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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET ER ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2798 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Colonna via Federico Confalonieri n. 1, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Antonio Troiani, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante Dott. elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliata in Frosinone via Tommaso Landolfi n. 167, presso lo studio del procuratore Avv.
Giorgio De Santis, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1 comma 48 legge 92/2012, depositato il 13 maggio 2024,
[...] ha rappresentato: di aver lavorato alle dipendenze di dall'11 luglio 1993 al Parte_1 CP_1
31 luglio 2023, e precisamente dall'8 luglio 1994 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da ultimo inquadramento al livello 5 c.c.n.l. pubblici esercizi e mansioni di barista;
di aver lavorato dal febbraio 2017 presso il Bar dell'Università Tor Vergata, denominato Bar Rosso,
e di essere stata frequentemente assegnata alla mensa o al servizio degenza del Policlinico Tor
Vergata; di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo.
In diritto, la lavoratore ha l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per violazione dei criteri di scelta e dell'obbligo di repechage; ha quindi convenuto in giudizio chiedendo che il giudice: dichiari l'illegittimità del CP_1 licenziamento ex art. 18 comma 7 legge 300/1970 e condanni la convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, calcolata sulla retribuzione globale di fatto, di € 1.982,45; in subordine, dichiari risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ex art. 18 comma 5 legge 300/1970, e condanni la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità della ultima retribuzione globale di fatto.
1.1. si è costituita in giudizio, eccependo la improcedibilità e la inammissibilità CP_1 del ricorso, introdotto nelle forme del rito c.d. Fornero, abrogato per le controversie introdotte dopo il 28 febbraio 2023, contestando quanto dedotto dalla lavoratrice e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza dell'1 ottobre 2024, il giudice, rilevato che parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio con ricorso ex art. 1 comma 48 legge
92/2012, visto l'art. 426 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 5 novembre 2024, assegnando alle parti termine per integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito telematico di memorie e documenti.
2.1. Esaurita l'istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo di cui è stata data lettura.
3. La società ha eccepito la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso, introdotto nelle forme dell'abrogato rito c.d. Fornero.
3.1. Attesa la corretta individuazione del giudice adito, e valutato l'oggetto del ricorso, avente ad oggetto l'impugnazione di un licenziamento individuale, disposto per giustificato motivo oggetto, il giudice ha disposto, in applicazione dell'art. 426 c.p.c., il mutamento del rito nelle forme del processo del lavoro, con conseguente superamento dell'eccezione.
4. La lavoratrice ha affermato l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
4.1. Occorre ricordare che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all'obbligo di repechage, dimostrando l'impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale e non richiedenti una diversa formazione (Cass. ord. 24 settembre 2025, n. 26035); al riguardo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione. (Cass. 20 giugno 2024 n. 17036); spetta infine al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. 30 gennaio 2024, n. 2739).
4.2. La lettera di licenziamento datata 18 ottobre 2023 recita: “Ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto, con la presente, Le comunichiamo, all'esito della conclusione con verbale negativo della proceduta di conciliazione di cui all'oggetto, il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggetto con decorrenza dalla ricezione della presente.
Il licenziamento è conseguenza della chiusura dell'unità produttiva costituita dal c.d. “Bar
Rosso” che offre il servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroarea di Scienze CP_3 dell' , sito in via della ricerca scientifica n. 1 – 00133 Controparte_4
CP_4
La motivazione della cessazione del servizio è la risoluzione consensuale del “contratto di concessione con la conseguente perdita dell'appalto.
In conseguenza della cessazione di tale servizio, e, della relativa chiusura di tale unità produttiva, evidenti necessità tecnico produttive ed organizzative impongono di procedere a limitare la sola platea dei lavoratori addetti a tale unità produttiva l'ambito di individuazione dei lavoratori da licenziare, sulla base delle argomentazioni giuridiche rese, in casi analoghi, dalla stessa SA (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/11/2021, n. 36451; Cass. 9128 del 31 marzo 2023).
Essendo, quindi, Lei addetta a tale unità produttiva, il recesso diventa necessario ed ineludibile.
Non risulta, inoltre, possibile, per la scrivente società, procedere ad adottare misure alternative al licenziamento e/o reinserimenti e/o sostegno, atteso che l'attività relativa al servizio di riferimento (attività bar Rosso) risulta definitivamente cessata e, non è prevedibile, in alcun modo, neanche in un lasso temporale medio lungo, alcuna ripresa della stessa.
Non risulta, del pari, possibile procedere ad alcuna Sua ricollocazione su altre attività produttive, stente la mancanza di posizioni corrispondenti alle Sue mansioni ed al Suo livello contrattuale.
Quanto ai criteri di scelta utilizzati per l'individuazione del personale in esubero, la scelta è ricaduta su di Lei e sull'altra lavoratrice addetta al medesimo servizio, proprio in conseguenza della cessazione del servizio stesso.
In particolare, non risulta in alcun modo possibile procedere alla comparazione, ai fini dell'individuazione dei soggetti da licenziare, con addetti ad altri servizi della società scrivente collocati in diversi luoghi, atteso che ciò comporterebbe obiettive difficoltà tecnico operative legale alla specificità delle realtà in cui si svolgono i differenti servizi (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
24/11/2021, n. 36451; Cass. 9128 del 31 marzo 2023). Inoltre, non risulta possibile procedere alla Sua assegnazione ad altre mansioni inquanto tutti gli altri siti – appalti produttivi della scrivente risultano essere già integralmente coperti dal punto di vista dell'organico ed hanno caratteristiche tali da rendere infungibili le risorse ivi addette e, ciò, tanto in considerazione della topologia di commesse che delle specifiche professionalità degli addetti alle stesse.
Inoltre, anche l'ipotesi di assegnarla a mansioni differenti non è risultata possibile, atteso che ciò avrebbe, comunque, comportato rilevanti costi in termini di formazione e, comunque, avrebbe potuto, in ipotesi, riguardate siti molto lontani dalla Sua residenza, con conseguenti elevati costi di trasferimento.
Di conseguente, ci vediamo costretti a comunicarLe il licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 4 di parte ricorrente).
Risultano inoltre agli atti: la lettera di trasformazione de rapporto in tempo indeterminato, datata 8 luglio 1994, quale addetta ai servizi mensa (doc. 1 di parte ricorrente); busta paga di agosto
2023, con indicazione del centro di costo “ ”, del 5° livello c.c.n.l. applicato e qualifica Pt_2 di barista (doc. 6 di parte ricorrente); estratto da motore di ricerca on line, con offerte di lavoro della resistente per “una risorsa per la preparazione pasti da Inserire all' interno del centro cottura industriale sito in Pomezia (RM)” e per “una risorsa in formazione da inserire all' interno della mensa dell' Ospedale di Tarquinia come Addetto Mensa”, entrambi con contratto di lavoro a tempo pieno, di maggio 2024, ed estratto dal sito web della società resistente, con indicazione della ricerca di un nuovo dipendente quale “Addetto servizi mensa nel territorio romano“, con un contratto di lavoro a tempo determinato, con inquadramento al 6° livello c.c.n.l. applicato, di maggio 2024
(docc. 8 e 9 del ricorso).
4.2.1. La società ha contestato, nella propria memoria di costituzione, solo genericamente la documentazione attestante la ricerca di nuovo personale, depositata dalla lavoratrice, né ha argomentato nulla su una possibile sopravvenienza di esigenze aziendali. non ha neppure assolto all'onere della prova, incombente sul datore di di CP_1 lavoro, del rispetto dell'obbligo di repechage, in quanto le istanze formulate in memoria, volte alla prova testimoniale, sul punto, risultano generiche, anche per l'assenza di qualsivoglia documentazione.
4.3. Sulla base di tali elementi, rileva l'Ufficio che la società ha violato l'obbligo di repechage, trattandosi nel caso in esame di un licenziamento individuale, avendo omesso di proporre alla lavoratrice una posizione equivalente a quella rivestita (quale addetto alla preparazione pasti, a Pomezia) o una posizione pur inferiore, ma svolta in precedenza e quindi in assenza di qualsiasi necessità di formazione (quale addetta al servizio mensa). Peraltro, la mancanza di posizioni lavorative libere era stata indicata nella lettera di licenziamento quale elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza che, in difetto, il motivo di licenziamento risulta insussistente.
4.4. Pertanto, in applicazione dell'art. 18 commi 7 e 4 legge 300/1970, il licenziamento impugnato deve essere annullato e deve essere condannata alla reintegrazione della CP_1 ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.982,43, dato non contestato) dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, dedotto quanto la lavoratrice ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nel limite delle dodici mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
5. La società resistente, soccombente, deve essere condannata al pagamento, nei confronti della lavoratrice, delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in applicazione dell'art. 18 commi 7 e 4 legge 300/1970, annulla il licenziamento impugnato e condanna in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione di CP_1 [...] nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.982,43, dato non contestato) dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, dedotto quanto la lavoratrice ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nel limite delle dodici mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
condanna in persona del legale rappresentante, in favore di CP_1 [...] dei compensi professionali di avvocato liquidati in € 4.629,00, oltre spese generali, I.V.A. Parte_1
e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Velletri, 11 novembre 2025
Il giudice
ET ER ZZ