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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 540/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data
04/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ZAPPIA MARIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. BUOSO GIOVANNI
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle richieste formulate dalla ricorrente, della difesa articolata dal convenuto e rilevato che all'udienza del 08.05.2025 su proposta del giudice le parti raggiungevano il seguente accordo conciliativo:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Affida le minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla
quale viene assegna la casa coniugale affinché vi abiti con le stesse;
- Il padre potrà vedere le minori secondo il calendario indicato dal convenuto con pernotto
con decorrenza da dicembre 2025.
- Il padre dovrà concorrere al mantenimento delle minori versando alla madre l'importo
mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 euro a figlia) somma da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso
presso questo tribunale, da corrispondersi da febbraio 2025 entro il giorno 10 di ogni mese.
- L'assegno unico ed universale verrà suddiviso dai coniugi per metà ciascuno, come
previsto per legge.
- Il signor dovrà rilasciare immediatamente l'abitazione. CP_1
- Spese di lite compensate.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto il 05/04/2018 in Casablanca Marocco alle seguenti
[...]
condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affida le minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegna la casa coniugale affinché vi abiti con le stesse;
3. Il padre potrà vedere le minori secondo il calendario indicato dal convenuto con pernotto con decorrenza da dicembre 2025.
3. Il padre dovrà concorrere al mantenimento delle minori versando alla madre l'importo mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 euro a figlia) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale, da corrispondersi da febbraio 2025 entro il giorno 10 di ogni mese.
4. L'assegno unico ed universale verrà suddiviso dai coniugi per metà ciascuno, come previsto per legge.
5. Il signor dovrà rilasciare immediatamente l'abitazione. CP_1
6. Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani