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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati: Marianna Galioto Presidente relatore Alessandra Arceri Consigliere Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1522/2023 R.G. tra
PER IL TRAMITE DELLA PROPRIA MANDATARIA E Parte_1
(C.F. ), CP_1 Parte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. INGRAFFIA FILIPPO, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
), assistiti e difesi dall'Avv. GENOVESE SAVINO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il difensore,
non costituita, Controparte_4 appellati OGGETTO: bancario
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa occorrendo ogni meglio vista pronuncia, anche in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3395 del 27.04.2023 pronunciata ex art. 281- sexies c.p.c. dal Tribunale di Milano, VI sez., nella causa n. R.G. 29316/2022, in totale riforma dell'impugnata sentenza;
in via principale, nel merito:
- respingere ogni domanda formulata dai signori e CP_3 [...]
nei confronti di CP_2 Parte_1
- accertare e dichiarare che e, per essa, la sua mandataria Parte_1
è titolare del credito per cui è causa e, come Parte_2 tale, legittimata ad agire;
- revocare la condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c. emessa dal Giudice di prime cure nei confronti di Parte_1
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”. Con osservanza per parte appellata:
A) Domanda di rigetto dell'appello principale.
1 Rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni in narrativa indicate e confermare la sentenza impugnata.
2 Correggere la sentenza impugnata nella parte motiva, nella quantificazione del risarcimento ex art. 96 comma 2° cpc da € 2.000,00 ad € 20.000,00 con riferimento al seguente periodo: “con riguardo all'an della domanda, ricorrono nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie prevista dalla predetta norma, avendo l'odierna convenuta incautamente iniziato l'esecuzione forzata di un diritto di credito di cui si è accertata l'inesistenza. In punto di quantificazione del danno, invece, in mancanza di criteri certi, lo stesso si stima in € 2000,00.”.
3 Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite del grado di appello delle quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari. B) Domanda di accoglimento dell'appello incidentale. In accoglimento dell'appello incidentale, si chiede la riforma di capi della sentenza impugnata nei termini che seguono: B1 In accoglimento del PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE ed in riforma del capo della sentenza oggetto di impugnazione si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: B1.1 accertare e dichiarare la inidoneità della documentazioni prodotta in giudizio da controparte a fornire la prova della inclusione del credito oggetto di giudizio nella operazione di cessione e, per l'effetto, B1.2 accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito de quo agitur e della legittimazione sostanziale e ad agire della e per essa della Parte_1
. Parte_2
pag. 2/16 B2 In accoglimento del SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE ed in riforma del capo della sentenza oggetto di impugnazione si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in riforma della ordinanza del GE del 17/5/2022 (cfr. fasc B1 all. n. 14) condannare controparte al pagamento delle spese legali della fase cautelare di opposizione alla esecuzione in favore di e con CP_2 CP_3 distrazione in favore degli scriventi procuratori. C In accoglimento anche di uno soltanto dei motivi di appello incidentale, condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite del grado di appello delle quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne la fase di merito ex art. 616 cpc dell'opposizione all'esecuzione introdotta da e nell'ambito della CP_2 CP_3 procedura di espropriazione forzata sull'immobile di proprietà di quest'ultimo intrapresa da CP
, per il tramite della mandataria LI ED TI spa2 aveva Pt_1 intrapreso procedura esecutiva immobiliare nei confronti di , CP_2 debitore principale, e , terzo datore d'ipoteca (RGE 1311/2021 CP_3 poi riunita a quella iscritta al n. 1393/2018 RGE avente per oggetto lo stesso immobile)3. L'esecutato e il terzo datore d'ipoteca hanno proposto opposizione all'esecuzione contestando a) la carenza di legittimazione ad agire della mandataria e procuratrice;
b) la carenza di Pt_2 legittimazione ad agire della cessionaria del credito;
c) la nullità del Pt_1 contratto di mutuo fondiario posto a base dell'espropriazione per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano, a conclusione della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615, secondo comma, cpc, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1311/2021 RGE aveva respinto pag. 3/16 l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, sul presupposto del contemporaneo pignoramento sullo stesso bene nella procedura riunita che imponeva di proseguire comunque nelle operazioni di vendita. Nel termine assegnato dal g.e. e hanno introdotto il giudizio di CP_2 CP_3 merito ex art. 616 cpc che si è concluso con la sentenza ora oggetto di gravame.
La questione controversia si incentra sulla prova della successione di Pt_1 nella posizione creditoria di in forza Controparte_4 dell'operazione di cessione di crediti in blocco pubblicizzata sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, dato che
- la contestazione di difetto di mandato non è stata riproposta nella citazione nel giudizio di merito;
- l'eccezione del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB è stata abbandonata nel corso del giudizio avanti al Tribunale.
Su detti ultimi profili di domanda si è dunque formato il giudicato.
I. Il giudizio di primo grado
Come detto, e più in dettaglio, con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., i sig.ri e hanno proposto avanti al giudice CP_2 CP_3 dell'esecuzione del Tribunale di Milano opposizione all'esecuzione che Pt_1
– e per essa – aveva intrapreso sull'immobile di (terzo Pt_2 CP_3 datore d'ipoteca) chiedendo la sospensione dell'espropriazione forzata n.
1311/2021 R.G.E.4
In particolare, gli opponenti esponevano ed eccepivano:
- che asseriva di essere creditrice del sig. in forza di un Pt_1 CP_2 contratto di mutuo fondiario stipulato da quest'ultimo con la
[...]
il 12.03.2010, con cui veniva concesso un finanziamento di Controparte_4
€ 500.000,00; 4 Tale procedura esecutiva immobiliare è stata riunita con provvedimento del 25.03.2022 a quella iscritta al n.
1393/2018 R.G.E. già pendente innanzi al Tribunale di Milano, dopo che in quest'ultima procedura era stata disposta la vendita del compendio immobiliare (disposta all'udienza del 10.03.2022).
5 più avanti o BPS. CP_4
pag. 4/16 - che, a garanzia del mutuo, il sig. , in qualità di terzo, concedeva CP_3 ipoteca su beni immobili di sua proprietà;
- che , con atto di precetto del 14.06.2021, attribuiva al mutuatario Pt_1 sig. il mancato pagamento di € 433.632,14, oltre interessi e CP_2 spese derivanti dal contratto, e instaurava la procedura esecutiva con pignoramento notificato il 19.10.2021;
- che la procedura esecutiva riunita n. 1311/2021 R.G.E.I. era stata intrapresa illegittimamente per: i) carenza di legittimazione ad agire della mandataria e procuratrice;
ii) carenza di legittimazione ad agire della Pt_2 cessionaria del credito;
iii) nullità ab origine del contratto di Parte_1 mutuo fondiario stipulato in data 12.03.2010, titolo posto in executivis dall'opposta per superamento limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza in fatto e in diritto Pt_1 delle domande formulate dagli opponenti e chiedendone il rigetto.
BPS non si è costituita in giudizio.
Istruita la causa, il Tribunale di Milano, con la sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. n. 3395/2023 pubblicata il 27.04.2023 ha dichiarato la carenza di titolarità del credito e di legittimazione sostanziale e ad agire di , Pt_1 condannandola poi al pagamento in favore del sig. della somma CP_3 di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c.
e a rifondere ad entrambi gli opponenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 18.000,00 oltre accessori.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
- infondate le doglianze degli opponenti circa: i) l'aspecificità dei criteri di individuazione dei crediti compresi nella cessione in blocco;
ii)
l'inaccessibilità dell'elenco dei crediti ricompresi nell'operazione di cartolarizzazione;
iii) la genericità delle informazioni contenute del predetto elenco prodotto dalla convenuta;
iv) il difetto di sottoscrizione della comunicazione inviata dalla cedente BPS al debitore ceduto in cui si attestava l'avvenuta cessione del credito;
pag. 5/16 - fondate e meritevoli di accoglimento le doglianze riguardanti la mancata dimostrazione del passaggio in sofferenza del debito degli opponenti, risultando indimostrata la sussistenza di una delle caratteristiche che consentono di ricondurre la posizione creditoria de qua nell'area dell'operazione di cartolarizzazione attuata da e BPS;
Parte_1
- in ordine alla prova dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, che, nel caso di specie, sebbene risultassero provate sia l'esistenza del credito di causa, sia la riconducibilità del rapporto creditorio all'avvenuta cartolarizzazione, rimaneva da stabilire chi dovesse dimostrare l'esistenza e la validità del trasferimento. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto di non poter affermare che, in conseguenza dell'iscrizione nel registro delle imprese e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale imposte dall'art. 58, comma 4, TUB, operasse una presunzione relativa e che, per l'effetto, gravasse sul debitore ceduto la prova dell'avvenuta cessione;
- di respingere la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario in ragione del superamento dei limiti di finanziabilità previsti dall'art. 38 TUB, rilevando che, in ogni caso, parte attrice aveva rinunciato alla predetta domanda nelle precisazioni delle conclusioni a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
33719/20226;
- che, l'accoglimento delle predette domande imponeva di esaminare la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2, c.p.c. avanzata in via consequenziale dal sig. quale terzo datore di ipoteca a garanzia CP_3 dei crediti portati ad esecuzione. Specificamente, il Tribunale ha statuito pag. 6/16 che, con riguardo all'an della domanda, ricorrevano nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie previsti dalla norma invocata, avendo la convenuta incautamente iniziato l'esecuzione forzata di un diritto di credito di cui si era accertata l'inesistenza. Pertanto, ne conseguiva la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
20.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
II. L'appello
Avverso la sentenza ha interposto appello , la quale chiede, in totale Pt_1 riforma della pronuncia di primo grado: i) di respingere ogni domanda formulata dai sig.ri ii) di accertare e dichiarare la titolarità del credito CP_3 per cui è causa in capo all'appellante – e per essa la sua mandataria - Pt_2 nonché, per l'effetto, affermare la sua legittimazione ad agire;
iii) di revocare la condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c.; iv) con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante affida il proprio gravame ai seguenti quattro motivi di appello:
I. “ERRONEITÀ ED EVIDENTE CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO LA CARENZA DELLA TITOLARITÀ DEL
CREDITO E DELLA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE E AD AGIRE DI
[...]
PER AVERE RITENUTO NON PROVATA LA CLASSIFICAZIONE A Parte_1
SOFFERENZA DEL DEBITO”
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice ha dichiarato la carenza della titolarità del credito e della legittimazione ad agire di , in ragione dell'omessa dimostrazione Parte_1 della classificazione a sofferenza del credito. Ad avviso dell'appellante la statuizione è errata e in contrasto con la giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo la quale la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario7.
pag. 7/16 ha sottolineato d'avere prodotto tempestivamente in primo grado, a Pt_1 dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione: i) la
Gazzetta Ufficiale del 11.06.2020 contente l'avviso di cessione (cfr. doc. 7); ii)
l'elenco dei crediti presente sul sito web della Banca cedente, contenente l'indicazione delle singole posizioni cedute (cfr. doc. 9); iii) la dichiarazione di cessione rilasciata da BPS avente specifico riferimento alla posizione per cui
è causa (cfr. doc. 10). Infine, la decisione del primo Giudice sarebbe contraddittoria, a dire dell'appellante, dato che dapprima questo ha affermato che la documentazione in atti consentiva di ascrivere il credito nel novero di quelli ceduti, e poi ha osservato che non era stata provata la titolarità del credito in capo a per la mancata dimostrazione del Pt_1 passaggio in sofferenza del debito. L'indagine in merito al passaggio o meno a sofferenza del rapporto, dopo averlo già individuato fra quelli ceduti, sarebbe priva di qualsiasi significato logico e giuridico, in quanto l'inclusione della posizione in parola nel perimetro di cessione implica necessariamente la sua precedente classificazione a sofferenza.
