di Cremona n. 25/2915
-Condannare controparte alla integrale rifusione delle spese di giudizio.
Per e per essa , quale cessionaria del Controparte_4 Controparte_4
credito di Controparte_3 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, così statuire:
- Rigettare integralmente l'atto di appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 25/2015 emessa dal Tribunale di
Cremona e la condanna al pagamento degli appellanti, dunque anche per quel che concerne il rapporto per il quale la causa era stata rimessa in istruttoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società
[...]
(di seguito ), Parte_5 Parte_4 [...]
e proponevano opposizione avverso il Per_1 Parte_1
precetto relativo al credito di euro 530.159,59, a loro notificato dal
[...]
(di seguito Controparte_5 CP_5
, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario risolto per
[...]
mancato pagamento delle rate. Eccepivano gli opponenti che il precetto era invalido per mancata notificazione del titolo esecutivo e contestavano il quantum della somma precettata a seguito dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia dell'usura, indebito anatocismo per calcolo degli interessi di mora sulle rate impagate comprensive non solo del capitale ma anche degli interessi corrispettivi, indeterminatezza degli interessi per assenza di forma scritta del patto e per divieto di rinvio agli usi.
Chiedevano pertanto, dichiararsi la nullità del precetto e degli atti successivi e dipendenti, accertarsi la non debenza della somma precettata e determinarsi quanto eventualmente dovuto, chiedendo altresì computarsi il pagamento della somma di euro 25.000,00 effettuato prima della notifica del precetto.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_5
dell'opposizione e in via riconvenzionale subordinata l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento ipotecario e la condanna degli opponenti a corrispondere quanto dovuto.
Con diverso atto di citazione la e e Parte_4 Per_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro Parte_1
confronti dal Tribunale di Crema in data 8.7.2005 per l'importo di euro
293.668,10 corrispondente al saldo debitore di conto corrente n. 11111366
(aperto con contratto del 10.4.1997) con cui gli opponenti eccepivano l'errata quantificazione del credito per calcolo degli interessi anche sugli interessi compresi nelle rate di mutuo ipotecario addebitate sul conto, con conseguente anatocismo vietato e calcolato su interessi usurari e altresì
vietato in conseguenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi moratori e l'indeterminatezza dei tassi di interesse. Chiedevano, pertanto,
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva anche in tale giudizio il che dava atto del Controparte_5
pagamento della somma di euro 25.000,00, contestava le ragioni dell'opposizione e chiedeva la condanna degli opponenti a pagare il residuo.
Riuniti i giudizi alla udienza del 10.2.2009, interveniva la
[...] (di seguito , cessionaria del Controparte_8 CP_1
ramo di azienda relativo alla filiale di Monte Cremasco a rogito del Notaio
di Milano del 17.11.2005 rep 20676/7651, comprensivo del credito Per_7
in sofferenza vantato verso gli opponenti, odierni appellanti.
Il chiedeva di essere estromesso dal processo ai sensi Controparte_5
dell'art. 111 co. 3 e 4 cpc ma gli opponenti non prestavano il consenso.
Istruita la causa con l'espletamento di due c.t.u., con sentenza pubblicata l'11.2.2015 il Tribunale di Cremona, in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto e dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
condannava la e e a Parte_4 Per_1 Parte_1
corrispondere alla quale cessionaria del credito, in CP_1
relazione al contratto di mutuo ipotecario la somma di euro 482.256,38 e in relazione al contratto di conto corrente la somma di euro 268.668,10,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le spese legali e ponendo a carico delle parti in ragione della metà le spese di c.t.u.
Avverso la sentenza proponevano appello e Persona_1 [...]
quali ex soci della ormai cancellata società, chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in via istruttoria la rinnovazione o il richiamo del c.t.u., e nel merito riproponevano le domande già proposte in primo grado e chiedevano la condanna della banca alla restituzione delle somme riscosse senza titolo e la dichiarazione di illegittimità dell'operazione di compensazione tra il saldo a credito del c/c ammontante ad euro 49.838,25 e il credito vantato da , notificata il 4.1.06. Controparte_5 Si costituivano in giudizio la Controparte_8
e la e Controparte_2
contestavano la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata il 13.01.2016, all'udienza collegiale dell'11 luglio 2018 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza pubblicata il 7.1.2019 la Corte di appello, definitivamente pronunciando:
- rigettava il primo, terzo, quarto e quinto motivo di appello e parzialmente il secondo motivo di appello con riferimento alle censure relative al contratto di finanziamento ipotecario del 28.5.1997 e, per l'effetto,
confermava la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento in favore di della somma di Controparte_10
euro 482.256,38, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo;
-dichiarava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente n. 11/111366
stipulato in data 10.4.1997;
-disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre censure mosse con il secondo motivo di appello in relazione al contratto di conto corrente n. 11/111366;
- differiva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.
Con separata ordinanza in pari data la Corte rimetteva sul ruolo il presente giudizio e disponeva una integrazione di ctu sul seguente quesito:
“-ricalcolare il saldo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione sin dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura del conto;
-verificare se si via stata usurarietà del tasso applicato con riferimento al conto corrente n. 11/111366 mediante accertamento del rispetto del tasso soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (il tasso non sarà, quindi, usurario se il superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento rappresenta l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato), separatamente comparando il tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto (CMS) applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi,
poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata,
rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. (Cass. S.U. 16303/2018)”.
Alla udienza del 6.2.2019 fissata per la nomina del c.t.u. le parti chiedevano un rinvio essendo tra loro in corso trattative per la definizione della lite e la Corte rinviava all'udienza del 10.4.2019 e successivamente,
per gli stessi motivi e su richiesta delle parti, all'udienza del 9.10.2019 e alla successiva udienza del 25.3.2020 che, per l'emergenza Covid 19
veniva d'ufficio rinviata all'udienza del 21.10.2020. A quella udienza,
tenutasi in modalità cartolare, le parti chiedevano un ulteriore rinvio essendo ancora in corso trattative, all'udienza del 10.02.2021, alla quale le parti, dato atto che le trattative non erano andate a buon fine, insistevano nella nomina del c.t.u.
All'udienza del 17.3.2021 veniva conferito l'incarico al c.t.u. dott. Per_8
.
[...]
Con atto depositato il 26 agosto 2021 interveniva in giudizio ex art 111
c.p.c. quale cessionaria del credito controverso, quale CP_4
procuratrice e mandataria di in forza del contratto di Controparte_3
cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, stipulato in data
25.06.2021, stipulato con Controparte_11
, in base al quale era subentrata in tutti
[...]
i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente ivi compreso il presente rapporto originariamente vantato dalla banca cedente, facendo proprie tutte le richieste della cedente di cui chiedeva l'estromissione.
Depositata la relazione in data 16.09.2021, all'udienza del 13.10.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13 luglio 2022 e a quella udienza il processo veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso di . Persona_1 Riassunto il giudizio (ex art 305 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis) nei confronti degli eredi di , collettivamente Persona_1
ed impersonalmente, all'udienza del 12.7.2023, su richiesta delle parti che dichiaravano essere in corso trattative tra loro per la definizione della lite in via bonaria, la causa veniva rinviata all'udienza del 27 settembre 2023
e, per gli stessi motivi, all'udienza del 13.12.2023.
Interveniva nel frattempo in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. con atto di intervento depositato il 7 dicembre 2023, la società Controparte_4
rappresentata da in virtù di contratto di cessione di Controparte_4
rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 30/09/2023, con cui ha ceduto pro soluto in favore di tutti i Controparte_3 CP_4
crediti per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica e sorti nel periodo compreso tra il 1988 e il 2023, facendo proprie tutte le istanze e difese della cedente di cui chiedeva l'estromissione.
All'udienza del 18 dicembre 2023 le parti precisavano le conclusioni e la
Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini (ridotti) ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 7.2.2024 la Corte, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni davanti al Collegio composto da un consigliere trasferito ad altra sede dal 23 gennaio 2024, pochi giorni prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, rimetteva la causa sul ruolo per permettere alle parti di precisare le conclusioni davanti ad un Collegio diversamente composto. Alla udienza del 6 marzo 2024,
all'uopo fissata, le parti precisavano nuovamente le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 cpc e la Corte
tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 2 maggio 2024 la causa veniva rimessa nuovamente sul ruolo risultando necessario chiedere chiarimenti al c.t.u..
Il c.t.u. depositava relazione integrativa alla c.t.u. in data 17 ottobre 2024
e alla udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia degli eredi di Persona_1
, ai quali l'atto di riassunzione è stato notificato collettivamente ed
[...]
impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius entro l'anno dal decesso, e non costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare va dato atto che non avendo parte appellante espresso il consenso non può dichiararsi la estromissione dal giudizio della e della Controparte_1 [...]
né della Controparte_2
intervenuta Controparte_3
Con sentenza non definitiva del 19 dicembre 2018 - 7 gennaio 2019
pronunciata nel presente giudizio, questa Corte : -ha respinto il primo, terzo, quarto e quinto motivo di appello e parzialmente il secondo motivo di appello limitatamente alle censure relative al contratto di finanziamento ipotecario del 28.5.1997, per l'effetto confermando la condanna di parte appellante al pagamento in favore della della somma di euro 482.256,38, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al saldo;
- in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente n. 11/111366 stipulato il 10.4.1997 per tutta la durata del rapporto;
-ha disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre censure mosse con il secondo motivo di appello in relazione al contratto di conto corrente n. 11/111366;
-ha rinviato alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
In sintesi, la Corte, con riferimento al mutuo, ha respinto sia la censura secondo cui l'applicazione dell'ammortamento “alla francese” avrebbe comportato l'applicazione dell'interesse composto con conseguente violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, sia la censura in ordine alla illegittimità dell'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento “atteso
che l'inadempimento è successivo (la prima rata non pagata risale al
27.4.2001) alla introduzione dell'art. 3 della Delibera CIRC del 9
febbraio 2000, emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. e disciplinato anche per i contratti di mutuo stipulati anteriormente la
produzione di interessi anatocistici in presenza di una espressa
pattuizione preventiva, pattuizione prevista nel caso di specie”.
Ha altresì escluso che il tasso mora applicato al contratto di mutuo stipulato il 28 maggio 1997 avesse comportato il superamento del tasso soglia ed ha richiamato il principio dettato delle SSUU della Suprema
Corte con sentenza 19.10.1917 n. 24675, escludendo la rilevanza delle questioni agitate nel motivo di appello in ordine all'eventuale superamento del tasso soglia avvenuto nel corso del rapporto (cd. usura sopravvenuta).
Quanto al conto corrente n. 111366 del 10.04.1997, ha respinto ogni censura in ordine alla nullità della CMS per indeterminatezza o per mancata pattuizione per iscritto anche delle spese, nonché agli interessi passivi ultralegali, anch'essi regolarmente pattuiti per iscritto senza alcun riferimento agli usi su piazza.
Ha infine escluso che tanto il contenuto delle ordinanze istruttorie anteriori al 2013 che le risultanze della prima c.t.u. depositata nel 2009 fossero vincolanti per il Tribunale.
Tanto premesso, appare necessario sottolineare che questa Corte è
vincolata a quanto statuito nella sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio, sicché essa non può essere sottoposta a “revisione” o correzione, come invoca la difesa di parte appellante, ed eventuali censure a tale decisione potranno essere sollevate esclusivamente proponendo ricorso per cassazione.
Ne discende che tutte le questioni riproposte dalla difesa di parte appellante nella comparsa conclusionale in relazione al piano di ammortamento “alla francese” del contratto di mutuo e all'usura sopravvenuta, essendo già state decise nella sentenza predetta, non possono essere riesaminate in questa sede;
va, pertanto, rigettata la richiesta di integrazione e/o rinnovazione della c.t.u. sul punto;
parimenti,
questa Corte si è già pronunciata nella menzionata sentenza sulla questione relativa alla difformità del quesito assegnato al c.t.u. con l'ordinanza istruttoria del 7.8.2012 del dott. rispetto a quello assegnato con Per_9
le ordinanze istruttorie emesse dai giudici precedenti: anche sul punto,
quindi, è preclusa a questa Corte un nuovo esame della questione, sulla quale continua ancora ad insistere parte appellante (cfr. conclusionali e repliche).
Sono poi incomprensibili i rilievi svolti dalla difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale con riferimento alla mancata valutazione della
CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, posto che la sentenza non definitiva, in adesione al noto principio espresso dalla Corte
di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 20 giugno 2018 n. 16303 e richiamato da parte appellante, ha riformato sul punto la sentenza del
Tribunale di Cremona e ha rimesso sul ruolo il giudizio per un supplemento di istruttoria, conferendo incarico al c.t.u. di verificare il superamento del tasso usura con riferimento al conto corrente per cui è
causa proprio tenendo conto della CMS secondo il sistema di calcolo dettato dalle Sezioni Unite nella predetta sentenza.
Prive di interesse sono poi le censure riproposte con riferimento alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, posto che la sentenza resa nel presente giudizio e pubblicata il 7.1.2019 ne ha dichiarato la nullità e al c.t.u. è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo epurandolo da ogni capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Inconferenti sono poi le argomentazioni dell'appellante in tema di decorrenza della prescrizione posto che l'eccezione di prescrizione non è
stata sollevata dalla CP_1
Il presente giudizio è stato, infatti, rimesso sul ruolo e al c.t.u. è stato conferito il seguente quesito integrativo:
“-ricalcolare il saldo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione sin
dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura del conto;
-verificare se si via stata usurarietà del tasso applicato con riferimento al
conto corrente n. 11/111366 mediante accertamento del rispetto del tasso
soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto
sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento
della variazione stessa (il tasso non sarà, quindi, usurario se il
superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento rappresenta
l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato),
separatamente comparando il tasso effettivo globale d'interesse praticato
in concreto e la commissione di massimo scoperto (CMS) applicata
rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta
legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante
nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari
alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e
quello degli interessi in concreto praticati (Cass. S.U. 16303/2018).”
Il c.t.u. dott , con riguardo al primo punto, come chiarito Persona_8
anche nella relazione integrativa depositata il 17 ottobre 2024, ha eliminato qualsiasi tipo di capitalizzazione liquidata trimestralmente sul conto corrente n. 11/111366, così sterilizzando il conto da ogni effetto anatocistico (sia degli interessi liquidati trimestralmente sul conto corrente, sia della capitalizzazione trimestrale della quota di interessi delle rate di mutuo addebitate sul medesimo conto), quantificando in euro
74.609,76 la somma a credito del correntista per addebiti illegittimi.
Rileva al riguardo la Corte che la distinzione tra il quesito trascritto a pag.
23 della sentenza non definitiva e quello posto con l'ordinanza del 7
gennaio 2019 (corrispondente peraltro, nella sua formulazione, a quello contenuto a pag. 28 della predetta sentenza), è solo apparente, in quanto nell'ampia formulazione dell'incarico di “ricalcolare il saldo del conto
corrente senza alcuna capitalizzazione sin dall'inizio del rapporto e fino
alla chiusura del conto”, era ricompresa la eliminazione di qualsiasi forma di capitalizzazione trimestrale liquidata sul conto, anche, dunque, quella eventualmente operata sulle rate di mutuo ipotecario addebitate mensilmente sul conto corrente, che è cosa ben diversa dal fenomeno anatocistico legittimo previsto dall'art. 3 della Delibera CICR del 9
febbraio 2000 (interessi moratori applicati sull'intera rata scaduta comprensiva di interessi corrispettivi maturati e non pagati).
Non può, poi, condividersi il diverso calcolo effettuato da ctp di parte appellante secondo cui la somma a credito per addebiti illegittimi sarebbe pari ad € 173.843,77, in quanto a tale risultato si arriva aggiungendo alla somma dovuta al correntista calcolata dal c.t.u. (€ 74.609,76) i seguenti valori:
- € 49.000,00 a titolo di “indebita riscossione da parte della CP_12
Contro dopo fusione , che è questione nuova, mai dedotto in precedenza e di cui non vi è prova in atti;
- € 50.234,00 a titolo di “interessi su interessi capitalizzati” (convenzionali e moratori) nel mutuo, sulla cui legittimità si è già pronunciata questa
Corte con la sentenza non definitiva.
Quanto alla denunciata usura sul conto corrente, come è emerso dalla relazione depositata dal c.t.u. dott. in data 16.09.2021 e ribadito Per_2
con la relazione integrativa depositata il 17 ottobre 2024, nessun superamento del tasso usura si è verificato sia al momento dell'apertura del conto corrente con riferimento al tasso originariamente convenuto, sia con riferimento al tasso via via modificato nel corso del rapporto anche unilateralmente dalla banca per effetto del legittimo esercizio dello ius variandi, secondo la formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle
Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del TEGM nel periodo di riferimento, ed in conformità ai principi dettati dalla Suprema Corte a sezioni unite con la nota sentenza n. 16303/2018.
Il c.t.u. ha, infatti, chiarito (cfr. relazione integrativa depositata il 17.10.2024) che il superamento del tasso soglia usura in vari trimestri nel corso del rapporto in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della risultante in alcune delle 8 ipotesi alternative di calcolo CP_1
sviluppate nella perizia depositata nel 2009, dipende dalla considerazione delle commissioni di massimo scoperto alla stregua di interessi (nelle ipotesi 1) o autonomamente (nelle ipotesi 2), secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, e a seconda che nel calcolo del TEG (e pertanto nella componente “numeri debitori” nella formula di calcolo di Banca d'Italia) fosse o meno considerata la capitalizzazione trimestrale delle competenze maturate sul conto corrente da un lato e la capitalizzazione della quota di interessi delle rate di mutuo addebitate sul conto corrente dall'altro.
A tal proposito il c.t.u. ha chiarito che le ragioni che nei suddetti casi portano allo sforamento del tasso soglia siano da imputare al fatto che nella metodologia di calcolo del TEG senza considerare la capitalizzazione di interessi (ossia ipotesi di calcolo B, C e D nella perizia del 2009) aveva utilizzato al denominatore della formula di calcolo di Banca d'Italia i numeri debitori “sterilizzati” dall'effetto anatocistico dovuto dalla capitalizzazione degli interessi, ossia i numeri debitori ricalcolati e di importo inferiore che necessariamente non corrisponde ai numeri debitori
“originali” (di importo superiore) in concreto utilizzati dalla banca nel calcolo degli interessi di fatto addebitati. Poiché matematicamente minore
è l'importo del denominatore utilizzato, maggiore sarà il risultato ottenuto, adottando tale metodo i minori importi dei numeri debitori utilizzati avevano portato ad un valore più elevato del TEG.
Tuttavia, come condivisibilmente sottolineato dal c.t.u, i numeri debitori da utilizzare per il calcolo del TEG debbono essere necessariamente i numeri debitori “originali”, ossia quelli in concreto utilizzati dalla banca per la liquidazione e addebito degli interessi passivi per omogeneità di confronto.
Un'altra ragione dello sforamento del tasso soglia riportato nei suddetti calcoli alternativi del 2009 è da ricondurre alla metodologia di calcolo che,
nell'ipotesi 1, includeva le c.m.s. nella componente “oneri” nella formula di Banca d'Italia per il calcolo del TEG, confrontando il risultato ottenuto con i tassi soglia stabiliti con D.M. e calcolati in base alla rilevazione statistica dei tassi medi applicati dalle Banche secondo la formula di Banca
d' Italia che non teneva conto della c.m.s.; in altri termini con tale metodologia di calcolo del TEG si confrontavano grandezze tra loro non omogenee. Tale metodologia di calcolo relativa all'ipotesi 1 è ormai superata dal criterio di calcolo stabilito da Cass. S.U. 16303/2018, sicchè
anche per questo motivo tale calcolo non è condivisibile.
Deve dunque convenirsi con il c.t.u. che nessuno dei calcoli alternativi riportati nella relazione depositata nell'anno 2009 in tema di accertamento di usura rispettino i criteri dettati dalla SC con la Sentenza n. 16303/2018
in quanto posti in essere in anni antecedenti l'emissione della Sentenza, e che in ogni caso l'unica ipotesi di calcolo del TEG che più si avvicina al criterio successivamente stabilito da Cass. S.U. 16303/2018 è l'ipotesi A2 da cui risultava il mancato superamento del tasso soglia in ogni trimestre oggetto di verifica, al momento delle successive variazioni dei tassi da parte della banca in esercizio dello ius variandi (vedasi tabelle n. 17 e n.
18 della relazione del 2009).
Alla stregua di tutto quanto esposto, il saldo del conto corrente 11/11136
aperto il 10.04.1997 dalla società Parte_5
e girato a sofferenza il 14.3.2003, epurato della
[...]
capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto,
quantificata in euro 74.609,76, è pari ad euro 229.310,49 a debito della correntista, al cui pagamento parte appellante va condannata, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre, pertanto, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui nel caso in cui la sentenza impugnata venga riformata, anche parzialmente e,
quindi, anche in minima misura, “Il potere del giudice d'appello di
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della
lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in
caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può
essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo
della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Sez. 1, Ord. n. 14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tanto premesso, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, alla parziale soccombenza di parte appellata consegue, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un settimo, con condanna di parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, della residua parte, spese che, in favore di ciascuna parte appellata, si liquidano come da parametri previsti dal DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022 (scaglione compreso tra € 520.000,01 e 1.000.000,00) tenuto conto delle note spese in atti e della difesa effettivamente svolta (solo la fase istruttoria e la fase decisoria per la cessionaria del credito intervenuta dopo la sentenza non definitiva).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cremona in data 23.12.2014,
[...]
pubblicata il 11.02.2015 n. 25/2015:
-in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, ridetermina il saldo alla data del 14.02.2003 del contratto di conto corrente n. 11/111366
stipulato il 10.04.1997, in euro 229.310,49 e, per l'effetto, condanna parte appellante al pagamento di detta somma in favore di oltre Controparte_4
interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
-compensa tra le parti nella misura di un settimo le spese di entrambi i gradi del giudizio, e condanna parte appellante al pagamento della residua parte, spese che per l'intero liquida:
-per il giudizio di primo grado in favore di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
in euro 4607,00 per la fase di studio, euro 3309,00
[...]
per la fase introduttiva, euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed euro
8013,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa;
-per il presente grado:
a)in favore di e Controparte_1
in euro Controparte_2
5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro
3.822,00 per la fase istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa;
a)in favore di in euro 3.822,00 per la fase di Controparte_4
trattazione/istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.
-pone a carico di parte appellante le spese di tutte le c.t.u. nella misura di
6/7, e a carico di e di Controparte_1
1/7 Controparte_2
delle spese della c.t.u. di primo grado e a carico di 1/7 delle CP_4
spese delle c.t.u. del presente grado, nella misura già liquidata in atti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 del TUB, introdotto dall'art. 25 del d.lgs 342/1999, che ha legittimato
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N 596/15.
Sigg.:
Dott. Magnoli Giuseppe Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 596/15 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.5.2015 e posta in decisione all'udienza collegiale del giorno
18 dicembre 2025
OGGETTO: d a
Parte_1 Persona_1 Pt_2
ed eredi di , già
40041 Parte_3 soci della cessata società
Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Martino Boschiroli e dall'avv. Elisa
Boschiroli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni
Pigolotti con studio in Brescia, via Solferino n. 28, come da procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTI c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Controparte_2
n persona del legale rappres. pro tempore
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Quadri e Pietro J. Quadri del foro di Milano e dall'avv. Giancarlo Quecchia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Solferino n. 26, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATE
E contro
e per essa in qualità di procuratrice e Controparte_3
mandataria Controparte_4
e per essa in qualità di procuratrice e mandataria
[...]
, quale successore di Controparte_4 Controparte_3
Entrambe rappresentate e difese dall'avv. Pierluigi Federici del foro di
Roma in forza delle procure notarili in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via G Mazzini n. 9
APPELLATE INTERVENUTE EX ART 111 CPC
E contro
Controparte_5
– non costituito
[...]
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona in data 11.2.2015 n. 25/2015
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Voglia l'On. Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, in riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni istanza avversaria, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale:
- voglia l'On. Corte, sospendere il presente procedimento relativo alla contestazione dell'ammortamento alla francese rimettendo, ai sensi dell'art. 3 comma 27 del D.Lgs. 149/22, la risoluzione della questione in punto di diritto alla Cassazione.
- accertare la conformità o meno del contratto di mutuo a quanto previsto dall'art. 117 c. 8 del TUB laddove si dispone che la Banca d'Italia può
prescrivere che determinati contratti … abbiano contenuto tipico determinato i contratti difformi sono nulli (nel corso del 2010 l'istituto di vigilanza ha voluto riaffermare la sua impostazione nell'ambito del documento “domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modificazioni” all'interno delle quali infatti “... Si conferma l'orientamento secondo cui, non configurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente , in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le
“altre spese contemplate dal contratto” da includere nel TAEG ai sensi dell'art., 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992 ….”);
Rilevato che parte attrice ha instaurato il presente giudizio chiedendo, tra l'altro, una pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità totale di un contratto di mutuo ipotecario bancario stipulato con l'Istituto di credito convenuto con atto come richiamato nel presente giudizio, a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso di specie,
c.d. “alla francese”), alla mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella vicenda in esame,
“composto”) e della mancata pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, comportando altresì una divergenza tra il
T.A.N. contrattualmente indicato 9% e quello (maggiore) concretamente applicato 11,81%, per violazione degli articoli 821, comma 3, 1346, 1418,
1419 c.c., 1283 e 1284 c.c., nonché degli articoli 4 e 5 Direttiva
93/13/CEE, degli articoli 115, 116, 117 e 125-bis T.U.B. e dell'articolo 6
della Delibera C.I.C.R. Del 09/2/2000, con una lievitazione delle somme richieste a rimborso del mutuo pari al 30% in più del dovuto;
Rilevato che secondo la prospettazione di parte ricorrente nel contratto di mutuo oggetto di causa la clausola che prevede il tasso di interesse passivo sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 - 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il Tasso Annuo Nominale (c.d. “T.A.N.”), e non anche il regime finanziario adottato, cioè la modalità di capitalizzazione degli interessi prescelta, nella specie “composta”, aspetto dirimente anche e soprattutto nell'ottica del rispetto della trasparenza (art. 117, comma 4, T.U.B.), in quanto a parità di importo finanziato, di tasso contrattuale, di durata del finanziamento, la tipologia di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi adottato, comporta per il cliente costi diversi ed ulteriori rispetto ad altri tipi di ammortamento (es., “all'italiana”) ed al regime di capitalizzazione “semplice” degli interessi debitori vedi sentenza
Tribunale di Roma n. 2188 del 2021;
Considerato che, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso
Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento c.d.
“alla francese”, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché, stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del Decreto
Legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “T.U.B.”), la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'articolo 117,
comma 4, T.U.B., che impone, sotto pena di nullità (successivo comma quarto) che ”1 contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117,
comma 7, T.U.B.)"
In via istruttoria: laddove l'on.le Corte ritenesse di non poter usufruire delle conclusioni di cui alle corrette ipotesi del ctu (elaborato del Per_2
28/10/09, ove si dà atto della applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi usurari, come puntualmente dimostrato dalle ctp del dr.
prima, del dr. e dal Dr. poi), si chiede la Persona_3 Per_4 Per_5
rinnovazione della ctu e/o suo ampliamento e/o riformulazione del quesito in modo che si approfondiscano le questioni qui sottoposte all'attenzione della Corte, attese le conclusioni opposte a cui sono pervenuti i CTU rag.
e Dr. nelle loro prime consulenze, in palese contrasto con Per_6 Per_2
le successive, riconoscendo la presenza di tassi usurari sia nell'applicazione del calcolo della commissione di massimo scoperto, sia della capitalizzazione trimestrale, sia per il meccanismo perverso di applicazione all'unico regime del collettore rappresentato dal rapporto di
C/C delle rimesse contabili afferenti i due rapporti di mutuo e del C/C
- rilevato che né la On. Corte né il CTU hanno dato corso agli accertamenti richiesti sul tasso nominale pari al (9%) non applicato e su quello effettivo pari ll'11,81 % applicato arbitrariamente dei tassi di mora e dei ratei di mutuo fatti transitare sul conto corrente e sottoposti ai prefati moltiplicatori tanto da pervenire a tassi usurari fino alla punta del 56%,
come rilevato dal CTP Dr. Persona_3 Per la causa R.G. 1129/04 in opposizione al decreto ingiuntivo:
Nel merito in via principale in totale riforma della reclamata sentenza:
A) - revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- dichiarare, previo accertamento, la inesistenza del diritto di credito dell'Istituto di Credito procedente, così come affermato nel decreto ingiuntivo, per un'errata quantificazione dovuta alla pratica contra legem dei tassi ultralegali e/o usurari, e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione;
B) accertare le esatte risultanze contabili del contratto di mutuo, ai fini della determinazione sia del tasso da applicare fin dall'origine del rapporto dedotto in causa, alla luce della normativa vigente, considerato che il richiamo alla sentenza del 2018 non può applicarsi a situazione retroattive e pregresse in netto contrasto con il principio generale della irretroattività
del diritto costituendo quale riferimento la legge n. 108 la deducente solleva altresì sulla questione di irretroattività della norma la eccezione di illegittimità costituzionale relativa sia sull'ammontare degli importi dovuti dagli attori, in linea capitale e per interessi, tenuto conto dei versamenti già effettuati a favore del convenuto, con conseguente declaratoria di nullità del rapporto di conto corrente di natura usuraria per applicazione degli interessi ultralegali, illiceità della commissione di massimo scoperto di interessi anatocistici e per contrarietà a norme imperative;
per capitalizzazione trimestrale del capitale, interessi ed interessi di mora;
In via riconvenzionale: condannare il alla restituzione delle CP_6
somme riscosse sine titulo di cui in premessa, sia per interessi anatocistici illegali maturati sui ratei del mutuo, sia per l'applicazione di tassi illegali sull'esposizione del conto corrente, sia per l'intervenuta violazione della normativa vigente (art. 1283, 1284, 1285, 1346 e 2948 c.c., D.L. 1990,
legge 108/1996, direttiva C.E.E. 87/102 del Consiglio del 22.12.1986,
direttiva 9088 C.E.E., legge 17.02.1992 n. 154, decreto 24.04.1992 art. 117 e 122 T.U. legge bancaria ecc.), complessivamente per oltre
475.236,10, oltre ai 12.000,00 a credito sul conto corrente e/o quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa. O in subordine la somma già quantificata dal Dr. nella sua relazione di euro Persona_3
322.336,84 - 87.094,74 = euro 234.242,1 + 74.609,76 (somma da restituire per interessi non dovuti sul conto + 49.838,25 per l'operazione illegittima di compensazione tot. 370.690,11 da restituire
Per la causa ex R.G. 1308/05:
Nel merito in via principale:
- dichiarare nullo il precetto intimato, in quanto viziato dalla mancata notifica del titolo esecutivo, ed insuscettibile di radicare efficacemente l'espropriazione;
- dichiarare, previo accertamento, la inesistenza del diritto di credito del procedente, così come affermato nel precetto, per un'errata quantificazione dovuta alla pratica contra legem dell'anatocismo e di tassi ultralegali e/o usurari, e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione e conseguentemente la nullità del contratto di mutuo per l'applicazione del tasso usurario secondo il calcolo cd alla francese, per interessi ultralegali anatocistici, capitalizzazione trimestrale dei ratei di mutuo per capitale ed interessi, anche di mora,
nullità ed applicazione della commissione di massimo scoperto e per contrarietà a norme imperative;
- dichiarare l'invalidità degli atti successivi dipendenti dal precetto in parola e dell'intero processo esecutivo, oltre alla nullità ope legis del contratto di mutuo con le statuizioni conseguenti;
- dichiarare illegittima l'operazione di compensazione tra il saldo a credito del conto corrente, ammontante ad Euro 49.838,25, con il credito vantato da effettuata arbitrariamente alla luce Controparte_7
dell'acquisizione del ramo d'azienda contraddistinto dalla filiale di Monte
Cremasco, notificata alla Ditta Boschiroli F.lli solamente al 04.01.06, e,
quindi, successivamente all'operazione di compensazione, datata 30
dicembre 2005 (con cui si comunicava che “omissis... si è proceduto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5comma terzo delle norme che regolano il conto corrente da Voi sottoscritto in data 20/02/92 – alla compensazione
..omissis”), con evidente violazione del dato normativo;
- accertare le esatte risultanze contabili del contratto di mutuo, salvo la pregiudiziale della declaratoria di nullità, ai fini della determinazione sia del tasso da applicare fin dall'origine del rapporto dedotto in causa, alla luce della normativa vigente, sia dell'ammontare degli importi dovuti in restituzione agli attori, pari ad oltre 470.000 euro e di quelli da loro dovuti in linea capitale in linea capitale e per interessi, se dovuti tenuto conto dei versamenti già effettuati a favore della convenuta alla luce dei CP_1
seguenti ulteriori principi disattese nelle reclamate statuizioni e cioè
Mancata osservanza della successiva giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite sul punto della nullità degli atti di mutuo e sul principio della applicabilità degli interessi composti, del costo occulto e della risoluzione del contratto di mutuo: conseguenze e, comunque, rimettere la presente avanti la Corte Costituzionale per l'applicazione della retroattiva norma di diritto sorto in un momento successivo rispetto alla conclusionale dei rapporti (mutuo e C/C) risalenti al 1996 - 2003;
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Per e Controparte_8 [...]
Controparte_2
In via preliminare
-Estromettere dal processo e Controparte_1
atteso Controparte_9
l'intervento del cessionario dei diritti controversi
Nel merito
-Respingere l'appello avversario con ogni miglior formula e confermare in toto la sentenza resa dal Tribunale di Cremona n. 25/2915
-Condannare controparte alla integrale rifusione delle spese di giudizio.
Per e per essa , quale cessionaria del Controparte_4 Controparte_4
credito di Controparte_3 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, così statuire:
- Rigettare integralmente l'atto di appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 25/2015 emessa dal Tribunale di
Cremona e la condanna al pagamento degli appellanti, dunque anche per quel che concerne il rapporto per il quale la causa era stata rimessa in istruttoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società
[...]
(di seguito ), Parte_5 Parte_4 [...]
e proponevano opposizione avverso il Per_1 Parte_1
precetto relativo al credito di euro 530.159,59, a loro notificato dal
[...]
(di seguito Controparte_5 CP_5
, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario risolto per
[...]
mancato pagamento delle rate. Eccepivano gli opponenti che il precetto era invalido per mancata notificazione del titolo esecutivo e contestavano il quantum della somma precettata a seguito dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia dell'usura, indebito anatocismo per calcolo degli interessi di mora sulle rate impagate comprensive non solo del capitale ma anche degli interessi corrispettivi, indeterminatezza degli interessi per assenza di forma scritta del patto e per divieto di rinvio agli usi.
Chiedevano pertanto, dichiararsi la nullità del precetto e degli atti successivi e dipendenti, accertarsi la non debenza della somma precettata e determinarsi quanto eventualmente dovuto, chiedendo altresì computarsi il pagamento della somma di euro 25.000,00 effettuato prima della notifica del precetto.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_5
dell'opposizione e in via riconvenzionale subordinata l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento ipotecario e la condanna degli opponenti a corrispondere quanto dovuto.
