Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 675
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  • Rigettato
    Qualificazione del provvedimento come revoca e non annullamento d'ufficio

    Il Collegio rileva che l'intervento in autotutela non si inquadra nella fattispecie di annullamento d'ufficio, avendo l'amministrazione agito una volta preso atto che il rilascio degli ALC avveniva in relazione ad un presupposto di fatto sostanzialmente differente dal reale, posto che i beni costituivano un 'unicum'. Pertanto, l'amministrazione ha proceduto a una rivalutazione di merito.

  • Rigettato
    Violazione della CEDU artt. 6 e 13, e dell’art. 24 e 42 Cost.

    La censura è infondata poiché l'intervento in autotutela era conseguenza di un diverso apprezzamento di merito circa l'interesse culturale dei beni complessivamente intesi, ritenuto congruo. Non vi è prova certa che la presentazione disgiunta delle istanze fosse dettata da intento fraudolento, ma ha contribuito al mancato tempestivo rilievo dell'importanza dei beni.

  • Rigettato
    Error in iudicando e in procedendo: ultrapetizione; Errore di valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela

    Il provvedimento del 22 ottobre 2020 veniva adottato una volta rilevato che le autorizzazioni rilasciate risultavano carenti sotto il profilo motivazionale e che vi era un rinnovato esercizio del potere valutativo dell'amministrazione. Il pregio dei beni, non compiutamente rilevato dall'Ufficio locale, veniva apprezzato dall'amministrazione centrale sulla base degli elementi pubblicizzati dalla Casa d'aste. L'allegata deduzione difensiva dell'appellante circa la reperibilità dei materiali presso uffici e musei nazionali non mina il fondamento della determinazione impugnata.

  • Rigettato
    Sull’omessa pronuncia sul motivo 2 di Ricorso, ritenuto assorbito - error in procedendo

    Il motivo è infondato poiché il provvedimento di autotutela si fonda su un rilevato difetto di istruttoria che riverbera sul giudizio espresso dall'Ufficio genovese, integrando il vizio che fondava l'intervento in autotutela dell'Autorità centrale.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 3 e 97 Cost.; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e 10 bis l. 241/1990 (erroneo rigetto del motivo 1)

    L'intervento in autotutela si rendeva necessario per impedire la vendita dei beni, a quel momento già a Londra. L'oggettiva urgenza di provvedere priva di rilievo la dedotta violazione delle garanzie partecipative. L'intervallo temporale tra il rilascio degli ALC e l'intervento in autotutela non rileva poiché si tratta di una rivalutazione del pubblico interesse. La contestualità tra annullamento e diniego è irrilevante.

  • Rigettato
    Error in iudicando: erronea valutazione degli elementi in fatto; omessa valutazione di prove; inversione dell’onere probatorio; contraddittorietà tra parti della Sentenza; sul mancato contemperamento di interessi

    L'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale era chiaramente esplicitato nel provvedimento. La riqualificazione del provvedimento in termini di revoca esclude la rilevanza dell'affidamento del proprietario. L'imputabilità all'Ufficio Esportazione dell'erroneo rilascio degli attestati non mina, ma supporta, le motivazioni assunte a presupposto del riesame da parte della Direzione Centrale.

  • Rigettato
    Error in iudicando: erronea valutazione sulla mancata sospensione del procedimento di rilascio degli ALC; violazione di legge

    L'omissione di un secondo approfondimento istruttorio concorre a integrare il vizio che mina la legittimità del rilascio degli ALC, e non del provvedimento che li revoca.

  • Rigettato
    Sull’ultroneità del Provvedimento

    La valutazione circa l'interesse culturale di un bene è ampiamente discrezionale e sindacabile solo sotto i profili della logicità, coerenza e completezza. Gli individuati presupposti non ricorrono nel caso di specie. L'amministrazione ha agito in autotutela in base a carenze del procedimento istruttorio svolto dall'Ufficio Esportazione.

  • Rigettato
    Sulla violazione dei principi di matrice europea

    Le misure adottate sono idonee e necessarie a scongiurare la sottrazione degli arredi al patrimonio culturale nazionale. Non impongono un peso intollerabile, avuto riguardo al raffronto tra gli interessi in gioco e all'urgenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale ex art. 9 Cost. rispetto all'interesse economico dei destinatari del provvedimento.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata del Decreto

    La censura è inammissibile poiché l'appellante si limita a dedurre che il TAR 'ritenendo corretta l’azione amministrativa, non ha rilevato l’illegittimità derivata del Decreto e della Richiesta di cui al primo motivo aggiunto', insistendo 'per l’illegittimità derivata dei provvedimenti citati come dedotto nel motivo 1 del Ricorso per Motivi Aggiunti, cui si rinvia'. Tale formulazione non è coerente con la norma e la giurisprudenza.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra il provvedimento di autotutela e il decreto dichiarativo

    Le doglianze scontano l'erronea considerazione che l'unicità valorizzata nei provvedimenti impugnati non è riferita all'intero complesso di arredi, ma al solo tavolo e sedie, costituente in sé un unicum. La circostanza che l'atto contenga plurimi riferimenti al contesto più ampio non esclude la loro autonoma rilevanza.

  • Rigettato
    Mancanza di rarità dei Beni e motivazione del decreto

    Il decreto non si fonda sull'unicità della suite, ma sulla rarità delle opere dell'autore. L'acquisizione di altri beni simili non smentisce, ma supporta, la decisione di inibire la libera circolazione dei beni appartenenti al IN. Le caratteristiche dei beni sono ben illustrate nella Relazione tecnica.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e contraddittorietà sulla natura di unicum dei Beni

    Il motivo è infondato poiché basato sul già scrutinato profilo di contraddittorietà circa la consistenza di unicum di tavolo e sedie.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 co. 3, lett. a) CBC in relazione alla valutazione di interesse storico ed artistico particolarmente importante

    La contestazione del riconosciuto interesse artistico e storico dei beni era rilevabile dalle complessive narrative del ricorso. Le considerazioni già svolte a sostegno della congruità del giudizio dell'amministrazione in ordine al pregio storico e artistico dei beni sono richiamate.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10, co. 3, lett. d), d-bis) ed e) del Codice

    Il riferimento alla storia dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere è evidenziato nel decreto. Il riferimento al patrimonio nazionale è esplicitato nel decreto. Il concetto di complesso è compatibile con quello di unicum, riferendosi a una serie di oggetti che rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

  • Rigettato
    Ordine di rientro dei Beni

    L'ordine di rientro trova causa nel venir meno degli effetti del titolo in virtù del quale i beni venivano trasferiti all'estero, nonché nell'intervenuta dichiarazione di interesse degli stessi. L'ordine di rientro è coerente con il principio di territorialità e con l'obbligo della Repubblica di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale.

  • Accolto
    Rigetto della domanda risarcitoria

    La riqualificazione del provvedimento di ritiro in termini di revoca esclude il ristoro del danno. Sussiste tuttavia il diritto alla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo L. 241/1990. L'amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione dell'indennizzo commisurandolo ai costi sostenuti e documentati per il duplice trasporto dei beni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 675
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 675
Data del deposito : 27 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo