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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5463
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5463/2024 promossa da:
Parte_1
[...] contro
CP_1
[...] Parte_2
[...]
Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA visti gli atti, i documenti ed i verbali di causa;
vista in particolare la richiesta di ingiunzione di pagamento;
rilevato che alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479 del
06.04.2023 è richiesto al Giudice del monitorio di valutare la ricorrenza o meno di clausole vessatorie, qualora una delle parti del contratto azionato quale causa petendi sia qualificabile come consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 (cfr. Trib. Varese 5 giugno 2023); considerato che il Giudice del monitorio non è tenuto a disaminare tutte le clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, ma solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio
(v. Cass. 9479 del 2023 cit., pag. 26 e ss.); considerato che l'intimante con propria memoria in data 12 febbraio 2025 ha osservato che nella specie, anche considerando i conduttori quali consumatori, la richiesta di pagamento del canone e delle spese condominiali si fonda sulle clausole di cui agli artt. 3) e 4) del contratto di locazione inter partes, secondo cui: ”… Il corrispettivo annuo di locazione è stabilito in € 6.240,00
-(seimiladuecentoquaranta/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate €.1.560,00
-(Millecinquecentosessanta/00) ciascuna scadente il 01.01-01.04-01.07-01.10- al domicilio del locatore, persona o ente designato e nei modi indicati dal locatore stesso;
oltre al rimborso di tutte le spese ordinarie risultanti dal piano di riparto redatto dall'Amministratore…….Le parti convengono che il canone di locazione sia aggiornato ogni anno secondo le variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nella misura del 100%...”, e che “Tali clausole come detto sono frutto della libera contrattazione tra le parti e non sono certamente vessatorie né benché meno abusive;
La morosità -derivante dal mancato pagamento del canone di locazione e delle spese- è pacifica tanto che non è stata contestata né nell'an né nel quantum così come non risulta contestato il contratto di locazione;
Il credito non è pertanto fondato
Pagina 1 su clausole abusive e/o vessatorie ma è il frutto della morosità maturata. Alla luce della richiamata
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite il Tribunale di Milano ha redatto un vademecum contenente una elencazione, anche se non esaustiva, delle clausole che debbano ritenersi abusiva e/o vessatoria tra le quali si possono annoverare:
clausola derogata di competenza o giurisdizione;
clausola penale di importo manifestamente eccessivo;
clausola con interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo;
clausola che in caso di risoluzione per inadempimento del consumatore impone una penale pari al corrispettivo dell'intero contratto;
clausola, nei contratti di durata (es. mutuo) che prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata;
clausola che prevede il pagamento a tariffa oraria senza indicare l'impegno orario prevedibile;
Di tutta evidenza che alcuna clausola di tal genere ricorra nel caso di specie e che, come detto, l'importo che si chiede in via monitoria è il frutto della morosità maturata e non contestata il cui canone è stato stabilito sulla base di libera contrattazione con le clausole sopra richiamate del tutto legittime e non abusive.”; considerato che, pur potendosi in effetti qualificare gli intimati come consumatori ai sensi del Codice del consumo, il controllo sull'abusività di tali clausole, incidenti sul credito azionato in via monitoria, ha dato esito negativo, per le ragioni suindicate;
rilevato che gli intimati all'udienza del 3 ottobre 2024 hanno richiesto il termine di grazia e che alla successiva udienza di verifica del 18 febbraio 2025 la sig.ra ha chiesto termine Parte_3 massimo per il rilascio, mentre il procuratore di parte intimante ha dichiarato la persistenza della morosità, insistendo nella domanda di convalida dello sfratto e di emissione del decreto ingiuntivo, pur riconoscendo con memoria integrativa in data 14 febbraio 2025 il pagamento da parte dei conduttori, successivamente all'intimazione, della minor somma di € 500,00;
considerato che
la richiesta di termine di grazia costituisce, da parte dell'intimato, una tacita ammissione del debito indicato nell'atto di intimazione, per cui la relativa pretesa -fondata nella specie sul mancato pagamento dell'importo complessivo di € 14.264,09 per canoni e spese- deve ritenersi fondata;
osservato in particolare, quanto alla domanda di decreto ingiuntivo relativa agli oneri accessori, che
“Si deve trattare, tuttavia, degli oneri specificamente contenuti nella citazione introduttiva, senza che sia ipotizzabile alcun tipo di condanna in futuro” (cfr. R. NARDONE, La convalida dello sfratto, Milano, Giuffrè, 2022, pag. 247); ptm
Il Giudice Dato atto, convalida l'intimato sfratto per morosità e fissa per il rilascio dell'immobile in favore dell'intimante la data del 30 giugno 2025.
Si comunichi.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice Dott. Ilaria Bertolozzi
Pagina 2 Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile Nella causa RG n. 5463/2024
Il Giudice, dott.ssa Ilaria Bertolozzi
Visti gli atti, i documenti ed i verbali di causa;
applicati gli artt. 663 e ss. C.p.c. e 56 della L, 27.7.1978 n. 392
CONVALIDA La suestesa intimazione di sfratto per morosità
Ordina agli intimati il rilascio dei locali in favore dell'intimante entro il 30 giugno 2025.
Si comunichi.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Bertolozzi
Pagina 3 Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile Nella causa RG n. 5463/2024
Il Giudice Letta l'istanza di emissione di decreto ingiuntivo formulata nell'intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, nonché la memoria in data 12 febbraio 2025 depositata da parte intimante al telematico, ed i documenti allegati;
rilevato che l'intimazione di sfratto iscritta al n. RG 5463/2024 è stata convalidata in data odierna;
effettuato il controllo sul contratto di locazione tra le parti con esito negativo in ordine all'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato ( artt. 3 e 4); osservato in particolare, quanto alla domanda di decreto ingiuntivo relativa agli oneri accessori, che
“Si deve trattare, tuttavia, degli oneri specificamente contenuti nella citazione introduttiva, senza che sia ipotizzabile alcun tipo di condanna in futuro” (cfr. R. NARDONE, La convalida dello sfratto, Milano, Giuffrè, 2022, pag. 247); ptm
INGIUNGE
Agli intimati
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_4
) C.F._2 di pagare immediatamente in favore della parte istante nel domicilio eletto la somma di euro
13.764,09 per i canoni di locazione e le spese condominiali scaduti indicati nell'intimazione suestesa, già detratto l'importo successivamente versato di € 500,00, nonché i canoni di locazione scaduti successivamente all'intimazione e quelli che verranno a scadere fino all'esecuzione del convalidato sfratto, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento di convalida, già liquidate in complessivi euro 1.773,50 (di cui euro 145,50 per spese ed euro 1.628,00 per compensi) oltre iva, cpa e 15% forfettario e le successive occorrende.
Avverte gli ingiunti che entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto possono proporre opposizione, ai sensi di legge, avanti questo tribunale, e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. Avverte gli ingiunti che in mancanza di opposizione non potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Ne dichiara, nel frattempo, l'immediata esecutività ex art. 664 c.p.c.
Si comunichi.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Ilaria Bertolozzi
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5463/2024 promossa da:
Parte_1
[...] contro
CP_1
[...] Parte_2
[...]
Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA visti gli atti, i documenti ed i verbali di causa;
vista in particolare la richiesta di ingiunzione di pagamento;
rilevato che alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479 del
06.04.2023 è richiesto al Giudice del monitorio di valutare la ricorrenza o meno di clausole vessatorie, qualora una delle parti del contratto azionato quale causa petendi sia qualificabile come consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 (cfr. Trib. Varese 5 giugno 2023); considerato che il Giudice del monitorio non è tenuto a disaminare tutte le clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, ma solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio
(v. Cass. 9479 del 2023 cit., pag. 26 e ss.); considerato che l'intimante con propria memoria in data 12 febbraio 2025 ha osservato che nella specie, anche considerando i conduttori quali consumatori, la richiesta di pagamento del canone e delle spese condominiali si fonda sulle clausole di cui agli artt. 3) e 4) del contratto di locazione inter partes, secondo cui: ”… Il corrispettivo annuo di locazione è stabilito in € 6.240,00
-(seimiladuecentoquaranta/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate €.1.560,00
-(Millecinquecentosessanta/00) ciascuna scadente il 01.01-01.04-01.07-01.10- al domicilio del locatore, persona o ente designato e nei modi indicati dal locatore stesso;
oltre al rimborso di tutte le spese ordinarie risultanti dal piano di riparto redatto dall'Amministratore…….Le parti convengono che il canone di locazione sia aggiornato ogni anno secondo le variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nella misura del 100%...”, e che “Tali clausole come detto sono frutto della libera contrattazione tra le parti e non sono certamente vessatorie né benché meno abusive;
La morosità -derivante dal mancato pagamento del canone di locazione e delle spese- è pacifica tanto che non è stata contestata né nell'an né nel quantum così come non risulta contestato il contratto di locazione;
Il credito non è pertanto fondato
Pagina 1 su clausole abusive e/o vessatorie ma è il frutto della morosità maturata. Alla luce della richiamata
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite il Tribunale di Milano ha redatto un vademecum contenente una elencazione, anche se non esaustiva, delle clausole che debbano ritenersi abusiva e/o vessatoria tra le quali si possono annoverare:
clausola derogata di competenza o giurisdizione;
clausola penale di importo manifestamente eccessivo;
clausola con interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo;
clausola che in caso di risoluzione per inadempimento del consumatore impone una penale pari al corrispettivo dell'intero contratto;
clausola, nei contratti di durata (es. mutuo) che prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata;
clausola che prevede il pagamento a tariffa oraria senza indicare l'impegno orario prevedibile;
Di tutta evidenza che alcuna clausola di tal genere ricorra nel caso di specie e che, come detto, l'importo che si chiede in via monitoria è il frutto della morosità maturata e non contestata il cui canone è stato stabilito sulla base di libera contrattazione con le clausole sopra richiamate del tutto legittime e non abusive.”; considerato che, pur potendosi in effetti qualificare gli intimati come consumatori ai sensi del Codice del consumo, il controllo sull'abusività di tali clausole, incidenti sul credito azionato in via monitoria, ha dato esito negativo, per le ragioni suindicate;
rilevato che gli intimati all'udienza del 3 ottobre 2024 hanno richiesto il termine di grazia e che alla successiva udienza di verifica del 18 febbraio 2025 la sig.ra ha chiesto termine Parte_3 massimo per il rilascio, mentre il procuratore di parte intimante ha dichiarato la persistenza della morosità, insistendo nella domanda di convalida dello sfratto e di emissione del decreto ingiuntivo, pur riconoscendo con memoria integrativa in data 14 febbraio 2025 il pagamento da parte dei conduttori, successivamente all'intimazione, della minor somma di € 500,00;
considerato che
la richiesta di termine di grazia costituisce, da parte dell'intimato, una tacita ammissione del debito indicato nell'atto di intimazione, per cui la relativa pretesa -fondata nella specie sul mancato pagamento dell'importo complessivo di € 14.264,09 per canoni e spese- deve ritenersi fondata;
osservato in particolare, quanto alla domanda di decreto ingiuntivo relativa agli oneri accessori, che
“Si deve trattare, tuttavia, degli oneri specificamente contenuti nella citazione introduttiva, senza che sia ipotizzabile alcun tipo di condanna in futuro” (cfr. R. NARDONE, La convalida dello sfratto, Milano, Giuffrè, 2022, pag. 247); ptm
Il Giudice Dato atto, convalida l'intimato sfratto per morosità e fissa per il rilascio dell'immobile in favore dell'intimante la data del 30 giugno 2025.
Si comunichi.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice Dott. Ilaria Bertolozzi
Pagina 2 Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile Nella causa RG n. 5463/2024
Il Giudice, dott.ssa Ilaria Bertolozzi
Visti gli atti, i documenti ed i verbali di causa;
applicati gli artt. 663 e ss. C.p.c. e 56 della L, 27.7.1978 n. 392
CONVALIDA La suestesa intimazione di sfratto per morosità
Ordina agli intimati il rilascio dei locali in favore dell'intimante entro il 30 giugno 2025.
Si comunichi.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Bertolozzi
Pagina 3 Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile Nella causa RG n. 5463/2024
Il Giudice Letta l'istanza di emissione di decreto ingiuntivo formulata nell'intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, nonché la memoria in data 12 febbraio 2025 depositata da parte intimante al telematico, ed i documenti allegati;
rilevato che l'intimazione di sfratto iscritta al n. RG 5463/2024 è stata convalidata in data odierna;
effettuato il controllo sul contratto di locazione tra le parti con esito negativo in ordine all'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato ( artt. 3 e 4); osservato in particolare, quanto alla domanda di decreto ingiuntivo relativa agli oneri accessori, che
“Si deve trattare, tuttavia, degli oneri specificamente contenuti nella citazione introduttiva, senza che sia ipotizzabile alcun tipo di condanna in futuro” (cfr. R. NARDONE, La convalida dello sfratto, Milano, Giuffrè, 2022, pag. 247); ptm
INGIUNGE
Agli intimati
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_4
) C.F._2 di pagare immediatamente in favore della parte istante nel domicilio eletto la somma di euro
13.764,09 per i canoni di locazione e le spese condominiali scaduti indicati nell'intimazione suestesa, già detratto l'importo successivamente versato di € 500,00, nonché i canoni di locazione scaduti successivamente all'intimazione e quelli che verranno a scadere fino all'esecuzione del convalidato sfratto, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento di convalida, già liquidate in complessivi euro 1.773,50 (di cui euro 145,50 per spese ed euro 1.628,00 per compensi) oltre iva, cpa e 15% forfettario e le successive occorrende.
Avverte gli ingiunti che entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto possono proporre opposizione, ai sensi di legge, avanti questo tribunale, e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. Avverte gli ingiunti che in mancanza di opposizione non potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Ne dichiara, nel frattempo, l'immediata esecutività ex art. 664 c.p.c.
Si comunichi.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Ilaria Bertolozzi
Pagina 4