Con diverso atto di citazione la e e Parte_4 Per_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro Parte_1
confronti dal Tribunale di Crema in data 8.7.2005 per l'importo di euro
293.668,10 corrispondente al saldo debitore di conto corrente n. 11111366
(aperto con contratto del 10.4.1997) con cui gli opponenti eccepivano l'errata quantificazione del credito per calcolo degli interessi anche sugli interessi compresi nelle rate di mutuo ipotecario addebitate sul conto, con conseguente anatocismo vietato e calcolato su interessi usurari e altresì
vietato in conseguenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi moratori e l'indeterminatezza dei tassi di interesse. Chiedevano, pertanto,
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva anche in tale giudizio il che dava atto del Controparte_5
pagamento della somma di euro 25.000,00, contestava le ragioni dell'opposizione e chiedeva la condanna degli opponenti a pagare il residuo.
Riuniti i giudizi alla udienza del 10.2.2009, interveniva la
[...] (di seguito , cessionaria del Controparte_8 CP_1
ramo di azienda relativo alla filiale di Monte Cremasco a rogito del Notaio
di Milano del 17.11.2005 rep 20676/7651, comprensivo del credito Per_7
in sofferenza vantato verso gli opponenti, odierni appellanti.
Il chiedeva di essere estromesso dal processo ai sensi Controparte_5
dell'art. 111 co. 3 e 4 cpc ma gli opponenti non prestavano il consenso.
Istruita la causa con l'espletamento di due c.t.u., con sentenza pubblicata l'11.2.2015 il Tribunale di Cremona, in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto e dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
condannava la e e a Parte_4 Per_1 Parte_1
corrispondere alla quale cessionaria del credito, in CP_1
relazione al contratto di mutuo ipotecario la somma di euro 482.256,38 e in relazione al contratto di conto corrente la somma di euro 268.668,10,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le spese legali e ponendo a carico delle parti in ragione della metà le spese di c.t.u.
Avverso la sentenza proponevano appello e Persona_1 [...]
quali ex soci della ormai cancellata società, chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in via istruttoria la rinnovazione o il richiamo del c.t.u., e nel merito riproponevano le domande già proposte in primo grado e chiedevano la condanna della banca alla restituzione delle somme riscosse senza titolo e la dichiarazione di illegittimità dell'operazione di compensazione tra il saldo a credito del c/c ammontante ad euro 49.838,25 e il credito vantato da , notificata il 4.1.06. Controparte_5 Si costituivano in giudizio la Controparte_8
e la e Controparte_2
contestavano la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata il 13.01.2016, all'udienza collegiale dell'11 luglio 2018 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza pubblicata il 7.1.2019 la Corte di appello, definitivamente pronunciando:
- rigettava il primo, terzo, quarto e quinto motivo di appello e parzialmente il secondo motivo di appello con riferimento alle censure relative al contratto di finanziamento ipotecario del 28.5.1997 e, per l'effetto,
confermava la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento in favore di della somma di Controparte_10
euro 482.256,38, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo;
-dichiarava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente n. 11/111366
stipulato in data 10.4.1997;
-disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre censure mosse con il secondo motivo di appello in relazione al contratto di conto corrente n. 11/111366;
- differiva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.
Con separata ordinanza in pari data la Corte rimetteva sul ruolo il presente giudizio e disponeva una integrazione di ctu sul seguente quesito:
“-ricalcolare il saldo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione sin dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura del conto;
-verificare se si via stata usurarietà del tasso applicato con riferimento al conto corrente n. 11/111366 mediante accertamento del rispetto del tasso soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (il tasso non sarà, quindi, usurario se il superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento rappresenta l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato), separatamente comparando il tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto (CMS) applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi,
poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata,
rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. (Cass. S.U. 16303/2018)”.
Alla udienza del 6.2.2019 fissata per la nomina del c.t.u. le parti chiedevano un rinvio essendo tra loro in corso trattative per la definizione della lite e la Corte rinviava all'udienza del 10.4.2019 e successivamente,
per gli stessi motivi e su richiesta delle parti, all'udienza del 9.10.2019 e alla successiva udienza del 25.3.2020 che, per l'emergenza Covid 19
veniva d'ufficio rinviata all'udienza del 21.10.2020. A quella udienza,
tenutasi in modalità cartolare, le parti chiedevano un ulteriore rinvio essendo ancora in corso trattative, all'udienza del 10.02.2021, alla quale le parti, dato atto che le trattative non erano andate a buon fine, insistevano nella nomina del c.t.u.
All'udienza del 17.3.2021 veniva conferito l'incarico al c.t.u. dott. Per_8
.
[...]
Con atto depositato il 26 agosto 2021 interveniva in giudizio ex art 111
c.p.c. quale cessionaria del credito controverso, quale CP_4
procuratrice e mandataria di in forza del contratto di Controparte_3
cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, stipulato in data
25.06.2021, stipulato con Controparte_11
, in base al quale era subentrata in tutti
[...]
i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente ivi compreso il presente rapporto originariamente vantato dalla banca cedente, facendo proprie tutte le richieste della cedente di cui chiedeva l'estromissione.
Depositata la relazione in data 16.09.2021, all'udienza del 13.10.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13 luglio 2022 e a quella udienza il processo veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso di . Persona_1 Riassunto il giudizio (ex art 305 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis) nei confronti degli eredi di , collettivamente Persona_1
ed impersonalmente, all'udienza del 12.7.2023, su richiesta delle parti che dichiaravano essere in corso trattative tra loro per la definizione della lite in via bonaria, la causa veniva rinviata all'udienza del 27 settembre 2023
e, per gli stessi motivi, all'udienza del 13.12.2023.
Interveniva nel frattempo in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. con atto di intervento depositato il 7 dicembre 2023, la società Controparte_4
rappresentata da in virtù di contratto di cessione di Controparte_4
rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 30/09/2023, con cui ha ceduto pro soluto in favore di tutti i Controparte_3 CP_4
crediti per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica e sorti nel periodo compreso tra il 1988 e il 2023, facendo proprie tutte le istanze e difese della cedente di cui chiedeva l'estromissione.
All'udienza del 18 dicembre 2023 le parti precisavano le conclusioni e la
Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini (ridotti) ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 7.2.2024 la Corte, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni davanti al Collegio composto da un consigliere trasferito ad altra sede dal 23 gennaio 2024, pochi giorni prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, rimetteva la causa sul ruolo per permettere alle parti di precisare le conclusioni davanti ad un Collegio diversamente composto. Alla udienza del 6 marzo 2024,
all'uopo fissata, le parti precisavano nuovamente le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 cpc e la Corte
tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 2 maggio 2024 la causa veniva rimessa nuovamente sul ruolo risultando necessario chiedere chiarimenti al c.t.u..
