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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
5794/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a COSENZA (CS), Parte_1 C.F._1 il 16/05/1973
e
(c.f. ), nato/a a ST Parte_2 C.F._2 04/1
entrambi con l'avv. VITO NICOLA CAPRIOLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 1/10/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a COSENZA (CS), il 16/05/1973 Parte_1 e
, nato/a a ST TO (TV), il Parte_2 17/04/1975, uniti in matrimonio il 12/05/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST TO (TV) dell'anno 2001 n. 25, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di proprietà della signora sita a Castelfranco Veneto (TV) in via Campardo n. 25. Per Pt_2
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. ferma restando la piena autonomia e la libertà di scelta sui rapporti familiari della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, i genitori Per_1 ritengono di favorire il rapporto con il padre non convivente disciplinando il diritto di visita anche per la medesima . Per_1
Ciò posto, il signor , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Pt_1 la facoltà di tenere con sé i figli:
- un giorno alla settimana, indicativamente il martedì, prelevando il figlio e Per_2 la figlia dall'abitazione materna e tenendoli presso di sé fino al giorno dopo Per_1 accompagnandoli a scuola;
- due weekend alternati al mese dal venerdì all'uscita da scuola, tenuto conto degli orari di termine delle lezioni dei due ragazzi, fino al lunedì successivo con il riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivamente nel periodo previamente concordato con la madre;
- la metà dei giorni delle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua, con facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente in relazione alle reciproche esigenze. In ogni caso, le festività pasquali e natalizie verranno trascorse dai figli in via alternata con il padre o con la madre (ovvero, un anno passeranno il Natale con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa l'anno successivo). Analogamente, trascorreranno il Natale e il Capodanno alternativamente con il padre e la madre
(ovvero, se i figli passeranno il Natale con la madre il capodanno lo trascorreranno con il padre e viceversa l'anno successivo);
4. in caso di impegni di lavoro ovvero di altre esigenze/impedimenti dei genitori e/o dei figli, i coniugi potranno concordare un diverso calendario previa comunicazione anche a mezzo messaggio telefonico o email da effettuarsi con congruo anticipo;
5. i genitori concordano che la frequenza dell'attività sportiva per il figlio Per_2
(allenamento e gare) sia garantita da entrambi. Nello specifico si alterneranno nell'accompagnare e riprendere il figlio nei giorni di allenamento nonché nel condurlo alle partite della domenica. Il padre condurrà in palestra e riporterà a casa il ragazzo, sia per gli allenamenti del venerdì che per la gara della domenica, nei weekend di spettanza. Negli altri giorni (lunedì e mercoledì) il padre accompagnerà il figlio in palestra (prelevandolo dall'abitazione materna), mentre la madre andrà a riprenderlo, salvo diverso accordo che i genitori concluderanno di volta in volta tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative;
6. ogni genitore dichiara sin d'ora di non opporre alcuna eccezione all'accesso dell'altro genitore a tutte le informazioni legate all'andamento scolastico e/o sportivo dei figli, alla salute e alla sicurezza degli stessi e prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
7. entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ognuno e il signor verserà, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento per i figli, a favore della moglie euro 250,00 mensili per ciascuno dei figli (complessivi € 500,00 mensili), da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico bancario, importo aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT;
8. Quanto all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie relative ai figli, si farà riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Treviso (all. 3 del
Protocollo). I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
9. le spese sostenute per i figli verranno portate in detrazione dal genitore che le ha effettivamente sostenute, a patto che il dato risulti dalla fattura, salvo che la spesa sia stata ripartita tra i genitori nel qual caso la fattura dovrà essere intestata ai figli e la detrazione ripartita in ragione del contributo di ogni genitore;
10. la signora beneficerà dell'Assegno Universale Unico previsto per i Pt_2 figli a decorrere dall'omologazione della separazione, rinunciando il marito a farne richiesta;
11. i genitori concordano che la vettura Fiat Panda targata DG004NS di proprietà del signor , attualmente non utilizzata, venga destinata in comodato Pt_1
d'uso gratuito alla figlia non appena la stessa avrà conseguito l'abilitazione Per_1 alla guida. I costi di gestione della vettura saranno sostenuti dai coniugi secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di Treviso (all. 3 del
Protocollo);
12. La vettura Volvo XC60 targata GN826DW, di proprietà del signor , Pt_1 resta nella disponibilità del medesimo, mentre la vettura Volkswagen TCROSS targata GH567JK, di proprietà della signora , resta nella disponibilità Pt_2 della medesima.
13. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
5794/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a COSENZA (CS), Parte_1 C.F._1 il 16/05/1973
e
(c.f. ), nato/a a ST Parte_2 C.F._2 04/1
entrambi con l'avv. VITO NICOLA CAPRIOLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 1/10/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a COSENZA (CS), il 16/05/1973 Parte_1 e
, nato/a a ST TO (TV), il Parte_2 17/04/1975, uniti in matrimonio il 12/05/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST TO (TV) dell'anno 2001 n. 25, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di proprietà della signora sita a Castelfranco Veneto (TV) in via Campardo n. 25. Per Pt_2
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. ferma restando la piena autonomia e la libertà di scelta sui rapporti familiari della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, i genitori Per_1 ritengono di favorire il rapporto con il padre non convivente disciplinando il diritto di visita anche per la medesima . Per_1
Ciò posto, il signor , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Pt_1 la facoltà di tenere con sé i figli:
- un giorno alla settimana, indicativamente il martedì, prelevando il figlio e Per_2 la figlia dall'abitazione materna e tenendoli presso di sé fino al giorno dopo Per_1 accompagnandoli a scuola;
- due weekend alternati al mese dal venerdì all'uscita da scuola, tenuto conto degli orari di termine delle lezioni dei due ragazzi, fino al lunedì successivo con il riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivamente nel periodo previamente concordato con la madre;
- la metà dei giorni delle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua, con facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente in relazione alle reciproche esigenze. In ogni caso, le festività pasquali e natalizie verranno trascorse dai figli in via alternata con il padre o con la madre (ovvero, un anno passeranno il Natale con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa l'anno successivo). Analogamente, trascorreranno il Natale e il Capodanno alternativamente con il padre e la madre
(ovvero, se i figli passeranno il Natale con la madre il capodanno lo trascorreranno con il padre e viceversa l'anno successivo);
4. in caso di impegni di lavoro ovvero di altre esigenze/impedimenti dei genitori e/o dei figli, i coniugi potranno concordare un diverso calendario previa comunicazione anche a mezzo messaggio telefonico o email da effettuarsi con congruo anticipo;
5. i genitori concordano che la frequenza dell'attività sportiva per il figlio Per_2
(allenamento e gare) sia garantita da entrambi. Nello specifico si alterneranno nell'accompagnare e riprendere il figlio nei giorni di allenamento nonché nel condurlo alle partite della domenica. Il padre condurrà in palestra e riporterà a casa il ragazzo, sia per gli allenamenti del venerdì che per la gara della domenica, nei weekend di spettanza. Negli altri giorni (lunedì e mercoledì) il padre accompagnerà il figlio in palestra (prelevandolo dall'abitazione materna), mentre la madre andrà a riprenderlo, salvo diverso accordo che i genitori concluderanno di volta in volta tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative;
6. ogni genitore dichiara sin d'ora di non opporre alcuna eccezione all'accesso dell'altro genitore a tutte le informazioni legate all'andamento scolastico e/o sportivo dei figli, alla salute e alla sicurezza degli stessi e prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
7. entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ognuno e il signor verserà, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento per i figli, a favore della moglie euro 250,00 mensili per ciascuno dei figli (complessivi € 500,00 mensili), da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico bancario, importo aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT;
8. Quanto all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie relative ai figli, si farà riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Treviso (all. 3 del
Protocollo). I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
9. le spese sostenute per i figli verranno portate in detrazione dal genitore che le ha effettivamente sostenute, a patto che il dato risulti dalla fattura, salvo che la spesa sia stata ripartita tra i genitori nel qual caso la fattura dovrà essere intestata ai figli e la detrazione ripartita in ragione del contributo di ogni genitore;
10. la signora beneficerà dell'Assegno Universale Unico previsto per i Pt_2 figli a decorrere dall'omologazione della separazione, rinunciando il marito a farne richiesta;
11. i genitori concordano che la vettura Fiat Panda targata DG004NS di proprietà del signor , attualmente non utilizzata, venga destinata in comodato Pt_1
d'uso gratuito alla figlia non appena la stessa avrà conseguito l'abilitazione Per_1 alla guida. I costi di gestione della vettura saranno sostenuti dai coniugi secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di Treviso (all. 3 del
Protocollo);
12. La vettura Volvo XC60 targata GN826DW, di proprietà del signor , Pt_1 resta nella disponibilità del medesimo, mentre la vettura Volkswagen TCROSS targata GH567JK, di proprietà della signora , resta nella disponibilità Pt_2 della medesima.
13. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi