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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/08/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 432/2024 promossa da:
( c f ), con il patrocinio dell' avv. stab. Parte_1 C.F._1
Parte_2
ATTRICE
Contro
( c f / p iva Controparte_1
), con il patrocinio dell' avv. CASO PASQUALE P.IVA_1
e
( c f / p iva n. ) , con il patrocinio dell' avv. CP_2 P.IVA_2
IANNUCCI EGIDIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza del 30.04.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di opposizione ex art 617 cpc chiedeva all' intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare nullo il decreto di trasferimento del 1°/02/2024 n. 24/2024, emesso in favore della ( hereinafter Controparte_3
) all' esito della procedura di espropriazione immobiliare n. 29/2021, CP avente ad oggetto un immobile di proprietà di essa opponente, e tanto in ragione del fatto che la predetta aggiudicataria era soggetto diverso da quello CP
“effettivamente aggiudicatario dei beni in sede di partecipazione all'asta, ossia il mandante , in violazione degli artt. 590 bis c.p.c., 1405 c.c. e Parte_3 dell'art. 22 D. Lgs. n. 231/2007”.
Rappresentava la nella domanda di essere venuta a conoscenza dell' Pt_1 esistenza di un accordo con cui la aggiudicataria ed il (figlio Parte_3 di essa esecutata) avrebbero convenuto che l' immobile acquisito all' asta dalla prima ,” sarebbe rimasto sempre di proprietà “ del secondo e di avere registrato la conversazione tra – legale rappresentante della – e CP_3 CP
( altro figlio di essa esecutata) in cui si farebbe espresso riferimento Testimone_1 all' accordo avente ad oggetto il bene immobile di cui alla procedura esecutiva n. 29/2021. Ed infine la ricorrente – inquadrata la situazione appena descritta nell' ambito della interposizione fittizia di persona, vietata ai sensi dell' art 1414 cc – chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto di trasferimento con conseguente estinzione dell'intera della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e di risposta in CP cui evidenziava in primis l' inammissibilità dell' opposizione per mancata notifica al creditore procedente e comunque per non avere indicato la ricorrente i presupposti richiesti per la proposizione dell' opposizione ex art 617 cpc avverso il decreto di trasferimento, ossia le norme in tema di procedura esecutiva e quelle contenute nell' ordinanza di vendita che sarebbero state violate.
In punto di merito la società opposta osservava che la registrazione della conversazione tra e non poteva essere presa in CP_3 CP_4 considerazione in quanto avvenuta in assenza di garanzie difensive per il secondo e comunque in quanto irrilevante e chiedeva pertanto il rigetto dell' opposizione.
L' istanza di sospensione dell' esecutività del decreto di trasferimento veniva rigettata con ordinanza del 02.05.2024, che fissava anche il termine per l' introduzione della presente fase di merito, nel cui ambito si costituiva in giudizio la ( cessionaria del credito posto alla base della procedura esecutiva CP_2
PEI n. 29/2021 dalla ) con comparsa di Controparte_5 costituzione e di risposta in cui evidenziava la correttezza della procedura esecutiva in questione e comunque l' assenza di prova circa l' asserita interposizione fittizia lamentata dalla e chiedeva conseguentemente il Pt_1 rigetto dell' opposizione.
Va rilevato – sotto il profilo procedurale – che parte opponente non ha proceduto a notificare l' atto di opposizione ex art 617 cpc ed il decreto emesso il 21.02.2024 di fissazione dell' udienza del 03.04.2024 per la decisione sulla richiesta di sospensione alla Romeo SPV, ma ha provveduto a perfezionare tale incombente nei confronti della sola . CP
Ebbene , la era la creditrice procedente e quindi parte necessaria CP_2 nell' ambito della procedura esecutiva conclusasi con l' emissione del decreto di trasferimento e tale incontestato presupposto imponeva alla l' obbligo di Pt_1 notificare l' atto di opposizione ed il decreto di fissazione dell' udienza anche all' istituto di credito in questione, come ha peraltro evidenziato l' ordinanza resa in data 02.05.2024 al termine della fase cautelare.
E dalla violazione di tale obbligo discende inevitabilmente l'inammissibilità dell' opposizione. Costituisce infatti ius receptum il principio per cui il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell'art 617 cpc e del decreto di comparizione delle parti, essendo espressamente dichiarato perentorio dall'art 618 cpc non è prorogabile e la sua inosservanza comporta – senza possibilità di sanatoria per la costituzione della controparte – l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono (cfr Cass. sez. III nn. 41747/2021, 11291/2020,20018/216,19160/2014).
E la decisione del procedimento sulla base del motivo appena illustrato – attesa la valenza preliminare ed assorbente dello stesso – rende superfluo l' esame degli ulteriori motivi di opposizione illustrati dalla nell' atto introduttivo del Pt_1 presente giudizio.
Le spese di lite vengono liquidate secondo lo scaglione per valore del d m. n. 55/ 2014 e poste a carico dell' opponente nel rapporto tra lo stesso e la (e CP quantificate in base ai compensi minimi dello scaglione in ragione dell' assenza di attività istruttoria, della definizione del procedimento per una questione di rito e della non elevata difficoltà dello stessa),mentre vengono compensate nel rapporto tra l' opponente e la per non essere stata formulata alcuna CP_2 domanda nei confronti di quest' ultima dalla . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
rigetta l' opposizione, condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
, liquidate in euro 11229, oltre Controparte_1 rimborso forfetario 15%, iva e cap;
compensa le spese di lite tra e la Parte_1 CP_2
Larino, 5 agosto 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 432/2024 promossa da:
( c f ), con il patrocinio dell' avv. stab. Parte_1 C.F._1
Parte_2
ATTRICE
Contro
( c f / p iva Controparte_1
), con il patrocinio dell' avv. CASO PASQUALE P.IVA_1
e
( c f / p iva n. ) , con il patrocinio dell' avv. CP_2 P.IVA_2
IANNUCCI EGIDIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza del 30.04.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di opposizione ex art 617 cpc chiedeva all' intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare nullo il decreto di trasferimento del 1°/02/2024 n. 24/2024, emesso in favore della ( hereinafter Controparte_3
) all' esito della procedura di espropriazione immobiliare n. 29/2021, CP avente ad oggetto un immobile di proprietà di essa opponente, e tanto in ragione del fatto che la predetta aggiudicataria era soggetto diverso da quello CP
“effettivamente aggiudicatario dei beni in sede di partecipazione all'asta, ossia il mandante , in violazione degli artt. 590 bis c.p.c., 1405 c.c. e Parte_3 dell'art. 22 D. Lgs. n. 231/2007”.
Rappresentava la nella domanda di essere venuta a conoscenza dell' Pt_1 esistenza di un accordo con cui la aggiudicataria ed il (figlio Parte_3 di essa esecutata) avrebbero convenuto che l' immobile acquisito all' asta dalla prima ,” sarebbe rimasto sempre di proprietà “ del secondo e di avere registrato la conversazione tra – legale rappresentante della – e CP_3 CP
( altro figlio di essa esecutata) in cui si farebbe espresso riferimento Testimone_1 all' accordo avente ad oggetto il bene immobile di cui alla procedura esecutiva n. 29/2021. Ed infine la ricorrente – inquadrata la situazione appena descritta nell' ambito della interposizione fittizia di persona, vietata ai sensi dell' art 1414 cc – chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto di trasferimento con conseguente estinzione dell'intera della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e di risposta in CP cui evidenziava in primis l' inammissibilità dell' opposizione per mancata notifica al creditore procedente e comunque per non avere indicato la ricorrente i presupposti richiesti per la proposizione dell' opposizione ex art 617 cpc avverso il decreto di trasferimento, ossia le norme in tema di procedura esecutiva e quelle contenute nell' ordinanza di vendita che sarebbero state violate.
In punto di merito la società opposta osservava che la registrazione della conversazione tra e non poteva essere presa in CP_3 CP_4 considerazione in quanto avvenuta in assenza di garanzie difensive per il secondo e comunque in quanto irrilevante e chiedeva pertanto il rigetto dell' opposizione.
L' istanza di sospensione dell' esecutività del decreto di trasferimento veniva rigettata con ordinanza del 02.05.2024, che fissava anche il termine per l' introduzione della presente fase di merito, nel cui ambito si costituiva in giudizio la ( cessionaria del credito posto alla base della procedura esecutiva CP_2
PEI n. 29/2021 dalla ) con comparsa di Controparte_5 costituzione e di risposta in cui evidenziava la correttezza della procedura esecutiva in questione e comunque l' assenza di prova circa l' asserita interposizione fittizia lamentata dalla e chiedeva conseguentemente il Pt_1 rigetto dell' opposizione.
Va rilevato – sotto il profilo procedurale – che parte opponente non ha proceduto a notificare l' atto di opposizione ex art 617 cpc ed il decreto emesso il 21.02.2024 di fissazione dell' udienza del 03.04.2024 per la decisione sulla richiesta di sospensione alla Romeo SPV, ma ha provveduto a perfezionare tale incombente nei confronti della sola . CP
Ebbene , la era la creditrice procedente e quindi parte necessaria CP_2 nell' ambito della procedura esecutiva conclusasi con l' emissione del decreto di trasferimento e tale incontestato presupposto imponeva alla l' obbligo di Pt_1 notificare l' atto di opposizione ed il decreto di fissazione dell' udienza anche all' istituto di credito in questione, come ha peraltro evidenziato l' ordinanza resa in data 02.05.2024 al termine della fase cautelare.
E dalla violazione di tale obbligo discende inevitabilmente l'inammissibilità dell' opposizione. Costituisce infatti ius receptum il principio per cui il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell'art 617 cpc e del decreto di comparizione delle parti, essendo espressamente dichiarato perentorio dall'art 618 cpc non è prorogabile e la sua inosservanza comporta – senza possibilità di sanatoria per la costituzione della controparte – l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono (cfr Cass. sez. III nn. 41747/2021, 11291/2020,20018/216,19160/2014).
E la decisione del procedimento sulla base del motivo appena illustrato – attesa la valenza preliminare ed assorbente dello stesso – rende superfluo l' esame degli ulteriori motivi di opposizione illustrati dalla nell' atto introduttivo del Pt_1 presente giudizio.
Le spese di lite vengono liquidate secondo lo scaglione per valore del d m. n. 55/ 2014 e poste a carico dell' opponente nel rapporto tra lo stesso e la (e CP quantificate in base ai compensi minimi dello scaglione in ragione dell' assenza di attività istruttoria, della definizione del procedimento per una questione di rito e della non elevata difficoltà dello stessa),mentre vengono compensate nel rapporto tra l' opponente e la per non essere stata formulata alcuna CP_2 domanda nei confronti di quest' ultima dalla . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
rigetta l' opposizione, condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
, liquidate in euro 11229, oltre Controparte_1 rimborso forfetario 15%, iva e cap;
compensa le spese di lite tra e la Parte_1 CP_2
Larino, 5 agosto 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis