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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 562/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv.ti Gianluca Beltramini e Francesca Scamuzzi
Domicilio eletto: Genova, Via Gabriele d'Annunzio 2/26 C presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: avv. Stefania Mandarini
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 32/11 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 30.01.2025) avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto a verbale dell'udienza del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato a Genova il 26.02.2006 trascritto nei Registri dello stato civile (atto N. 39, Parte II, Serie A, Anno 2006, Ufficio 1, Comune di Genova)
- Che i coniugi avevano ottenuto l'adozione del piccolo nato Per_1 ad Addis Abeba il 18.02.2008, giunto in Italia il 13.10.2008, portatore di invalidità e beneficiario di assegno di accompagnamento, oltre che di un sussidio regionale
- Che dall'unione erano poi nate a Genova le figlie in data Per_2
17.04.2015 e in data 09.08.2018 Per_3
- Di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di come Controparte_2 cassiera, con contratto part time percependo uno stipendio mensile di circa € 790,00 e di essere proprietaria della casa coniugale Contro
- Che il marito svolgeva attività lavorativa presso ome autista con contatto a tempo indeterminato
- Di essere onerata da rate ammontanti complessivamente ad euro 567,00 mensili, relative a due atti di mutuo fondiario accesi per spese di ristrutturazione della casa coniugale e altre spese famigliari
- Che la comunione spirituale tra i coniugi era venuta meno e il marito già dal 24.06.2024 si era trasferito ad abitare altrove, ma non era stato possibile trovare un accordo di separazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso dei figli minori con la collocazione presso la madre e l'assegnazione della casa familiare alla stessa
- La previsione del diritto di visita dei figli al padre come indicato in ricorso
- La previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 750,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - La previsione di un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura di euro 250,00 mensili
- In subordine, se respinta la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, la previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 1.000,00 mensili
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si costituiva Controparte_1 mediante comparsa con la quale in estrema sintesi allegava e opponeva per quanto di rilevanza:
- Che il figlio beneficiava di assegno di accompagnamento di Per_1 circa euro 542,00 mensili oltre ad un sussidio regionale pari ad euro 500,00/550,00 per gli interventi socioeducativi e che il nucleo familiare beneficiava del “fondo di cura a sostegno di famiglie con soggetto affetto da disabilità”, pari ad euro 600,00 mensili, accreditato sul conto della moglie,
- Di essersi trasferito a vivere presso l'abitazione dei genitori sita in Genova, essendo ormai la convivenza diventata insostenibile a causa delle condotte della moglie,
- Di aver di fatto versato alla madre da allora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo di euro 750,00, lasciando che la stessa percepisse l'intera quota dell'assegno unico, pari ad euro 450,00 circa, con integrazione a mezzo versamento diretto dell'importo di euro 300,00,
- Di aver successivamente percepito la propria quota di assegno unico e aver iniziato a versare alla moglie per i figli la somma di € 750,00
- Di aver sempre continuato a occuparsi dei figli e a incontrarli con regolarità
- Di svolgere attività lavorativa come autista con turni serali presso AMT Spa, percependo l'importo mensile medio di euro 2.005,00 circa,
- Di essere onerato da rate mensili l'una dell'importo di euro 328,00 per un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa coniugale e l'altra dell'importo di euro 213,00 per un finanziamento contratto per l'autovettura,
- Di non essere proprietario di immobili.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - L 'affidamento condiviso dei figli minori con la collocazione presso la madre presso la casa di proprietà della stessa
- La previsione del diritto di visita dei figli al padre come indicato in comparsa di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento, da porre a carico del padre, nella misura di euro 750,00 mensili, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie,
- Il rigetto della domanda di contributo al mantenimento per la moglie.
Con vittoria delle spese
I coniugi, svolte le rispettive difese di rito, comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 13.05.2025 e venivano ascoltati separatamente in merito agli importi percepiti dagli stessi per il figlio
Il marito dichiarava di pagare la somma di euro 328,00 mensili Per_1 come rateo di mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale.
La moglie, a domanda del giudice, confermava di svolgere attività di controllo abbonamenti in occasione delle partite interne della Parte_2 percependo euro 100,00 a partita.
Visti gli atti di causa, il giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa nei termini indicati a verbale della già menzionata udienza che i coniugi dichiaravano di accettare e sottoscrivevano per adesione.
Veniva pertanto disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisone.
Quanto sopra premesso, vista la documentazione in atti,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal giugno 2024 ed entrambi i coniugi hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
All'udienza del 13.5.2025, i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui alla proposta di conciliazione del giudice delegato, come dettagliatamente indicate a verbale, che prevedevano la previa rinuncia del marito alla domanda di addebito e l'accettazione della rinuncia da parte della moglie.
Tali condizioni relative alla regolamentazione dell'affidamento, della collocazione e al mantenimento dei figli e dei coniugi, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
07.05.1978
E
(c. f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.11.1980 autorizzandoli a vivere separati e
CP_4
le seguenti condizioni essenziali relative alla regolamentazione dell'affidamento, collocazione e mantenimento della prole e del coniuge, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- rinuncia alla domanda di addebito della separazione Controparte_1
e accetta la rinuncia, Parte_1
- I figli , e sono affidati in Persona_4 Persona_5 Persona_6 forma condivisa ai genitori con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre, dove assumeranno la residenza anagrafica,
- La casa coniugale sita in Genova Via L. Gherzi 8/33 è assegnata a
Parte_1
- Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì all'ingresso del lunedì nonché, nel corso delle settimane che si concluderanno col week end di pertinenza della madre, un giorno infrasettimanale con pernotto da concordare di volta in volta a seconda degli impegni professionali delle parti;
potrà comunque liberamente sentirli anche durante gli altri giorni della settimana e vederli in occasioni di visite mediche, impegni sportivi, ludici, ecc.
- In occasione delle vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 ad anni alterni nei seguenti periodi: 24-30 dicembre;
31 dicembre -6 gennaio;
il primo anno in mancanza di accordo la scelta spetterà alla madre.
- I figli trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il primo anno, in mancanza di accordo, la scelta spetta al padre;
- In occasione delle vacanze estive i figli staranno con ciascuno dei genitori quindici giorni anche non consecutivi;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre, il secondo quelle del padre e così via alternativamente.
- rinuncia alla domanda di liquidazione di assegno di Parte_1 mantenimento a proprio favore fermo l'obbligo per di Controparte_5 continuare a versare la rata, ad oggi pari ad euro 328,00 mensili del finanziamento per la ristrutturazione della casa coniugale di all'allegato 8 della comparsa di costituzione di parte CP_1
- corrisponderà a , entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la complessiva somma di euro 825,00 (euro 275,00 per figlio) con rivalutazione annuale ISTAT.
- L'assegno unico universale relativo ai figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e individuate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Spese compensate.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio relativo (atto N. 39 Parte II Serie A Anno 2006 Ufficio 1, Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 562/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv.ti Gianluca Beltramini e Francesca Scamuzzi
Domicilio eletto: Genova, Via Gabriele d'Annunzio 2/26 C presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: avv. Stefania Mandarini
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 32/11 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 30.01.2025) avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto a verbale dell'udienza del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato a Genova il 26.02.2006 trascritto nei Registri dello stato civile (atto N. 39, Parte II, Serie A, Anno 2006, Ufficio 1, Comune di Genova)
- Che i coniugi avevano ottenuto l'adozione del piccolo nato Per_1 ad Addis Abeba il 18.02.2008, giunto in Italia il 13.10.2008, portatore di invalidità e beneficiario di assegno di accompagnamento, oltre che di un sussidio regionale
- Che dall'unione erano poi nate a Genova le figlie in data Per_2
17.04.2015 e in data 09.08.2018 Per_3
- Di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di come Controparte_2 cassiera, con contratto part time percependo uno stipendio mensile di circa € 790,00 e di essere proprietaria della casa coniugale Contro
- Che il marito svolgeva attività lavorativa presso ome autista con contatto a tempo indeterminato
- Di essere onerata da rate ammontanti complessivamente ad euro 567,00 mensili, relative a due atti di mutuo fondiario accesi per spese di ristrutturazione della casa coniugale e altre spese famigliari
- Che la comunione spirituale tra i coniugi era venuta meno e il marito già dal 24.06.2024 si era trasferito ad abitare altrove, ma non era stato possibile trovare un accordo di separazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso dei figli minori con la collocazione presso la madre e l'assegnazione della casa familiare alla stessa
- La previsione del diritto di visita dei figli al padre come indicato in ricorso
- La previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 750,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - La previsione di un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura di euro 250,00 mensili
- In subordine, se respinta la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, la previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 1.000,00 mensili
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si costituiva Controparte_1 mediante comparsa con la quale in estrema sintesi allegava e opponeva per quanto di rilevanza:
- Che il figlio beneficiava di assegno di accompagnamento di Per_1 circa euro 542,00 mensili oltre ad un sussidio regionale pari ad euro 500,00/550,00 per gli interventi socioeducativi e che il nucleo familiare beneficiava del “fondo di cura a sostegno di famiglie con soggetto affetto da disabilità”, pari ad euro 600,00 mensili, accreditato sul conto della moglie,
- Di essersi trasferito a vivere presso l'abitazione dei genitori sita in Genova, essendo ormai la convivenza diventata insostenibile a causa delle condotte della moglie,
- Di aver di fatto versato alla madre da allora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo di euro 750,00, lasciando che la stessa percepisse l'intera quota dell'assegno unico, pari ad euro 450,00 circa, con integrazione a mezzo versamento diretto dell'importo di euro 300,00,
- Di aver successivamente percepito la propria quota di assegno unico e aver iniziato a versare alla moglie per i figli la somma di € 750,00
- Di aver sempre continuato a occuparsi dei figli e a incontrarli con regolarità
- Di svolgere attività lavorativa come autista con turni serali presso AMT Spa, percependo l'importo mensile medio di euro 2.005,00 circa,
- Di essere onerato da rate mensili l'una dell'importo di euro 328,00 per un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa coniugale e l'altra dell'importo di euro 213,00 per un finanziamento contratto per l'autovettura,
- Di non essere proprietario di immobili.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - L 'affidamento condiviso dei figli minori con la collocazione presso la madre presso la casa di proprietà della stessa
- La previsione del diritto di visita dei figli al padre come indicato in comparsa di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento, da porre a carico del padre, nella misura di euro 750,00 mensili, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie,
- Il rigetto della domanda di contributo al mantenimento per la moglie.
Con vittoria delle spese
I coniugi, svolte le rispettive difese di rito, comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 13.05.2025 e venivano ascoltati separatamente in merito agli importi percepiti dagli stessi per il figlio
Il marito dichiarava di pagare la somma di euro 328,00 mensili Per_1 come rateo di mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale.
La moglie, a domanda del giudice, confermava di svolgere attività di controllo abbonamenti in occasione delle partite interne della Parte_2 percependo euro 100,00 a partita.
Visti gli atti di causa, il giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa nei termini indicati a verbale della già menzionata udienza che i coniugi dichiaravano di accettare e sottoscrivevano per adesione.
Veniva pertanto disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisone.
Quanto sopra premesso, vista la documentazione in atti,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal giugno 2024 ed entrambi i coniugi hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
All'udienza del 13.5.2025, i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui alla proposta di conciliazione del giudice delegato, come dettagliatamente indicate a verbale, che prevedevano la previa rinuncia del marito alla domanda di addebito e l'accettazione della rinuncia da parte della moglie.
Tali condizioni relative alla regolamentazione dell'affidamento, della collocazione e al mantenimento dei figli e dei coniugi, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
07.05.1978
E
(c. f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.11.1980 autorizzandoli a vivere separati e
CP_4
le seguenti condizioni essenziali relative alla regolamentazione dell'affidamento, collocazione e mantenimento della prole e del coniuge, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- rinuncia alla domanda di addebito della separazione Controparte_1
e accetta la rinuncia, Parte_1
- I figli , e sono affidati in Persona_4 Persona_5 Persona_6 forma condivisa ai genitori con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre, dove assumeranno la residenza anagrafica,
- La casa coniugale sita in Genova Via L. Gherzi 8/33 è assegnata a
Parte_1
- Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì all'ingresso del lunedì nonché, nel corso delle settimane che si concluderanno col week end di pertinenza della madre, un giorno infrasettimanale con pernotto da concordare di volta in volta a seconda degli impegni professionali delle parti;
potrà comunque liberamente sentirli anche durante gli altri giorni della settimana e vederli in occasioni di visite mediche, impegni sportivi, ludici, ecc.
- In occasione delle vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 ad anni alterni nei seguenti periodi: 24-30 dicembre;
31 dicembre -6 gennaio;
il primo anno in mancanza di accordo la scelta spetterà alla madre.
- I figli trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il primo anno, in mancanza di accordo, la scelta spetta al padre;
- In occasione delle vacanze estive i figli staranno con ciascuno dei genitori quindici giorni anche non consecutivi;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre, il secondo quelle del padre e così via alternativamente.
- rinuncia alla domanda di liquidazione di assegno di Parte_1 mantenimento a proprio favore fermo l'obbligo per di Controparte_5 continuare a versare la rata, ad oggi pari ad euro 328,00 mensili del finanziamento per la ristrutturazione della casa coniugale di all'allegato 8 della comparsa di costituzione di parte CP_1
- corrisponderà a , entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la complessiva somma di euro 825,00 (euro 275,00 per figlio) con rivalutazione annuale ISTAT.
- L'assegno unico universale relativo ai figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e individuate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Spese compensate.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio relativo (atto N. 39 Parte II Serie A Anno 2006 Ufficio 1, Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6