Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1285.
(Obbligazione alternativa).
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
(Obbligazione alternativa).
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
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- 1. penale di estinzione anticipata ArchiviAvv. Maria Esposito · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024 · 239.87625
[…] La penale da estinzione anticipata è una prestazione alternativa al pagamento degli interessi corrispettivi (art. 1285 c.c.). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2016, n. 1958Provvedimento: […] Trattasi dunque di obbligazione alternativa, la cui scelta è dunque rimessa al debitore, il quale, ai sensi dell'art. 1285 c.c, si libera eseguendo a sua scelta una delle due prestazioni dedotte in obbligazione.Leggi di più...
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- obbligazione alternativa