Articolo 27 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 agosto 1974
Art. 27. Omissione di comunicazioni all'albo

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle societa' o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 .
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente