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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 704/2022 promosso da:
(P. IVA in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede in Savignano sul Panaro (MO), via Isonzo
n. 370, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Tournier e Pietro Tournier del foro di Bari, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Modena al Corso Canalchiaro n. 180;
APPELLANTE contro
(P. IVA ) in persona dell'amministratore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Vignola (MO), via Trinità n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Fabio Bazzani del foro di Modena e dall'Avv. Luca Pazzaglia del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Valsamoggia (BO) alla piazza XV Agosto n. 16;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Modena in data
01.03.2022 e depositata lo 09.03.2022 nel procedimento iscritto al n. 1252/2020 R.G., avente ad oggetto altri rapporti condominiali;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni Controparte_1 formulate con l'atto di appello dello 06.04.2022 e quindi: “- accogliere il primo ed il secondo motivo di appello e, perciò: 1) accertare e confermare la declaratoria di illegittimità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa, perché costruzione realizzata in violazione della distanza dai confini, come accertato nell'ordinanza di primo grado;
2) derivativamente, accertare l'obbligo della società
“ a rimborsare e corrispondere tutte le spese del procedimento di Controparte_2
accertamento tecnico preventivo di cui al R.G. n. 541/2019 del Tribunale di Modena;
3) condannare, pertanto, la società “ a pagare, in favore della società “ , Controparte_2 Controparte_1
per i titoli di cui al punto 2) che precede, la somma complessiva di € 10.907,04, oltre interessi legali” - accogliere il primo ed il terzo motivo di appello, e, pertanto: 1) accertare e confermare la declaratoria di illegittimità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa, perché costruzione realizzata in violazione della distanza dai confini, come già accertato nell'ordinanza di primo grado;
2) derivativamente, accertare e dichiarare l'obbligo della società “ a risarcire Controparte_2 tutti i danni subiti - in re ipsa - dalla società “ , in conseguenza della realizzazione Controparte_1
del suddetto manufatto in violazione della distanza dai confini;
3) conseguentemente, condannare la società “ a pagare, in favore della società “ , per detti Controparte_2 Controparte_1
danni, la somma, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 C.C., di € 10.000,00 - o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali”. - in via subordinata rispetto all'accoglimento del terzo motivo che precede, accogliere il primo ed il quarto motivo di appello, e, quindi: 1) Ammettere
- perché rilevante ed ammissibile - la prova testimoniale richiesta con l'atto di appello dalla società “
[...]
, ossia la seguente prova testimoniale: a) “Se vero che il manufatto prefabbricato di Controparte_1
tipo copri/scopri realizzato dalla società nei pressi del confine con la proprietà immobiliare della società
“ , adibito a laboratorio industriale ed uffici, sito in Savignano Sul Panaro (MO) Controparte_1
alla Via Isonzo civici 370 e 396, oscurava completamente tanto l'area cortiliva della suddetta proprietà immobiliare quanto la facciata del fabbricato collocato in detta proprietà; b) “Se vero che il suddetto manufatto impediva ai locali del fabbricato di proprietà della società adibiti ad Controparte_1
ufficio di usufruire della luce naturale e, in particolare dell'irradiamento solare”; c) “Se vero che, conseguentemente alla predetta situazione, era sempre necessario azionare l'illuminazione artificiale interna degli uffici per dare luce agli uffici stessi, con aggravio di costi di energia elettrica”; d) “Se vero che, sempre in conseguenza alla situazione di cui al punto b) che precede, i dipendenti della società
[...]
mostravano lentezza e nervosismo sul posto di lavoro”. e) “Se vero che il manufatto Controparte_1
prefabbricato di tipo copri/scopri realizzato dalla società nei pressi del confine con la proprietà immobiliare della società impediva il soleggiamento dell'area cortiliva predetta Controparte_1
2 proprietà immobiliare della società, che si presentava così costantemente con ghiaccio persistente e/o pozzanghere di acqua piovana o umidità persistente su tutta la superficie”. Si indicano come testimoni i sigg.ri , e , tutti c/o “ ; 2) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_1
confermare la declaratoria di illegittimità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa, perché costruzione realizzata in violazione della distanza dai confini, come già accertato nell'ordinanza di primo grado;
3) derivativamente, accertare e dichiarare l'obbligo della società “ Controparte_2
a risarcire tutti i danni subiti dalla società “ , come risultanti all'esito della
[...] Controparte_1 prova testimoniale e dall'esame degli altri elementi di prova forniti dalla società appellante, in conseguenza della realizzazione del suddetto manufatto in violazione della distanza dai confini;
4) conseguentemente, condannare la società “ a pagare, in favore della società Controparte_2
“ , per detti danni, la somma, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 Controparte_1
C.C., di € 10.000,00.- o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali”; - anche a seguito dell'accoglimento dei motivi che precedono, accogliere il primo ed il quinto motivo di appello, e, pertanto: 1) accertare la mancata soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado e, comunque, anche
a seguito dell'accoglimento dei motivi di appello proposti dalla società , e, perciò, Controparte_1 condannare, in applicazione dell'art. 91 C.p.c., la società “ a pagare, in favore Controparte_2 della società “ , le spese e competenze legali del giudizio di primo grado”; Controparte_1
l'appellata così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello, previa ogni declaratoria del caso conseguente alla irregolarità e nullità della procura allegata dall'appellante, per tutti i motivi esposti, nel merito, rigettare tutte le domande, sia istruttorie sia di merito formulate da siccome infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare Controparte_1 integralmente l'ordinanza repert. n. 748/2022 del 09/03/2022 Tribunale di Modena emanata all'esito della causa civile R.G. n. 1252/2020; con condanna della appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adverso richieste e salva impugnazione sul punto, si ribadisce la richiesta di essere ammessi a controprova su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi con i seguenti testimoni:
, residente a [...]; , residente Testimone_4 Testimone_5
a Savignano sul Panaro (MO), Via Vigna n. 12; , residente a [...]sul Panaro (MO), Testimone_6
Via Caravaggio n. 202. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte in sede di precisazione delle conclusioni”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 21.04.2020, (d'ora in avanti, per brevità, ) chiedeva al Tribunale Controparte_1 CP_3
di Modena, previa declaratoria di accertamento dell'illegittimità ed illegalità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri realizzato dalla società convenuta (d'ora in avanti, più Controparte_2
semplicemente, , di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i Controparte_4 CP_2
danni subiti dalla dal lontano 2012 a causa della illegittima costruzione del manufatto di cui CP_1
è causa da liquidarsi da parte del giudicante in via equitativa, ai sensi dell'art. 1126 c.c., nella misura di euro
10.000,00, o comunque in quella minore che sarà ritenuta di giustizia, condannare inoltre la Controparte_2
al pagamento delle spese e compensi di causa, nonché delle spese e compensi tutti della procedura ex art. 696
c.p.c., comprese le spese di c.t.u. e di c.t.p. della predetta procedura. Domandava altresì in via istruttoria l'acquisizione del fascicolo avente n. 541/2019 R.G. del Tribunale di Modena riguardante l'espletato accertamento tecnico preventivo.
Esponeva più specificamente di essere proprietaria del capannone, adibito a laboratorio industriale CP_1
ed uffici, sito in Savignano sul Panaro (MO) alla via Isonzo civici 370 e 396 e, altresì, di condurre in locazione il capannone sito al civico 344, capannoni ove svolge attività di lavorazione meccanica di alta precisione, che tra i propri capannoni era posizionato quello di proprietà della società , con sede Controparte_2
legale in Savignano sul Panaro (MO, ove veniva svolta attività di lavorazione meccanica di componenti di media e grande dimensione, che la predetta realizzava, mediante C.I.L. n. 191/12 del Controparte_2
24.05.2012 per opere di manutenzione straordinaria, un manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri, consistente in una struttura metallica con copertura in teli impermeabili che violava le norme di edilizia, si presentava estesa completamente, ad una distanza al confine di proprietà verso la pubblica via di 70 centimetri e al confine con la proprietà della di circa 60 centimetri e risultava quindi non rispettare Controparte_1
le distanze dai confini nonché le vedute e lo stillicidio, che, non avendo sortito alcun effetto sia la lettera di contestazione trasmessa per il tramite del proprio legale di fiducia in data 10.04.2018, sia la procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Modena, la ricorrente provvedeva a promuovere procedura ex artt. 696 c.p.c. avanti al Tribunale di Modena al fine di far accertare lo stato dei luoghi e le violazioni ed i danni causati dal manufatto prefabbricato realizzato dalla CP_2
nonché al fine di determinare le opere necessarie per la rimozione del manufatto in questione ovvero per la sua messa a distanza dal confine della proprietà della odierna ricorrente, nel rispetto delle distanze, delle vedute e dello stillicidio, con la quantificazione di tutti i relativi costi, e nella quale si costituiva la Controparte_2
contestando la ricostruzione dei fatti della ricorrente e le domande svolte, che l'elaborato peritale definitivo accertava che il manufatto in questione non rispettava le distanze minime dai confini previste dall'art. 19 delle
NTA del Comune di Savignano che indica una distanza minima dal confine di ml 5, a fronte dei ml 0.48
4 rilevati in sede di c.t.u. e l'indice di visuale libera (per quanto riguarda il rispetto delle vedute, non avendo il fabbricato di proprietà della società una veduta diretta sulla proprietà della società Controparte_1
ma solo una veduta obliqua, il manufatto realizzato non risultava violare il rispetto delle Controparte_2 vedute previsto dall'art. 907 c.c., quanto allo stillicidio, ad avviso del C.T.U. la distanza di 48 cm tra il manufatto ed il muretto di confine risultava sufficiente a garantire che le acque piovane e la neve che cadono sul manufatto scolassero nella proprietà di nello spazio presente tra il manufatto ed Controparte_2
il muretto di confine) e che, nonostante le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'accertamento tecnico preventivo, non vi era stata alcuna possibilità dei definizione conciliativa della lite ed il procedimento si era quindi concluso con il deposito della consulenza d'ufficio, così da rendere necessaria l'introduzione del giudizio di merito.
La ricorrente deduceva quindi come l'espletato accertamento preventivo avesse consentito di dimostrare pienamente i pregiudizi subiti e subendi dalla a seguito della realizzazione e posa in opera da parte CP_1
della del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa. Detti pregiudizi avevano Controparte_2
limitato il diritto di proprietà immobiliare della ricorrente nonché il pieno uso e godimento della predetta proprietà immobiliare sino ai primi giorni del febbraio 2020 allorquando quando Controparte_2
provvedeva a rimuovere la struttura abusiva in questione. Per circa otto anni, infatti, la costruzione del
Co manufatto di cui è causa aveva impedito ai locali del fabbricato della , in gran parte adibiti ad ufficio, di usufruire della luce naturale e, in particolare dell'irradiamento solare, con gravi conseguenze per la vivibilità
e lo svolgimento della normale attività lavorativa nei predetti locali ed anche con aggravio di costi di energia elettrica. Di qui ad avviso della ricorrente sussisteva il suo pieno diritto al ristoro dei danni subiti in ragione del mancato rispetto delle distanze dai confini, danno che secondo la Suprema Corte non necessita di specifica prova e che ben può essere liquidato in via equitativa.
Si costituiva con comparsa depositata il 14.05.2020 la quale faceva rilevare Controparte_2
preliminarmente che: - in base all'art. 698 c.p.c. l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito con la logica conseguenza della violazione di tale norma da parte della ricorrente che, senza autorizzazione alcuna, aveva depositato la relazione redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Co preventivo;
- la società convenuta aveva rimosso di propria iniziativa il manufatto in questione prima che instaurasse il giudizio di merito, a inizio febbraio 2020, non in seguito alle risultanze dell'accertamento tecnico
Co preventivo, ma unicamente perché aveva venduto il capannone proprio a , trasferendosi altrove;
- LG prima della instaurazione del giudizio di merito mai aveva chiesto alla convenuta il rimborso delle spese di ATP e il risarcimento dei danni, se una tal richiesta fosse stata formulata, esclusivamente pro bono Controparte_2
pacis e al fine di evitare un contenzioso su questioni di poco conto, avrebbe potuto prendere in considerazione l'eventualità di una soluzione transattiva. Nel merito deduceva come, a seguito del Controparte_2
5 procedimento per accertamento tecnico preventivo, anche in ragione delle difese articolate della resistente, soltanto una delle avverse contestazioni risultava parzialmente fondata ovvero la distanza dai confini mentre tutte le altre non sussistevano. In realtà, ad avviso della convenuta, l'espletato procedimento di ATP non avrebbe dimostrato “in pieno i pregiudizi subiti e subendi” dalla ricorrente a seguito della realizzazione e posa in opera da parte di del manufatto prefabbricato, per avere unicamente accertato la Controparte_2
violazione - in determinati casi - delle distanze legali, senza evidenziare alcun concreto pregiudizio. Al riguardo, la controparte nulla avrebbe provato, limitandosi ad affermazioni generiche e di mero stile, prive di reale contenuto, tenuto peraltro conto del trattarsi di capannoni a destinazione artigianale/industriale, situati in zona industriale ad altissima densità e non di civile abitazione in zona residenziale. LG al massimo potrebbe dimostrare un modesto ombreggiamento che però in quanto transitorio sarebbe già cessato e comunque sarebbe stato ininfluente. Quanto alle spese di ATP, tenuto conto delle risultanze del procedimento, le stesse avrebbero potuto essere compensate quantomeno per i tre quarti.
La convenuta insisteva quindi in via preliminare per declaratoria di irritualità dell'acquisizione della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con conseguente impossibilità di esame delle risultanze dell'ATP, nel merito chiedeva rigettarsi le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, in subordine, salvo gravame, limitare il rimborso delle spese di ATP alla somma di € 2.317,90, senza nulla riconoscere a titolo di risarcimento in quanto nessun danno è stato provato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese legali.
Il procedimento, previa acquisizione dell'ATP iscritto al n. 541/2019 RG, era istruito solo documentalmente, non essendo stato disposto il mutamento del rito come richiesto dalla ricorrente. Con provvedimento reso in data 15.06.2021, ritenuto essere pacifica l'intervenuta rimozione del manufatto di cui si discute a seguito di a.t.p. e che pertanto le parti devono tentare di comporre la vertenza, stante la cessazione della materia del contendere, con esborso da parte della resistente delle spese di a.t.p. ed a spese di giudizio compensate, il giudice istruttore rimetteva le parti avanti al mediatore assegnando termine di quindici giorni per depositare la relativa domanda onde comporre il giudizio nei termini indicati. Con successiva ordinanza dello 04.11.2022, rilevato che la mediazione aveva dato esito negativo, per quanto la proposta conciliativa avanzata dalla resistente apparisse equa, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava il procedimento per la discussione e decisione. All'udienza allo scopo fissata, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi alle memorie depositate e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 9 marzo 2022, il Giudice del Tribunale di Modena - osservato come l'a.t.p. in atti avesse appurato che il manufatto realizzato da non rispettava le distanze dai Controparte_2 confini, di qui la domanda risarcitoria con richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, e che l'an debeatur sussisteva essendo in re ipsa, ritenuto tuttavia che non constava il danno di cui si invoca liquidazione
6 equitativa, non essendo neppure dedotto un danno patrimoniale e non essendovi allegazione né tantomeno prova di altri pregiudizi né di eventuale danno biologico, rilevato, quanto all'unico profilo di danno ipotizzabile consistente in un “aggravio dei costi di energia elettrica” quale effetto dell'eventuale ombreggiamento dovuto al manufatto, che la ricorrente nulla aveva dedotto, né tantomeno provato e che la valutazione equitativa del danno non deve sopperire all'inerzia delle parti, considerato dunque che in difetto di prova da parte della ricorrente con riguardo all'unico profilo di danno ipotizzabile la domanda non meritasse accoglimento con condanna alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza - rigettava la domanda e condannava la ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate in euro 4.600,00 oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 15.04.2022, ha impugnato detta ordinanza Controparte_1
chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata la sua domanda risarcitoria ed è stata disposta la condanna alle spese di lite in favore della società convenuta, senza peraltro alcuna pronuncia sulle spese dell'a.t.p., proponendo all'uopo cinque motivi di gravame. Quale motivo di impugnazione generale per tutta l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., si duole l'appellante di violazione degli artt. da 112 a 116 c.p.c. anche in correlazione all'art. 2697 c.c., degli artt. 702 ter, 183 e 91 c.p.c. nonché del pacifico orientamento in materia della Corte di cassazione. Ad avviso della il Giudice del Tribunale di CP_1
Modena avrebbe fatto malgoverno delle norme applicabili in materia, così arrivando al punto di omettere di pronunciarsi su una delle domande proposte dalla ricorrente, peraltro ampiamente fondata, e di individuare in modo non corretto gli oneri probatori in capo alla società istante. Essendo evidente la sua carenza ed erroneità,
l'ordinanza del Tribunale di Modena deve essere integralmente riformata. Ferme restando tali considerazioni di carattere generale, con il secondo motivo di appello la lamenta mancata pronuncia sulle spese e CP_1
compensi della procedura ex art. 696 c.p.c. che era stata oggetto di specifica domanda nel punto D) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, laddove appunto si chiedeva la condanna di Controparte_2
al pagamento di tali esborsi per una somma complessiva di euro 10.907,04, richiesta peraltro debitamente documentata con fatture, decreto di liquidazione e ricevute di pagamenti. Detta domanda secondo l'appellante era pienamente fondata, alla luce delle risultanze della procedura ex art. 696 c.p.c. che accertava appunto le illegittimità denunciate da e quindi si concludeva con esito favorevole alla posizione processuale CP_1 dell'istante. La conferma dell'illegittimità del manufatto avrebbe dovuto comportare la condanna della controparte al pagamento di tutte le spese necessarie per tale accertamento, inoltre, solo dopo circa due mesi e mezzo dal deposito dell'elaborato peritale, la società provvedeva a rimuovere il Controparte_2
prefabbricato in questione e la stessa convenuta, evidentemente consapevole del giusto diritto della si CP_1
era detta disponibile alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima. Con il terzo motivo di gravame, contesta l'appellante il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo alla L.G., posto che era lo stesso giudice ad affermare che l'an debeatur, ossia il danno subito, era in re ipsa per poi inspiegabilmente ritenere che i danni erano rimasti privi di idonea dimostrazione. Secondo costante
7 orientamento della Suprema Corte, difformemente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce essendo l'effetto indiscutibile dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. Detto danno era stato determinato dalla società ricorrente, in via equitativa, nella misura massima di euro 10.000,00, a seguito del perdurare della situazione illegittima per ben sette anni, della gravosa incombenza ad appena 48 cm. dal confine della proprietà immobiliare della società
[...]
e dell'enorme struttura alta 5 metri realizzata dalla società appellata. Peraltro, il mancato pieno CP_1 godimento dell'immobile ed i danni subiti dalla proprietà immobiliare della società appellante sarebbero stati dimostrati anche attraverso la consulenze tecnica di parte esibita in atti e dalle fotografie allegate.
Ancora, l'appellante deduce, quale quarto motivo di appello, in via subordinata rispetto al terzo motivo e solo Cont ove si ritenesse che il danno lamentato dalla società on possa individuarsi in re ipsa, violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 702 ter c.p.c., non essendo stato disposto il mutamento del rito, come domandato dalla ricorrente, al fine di consentirle di articolare i mezzi istruttori per provare ancora meglio il danno subito. Infatti, la società in considerazione delle contestazioni contenute nella CP_1
comparsa di costituzione di primo grado in ordine alla prova del danno, anche se del tutto generiche, aveva ad ogni modo richiesto, in via subordinata, il mutamento del rito e, quindi, la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. al fine di poter articolare una prova testimoniale al riguardo. Dunque, ad avviso dell'appellante, non era possibile per il primo Giudice concludere nei sensi che si leggono nell'ordinanza Co gravata, quando era stato lo stesso Giudice a non permettere alla società di fornire ogni ulteriore prova sul danno subito e lamentato. Da ultimo, denuncia l'appellante una assoluta ingiustizia della condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado. Tale condanna risulta ingiustificatamente punitiva, a fronte di tutto quanto evidenziato in precedenza e del comportamento tenuto dalla società
[...]
in tutta la vicenda per cui è causa, che non sarebbe stato correttamente ed opportunamente valutato CP_2
dal primo giudicante.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Controparte_1
Tribunale di Modena, di:
• ● Accogliere tutte le conclusioni come precisamente formulate nei motivi di appello da I a V dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto,
• ● Accogliere tutte le domande formulate dalla società con il ricorso per procedimento Controparte_1
sommario ex art. 702 bis c.p.c. del 12.02.2020, con il rigetto di ogni avversa eccezione, contestazione e
8 richiesta, nonché all'occorrenza, in via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori formulati ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., per le ragioni tutte già precisamente illustrate;
;
• Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 3 luglio 2022, si è costituita la quale ha Controparte_2 contestato partitamente il contenuto dell'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone quindi l'integrale rigetto. In via preliminare l'appellata ha evidenziato come la controparte abbia
“ripetutamente riportato tra virgolette delle frasi spacciandole per estratti dei propri scritti difensivi nel procedimento di primo grado, in alcuni casi usandole addirittura per sostituire dichiarazioni che aveva fatto in primo grado e che ora ha eliminato dal virgolettato”, in realtà di dette frasi riportate tra virgolette non vi sarebbe traccia negli scritti di primo grado di . CP_1
Per quanto concerne il primo e secondo motivo di appello, osserva come, in difformità da Controparte_2 quanto affermato dall'appellante, nessuna omissione di pronuncia vi sarebbe stata nel provvedimento impugnato, atteso che le spese dell'accertamento tecnico preventivo, funzionalmente collegate a quelle del giudizio di merito e poste a carico della parte richiedente nella fase cautelare, come noto, saranno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, così andando a comporre le spese complessive della lite e, nel caso in esame, stante il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla
Co ricorrente e dunque la soccombenza della stessa nel giudizio di merito, sono rimaste a suo carico anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo. Quanto al terzo motivo di gravame, fa rilevare Controparte_2
come LG non abbia mai specificato di volere chiedere la liquidazione equitativa di un danno in re ipsa da violazione delle distanze legali, domandando invece la liquidazione in via equitativa di precise voci di danno in relazione alle quali non avrebbe però fornito alcun elemento che consentisse al giudice di liquidarle, né eccepito l'impossibilità assoluta di dimostrare il valore dei danni subiti. Peraltro deduce la società appellata come la liquidazione di un eventuale danno da violazione delle distanze legali ancorché eseguita in via equitativa debba fondarsi su parametri ben definiti, che il richiedente ha l'onere di fornire e nell'ipotesi di specie si sarebbe limitata ad allegazioni generiche, senza fornire elementi concreti ed oggettivi CP_1
di valutazione. Infondato ad avviso della società appellata si rivela anche il quarto motivo di appello concernente l'asserita violazione dell'art. 702 ter c.p.c. e ciò in quanto una definita articolazione probatoria è necessaria entro la prima udienza e l'appellante sia nel ricorso 702 bis c.p.c. sia in prima udienza non avrebbe articolato alcun mezzo istruttorio o prodotto qualche documento. Dunque, posto che la necessità di una istruzione non sommaria non può essere ravvisata nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, correttamente, secondo l'appellata, il Giudice di prime cure non ha mutato il rito. Parimenti non meritevole di accoglimento risulta secondo anche il quinto motivo di appello sulle spese Controparte_2
legali, trattandosi di pronuncia che applica giustamente il principio della soccombenza.
9 L'appellata domanda quindi alla Corte di: Controparte_2
● Rigettare tutte le domande sia istruttorie sia di merito formulate dall'appellante e conseguentemente confermare integralmente l'ordinanza emessa in data 09.03.2022 dal Tribunale di Modena, con condanna della appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio;
● Ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adverso tardivamente richieste e salva impugnazione sul punto, chiede di essere ammessa a controprova su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi con i testimoni indicati.
4.- Con ordinanza emessa il 13.09.2022 a seguito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in pari data, la
Corte, rilevato che la procura alle liti depositata dall'appellante risultava priva dell'autenticazione della firma da parte dell'avvocato, ritenuto pertanto necessario un rinvio onde consentire all'appellante la regolarizzazione della procura alle liti, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti, disponendo che l'appellante depositasse per la nuova udienza una regolare procura alle liti. Con ordinanza emessa in data 08.11.2022 a seguito dell'udienza tenutasi nella stessa data e sostituita dal deposito di note scritte, la Corte di Appello, rilevato che l'appellante, pur sollecitato alla regolarizzazione della procura alle liti ex art. 182 cpc, aveva depositato in causa una procura che non permette di identificare il soggetto che ha autenticato la firma apposta dal conferente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 04.03.2025 in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, si osserva sempre in via preliminare come in data
19.09.2022 la parte appellante abbia prodotto procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della
[...]
con autentica dei difensori Avv.ti Tournier Roberto e Pietro. L'atto al quale è stata allegata Controparte_1
detta procura risulta sottoscritto con forma digitale da parte dell'Avv. Roberto Tournier il quale scrive espressamente: “siamo a depositare la procura alle liti con la relativa autentica da parte dei difensori e procuratori della appellante”, così permettendo di identificare i soggetti che hanno autenticato la firma Pt_1
apposta dal conferente e sanando ex art. 182 c.p.c. il rilevato difetto;
da tale atto si evince chiaramente il nome dei due avvocati che l'hanno firmata e poi allegata in giudizio.
Venendo ora al merito, reputa la Corte come i primi due motivi di gravame possano essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi in buona sostanza all'asserita omissione da parte del Giudice di prime cure di statuizione sulle spese dell'accertamento tecnico preventivo. Entrambi non sono fondati e vanno pertanto respinti.
E' regola generale quella secondo cui il regolamento delle spese è ancorato al principio della soccombenza la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore. Le
10 spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, funzionalmente collegate a quelle del giudizio di merito, sono generalmente poste a carico della parte richiedente nella “fase cautelare” e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre, fatta salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, andando in tal modo a comporre le spese complessive della lite, peraltro anche senza necessità di apposita domanda (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. VI ord. 19.11.2021, n. 35510: Cass. civ. Sez. III, 08.06.2017, n. 14268 ove si afferma chiaramente che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” ; Cass. civ. n.
15672/2005). Nell'ipotesi in esame, stante il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla Controparte_1
e dunque la sua soccombenza nel giudizio di merito, la medesima società è stata condannata al rimborso delle spese di lite e sono rimaste a suo carico le spese dell'accertamento tecnico preventivo, senza che fosse necessaria alcuna pronuncia specifica sul punto. Non vi è stata dunque alcuna “dimenticanza” da parte del
Giudice di primo grado che ha invece correttamente applicato le norme del codice di rito e i principi affermati in materia dalla Suprema Corte. Quanto poi alla proposta transattiva con cui si era offerta Controparte_2
Co di rifondere le spese di a.t.p., peraltro in misura inferiore rispetto a quanto preteso da , la convenuta specificava trattarsi di mera proposta transattiva, formulata esclusivamente pro bono pacis, senza riconoscimento alcuno in ordine alla pretese della ricorrente.
Trattasi ora dunque di esaminare la fondatezza o meno della domanda risarcitoria avanzata da nel CP_1
giudizio di merito oggetto del terzo motivo di gravame. Deduce l'appellante al riguardo come pur riconoscendo l'an debeatur trattandosi di danno in re ipsa il Giudice di prime cure abbia poi inspiegabilmente e ingiustificatamente rigettato la domanda di risarcimento del danno, ritenendolo non provato, pur essendo stata richiesta dalla ricorrente una liquidazione in via equitativa.
Co Ora osserva la Corte in primo luogo come a ben guardare non abbia mai specificato di volere chiedere la liquidazione equitativa di un generico danno in re ipsa da violazione delle distanze legali ma abbia invece domandato la liquidazione in via equitativa di precise e puntuali voci di danno, in relazione alle quali tuttavia non ha fornito alcun concreto elemento che permettesse al giudicante di liquidarle. Correttamente il Giudice del Tribunale di Modena ha escluso l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1226 c.c., posto che la ricorrente società, pur avendo descritto in modo dettagliato la pretesa natura dei danni asseritamente causati dal manufatto prefabbricato che avrebbe impedito di “fruire della luce solare, con gravi conseguenze sulla vivibilità e lo svolgimento della normale attività lavorativa nei predetti locali ed anche con aggravio di costi di energia elettrica”, a fronte delle contestazioni di non avrebbe fornito né tantomeno Controparte_2
allegato alcun elemento utile alla quantificazione, né avrebbe addotto l'impossibilità assoluta di dimostrare il
11 valore dei danni subiti, ed è noto come la valutazione equitativa del danno non possa sopperire all'inerzia della parte (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. VI ord. 17.11.2020, n. 26051 secondo cui “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata”), la liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. ha natura sussidiaria e non sostituiva, attribuendo al giudice di merito la facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno solo quando l'impossibilità di stima esatta sia oggettiva ed incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova - in altre parole, la parte che chiede il risarcimento del danno non può limitarsi ad affermazioni generiche ed ipotetiche ma deve fornire elementi concreti ed oggettivi di valutazione.
Dalle deduzioni della ricorrente sopra riportate, non consta che la presenza del manufatto abbia determinato danni di carattere patrimoniale a carico della LG, atteso che come la medesima ammette avrebbe causato unicamente “conseguenze sulla vivibilità” dei locali, senza tuttavia determinare un nocumento economicamente valutabile ovvero dedurre un danno biologico, attraverso la produzione ad esempio di un certificato medico o l'articolazione di prova per testi nel ricorso. Parimenti, deduce l'odierna appellante che si sarebbero determinati pure effetti “sullo svolgimento dell'attività lavorativa” senza tuttavia indicare concretamente di quali effetti si trattasse. Come condivisibilmente osservato e ritenuto dal Tribunale di
Modena, unico profilo di danno ipotizzabile era quello consistente in un “aggravio dei costi di energia elettrica” quale effetto dell'eventuale maggiore ombreggiamento dovuto al manufatto prefabbricato;
tuttavia la parte ricorrente sulla quale gravava l'onere probatorio nulla di più specifico ha dedotto al riguardo, né tantomeno provato, ad esempio depositando bollette oppure conteggi elaborati da un tecnico.
Anche a volere ritenere sussistente un danno in re ipsa per l'accertata violazione delle distanze legali e dunque un astratto diritto al risarcimento del danno, il che secondo la giurisprudenza di legittimità più recente non può dirsi sempre e comunque esistente (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. 26.02.2025, n. 5063, secondo la quale “in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno non è in re ipsa ma, come questa Corte ha precisato,
"può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa,
e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 17758 del 27/06/2024)”, in ogni caso la liquidazione di tale tipo di danno deve ancorarsi a parametri ben definiti, che devono essere forniti dal richiedente (vedasi
Cass. civ. Sez. II 11.03.2019, n. 6917). Nell'ipotesi in esame, l'odierna appellante non ha provato il danno pretesamente subito, né tantomeno allegato circostanze, fatti e elementi in grado di dimostrarlo e a tale mancanza non può sopperirsi con una valutazione equitativa.
Il terzo motivo di gravame non merita dunque accoglimento.
12 Con il quarto motivo di appello, prospettato in via subordinata in caso di mancato accoglimento del motivo precedente e fermo restando ad avviso dell'appellante che il danno è in re ipsa con conseguente pieno diritto al risarcimento, si duole la LG di violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 702 ter c.p.c. per non avere disposto il mutamento del rito, pur in presenza di espressa richiesta della società ricorrente. Non avrebbe potuto il Giudice del Tribunale di Modena concludere nei sensi che si leggono nell'ordinanza del 9 marzo Co 2022, quando sarebbe stato lo stesso Giudice a negare e a non permettere alla società di fornire ogni ulteriore prova del danno subito.
Anche tale motivo non è fondato.
Evidenzia la Corte in primo luogo come né nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. né in prima udienza CP_1
e nemmeno successivamente abbia articolato qualche mezzo istruttorio o prodotto qualche documento a prova dei danni asseritamente subiti. Come ha recentemente ribadito la Suprema Corte, una compiuta articolazione probatoria è necessaria entro la prima udienza, affinché il giudice in udienza possa convertire il rito e rinviare la causa ex art. 183 c.p.c. (vedasi, Cass. civ. Sez. VI 07.01.2021, n. 46), la necessità di una istruzione non sommaria non può ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, atteso che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito da sommario a ordinario devono risultare dalle difese svolte dalle parti, non invece dalla carenza delle stesse (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 05.10.2018, n.
24538). Peraltro, nell'ipotesi in esame, il rito sommario era stato scelto proprio dall'odierna appellante la quale dunque avrebbe dovuto tenere ben presente il regime di preclusioni che lo caratterizza. A maggiore ragione tali prove non possono essere ammesse ed assunte nel presente grado.
Parimenti infondato risulta anche il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta “l'ingiustizia” della condanna alle spese legali, trattandosi invece di provvedimento che ha applicato il principio della soccombenza a fronte del rigetto della domanda svolta dalla società ricorrente.
L'appello viene quindi respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della parte appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da vverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. Controparte_1
c.p.c. emessa dal Tribunale di Modena in data 09.03.2022;
II - CONDANNA l'appellante n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 alla refusione, in favore dell'appellata n persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
27.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 704/2022 promosso da:
(P. IVA in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede in Savignano sul Panaro (MO), via Isonzo
n. 370, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Tournier e Pietro Tournier del foro di Bari, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Modena al Corso Canalchiaro n. 180;
APPELLANTE contro
(P. IVA ) in persona dell'amministratore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Vignola (MO), via Trinità n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Fabio Bazzani del foro di Modena e dall'Avv. Luca Pazzaglia del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Valsamoggia (BO) alla piazza XV Agosto n. 16;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Modena in data
01.03.2022 e depositata lo 09.03.2022 nel procedimento iscritto al n. 1252/2020 R.G., avente ad oggetto altri rapporti condominiali;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni Controparte_1 formulate con l'atto di appello dello 06.04.2022 e quindi: “- accogliere il primo ed il secondo motivo di appello e, perciò: 1) accertare e confermare la declaratoria di illegittimità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa, perché costruzione realizzata in violazione della distanza dai confini, come accertato nell'ordinanza di primo grado;
2) derivativamente, accertare l'obbligo della società
“ a rimborsare e corrispondere tutte le spese del procedimento di Controparte_2
accertamento tecnico preventivo di cui al R.G. n. 541/2019 del Tribunale di Modena;
3) condannare, pertanto, la società “ a pagare, in favore della società “ , Controparte_2 Controparte_1
per i titoli di cui al punto 2) che precede, la somma complessiva di € 10.907,04, oltre interessi legali” - accogliere il primo ed il terzo motivo di appello, e, pertanto: 1) accertare e confermare la declaratoria di illegittimità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa, perché costruzione realizzata in violazione della distanza dai confini, come già accertato nell'ordinanza di primo grado;
2) derivativamente, accertare e dichiarare l'obbligo della società “ a risarcire Controparte_2 tutti i danni subiti - in re ipsa - dalla società “ , in conseguenza della realizzazione Controparte_1
del suddetto manufatto in violazione della distanza dai confini;
3) conseguentemente, condannare la società “ a pagare, in favore della società “ , per detti Controparte_2 Controparte_1
danni, la somma, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 C.C., di € 10.000,00 - o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali”. - in via subordinata rispetto all'accoglimento del terzo motivo che precede, accogliere il primo ed il quarto motivo di appello, e, quindi: 1) Ammettere
- perché rilevante ed ammissibile - la prova testimoniale richiesta con l'atto di appello dalla società “
[...]
, ossia la seguente prova testimoniale: a) “Se vero che il manufatto prefabbricato di Controparte_1
tipo copri/scopri realizzato dalla società nei pressi del confine con la proprietà immobiliare della società
“ , adibito a laboratorio industriale ed uffici, sito in Savignano Sul Panaro (MO) Controparte_1
alla Via Isonzo civici 370 e 396, oscurava completamente tanto l'area cortiliva della suddetta proprietà immobiliare quanto la facciata del fabbricato collocato in detta proprietà; b) “Se vero che il suddetto manufatto impediva ai locali del fabbricato di proprietà della società adibiti ad Controparte_1
ufficio di usufruire della luce naturale e, in particolare dell'irradiamento solare”; c) “Se vero che, conseguentemente alla predetta situazione, era sempre necessario azionare l'illuminazione artificiale interna degli uffici per dare luce agli uffici stessi, con aggravio di costi di energia elettrica”; d) “Se vero che, sempre in conseguenza alla situazione di cui al punto b) che precede, i dipendenti della società
[...]
mostravano lentezza e nervosismo sul posto di lavoro”. e) “Se vero che il manufatto Controparte_1
prefabbricato di tipo copri/scopri realizzato dalla società nei pressi del confine con la proprietà immobiliare della società impediva il soleggiamento dell'area cortiliva predetta Controparte_1
2 proprietà immobiliare della società, che si presentava così costantemente con ghiaccio persistente e/o pozzanghere di acqua piovana o umidità persistente su tutta la superficie”. Si indicano come testimoni i sigg.ri , e , tutti c/o “ ; 2) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_1
confermare la declaratoria di illegittimità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa, perché costruzione realizzata in violazione della distanza dai confini, come già accertato nell'ordinanza di primo grado;
3) derivativamente, accertare e dichiarare l'obbligo della società “ Controparte_2
a risarcire tutti i danni subiti dalla società “ , come risultanti all'esito della
[...] Controparte_1 prova testimoniale e dall'esame degli altri elementi di prova forniti dalla società appellante, in conseguenza della realizzazione del suddetto manufatto in violazione della distanza dai confini;
4) conseguentemente, condannare la società “ a pagare, in favore della società Controparte_2
“ , per detti danni, la somma, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 Controparte_1
C.C., di € 10.000,00.- o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali”; - anche a seguito dell'accoglimento dei motivi che precedono, accogliere il primo ed il quinto motivo di appello, e, pertanto: 1) accertare la mancata soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado e, comunque, anche
a seguito dell'accoglimento dei motivi di appello proposti dalla società , e, perciò, Controparte_1 condannare, in applicazione dell'art. 91 C.p.c., la società “ a pagare, in favore Controparte_2 della società “ , le spese e competenze legali del giudizio di primo grado”; Controparte_1
l'appellata così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello, previa ogni declaratoria del caso conseguente alla irregolarità e nullità della procura allegata dall'appellante, per tutti i motivi esposti, nel merito, rigettare tutte le domande, sia istruttorie sia di merito formulate da siccome infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare Controparte_1 integralmente l'ordinanza repert. n. 748/2022 del 09/03/2022 Tribunale di Modena emanata all'esito della causa civile R.G. n. 1252/2020; con condanna della appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adverso richieste e salva impugnazione sul punto, si ribadisce la richiesta di essere ammessi a controprova su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi con i seguenti testimoni:
, residente a [...]; , residente Testimone_4 Testimone_5
a Savignano sul Panaro (MO), Via Vigna n. 12; , residente a [...]sul Panaro (MO), Testimone_6
Via Caravaggio n. 202. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte in sede di precisazione delle conclusioni”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 21.04.2020, (d'ora in avanti, per brevità, ) chiedeva al Tribunale Controparte_1 CP_3
di Modena, previa declaratoria di accertamento dell'illegittimità ed illegalità del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri realizzato dalla società convenuta (d'ora in avanti, più Controparte_2
semplicemente, , di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i Controparte_4 CP_2
danni subiti dalla dal lontano 2012 a causa della illegittima costruzione del manufatto di cui CP_1
è causa da liquidarsi da parte del giudicante in via equitativa, ai sensi dell'art. 1126 c.c., nella misura di euro
10.000,00, o comunque in quella minore che sarà ritenuta di giustizia, condannare inoltre la Controparte_2
al pagamento delle spese e compensi di causa, nonché delle spese e compensi tutti della procedura ex art. 696
c.p.c., comprese le spese di c.t.u. e di c.t.p. della predetta procedura. Domandava altresì in via istruttoria l'acquisizione del fascicolo avente n. 541/2019 R.G. del Tribunale di Modena riguardante l'espletato accertamento tecnico preventivo.
Esponeva più specificamente di essere proprietaria del capannone, adibito a laboratorio industriale CP_1
ed uffici, sito in Savignano sul Panaro (MO) alla via Isonzo civici 370 e 396 e, altresì, di condurre in locazione il capannone sito al civico 344, capannoni ove svolge attività di lavorazione meccanica di alta precisione, che tra i propri capannoni era posizionato quello di proprietà della società , con sede Controparte_2
legale in Savignano sul Panaro (MO, ove veniva svolta attività di lavorazione meccanica di componenti di media e grande dimensione, che la predetta realizzava, mediante C.I.L. n. 191/12 del Controparte_2
24.05.2012 per opere di manutenzione straordinaria, un manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri, consistente in una struttura metallica con copertura in teli impermeabili che violava le norme di edilizia, si presentava estesa completamente, ad una distanza al confine di proprietà verso la pubblica via di 70 centimetri e al confine con la proprietà della di circa 60 centimetri e risultava quindi non rispettare Controparte_1
le distanze dai confini nonché le vedute e lo stillicidio, che, non avendo sortito alcun effetto sia la lettera di contestazione trasmessa per il tramite del proprio legale di fiducia in data 10.04.2018, sia la procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Modena, la ricorrente provvedeva a promuovere procedura ex artt. 696 c.p.c. avanti al Tribunale di Modena al fine di far accertare lo stato dei luoghi e le violazioni ed i danni causati dal manufatto prefabbricato realizzato dalla CP_2
nonché al fine di determinare le opere necessarie per la rimozione del manufatto in questione ovvero per la sua messa a distanza dal confine della proprietà della odierna ricorrente, nel rispetto delle distanze, delle vedute e dello stillicidio, con la quantificazione di tutti i relativi costi, e nella quale si costituiva la Controparte_2
contestando la ricostruzione dei fatti della ricorrente e le domande svolte, che l'elaborato peritale definitivo accertava che il manufatto in questione non rispettava le distanze minime dai confini previste dall'art. 19 delle
NTA del Comune di Savignano che indica una distanza minima dal confine di ml 5, a fronte dei ml 0.48
4 rilevati in sede di c.t.u. e l'indice di visuale libera (per quanto riguarda il rispetto delle vedute, non avendo il fabbricato di proprietà della società una veduta diretta sulla proprietà della società Controparte_1
ma solo una veduta obliqua, il manufatto realizzato non risultava violare il rispetto delle Controparte_2 vedute previsto dall'art. 907 c.c., quanto allo stillicidio, ad avviso del C.T.U. la distanza di 48 cm tra il manufatto ed il muretto di confine risultava sufficiente a garantire che le acque piovane e la neve che cadono sul manufatto scolassero nella proprietà di nello spazio presente tra il manufatto ed Controparte_2
il muretto di confine) e che, nonostante le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'accertamento tecnico preventivo, non vi era stata alcuna possibilità dei definizione conciliativa della lite ed il procedimento si era quindi concluso con il deposito della consulenza d'ufficio, così da rendere necessaria l'introduzione del giudizio di merito.
La ricorrente deduceva quindi come l'espletato accertamento preventivo avesse consentito di dimostrare pienamente i pregiudizi subiti e subendi dalla a seguito della realizzazione e posa in opera da parte CP_1
della del manufatto prefabbricato di tipo copri/scopri di cui è causa. Detti pregiudizi avevano Controparte_2
limitato il diritto di proprietà immobiliare della ricorrente nonché il pieno uso e godimento della predetta proprietà immobiliare sino ai primi giorni del febbraio 2020 allorquando quando Controparte_2
provvedeva a rimuovere la struttura abusiva in questione. Per circa otto anni, infatti, la costruzione del
Co manufatto di cui è causa aveva impedito ai locali del fabbricato della , in gran parte adibiti ad ufficio, di usufruire della luce naturale e, in particolare dell'irradiamento solare, con gravi conseguenze per la vivibilità
e lo svolgimento della normale attività lavorativa nei predetti locali ed anche con aggravio di costi di energia elettrica. Di qui ad avviso della ricorrente sussisteva il suo pieno diritto al ristoro dei danni subiti in ragione del mancato rispetto delle distanze dai confini, danno che secondo la Suprema Corte non necessita di specifica prova e che ben può essere liquidato in via equitativa.
Si costituiva con comparsa depositata il 14.05.2020 la quale faceva rilevare Controparte_2
preliminarmente che: - in base all'art. 698 c.p.c. l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito con la logica conseguenza della violazione di tale norma da parte della ricorrente che, senza autorizzazione alcuna, aveva depositato la relazione redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Co preventivo;
- la società convenuta aveva rimosso di propria iniziativa il manufatto in questione prima che instaurasse il giudizio di merito, a inizio febbraio 2020, non in seguito alle risultanze dell'accertamento tecnico
Co preventivo, ma unicamente perché aveva venduto il capannone proprio a , trasferendosi altrove;
- LG prima della instaurazione del giudizio di merito mai aveva chiesto alla convenuta il rimborso delle spese di ATP e il risarcimento dei danni, se una tal richiesta fosse stata formulata, esclusivamente pro bono Controparte_2
pacis e al fine di evitare un contenzioso su questioni di poco conto, avrebbe potuto prendere in considerazione l'eventualità di una soluzione transattiva. Nel merito deduceva come, a seguito del Controparte_2
5 procedimento per accertamento tecnico preventivo, anche in ragione delle difese articolate della resistente, soltanto una delle avverse contestazioni risultava parzialmente fondata ovvero la distanza dai confini mentre tutte le altre non sussistevano. In realtà, ad avviso della convenuta, l'espletato procedimento di ATP non avrebbe dimostrato “in pieno i pregiudizi subiti e subendi” dalla ricorrente a seguito della realizzazione e posa in opera da parte di del manufatto prefabbricato, per avere unicamente accertato la Controparte_2
violazione - in determinati casi - delle distanze legali, senza evidenziare alcun concreto pregiudizio. Al riguardo, la controparte nulla avrebbe provato, limitandosi ad affermazioni generiche e di mero stile, prive di reale contenuto, tenuto peraltro conto del trattarsi di capannoni a destinazione artigianale/industriale, situati in zona industriale ad altissima densità e non di civile abitazione in zona residenziale. LG al massimo potrebbe dimostrare un modesto ombreggiamento che però in quanto transitorio sarebbe già cessato e comunque sarebbe stato ininfluente. Quanto alle spese di ATP, tenuto conto delle risultanze del procedimento, le stesse avrebbero potuto essere compensate quantomeno per i tre quarti.
La convenuta insisteva quindi in via preliminare per declaratoria di irritualità dell'acquisizione della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con conseguente impossibilità di esame delle risultanze dell'ATP, nel merito chiedeva rigettarsi le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, in subordine, salvo gravame, limitare il rimborso delle spese di ATP alla somma di € 2.317,90, senza nulla riconoscere a titolo di risarcimento in quanto nessun danno è stato provato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese legali.
Il procedimento, previa acquisizione dell'ATP iscritto al n. 541/2019 RG, era istruito solo documentalmente, non essendo stato disposto il mutamento del rito come richiesto dalla ricorrente. Con provvedimento reso in data 15.06.2021, ritenuto essere pacifica l'intervenuta rimozione del manufatto di cui si discute a seguito di a.t.p. e che pertanto le parti devono tentare di comporre la vertenza, stante la cessazione della materia del contendere, con esborso da parte della resistente delle spese di a.t.p. ed a spese di giudizio compensate, il giudice istruttore rimetteva le parti avanti al mediatore assegnando termine di quindici giorni per depositare la relativa domanda onde comporre il giudizio nei termini indicati. Con successiva ordinanza dello 04.11.2022, rilevato che la mediazione aveva dato esito negativo, per quanto la proposta conciliativa avanzata dalla resistente apparisse equa, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava il procedimento per la discussione e decisione. All'udienza allo scopo fissata, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi alle memorie depositate e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 9 marzo 2022, il Giudice del Tribunale di Modena - osservato come l'a.t.p. in atti avesse appurato che il manufatto realizzato da non rispettava le distanze dai Controparte_2 confini, di qui la domanda risarcitoria con richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, e che l'an debeatur sussisteva essendo in re ipsa, ritenuto tuttavia che non constava il danno di cui si invoca liquidazione
6 equitativa, non essendo neppure dedotto un danno patrimoniale e non essendovi allegazione né tantomeno prova di altri pregiudizi né di eventuale danno biologico, rilevato, quanto all'unico profilo di danno ipotizzabile consistente in un “aggravio dei costi di energia elettrica” quale effetto dell'eventuale ombreggiamento dovuto al manufatto, che la ricorrente nulla aveva dedotto, né tantomeno provato e che la valutazione equitativa del danno non deve sopperire all'inerzia delle parti, considerato dunque che in difetto di prova da parte della ricorrente con riguardo all'unico profilo di danno ipotizzabile la domanda non meritasse accoglimento con condanna alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza - rigettava la domanda e condannava la ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate in euro 4.600,00 oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 15.04.2022, ha impugnato detta ordinanza Controparte_1
chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata la sua domanda risarcitoria ed è stata disposta la condanna alle spese di lite in favore della società convenuta, senza peraltro alcuna pronuncia sulle spese dell'a.t.p., proponendo all'uopo cinque motivi di gravame. Quale motivo di impugnazione generale per tutta l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., si duole l'appellante di violazione degli artt. da 112 a 116 c.p.c. anche in correlazione all'art. 2697 c.c., degli artt. 702 ter, 183 e 91 c.p.c. nonché del pacifico orientamento in materia della Corte di cassazione. Ad avviso della il Giudice del Tribunale di CP_1
Modena avrebbe fatto malgoverno delle norme applicabili in materia, così arrivando al punto di omettere di pronunciarsi su una delle domande proposte dalla ricorrente, peraltro ampiamente fondata, e di individuare in modo non corretto gli oneri probatori in capo alla società istante. Essendo evidente la sua carenza ed erroneità,
l'ordinanza del Tribunale di Modena deve essere integralmente riformata. Ferme restando tali considerazioni di carattere generale, con il secondo motivo di appello la lamenta mancata pronuncia sulle spese e CP_1
compensi della procedura ex art. 696 c.p.c. che era stata oggetto di specifica domanda nel punto D) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, laddove appunto si chiedeva la condanna di Controparte_2
al pagamento di tali esborsi per una somma complessiva di euro 10.907,04, richiesta peraltro debitamente documentata con fatture, decreto di liquidazione e ricevute di pagamenti. Detta domanda secondo l'appellante era pienamente fondata, alla luce delle risultanze della procedura ex art. 696 c.p.c. che accertava appunto le illegittimità denunciate da e quindi si concludeva con esito favorevole alla posizione processuale CP_1 dell'istante. La conferma dell'illegittimità del manufatto avrebbe dovuto comportare la condanna della controparte al pagamento di tutte le spese necessarie per tale accertamento, inoltre, solo dopo circa due mesi e mezzo dal deposito dell'elaborato peritale, la società provvedeva a rimuovere il Controparte_2
prefabbricato in questione e la stessa convenuta, evidentemente consapevole del giusto diritto della si CP_1
era detta disponibile alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima. Con il terzo motivo di gravame, contesta l'appellante il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo alla L.G., posto che era lo stesso giudice ad affermare che l'an debeatur, ossia il danno subito, era in re ipsa per poi inspiegabilmente ritenere che i danni erano rimasti privi di idonea dimostrazione. Secondo costante
7 orientamento della Suprema Corte, difformemente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce essendo l'effetto indiscutibile dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. Detto danno era stato determinato dalla società ricorrente, in via equitativa, nella misura massima di euro 10.000,00, a seguito del perdurare della situazione illegittima per ben sette anni, della gravosa incombenza ad appena 48 cm. dal confine della proprietà immobiliare della società
[...]
e dell'enorme struttura alta 5 metri realizzata dalla società appellata. Peraltro, il mancato pieno CP_1 godimento dell'immobile ed i danni subiti dalla proprietà immobiliare della società appellante sarebbero stati dimostrati anche attraverso la consulenze tecnica di parte esibita in atti e dalle fotografie allegate.
Ancora, l'appellante deduce, quale quarto motivo di appello, in via subordinata rispetto al terzo motivo e solo Cont ove si ritenesse che il danno lamentato dalla società on possa individuarsi in re ipsa, violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 702 ter c.p.c., non essendo stato disposto il mutamento del rito, come domandato dalla ricorrente, al fine di consentirle di articolare i mezzi istruttori per provare ancora meglio il danno subito. Infatti, la società in considerazione delle contestazioni contenute nella CP_1
comparsa di costituzione di primo grado in ordine alla prova del danno, anche se del tutto generiche, aveva ad ogni modo richiesto, in via subordinata, il mutamento del rito e, quindi, la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. al fine di poter articolare una prova testimoniale al riguardo. Dunque, ad avviso dell'appellante, non era possibile per il primo Giudice concludere nei sensi che si leggono nell'ordinanza Co gravata, quando era stato lo stesso Giudice a non permettere alla società di fornire ogni ulteriore prova sul danno subito e lamentato. Da ultimo, denuncia l'appellante una assoluta ingiustizia della condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado. Tale condanna risulta ingiustificatamente punitiva, a fronte di tutto quanto evidenziato in precedenza e del comportamento tenuto dalla società
[...]
in tutta la vicenda per cui è causa, che non sarebbe stato correttamente ed opportunamente valutato CP_2
dal primo giudicante.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Controparte_1
Tribunale di Modena, di:
• ● Accogliere tutte le conclusioni come precisamente formulate nei motivi di appello da I a V dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto,
• ● Accogliere tutte le domande formulate dalla società con il ricorso per procedimento Controparte_1
sommario ex art. 702 bis c.p.c. del 12.02.2020, con il rigetto di ogni avversa eccezione, contestazione e
8 richiesta, nonché all'occorrenza, in via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori formulati ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., per le ragioni tutte già precisamente illustrate;
;
• Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 3 luglio 2022, si è costituita la quale ha Controparte_2 contestato partitamente il contenuto dell'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone quindi l'integrale rigetto. In via preliminare l'appellata ha evidenziato come la controparte abbia
“ripetutamente riportato tra virgolette delle frasi spacciandole per estratti dei propri scritti difensivi nel procedimento di primo grado, in alcuni casi usandole addirittura per sostituire dichiarazioni che aveva fatto in primo grado e che ora ha eliminato dal virgolettato”, in realtà di dette frasi riportate tra virgolette non vi sarebbe traccia negli scritti di primo grado di . CP_1
Per quanto concerne il primo e secondo motivo di appello, osserva come, in difformità da Controparte_2 quanto affermato dall'appellante, nessuna omissione di pronuncia vi sarebbe stata nel provvedimento impugnato, atteso che le spese dell'accertamento tecnico preventivo, funzionalmente collegate a quelle del giudizio di merito e poste a carico della parte richiedente nella fase cautelare, come noto, saranno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, così andando a comporre le spese complessive della lite e, nel caso in esame, stante il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla
Co ricorrente e dunque la soccombenza della stessa nel giudizio di merito, sono rimaste a suo carico anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo. Quanto al terzo motivo di gravame, fa rilevare Controparte_2
come LG non abbia mai specificato di volere chiedere la liquidazione equitativa di un danno in re ipsa da violazione delle distanze legali, domandando invece la liquidazione in via equitativa di precise voci di danno in relazione alle quali non avrebbe però fornito alcun elemento che consentisse al giudice di liquidarle, né eccepito l'impossibilità assoluta di dimostrare il valore dei danni subiti. Peraltro deduce la società appellata come la liquidazione di un eventuale danno da violazione delle distanze legali ancorché eseguita in via equitativa debba fondarsi su parametri ben definiti, che il richiedente ha l'onere di fornire e nell'ipotesi di specie si sarebbe limitata ad allegazioni generiche, senza fornire elementi concreti ed oggettivi CP_1
di valutazione. Infondato ad avviso della società appellata si rivela anche il quarto motivo di appello concernente l'asserita violazione dell'art. 702 ter c.p.c. e ciò in quanto una definita articolazione probatoria è necessaria entro la prima udienza e l'appellante sia nel ricorso 702 bis c.p.c. sia in prima udienza non avrebbe articolato alcun mezzo istruttorio o prodotto qualche documento. Dunque, posto che la necessità di una istruzione non sommaria non può essere ravvisata nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, correttamente, secondo l'appellata, il Giudice di prime cure non ha mutato il rito. Parimenti non meritevole di accoglimento risulta secondo anche il quinto motivo di appello sulle spese Controparte_2
legali, trattandosi di pronuncia che applica giustamente il principio della soccombenza.
9 L'appellata domanda quindi alla Corte di: Controparte_2
● Rigettare tutte le domande sia istruttorie sia di merito formulate dall'appellante e conseguentemente confermare integralmente l'ordinanza emessa in data 09.03.2022 dal Tribunale di Modena, con condanna della appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio;
● Ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adverso tardivamente richieste e salva impugnazione sul punto, chiede di essere ammessa a controprova su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi con i testimoni indicati.
4.- Con ordinanza emessa il 13.09.2022 a seguito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in pari data, la
Corte, rilevato che la procura alle liti depositata dall'appellante risultava priva dell'autenticazione della firma da parte dell'avvocato, ritenuto pertanto necessario un rinvio onde consentire all'appellante la regolarizzazione della procura alle liti, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti, disponendo che l'appellante depositasse per la nuova udienza una regolare procura alle liti. Con ordinanza emessa in data 08.11.2022 a seguito dell'udienza tenutasi nella stessa data e sostituita dal deposito di note scritte, la Corte di Appello, rilevato che l'appellante, pur sollecitato alla regolarizzazione della procura alle liti ex art. 182 cpc, aveva depositato in causa una procura che non permette di identificare il soggetto che ha autenticato la firma apposta dal conferente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 04.03.2025 in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, si osserva sempre in via preliminare come in data
19.09.2022 la parte appellante abbia prodotto procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della
[...]
con autentica dei difensori Avv.ti Tournier Roberto e Pietro. L'atto al quale è stata allegata Controparte_1
detta procura risulta sottoscritto con forma digitale da parte dell'Avv. Roberto Tournier il quale scrive espressamente: “siamo a depositare la procura alle liti con la relativa autentica da parte dei difensori e procuratori della appellante”, così permettendo di identificare i soggetti che hanno autenticato la firma Pt_1
apposta dal conferente e sanando ex art. 182 c.p.c. il rilevato difetto;
da tale atto si evince chiaramente il nome dei due avvocati che l'hanno firmata e poi allegata in giudizio.
Venendo ora al merito, reputa la Corte come i primi due motivi di gravame possano essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi in buona sostanza all'asserita omissione da parte del Giudice di prime cure di statuizione sulle spese dell'accertamento tecnico preventivo. Entrambi non sono fondati e vanno pertanto respinti.
E' regola generale quella secondo cui il regolamento delle spese è ancorato al principio della soccombenza la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore. Le
10 spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, funzionalmente collegate a quelle del giudizio di merito, sono generalmente poste a carico della parte richiedente nella “fase cautelare” e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre, fatta salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, andando in tal modo a comporre le spese complessive della lite, peraltro anche senza necessità di apposita domanda (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. VI ord. 19.11.2021, n. 35510: Cass. civ. Sez. III, 08.06.2017, n. 14268 ove si afferma chiaramente che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” ; Cass. civ. n.
15672/2005). Nell'ipotesi in esame, stante il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla Controparte_1
e dunque la sua soccombenza nel giudizio di merito, la medesima società è stata condannata al rimborso delle spese di lite e sono rimaste a suo carico le spese dell'accertamento tecnico preventivo, senza che fosse necessaria alcuna pronuncia specifica sul punto. Non vi è stata dunque alcuna “dimenticanza” da parte del
Giudice di primo grado che ha invece correttamente applicato le norme del codice di rito e i principi affermati in materia dalla Suprema Corte. Quanto poi alla proposta transattiva con cui si era offerta Controparte_2
Co di rifondere le spese di a.t.p., peraltro in misura inferiore rispetto a quanto preteso da , la convenuta specificava trattarsi di mera proposta transattiva, formulata esclusivamente pro bono pacis, senza riconoscimento alcuno in ordine alla pretese della ricorrente.
Trattasi ora dunque di esaminare la fondatezza o meno della domanda risarcitoria avanzata da nel CP_1
giudizio di merito oggetto del terzo motivo di gravame. Deduce l'appellante al riguardo come pur riconoscendo l'an debeatur trattandosi di danno in re ipsa il Giudice di prime cure abbia poi inspiegabilmente e ingiustificatamente rigettato la domanda di risarcimento del danno, ritenendolo non provato, pur essendo stata richiesta dalla ricorrente una liquidazione in via equitativa.
Co Ora osserva la Corte in primo luogo come a ben guardare non abbia mai specificato di volere chiedere la liquidazione equitativa di un generico danno in re ipsa da violazione delle distanze legali ma abbia invece domandato la liquidazione in via equitativa di precise e puntuali voci di danno, in relazione alle quali tuttavia non ha fornito alcun concreto elemento che permettesse al giudicante di liquidarle. Correttamente il Giudice del Tribunale di Modena ha escluso l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1226 c.c., posto che la ricorrente società, pur avendo descritto in modo dettagliato la pretesa natura dei danni asseritamente causati dal manufatto prefabbricato che avrebbe impedito di “fruire della luce solare, con gravi conseguenze sulla vivibilità e lo svolgimento della normale attività lavorativa nei predetti locali ed anche con aggravio di costi di energia elettrica”, a fronte delle contestazioni di non avrebbe fornito né tantomeno Controparte_2
allegato alcun elemento utile alla quantificazione, né avrebbe addotto l'impossibilità assoluta di dimostrare il
11 valore dei danni subiti, ed è noto come la valutazione equitativa del danno non possa sopperire all'inerzia della parte (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. VI ord. 17.11.2020, n. 26051 secondo cui “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata”), la liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. ha natura sussidiaria e non sostituiva, attribuendo al giudice di merito la facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno solo quando l'impossibilità di stima esatta sia oggettiva ed incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova - in altre parole, la parte che chiede il risarcimento del danno non può limitarsi ad affermazioni generiche ed ipotetiche ma deve fornire elementi concreti ed oggettivi di valutazione.
Dalle deduzioni della ricorrente sopra riportate, non consta che la presenza del manufatto abbia determinato danni di carattere patrimoniale a carico della LG, atteso che come la medesima ammette avrebbe causato unicamente “conseguenze sulla vivibilità” dei locali, senza tuttavia determinare un nocumento economicamente valutabile ovvero dedurre un danno biologico, attraverso la produzione ad esempio di un certificato medico o l'articolazione di prova per testi nel ricorso. Parimenti, deduce l'odierna appellante che si sarebbero determinati pure effetti “sullo svolgimento dell'attività lavorativa” senza tuttavia indicare concretamente di quali effetti si trattasse. Come condivisibilmente osservato e ritenuto dal Tribunale di
Modena, unico profilo di danno ipotizzabile era quello consistente in un “aggravio dei costi di energia elettrica” quale effetto dell'eventuale maggiore ombreggiamento dovuto al manufatto prefabbricato;
tuttavia la parte ricorrente sulla quale gravava l'onere probatorio nulla di più specifico ha dedotto al riguardo, né tantomeno provato, ad esempio depositando bollette oppure conteggi elaborati da un tecnico.
Anche a volere ritenere sussistente un danno in re ipsa per l'accertata violazione delle distanze legali e dunque un astratto diritto al risarcimento del danno, il che secondo la giurisprudenza di legittimità più recente non può dirsi sempre e comunque esistente (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. 26.02.2025, n. 5063, secondo la quale “in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno non è in re ipsa ma, come questa Corte ha precisato,
"può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa,
e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 17758 del 27/06/2024)”, in ogni caso la liquidazione di tale tipo di danno deve ancorarsi a parametri ben definiti, che devono essere forniti dal richiedente (vedasi
Cass. civ. Sez. II 11.03.2019, n. 6917). Nell'ipotesi in esame, l'odierna appellante non ha provato il danno pretesamente subito, né tantomeno allegato circostanze, fatti e elementi in grado di dimostrarlo e a tale mancanza non può sopperirsi con una valutazione equitativa.
Il terzo motivo di gravame non merita dunque accoglimento.
12 Con il quarto motivo di appello, prospettato in via subordinata in caso di mancato accoglimento del motivo precedente e fermo restando ad avviso dell'appellante che il danno è in re ipsa con conseguente pieno diritto al risarcimento, si duole la LG di violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 702 ter c.p.c. per non avere disposto il mutamento del rito, pur in presenza di espressa richiesta della società ricorrente. Non avrebbe potuto il Giudice del Tribunale di Modena concludere nei sensi che si leggono nell'ordinanza del 9 marzo Co 2022, quando sarebbe stato lo stesso Giudice a negare e a non permettere alla società di fornire ogni ulteriore prova del danno subito.
Anche tale motivo non è fondato.
Evidenzia la Corte in primo luogo come né nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. né in prima udienza CP_1
e nemmeno successivamente abbia articolato qualche mezzo istruttorio o prodotto qualche documento a prova dei danni asseritamente subiti. Come ha recentemente ribadito la Suprema Corte, una compiuta articolazione probatoria è necessaria entro la prima udienza, affinché il giudice in udienza possa convertire il rito e rinviare la causa ex art. 183 c.p.c. (vedasi, Cass. civ. Sez. VI 07.01.2021, n. 46), la necessità di una istruzione non sommaria non può ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, atteso che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito da sommario a ordinario devono risultare dalle difese svolte dalle parti, non invece dalla carenza delle stesse (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 05.10.2018, n.
24538). Peraltro, nell'ipotesi in esame, il rito sommario era stato scelto proprio dall'odierna appellante la quale dunque avrebbe dovuto tenere ben presente il regime di preclusioni che lo caratterizza. A maggiore ragione tali prove non possono essere ammesse ed assunte nel presente grado.
Parimenti infondato risulta anche il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta “l'ingiustizia” della condanna alle spese legali, trattandosi invece di provvedimento che ha applicato il principio della soccombenza a fronte del rigetto della domanda svolta dalla società ricorrente.
L'appello viene quindi respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della parte appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da vverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. Controparte_1
c.p.c. emessa dal Tribunale di Modena in data 09.03.2022;
II - CONDANNA l'appellante n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 alla refusione, in favore dell'appellata n persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
27.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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