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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
Sentenza
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3619 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 17/11/2025, all'esito della discussione delle parti;
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO GL (C.F. per procura allegata all'atto di citazione C.F._2 in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attore –
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo NADALINI (C.F.
), per procura allegata a ricorso per decreto ingiuntivo;
C.F._3
- convenuta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 17/11/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 455/2025 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 13.152,55, oltre interessi ex D.lgs. Controparte_1
231/2002 e spese del procedimento monitorio, sulla base di quattro effetti cambiari 1 emessi.
L'opponente preliminarmente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria dalla i sensi degli artt. 2934 e 2946 e seguenti del Controparte_1 codice civile.
Pertanto, l'opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ex art. 649 c.p.c., nel merito la revoca del decreto, vinte le spese.
Con comparsa del 7/11/2025 si è costituita la che ha dichiarato di non Controparte_1 opporsi alle deduzioni avversarie e di rinunciare agli atti e all'azione di cui ai titoli dedotti nel decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, l'opposta ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con spese legali compensate.
Instaurato il contraddittorio, comparse le parti, l'opponente ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato di accettare la rinuncia ma non la compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, si osserva che, in caso di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., se la controparte accetta la rinuncia, le spese devono essere sopportate dal rinunciante, salvo diverso accordo delle parti.
Nel caso di specie, le parti in causa non hanno raggiunto un accordo in merito alle spese di lite in termini di reciproca compensazione, pertanto, è tenuto il giudice a provvedere in ordine a quest'ultime, sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto presente che, nel caso in esame, l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte opponente risulta essere fondata.
Di fatti, l'art. 2934 del codice civile dispone che: “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” e a norma del successivo art. 2946 “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo n. 455/2025 - oggetto della presente opposizione - è stato notificato in data 21.7.2025 e, prima di tale data, unico atto cui potrebbe essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione del credito vantato dalla uò essere l'atto di precetto notificato il 28.5.2015. Controparte_1
Al contrario, alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta al pignoramento mobiliare del 21.7.2015, atteso che l'atto esecutivo in questione, essendosi limitato l'Ufficiale Giudiziario procedente a dare atto di avere rinvenuto il domicilio
2 chiuso, non è mai giunto a conoscenza del debitore (cfr. Cass. n.41386/2021). Parte_1
Ne consegue che, sulla base del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, per le attività svolte.
P.Q.M.
Dà atto della rinuncia agli atti e all'azione di cui ai titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo n. n. 455/2025 emesso dall'intestato Tribunale;
dà atto dell'accettazione della rinuncia da parte di;
Parte_1 dichiara l'estinzione del presente giudizio e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 455/2025 emesso dall'intestato Tribunale;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 1.689,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per
[...] legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 17/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
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