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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 732/2020
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere Concetta Potito consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 732 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
tra
), rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Giovanni Bux, ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Grattagliano, ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellati
Svolgimento del processo
Il presente procedimento è stato avviato a seguito di atto di citazione della banca , che chiedeva di riformare la sentenza n. 4092/2019, CP_2 emessa dal Tribunale di Bari in data 2 ottobre 2019.
Si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 4 aprile 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 24 gennaio 2025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 4 aprile 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
pag. 2/3 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...] provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 3/3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 732/2020
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere Concetta Potito consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 732 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
tra
), rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Giovanni Bux, ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Grattagliano, ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellati
Svolgimento del processo
Il presente procedimento è stato avviato a seguito di atto di citazione della banca , che chiedeva di riformare la sentenza n. 4092/2019, CP_2 emessa dal Tribunale di Bari in data 2 ottobre 2019.
Si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 4 aprile 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 24 gennaio 2025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 4 aprile 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
pag. 2/3 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...] provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 3/3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.