Il c.t.u. depositava relazione integrativa alla c.t.u. in data 17 ottobre 2024
e alla udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia degli eredi di Persona_1
, ai quali l'atto di riassunzione è stato notificato collettivamente ed
[...]
impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius entro l'anno dal decesso, e non costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare va dato atto che non avendo parte appellante espresso il consenso non può dichiararsi la estromissione dal giudizio della e della Controparte_1 [...]
né della Controparte_2
intervenuta Controparte_3
Con sentenza non definitiva del 19 dicembre 2018 - 7 gennaio 2019
pronunciata nel presente giudizio, questa Corte : -ha respinto il primo, terzo, quarto e quinto motivo di appello e parzialmente il secondo motivo di appello limitatamente alle censure relative al contratto di finanziamento ipotecario del 28.5.1997, per l'effetto confermando la condanna di parte appellante al pagamento in favore della della somma di euro 482.256,38, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al saldo;
- in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente n. 11/111366 stipulato il 10.4.1997 per tutta la durata del rapporto;
-ha disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre censure mosse con il secondo motivo di appello in relazione al contratto di conto corrente n. 11/111366;
-ha rinviato alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
In sintesi, la Corte, con riferimento al mutuo, ha respinto sia la censura secondo cui l'applicazione dell'ammortamento “alla francese” avrebbe comportato l'applicazione dell'interesse composto con conseguente violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, sia la censura in ordine alla illegittimità dell'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento “atteso
che l'inadempimento è successivo (la prima rata non pagata risale al
27.4.2001) alla introduzione dell'art. 3 della Delibera CIRC del 9
febbraio 2000, emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. e disciplinato anche per i contratti di mutuo stipulati anteriormente la
produzione di interessi anatocistici in presenza di una espressa
pattuizione preventiva, pattuizione prevista nel caso di specie”.
Ha altresì escluso che il tasso mora applicato al contratto di mutuo stipulato il 28 maggio 1997 avesse comportato il superamento del tasso soglia ed ha richiamato il principio dettato delle SSUU della Suprema
Corte con sentenza 19.10.1917 n. 24675, escludendo la rilevanza delle questioni agitate nel motivo di appello in ordine all'eventuale superamento del tasso soglia avvenuto nel corso del rapporto (cd. usura sopravvenuta).
Quanto al conto corrente n. 111366 del 10.04.1997, ha respinto ogni censura in ordine alla nullità della CMS per indeterminatezza o per mancata pattuizione per iscritto anche delle spese, nonché agli interessi passivi ultralegali, anch'essi regolarmente pattuiti per iscritto senza alcun riferimento agli usi su piazza.
Ha infine escluso che tanto il contenuto delle ordinanze istruttorie anteriori al 2013 che le risultanze della prima c.t.u. depositata nel 2009 fossero vincolanti per il Tribunale.
Tanto premesso, appare necessario sottolineare che questa Corte è
vincolata a quanto statuito nella sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio, sicché essa non può essere sottoposta a “revisione” o correzione, come invoca la difesa di parte appellante, ed eventuali censure a tale decisione potranno essere sollevate esclusivamente proponendo ricorso per cassazione.
Ne discende che tutte le questioni riproposte dalla difesa di parte appellante nella comparsa conclusionale in relazione al piano di ammortamento “alla francese” del contratto di mutuo e all'usura sopravvenuta, essendo già state decise nella sentenza predetta, non possono essere riesaminate in questa sede;
va, pertanto, rigettata la richiesta di integrazione e/o rinnovazione della c.t.u. sul punto;
parimenti,
questa Corte si è già pronunciata nella menzionata sentenza sulla questione relativa alla difformità del quesito assegnato al c.t.u. con l'ordinanza istruttoria del 7.8.2012 del dott. rispetto a quello assegnato con Per_9
le ordinanze istruttorie emesse dai giudici precedenti: anche sul punto,
quindi, è preclusa a questa Corte un nuovo esame della questione, sulla quale continua ancora ad insistere parte appellante (cfr. conclusionali e repliche).
Sono poi incomprensibili i rilievi svolti dalla difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale con riferimento alla mancata valutazione della
CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, posto che la sentenza non definitiva, in adesione al noto principio espresso dalla Corte
di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 20 giugno 2018 n. 16303 e richiamato da parte appellante, ha riformato sul punto la sentenza del
Tribunale di Cremona e ha rimesso sul ruolo il giudizio per un supplemento di istruttoria, conferendo incarico al c.t.u. di verificare il superamento del tasso usura con riferimento al conto corrente per cui è
causa proprio tenendo conto della CMS secondo il sistema di calcolo dettato dalle Sezioni Unite nella predetta sentenza.
Prive di interesse sono poi le censure riproposte con riferimento alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, posto che la sentenza resa nel presente giudizio e pubblicata il 7.1.2019 ne ha dichiarato la nullità e al c.t.u. è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo epurandolo da ogni capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Inconferenti sono poi le argomentazioni dell'appellante in tema di decorrenza della prescrizione posto che l'eccezione di prescrizione non è
stata sollevata dalla CP_1
Il presente giudizio è stato, infatti, rimesso sul ruolo e al c.t.u. è stato conferito il seguente quesito integrativo:
“-ricalcolare il saldo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione sin
dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura del conto;
-verificare se si via stata usurarietà del tasso applicato con riferimento al
conto corrente n. 11/111366 mediante accertamento del rispetto del tasso
soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto
sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento
della variazione stessa (il tasso non sarà, quindi, usurario se il
superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento rappresenta
l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato),
separatamente comparando il tasso effettivo globale d'interesse praticato
in concreto e la commissione di massimo scoperto (CMS) applicata
rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta
legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante
nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari
alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e
quello degli interessi in concreto praticati (Cass. S.U. 16303/2018).”
Il c.t.u. dott , con riguardo al primo punto, come chiarito Persona_8
anche nella relazione integrativa depositata il 17 ottobre 2024, ha eliminato qualsiasi tipo di capitalizzazione liquidata trimestralmente sul conto corrente n. 11/111366, così sterilizzando il conto da ogni effetto anatocistico (sia degli interessi liquidati trimestralmente sul conto corrente, sia della capitalizzazione trimestrale della quota di interessi delle rate di mutuo addebitate sul medesimo conto), quantificando in euro
74.609,76 la somma a credito del correntista per addebiti illegittimi.
Rileva al riguardo la Corte che la distinzione tra il quesito trascritto a pag.
23 della sentenza non definitiva e quello posto con l'ordinanza del 7
gennaio 2019 (corrispondente peraltro, nella sua formulazione, a quello contenuto a pag. 28 della predetta sentenza), è solo apparente, in quanto nell'ampia formulazione dell'incarico di “ricalcolare il saldo del conto
corrente senza alcuna capitalizzazione sin dall'inizio del rapporto e fino
alla chiusura del conto”, era ricompresa la eliminazione di qualsiasi forma di capitalizzazione trimestrale liquidata sul conto, anche, dunque, quella eventualmente operata sulle rate di mutuo ipotecario addebitate mensilmente sul conto corrente, che è cosa ben diversa dal fenomeno anatocistico legittimo previsto dall'art. 3 della Delibera CICR del 9
febbraio 2000 (interessi moratori applicati sull'intera rata scaduta comprensiva di interessi corrispettivi maturati e non pagati).
Non può, poi, condividersi il diverso calcolo effettuato da ctp di parte appellante secondo cui la somma a credito per addebiti illegittimi sarebbe pari ad € 173.843,77, in quanto a tale risultato si arriva aggiungendo alla somma dovuta al correntista calcolata dal c.t.u. (€ 74.609,76) i seguenti valori:
- € 49.000,00 a titolo di “indebita riscossione da parte della CP_12
Contro dopo fusione , che è questione nuova, mai dedotto in precedenza e di cui non vi è prova in atti;
- € 50.234,00 a titolo di “interessi su interessi capitalizzati” (convenzionali e moratori) nel mutuo, sulla cui legittimità si è già pronunciata questa
Corte con la sentenza non definitiva.
Quanto alla denunciata usura sul conto corrente, come è emerso dalla relazione depositata dal c.t.u. dott. in data 16.09.2021 e ribadito Per_2
con la relazione integrativa depositata il 17 ottobre 2024, nessun superamento del tasso usura si è verificato sia al momento dell'apertura del conto corrente con riferimento al tasso originariamente convenuto, sia con riferimento al tasso via via modificato nel corso del rapporto anche unilateralmente dalla banca per effetto del legittimo esercizio dello ius variandi, secondo la formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle
Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del TEGM nel periodo di riferimento, ed in conformità ai principi dettati dalla Suprema Corte a sezioni unite con la nota sentenza n. 16303/2018.
Il c.t.u. ha, infatti, chiarito (cfr. relazione integrativa depositata il 17.10.2024) che il superamento del tasso soglia usura in vari trimestri nel corso del rapporto in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della risultante in alcune delle 8 ipotesi alternative di calcolo CP_1
sviluppate nella perizia depositata nel 2009, dipende dalla considerazione delle commissioni di massimo scoperto alla stregua di interessi (nelle ipotesi 1) o autonomamente (nelle ipotesi 2), secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, e a seconda che nel calcolo del TEG (e pertanto nella componente “numeri debitori” nella formula di calcolo di Banca d'Italia) fosse o meno considerata la capitalizzazione trimestrale delle competenze maturate sul conto corrente da un lato e la capitalizzazione della quota di interessi delle rate di mutuo addebitate sul conto corrente dall'altro.
A tal proposito il c.t.u. ha chiarito che le ragioni che nei suddetti casi portano allo sforamento del tasso soglia siano da imputare al fatto che nella metodologia di calcolo del TEG senza considerare la capitalizzazione di interessi (ossia ipotesi di calcolo B, C e D nella perizia del 2009) aveva utilizzato al denominatore della formula di calcolo di Banca d'Italia i numeri debitori “sterilizzati” dall'effetto anatocistico dovuto dalla capitalizzazione degli interessi, ossia i numeri debitori ricalcolati e di importo inferiore che necessariamente non corrisponde ai numeri debitori
“originali” (di importo superiore) in concreto utilizzati dalla banca nel calcolo degli interessi di fatto addebitati. Poiché matematicamente minore
è l'importo del denominatore utilizzato, maggiore sarà il risultato ottenuto, adottando tale metodo i minori importi dei numeri debitori utilizzati avevano portato ad un valore più elevato del TEG.
Tuttavia, come condivisibilmente sottolineato dal c.t.u, i numeri debitori da utilizzare per il calcolo del TEG debbono essere necessariamente i numeri debitori “originali”, ossia quelli in concreto utilizzati dalla banca per la liquidazione e addebito degli interessi passivi per omogeneità di confronto.
Un'altra ragione dello sforamento del tasso soglia riportato nei suddetti calcoli alternativi del 2009 è da ricondurre alla metodologia di calcolo che,
nell'ipotesi 1, includeva le c.m.s. nella componente “oneri” nella formula di Banca d'Italia per il calcolo del TEG, confrontando il risultato ottenuto con i tassi soglia stabiliti con D.M. e calcolati in base alla rilevazione statistica dei tassi medi applicati dalle Banche secondo la formula di Banca
d' Italia che non teneva conto della c.m.s.; in altri termini con tale metodologia di calcolo del TEG si confrontavano grandezze tra loro non omogenee. Tale metodologia di calcolo relativa all'ipotesi 1 è ormai superata dal criterio di calcolo stabilito da Cass. S.U. 16303/2018, sicchè
anche per questo motivo tale calcolo non è condivisibile.
Deve dunque convenirsi con il c.t.u. che nessuno dei calcoli alternativi riportati nella relazione depositata nell'anno 2009 in tema di accertamento di usura rispettino i criteri dettati dalla SC con la Sentenza n. 16303/2018
in quanto posti in essere in anni antecedenti l'emissione della Sentenza, e che in ogni caso l'unica ipotesi di calcolo del TEG che più si avvicina al criterio successivamente stabilito da Cass. S.U. 16303/2018 è l'ipotesi A2 da cui risultava il mancato superamento del tasso soglia in ogni trimestre oggetto di verifica, al momento delle successive variazioni dei tassi da parte della banca in esercizio dello ius variandi (vedasi tabelle n. 17 e n.
18 della relazione del 2009).
Alla stregua di tutto quanto esposto, il saldo del conto corrente 11/11136
aperto il 10.04.1997 dalla società Parte_5
e girato a sofferenza il 14.3.2003, epurato della
[...]
capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto,
quantificata in euro 74.609,76, è pari ad euro 229.310,49 a debito della correntista, al cui pagamento parte appellante va condannata, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre, pertanto, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui nel caso in cui la sentenza impugnata venga riformata, anche parzialmente e,
quindi, anche in minima misura, “Il potere del giudice d'appello di
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della
lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in
caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può
essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo
della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Sez. 1, Ord. n. 14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tanto premesso, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, alla parziale soccombenza di parte appellata consegue, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un settimo, con condanna di parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, della residua parte, spese che, in favore di ciascuna parte appellata, si liquidano come da parametri previsti dal DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022 (scaglione compreso tra € 520.000,01 e 1.000.000,00) tenuto conto delle note spese in atti e della difesa effettivamente svolta (solo la fase istruttoria e la fase decisoria per la cessionaria del credito intervenuta dopo la sentenza non definitiva).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cremona in data 23.12.2014,
[...]
pubblicata il 11.02.2015 n. 25/2015:
-in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, ridetermina il saldo alla data del 14.02.2003 del contratto di conto corrente n. 11/111366
stipulato il 10.04.1997, in euro 229.310,49 e, per l'effetto, condanna parte appellante al pagamento di detta somma in favore di oltre Controparte_4
interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
-compensa tra le parti nella misura di un settimo le spese di entrambi i gradi del giudizio, e condanna parte appellante al pagamento della residua parte, spese che per l'intero liquida:
-per il giudizio di primo grado in favore di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
in euro 4607,00 per la fase di studio, euro 3309,00
[...]
per la fase introduttiva, euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed euro
8013,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa;
-per il presente grado:
a)in favore di e Controparte_1
in euro Controparte_2
5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro
3.822,00 per la fase istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa;
a)in favore di in euro 3.822,00 per la fase di Controparte_4
trattazione/istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.
-pone a carico di parte appellante le spese di tutte le c.t.u. nella misura di
6/7, e a carico di e di Controparte_1
1/7 Controparte_2
delle spese della c.t.u. di primo grado e a carico di 1/7 delle CP_4
spese delle c.t.u. del presente grado, nella misura già liquidata in atti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 del TUB, introdotto dall'art. 25 del d.lgs 342/1999, che ha legittimato