II. “ERRONEITÀ ED EVIDENTE CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON PROVATA L'AVVENUTA CESSIONE
DI CREDITI IN BLOCCO”
Ancora, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice Pt_1 di prime cure ha ritenuto non provate l'esistenza e la validità della cessione intervenuta tra e BPS, ribadendo che la notifica al debitore ceduto è Pt_1 da sola sufficiente a perfezionare le operazioni di cartolarizzazione di crediti nei confronti dei debitori ceduti, con l'ovvia conseguenza che non vi sarebbe necessità di produrre lo specifico contratto di cessione al fine di attribuire
“l'automatica legittimazione in giudizio” al cessionario8. A parere della difesa di il primo Giudice è incorso in errore avendo ritenuto, nonostante la Pt_1
crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc.), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati”. 8 Cita, in tale senso: Cass. civ., sez. III, 13.06.2019, n. 15884; Cass. civ., sez. I, 29.09.2020, n. 20495; Corte
d'Appello di Milano, n. 220 del 24.01.2023.
pag. 8/16 produzione dell'avviso di cessione, dell'elenco dei crediti ceduti presente sul sito della nonché della dichiarazione di cessione resa della cedente, CP_4 che non sia stata offerta la prova dell'avvenuta della cessione.
III. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 96 C.P.C. E 1226
C.C. – NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CONTRADDITTORIETÀ INSANABILE
TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI HA CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL Parte_1
DANNO EX ART. 96, COMMA 2, C.P.C., NEI CONFRONTI DEL TERZO DATORE
DI IPOTECA PER LA STESSA INCAUTAMENTE INIZIATO L'ESECUZIONE CP_6
FORZATA DI UN DIRITTO DI CREDITO PER CUI SI È ACCERTATA
L'INESISTENZA”
si duole inoltre della condanna al risarcimento del danno al terzo Pt_1 datore d'ipoteca, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 96 c.p.c. e 1226 c.c. Secondo l'appellante non ricorrevano i presupposti né per la condanna al risarcimento del danno, né per la liquidazione in via equitativa. Il terzo datore non avrebbe fornito la prova di aver subito un danno, essendosi limitato a inserire la richiesta di risarcimento danni unicamente nelle conclusioni senza neppure illustrare il fondamento della richiesta.
IV. “LA STATUIZIONE IN PUNTO SPESE”
L'erroneità della decisione resa nel merito dal Giudice di primo grado si riflette, secondo , anche sul capo relativo alle spese di lite, che dovrà Pt_1 essere - in tesi – riformato;
sostiene che le spese di lite debbano essere poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante ha proposto anche istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. rigettata con ordinanza del 07.11.2023.
Si sono costituiti i sig.ri e , i quali hanno CP_2 CP_3 concluso per il rigetto del gravame e la conferma della statuizione di primo grado, sostenendo quanto segue:
pag. 9/16 - in ordine al primo motivo di appello: il primo Giudice avrebbe correttamente concluso per la carenza di prova da parte di della Pt_1 sussistenza di uno dei requisiti elencati nell'avviso di cessione, ossia della classificazione a sofferenza del credito e della segnalazione in Centrale dei
Rischi;
- in ordine al secondo motivo di appello: non sussisterebbe alcuna illogicità
e/o erroneità nel ragionamento logico-giuridico operato dal Giudice di prime cure, che sarebbe esente da qualsivoglia vizio e del tutto condivisibile.
Sarebbe evidente che, se non si è data prova - a monte - dell'esistenza e validità della operazione di cessione in blocco, a nulla vale affermare l'inclusione del credito di cui si discute nelle definizioni contenute nell'avviso in Gazzetta ufficiale;
- in ordine al terzo motivo di appello: gli appellati avrebbero provato sia in punto di fatto che di diritto la domanda di risarcimento del danno, rimettendo poi la quantificazione del quantum all'equità del Giudice a causa del perdurare della procedura esecutiva e della impossibilità di quantificare, allo stato, tutti i danni subiti;
- in ordine al quarto motivo di appello: la statuizione in punto di spese sarebbe corretta.
Gli appellati propongono, inoltre, due motivi di appello incidentale:
- Primo motivo: chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha affermato l'inclusione del credito nella tipologia dei crediti descritti nell'avviso di cessione;
- Secondo motivo: domandano la riforma della sentenza impugnata perché il
Giudice, pur avendo ritenuto non provata la titolarità del credito e la legittimazione sostanziale di , ha omesso di condannare la controparte Pt_1 al pagamento delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, spese che invece il G.E. aveva posto a carico dei signori con CP_3
l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
pag. 10/16 BPS è non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica e deve quindi essere dichiarata contumace.
***
Il primo e secondo motivo dell'appello principale vanno trattati congiuntamente poiché attengono alla prova della cessione del credito da
BPS a . Pt_1
Il collegio reputa dirimente rilevare che la prova dell'acquisto del credito da parte di si ricava: Pt_1
- dalla dichiarazione di cessione prodotta in causa dalla cessionaria,
- dal possesso in capo a della documentazione relativa al credito Pt_1 ceduto, e segnatamente, in primis, del titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'esecuzione forzata;
- dalla condotta tenuta dalla cedente nel periodo successivo alla data della cessione, sia nella fase stragiudiziale, sia in corso di causa.
Più in dettaglio, va osservato che l'appellante, già nel corso del giudizio di primo grado ha prodotto la dichiarazione della cedente, in cui si legge che il credito verso il debitore , relativo alla posizione indicata con il CP_2 numero di NDG indicato dalla cessionaria, era stato ceduto a . Non Pt_1 sembrano esservi dubbi circa la provenienza di tale dichiarazione dalla
Banca cedente. Appare infatti generica la contestazione dei sigg. circa CP_3 la provenienza da BPS della dichiarazione in parola, poiché essi si limitano ad osservare che la sigla del sottoscrittore è illeggibile;
che non è identificabile chi, per la Banca, si sia assunto la responsabilità scaturente dalla dichiarazione;
che non è possibile individuare il soggetto che ha speso il nome della società, né se la dichiarazione provenga effettivamente dalla cedente.
Si riporta di seguito il cuore della dichiarazione che qui interessa:
pag. 11/16
Reputa la Corte che detto documento appare effettivamente provenire da
BPS, dato che, come del resto ha rilevato correttamente lo stesso Giudice di primo grado, la dichiarazione è redatta su carta intestata e la firma è apposta in corrispondenza del timbro dell'istituto di credito. Tale dichiarazione risulta pienamente coerente con il comportamento tenuto dalla pag. 12/16 stessa BPS dopo la cessione, posto che quest'ultima non risulta avere mai intrapreso alcuna iniziativa per il recupero del credito verso il sig. CP_2 né con diffida stragiudiziale, né tramite costituzione in giudizio nel
[...] primo e secondo grado, sebbene ritualmente evocata, così dimostrando d'essere consapevole di non avere più titolo per pretendere il pagamento.
Tale comunicazione, valutata unitamente alla condotta successiva all'avviso in G.U., appare altamente significativa nel senso dell'avvenuta cessione dello specifico credito di cui si discute, trattandosi di dichiarazione contra se9.
Ulteriore elemento che depone a favore dell'avvenuta cessione del credito è desumibile dal fatto che ha a disposizione la documentazione relativa Pt_1 al credito ceduto - e segnatamente il titolo esecutivo in forza del quale ha intrapreso l'esecuzione forzata – documentazione, questa, che può Pt_1 aver conseguito solo dietro consegna da parte della cedente10.
Ancora, va osservato che gli stessi appellati, ove avessero avuto effettiva incertezza nell'individuare il soggetto legittimato alla riscossione del credito, ben avrebbero potuto rivolgersi direttamente a BPS per avere contezza dell'effettività – o meno – dell'avvenuta cessione della posizione che li riguarda. Il debitore ceduto – così insegna la costante giurisprudenza di legittimità che la Corte condivide - è abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. In circostanze di incertezza sull'esistenza della cessione, il debitore ceduto ha il dovere di correttezza – prescritto dall'art. 1175 c.c. - di rivolgersi alla cedente per avere delucidazioni11. Ebbene, le pur diffuse contestazioni degli appellati non recano alcuna indicazione relativa ad indagini eventualmente svolte presso
BPS.
I rilievi che precedono - quale ragione più liquida - compongono un quadro presuntivo che risulta dotato del carattere prescritto dall'art. 2729 cc, e che pag. 13/16 va considerato pertanto idoneo a condurre all'affermazione secondo cui il credito verso il sig. è stato ceduto da BPS a , CP_2 Pt_1 nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione della quale è stato dato avviso sulla G.U.
Ad abundantiam va osservato che il credito in parola appare effettivamente incluso nel novero dei crediti ceduti, come descritto nell'avviso in Gazzetta ufficiale, in cui si fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione.
I dati indicativi dei crediti ceduti nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta sono messi a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul sito internet POPSO_Cartolarizzazioni crediti_Project NA
(https://www.popso.it/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1675) e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Il credito in esame – come detto, posto a base dell'esecuzione forzata - deriva da un contratto di mutuo stipulato nell'arco temporale 1989-2019
(segnatamente nel 2010). Va messo poi in evidenza che le circostanze della classificazione a sofferenza e della segnalazione alla Centrale Rischi del debitore non sono mai state oggetto di contestazione nel procedimento di primo grado, neppure nella fase sommaria12.
pag. 14/16 Ancora, i sigg. hanno eccepito che il link indicato in G.U. non rimanda CP_3 all'elenco dei crediti ceduti;
essi hanno poi contestato in modo generico che il link indicato da già nella comparsa di risposta in primo grado Pt_1
(https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/operazioni-finanziarie) rimandi al sito della Banca cedente e all'elenco dei crediti ceduti. Neppure vi
è disconoscimento idoneamente circostanziato della conformità della copia dell'elenco dei crediti ceduti, prodotto dalla stessa , rispetto a quello Pt_1 pubblicato sul sito della Banca13. Al riguardo non è fuori luogo rammentare che il disconoscimento della copia rispetto all'originale deve essere circostanziato e non generico, con indicazione degli aspetti che, secondo la parte interessata, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova. in particolare, la deduzione secondo cui l'elenco non contiene il numero di NDG non è fondata. Va ribadito che nell'elenco in esame figura,
a pag. 16, il n. NDG 691888 indicato nella dichiarazione della cedente sopra riportata.
L'appello principale risulta dunque fondato e va accolto. In totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione all'esecuzione;
ha conseguentemente diritto di procedere a esecuzione forzata nei Pt_1 confronti di quale terzo datore di ipoteca. CP_3
L'accoglimento dell'appello principale implica anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di in favore di Pt_1 CP_3
dato che l'esecuzione forzata – per quanto detto - è stata
[...] legittimamente intrapresa.
L'appello incidentale, volto essenzialmente a ribadire le medesime difese già svolte in prime cure - pure disattese in motivazione dal primo giudice - va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per il primo e secondo grado di merito (le spese relative alla fase sommaria sono già state liquidate dal g.e.), avuto riguardo all'esito complessivo della lite,
pag. 15/16 all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate, all'attività di difesa prestata e al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
IL TRAMITE DELLA PROPRIA MANDATARIA E Parte_3 CP_1
con atto di citazione notificato
[...] Parte_2 nei confronti di e , CP_2 CP_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3395/2023,
[...] ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado:
-- respinge l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da e CP_2 CP_3
dichiarando che l'appellante ha diritto di procedere ad esecuzione
[...] forzata, e
-- respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_2
e nei confronti di CP_3 Parte_1
- respinge l'appello incidentale;
- condanna in solido e al rimborso delle spese di CP_2 CP_3 lite sostenute da che si liquidano per la fase di merito di Parte_1 primo grado in € 18.000,00; per il grado d'appello in € 14.500,00 per compenso d'avvocato, e in € 1.821,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CP e rimborso forfettario del 15% per le spese generali.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di seguito solo . Pt_1 2 d'ora in avanti semplicemente Pt_2 3 v. doc. 4 dell'appellante. 6 “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 33719/2022). 7 Sul punto, cita anche Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 220/2023, ai sensi della quale: “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco…contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei 9 v. App. Milano n. 220 del 2023, in expartecreditoris.it 10 v. Cass. n. 10200 del 2020. 11 si rimanda al condivisibile principio affermato, tra le altre, dalla decisione di Cass. n. 28093/2021. 12 La circostanza della posizione a sofferenza era stata espressamente indicata nella missiva 27 agosto 2020 - sub doc. 9 dell'appellante - con cui la mandataria di ha comunicato individualmente al sig. Pt_1 CP_2
d'avere acquistato il credito di BPS.
[...] 13 v. sempre doc. 9 di parte appellante