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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 2684 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016
Promosso da rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppina De Pascale appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Guerriero Controparte_1
appellato
Controparte_2
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5502/2015 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 31/01/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello atteso che sono chiari i motivi di impugnazione e le parti della sentenza che si censurano, tanto è vero che la parte appellata costituitasi in giudizio si è difesa in maniera completa.
Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ed invero, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare il difetto di un concreto ed attuale interesse ad agire da parte dell'appellato . Controparte_1
Infatti, l'iniziativa giudiziaria dell'appellato non è derivata da una richiesta di pagamento o dalla notifica di un qualsiasi atto della procedura di riscossione.
E' stato l'opponente che, prima di agire in giudizio, di sua iniziativa si è procurato gli estratti di ruolo presso l'agente della riscossione rinvenendo dalla visura informatica a suo nome delle obbligazioni rappresentate dalla cartella esattoriale n.
10020130022387865000 asseritamente mai notificata.
Giova chiarire che una cartella di pagamento o un ruolo dichiarato esecutivo e consegnato all'agente della riscossione non necessariamente richiedono la notifica all'interessato.
La notifica non è un elemento costitutivo dell'obbligazione, per cui può essere sempre effettuata salva la maturazione di decadenza e prescrizione.
Molte cartelle possono, inoltre, essere inesigibili per effetto di provvedimenti legislativi cosiddetti di stralcio e rottamazione.
L'agente di riscossione, di fatto, può non aver proceduto alla notifica della cartella o di successivi atti di riscossione (quali ingiunzione di pagamento o intimazione di pagamento) proprio perché, in relazione a determinati crediti, possono essere sopravvenute le predette cause di estinzione o di inesigibilità.
In una tale situazione per poter impugnare una cartella asseritamente non notificata o comunque una pendenza emergente dall'estratto ruolo occorre provare l'esistenza di un interesse giuridico concreto ed attuale ad agire in giudizio. Nel caso in esame l'opponente in primo grado non ha allegato né provato l'interesse ad impugnare gli estratti ruolo in relazione ai quali, appunto, lo stesso appellato ha dedotto di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento.
Quindi indipendentemente o meno da una precedente notifica di un atto della procedura di riscossione non ha alcuna ragione di essere la richiesta di annullamento dell'estratto ruolo.
Sul punto in sede tributaria il Legislatore ha espressamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti ruolo condizionando l'impugnazione a sole quattro ipotesi tipiche di interesse a ricorrere.
Per le impugnazioni non tributarie, come quella in esame, tale limitazione non sussiste ma occorre comunque la prova dell'interesse a ricorrere come presupposto processuale generale previsto dall'art. 100 cpc.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa (inferiore ad euro 1100,00) ed alle fasi svolte, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 180,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 232,00 per compensi di difesa, euro 91,50 per esborsi, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/02/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo