Decreto cautelare 21 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 3 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2021
Sentenza 29 novembre 2021
Ordinanza presidenziale 26 aprile 2024
Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 21 aprile 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Il danno da lesione dell'affidamento legittimo: il riparto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria alla luce della sentenza delle Sezioni Unite N. 26080/2025 Di Ilenia Giordano Abstract. Il principio del legittimo affidamento mira a tutelare le aspettative ingenerate nel privato dagli atti o comportamenti della pubblica amministrazione che, nell'esercizio dei propri poteri, deve attenersi alle regole pubblicistiche che presiedono l'agire amministrativo, nonché alle regole di solidarietà sociale che devono ispirare il comportamento di ogni consociato, ai sensi dell'art. 2 Cost. Il presente contributo propone di analizzare l'evoluzione giurisprudenziale e normativa in tema di tutela …
Leggi di più… - 2. Ultimi approdi in materia di responsabilità precontrattuale della p.a. (Nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 21)Maria Baldari · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Baldari Sommario: 1. Premessa – 2. Il contenzioso e le ragioni di rimessione all'Adunanza Plenaria – 3. La decisione dell'Adunanza Plenaria. Il quesito sub a) – 3.1 Il quesito sub b) – 4. Responsabilità dell'amministrazione anche in caso di annullamento disposto dal giudice – 5. Gli elementi della responsabilità precontrattuale della p.a. – 5.1. L'assenza di colpa in capo al concorrente: rilevi critici. 1. Premessa L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con una sentenza che deve essere idealmente letta unitamente alle altre due pubblicate nella medesima data e attinenti a profili di giurisdizione , fornisce chiarimenti in ordine agli aspetti sostanziali della responsabilità …
Leggi di più… - 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con istanza del 24 aprile 2018 la Maglione Scrigno s.r.l. ha chiesto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il rinnovo biennale del patentino per la vendita di generi di monopolio di cui era titolare presso il bar pizzeria "Sarni", sito nel centro commerciale "Lo scrigno" di Termoli. Con nota del 18 settembre 2018 l'amministrazione ha comunicato all'istante che risultavano pendenze fiscali non dichiarate. L'istante, quindi, dopo la predetta comunicazione, ha saldato o rateizzato i debiti in questione e con nota del 9 ottobre 2018 ha dichiarato all'amministrazione di rinunciare alla richiesta di rinnovo presentata nel mese di aprile. In data 19 novembre 2018 la società …
Leggi di più… - 4. TAR Campania, sezione V, sentenza 3 giugno 2024, n. 3528https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. La società ricorrente ha dedotto in fatto le seguenti circostanze: - con provvedimento dirigenziale n. 25/2022 (prot. n. 70776 del 6 luglio 2022), il Comune di Benevento aveva rilasciato in suo favore l'autorizzazione sanitaria per l'erogazione all'utenza, presso la struttura di via del Pomerio n. 3/7, della prestazione sanitaria di emodialisi ambulatoriali con 14 posti rene ordinari più n. 1 posto rene contumaciale; - successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria, la società ricorrente aveva avanzato al SUAP comunale l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale di dialisi, ai sensi del d.P.R. 13 marzo 2013, n. …
Leggi di più… - 5. Brevi considerazioni sulla differenza tra responsabilità precontrattuale della P.A. e responsabilità da provvedimento illegittimo (nota a Consiglio di Stato, sez.…Gianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Gianluigi Delle Cave Sommario: 1. La questione in sintesi. – 2. La responsabilità “precontrattuale” della P.A.: inquadramento giurisprudenziale. – 3. Note sulla responsabilità da “provvedimento illegittimo”. – 4. Le responsabilità “a confronto”: differenze e dissomiglianze secondo i giudici amministrativi – 5. Riflessioni conclusive. 1. La questione in sintesi. Muovendo da una controversia relativa alla materia dei contratti pubblici , il Consiglio di Stato si è nuovamente espresso sulla portata e i confini della responsabilità “precontrattuale” della P.A., configurabile - in estrema sintesi - quando l'amministrazione agisce in violazione del canone della buona fede e commette, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2026REG.PROV.COLL.
N. 02298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2025, proposto da
MB IN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristina Riboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
IE ON & Woods Limited, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16041/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di IE ON & Woods Limited;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. MA PP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, Signor MB IN, è proprietario di un tavolo da pranzo e di un set di 6 sedie (di seguito beni o opere), attribuiti all’artista RL LI, la cui realizzazione risale agli anni quaranta del secolo scorso.
In relazione a detti beni chiedeva, in tempi diversi, due attestati di libera circolazione (ALC) rilasciati dall’articolazione periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Ufficio Esportazione di Genova) con due distinti provvedimenti (l’istanza riferita alle sedie veniva presentata una volta ottenuto l’attestato per il tavolo).
Ottenuti gli ALC le opere venivano traferite nel Regno Unito per essere poste in vendita presso la Casa d’aste IE ON, in un unico lotto, in occasione dell’evento « Thinking Italian Art and Design Evening Sale » in programma il 22 ottobre 2020.
Avvedutasi che, per le ragioni che saranno di seguito esposte, le suddette opere costituivano un unicum sotto il profilo storico e artistico, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura (di seguito Direzione Generale), con atto dello stesso 22 ottobre 2020 (di seguito indicato come provvedimento), interveniva in autotutela ritirando gli attestati di libera circolazione:
- n. 18846 dell’8 ottobre 2019, avente ad oggetto il bene di cui alla denuncia prot. n. 27288 del 3 settembre 2019 (cod. pratica SUE 45396) richiesto il 5 luglio 2019 (tavolo);
- n. 19163 del 19 novembre 2019, avente ad oggetto il bene di cui alla denuncia prot. n. 36392 del 13 novembre 2019 (cod. pratica SUE 470114) richiesto il 4 novembre 2019 (sedie).
Con il medesimo provvedimento veniva altresì:
- avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale delle opere ex artt. 10, comma 3, lett. a), d), d-bis) ed e), 13 e 14 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali, di seguito Codice);
- disposto il ritiro delle stesse dall’asta « IE’s, Thinking Italian Art and Design Evening Sale »;
- intimato il loro rientro in Italia entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.
Il suddetto provvedimento veniva impugnato dal Signor IN (oltre che dalla Casa d’aste IE ON & Woods Limited in separato giudizio) dinanzi al Tar per il Lazio con ricorso iscritto al n. 501/2021, con contestuale domanda risarcitoria da quantificarsi ex art. 1226 c.c. e, in ogni caso, in una somma non inferiore a € 1.400.000,00 (circa 1.200.000 GBP) pari alla presunta stima minima di offerta qualora l’asta si fosse svolta.
Con successivo decreto n. 1939 del 23 dicembre 2021 (di seguito indicato come decreto) il Ministero dichiarava la « Suite da sala pranzo, composta da tavolo e sei sedie, progettata e realizzata fra il 1944 e il 1945 da RL LI […], per l’appartamento dei coniugi DA e AR IN a Torino » bene complesso « di eccezionale interesse artistico e storico per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, nonché di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere a), d), d-bis, ed e) e 13 del Codice dei beni culturali ».
Con nota n. 43676 del 27 dicembre 2021, l’amministrazione reiterava l’ordine di immediato rientro in Italia dei beni entro il termine di 40 giorni.
Entrambi i provvedimenti da ultimo menzionati venivano impugnati con motivi aggiunti.
2. Il Tar, con sentenza n. 16041 del 2 settembre 2024, riteneva di non procedere alla riunione dei due giudizi « trattandosi di impugnazioni proposte da soggetti in posizione diversa ed affidate a motivi di diritto coincidenti solo in parte, alle quali, oltretutto, si affiancano domande risarcitorie di contenuto differente », e respingeva sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti.
3. Il Signor IN impugnava la sentenza del Tar con appello iscritto al n. 2298/2025 R.R. depositato il 19 marzo 2025 deducendo:
A. « PRELIMINARMENTE: SUL RIGETTO PARZIALE DELL’ISTANZA DI STRALCIO »;
B. « SUL RIGETTO DEL RICORSO »:
1. « Violazione della CEDU artt. 6 e 13, e dell’art. 24 e 42 Cost. »;
2. « Error in iudicando e in procedendo: ultrapetizione; Errore di valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela e degli elementi di fatto e mancata considerazione della ricostruzione della ricorrente e delle prove fornite; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies l. 241/1990 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 63 e 64 c.p.a. /erroneo rigetto dei motivi 2, 3 e 4) »;
3. « Sull’omessa pronuncia sul motivo 2 di Ricorso, ritenuto assorbito - error in procedendo »;
4. « Violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 3 e 97 Cost.; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e 10 bis l. 241/1990 (erroneo rigetto del motivo 1) »;
5. « Error in iudicando: erronea valutazione degli elementi in fatto; omessa valutazione di prove; inversione dell’onere probatorio; contraddittorietà tra parti della Sentenza; sul mancato contemperamento di interessi (erroneo rigetto dei motivi 5, 8 e 9) »;
6. « Error in iudicando: erronea valutazione sulla mancata sospensione del procedimento di rilascio degli ALC; violazione di legge (erroneo rigetto del motivo 6) »;
7. « Sull’ultroneità del Provvedimento (erroneo rigetto del motivo 7) »;
8. « Sulla violazione dei principi di matrice europea (erroneo rigetto del motivo 10) »
C. « SUL RIGETTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI »:
9. « Sull’illegittimità derivata del Decreto (erroneo rigetto del motivo aggiunto 1) »;
10. « Error in iudicando sul contenuto di Decreto e Relazioni; omessa e/o erronea valutazione degli Indirizzi e dei fatti e contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; violazione dell’art. 10, co. 3, CBC (erroneo rigetto del motivo aggiunto 2) »;
11. « Error in iudicando: omessa valutazione delle prove sulla mancanza di rarità dei Beni; violazione degli Indirizzi; contraddittorietà della Sentenza; omessa pronuncia sull’istanza istruttoria (erroneo rigetto dei motivi aggiunti 3, 4 e 5) »;
12. « Erronea interpretazione degli Indirizzi; omessa e/o erronea valutazione delle prove; violazione dell’art. 68 CBC; omessa pronuncia sullo sviamento di potere (erroneo rigetto del motivo aggiunto 5) »;
13. « Omessa pronuncia sul motivo aggiunto 5; violazione dell’art. 112 c.p.c.; errore della Sentenza relativamente all’omessa contestazione del Decreto con riguardo all’art. 10, co. 3, lett. a) CBC »;
14. « Error in iudicando sulla violazione dell’art. 10, co. 3, CBC; perplessità della motivazione (erroneo rigetto del Motivo Aggiunto 6) »;
15. « Sulla Richiesta - Error in iudicando (erroneo rigetto del motivo aggiunto 8) »;
D. « SUL RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA »:
16. « Sul rigetto della domanda risarcitoria (erroneo rigetto del motivo 11 di Ricorso) ».
Il Ministero si costituiva formalmente il 20 marzo 2025.
Il 31 marzo successivo si costituiva con intervento adesivo la Casa d’aste IE ON, in qualità di mandataria alla vendita, chiedendo l’accoglimento dell’appello del Signor IN e la riunione dei due appelli.
In pari data depositava memoria cautelare il Ministero confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello.
All’esito della camera di consiglio del 3 aprile 2025, l’appellante rinunziava all’istanza cautelare.
Il Signor IN depositava memoria ex art. 73 c.p.a il 17 novembre 2025 e il 27 novembre successivo memoria di replica.
All’esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa prescindendo dalla riunione del giudizio con il parallelo appello proposto dalla Casa d’aste per le medesime ragioni già illustrate dal Tar, che qui si richiamano e che non trovano smentita nelle stesse difese di IE ON che riconosce come « la posizione della scrivente, adesiva rispetto a quella dell’odierno appellante, se ne differenzia parzialmente », precisando che come « più approfondite e specifiche deduzioni sono oggetto di autonomo e tempestivo ricorso in appello depositato dalla scrivente in data 19 marzo 2025 dinnanzi a Codesto Consiglio (pendente innanzi a codesta Sezione, n. Reg. Ric. 2297/2025) per la riforma della sentenza 25 giugno 2024, n. 16039/2024 … ».
Differente è in particolare la relazione instauratasi fra l’amministrazione e la Casa d’aste in occasione dell’adozione dei provvedimenti impugnati che determina, in particolare, una sostanziale diversificazione dei profili risarcitori.
5. Preliminarmente, per esigenze di completezza espositiva, deve procedersi ad una sintetica ricognizione dei contenuti degli atti oggetto di contestazione.
Come in parte anticipato, il proprietario presentava in un primo tempo denuncia per il rilascio dell’ALC riferito al tavolo descrivendo l’opera; indicando la « datazione-cronologia-periodo di esecuzione » e specificando « autore o ambito culturale: RL LI ».
L’Ufficio, presa visione del bene in data 3 settembre 2019, con verbale di pari data sospendeva il procedimento « per ulteriori accertamenti ».
All’esito della valutazione l’Ufficio, pur rilevando che il bene poteva « aver fatto parte dell’arredo progettato nel 1945/1946, della casa torinese di DA e AR IN, ma anche della casa, nel capoluogo piemontese, di AN e UG IN », evidenziava come « l’arredo di entrambe le case è già stato in parte oggetto di vendite e che il presente elemento non si presenta in condizioni conservative ottimali » e rilasciava l’ALC.
Analoga denuncia, in data successiva ma con i medesimi contenuti, veniva presentata anche con riferimento al set di sedie.
L’Ufficio, con verbale del 13 novembre 2019, non rilevava in questa seconda occasione la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori e stabiliva, al pari di quanto ritenuto per il tavolo, che il bene « non riveste interesse ».
Con l’impugnato provvedimento del 22 ottobre 2020, la Direzione Generale provvedeva al ritiro dei due ALC in autotutela « senza preavviso, ai sensi degli articoli 21-octies, comma 1, e 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 » e negava il « rilascio degli attestati di libera circolazione di cui alle denunce assunte agli atti dell’Ufficio Esportazione di Genova con prot. n. 27288 del 3 settembre 2019 (codice pratica SUE 453962) e prot. n. 36392 del 13 novembre 2019 (codice pratica SUE 470114) » rilevando (fra le altre considerazioni cui si rinvia):
- che « le due autorizzazioni all’uscita appaiono prive di specificazioni inerenti le motivazioni poste a supporto delle decisioni prese e non fanno riferimento alcuno, neppure per relationem, ovvero per allegazione, ai pareri assunti e ai giudizi espressi dalle Commissioni operanti presso l’Ufficio Esportazione »;
- che « gli arredi in questione si trovano attualmente a Londra presso la casa d’aste IE’s per la vendita … »;
- che « la raffinatezza dei dettagli costruttivi e delle finiture, le soluzioni adottate per forme e incastri, l’ottimo stato conservativo, tutti particolari che esprimono al massimo grado l’eccellenza della suite e una delle peculiarità più tipiche del LI» venivano percepite visionando un video presente sul sito della Casa d’aste che mostrava «una serie di accurati disegni progettuali riguardanti il set da pranzo (tavolo e sedie)» indicati come «provenienti con tutta probabilità dall’archivio personale del signor IN e presumibilmente forniti alla casa d’aste dai curatori del Museo Casa LI di Torino »;
- che da tale visione era desumibile come tavolo e sedie costituissero « un complesso unitario, creato nel 1944-45 come suite per la sala da pranzo », non immediatamente percepito come tale stante la presentazione di due distinte denunce « con una cronologia ivi indicata in anni differenti, 1946, per il tavolo, 1944 per le sedie » che paleserebbe « l’atteggiamento sminuente e in qualche modo distraente » della proprietà « che, pur possedendo i disegni progettuali e informazioni certe circa la cronologia e la sicura provenienza dei beni dalla casa di DA e AR IN a Torino, i suddetti non ne hanno messo a parte l’Amministrazione »;
- che il descritto comportamento della parte privata « non è stato sicuramente ispirato al principio di leale collaborazione reciproca fra cittadino e pubblica amministrazione »;
- che per tale ragione l’Ufficio « non è stato messo in grado di correttamente decidere e operare »;
- che gli ALC fossero « palesemente rilasciati in carenza d’istruttoria, in particolar modo per quanto attiene il gruppo di sedie per il quale la Commissione di turno il giorno 13 novembre 2019 non ha neppure ritenuto di dovere sospendere il giudizio ed effettuare accertamenti »;
- che « le opere, pur essendo state indicate con la corretta attribuzione a RL LI, sono state presentate senza che ne fossero state evidenziate la provenienza, né l’effettiva rilevanza per il patrimonio culturale nazionale sotto il profilo storico, storico artistico e storico relazionale ».
Contestualmente veniva avviato « il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere a), d), d-bis) ed e), 13 e 14 del Codice » rilevando:
- che il « tavolo e le sei sedie presentano uno straordinario pregio sia sotto il profilo storico e storico artistico che sotto quello storico relazionale, in quanto parte dell’arredo realizzato da RL LI per l’appartamento di DA e AR IN a Torino, ovvero di una delle creazioni più significative dell’intero corpus del maestro. Essi ne rappresentano una testimonianza significante e pregnante e contribuiscono alla configurazione complessiva di uno dei più importanti esempi di ricerca dell’architettura degli interni italiana del primissimo dopoguerra. Non a caso, il progetto dell’appartamento di DA e AR IN a Torino è da anni oggetto di studio nei corsi di Laboratorio dell’Architettura degli Interni presso il Politecnico di Milano ed è stato al centro di specifiche pubblicazioni che ne confermano l’importanza storica della ricerca progettuale »;
- che il « valore culturale della suite da sala da pranzo in questione è, se possibile, accresciuto dalla constatazione che, dell’appartamento di DA e AR IN smantellato nel 1983 non rimangono in Italia che pochissimi pezzi dopo le vendite che si sono succedute negli ultimi dieci anni »;
- che « le opere in esame rivestono l’importante interesse storico, storico artistico e storico relazionale di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), ma anche, per la loro unicità, quello eccezionale per la completezza e integrità del patrimonio culturale della Nazione di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis, … ».
Sulla base delle suesposte motivazioni i beni venivano quindi dichiarati di « eccezionale interesse artistico e storico per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, nonché di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante » ex art. 10, comma 3, lett. a), d), d- bis ) ed e) del Codice.
Passando ora allo scrutinio del merito del presente appello, si anticipa che le censure vengono dall’appellante suddivise in quattro capi di impugnazione (A, B, C e D), ciascuno dei quali avente uno specifico oggetto:
- con il capo A viene sollevata una questione di ammissibilità delle produzioni difensive dell’amministrazione;
- con il capo B ( sub articolato in otto sotto-capi, B.1 – B.8) è contestato il provvedimento di autotutela con il quale l’amministrazione procedeva al ritiro degli ALC già rilasciati contestandone (fra gli altri profili) la scelta del modello provvedimentale adottato richiedente, a parere dell’appellante, una riqualificazione (sotto-capo B.8);
- con il capo C ( sub articolato in 6 sotto-capi, C.9 – C.15) viene contestato il decreto dichiarativo dell’importanza storico-artistica dei beni;
- con il capo D, (sviluppato in un solo sotto-capo, D.16) è oggetto di contestazione il rigetto della domanda di ristoro del pregiudizio patito in ragione del preteso illegittimo agire dell’amministrazione.
Per esigenze di priorità logica deve procedersi allo scrutinio della richiamata contestazione di cui al sotto-capo B.8.
Come anticipato, con il decreto impugnato in primo grado l’amministrazione annullava in autotutela gli ALC rilasciati dall’Ufficio Esportazione di Genova ai sensi degli artt. 21 octies , comma 1, e 21 nonies , comma 1, della L. n. 241/1990.
Sul punto l’appellante, con censura esposta nel sotto-capo d’impugnazione B.8 (pag. 30 dell’appello), che deve essere affrontata con priorità, deduce che l’intervento in autotutela avente ad oggetto il rilascio degli ALC dovesse essere qualificato in termini di revoca ex art. 21 quinquies l. 241/1990 e non di annullamento d’ufficio ai sensi del successivo art. 21 nonies .
La doglianza viene supportata evidenziando come, nel caso di specie, l’amministrazione abbia proceduto all’adozione contestuale dell’annullamento degli ALC già rilasciati e del diniego di rilascio degli stessi senza verificare « in via preliminare e necessaria – la sussistenza dei requisiti per l’emanazione dell’Annullamento » ma concentrandosi « unicamente su una nuova valutazione dell’intrese culturale ».
L’osservazione coglie nel segno non avendo l’amministrazione rilevato nell’occasione la violazione di norme e precetti integranti un vizio di legittimità, bensì riformulato un giudizio di merito in ordine al medesimo oggetto già esaminato, sia pur sulla base di una diversa e corretta definizione dello stesso, rivalutato quale unicum consistente in una suite da pranzo.
Ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 nel testo ratione temporis vigente « il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ».
Ai sensi dell’art. 21, quinquies della medesima fonte normativa « per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti ».
Le due fattispecie differiscono quanto a presupposti atteso che, mentre il potere di annullamento presuppone l’illegittimità dell’atto da rimuovere (presupposto la cui insussistenza determinava in primo grado il rigetto della domanda risarcitoria), la revoca comporta una rivalutazione circa il merito dell’atto che, sebbene subordinata alla sussistenza dei presupposti dalla norma individuati, si risolve in un apprezzamento ampiamente discrezionale caratterizzato dalla « rimozione di un provvedimento anteriore valido, ma ritenuto inopportuno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto, ma anche a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originariamente considerato dall'amministrazione (Cons. Stato, n. 942 del 2021) » (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10265).
Avuto riguardo alle motivazioni del provvedimento del 22 ottobre 2020, ampiamente richiamate (errata percezione dell’importanza del bene), deve quindi rilevarsi che l’intervento in autotutela non si inquadri nella fattispecie di cui al richiamato (ad opera dell’art. 21 nonies ) art. 21 octies (ove dispone che « è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza ») avendo l’amministrazione agito una volta preso atto che il rilascio degli ALC avveniva in relazione ad un presupposto di fatto sostanzialmente differente dal reale, posto che pur nella loro identica consistenza (un tavolo e sei sedie) i beni oggetto di esame nel loro insieme costituivano nell’intento dell’autore, per l’utilizzo fatto dal proprietario e per destinazione e funzione, una suite da pranzo, ovvero un complesso unitario che proprio in ragione di tale diversa considerazione rivestiva il rilievo storico, artistico e testimoniale che l’Ufficio Esportazione non coglieva.
In sintesi l’amministrazione procedeva ad una rivalutazione di merito come si ricava dalle premesse del provvedimento di ritiro ove si afferma la sussistenza dei presupposti per « denegare il rilascio degli attestati di libera circolazione e per avviare il procedimento di dichiarazione dei beni in questione stante il notevole interesse culturale da essi rivestito in quanto componenti della suite della sala da pranzo della Casa di DA e AR IN a Torino » mediante richiamo al comma 1 dell’art. 16 del D.P.C.M. n. 169/2019 a norma del quale « la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione »: formulazione che palesa come l’Autorità centrale si sia sostituita all’articolazione periferica ponendo in essere un riesercizio del potere valutativo in merito all’intera fattispecie sottoposta al vaglio dell’amministrazione.
6. Ciò premesso può procedersi allo scrutinio di merito dell’appello sviluppato dall’appellante mediante una estesa articolazione di censure che, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, sono in buona parte sovrapponibili, ripetitive e sintetizzabili nelle seguenti doglianze:
a. mancata dimostrazione da parte della Direzione Generale dell’errore istruttorio in cui sarebbe incorso l’Ufficio Esportazione;
b. esaustività degli elementi informativi comunicati con le due denunce e assenza di un obbligo di legge alla loro presentazione congiunta;
c. violazione delle proprie garanzie partecipative;
d. possesso da parte dell’amministrazione degli elementi informativi necessari (e in ogni caso possibilità di ricavarli al proprio interno o presso altre amministrazioni) per la corretta valutazione dei beni;
e. sussistenza di un affidamento del proprietario circa la legittimità degli ALC rilasciati;
f. contraddittorietà fra il provvedimento di annullamento in autotutela, fondato sul presupposto che i beni costituissero un unicum e il decreto di dichiarazione del valore artistico, storico e storico-relazionale particolarmente importante che prescindeva dalla considerazione unitaria dei beni.
Alle deduzioni di parte appellante l’amministrazione reagisce allegando l’oggettivo rilievo storico e artistico dei beni ed imputando l’iniziale mancato rilievo della loro importanza alla condotta del proprietario che, in violazione del dovere di leale collaborazione, non avrebbe fornito tutti gli elementi necessari per una consapevole e informata valutazione del pregio degli stessi e avrebbe indotto in errore l’amministrazione presentando distinte istanza di autorizzazione per i beni costituenti la medesima suite da pranzo.
I suesposti profili di criticità riferibili al provvedimento ed alla sentenza verranno di seguito estrapolati dalle complessive deduzioni di parte appellante e scrutinati seguendo l’ordine di esposizione dell’appello anticipando sin d’ora, con specifico riferimento alle censure di cui al capo B (volto alla contestazione dell’atto di ritiro in autotutela) che le generiche deduzioni dell’appellante non sortirebbero esito diverso anche nell’ipotesi in cui il provvedimento fosse da qualificarsi in termini di annullamento d’ufficio.
Tale precisazione si rende necessaria avuto riguardo all’enfasi con la quale parte appellante individua un evidente profilo di illegittimità dell’amministrazione nella contestualità fra il ritiro degli ALC e il diniego di rilascio degli stessi deducendo che l’esito contestato (tanto in sede provvedimentale quanto in giudizio) sconterebbe l’omessa verifica dei presupposti legittimanti l’annullamento conferendo rilievo esclusivo alle ragioni sottese alla « nuova valutazione dell’interesse culturale ».
7. Con il capo di impugnazione A l’appellante censura il rigetto dell’istanza di stralcio del Rapporto informativo depositato dalla difesa erariale il 30 gennaio 2021 in quanto contenente « effettive difese » dell’amministrazione non riassunte in un atto del patrocinatore.
La censura è infondata trattandosi di atto che, ancorché redatto dall’amministrazione, è depositato tempestivamente dall’Avvocatura dello Stato facendolo proprio. In ogni caso i contenuti della memoria sono ricavabili dai documenti depositati in giudizio.
8. Con il capo d’impugnazione B, articolato nei sotto-capi B.1-B.8 (con il quale si contesta il rigetto del ricorso introduttivo) l’appellante ripropone le censure già dedotte in primo grado in relazione al provvedimento di autotutela contestando le motivazioni sulla base delle quali il Tar le disattendeva.
Con il sotto-capo B.1, l’appellante lamenta la violazione dei propri diritti all’equo processo e ad una tutela effettiva della proprietà allegando che l’amministrazione centrale, intervenuta in autotutela, non avrebbe dimostrato l’errore istruttorio in cui sarebbe incorso l’Ufficio Esportazione di Genova nel rilascio degli ALC e non avrebbe considerato gli elementi di prova allegati dal proprietario a sostegno della legittimità della decisione assunta dall’articolazione periferica.
In particolare censura il giudizio di « opacità » espresso in merito alla propria condotta (presentazione disgiunta delle istanze di autorizzazione per beni facenti parte della medesima suite ) assunto a sostegno dell’affermata insussistenza di un legittimo affidamento circa la correttezza degli attestati conseguiti.
Afferma l’appellante che, a dispetto delle « suggestioni dell’Amministrazione », sarebbe al contrario stata dimostrata in primo grado l’inutilità, ai fini in esame, di un giudizio contestuale dei beni.
L’omessa valutazione da parte del Tar degli elementi di prova forniti si sarebbe tradotta in una « preclusione della tutela effettiva » con violazione dei principi di « neutralità del giudizio » e di « parità delle parti » comportando una compressione del diritto di proprietà dell’appellante, cui, come anticipato, viene addebitata la presentazione di due distinte domande di rilascio dell’attestato nonostante non sussista alcuna norma che lo imponga.
Le suesposte censure, a tacere della genericità della loro formulazione che non consente una immediata percezione degli specifici profili di illegittimità fatti valere, sono infondate.
Quanto al contestato giudizio di « opacità », deve riconoscersi che, come dedotto dall’appellante, non era configurabile in capo al proprietario un obbligo normativamente sancito di presentazione contestuale delle due istanze di rilascio degli ALC e che non vi è prova certa che la presentazione disgiunta (per quanto singolare) venisse dettata dall’intento fraudolento di camuffare l’unicità del complesso e, conseguentemente, non consentire all’amministrazione di cogliere il suo effettivo valore.
È tuttavia pacifico, in punto di fatto, che tale presentazione disgiunta sia avvenuta, così come è indiscutibile che la circostanza, pur nella salvezza della buona fede e correttezza del proprietario, abbia contribuito al mancato tempestivo rilievo dell’importanza storico-artistica dei beni da parte degli uffici preposti, in special modo da parte dell’Autorità centrale.
Deve infatti rilevarsi che il giudizio dell’Ufficio Esportazione veniva espresso con verbali del 3 settembre e 13 novembre 2019 che recano la firma di tre funzionari, uno dei quali presente in entrambe le occasioni, mentre la valutazione del Servizio IV – Circolazione della Direzione Generale veniva espresso il 5 settembre e il 15 novembre 2019, a firma di due funzionari/componenti diversi: circostanza che giustifica (come si esporrà) il diverso apprezzamento espresso dalla stessa Direzione Centrale in sede di autotutela.
Ciò chiarito, non coglie nel segno la censura di parte appellante per la quale mancherebbe la prova dell’errore istruttorio in cui sarebbe incorso l’Ufficio Esportazione atteso che l’intervento in autotutela posto in essere dall’Autorità centrale era conseguenza, non già di una violazione di norme e precetti, ma di un diverso apprezzamento di merito circa l’interesse culturale dei beni complessivamente intesi: apprezzamento che (come si argomenterà in sede di scrutinio delle censure formulate in relazione al decreto del 23 dicembre 2021 con il quale il complesso tavolo-sedie veniva ritenuto essere di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante) è da ritenersi congruo.
9. Con il sotto-capo B.2 l’appellante contesta la sussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento in autotutela ex art. 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990 lamentando altresì l’errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli art. 63 e 64 c.p.a..
A sostegno dell’erroneità della decisione del Tar l’appellante espone che l’amministrazione sarebbe intervenuta in autotutela annullando gli ALC senza documentare l’interesse pubblico sotteso all’intervento e senza procedere ad una ponderazione dei contrapposti interessi coinvolti.
L’amministrazione sarebbe inoltre pervenuta all’esito contestato senza rispettare « alcuna garanzia partecipativa » del destinatario del provvedimento.
In sintesi, l’appellante deduce che gli attestati rilasciati dall’Ufficio esportazione sarebbero legittimi e che, in ogni caso, anche quando si evincesse « dai Verbali/ALC » un qualsivoglia errore, questo non potrebbe essergli addebitato restando quindi « titolato a ricevere il risarcimento del danno subito per lesione del suo legittimo affidamento nella validità degli ALC ».
A comprova dell’illegittimo agire dell’amministrazione l’appellante allega le seguenti evidenze:
- la richiesta veniva presentata in proprio nome dando evidenza dell’appartenenza dei beni alla famiglia IN;
- le denunce venivano presentate al medesimo Ufficio;
- i valori dichiarati dei beni (€ 891.694,00 per il tavolo ed € 810.564,00 per le Sedie) erano in linea con quelli indicati nel Catalogo d’asta e venivano ritenuti congrui dall’Ufficio Esportazione;
- non si evincerebbe dai verbali un diverso interesse culturale del tavolo e delle sedie se considerati singolarmente;
- i verbali riferiti ai due beni presenterebbero un pressoché identico contenuto;
- il procedimento preordinato al rilascio degli ALC veniva sospeso per consentire approfondimenti riguardanti il tavolo, ma non anche relativamente alle sedie;
- in fase istruttoria al proprietario non veniva chiesto alcun chiarimento;
- l’appartenenza dei beni alla famiglia IN risulterebbe da « fonti pubbliche »;
- tutti i disegni del LI sono di proprietà pubblica essendo stati donati al Politecnico di Torino.
Il Tar, si afferma, avrebbe omesso di valutare le suesposte circostanze ritenendo che la loro allegazione fosse espressione di un « criterio espositivo » e non invece una « evidenza della pubblicità delle informazioni sui Beni e della loro autonomia reciproca ».
La censura è infondata.
Il contestato provvedimento del 22 ottobre 2020 veniva adottato una volta rilevato che le autorizzazioni rilasciate risultavano carenti sotto il profilo motivazionale non contenendo alcun riferimento « ai pareri assunti e ai giudizi espressi dalle Commissioni operanti presso l’Ufficio Esportazione di Genova » e, come già evidenziato, esprime un rinnovato esercizio del potere valutativo dell’amministrazione all’esito del quale, in base a considerazioni anche discrezionali in senso proprio (come si esporrà, esenti da vizi) l’amministrazione coglieva l’effettivo pregio artistico dei beni.
Il pregio dei beni, non compiutamente rilevato dall’Ufficio locale, veniva apprezzato dall’amministrazione centrale sulla base degli stessi elementi pubblicizzati dalla Casa d’aste sul proprio sito in vista della vendita (« disegni progettuali » e video dai quali si apprezzavano « riprese ravvicinate dei pezzi dalle quali si desumono la raffinatezza dei dettagli costruttivi e delle finiture, le soluzioni adottate per forme e incastri, l’ottimo stato conservativo … ») ritenuti essere testimonianza della « eccellenza della suite e una delle peculiarità già tipiche del LI » e della « unicità delle sue creazioni ».
L’allegata deduzione difensiva dell’appellante circa la pretesa agevole reperibilità dei citati materiali presso uffici e musei nazionali non mina il fondamento della determinazione impugnata comprovando, al contrario, il difetto di istruttoria imputabile all’Ufficio Esportazione che ne ometteva la considerazione e prima ancora l’acquisizione.
Non è altresì corretta la deduzione circa l’insussistenza di un diverso e più elevato valore artistico dei beni se valutati unitariamente che trova invece smentita negli elementi di fatto allegati dall’amministrazione in sede di autotutela, e apprezzati con valutazione da ritenersi immune da macroscopici vizi di incongruità, che evidenziano come la suite (tavolo e sedie) costituisca un complesso unitario, creato come tale, per la sala da pranzo dei proprietari: circostanza che trova conferma nel catalogo di vendita della Casa d’aste che come tale la presentava.
Anche le ulteriori allegazioni di parte appellante a sostegno della pretesa illegittimità del provvedimento (sospensione del procedimento teso all’adozione dell’ALC riferito al tavolo per approfondimenti e omessa richiesta di chiarimenti alla proprietà) non colgono nel segno (apparendo piuttosto una excusatio a fronte dei rilievi critici esposti circa la condotta del proprietario) supportando al contrario il giudizio di inattendibilità e non coerenza con le esigenze di salvaguardia del patrimonio artistico nazionale della decisione assunta a livello locale..
Quanto all’omessa esposizione dell’interesse pubblico sotteso all’intervento in autotutela (presupposto ineludibile della revoca) non può che rilevarsi come sia ampiamente illustrato nel provvedimento che lo specifica nello « straordinario pregio sia sotto il profilo storico e storico artistico che sotto quello storico relazionale » dei manufatti da intendersi come « una delle creazioni più significative dell’intero corpus del maestro » rappresentante « uno dei più importanti esempi di ricerca dell’architettura degli interni italiana del primissimo dopoguerra ».
Tali apprezzamenti (che come esposto determinavano il contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse), cui è sottesa l’esigenza di mantenere sul territorio nazionale le opere in questione, definiscono in modo compiuto l’interesse in vista del quale l’amministrazione interveniva annullando le determinazioni precedentemente assunte dall’Ufficio Esportazione.
Quanto alla pretesa violazione delle garanzie partecipative, non può che rilevarsi come l’intervento in autotutela si rendesse necessario per impedire la vendita dei beni, a quel momento già a Londra presso la Casa d’aste per essere banditi nell’asta programmata nello stesso giorno di adozione del provvedimento.
L’oggettiva urgenza di provvedere priva quindi di rilievo la dedotta violazione delle garanzie partecipative dell’interessato posto che è lo stesso art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990 a disporre che l’amministrazione debba procedere alla comunicazione di avvio « ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ».
10. Con il sotto-capo B.2.1 l’appellante insiste nell’affermare l’erroneità della sentenza laddove ritiene la sussistenza dell’errore istruttorio commesso nel rilascio degli ALC imputando al ricorrente il travisamento in cui sarebbe incorsa l’amministrazione.
A sostegno della censura allega di aver fornito all’amministrazione le « informazione obbligatorie » restando « ogni dato aggiuntivo » autonomamente acquisibile essendo « pubblicamente disponibile » e in particolare « nella proprietà pubblica » (v. citati disegni nel possesso del Politecnico) e ribadisce l’assenza di una norma che imponesse di avanzare una richiesta unica in relazione a beni il cui pregio non poteva che essere noto all’Ufficio Esportazione.
La sentenza è censurata in particolare nella parte in cui afferma che l’errore istruttorio in cui sarebbe incorso l’UE risiede nel « non aver colto l’unità artistica » dei beni evidenziando che « un conto è la consapevolezza dell’identità e del contesto di provenienza … un altro conto è la percezione dell’unità estetico-funzionale di tavolo e sedie, che è alla base del giudizio relativo alla rilevanza artistica e culturale dell’opera nel suo complesso» imputando alla presentazione di due distinte istanze la mancata percezione da parte dell’amministrazione del valore dell’arredo nel suo complesso: statuizione che sarebbe fondata sull’erroneo presupposto «che i Beni rappresentino un’ “opera nel suo complesso” ».
La statuizione sarebbe erronea trattandosi di beni « scissi dal punto di vista funzionale ed ontologico » poiché appartenenti ad un progetto di arredo più ampio e non più esistente poiché predisposto per una unità abitativa dalla quale i proprietari si sono trasferiti negli anni ottanta.
Il motivo ripropone sostanzialmente le doglianze già scrutinate e deve ritenersi infondato per le sopra illustrate ragioni.
È infatti già stata affermata tanto l’irrilevanza della condotta addebitata all’appellante consistente nella presentazione di due distinte istanze riferite al tavolo e alle sedie (limitatamente ai contestati profili soggettivi e non anche quale elemento di fatto avente rilievo causale nella commissione dell’errore valutativo), quanto la necessità, ai fini di una congrua valutazione del rilievo artistico dei beni, di una valutazione unitaria della suite .
11. Con il sotto-capo B.2.2 l’appellante deduce l’errata interpretazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 contestando la decisione del Tar nella parte in cui imputa alla condotta del proprietario (presentazione di due separate istanze) l’errore in cui sarebbe incorsa l’amministrazione in assenza di una previsione normativa che imponesse la presentazione di una sola istanza.
Espone altresì che al proprietario non poteva essere richiesta la comunicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori incombendo sull’amministrazione il dovere di compiere in fase istruttoria ogni utile accertamento.
La sentenza sarebbe pertanto erronea e contraddittoria ove riconosce l’esistenza di un errore istruttorio e non lo addebita all’amministrazione ma al proprietario.
A parere dell’appellante non potrebbe, come ritenuto dal Tar, desumersi altresì un indice di assenza di buona fede nella contestata errata datazione delle opere (1946 e 1944) trattandosi di indicazioni presuntive.
Il Tar avrebbe quindi basato la propria decisione sulla base di elementi non provati violando gli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 64 e 65 c.p.a..
In subordine, nella denegata ipotesi che l’errore fosse da ritenersi sussistente, deduce che non potrebbe che essere ascritto all’Ufficio Esportazione.
Anche le suesposte censure (incentrate peraltro più sulla decisione di merito dell’amministrazione validata dal Tar che sulla correttezza del procedimento di autotutela) sono sostanzialmente ripetitive di quanto già dedotto nei precedenti capi d’impugnazione e da ritenersi quindi, per quanto già esposto, infondate anche alla luce della operata riqualificazione del provvedimento in disamina (peraltro nei sensi invocati dallo stesso appellante).
12. Con il sotto-capo B.3 l’appellante censura la sentenza ove rigetta le censure oggetto del secondo motivo di ricorso con il quale era dedotto il vizio di motivazione circa l’illegittimità degli ALC posto che detti attestati non necessiterebbero di motivazione espressa, neppure per relationem .
In particolare, la sentenza è contestata nella parte in cui afferma:
che « il motivo può essere assorbito e ciò sulla scorta di un ragionamento del tutto analogo a quello che vale in tema di provvedimenti plurimotivati (ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. St., Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 7 settembre 2023, n. 13642) »;
che « la ragione fondamentale della ritenuta illegittimità degli attestati di libera circolazione risiede, infatti, nell’illustrato difetto di istruttoria e resiste, per quanto chiarito al punto 4.1.3 della presente parte in diritto, alle doglianze articolate nel ricorso introduttivo »;
che « ove anche si dovesse pervenire a ritenere gli attestati immuni dal vizio motivazionale rilevato dall’amministrazione, non verrebbe meno l’illegittimità degli stessi e quindi il presupposto per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela » (para. 4.3)
In sintesi, il Tar avrebbe erroneamente assorbito il motivo applicando il principio giurisprudenziale per il quale, in presenza di determinazioni plurimotivate, la legittimità di uno solo degli articolati motivazionali sarebbe sufficiente a sorreggere l’intero provvedimento nonostante nel caso di specie non si rinvengano nell’atto « ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie » ma « due motivazioni tra loro interdipendenti eppure contraddittorie ».
Il motivo è infondato e frutto del travisamento in cui incorre l’appellante nel ritenere che il vizio che giustificava l’atto di ritiro fosse addebitabile alla proprietà nonostante, qualora sussistente, dovesse essere imputato all’Ufficio Esportazione.
Premessa la generalità dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi al quale non si sottrae l’ALC, e fermo restando quanto già esposto in ordine alla condotta del proprietario e alle sua rilevanza ai fini in esame (come elemento di fatto e non come comprovata violazione dei principi di buona fede e correttezza), non può che evidenziarsi come il provvedimento di autotutela si fondi su di un rilevato difetto di istruttoria che riverbera sul giudizio espresso imputabile all’Ufficio genovese nei termini sopra esposti ed integrante il vizio che fondava l’intervento in autotutela dell’Autorità centrale.
13. Con il sotto-capo B.4 viene nuovamente dedotta la violazione delle garanzie partecipative in ragione dell’annullamento degli ALC senza preavviso e l’illegittimità dell’adozione del diniego di rilascio del l’ALC contestualmente all’annullamento degli stessi.
La sentenza è censurata in particolare nella parte in cui afferma:
- che « nel caso di specie ricorrevano le “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, legittimano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento» rilevando come «l’asta per la vendita del lotto era programmata per lo stesso giorno 22 ottobre 2020, i beni, nelle more dell’attuazione delle garanzie partecipative, avrebbero potuto essere sottratti al patrimonio culturale italiano, con conseguente compromissione del soddisfacimento del superiore interesse pubblico, direttamente riconducibile al principio fondamentale di cui all’art. 9 Cost., cui il provvedimento era rivolto » (punto 4.2.1);
- che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento é « comunque esclusa ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo» della L. n. 241/1990 » (punto 4.2.2);
- che « inconferente si rivela, ancora, la denunciata violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 stante l’espressa applicabilità di tale disposizione ai soli “procedimenti ad istanza di parte” » (punto 4.2.3).
L’errore del Tar consisterebbe nell’aver omesso la comunicazione di avvio del procedimento sull’indimostrato presupposto dell’erroneo rilascio degli ALC nonostante non « esiste agli atti alcun documento o comunicazione interna che lasci intendere che l’UE sia incorso in errore » (pag. 20 dell’appello), né risulta che l’Ufficio Esportazione sia stato informato della volontà dell’amministrazione centrale di procedure all’annullamento.
Evidenzia inoltre come fra il rilascio degli ALC e l’intervento in autotutela trascorressero ben 11 mesi, ovvero una « tempistica più che idonea a consentire al MIC di avvedersi di un ipotetico errore » con conseguente assenza di « esigenze di celerità del procedimento » che giustificassero l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, tanto meno l’allegata esigenza di prevenire che « nelle more dell’attuazione delle garanzie partecipative » i beni potessero essere sottratti al patrimonio culturale non essendo ipotizzabile che il proprietario e la Casa d’asta potessero porre in vendita i beni in pendenza di un procedimento di annullamento del titolo in base al quale gli pervenivano.
La censura è infondata stante le già evidenziate ragioni di urgenza che rendevano necessario procedere con immediatezza.
Né rileva nei sensi invocati in appello l’intervallo temporale fra il rilascio degli ALC e il successivo intervento in autotutela posto che, come ripetutamente evidenziato, si è in presenza di una rivalutazione del pubblico interesse al rilascio o meno degli ALC non soggetta a termini stringenti (tuttavia, quand’anche l’atto fosse da intendersi quale annullamento d’ufficio sarebbe tempestivo ex art. 21 nonies nel testo ratione temporis vigente).
Per tali ragioni deve ritenersi irrilevante anche la censurata contestualità fra l’annullamento degli ALC ed il diniego degli stessi.
Avuto riguardo alle motivazioni assunte a presupposto dell’autotutela non può che condividersi il giudizio del giudice di prime cure laddove afferma che « inconferente si rivela, ancora, la denunciata violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, stante l’espressa applicabilità di tale disposizione ai soli “procedimenti ad istanza di parte”, nel novero dei quali non rientra il procedimento di secondo grado oggetto dell’odierna controversia che è stato attivato ex officio. Quanto, poi, all’asserita obbligatorietà del preavviso di provvedimento negativo in relazione alla parte dispositiva del provvedimento impugnato relativa al diniego degli attestati, si osserva che, se in astratto il ritiro in autotutela degli attestati già rilasciati va, in effetti, distinto dal riesercizio del potere che ad esso consegue, nel caso di specie l’annullamento degli atti di assenso per difetto di istruttoria (consistente nel non aver l’amministrazione colto l’unità artistica di tavolo e sedie) e il diniego (basato sull’interesse che da tale unità deriva) sono avvinti da un nesso tale per cui non è dato individuare due procedimenti distinti » (punto 4.2.3).
Ribadito come la mancata considerazione unitaria dei beni, che non consentiva di apprezzarne il rilievo storico testimoniale, integra il profilo viziante del rilascio disposto dall’Ufficio Esportazione, non può che convenirsi con quanto affermato dal Tar circa l’ineludibilità dell’esito in questa sede contestato che non poteva essere diverso essendo l’intervento in autotutela determinato dalla mancata comprensione di una caratteristica sostanziale della suite esaminata da individuarsi nella sua unitarietà (con ciò confermando la sussistenza di un errore circa il merito del giudizio in senso stretto).
14. Con il sotto-capo B-5 l’appellante censura il rigetto del quinto, ottavo e nono motivo (punti 4.4, 4.4.1, 4.4.2, e 4.7 della sentenza) con i quali veniva dedotto:
- con il quinto la « illegittimità del Provvedimento per difetto di motivazione dell’autotutela circa la ponderazione di un interesse pubblico definito rispetto all’interesse privato idonea a giustificare l’annullamento degli attestati »;
- con l’ottavo la « illegittimità del provvedimento per contrarietà all’art. 3 Cost. e al principio di legittimo affidamento »
- con il nono la « illegittimità del Provvedimento per travisamento dei fatti in relazione al comportamento del ricorrente nell’ambito del procedimento; violazione del principio di lealtà e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ».
Le censure di cui al quinto e ottavo motivo, sotto un primo profilo, ripropongono ancora una volta i già disattesi vizi del provvedimento adottato in autotutela; sotto altro profilo, enfatizzano i rilievi formulati in merito alla condotta del proprietario (presentazione disgiunta delle due istanze) che, come già chiarito, non rivestono rilievo decisivo ai fini dell’esito qui censurato.
In ogni caso non può che rilevarsi come l’interesse pubblico sotteso all’autotutela, ovvero la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, fosse chiaramente esplicitato, come già illustrato, nelle narrative del provvedimento.
Il rilievo dell’interesse in questione, che gode di tutela costituzionale, anche in caso di qualificazione dell’intervento in termini di annullamento d’ufficio, avrebbe in ogni caso, come ritenuto dal Tar, giustificato il sacrificio dell’interesse del proprietario all’esportazione a fini di vendita dei beni.
In merito alla dedotta violazione dell’affidamento del proprietario in ordine alla legittimità dei titoli conseguiti, non può che rilevarsi come, una volta riqualificato in termini di revoca il provvedimento del 22 ottobre 2020, debba escludersi la rilevanza, più volte affermata in giudizio, dell’affidamento del proprietario posto che, come già affermato in giurisprudenza, con posizione ormai consolidata, « di fronte ad un atto espressivo di apprezzamenti di carattere ampiamente discrezionale, riconducibile ad una diversa valutazione del medesimo interesse pubblico che aveva originariamente indotto l’amministrazione ad emettere l’atto poi ritirato, qualsiasi affidamento privato è destinato a soccombere, tanto è vero che l’art. 21-quinquies più volte citato non attribuisce ad esso alcun rilievo impeditivo all'esercizio del relativo potere, diversamente da quanto previsto per l’annullamento d’ufficio dal successivo art. 21-nonies” (C.d.S, V, 21.4.2015, n. 2013; C..d.S, V, 14.10.2014, n. 5082) » (Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2025, n. 7063).
Quanto al nono motivo, anch’esso propositivo di censure già formulate, non può che ribadirsi come l’imputabilità all’Ufficio Esportazione (e non alla condotta del proprietario) dell’erroneo rilascio degli attestati non mina, ma supporta, le motivazioni assunte a presupposto del riesame da parte della Direzione Centrale.
15. Con il sotto-capo B.6 l’appellante lamenta l’omessa considerazione della evidenziata mancata sospensione del procedimento di rilascio del secondo ALC e deduce l’erroneità del rigetto del sesto motivo di ricorso (punto 4.5 della sentenza), teso ancora una volta ad affermare il vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui rinviene il fondamento dell’autotutela nell’asserita adozione degli ALC in « carenza d’istruttoria, in particolar modo per quanto attiene il gruppo di sedie per il quale la Commissione di turno il giorno 13 novembre 2019 » in relazione al quale l’amministrazione « non ha neppure ritenuto di dovere sospendere il giudizio ed effettuare accertamenti » (v. provvedimento, p. 7).
La sentenza sul punto è censurata nella misura in cui dichiara il motivo « manifestamente infondato » senza nel contempo affermare che il provvedimento è in parte qua è legittimo.
La censura, formulata in termini estrematene generici, è fuori fuoco.
Ribadito che, come ripetutamente evidenziato, l’annullamento degli ALC si determinava in ragione del mancato rilievo da parte dell’Ufficio Esportazione del pregio dei beni dovuto alla lacunosità dell’istruttoria, non può che rilevarsi come l’omissione di un secondo approfondimento istruttorio concorra ad integrare il vizio che mina la legittimità del rilascio degli ALC (legittimandone il ritiro) e non del provvedimento che li revoca.
16. Con il sotto-capo B.7 l’appellante censura la sentenza nella parte in cui respinge il 7° motivo poiché « formulato in termini generici e apodittici » ai limiti dell’inammissibilità (punto 4.6) in quanto volto a contestare una valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’Amministrazione « in ordine alla necessità di sottoporre gli arredi a tutela senza dedurne tratti di illogicità e arbitrarietà » precisando che « il settimo motivo del ricorso introduttivo si appunta sulla pretesa ultroneità del provvedimento impugnato, che implicherebbe lo stanziamento di risorse pubbliche senza che ve ne sia la necessità e, in ogni caso, non risponderebbe “all’esigenza di pubblica fruizione che è corollario del principio costituzionalmente garantito di tutela del patrimonio nazionale”, con conseguente denunciata violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 42 del 2004 ».
La posizione del Tar è quindi contestata « poiché l’istruttoria dell’UE è stata correttamente svolta» e «del pari corretta è stata la condotta del sig. IN ».
È ulteriormente dedotto che il provvedimento violerebbe l’art. 3 del Codice poiché il Ministero si sarebbe espresso in senso difforme dall’Ufficio Esportazione pur « partendo dagli stessi presupposti … semplicemente optando per una diversa determinazione » (caratteristica peraltro dell’istituto della revoca).
L’amministrazione, inoltre, avrebbe agito in sede di autotutela « in mancanza delle dimostrazione del vizio del provvedimento annullato ».
Le suesposte doglianze, ancora una volta sostanzialmente ripetitive di quanto già dedotto, sono in parte inammissibili e in parte infondate.
Il motivo è infatti inammissibile laddove assume il giudizio espresso dall’Ufficio Esportazione quale parametro di legittimità del giudizio espresso dal Ministero, poiché si fonda su una diversa e soggettiva valutazione della parte appellante, che si propone come alternativa a quella dell’amministrazione, in assenza di puntuali e concrete allegazioni a comprova, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, del distorto esercizio da parte dell’amministrazione del potere esplicato. Del pari inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 3 del Codice (ove dispone che « la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione » precisando che « l’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura ») che viene affermata in assenza di qualsivoglia allegazione che consenta di comprendere quali siano nel concreto le violazioni dei principi di carattere generale enunciati dalla norma.
È invece infondata la dedotta mancata specificazione dell’errore istruttorio da parte dell’Autorità agente in autotutela posto che, come ripetutamente affermato, il riesame si fondava sulle già evidenziate carenze del procedimento istruttorio svolto dall’Ufficio Esportazione che non consentiva di fondare il giudizio su acquisizioni esaustive in merito alla consistenza, valore e pregio dei beni.
Tali valutazioni sono espressione della discrezionalità tecnica di cui gode l’amministrazione nella materia che consente di sindacare le relative determinazioni nei già esposti termini.
E’ infatti pacifico in giurisprudenza che « che la valutazione circa l’interesse culturale di un bene è caratterizzata “da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità...; l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l’imposizione del relativo vincolo (...) è prerogativa esclusiva dell’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2015 n. 5844 e, in argomento, più di recente, 30 agosto 2023 n. 8074) » (Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2024, n. 7001).
Gli individuati presupposti, come già evidenziato, non ricorrono nel caso di specie.
17. Con il sotto-capo B.8 l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il 10° motivo di ricorso (punto 4.8 della sentenza) con il quale era dedotta la « violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza di cui agli artt. 3, 4, 5 TUE » esponendo che gli invocati principi « costituiscono limiti interni e norma immanente della corretta estrinsecazione dell’azione pubblica» che richiedono al giudice una valutazione circa la rispondenza del provvedimento agli stessi «tramite l’indagine trifasica di idoneità, necessità e adeguatezza » (pag. 25 dell’appello).
Le successive narrative, formulate mediante richiamo ad astratti principi generali, che peraltro non si disconoscono, sviluppano la censura allegando (in sintesi):
- che l’amministrazione avrebbe dovuto individuare lo strumento più idoneo a provvedere in ragione al caso concreto valutando la tollerabilità del sacrificio imposto al privato operando un bilanciamento fra gli interessi contrapposti;
- che sarebbero oscure le finalità del provvedimento che « non è idoneo a soddisfare alcun interesse culturale di carattere generale »;
- che il sacrificio imposto al privato sarebbe « intollerabile » in quanto il provvedimento sarebbe non necessario e non rispettoso del principio di proporzionalità posto che l’annullamento degli attestati determina l’impossibilità di procedere alla vendita dei beni sul mercato internazionale.
Il motivo veniva respinto dal Tar sul rilievo:
- che « l’annullamento degli attestati di libera circolazione già rilasciati e il conseguente diniego costituiscono misure evidentemente idonee al raggiungimento dell’obiettivo, chiaramente esplicitato nel provvedimento, di scongiurare la definitiva sottrazione degli arredi al patrimonio culturale nazionale, nell’ottica della successiva sottoposizione degli stessi a tutela »;
- che « tali misure si appalesano necessarie al raggiungimento di detto obiettivo, non essendo disponibile alcun altro mezzo – diverso dal diniego dell’attestato di libera circolazione nell’ambito della specifica procedura disciplinata dall’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 – per evitare la fuoriuscita di opere culturali che presentano un particolare interesse e che si intendono sottoporre a tutela, altro mezzo che, del resto, il ricorrente non esplicita (limitandosi, sul punto, a ribadire l’omissione delle garanzie partecipative »;
- che « le misure adottate, oltre che idonee e necessarie al raggiungimento del fine, non sono tali da imporre ai soggetti privati coinvolti un peso intollerabile, avuto riguardo al raffronto tra gli interessi in gioco e stante il peso e l’urgenza, nel caso concreto, dell’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale ex art. 9 Cost. rispetto all’interesse economico dei destinatari del provvedimento » (punto 4.8).
A fronte delle richiamate statuizioni l’appellante lamenta la mancata comprensione da parte del giudice di prime cure del senso della censura, che non mirava alla contestazione del diniego ma del diniego e contestuale annullamento degli ALC in assenza di una previa verifica circa la sussistenza dei presupposti per procedervi effettuando una valutazione «concentrata unicamente su una nuova valutazione dell’interesse culturale » (pag. 30 dell’appello).
Le suesposte censure sono infondate.
In primis deve condividersi la lettura della censura operata dal Tar che l’appellante rimodula in questa sede esplicitando un significato parzialmente innovativo del capo di impugnazione di primo grado. In ogni caso, anche attribuendo alla censura la portata illustrata dall’appellante, non può che rinviarsi alle considerazioni già esposte scrutinando i precedenti motivi essendo stati pienamente verificati dall’amministrazione i presupposti legittimanti l’intervento in riforma del giudizio espresso a livello locale e la legittimità della contestualità fra la rimozione degli ALC rilasciati e il diniego di rilascio.
Quanto alla apodittica affermazione circa l’inidoneità allo scopo del provvedimento impugnato, la disconosciuta appropriatezza del mezzo utilizzato e l’eccessività del sacrificio imposto al privato, richiamato quanto già esposto in merito a detti specifici profili, non può che rammentarsi come l’intervento in autotutela sia espressione di un generale e inesauribile potere dell’amministrazione di rimeditare le proprie determinazioni che, nel caso di specie, si rendeva necessario a tutela dell’interesse alla conservazione del patrimonio culturale nazionale (ampiamente illustrato nel provvedimento impugnato) il cui impatto sulla posizione del privato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi assolutamente proporzionato alla finalità perseguita.
Sul punto deve evidenziarsi come lo stesso appellante riconosca la rilevanza dell’interesse dell’amministrazione affermando che « in linea generale è consolidata la preminenza dell’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale di cui all’art. 9 cost. rispetto all’interesse privato alla proprietà (seppur anch’esso tutelato dalla Costituzione) » (pag. 25 del ricorso di primo grado).
Pur condividendo in linea di principio la posizione dell’appellante circa il carattere non assoluto del principio enunciato, con conseguente necessità di esercitare il potere nel modo meno lesivo possibile, deve ancora una volta rilevarsi che non risultano comprovate in questa sede, se non mediante generiche allegazioni, le enunciate violazioni dei principi di proporzionalità, congruità e ragionevolezza che delimitano il perimetro di insindacabilità delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione se non allegando soggettive valutazioni alternative.
18. Con il capo d’impugnazione C l’appellante censura il rigetto dei motivi aggiunti proposti in primo grado avverso la dichiarazione « di eccezionale interesse artistico e storico per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, nonché di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante » ex artt. 10, comma 3, lett. a), d), d-bis) ed e) e 13 del Codice.
Con il sotto-capo C.9 è dedotta l’erroneità del rigetto del primo motivo aggiunto censurando la sentenza laddove il giudice di prime cure afferma che « l’accertata infondatezza delle censure svolte con il ricorso introduttivo conduce a ritenere non suscettibile di positivo apprezzamento il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, formulato in termini di illegittimità derivata » (punto 5.1).
La censura è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. « il ricorso in appello deve contenere … l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata … ».
Sul punto la Sezione, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha già avuto modo di affermare come la norma « impone che siano indicate le statuizioni oggetto di impugnazione, e, inoltre, che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò per la ragione che il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (ex multis: Cons. Stato, Sez. VII, n. 9165 del 15 novembre 2024; Cons Stato, Sez. III, n. 9084 del 12 novembre 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 503 del 15 gennaio 2024) » (Cons. stato, Sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3600).
Nel caso di specie l’appellante si limita a dedurre che il Tar « ritenendo corretta l’azione amministrativa, non ha rilevato l’illegittimità derivata del Decreto e della Richiesta di cui al primo motivo aggiunto » insistendo « per l’illegittimità derivata dei provvedimenti citati come dedotto nel motivo 1 del Ricorso per Motivi Aggiunti, cui si rinvia » (pag. 31 dell’appello): formulazione non coerente con lettera della norma e con il significato precisato nei suesposti termini dalla giurisprudenza.
19. Con il sotto-capo C.10 l’appellante censura la sentenza nella parte in cui (punto. 5.2) respingeva il secondo motivo aggiunto con il quale il Signor IN contestava il supporto motivazionale del decreto cogliendo un profilo di contraddittorietà nella determinazione dell’amministrazione laddove, dopo aver assunto a fondamento del provvedimento di autotutela l’importanza della considerazione unitaria dei beni, non avrebbe, come imposto dal « principio di coerenza tra gli atti amministrativi » (pag. 31 dell’appello), reiterato tale motivazione a supporto del decreto che « non fa alcun riferimento specifico all’importanza dell’unicum » (pag. 32 dell’appello).
Ciò, a parere dell’appellante, dimostrerebbe come il provvedimento di autotutela non mirasse a riparare un errore istruttorio ma a rinnovare le proprie valutazioni « sulle stesse basi istruttorie con scelte diverse » (pag. 32).
Evidenziato che tavolo e sedie erano inserite in un open space di casa IN costituendo una minima parte del mobilio presente, e come tale inidonea « a restituire l’idea complessiva » dell’arredo in un contesto non più esistente dopo il trasloco dei proprietari, l’appellante evidenzia che, nonostante il giudice di prime cure precisi che la Relazione VO – VA (parte integrante del decreto) « metterebbe in luce la funzione svolta dal tavolo e dalle sedie … [considerandoli] unitariamente quali componenti della “sottozona” », supporta la statuizione richiamando il successivo passaggio in cui si afferma che i beni « fanno parte di un ambiente unico per la zona giorno in cui le funzioni del soggiorno, studio e della zona pranzo sono ritmate e compartimentate da mobili speciali che suddividono l’ambiente in sotto-zone in una originale interpretazione di un moderno open space ».
Il giudizio del Tar sarebbe erroneo poiché, pur essendo il decreto motivato con un generico riferimento ai beni quale parte di un complesso più ampio, la determinazione non conterrebbe alcun riferimento all’importanza degli stessi quale unicum palesandosi in tal modo un profilo di contraddittorietà fra i contenuti del provvedimento di autotutela e quelli del decreto di apposizione del vincolo.
Il motivo è infondato.
Le doglianze dell’appellante scontano l’erronea considerazione che l’unicità valorizzata nei provvedimenti impugnati non è riferita all’intero complesso di arredi di Casa IN, e in particolare ai manufatti presenti nell’ open space , ma al solo tavolo e sedie, costituente in sé un unicum .
Come in parte già evidenziato, l’amministrazione fonda il proprio agire sul rilievo che « gli arredi d’arte in questione costituiscono un complesso unitario » (come tale presentato anche nel catalogo di vendita della Casa d’aste), specificando che « tavolo e sedie costituiscono un tutt’uno inscindibile » come comprova la circostanza che venivano conservati dai proprietari « per ben 37 anni dal 1983, anno in cui l’appartamento fu disfatto, ad oggi … ».
La circostanza che l’atto contenga plurimi riferimenti al contesto più ampio nel quale si inserivano (elemento che indubbiamente accresce il loro valore testimoniale) non esclude per ciò solo la loro autonoma rilevanza, come confermano i riferimenti, anche questi contenuti nel provvedimento (e già illustrati), alle particolari caratteristiche costruttive e alla qualità delle finiture minuziosamente descritte.
Tali considerazioni non trovano smentita nella successiva dichiarazione ove:
- pur evidenziando che il tavolo « può aver fatto parte dell’arredo, progettato nel 1945/1946, della casa torinese di DA e AR IN, ma anche della casa, nel capoluogo piemontese, di AN e UG IN », indicato come « già in parte oggetto di vendite », viene richiamato il verbale dell’Ufficio Esportazione « in data imprecisata compresa fra il 5 settembre 2019 e l’8 ottobre 2019 » ove già il tavolo veniva definito « elegante nella sua essenzialità … contraddistinto da un’ardita distribuzione del carico dei pesi nella minor superfice possibile »;
- si specifica che « la suite sala da pranzo, composta da tavolo e sei sedie … rivesta come bene complesso l’interesse artistico e storico-relazionale particolarmente importante … ».
Deve quindi riconoscersi che, come si desume dalla sentenza del Tar, la complessiva condotta dell’amministrazione trovi fondamento nel rilievo che viene riconosciuto ai presenti fini alla suite tavolo-sedie risultando l’inserimento nel più ampio, e oggi non più esistente, arredo complessivo dell’abitazione dei Signori IN, un elemento ulteriore, ma non di per sé necessario, a sostenere sotto il profilo motivazionale il decreto.
Conferma di ciò si trae con tutta evidenza dalla circostanza che l’intervento in autotutela, come esaustivamente illustrato in entrambi i provvedimenti impugnati, si rendeva necessario proprio in virtù dell’inattendibilità della valutazione (in quanto compiuta) in sede separata del tavolo e delle sedie costituenti la suite da pranzo.
20. Con il sotto-capo C.11 l’appellante censura la sentenza nella parte in cui (punti 5.3, 5.4 e 5.5) respingeva il terzo, quarto e quinto motivo aggiunto.
Con il terzo motivo aggiunto era dedotto che non fosse sufficientemente motivata la pretesa rarità dei beni censurando il provvedimento in particolare laddove afferma che « i pezzi unici di RL LI [sono] al momento del tutto assenti da qualsiasi istituzione italiana » nonostante:
- risulti dalle relazioni acquisite la presenza fra i cc.dd. « ED IO » (anch’essi opera del LI) di un tavolo e sedie « del tutto simili » (pag. 10 dei motivi aggiunti di primo grado) peraltro già acquisiti dal Ministero della Cultura;
- sia presente « in uno dei musei italiani di design più noti al mondo » (non meglio precisato) un intero salotto definito nella Relazione De OR (documento acquisito al procedimento) come progetto analogo;
- siano presenti nella casa museo del LI a Torino « quasi tutti i mobili originali disegnati o scelti dal LI e precisamente disposti nell’allestimento generale ».
In sintesi il provvedimento sarebbe erroneo ove ritiene fondamentale l’assenza di esemplari del LI in collezioni pubbliche e la sentenza sarebbe errata nel ritenere irrilevante tale errore.
Il Tar avrebbe quindi errato nel respingere la censura condividendo l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato per la quale « l’importanza di acquisire il tavolo e le sedie de quibus, in quanto parte dell’arredo dell’appartamento di DA e AR IN, di cui sono rimasti in Italia pochissimi pezzi… ».
Il motivo è infondato.
Premesso che il decreto impugnato non si fonda sull’unicità della suite quale arredo riconducibile al LI ma come precisato nel decreto sulla rarità delle opere dell’autore, deve condividersi l’affermazione del Tar per la quale non può attribuirsi all’acquisizione degli ED IO il significato invocato dall’appellante che semmai comprova la rilevanza delle opere supportando l’interesse al loro mantenimento sul territorio nazionale.
Per altro verso, le relazioni tecniche acquisite al procedimento mettono in luce, come già chiarito, l’importanza dei beni costituenti la suite che, in quanto realizzati per arredare l’appartamento dei Signori DA e AR IN, « appartengono ad una delle realizzazioni più significative dell’opera di RL LI e contribuiscono alla configurazione complessiva di uno dei più importanti esempi di ricerca dell’architettura degli interni italiana del dopoguerra » (pag. 1 della Relazione Storico Artistica VO-VA ).
Le caratteristiche che ne determinano la rilevanza ai presenti fini sono ben illustrate nella Relazione che descrive il tavolo (« costituito da una struttura ad albero in legno sagomato verniciato nero e da un grande piano di cristallo da essa supportato. L’idea di LI per alleggerirne l’immagine è di eliminare l’elemento della traversa annullandolo il più possibile grazie alla creazione di incastri tra i montanti e due longheroni longitudinali rastremati in acero tra loro collegati da tiranti in ottone. Il supporto del cristallo è altresì garantito da elementi in fusione di ottone che lo supportano in posizione semi-centrale. La commistione tra elementi artigianali di tipo tradizionale come la struttura delle gambe ed elementi di un artigianato modernizzato come i giunti di collegamento e i distanziali in fusione di ottone o i semilavorati di tipo aeronautico presenti sul piano ne fanno un oggetto del tutto sperimentale per la sua epoca ») e le sedie (a « tre gambe dette “in punta di piedi” pensate per liberare spazio in planimetria e realizzate in acero color nero con un rivestimento in pelle color verde profondo dall’inusuale larghezza della seduta rispetto al suo schienale che ne esalta un’idea di movimento ») (pag. 2 delle Relazione) pervenendo alla conclusione che sia « necessario che la suite da sala da pranzo in questione, ultima fondamentale testimonianza dell’originale layout dell’appartamento, purtroppo irrimediabilmente perduto, venga sottoposta a tutela, inaugurando così, seppure tardivamente, una politica di salvaguardia e valorizzazione degli arredi e pezzi unici di RL LI al momento quasi del tutto assenti dalle istituzioni museali italiane » (pag. 3).
Il testo della Relazione VO-VA , come anticipato parte integrante del decreto, smentisce inoltre che la dichiarazione contestata si fondi sulla unicità dei beni (essendo evidenziato come ne esistano altri realizzati per casa IO nel 1944, per casa ET nel 1949 e per casa OV nel 1955).
Ciò premesso devono ritenersi privi di fondamento anche il quarto e quinto motivo aggiunto con i quali vengono sostanzialmente riproposte le censure precedenti al fine di sostenere l’insussistenza di un concreto interesse al ritiro degli attestati allegando che l’istruttoria svolta sarebbe lacunosa e che la motivazione del decreto sarebbe inidonea « ad esprimere le ragioni del vincolo ».
In particolare era dedotto che le Relazioni De OR e VO-VA sarebbero state elaborate in assenza di un esame diretto dei beni ma basandosi sulla loro rappresentazione fotografica e che le conclusioni in dette sedi rassegnate « non sono poste in relazione con le risultanze dei pareri della Commissione dell’Ufficio Esportazione » (pag. 15 dei motivi aggiunti di primo grado) che non ritenevano la suite di particolare importanza.
Circa tale specifico profilo deve rilevarsi che, come illustrato nella sentenza contestata, l’Architetto De OR è un esperto che vanta una approfondita conoscenza delle creazioni del LI e, nella sua Relazione (le cui conclusioni si rinvengono in parte anche nella Relazione VO-VA ) pone in risalto le peculiari caratteristiche degli arredi in questione illustrando le caratteristiche che testimoniano « l’importanza storica della ricerca progettuale » che fanno della suite « uno dei più importanti esempi di ricerca dell’architettura degli interni italiana del dopoguerra ».
Quanto al merito della dichiarazione di interesse dall’appellante contestato, riproponendo argomenti in buona parte già scrutinati, non può che rilevarsi come anche in questa sede la critica al provvedimento e alla sentenza che ne statuiva la legittimità, sia generica e basata su personali considerazioni in assenza di concrete allegazioni a sostegno della pretesa incongruità della misura.
Si è infatti già esposto che l’amministrazione si esprimeva valutando la qualità artistica dei beni; la loro rarità sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo; la rilevanza della rappresentazione e l’appartenenza ad un complesso storicamente e artisticamente rilevante, in piena coerenza con gli « Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato d libera circolazione … » di cui all’allegato al D.M. 6 dicembre 2017 n. 537, esprimendo un giudizio, per le ragioni esposte, ampiamente discrezionale e non scalfito dalla soggettive valutazioni dell’appellante.
Come infatti già affermato dalla Sezione « l’apprezzamento da parte dell’amministrazione ai fini dell’imposizione di scelte di vincolo legate a poteri ed obiettivi di valenza culturale si atteggia come un apprezzamento ampio dell’interesse pubblico a tutelare cose che, attenendo direttamente o indirettamente alla storia, all'arte o alla cultura, per ciò che esprimono e per i riferimenti con queste ultime, sono reputate meritevoli di conservazione. Tuttavia l’interesse pubblico alla tutela della cosa che attenga direttamente o indirettamente alla storia, all'arte o alla cultura è direttamente collegato con una valutazione in termini di particolare interesse della cosa per i propri pregi intrinseci o per il riferimento della medesima alle vicende della storia dell'arte o della cultura, sicché l'espressione precipua dell'attività tecnico-discrezionale dell'amministrazione si ha nel momento della formulazione del giudizio di particolare rilevanza del bene, discendente a sua volta o dal riconoscimento di un peculiare pregio del medesimo, o dal riconoscimento di un particolare collegamento di esso con le vicende della storia, della cultura e dell'arte » (Cons. stato, Sez.VI, 27 dicembre 2023, n. 11204).
In coerenza con le illustrate coordinate giurisprudenziali può quindi affermarsi la sufficienza degli approfondimenti istruttori dell’amministrazione le cui conclusioni appaiono prive di qualsiasi profilo di illogicità e immuni da travisamenti di sorta, sostanziandosi in un giudizio plausibile ancorché non condiviso dal proprietario.
21. Con il sotto-capo C-12 è censurato sotto altro profilo il punto 5.5. della sentenza ove viene rigettato il quinto motivo aggiunto ritenendo correttamente esercitata, da parte dell’amministrazione, la propria discrezionalità (tecnica) nell’adozione del decreto in punto di pregio e rarità dei beni.
In detta sede il ricorrente, elencati i verbali dell’ufficio Esportazione e la Relazioni De OR e VO-VA , deduceva:
- « omessa pronuncia sul lamentato sviamento di potere » individuando nuovamente il profilo di illegittimità nell’aver motivato prescindendo dalla valutazione dei beni come un unicum ;
- « omessa pronuncia circa la contraddittorietà tra motivazione del Provvedimento e del decreto sulla natura di unicum dei Beni » reiterando la già esaminata censura per la quale il decreto non si fonderebbe sulla considerazione dei beni quale unicum , a differenza del provvedimento che si reggerebbe su tali argomentazioni, affermando che non sarebbero comprensibili le ragioni per le quali il Tar riteneva legittimi entrambi i provvedimenti nonostante siano « in evidente contrasto su un punto fondamentale »;
Il motivo, basato sul già scrutinato profilo di contraddittorietà circa la consistenza di unicum di tavolo e sedie, è infondato per le ragioni già esposte.
22. Con il sotto-capo C.13 l’appellante lamenta l’omessa pronuncia sul quinto motivo aggiunto e in particolare in merito alla dedotta « violazione dell’art. 10 co. 3, lett. a, CBC in relazione alla valutazione di interesse storico ed artistico particolarmente importante ».
A tal proposito l’appellante espone che il Tar avrebbe erroneamente considerato come non formulata la richiamata contestazione respingendo quindi erroneamente il successivo sesto motivo aggiunto riconoscendo una inesistente « acquiescenza all’applicazione del vincolo », e ciò nonostante il ricorrente avesse « dedicato un intero motivo da intendersi qui riproposto, alla contestazione dell’applicazione del vincolo »
La sentenza è pertanto censurata nella parte in cui afferma che « l’imposizione del vincolo sulla base della lettera a) … non è tuttavia oggetto di contestazione da parte del ricorrente, di talché la qualità di bene culturale acquisita dall’opera per effetto del decreto gravato non sarebbe comunque destinata ad essere scalfita dall’eventuale accoglimento delle censure svolte nell’ambito del motivo in disamina » (punto 5.6.1).
La censura può essere scrutinata congiuntamente al successivo sotto-capo d’impugnazione C.14 con il quale l’appellante lamenta l’erroneo rigetto del sesto motivo aggiunto (punti 5.6, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 della sentenza) con il quale, contrariamente a quanto statuito dal Tar, deduceva la violazione dell’art. 10, comma 3, lett. d), d- bis ) ed e) del Codice.
La cesura è sviluppata allegando che la sentenza del Tar sarebbe errata nella parte in cui:
- (punto 5.6.2) afferma la legittimità della motivazione del decreto nonostante, come affermato da « costante giurisprudenza » (pag. 36 dell’appello) non meglio specificata, ai fini della dichiarazione di interesse non sia sufficiente l’appartenenza del bene ad un soggetto « per motivare il vincolo relazionale » dovendo lo stesso « aver avuto una particolare importanza, trascendente il bene in sé in relazione ad uno specifico evento o fatto storico» mentre, nel caso di specie, non sarebbe individuato «il fatto storico preciso di cui i Beni sarebbero simbolo »;
- (punto 5.6.3) non censura il richiamo alla lett. d- bis ) del comma 3 dell’art. 10 del Codice nonostante nella determinazione impugnata non venga affermato alcun interesse per l’integrità e completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- (punto 5.6.4) non rileva come il concetto di complesso di cui alla lett. e), riferito ai beni, non sia compatibile con quello di unicum affermato nel provvedimento posto che il vincolo collezionistico assoggetterebbe a tutela una pluralità di oggetti « non vincolati fra loro » rendendo necessaria una specifica motivazione circa la loro affermata inscindibilità;
Le suesposte censure sono infondate.
23. Con riferimento alle censure di cui al sotto-capo C.13 deve rilevarsi che, in sede di motivi aggiunti, l’appellante articolava il sesto capo di impugnazione secondo il seguente ordine, rubricando le solo violazioni dell’art. 10, comma 3, lett. d), D-bis) ed e):
- « 6.1 Illegittimità del Decreto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, co. 3, lett. d) CBC »;
- «6 .2 Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, co. 3, lett. d-bis) CBC »;
- «6 .3 Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, co. 3, lett. e) CBC ; contraddittorietà tra il Decreto e il Provvedimento; sviamento di potere del provvedimento ».
Manca quindi nel sesto motivo aggiunto, come evidenziato dal Tar, una espressa contestazione circa la violazione dell’art. 10, comma 3, lett. a) a norma del quale « sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ».
Sul punto deve riconoscersi che la contestazione del riconosciuto interesse artistico e storico dei beni era comunque rilevabile dalle complessive narrative del ricorso trattandosi di censura che investiva trasversalmente la quasi totalità dei capi di impugnazione.
Riconosciuta la formulazione della censura in primo grado (che determina la necessità del suo scrutinio in questa sede in ossequio al principio devolutivo dell’appello) non possono tuttavia che essere richiamate le considerazioni già svolte a sostegno della congruità del giudizio dell’amministrazione in ordine al pregio storico e artistico dei beni, ripetutamente contestate con i precedenti capi d’impugnazione con censure già disattese.
Quanto alle ulteriori doglianze, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Codice, « Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13 : …
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse artistico o storico ».
Quanto alla pretesa violazione del precetto di cui alla sopra richiamata lett. d), la censura sconta un evidente travisamento dei contenuti della norma laddove l’appellante individua il profilo di illegittimità nell’inesistenza di una relazione che leghi i beni ad « uno specifico evento o fatto storico » nonostante la disposizione richiami anche la necessità di un « riferimento » alla storia dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere.
Tale « riferimento » è chiaramente evidenziato nel decreto impugnato mediante espresso richiamo alle Relazioni De OR e VO-VA laddove affermano:
- che i beni « contribuiscono alla configurazione complessiva di uno dei più importanti esempi di ricerca dell’architettura degli interni italiana del dopoguerra »;
- che « si tratta comunque dopo le esperienze di casa LE e di casa EV di due esempi della piena maturità progettuale raggiunta dal progettista torinese e uno dei momenti più chiari sia della sua presa di distanza da ogni impostazione razionalista sia dal superamento di certo storicismo in funzione della elaborazione di una sua consolidata poetica personale »;
- che sotto il profilo tecnico, (quanto al tavolo) « la commistione tra elementi artigianali di tipo tradizionale come la struttura delle gambe ed elementi di un artigianato modernizzato come i giunti di collegamento e i distanziali in fusione di ottone o i semilavorati di tipo aeronautico presenti sul piano ne fanno un oggetto del tutto sperimentale per la sua epoca »;
- che i beni si inserivano in un contesto (l’appartamento di DA e AR IN) « da anni oggetto di studio nei corsi di Laboratorio dell’Architettura degli Interni presso il Politecnico di Milano e oggetto di specifiche pubblicazioni che ne confermano l’importanza storica della ricerca progettuale »;
- che i beni sono « al centro di numerose e specifiche pubblicazioni che ne confermano l’importanza storica ».
E’ infine infondata anche la dedotta violazione della disposizione di cui alla lett. d- bis ).
La deduzione, nei termini formulati in appello, trova smentita nel decreto ove il riferimento al patrimonio nazionale è ben esplicitato laddove si evidenzia come la suite da pranzo « rivesta come bene complesso l’interesse artistico e storico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione » (pag. 5 del decreto).
Tuttavia non può non rilevarsi come in sede di motivi aggiunti la censura fosse sviluppata sotto un differente profilo, ovvero deducendo che il rilievo attribuito ai beni a salvaguardia dell’integrità e completezza del patrimonio culturale della Nazione risulterebbe attenuato dalla presenza sul territorio nazionale « degli altri beni rappresentativi di LI (si cita ancora il complesso degli ED BO » rendendo necessario motivare in merito alle ragioni per le quali « i Beni da considerare come unicum, dovrebbero rivestire tale ruolo pur in presenza di beni analoghi di proprietà pubblica » (pag. 18 dei motivi aggiunti).
In ogni caso, è già stato evidenziato come l’amministrazione non abbia fondato le proprie determinazioni sulla unicità dei beni in questione, sottolineandone semmai la rarità che ne rendeva opportuna la conservazione.
Anche per quanto riguarda l’intervenuta acquisizione alla proprietà pubblica degli ED IO è stato già esposto che la circostanza non smentisce ma, al contrario, supporta la decisione di inibire la libera circolazione dei beni appartenenti al IN.
Quanto infine alla pretesa violazione del precetto di cui alla lett. e), il profilo di contraddittorietà fra la considerazione dei beni da parte dell’amministrazione quale unicum e il riferimento contenuto nella disposizione alle collezioni è solo apparente posto che la lett. e) del comma 3 dell’art. 10 del Codice si riferisce, anche a « serie di oggetti » che « rivestano come complesso un eccezionale interesse artistico o storico ».
A tale definizione, come già rilevato, non è irragionevole ricondurre i beni oggetto della presente controversia, composta da sette oggetti, dotati ciascuno da una astratta individualità, ma nel loro complesso apprezzati ai presenti fini come componenti una unitaria suite da pranzo.
Corretta deve pertanto ritenersi l’affermazione del Tar nel disattendere il profilo di contraddittorietà rilevato dall’appellante « tra l’affermata unità estetico-funzionale del tavolo e delle sedie, valorizzata nel provvedimento impugnato con ricorso introduttivo » e il « decreto di vincolo in relazione al particolare pregio che ne deriva per l’opera come insieme » (punto 5.6.4)
24. Con il sotto-capo C.15 l’appellante censura la sentenza (punto 5.8) nella parte in cui respinge l’ottavo motivo aggiunto con il quale era ordinato ai proprietari e detentori dei beni di « disporre il rientro immediato– e comunque entro e non oltre il termine di 40 giorni dal ricevimento della presente – dei suddetti arredi in Italia con successiva comunicazione del luogo di custodia e/o conservazione dello stesso onde consentire i dovuti controlli da parte della competente Soprintendenza e di eventuali istituti specialistici ministeriali ».
L’appellante deduce che l’atto presenterebbe « elementi alieni rispetto al paradigma normativo, non essendo comprensibile se essa abbia contenuto cogente, oppure no, né quali siano le conseguenze in caso di inosservanza di quella che è denominata “richiesta” » e che il Tar avrebbe erroneamente « ritenuto che la Richiesta fosse un atto dovuto » posto che « l’atto, atipico, non ha contenuto di diffida civilistica né provvedimentale e non può rivestire esecutività né esecutorietà » e non sarebbe dato comprendere « a quale fine l’atto avrebbe dovuto essere emanato rappresentando un atto dovuto ».
Tale incedere violerebbe l’art. 21 ter della L. n. 241/1990 poiché costituirebbe « un esercizio atipico - illegittimo - di un potere riconosciuto all’Amministrazione in modo rigido e tipico ».
La censura è infondata.
L’ordine di rientro censurato trova causa nel venir meno degli effetti del titolo in virtù del quale i beni venivano trasferiti all’estero, nonché nell’intervenuta dichiarazione di interesse degli stessi che richiede, per esigenze di conservazione e tutela del patrimonio culturale, la loro conservazione sul territorio nazionale.
Ciò in ossequio al principio di territorialità cui è informata la disciplina di settore e che trova, per quanto qui di interesse, il proprio referente normativo nell’art. 65, comma 1, del Codice a norma del quale « è vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 ».
Non può pertanto affermarsi che l’ordine di rientro impugnato sia privo di base atteso che deve ritenersi altresì coerente con il principio scolpito dall’art. 1 del Codice che ne disvela il carattere attuativo dell’art. 9 della Costituzione sancendo l’obbligo della « Repubblica » di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, concorrendo con ciò « a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura ».
Deve quindi riconoscersi la correttezza del giudizio del Tar laddove osserva che « l’ordine in contestazione, costituendo atto meramente conseguenziale ed esecutivo dell’intervenuta dichiarazione di interesse pubblico del dipinto [trova] la sua fonte normativa proprio negli artt. 13 e ss. D.lgs. n. 42/2004 attributivi di un potere che è stato legittimamente esercitato dal Ministero onde non rendere inutiliter data siffatta dichiarazione” (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, n. 9410 del 2021, cit.) … ».
25. Con il capo d’impugnazione D, sotto-capo D.16, l’appellante censura il rigetto della domanda risarcitoria (punto 6) deducendo che, anche quando gli ALC fossero da considerarsi illegittimi, non potrebbe essergli negato il ristoro dei danni patiti facendo valere nei suoi confronti una inesistente responsabilità in conseguenza dell’inoltro di due distinte, e non contestuali, domande di rilascio dei titoli.
La sentenza è censurata nella parte in cui afferma che la legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione non consentisse di riconoscere l’ingiustizia del danno, escludendo altresì la configurabilità di « una responsabilità per danno da comportamento amministrativo, sub specie di lesione del legittimo affidamento del privato beneficiario del provvedimento favorevole poi ritirato in autotutela (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 29 novembre 2021 n. 19, 20 e 21; Cons. St., Sez. V, 20 marzo 2023, n. 2802) ».
L’appellante ribadisce che la contestualità fra le due istanze di rilascio dell’ALC non sarebbe imposta da alcuna norma residuando in capo al cittadino la libertà di presentare « delle Denunce, complete e corrette, a seconda della propria maggior comodità nella gestione dei propri Beni. Non si ritiene possibile, di contro, affermare che sia colpevole e quindi non tutelato l’affidamento di chi, in osservanza di una norma, si interfacci con l’apparato pubblico; una conclusione diversa porterebbe alla sanzionabilità ex post di condotte legittime, in evidente contrasto con il principio di legalità, trasparenza e certezza del diritto » (pag. 39).
Evidenzia ulteriormente che il vizio rilevato dall’amministrazione nel rilascio degli ALC non potrebbe che essere imputabile alla carente istruttoria dell’Ufficio Esportazione con conseguente ingiustizia del danno patito in proprio in ragione dell’illegittimo agire dell’amministrazione lesivo del proprio affidamento circa la correttezza dei titoli rilasciati.
Chiede pertanto il ristoro dei danni « come da richiesta in primo grado », specificati in detta sede nel mancato introito del ricavato della vendita dei Beni in ordine alla quale sussistevano «concrete possibilità di aggiudicazione» al prezzo di 1.200.000 sterline (capo 11 del ricorso di primo grado).
La già evidenziata riqualificazione del provvedimento di ritiro in termini di revoca (anziché annullamento d’ufficio) esclude, come già evidenziato, il ristoro del danno nei suesposti termini (ma anche qualificando l’autotutela in termini di annullamento d’ufficio, la rilevanza assenza di illegittimità, per tutte le ragioni già vedute, farebbe venir meno il primo presupposto dell’invocata ingiustizia del danno ai fini della domanda risarcitoria).
Sussiste invece, come peraltro invocato dallo stesso appellante (v. sotto-capo B.8), il diritto alla corresponsione di un indennizzo in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 quinquies , comma 1, ultimo periodo ove si dispone che « se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo ».
L’omesso riconoscimento dell’indennizzo è tuttavia privo di impatto sulla validità ed efficacia del provvedimento impugnato poiché, come già affermato in giurisprudenza, « dall’autonomia sul piano sostanziale di questa disposizione amministrativa di esborso finanziario rispetto al presupposto ritiro di un precedente provvedimento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico si evince innanzitutto che la mancata previsione di tale forma di ristoro non comporta l’invalidità della determinazione assunta in autotutela, in applicazione del principio di carattere generale utile per inutile non vitiatur (art. 1419 cod. civ.) » (Cons. stato, Sez. V, 8 marzo 2017, n. 1100).
È tuttavia consentito, trattandosi di materia rientrante fra le ipotesi di giurisdizione esclusiva, azionare la pretesa patrimoniale dinanzi al giudice amministrativo che dovrà verificare la sussistenza dei relativi i presupposti e, in particolare, quello della condotta incolpevole del privato che non deve aver dato causa all’adozione del provvedimento di revoca (circostanza già esclusa).
In punto di quantificazione, non essendo l’indennizzo, a differenza del risarcimento, mirato al ripristino della situazione patrimoniale preesistente, integrando invece una misura adi compensazione per un danno conseguenza dell’adozione di un atto legittimo avente una funzione compensativa svincolata dall’effettiva consistenza del pregiudizio, la sua entità non potrà che essere determinata parametrandolo al solo danno emergente.
Nel caso di specie, il pregiudizio arrecato dall’ondivago agire dell’amministrazione è pacifico avendo il proprietario della suite effettuato un trasferimento dei beni all’estero, sostenendone i costi, in virtù di due titoli a quel momento validamente rilasciati, trovandosi esposto, a seguito della rivalutazione circa l’opportunità del loro rilascio, ad ulteriori costi per adempiere all’ordine di rientro degli stessi sul territorio nazionale.
Ne deriva che l’amministrazione dovrà procedere alla liquidazione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 commisurandolo ai costi sostenuti e documentati per il duplice trasporto dei beni, previa verifica di congruità degli stessi.
Si intende quindi che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., l’amministrazione dovrà formulare a parte appellante una proposta, coerente con i criteri appena indicati, entro 60 giorni della comunicazione della presente sentenza e che, in caso di mancato accordo (o prima ancora di mancata proposta), sarà possibile il rimedio previsto dal medesimo comma.
26. Quanto infine alla dedotta omessa considerazione da parte del Tar dell’istanza istruttoria formulata con i motivi aggiunti proposti in primo grado, tesa ad acquisire « chiarimenti all’Amministrazione resistente in relazione alla motivazione del Decreto e, in particolare, circa il maggior rilievo dei Beni rispetto agli ED BO, recentemente acquisiti dallo Stato e del tutto simili », deve disattendersi la reiterazione in questa sede della stessa essendo rivolta all’acquisizione di elementi già desumibili dagli atti del giudizio (motivazione del decreto) o irrilevanti ai fini della presente decisione (riferimento agli ED IO ).
27. Per quanto precede, l’appello deve essere accolto in parte, ovvero limitatamente al censurato rigetto della domanda risarcitoria ed alla richiesta riqualificazione del provvedimento impugnato in termini di revoca, riconoscendo al proprietario la spettanza dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 da determinarsi su iniziativa dell’ammirazione nei termini sopra illustrati, confermando il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.
28. La specificità delle questioni trattate e il parziale fondamento dell’appello determina la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
accoglie la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo, nei termini di cui in motivazione;
respinge per il resto l’appello, in particolare per quanto concerne le domande di annullamento proposte;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA TI, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
MA PP, Consigliere, Estensore
Roberta VA, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PP | HA TI |
IL SEGRETARIO