Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3437/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE SALVATORE CARMELO, Parte_1
elettivamente domiciliato in Francesco Crispi n. 91 Milazzo contro
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA CP_1
MANLIO E GIOACCHINO SAVARE', 1 MILANO
Oggetto: anticipazione indennita' CP_2
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 20-3-25,
CP_
ha convenuto in giudizio l per sentir annullare o revocare il Parte_1
CP_ provvedimento dell' comunicato con raccomandata e successivamente con delibera del
12-12-24; in subordine ha chiesto la rideterminazione dell'importo richiesto, riportandolo all'effettivo periodo lavorativo espletato.
Premesso di aver chiesto e ottenuto la corresponsione dell'indennita' di disoccupazione anticipata quale incentivo alla costituenda ditta individuale, il ricorrente ha esposto di CP_2 non aver percepito alcun guadagno per sette mesi e di avere quindi accertato un'offerta di lavoro, non potendo far fronte alle proprie esigenze di vita.
CP_ Con il provvedimento impugnato l aveva chiesto la restituzione dell'importo di €
14.945,85, indebitamente percepito. pagina 1 di 6
Il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
1.I fatti oggetto di causa sono documentali e pacifici.
Il ricorrente ha presentato, in data 11-1-22, istanza di anticipazione in un'unica soluzione dell'indennita' la domanda e' stata accolta in relazione al periodo dall'11-1-22 al 29-4- CP_2
23.
E' pacifico altresi' che dal 27-7-22 il ricorrente abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dal 1-3-23.
CP_ Con provvedimento del 4-9-24 l ha comunicato al ricorrente: ““a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE . 980008/2022 per un CP_2
importo complessivo di euro 14.945,85 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di anticipazione on spettante per mancanza dei requisiti di legge”. CP_2
Il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente e' stato respinto con delibera del 12-12-24, con la seguente motivazione: “La circolare n. 94 del 2015, punto 2.9, prescrive che “il CP_1
lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della è tenuto a restituire per intero CP_2
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
2. L'art. 8 del D. Lgs. 22/2015 stabilisce: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della uò richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo CP_2
del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio … Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, CP_2
pagina 2 di 6 salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
CP_ Il ricorrente deduce la nullita' o illegittimita' dei provvedimenti dell' per irripetibilita' dell'indennita' di disoccupazione percepita in buona fede, e invoca il disposto dell'art. 52 della l.n. 88/89 e l'art. 13 della l. n. 412/91.
Peraltro l'indennita' di disoccupazione SP e' una prestazione a sostegno del reddito e, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, le norme in materia di indebito pensionistico (art. 52 l. n. 88/89, e art.13 l. n. 412/91) non si applicano ad essa.
La Cassazione, da ultimo nella sentenza n. 13915/21, in relazione alle norme sopra citate ha affermato: “Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018”).
3. Il ricorrente deduce, inoltre, l'illegittimita' o inammissibilita' dell'integrale richiesta di restituzione della prestazione per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalita'
e del diritto al lavoro.
Sottolinea, infatti, di aver svolto attivita' di lavoro subordinato solo dal 27-2-22, a fronte di un persistente mancato guadagno e, in via subordinata, chiede la rideterminazione dell'importo richiesto, riportandolo all'effettivo periodo lavorativo espletato.
Il ricorso richiama la sentenza n. 90/2024, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego ( nella misura CP_2
corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa pagina 3 di 6 proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata".
Nella motivazione la Corte Costituzionale ha specificato: “Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili,
a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata CP_2
impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché l'attività CP_2
imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà.
In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci
«mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa»
(sentenza n. 194 del 2021).
Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile.
A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore»
(sentenza n. 8 del 2023).
In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un pagina 4 di 6 rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più
l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della risulti essere stata CP_2
effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa.
Se, dunque, il rischio di impresa - come già rilevato - comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla.
È quanto accade, in particolare, se l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo”.
Nel caso di specie innanzi tutto dalla data di corresponsione dell'anticipo della SP alla stipulazione del contrato di lavoro subordinato sono decorsi solo sei mesi circa.
Inoltre il ricorrente si limita ad addurre un difficile periodo lavorativo e la mancanza di guadagni, producendo la propria dichiarazione dei redditi, ma nulla deduce e spiega circa la configurabilita' di un accadimento imprevisto a cui sia conseguita l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa.
Del resto in ricorso non viene neppure indicato quale fosse l'attivita' imprenditoriale intrapresa dal ricorrente.
pagina 5 di 6 Anche la deduzione in esame risulta quindi infondata.
4. Il ricorrente deduce, infine, l'intervenuta decadenza ex art 13, comma 2, della l. n. 412/91 e la carenza degli elementi essenziali ex art. 21 septies l.n. 24/1990.
Si e' gia' argomentato circa l'inapplicabilita' della prima delle norme suddette. CP_ Si ritiene, inoltre, che il provvedimento dell' sia stato adeguatamente motivato, mediante il richiamo della normativa applicabile.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.700,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 14/05/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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