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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1938/2023 RG, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Palombella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Campagna alla Via Madonna delle Grazie
n. 16;
RICORRENTE
E
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Gatto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Via A. De Gasperi n.34, in Agropoli;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 16.1.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ridotti di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e gg. 20 per repliche.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2.3, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 1.12.01 con allegando che con sentenza non Controparte_1
definitiva pubblicata in data 28.5.19 era stata dichiarata la separazione tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che venisse riconosciuto alcun assegno divorzile.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proponeva domanda di assegno divorzile.
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.9.23, il giudice delegato dal Presidente, nell'emettere i provvedimenti temporanei, revocava l'assegno di mantenimento in favore della resistente e rimetteva gli atti al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 23.02.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione sulle ulteriori domande.
In assenza di richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa, all'udienza del 16.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. con termini ridotti.
Tanto premesso, essendo stata pronunciata già la sentenza sullo status, va esaminata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente e contestata dal ricorrente, dovendo darsi atto che dal matrimonio non sono nati figli.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e come tale vada rigettata.
Esaminando gli atti di causa, si evince che due sono i presupposti sui quali la resistente fonda la sua domanda: 1) la disparità reddituale con il sig. ; 2) le rinunce effettuate in costanza Parte_1
di matrimonio per consentire al ricorrente di portare avanti la propria attività imprenditoriale.
In particolare, quanto al primo aspetto, la resistente asseriva che, nonostante l'avversa produzione difensiva del , volta a rendicontare una situazione di impossidenza, in realtà l'ex coniuge Pt_1 era titolare di un patrimonio molto florido, stante l'alto volume di affari prodotto dalle società edili a lui riferibili.
Ritiene tuttavia il Tribunale che non si riscontri una distonia tra le forze economiche delle parti in causa.
Sul punto giova ricordare che le Sezioni Unite nel 2017 hanno ricalibrato i criteri attributivi e di quantificazione dell'assegno divorzile, affermando che la misura economica è comunque espressione del principio di <>, seppure estremamente attenuata, post-coniugale, pur se presenta anche natura compensativa-perequativa.
Il richiamo al principio di solidarietà sottintende la necessità di ravvisare che il coniuge richiedente l'assegno sia portatore di una situazione di subordinazione economica, senza tuttavia ancorare necessariamente tale parametro alla insufficienza dei mezzi di sussistenza.
Piuttosto, la situazione di debolezza va riscontrata nella imprescindibile disparità reddituale tra il coniuge debole, che invoca assistenza, ed il coniuge forte, titolare di redditi maggiori, chiamato ad adempiere a quel dovere di solidarietà anche dopo lo scioglimento della comunione spirituale.
Per cui, la posizione di debolezza legittimante la richiesta dell'assegno divorzile, sarà ravvisabile al ricorrere di una delle due seguenti condizioni: a) il richiedente assegno, oltre ad opporre una situazione di disparità reddituale, è altresì privo dei mezzi di sussistenza (< assistenziale>> dell'assegno divorzile;
b) il richiedente assegno, pur essendo economicamente autosufficiente, vanta una capacità reddituale minore rispetto all'altro coniuge, in ragione delle rinunce compiute in costanza di matrimonio che l'hanno costretto ad abiurare forme più remunerative di guadagno (< perequativa-compensativa>> dell'assegno divorzile).
Per cui, anche nell'ipotesi sub b), che è quella che compiutamente impegna questo Tribunale nell'odierna causa, sebbene l'assegno divorzile si sia arricchito di una componente prima estranea, ovvero quella perequativa, resta ferma la necessità di ravvisare una sperequazione reddituale tra le parti in causa (sotto tale presupposto, infatti, assegno di mantenimento ed assegno divorzile si sovrappongono).
In altri termini, laddove il coniuge richiedente sia dotato di pari, o addirittura superiore, forza economica rispetto al coniuge potenzialmente richiesto nel versamento, la misura dell'assegno divorzile non potrà essergli riconosciuta, benché siano dimostrabili i sacrifici e le rinunce profuse in costanza di matrimonio. Tanto premesso, nel caso di specie risulta sicuramente indimostrata l'insussistenza dei mezzi di sostentamento tali da legittimare un assegno divorzile che si fondi esclusivamente sulla componente prettamente assistenziale. Non a caso, infatti, la CP_1 argomentava le proprie ragioni sulla base di un'asserita disparità reddituale che trovava la propria ragion d'essere nelle rinunce compiute in costanza di matrimonio.
Orbene, prima di approfondire le dinamiche sottese alle paventate rinunce allegate dalla convenuta,
è preliminarmente necessario verificare se sussista l'imprescindibile requisito della disparità reddituale.
Sul punto è allora necessario distinguere tra due diversi periodi temporali, il cui spartiacque è rappresentato dall'assunzione della come badante presso la propria datrice di lavoro. CP_1
Fino alla data dell'11.11.2022, coincidente con la regolarizzazione della posizione lavorativa della
, è indubbio che tra le parti vigesse una diversa forza reddituale. CP_1
Tale circostanza veniva posta proprio a fondamento dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla dal Tribunale che, in data 28.12.2016, valorizzava le indagini compiute dalla guardia di CP_1 finanza;
le forze dell'ordine, pur non avendo ricostruito in maniera precisa la forza economica del
, avevano comunque portato alla luce un volume di affari sicuramente considerevole, Pt_1
riferibile alle società del ricorrente, tale da legittimare un reddito ragionevolmente superiore rispetto a quello generato dalla . CP_1
Non può tuttavia sottacersi che, già in quella circostanza, il Tribunale precisava che quest'ultima non viveva certo in una situazione di indigenza, atteso che la comunque risultava titolare di CP_1
diversi immobili, due dei quali oggetto di locazione (per un corrispettivo complessivo annuo di 7.800 euro) ed uno oggetto di una cessione piuttosto remunerativa (euro 120.000). Non a caso, nel riconoscere inizialmente il diritto alla corresponsione del mantenimento, il giudice della separazione specificava espressamente che tale beneficio le veniva accordato nonostante una < patrimoniale complessiva delle parti non significativamente squilibrata>>, sol perché l'assegno mirava a ricostituire il <> goduto in costanza di matrimonio.
Ben diversa è la situazione reddituale tra i due coniugi che viene a crearsi successivamente all'11.11.2022, in ragione dell'impiego lavorativo della e della sopravvenuta totale inabilità CP_1
al lavoro del . Da un lato, infatti, cresceva la capacità reddituale della convenuta, mentre Pt_1 dall'altro lato diminuiva sensibilmente la capacità reddituale del ricorrente che veniva così a perdere quella connotazione di <> nel raffronto economico tra le parti. Coerentemente, infatti,
12.9.2023 questo Tribunale evidenziava il drastico peggioramento della situazione del ricorrente
(attualmente percettore della pensione di invalidità di circa 520,00 euro netti in quanto invalido civile al 100% per una patologia tumorale per la quale sta effettuando cicli di chemioterapia) e, dall'altro, un miglioramento della situazione della resistente (che successivamente alla separazione ha iniziato a lavorare come badante percependo uno stipendio 500,00 euro e che, per giunta, non soffriva costi di alloggio vivendo presso la madre), al punto da dover revocare l'assegno di mantenimento, non risultando più sussistente una rilevante disparità reddituale tra le parti.
Orbene, come prima ricordato, sebbene i due assegni, quello divorzile e quello di mantenimento perseguano finalità diverse, entrambi si reggono su un medesimo presupposto comune, ovvero quello della disparità di forza economica tra i coniugi. Tanto premesso, tra la data di revoca dell'assegno di mantenimento e la data odierna in cui questo collegio è chiamato a provvedere, non è emerso alcun tipo di sopravvenienza fattuale che possa rimettere in discussione quanto questo Tribunale aveva già precedentemente statuito, circa il venir meno della disparità reddituale tra le parti.
Ad abundantiam, pur a voler riconoscere il presupposto assistenziale richiesto dall'assegno divorzile, ovvero che permanga il disequilibrio economico tra le parti, è rimasto comunque non provato il fondamento dell'invocato presupposto compensativo-perequativo: la aveva solo allegato, CP_1
per giunta in maniera del tutto generica, la circostanza che la sua capacità reddituale sia sensibilmente ridotta in ragione delle rinunce profuse in costanza di matrimonio, senza tuttavia specificare quale fossero state le mancate occasioni di guadagno, anche perché in assenza di prole, eventuali rinunce appaiono essere del tutto ingiustificate. Da ciò segue il rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite, stante la natura necessitata del procedimento divorzile, esse vanno compensate reciprocamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da parte resistente;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3.3.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi provvedimenti redatto in collaborazione con il dr. Antonio Vuolo, MOT in tirocinio ordinario.