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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5006/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Perrone e Alessandra Mattioli, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado nel giudizio di merito
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 18.6.2019, intimava alla Controparte_1
in forza della sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
14049/2014, R.G. n. 47812/2010, pubblicata il 30.6.2014, il pagamento della somma di €
pagina 1 di 6 1.362,91 a titolo di spese di registrazione della sentenza e interessi legali, oltre € 196,98 quali compensi per l'atto di precetto e oneri accessori.
***
Proponeva opposizione la eccependo che: Parte_1 Parte_1
- l'opposta non aveva titolo per agire esecutivamente;
- in merito al pagamento dell'imposta di registro, oggetto dell'intimazione, doveva applicarsi la specifica disciplina contenuta nell'art. 159 D.P.R. n. 115/2002, secondo la quale, in caso di compensazione delle spese, come nella specie, doveva essere prenotata a debito la quota dell'imposta a carico dell'Amministrazione e “pagata per il rimanente dall'altra parte”;
- a fronte della richiesta di rimborso, la Presidenza del Consiglio aveva provveduto a chiedere all'ufficio giudiziario e all'Agenzia delle Entrate la prenotazione a debito della quota dell'imposta a carico dell'Amministrazione;
- pertanto, se la parte precettante aveva pagato l'imposta di cui trattasi per l'intero, la stessa era tenuta a chiedere il rimborso della metà dell'imposta pagata all'Agenzia delle Entrate competente, e non certo alla Consiglio, che non poteva Parte_1
essere ritenuta debitrice degli importi precettati.
Chiedeva, quindi, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di annullare e/o revocare l'atto di precetto, statuendo che la parte precettante non aveva titolo per richiedere il pagamento degli importi precettati, con vittoria delle spese di giudizio.
***
Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo che: Controparte_1
- l'opposizione era improponibile o inammissibile, poiché era stata proposta oltre il termine di efficacia dell'atto di precetto, mai seguito da alcun mezzo di esecuzione, che era stato notificato in data 18.6.2019, sicché il novantesimo giorno di efficacia dello stesso, ex art. 481 c.p.c., coincideva con il 16.9.2019;
- l'atto di citazione in opposizione, invece, era stato notificato in data 17.9.2019, ovvero quando ormai l'atto di precetto, e la conseguente intimazione formale ad adempiere, era divenuta inesistente e/o inefficace, con evidente carenza di interesse da parte dell'intimato a proporre opposizione.
Concludeva chiedendo al tribunale di dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire, stante l'intervenuta inefficacia dell'atto di pagina 2 di 6 precetto opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
***
Con sentenza n. 10138/2021, R.G. n. 58663/2019, pubblicata in data 8.6.2021, il tribunale di
Roma dichiarava inammissibile l'opposizione per essere già avvenuta la perenzione del precetto notificato in data 18.6.2019 e condannava la alla rifusione Parte_1
delle spese di giudizio.
Il giudice così motivava:
‹‹… Deve essere accolta l'eccezione formulata dall'opposta d'inammissibilità dell'opposizione spiegata CP_1 per carenza di interesse dell'opponente alla declaratoria di invalidità ovvero di annullamento del precetto notificato a mezzo pec in data 18/06/2019 stante il decorso del termine di efficacia dei 90 gg..
Com'è noto, a norma dell'art. 481, II comma, c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.
Da ciò deriva che se il precetto è divenuto inefficace per scadenza del termine di validità ed in detto termine non viene iniziata l'esecuzione con la notifica di un atto di pignoramento, l'opposizione non ha ragion d'essere in quanto contesta un atto non più esistente.
L'efficacia del precetto opposto, infatti, scadeva il 16/09/2019 e a quella data doveva ritenersi venuto meno l'interesse ad impugnare il suddetto precetto.
Il precetto, quindi, è perento e l'opposizione proposta, notificata in data 17/09/2019, è inammissibile perché successiva al decorso del termine di cui all'art. 481, II comma, c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nella misura minima, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come successivamente aggiornato, per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con esclusione della fase istruttoria non essendo stata svolta››.
***
Ha proposto appello la , la quale ha chiesto alla Corte di riformare la Parte_1 sentenza, statuendo l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione a precetto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
***
Si è costituita, in data 14.12.2021, chiedendo alla Corte di dichiarare Controparte_1 inammissibile o rigettare l'appello, con conferma dell'impugnata sentenza, con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
***
All'udienza del 3.3.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 6 ***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 17.1.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 13.2.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali in data 17 e
27 gennaio 2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Ciò detto, con l'unico motivo di gravame articolato, lamenta l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, una volta decorso il termine di novanta giorni ex art. 481
c.p.c., l'atto di precetto, sebbene inefficace rispetto alle conseguenti azioni esecutive, non perderebbe l'effetto sostanziale che lo caratterizza, sicché permarrebbe l'interesse dell'opponente a contestarlo onde acquisire un pronunciamento che accerti l'inconsistenza della pretesa della parte precettante;
secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza pagina 4 di 6 di legittimità (Cass. n. 9966/2006; Cass. n. 11578/2005), infatti, il mero decorso del termine non farebbe venir meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata, giacché detto termine di novanta giorni è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo alla inerzia processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto;
pertanto, detta violazione avrebbe come esclusiva conseguenza quella di riverberare i propri effetti sul successivo atto di esecuzione, cagionando l'insorgenza di un vizio, ma non farebbe venire meno l'interesse della parte debitrice a paralizzare la pretesa creditoria;
evidente sarebbe dunque l'erroneità della decisione con cui il giudicante aveva optato per un'interpretazione dell'art. 481 c.p.c. pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione, che, attraverso la spiegata opposizione, aveva invece diritto a conseguire una statuizione giudiziale di illegittimità del precetto, non essendo debitrice degli importi precettati.
***
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 481, comma 1, c.p.c., il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Il precetto è stato notificato in data 18.6.2019.
Il termine di novanta giorni, previsto a pena di decadenza, è scaduto il 16.9.2019, senza che la minacciata esecuzione sia stata iniziata.
La notifica dell'atto di opposizione è stata eseguita in data 17.9.2019, quanto il suddetto termine era ormai scaduto e il precetto era divenuto inefficace.
Ciò detto, l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale in vista dell'imminente inizio dell'esecuzione in forza di un atto di precetto valido ed efficace e non è, di contro, configurabile qualora il pregiudizio derivante dal precetto sia meramente astratto ed eventuale.
Il ragionamento del primo giudice, inoltre, non è inficiato dalle pronunce di legittimità richiamate dall'appellante, che attengono alla diversa fattispecie in cui l'esecuzione viene iniziata entro il termine di novanta giorni dal precetto, sicché esauritasi la funzione del termine di decadenza previsto dall'art. 481 c.p.c., è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni, e in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha affermato il difetto di interesse, in capo all'opponente, a far annullate o revocare il precetto, atteso che nessun pregiudizio può sorgere da un'intimazione divenuta inefficace.
pagina 5 di 6 Né risulta dagli atti che, dopo l'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla la CP_1
Presidenza del Consiglio abbia chiesto esplicitamente che, pur a fronte della inefficacia, fosse accertata con efficacia di cosa giudicata l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in virtù di un interesse autonomo, mai prospettato né dedotto.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta
(nell'unica udienza di trattazione, infatti, è stato disposto il mero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni), in tal senso riducendosi l'importo di cui alla nota spese depositata da parte appellata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma, n. 10138/2021, R.G. n. 58663/2019, pubblicata in data 8.6.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la l pagamento, in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
2.419,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Roberto Perrone e Alessandra Mattioli, dichiaratisi antistatari.
Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5006/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Perrone e Alessandra Mattioli, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado nel giudizio di merito
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 18.6.2019, intimava alla Controparte_1
in forza della sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
14049/2014, R.G. n. 47812/2010, pubblicata il 30.6.2014, il pagamento della somma di €
pagina 1 di 6 1.362,91 a titolo di spese di registrazione della sentenza e interessi legali, oltre € 196,98 quali compensi per l'atto di precetto e oneri accessori.
***
Proponeva opposizione la eccependo che: Parte_1 Parte_1
- l'opposta non aveva titolo per agire esecutivamente;
- in merito al pagamento dell'imposta di registro, oggetto dell'intimazione, doveva applicarsi la specifica disciplina contenuta nell'art. 159 D.P.R. n. 115/2002, secondo la quale, in caso di compensazione delle spese, come nella specie, doveva essere prenotata a debito la quota dell'imposta a carico dell'Amministrazione e “pagata per il rimanente dall'altra parte”;
- a fronte della richiesta di rimborso, la Presidenza del Consiglio aveva provveduto a chiedere all'ufficio giudiziario e all'Agenzia delle Entrate la prenotazione a debito della quota dell'imposta a carico dell'Amministrazione;
- pertanto, se la parte precettante aveva pagato l'imposta di cui trattasi per l'intero, la stessa era tenuta a chiedere il rimborso della metà dell'imposta pagata all'Agenzia delle Entrate competente, e non certo alla Consiglio, che non poteva Parte_1
essere ritenuta debitrice degli importi precettati.
Chiedeva, quindi, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di annullare e/o revocare l'atto di precetto, statuendo che la parte precettante non aveva titolo per richiedere il pagamento degli importi precettati, con vittoria delle spese di giudizio.
***
Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo che: Controparte_1
- l'opposizione era improponibile o inammissibile, poiché era stata proposta oltre il termine di efficacia dell'atto di precetto, mai seguito da alcun mezzo di esecuzione, che era stato notificato in data 18.6.2019, sicché il novantesimo giorno di efficacia dello stesso, ex art. 481 c.p.c., coincideva con il 16.9.2019;
- l'atto di citazione in opposizione, invece, era stato notificato in data 17.9.2019, ovvero quando ormai l'atto di precetto, e la conseguente intimazione formale ad adempiere, era divenuta inesistente e/o inefficace, con evidente carenza di interesse da parte dell'intimato a proporre opposizione.
Concludeva chiedendo al tribunale di dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire, stante l'intervenuta inefficacia dell'atto di pagina 2 di 6 precetto opposto, con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
***
Con sentenza n. 10138/2021, R.G. n. 58663/2019, pubblicata in data 8.6.2021, il tribunale di
Roma dichiarava inammissibile l'opposizione per essere già avvenuta la perenzione del precetto notificato in data 18.6.2019 e condannava la alla rifusione Parte_1
delle spese di giudizio.
Il giudice così motivava:
‹‹… Deve essere accolta l'eccezione formulata dall'opposta d'inammissibilità dell'opposizione spiegata CP_1 per carenza di interesse dell'opponente alla declaratoria di invalidità ovvero di annullamento del precetto notificato a mezzo pec in data 18/06/2019 stante il decorso del termine di efficacia dei 90 gg..
Com'è noto, a norma dell'art. 481, II comma, c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.
Da ciò deriva che se il precetto è divenuto inefficace per scadenza del termine di validità ed in detto termine non viene iniziata l'esecuzione con la notifica di un atto di pignoramento, l'opposizione non ha ragion d'essere in quanto contesta un atto non più esistente.
L'efficacia del precetto opposto, infatti, scadeva il 16/09/2019 e a quella data doveva ritenersi venuto meno l'interesse ad impugnare il suddetto precetto.
Il precetto, quindi, è perento e l'opposizione proposta, notificata in data 17/09/2019, è inammissibile perché successiva al decorso del termine di cui all'art. 481, II comma, c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nella misura minima, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come successivamente aggiornato, per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con esclusione della fase istruttoria non essendo stata svolta››.
***
Ha proposto appello la , la quale ha chiesto alla Corte di riformare la Parte_1 sentenza, statuendo l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione a precetto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
***
Si è costituita, in data 14.12.2021, chiedendo alla Corte di dichiarare Controparte_1 inammissibile o rigettare l'appello, con conferma dell'impugnata sentenza, con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
***
All'udienza del 3.3.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 6 ***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 17.1.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 13.2.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali in data 17 e
27 gennaio 2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Ciò detto, con l'unico motivo di gravame articolato, lamenta l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, una volta decorso il termine di novanta giorni ex art. 481
c.p.c., l'atto di precetto, sebbene inefficace rispetto alle conseguenti azioni esecutive, non perderebbe l'effetto sostanziale che lo caratterizza, sicché permarrebbe l'interesse dell'opponente a contestarlo onde acquisire un pronunciamento che accerti l'inconsistenza della pretesa della parte precettante;
secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza pagina 4 di 6 di legittimità (Cass. n. 9966/2006; Cass. n. 11578/2005), infatti, il mero decorso del termine non farebbe venir meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata, giacché detto termine di novanta giorni è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo alla inerzia processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto;
pertanto, detta violazione avrebbe come esclusiva conseguenza quella di riverberare i propri effetti sul successivo atto di esecuzione, cagionando l'insorgenza di un vizio, ma non farebbe venire meno l'interesse della parte debitrice a paralizzare la pretesa creditoria;
evidente sarebbe dunque l'erroneità della decisione con cui il giudicante aveva optato per un'interpretazione dell'art. 481 c.p.c. pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione, che, attraverso la spiegata opposizione, aveva invece diritto a conseguire una statuizione giudiziale di illegittimità del precetto, non essendo debitrice degli importi precettati.
***
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 481, comma 1, c.p.c., il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Il precetto è stato notificato in data 18.6.2019.
Il termine di novanta giorni, previsto a pena di decadenza, è scaduto il 16.9.2019, senza che la minacciata esecuzione sia stata iniziata.
La notifica dell'atto di opposizione è stata eseguita in data 17.9.2019, quanto il suddetto termine era ormai scaduto e il precetto era divenuto inefficace.
Ciò detto, l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale in vista dell'imminente inizio dell'esecuzione in forza di un atto di precetto valido ed efficace e non è, di contro, configurabile qualora il pregiudizio derivante dal precetto sia meramente astratto ed eventuale.
Il ragionamento del primo giudice, inoltre, non è inficiato dalle pronunce di legittimità richiamate dall'appellante, che attengono alla diversa fattispecie in cui l'esecuzione viene iniziata entro il termine di novanta giorni dal precetto, sicché esauritasi la funzione del termine di decadenza previsto dall'art. 481 c.p.c., è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni, e in base all'unico precetto, altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha affermato il difetto di interesse, in capo all'opponente, a far annullate o revocare il precetto, atteso che nessun pregiudizio può sorgere da un'intimazione divenuta inefficace.
pagina 5 di 6 Né risulta dagli atti che, dopo l'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla la CP_1
Presidenza del Consiglio abbia chiesto esplicitamente che, pur a fronte della inefficacia, fosse accertata con efficacia di cosa giudicata l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in virtù di un interesse autonomo, mai prospettato né dedotto.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta
(nell'unica udienza di trattazione, infatti, è stato disposto il mero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni), in tal senso riducendosi l'importo di cui alla nota spese depositata da parte appellata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma, n. 10138/2021, R.G. n. 58663/2019, pubblicata in data 8.6.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la l pagamento, in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
2.419,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Roberto Perrone e Alessandra Mattioli, dichiaratisi antistatari.
Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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